22004D0017

Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2004, del 19 marzo 2004, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0118 - 0119


Decisione del Comitato misto SEE

n. 17/2004

del 19 marzo 2004

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2003 del 5 dicembre 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/765/CE della Commissione, del 23 ottobre 2003, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Secale cereale e Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio(3).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/795/CE della Commissione, del 10 novembre 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio(4),

DECIDE:

Articolo 1

1. Ai punti 2 (direttiva 66/401/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 66/402/CEE del Consiglio) e 13 (direttiva 2002/57/CE del Consiglio) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente trattino:

"- 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio del 18 giugno 2003 (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23)."

2. Ai punti 11 (direttiva 2002/54/CE del Consiglio) e 12 (direttiva 2002/55/CE del Consiglio) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è inserito quanto segue:

", modificato da:

- 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio del 18 giugno 2003 (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23)."

3. Dopo il punto 25 (decisione 2003/307/CE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sono inseriti i seguenti punti:

"26) 32003 D 0765: decisione 2003/765/CE della Commissione, del 23 ottobre 2003, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Secale cereale e Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 47).

27) 32003 D 0795: decisione 2003/795/CE della Commissione, del 10 novembre 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 32)."

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/61/CE e delle decisioni 2003/765/CE e 2003/795/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 88 del 25.3.2004, pag. 39.

(2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

(3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 47.

(4) GU L 296 del 14.11.2003, pag. 32.

(5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.