22002A1212(01)

Protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 12/12/2002 pag. 0018 - 0028


Protocollo addizionale

che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "la Comunità",

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO CHE l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo europeo", è stato firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1995,

CONSIDERANDO CHE al termine dei negoziati tecnici tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria, condotti in base all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 24 dell'accordo europeo, si sono concordate concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca,

CONSIDERANDO CHE la Comunità e la Repubblica di Bulgaria hanno inoltre convenuto di semplificare al massimo, dal punto di vista amministrativo, la graduale applicazione delle concessioni tariffarie concordate, affinché possano entrare in vigore quanto prima,

AVENDO DECISO di applicare le concessioni tariffarie concordate al fine di una completa liberalizzazione di tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le parti applicano una liberalizzazione assoluta degli scambi di tutti i prodotti specificati nell'allegato I.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le parti introducono una riduzione ad valorem del 30 % dei dazi della tariffa doganale applicati dalla Comunità e dalla Repubblica di Bulgaria a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca in base a quanto stabilito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e nell'allegato II del presente protocollo.

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, le parti applicano un'ulteriore riduzione ad valorem del 30 % sui dazi tariffari in essere all'entrata in vigore del presente protocollo.

Due anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, o prima di tale data qualora le parti lo concordino, si introduce la completa liberalizzazione degli scambi di tutti i pesci e prodotti della pesca.

Articolo 2

Le riduzioni di cui all'articolo 1 vengono calcolate secondo i principi matematici correnti, tenendo presente che:

a) tutte le cifre la cui parte decimale è pari o inferiore a 50 centesimi vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino;

b) tutte le cifre la cui parte decimale è superiore a 50 centesimi vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino;

c) tutti i dazi inferiori al 2 % sono automaticamente portati allo 0 %.

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle loro procedure interne.

Articolo 4

Il presente protocollo può essere modificato tramite decisione del consiglio di associazione.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå./

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Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo per i quali si applica una liberalizzazione assoluta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II(1)

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 del protocollo per i quali i dazi verranno aboliti entro un periodo transitorio di due anni

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Ex regolamento (CE) n. 2263/2000 della Commissione (GU L 264 del 18.10.2000, pag. 1).