22002A0430(06)

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 30/04/2002 pag. 0430 - 0467


Accordo

tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

La COMUNITÀ EUROPEA, (nel seguito denominata la Comunità),

da un lato, e

la CONFEDERAZIONE SVIZZERA, (nel seguito denominata la Svizzera),

dall'altro,

entrambe denominate nel seguito "le parti",

CONSIDERANDO gli sforzi compiuti e gli impegni assunti dalle parti riguardo alla liberalizzazione dei rispettivi appalti pubblici, segnatamente nell'Accordo relativo agli appalti pubblici (AAP) concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore l'1 gennaio 1996 ed in seguito all'adozione di disposizioni nazionali che prescrivono l'effettiva apertura dei mercati nel campo degli appalti pubblici mediante una progressiva liberalizzazione,

CONSIDERANDO lo scambio di lettere del 25 marzo e del 5 maggio 1994 tra la Commissione CE e l'Ufficio federale dell'economia esterna svizzero,

CONSIDERANDO l'Accordo concluso il 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità,

DESIDEROSE di migliorare e di ampliare la portata del loro rispettivo allegato I dell'AAP,

DESIDEROSE parimenti di proseguire i loro sforzi di liberalizzazione, accordandosi un reciproco accesso agli appalti di forniture, lavori e servizi aggiudicati dagli operatori di servizi di telecomunicazione e dagli operatori ferroviari, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quelle elettriche e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico operando in base a diritti esclusivi e speciali loro attribuiti da un'autorità competente ed esercitano la propria attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, dei trasporti urbani, degli aeroporti e dei porti fluviali e marittimi,

HANNO CONCLUSO IL PRESENTE ACCORDO:

CAPITOLO I

AMPLIAMENTO DELLA PORTATA DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI APPALTI PUBBLICI STIPULATO NEL QUADRO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO

Articolo 1

Obblighi della Comunità

1. Al fine di completare ed estendere la portata dei suoi impegni nei confronti della Svizzera in virtù dell'Accordo relativo agli appalti pubblici (AAP) concluso il 15 aprile 1994 nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità s'impegna a modificare i suoi allegati e le note generali dell'Appendice I dell'AAP nel modo seguente:

opprimere il riferimento a "la Svizzera" al primo trattino della nota generale n. 2 per permettere ai fornitori e ai prestatori svizzeri di servizi di contestare, conformemente all'articolo XX, l'aggiudicazione di appalti da parte degli enti della Comunità enumerati all'allegato 2, paragrafo 2.

2. La Comunità notificherà questo emendamento al segretariato dell'OMC entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 2

Obblighi della Svizzera

1. Al fine di completare e di estendere la portata dei suoi impegni nei confronti della Comunità in forza dell'AAP la Svizzera s'impegna a modificare i suoi allegati e le note generali dell'Appendice I dell'AAP nel modo seguente:

inserire all'allegato 2, dopo il punto 2 dell'"Elenco degli enti", il nuovo punto seguente:

"3. Le autorità e gli organismi pubblici a livello di distretti e di comuni."

2. La Svizzera notificherà questo emendamento al Segretariato dell'OMC entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

CAPITOLO II

APPALTI AGGIUDICATI DA OPERATORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, DA OPERATORI FERROVIARI E DA ALCUNE SOCIETÀ DI SERVIZI AL PUBBLICO

Articolo 3

Obiettivi, definizioni e portata

1. Il presente Accordo intende assicurare ai fornitori e ai prestatori di servizi delle due parti, in modo trasparente e scevro da qualsiasi discriminazione, un accesso reciproco agli appalti di prodotti e servizi, compresi i servizi di costruzione, aggiudicati dagli operatori di servizi di telecomunicazione, dagli operatori ferroviari e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico delle due parti.

2. Ai fini del presente capitolo s'intendono per:

a) "operatori di servizi di telecomunicazione" (nel seguito denominati "OT") gli enti che mettono a disposizione o gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni o che forniscono uno o più servizi pubblici di telecomunicazione in quanto poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali attribuiti per l'esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti;

b) "rete pubblica di telecomunicazioni" l'infrastruttura di telecomunicazioni accessibile al pubblico che permette il trasporto di segnali tra punti terminali definiti della rete stessa mediante fili, onde hertziane, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" i servizi che consistono in tutto o in parte nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

d) "operatori ferroviari" (qui di seguito denominati "OF") gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell'esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientra la gestione di reti destinate a fornire un servizio pubblico nel campo dei trasporti per ferrovia;

e) "enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica" gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell'esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientrano una o più di quelle citate ai punti i) e ii) qui di seguito:

i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o l'approvvigionamento di queste reti in gas o calore,

ii) lo sfruttamento di un'area geografica per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi;

f) "enti privati che forniscono un servizio al pubblico" gli enti che, pur esulando dall'ambito dell'AAP, beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell'esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientrino una o più di quelle citate ai punti da i) a v) qui di seguito:

i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione d'acqua potabile o l'approvvigionamento di queste reti in acqua potabile,

ii) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l'approvvigionamento di queste reti in energia elettrica,

iii) la messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto,

iv) la messa a disposizione dei vettori marittimi o fluviali di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto,

v) l'utilizzazione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto urbano su rotaia, dei sistemi automatici, delle tramvie, delle filovie, delle linee d'autobus o delle funivie.

3. Il presente Accordo si applica alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche riguardanti gli appalti aggiudicati dagli OT e dagli OF delle parti, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e da altri enti privati che assicurano un servizio al pubblico (qui di seguito denominati "enti interessati") quali sono definiti nel presente articolo e specificati negli allegati da I a IV, sia all'aggiudicazione di qualsiasi appalto da parte di detti enti interessati.

4. Gli articoli 4 e 5 si applicano agli appalti o alle serie di appalti il cui valore stimato, IVA esclusa, è uguale o superiore a:

a) nel caso di appalti aggiudicati dagli OT:

i) 600000 EUR o il loro equivalente in DSP per i fornitori e i servizi;

ii) 5000000 EUR o il loro equivalente in DSP per i lavori;

b) nel caso di appalti aggiudicati dagli OF e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica:

i) 400000 EUR o il loro equivalente in DSP per le forniture e i servizi;

ii) 5000000 EUR o il loro equivalente in DSP per i lavori;

c) nel caso di appalti aggiudicati da enti privati che assicurano un servizio al pubblico:

i) 400000 DSP o il loro equivalente in euro per le forniture e i servizi;

ii) 5000000 DSP o il loro equivalente in euro per i lavori.

La conversione degli euro in DSP viene effettuata secondo le procedure previste nell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP).

5. Il presente capitolo non si applica agli appalti aggiudicati dagli OT per i loro acquisti che abbiano lo scopo esclusivo di permettere loro di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione quando altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente identiche. Ogni parte informa l'altra quanto più rapidamente possibile in merito a tali appalti. Tale disposizione si applicherà alle stesse condizioni anche agli appalti aggiudicati dagli OF, dagli enti che operano nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico non appena questi settori saranno stati liberalizzati.

6. Per ciò che riguarda i servizi, compresi quelli di costruzione, il presente Accordo si applica a quelli enumerati agli allegati VI e VII del presente Accordo.

7. Il presente Accordo non si applica agli enti interessati quando questi soddisfano le condizioni enunciate per la Comunità agli art. 2 par. 4, art. 2 par. 5, art. 3, art. 6 par. 1, art. 7 par. 1, art. 9 par. 1, art. 10, art. 11, art. 12 e art. 13 par. 1 della direttiva 93/38/CEE, quale modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE (GU L 101 del 4.4.1998, pag. 1) e per la Svizzera negli allegati VI e VIII.

Il presente Accordo non si applica neppure agli appalti stipulati dagli OF quando questi hanno per oggetto l'acquisto o la locazione di prodotti destinati a rifinanziare gli appalti di forniture aggiudicati conformemente alle regole del presente Accordo.

Articolo 4

Procedura di aggiudicazione degli appalti

1. Le parti vigilano affinché le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti seguite dagli enti interessati siano conformi ai principi di non discriminazione, di trasparenza e di equità. Dette procedure e pratiche devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:

a) l'invito a presentare offerte avverrà mediante pubblicazione di un bando di gara d'appalto programmato, di un bando di progetto di gara o di un bando riguardante un sistema di qualificazione. Questi bandi, o una ricapitolazione dei loro principali elementi, vanno pubblicati in almeno una delle lingue ufficiali dell'AAP, a livello nazionale nel caso della Svizzera, da un lato, e a livello comunitario, dall'altro. Essi devono contenere tutte le informazioni necessarie sulla gara prevista, compresa se possibile la natura della procedura di aggiudicazione degli appalti che verrà seguita;

b) i termini fissati devono essere tali da consentire ai fornitori od ai prestatori di servizi di preparare e presentare le loro offerte;

c) la documentazione relativa al bando di gara conterrà tutte le informazioni, segnatamente le specifiche tecniche, nonché i criteri di selezione e di aggiudicazione degli appalti, di cui gli offerenti hanno bisogno per poter presentare offerte atte ad essere prese in considerazione. Fornitori e prestatori di servizi che ne facciano richiesta dovranno ottenere la relativa documentazione;

d) i criteri di selezione devono essere non discriminatori. I sistemi di qualificazione applicati dagli enti interessati devono basarsi su criteri non discriminatori predefiniti, e chi ne faccia richiesta andrà informato circa modalità e condizioni di partecipazione a tale fase;

e) il criterio di aggiudicazione degli appalti può essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il che implica criteri di valutazione particolari, come la data di consegna o di esecuzione, il rapporto costi/benefici, la qualità, il valore tecnico, il servizio post-vendita, le garanzie relative ai pezzi di ricambio, ai prezzi, etc., ovvero quello dell'offerta con il prezzo più basso.

2. Le parti vigilano affinché le specifiche tecniche fissate dagli enti interessati nella documentazione siano definite in funzione delle caratteristiche d'impiego del prodotto piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive. Tali specifiche devono basarsi su norme internazionali o, in mancanza di queste, su regole tecniche nazionali, norme nazionali riconosciute o norme e regolamenti costruttivi riconosciuti. E' vietato adottare od applicare qualsiasi specifica tecnica che abbia per oggetto o per effetto di ostacolare senza valide ragioni l'acquisto, da parte dell'ente interessato di una delle parti, di beni o servizi provenienti dalla controparte e di ostacolare gli scambi di tali beni o servizi tra le parti.

Articolo 5

Procedure di contestazione

1. Le parti devono definire procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che permettano a fornitori e prestatori di servizi di contestare presunte violazioni dell'Accordo commesse nel quadro dell'aggiudicazione degli appalti in cui essi hanno o hanno avuto un interesse. Sono applicabili le procedure di contestazione definite nell'allegato V.

2. Le parti devono vigilare affinché i rispettivi enti interessati conservino per almeno tre anni tutti i documenti relativi alle procedure d'aggiudicazione degli appalti indicati nel presente capitolo.

3. Le parti devono vigilare affinché le decisioni adottate dagli organi responsabili delle procedure di contestazione siano debitamente eseguite.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 6

Non discriminazione

1. Le parti vigilano affinché nelle procedure e pratiche di aggiudicazione degli appalti al di sopra dei valori soglia fissati all'articolo 3, paragrafo 4 gli enti interessati stabiliti sul loro territorio:

a) non accordino a prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi della controparte un trattamento meno favorevole rispetto a quello accordato

i) ai prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi nazionali, ovvero

ii) ai prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi di paesi terzi;

b) non accordino ad un fornitore o prestatore di servizi stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore o prestatore di servizi stabilito sul territorio nazionale, in funzione del grado in cui persone fisiche o giuridiche della controparte lo controllano o ne partecipano al capitale;

c) non attuino una discriminazione nei confronti dei fornitori o dei prestatori di servizi stabiliti sul territorio nazionale a causa del fatto che il prodotto o servizio fornito è originario della controparte;

d) non esigano compensazioni ("offsets") al momento della qualifica e della selezione di prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi, né al momento della valutazione delle offerte e dell'aggiudicazione degli appalti.

2. Le parti si impegnano a non imporre in alcun modo all'autorità competente od agli enti interessati un comportamento direttamente o indirettamente discriminatorio. Un elenco che illustra i settori atti a prestarsi a siffatte discriminazioni figura all'allegato X.

3. Per ciò che riguarda le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti al di sotto dei valori soglia fissati nell'articolo 3, paragrafo 4 le parti s'impegnano ad incoraggiare i rispettivi enti interessati a trattare i fornitori e i prestatori di servizi della controparte conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Le parti convengono che entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo si proceda a valutare il funzionamento di questa disposizione alla luce delle esperienze compiute nelle reciproche relazioni. A tal fine il Comitato misto elaborerà elenchi che riflettano le situazioni in cui trova applicazione il principio enunciato nel presente articolo 6.

4. I principi enunciati al paragrafo 1 [in particolare al punto a), i)] ed ai paragrafi 2 e 3 non pregiudicano i provvedimenti resi necessari dal processo d'integrazione proprio della CE e dalla realizzazione e del funzionamento del mercato interno, nonché dallo sviluppo del mercato interno svizzero. Parimenti questi principi, in particolare quelli enunciati al punto a), ii), non pregiudicano il trattamento preferenziale accordato in forza d'accordi esistenti o futuri d'integrazione economica regionale. L'applicazione di questa disposizione non deve tuttavia mettere in pericolo le basi operative del presente Accordo. I provvedimenti cui può applicarsi questo paragrafo sono enumerati all'allegato IX ed ogni parte potrà notificarne altri che ne soddisfino le prescrizioni. Ciascuna delle parti ha la facoltà di richiedere che nell'ambito del Comitato misto si svolgano consultazioni specificamente finalizzate a garantire il buon funzionamento del presente Accordo.

Articolo 7

Scambio d'informazioni

1. Se ed in quanto richiesto dalla corretta applicazione del capitolo II le parti s'informano reciprocamente delle modifiche previste nelle loro legislazioni pertinenti che rientrino o possano rientrare nel campo d'applicazione del presente Accordo (proposte di direttive, progetti di legge e di ordinanze e progetti di modifica del Concordato intercantonale).

2. Ogni parte informa l'altra di qualsiasi problema relativo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo.

3. Le parti si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi dei "punti di contatto" incaricati di fornire informazioni sulle regole di diritto che rientrano nel campo d'applicazione del presente Accordo e dell'AAP, anche a livello locale.

Articolo 8

Autorità di vigilanza

1. In ognuna delle parti l'attuazione del presente Accordo è soggetta alla vigilanza di un'autorità indipendente. Quest'ultima è competente ad accogliere ricevere reclami o ricorsi circa l'applicazione del presente Accordo. Essa agirà in modo rapido ed efficace.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo tale autorità avrà anche la competenza per avviare una procedura o intentare azioni amministrative o giudiziarie nei confronti degli enti interessati in caso di violazione del presente Accordo nel quadro della procedura di aggiudicazione di un appalto.

Articolo 9

Provvedimenti urgenti

1. Allorché una parte ritenga che l'altra non abbia rispettato gli obblighi che le incombono in forza del presente Accordo o che una disposizione legislativa o regolamentare o una pratica della controparte riduca o minacci di ridurre in modo sostanziale i vantaggi che essa trae dal presente Accordo, qualora le parti non possano rapidamente accordarsi per risolvere il contenzioso mediante una compensazione adeguata od in qualche altro modo la parte lesa può, senza pregiudizio degli altri diritti ed obblighi che le derivano dal diritto internazionale, sospendere parzialmente, od all'occorrenza anche totalmente, l'applicazione del presente Accordo, provvedendo a darne immediata notifica all'altra parte. La parte lesa può anche rescindere l'Accordo conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

2. Portata e durata di tali provvedimenti dovranno essere limitate a quanto necessario per risolvere la situazione ed assicurare all'occorrenza un giusto equilibro tra i diritti e gli obblighi che derivano dal presente Accordo.

Articolo 10

Composizione delle controversie

Ogni parte contraente può sottoporre qualsiasi contenzioso pertinente all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo al Comitato misto, il quale cerca di risolvere il contenzioso. Al Comitato misto andrà fornito ogni elemento d'informazione utile a permettere l'esame approfondito della situazione, nell'intento di arrivare ad una soluzione accettabile. A tal fine il Comitato misto dovrà esaminare ogni possibilità di preservare il buon funzionamento del presente Accordo.

Articolo 11

Comitato misto

1. Viene istituito un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente Accordo. A tal fine esso procede a scambi di pareri ed informazioni e costituisce la sede delle consultazioni tra le parti.

2. Il Comitato misto è costituito da rappresentanti delle parti e si pronuncia di comune Accordo. Esso fissa il proprio regolamento interno e può costituire gruppi di lavoro incaricati di coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.

3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del presente Accordo il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su richiesta di una delle parti.

4. Il Comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente Accordo. Su richiesta di una delle parti esso può apportarvi modifiche.

Articolo 12

Tecnologie dell'informazione

1. Le parti cooperano per garantire che le informazioni relative agli appalti che figurano nelle rispettive banche dati, segnatamente bandi di gara e fascicoli di gara, siano compatibili in termini di qualità e di accessibilità. Esse cooperano anche per garantire che le informazioni scambiate per via elettronica tra gli interessati a scopi pertinenti agli appalti pubblici siano compatibili in termini di qualità e di accessibilità.

2. Tenendo nel debito conto i problemi d'interoperabilità e d'interconnessione le parti, dopo aver convenuto che le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comparabili, adottano le misure richieste per dare a fornitori e prestatori di servizi della controparte accesso alle informazioni relative agli appalti, e segnatamente ai bandi di gara, che figurano nelle rispettive banche dati. Ogni parte darà ai fornitori e ai prestatori di servizi della controparte accesso ai suoi sistemi elettronici di aggiudicazione degli appalti, e segnatamente ai suoi sistemi elettronici relativi ai bandi di gara. Le parti si conformano per altro verso alle disposizioni dell'articolo XXIV, paragrafo 8 dell'AAP.

Articolo 13

Attuazione

1. Le parti adottano ogni provvedimento generale o particolare atto a garantire l'esecuzione degli obblighi del presente Accordo.

2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento potenzialmente pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

Articolo 14

Revisione

Allo scopo di migliorare all'occorrenza l'applicazione del presente Accordo le parti ne riesaminano il funzionamento entro tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 15

Relazione con gli accordi OMC

Il presente Accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi che derivano alle parti dagli accordi che esse hanno concluso nel quadro dell'OMC.

Articolo 16

Ambito territoriale di applicazione

Il presente Accordo si applica da un lato ai territori in cui è applicabile il Trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste in tale trattato, e dall'altro al territorio della Svizzera.

Articolo 17

Allegati

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 18

Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti secondo le procedure che sono ad esse proprie. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

- Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici,

- Accordo sulla libera circolazione delle persone,

- Accordo sul trasporto aereo,

- Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,

- Accordo sul commercio di prodotti agricoli,

- Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per una durata indeterminata, a meno che la Comunità o la Svizzera, non notifichi alla controparte la propria volontà contraria prima della scadenza del periodo iniziale. Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la propria decisione all'altra parte. Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2, o alla denuncia al cui al paragrafo 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

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ALLEGATO I

(di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 lettere da a) a c) e 5 dell'Accordo)

OPERATORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE INTERESSATI

Allegato I A - Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>

L'Accordo copre questi operatori di servizi di telecomunicazione dato che essi rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE (GU L 101 del 4.4.1998, pag. 1).

Allegato I B - Svizzera

Indicazione degli enti che esercitano un'attività nel campo delle telecomunicazioni a termini dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 a)-c) dell'Accordo

Enti che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni in forza di una concessione a norma dell'articolo 66, capoverso 1 della legge federale sulle comunicazioni (RS 784.10).

Ad esempio: Swisscom.

ALLEGATO II

(di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 lettera d) e 5 dell'Accordo)

OPERATORI FERROVIARI INTERESSATI

Allegato II A - Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato II B - Svizzera

Indicazione degli enti che assicurano servizi ferroviari a termini dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 d) dell'Accordo

Chemins de fer fédéraux (CFF)(1)

Enti a termini dell'articolo 1, 2 comma e dell'articolo 2, capoverso 1, della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101), se ed in quanto essi forniscono al pubblico servizi ferroviari a scartamento normale e ridotto(2).

Ad esempio: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

(1) Ad eccezione delle partecipazioni finanziarie e delle imprese che non operano direttamente nel settore dei trasporti.

(2) Ad eccezione delle partecipazioni finanziarie e delle imprese che non operano direttamente nel settore dei trasporti.

ALLEGATO III

(di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e) e 5 dell'Accordo)

ENTI CHE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITA NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Allegato III A - Comunità

a) Trasporto o distribuzione di gas o di calore

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Prospezione ed estrazione di petrolio o gas

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato III B - Svizzera

a) Trasporto o distribuzione di gas o di calore

Enti preposti al trasporto od alla distribuzione di gas in virtù di una concessione a norma dell'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RS 741.1)

Enti che si occupano di trasporto o di distribuzione del calore in virtù di una concessione cantonale

Ad esempio: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

b) Prospezione ed estrazione di petrolio o gas

Enti preposti alla prospezione ed allo sfruttamento di giacimenti di petrolio o di gas in conformità del Concordato del 24 settembre 1955 concernente la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi tra i cantoni di Zurigo, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Argovia e Turgovia (RS 931.1)

Ad esempio: Seag AG.

c) Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi

In Svizzera non vi sono enti di questo tipo.

ALLEGATO IV

(di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 lettera f) e 5 dell'Accordo)

ENTI PRIVATI INTERESSATI CHE PRESTANO UN SERVIZIO PUBBLICO

Allegato IV A - Comunità

a) Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Enti aggiudicatori nel campo dei servizi di ferrovie urbane, sistemi automatizzati, tram, filobus, autobus o trasporti via cavo

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali

>SPAZIO PER TABELLA>

e) Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato IV B - Svizzera

Indicazione degli enti privati a termini dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 f) dell'Accordo

a) Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

Enti di produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile. Tali enti operano conformemente alla legislazione cantonale o locale, oppure in base ad accordi individuali conformi a tale legislazione

Ad esempio: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

b) Produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica

Enti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica ai quali può essere accordato il diritto di esproprio a norma della legge federale del 24 giugno 1902 concernenti gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0)

Enti di produzione di energia elettrica a norma della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (RS 721.80) e della legge federale del 23 dicembre 1959 sull'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni. (RS 732.0)

Ad esempio: CKW, ATEL, EGL.

c) Trasporti mediante ferrovia urbana, tramvia, sistemi automatizzati, filovia, linea d'autobus o funivia

Enti che gestiscono servizi di tramvia a norma dell'articolo 2, capoverso 1, della legge federale del 20 dicembre 1959 sulle ferrovie (RS 742.101)

Enti che offrono servizi di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, capoverso 1, della legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie (RS 744.21)

Enti che, a titolo professionale, effettuano percorsi regolari di trasporto di passeggeri secondo un orario in forza di una concessione a norma dell'articolo 4 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportare su strada (RS 744.10) qualora le loro linee abbiano una funzione di collegamento a termini dell'articolo 5, capoverso 3 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie (RS 742.101.1).

d) Aeroporti

Enti che gestiscono aeroporti in forza di una concessione a norma dell'articolo 7, capoverso 1, della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0)

Ad esempio: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.

ALLEGATO V

(di cui all'articolo 5 dell'Accordo relativo alle procedure di contestazione)

1. Le eventuali contestazioni sono sottoposte a un tribunale o ad un organo d'esame imparziale ed indipendente, che non abbia alcun interesse nell'esito della procedura d'aggiudicazione dell'appalto ed i cui membri siano al riparo d'influenze esterne, le cui decisioni sono giuridicamente vincolanti. Il termine eventualmente stabilito per il ricorso dev'essere di almeno dieci giorni e decorrere unicamente dal momento in cui la base del ricorso è nota o dovrebbe ragionevolmente esserlo.

L'organo d'esame che non sia un tribunale dev'essere soggetto ad un controllo giudiziario oppure applicare procedure che:

a) prevedano la possibilità di ascoltare i partecipanti prima che venga presa una decisione, li autorizzino a farsi rappresentare ed accompagnare nel corso del procedimento ed aprano loro l'accesso a tutte le fasi di quest'ultimo,

b) autorizzino l'audizione di testimoni ed impongano di trasmettere all'organo d'esame i documenti pertinenti all'appalto in causa che si rivelino necessari per esperire correttamente la procedura,

c) prevedano che il procedimento possa essere pubblico ed obblighino a motivare le decisioni ed a deliberare per iscritto.

2. Le parti garantiscono che i provvedimenti relativi alle procedure di contestazione contengano disposizioni tali da conferire almeno il diritto a:

a) prendere quanto più rapidamente possibile provvedimenti provvisori miranti a rimediare alla presunta violazione o ad impedire che le parti interessate subiscano ulteriori pregiudizi, compresi provvedimenti destinati a sospendere o far sospendere la procedura d'aggiudicazione dell'appalto in causa o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'ente interessato, nonché

b) annullare o far annullare le decisioni illegali, tra l'altro all'occorrenza anche eliminando le specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie che figurino nel bando di gara, nel bando di progetto di gara, nel bando relativo ad un sistema di qualifica od in qualsiasi altro documento che si riferisca alla procedura d'aggiudicazione dell'appalto in causa. Tuttavia i poteri dell'organo responsabile della procedura di contestazione potrebbero venir circoscritti alla concessione del risarcimento di danni ed interessi a chiunque sia stato leso da una violazione qualora gli enti interessati abbiano concluso il contratto;

Oppure ad esercitare pressioni indirette sugli enti interessati per indurli a riparare ad eventuali infrazioni od impedire loro di commetterne e per impedire effetti pregiudizievoli.

3. Le procedure di contestazione disciplinano parimenti la questione del risarcimento alle vittime di un'infrazione. Qualora i danni subiti siano imputabili all'adozione di una decisione illegale la parte può disporre che la decisione contestata sia preventivamente annullata o dichiarata illegale.

ALLEGATO VI

(di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7 dell'Accordo)

SERVIZI

Il presente Accordo si applica ai servizi seguenti, che figurano nella classifica settoriale dei servizi ripresa nel documento MTN.GNS/W/120:

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli impegni presi dalle parti nel campo dei servizi in forza del presente Accordo, compresi quelli relativi all'edilizia, sono circoscritti agli impegni iniziali specificati nelle offerte finali della Comunità e della Svizzera presentate nell'ambito dell'Accordo generale sugli scambi di servizi.

Il presente Accordo non si applica:

1) agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice a termini del presente Accordo e dell'allegato 1, 2 o 3 dell'AAP in base ad un diritto esclusivo, di cui tale ente beneficia in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate;

2) agli appalti di servizi che un ente aggiudicatore attribuisce ad un'impresa collegata o che siano attribuiti da una consociata, costituita da più enti aggiudicatori ai fini dello svolgimento delle attività a termini dell'articolo 3 del presente Accordo, a uno di tali enti aggiudicatori o ad un'impresa collegata a uno di essi, se ed in quanto 80 % almeno del fatturato medio realizzato da tale impresa nel corso degli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura dei servizi suddetti alle imprese cui essa è collegata. Qualora lo stesso servizio o servizi analoghi siano forniti da diverse imprese collegate all'ente aggiudicatore si dovrà tener conto del fatturato globale relativo alla fornitura di servizi da parte di tali imprese;

3) agli appalti di servizi finalizzati, indipendentemente dalle modalità finanziarie, all'acquisizione od all'affitto di terreni, edifici già esistenti ed altri beni immobili, ovvero attinenti a diritti relativi ai beni suddetti;

4) all'appalto di manodopera;

5) agli appalti riguardanti l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di elementi di programmi da parte di organismi radiotelevisivi ed agli appalti relativi alle fasce orarie per le trasmissioni.

ALLEGATO VII

(di cui all'articolo 3, paragrafo 6 dell'Accordo)

SERVIZI DI COSTRUZIONE

Indicazione precisa dei servizi di costruzione interessati:

1. Definizione

Un contratto di servizi di costruzione è un contratto il cui oggetto è la realizzazione, a prescindere dai mezzi utilizzati, di lavori d'ingegneria civile o d'edilizia a termini della divisione 51 della classifica centrale dei prodotti (CPC).

2. Elenco di servizi pertinenti ex divisione 51 della CPC

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli impegni presi dalle parti nel campo dei servizi in forza del presente Accordo, compresi quelli relativi all'edilizia, sono circoscritti agli impegni iniziali specificati nelle offerte finali della Comunità e della Svizzera presentate nell'ambito dell'Accordo generale sugli scambi di servizi.

ALLEGATO VIII

(di cui all'articolo 3, paragrafo 7 dell'Accordo)

Svizzera

In Svizzera il presente Accordo non si applica:

a) Agli appalti che gli enti aggiudicatori attribuiscano per fini diversi dal perseguimento delle loro attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ed agli allegati da I a IV del presente Accordo, ovvero per perseguire le proprie attività al di fuori della Svizzera;

b) Agli appalti aggiudicati a fini di rivendita o di affitto a terzi, quando l'ente aggiudicatore non goda di diritti speciali od esclusivi a vendere od affittare l'oggetto di tali appalti e quando altri enti possano liberamente venderlo od affittarlo a condizioni identiche a quelle di cui gode l'ente aggiudicatore;

c) Agli appalti conclusi per l'acquisto d'acqua;

d) Agli appalti conclusi da un ente aggiudicatore, diverso dai poteri pubblici, che garantisca l'approvvigionamento d'acqua potabile o di energia elettrica delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico, quando l'erogazione d'acqua potabile o di energia elettrica da parte dell'ente in questione ha luogo poiché il loro consumo è necessario all'esercizio di un'attività diversa da quella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), numeria i) e ii) ed inoltre l'alimentazione della rete pubblica dipenda unicamente dal consumo proprio dell'ente in questione e non superi il 30 % dell'erogazione complessiva d'acqua potabile o d'energia dell'ente stesso, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, compreso quello in corso;

e) Agli appalti conclusi da un ente aggiudicatore, diverso dai poteri pubblici, che garantisca l'alimentazione in gas o energia termica delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico, quando la produzione di gas o calore dall'ente in questione sia risultato inevitabile dell'esercizio di un'attività diversa da quella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), numero i) ed inoltre l'alimentazione della rete pubblica abbia l'unico scopo di sfruttare in modo economico tale produzione e corrisponda al massimo al 20 % del fatturato dell'ente in questione, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, incluso quello in corso;

f) Agli appalti conclusi per la fornitura d'energia elettrica o di combustibili destinati alla produzione di tale energia;

g) Agli appalti conclusi dagli enti aggiudicatori che garantiscono al pubblico un servizio di trasporto per mezzo di autobus, quando altri enti possano liberamente fornire questo servizio sia a titolo generale, sia in una determinata zona geografica, alle stesse condizioni di cui godono detti enti aggiudicatori;

h) Alle acquisizioni compiute dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) se ed in quanto tali appalti hanno per oggetto la vendita ed il leasing di prodotti destinati a rifinanziare appalti di forniture conclusi secondo le regole del presente Accordo;

i) Agli appalti conclusi in forza di un Accordo internazionale e riguardanti la realizzazione o lo sfruttamento in comune di un'opera da parte delle parti;

j) Agli appalti conclusi in forza della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;

k) Agli appalti che siano stati dichiarati segreti dalle parti o la cui esecuzione debba essere corredati particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nei paesi firmatari in questione, ovvero quando lo esiga la tutela d'interessi fondamentali attinenti alla sicurezza di tali paesi.

ALLEGATO IX

(di cui all'articolo 6, paragrafo 4 dell'Accordo)

Allegato IX A - Provvedimenti notificati dalla Comunità:

Allegato IX B - Provvedimenti notificati dalla Svizzera

I mezzi di ricorso di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del presente Accordo introdotti nei cantoni e nei comuni per gli appalti inferiori alle soglie disposte dalla legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995.

ALLEGATO X

(di cui all'allegato 6, paragrafo 2 dell'Accordo)

Esempio di settori atti a presentare una tale discriminazione:

Qualsiasi regola di diritto, procedura o pratica quale prelievo, preferenza di prezzo, condizioni locali quanto al contenuto, agli investimenti od alla produzione, condizioni per il rilascio di licenze o autorizzazioni, diritti di finanziamento o di offerta tali da porre in atto una discriminazione o costringere l'ente interessato di una parte a discriminare prodotti, servizi, fornitori o prestatori di servizi della controparte nell'aggiudicazione di appalti.

Atto finale

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti addì ventuno giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente Atto finale:

Dichiarazione comune sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contestazione

Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza

Dichiarazione comune sull'aggiornamento degli allegati

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

Hanno altresì preso atto della dichiarazione seguente acclusa al presente Atto finale:

Dichiarazione della Svizzera relativa al principio di reciprocità nell'apertura degli appalti a livello dei distretti e dei comuni ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

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DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI

sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contestazione

Le Parti convengono che imponendo, da un lato, agli enti interessati svizzeri il rispetto delle regole dell'Accordo sugli appalti e, dall'altro, agli enti interessati della Comunità e dei suoi Stati membri il rispetto delle regole della direttiva 93/38/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CEE del 16 febbraio 1998 (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1), nonché della direttiva 92/13/CEE (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14), esse adempiono entrambe gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 del presente Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI

sulle autorità di vigilanza

Per quanto riguarda la Comunità, l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 8 del presente Accordo può essere la Commissione delle CE o l'autorità nazionale indipendente di uno Stato membro, senza che nessuna di queste abbia una competenza esclusiva ad intervenire in forza del presente Accordo. A norma dell'articolo 211 del trattato CE, la Commissione delle Comunità europee ha già i poteri previsti dall'articolo 8, secondo comma.

Per quanto riguarda la Svizzera, l'autorità di vigilanza può essere un'autorità federale (per l'insieme del territorio svizzero) o cantonale (per i settori di sua competenza).

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI

in merito all'aggiornamento degli allegati

Le Parti contraenti si impegnano ad aggiornare gli allegati dell'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici entro un mese dalla sua entrata in vigore.

DICHIARAZIONE COMUNE

in merito a futuri negoziati supplementari

La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

relativa al principio di reciprocità nell'apertura degli appalti a livello dei distretti e dei comuni ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE

Nel rispetto del principio di reciprocità, e nell'intento di limitare l'accesso agli appalti aggiudicati in Svizzera a livello distrettuale e comunale ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE, la Svizzera inserirà un nuovo comma nella nota generale sugli allegati all'Accordo, dopo il primo comma della nota generale n. 1 dei suoi allegati all'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (AAP), il secondo comma seguente:

"per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle entità di cui al numero 3 dell'allegato 2 ai fornitori di prodotti e di servizi del Canada, di Israele, del Giappone, della Corea, della Norvegia, degli Stati Uniti d'America, di Hong Kong (Cina), di Singapore e di Aruba".

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE

della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)

- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE.

Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli

In seguito alla notifica definitiva, in data 17 aprile 2002, dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dei sette accordi, firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999, tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli, detti accordi entreranno in vigore simultaneamente il 1o giugno 2002.