22003A1128(01)

Accordo tra l'Unione europea e il governo della Lettonia sulla partecipazione della Repubblica di Lettonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 28/11/2003 pag. 0079 - 0081


TRADUZIONE

Accordo

tra l'Unione europea e il governo della Lettonia sulla partecipazione della Repubblica di Lettonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA LETTONIA,

dall'altra,

in appresso denominate "le parti",

TENUTO CONTO

- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2003/92/PESC, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

- dell'invito alla Repubblica di Lettonia a partecipare all'operazione diretta dall'UE,

- del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del comandante dell'operazione e del Comitato militare dell'UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica di Lettonia all'operazione diretta dall'UE,

- della decisione del Comitato politico e di sicurezza dell'11 marzo 2003 di accettare il contributo della Repubblica di Lettonia all'operazione diretta dall'UE,

- dello scambio di lettere tra il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il segretario generale/alto rappresentante sulla condotta dell'operazione,

- dell'accordo concluso in data 21 marzo 2003 tra l'UE e il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle EUF e relativo personale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto e definizioni

1. Il governo della Lettonia aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC per quanto riguarda le forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 gennaio 2003, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

2. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a) "operazione Concordia" l'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prevista nell'azione comune 2003/92/PESC del Consiglio del 27 gennaio 2003;

b) "forze dirette dall'Unione europea" (EUF): i comandi militari dell'UE e le unità/gli elementi nazionali componenti che contribuiscono all'operazione Concordia, i loro mezzi e i loro mezzi di trasporto;

c) "personale EUF": il personale civile e militare assegnato alle EUF;

d) "meccanismo": il meccanismo di finanziamento operativo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

e) "Stati partecipanti": gli Stati membri che applicano l'azione comune di cui al paragrafo 1 e i paesi terzi che partecipano all'operazione Concordia con forze, personale o mezzi;

f) "commissione congiunta per le richieste di indennizzo": la commissione congiunta per le richieste di indennizzo istituita ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

Partecipazione all'operazione

1. La Repubblica di Lettonia partecipa all'operazione Concordia con un contingente stabilito in occasione della Conferenza sulla costituzione della forza. Se necessario è garantito un avvicendamento del personale distaccato.

2. Il governo della Lettonia garantisce che le sue forze e il suo personale effettuino la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, al piano di operazione e alle misure di attuazione.

3. Il governo della Lettonia informa il comandante dell'operazione dell'UE, il comandante della forza dell'UE e lo Stato maggiore dell'Unione europea di qualsiasi modifica concernente la propria partecipazione all'operazione Concordia.

Articolo 3

Status

1. Alle forze e al personale partecipanti all'operazione Concordia si applica l'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e sulle relative modalità di attuazione.

2. Lo status del personale fornito a comandi o elementi di comando situati al di fuori dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è disciplinato da disposizioni in essere fra i comandi e gli elementi di comando interessati e il governo della Lettonia.

Articolo 4

Catena di comando

1. La partecipazione della Repubblica di Lettonia all'operazione Concordia non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

2. Tutte le forze e tutto il personale restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OP/CON) al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione può delegare i suoi poteri.

4. La Repubblica di Lettonia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione Concordia, degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/92/PESC e della decisione FYROM/1/03 del CPS relativa alla costituzione del Comitato dei contributori.

5. La Repubblica di Lettonia esercita la sua giurisdizione sul proprio personale. Il comandante dell'operazione e il comandante della forza possono in qualsiasi momento richiedere il ritiro del personale della Repubblica di Lettonia.

6. Un alto rappresentante militare (SMR-Senior Military Representative) è nominato dal governo della Lettonia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alle EUF. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione Concordia ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

Articolo 5

Informazioni classificate

Il governo della Lettonia adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il suo personale rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001(1), e gli ulteriori orientamenti formulati dal comandante dell'operazione.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 7, il governo della Lettonia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione Concordia, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

2. Qualora la commissione congiunta per le richieste di indennizzo decida di accordare un risarcimento a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il governo della Lettonia provvede al risarcimento se il decesso, le ferite, i danni o le perdite sono causati dal suo personale o dall'uso dei suoi mezzi, a meno che il meccanismo non decida di risarcire tali danni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione del Consiglio che istituisce il meccanismo stesso.

Articolo 7

Contributi ai costi comuni

1. Il governo della Lettonia contribuisce ai costi comuni dell'operazione con un importo di 19220 EUR per semestre.

2. È concluso un accordo tra l'amministratore del meccanismo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione, e le autorità amministrative competenti del governo della Lettonia. Tale accordo contempla disposizioni riguardanti:

a) le modalità di pagamento e di gestione del contributo finanziario;

b) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit del contributo finanziario ove opportuno.

3. I contributi del governo della Lettonia ai costi comuni dell'operazione Concordia sono depositati dal governo della Lettonia sul conto bancario che sarà comunicato al suddetto Stato dall'amministratore del meccanismo.

Articolo 8

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dal presente accordo previo preavviso di un mese.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica della Lettonia all'operazione.

In qualsiasi momento possono essere convenute modifiche scritte.

Fatto a Bruxelles, addì 17 ottobre 2003, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per il governo lettone

(1) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.