22002A1221(01)

Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0121 - 0153


Accordo

tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO DEL NEPAL,

dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in prosieguo denominata "Comunità") e il Regno del Nepal (in prosieguo denominato "Nepal"),

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili elencati nell'allegato I originari del Nepal.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, cessano di applicarsi limiti quantitativi alle esportazioni dal Nepal nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I, originari del Nepal. Successivamente, tuttavia, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. Qualora siano introdotti limiti quantitativi, le esportazioni dei prodotti tessili soggetti a detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel protocollo A.

4. All'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 3.

5. Previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 11, le esportazioni dei prodotti dell'allegato I non soggetti a limiti quantitativi, diversi da quelli elencati nell'allegato II, possono essere assoggettate, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 o ad un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

6. Almeno sei settimane prima della fine di ciascun anno di applicazione dell'accordo la Commissione e il Nepal si consultano allo scopo di decidere se sia opportuno mantenere o sospendere il duplice controllo per le categorie elencate nell'allegato II.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi ivi fissati, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità. L'immissione in consumo dei prodotti importati nelle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità del Nepal e di un attestato di origine, secondo le disposizioni del protocollo A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità del Nepal i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici degli stessi prodotti, senza imputarli sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o, se opportuno, per quello successivo.

Articolo 3

Qualora siano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 4, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 10 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

3) Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

- tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento,

- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8, fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V sono autorizzati fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4) La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I.

5) L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare i seguenti limiti:

- 17 % per le categorie di prodotti dei gruppi I, II, III, IV e V.

6) Le autorità del Nepal notificano preventivamente, con un anticipo di almeno 15 giorni, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 4

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato I possono essere assoggettate a limiti quantitativi alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.

2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo esistente, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti elencata nell'allegato I, originarie del Nepal, supera, rispetto al volume totale delle importazioni dei prodotti appartenenti a questa categoria effettuate l'anno precedente nella Comunità e indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali:

- per le categorie di prodotti del gruppo I: 2 %,

- per le categorie di prodotti del gruppo II: 8 %,

- per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV e V: 15 %,

essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11 del presente accordo, al fine di concordare il livello di limitazione appropriato per i prodotti di detta categoria.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, il Nepal si impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato comunitario specificata(e) dalla Comunità.

La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dal Nepal anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle parti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 11, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario precedente a quello durante il quale le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previe consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11, al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Il tasso d'incremento annuo dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato in base alle disposizioni del protocollo B.

6. Il presente articolo non si applica se le percentuali di cui al paragrafo 2 sono state raggiunte per una diminuzione del volume totale delle importazioni nella Comunità, e non in seguito all'incremento delle esportazioni di prodotti originari del Nepal.

7. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, il Nepal si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui al paragrafo 6 dell'articolo 9, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

Articolo 5

1. Per garantire il buon funzionamento del presente accordo, la Comunità e il Nepal decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. Il Nepal e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni di legge e le procedure amministrative per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa chiede l'avvio di consultazioni con il Nepal per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità il Nepal adotta, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 4 in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, a norma del paragrafo 2, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non giungono ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari del Nepal sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 4;

b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari del Nepal, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;

c) se risulta che il territorio del Nepal è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per le stesse categorie di prodotti originari del Nepal, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di adottare le altre misure del caso.

5. Le parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa al fine di prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo in base al protocollo A.

Articolo 6

1. Il Nepal sorveglia le sue esportazioni di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

2. Il Nepal si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

Articolo 7

In caso di denuncia del presente accordo come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 14, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo che le parti decidano altrimenti di comune accordo.

Articolo 8

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata "nomenclatura combinata" o, "NC") e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata al Nepal e non riduce nessuno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo.

Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 9

1. Il Nepal trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o ad un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità del Nepal precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, il Nepal fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11.

6. Per l'applicazione dell'articolo 4, la Comunità si impegna a comunicare alle autorità del Nepal, prima del 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 10

Le parti convengono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 11 e in base alle statistiche di cui all'articolo 9.

Articolo 11

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Possono essere tenute consultazioni supplementari specifiche,

- le richieste di consultazioni devono essere notificate per iscritto all'altra parte,

- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine congruo, e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica, una relazione sulle circostanze che, a giudizio della parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta,

- le parti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta al fine di giungere ad un accordo o ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese,

- previo accordo delle parti, questi periodi possono essere prolungati.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, a norma del paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione dell'accordo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo.

3. Su richiesta di una delle parti si tengono consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni tenute a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le parti.

Articolo 12

Qualora si presentino problemi relativi alla tutela dei marchi commerciali, dei disegni industriali o di altri diritti di proprietà intellettuale, su richiesta di una parte si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 11, per trovare una soluzione soddisfacente.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio del Nepal.

Articolo 14

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Nel frattempo, esso si applica in via provvisoria, a condizione di reciprocità.

2. Il presente accordo si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il funzionamento del presente accordo viene riesaminato prima che il Nepal aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per tener conto delle conseguenze dell'adesione.

3. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente accordo o denunciarlo con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

4. Le parti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

5. Gli allegati, i protocolli, i verbali concordati e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 15

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e nepalese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea

Per il Regno del Nepal

ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.

3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)", comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 dell'accordo.

(Le designazioni complete delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo).

Categorie:

4 5 6 7 26

Qualora le importazioni di prodotti della categoria 8 originari del Nepal raggiungano il 2 % delle importazioni totali dei prodotti appartenenti a questa categoria effettuate l'anno precedente nella Comunità e indipendentemente dalla provenienza, saranno soggette automaticamente al sistema del duplice controllo.

PROTOCOLLO A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare il Nepal di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità del Nepal di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti;

b) la categoria e i codici NC corrispondenti;

c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti contraenti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 11 dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 8 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, il Nepal e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 11 dell'accordo al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II

ORIGINE

Articolo 2

1. I prodotti originari del Nepal possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato di origine del Nepal conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità governative del Nepal se i prodotti in causa possono essere considerati originari del Nepal in base alle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. Tuttavia, i prodotti dei gruppi III, IV e V possono essere importati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari del Nepal secondo le norme vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A compilato secondo le norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Le competenti autorità del Nepal sono tenute ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

Articolo 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per lo svolgimento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

Sezione I

Esportazione

Articolo 6

Le competenti autorità del Nepal rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dal Nepal di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 4 dell'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 3, 5 e 7 dell'accordo, e di prodotti tessili soggetti a una sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 1 dell'accordo.

Articolo 7

1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo devono essere conformi al modello 1 allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato al presente protocollo. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti, possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Le competenti autorità della Comunità devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

Sezione II

Importazione

Articolo 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o ad un sistema di duplice controllo a norma del presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma dell'accordo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

Articolo 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle competenti autorità del Nepal per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 4 dell'accordo, eventualmente modificato a norma degli articoli 3, 5 e 7 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità del Nepal e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 11 dell'accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutarsi di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti originari del Nepal soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione nepalesi rilasciate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 5 dell'accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma dell'accordo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità del Nepal.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura "originale", mentre le altre recano l'indicazione "copia". Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: NP,

- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

AT= Austria

BL= Benelux

DE= Repubblica federale di Germania

DK= Danimarca

EL= Grecia

ES= Spagna

FI= Finlandia

FR= Francia

GB= Regno Unito

IE= Irlanda

IT= Italia

PT= Portogallo

SE= Svezia,

- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, come segue: 3 per il 2003, 4 per il 2004,

- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel Nepal,

- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura "délivré a posteriori" o "issued retrospectively".

Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità del Nepal per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura "duplicata" o "duplicate".

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e il Nepal collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 18

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Nepal si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 19

Il Nepal trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimili delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. Il Nepal informa la Commissione di qualsiasi modifica di queste informazioni.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità del Nepal indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro e non oltre tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria al fine di accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità del Nepal conservano per almeno tre anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo per uso interno dei prodotti in questione.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o del Nepal risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, al fine di prevenire siffatte violazioni o elusioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità del Nepal svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o in violazione del presente protocollo. Il Nepal comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e il Nepal, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e del Nepal si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo o per porvi rimedio. Queste informazioni possono riguardare la realizzazione di prodotti tessili nel Nepal e il commercio del tipo di prodotti oggetto del presente accordo tra il Nepal e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio del Nepal prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità del Nepal e della Comunità possono decidere di adottare le misure di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

Allegato al protocollo A, articolo 2, paragrafo 1

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Allegato al protocollo A, articolo 7, paragrafo 1: Modello 1

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Allegato al protocollo A, articolo 7, paragrafo 3: Modello 2

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PROTOCOLLO B

Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 4 dell'accordo viene concordato tra le parti secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 dell'accordo. Detto tasso d'incremento non può comunque essere superiore al tasso più elevato applicabile ai prodotti in questione a norma degli accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili conclusi tra la Comunità e altri paesi terzi con un livello di scambi pari o paragonabile a quello del Nepal.

VERBALE CONCORDATO

Accesso al mercato

Nell'ambito dei negoziati per la conclusione di un accordo sul commercio di prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno del Nepal, le parti hanno convenuto quanto segue:

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte accetta di non prendere misure che possano incidere negativamente sui flussi commerciali dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra le parti nel periodo di validità dell'accordo.

DICHIARAZIONE

Vista l'eccezionale importanza delle esportazioni di tappeti per l'economia nepalese, quale fonte di valuta estera e di occupazione, e la notevole quota che rappresentano rispetto al commercio estero totale, la Comunità europea dichiara che non invocherà le disposizioni dell'articolo 4 del presente accordo per i prodotti della categoria 58 fabbricati in Nepal.