22002A0430(04)

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 30/04/2002 pag. 0132 - 0368


Accordo

tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

LA COMUNITA EUROPEA,

di seguito denominata "la Comunità", da un lato,

e

LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,

di seguito denominata "la Svizzera", dall'altro,

di seguito denominate "le Parti",

RISOLUTE ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

CONSIDERANDO che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

2. Per "prodotti agricoli" si intende i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 e 2301 20 00.

3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

Articolo 2

Concessioni tariffarie

1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

Articolo 3

Concessioni relative ai formaggi

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

Articolo 4

Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio.

Articolo 5

Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:

- Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,

- Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali,

- Allegato 6 relativo al settore delle sementi,

- Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli,

- Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino,

- Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico,

- Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi,

- Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.

2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

Articolo 6

Comitato misto per l'agricoltura

1. E' istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato "il Comitato"), composto di rappresentanti delle Parti.

2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

5. Il Comitato delibera all'unanimità.

6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.

7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

Articolo 7

Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

Articolo 8

Scambi di informazioni

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.

2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

Articolo 9

Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

Articolo 10

Misure di salvaguardia

1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.

2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:

- se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;

- se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;

- fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;

- in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;

b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

Articolo 11

Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri allegati dell'Accordo.

Articolo 12

Revisione

1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.

2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Articolo 13

Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.

2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.

3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.

4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Articolo 14

Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Articolo 15

Allegati

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 16

Sfera di applicazione territoriale

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

Articolo 17

Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Accordo sulla libera circolazione delle persone

Accordo sul trasporto aereo

Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve,

en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems

i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig

in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα,

σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine,

in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf,

en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove,

in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig,

in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove,

em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän

kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

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INDICE

ALLEGATO 1: Concessioni della Svizzera

ALLEGATO 2: Concessioni della Comunità

ALLEGATO 3: Concessioni relative ai formaggi

Appendice 1: Concessioni della Comunità

Appendice 2: Concessioni della Svizzera

Appendice 3: Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo "Italico" ammessi all'importazione in Svizzera

Appendice 4: Descrizione dei formaggi

ALLEGATO 4 relativo al settore fitosanitario

(Appendici da 1 a 4 da stabilire)

Appendice 5: Scambi di informazioni

ALLEGATO 5 concernente l'alimentazione degli animali

(Appendice 1 da stabilire)

Appendice 2: Disposizioni legislative di cui all'articolo 9

ALLEGATO 6 relativo al settore delle sementi

Appendice 1: Legislazioni

Appendice 2: Organismi di controllo e di certificazione delle sementi

Appendice 3: Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera

Appendice 4: Elenco dei paesi terzi

ALLEGATO 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Appendice 1: Elenco degli atti di cui all'articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli

Appendice 2: Denominazioni protette di cui all'articolo 6

Appendice 3: Relativa agli articoli 6 e 25

ALLEGATO 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Appendice 1: Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità

Appendice 2: Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

Appendice 3: Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

Appendice 4: Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

ALLEGATO 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Appendice 1: Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea

Appendice 2: Modalità di applicazione

ALLEGATO 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Appendice: Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10

ALLEGATO 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Appendice 1: Misura di lotta/notifica delle malattie

Appendice 2: Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

Appendice 3: Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi

Appendice 4: Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi

Appendice 5: Controlli e canoni

Appendice 6: Prodotti animali

Appendice 7: Autorità competenti

Appendice 8: Adeguamento alle condizioni regionali

Appendice 9: Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

Appendice 10: Controlli alle frontiere e canoni

Appendice 11: Punti di contatto

ALLEGATO 1

CONCESSIONI DELLA SVIZZERA

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 2

CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 3

CONCESSIONI RELATIVE AI FORMAGGI

1. La Comunità e la Svizzera s'impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue.

a) All'importazione nella Comunità

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 1 del presente Allegato.

(i) La Comunità riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

(ii) La Comunità aumenta di 1250 t all'anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all'appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

(iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.

b) All'esportazione dalla Comunità

Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all'esportazione verso la Svizzera.

c) All'importazione in Svizzera

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 2, lettera a) del presente Allegato.

(i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

(ii) La Svizzera aumenta di 2500 t all'anno l'insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno, la Comunità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

d) All'esportazione dalla Svizzera

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all'esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:

(i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione(1) figurano all'appendice 2, lettera b) del presente Allegato;

(ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:

- un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, del 30 %,

- due anni dopo l'entrata in vigore, del 55 %,

- tre anni dopo l'entrata in vigore, dell'80 %,

- quattro anni dopo l'entrata in vigore, del 90 %,

- cinque anni dopo l'entrata in vigore, del 100 %.

3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d'importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.

4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.

(1) Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.

Appendice 1

Concessioni della Comunità

All'importazione nella Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 2

Concessioni della Svizzera

(a) All'importazione in Svizzera

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) All'esportazione dalla Svizzera

Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 3

Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo "Italico" ammessi all'importazione in Svizzera

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Appendice 4

Descrizione dei formaggi

I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unicamente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 4

RELATIVO AL SETTORE FITOSANITARIO

Articolo 1

Oggetto

Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

Articolo 2

Principi

1. Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

3. Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un'appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

4. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

Articolo 3

1. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).

2. Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.

3. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro "fitosanitario" valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

Articolo 4

Esigenze regionali

1. Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.

2. L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

Articolo 5

Controllo all'importazione

1. Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro "fitosanitario" e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 %.

2. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro "fitosanitario", di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

Articolo 6

Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

Articolo 7

Deroghe

1. Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

2. Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

Articolo 8

Controllo congiunto

1. Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

2. Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

3. Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro "fitosanitario".

Articolo 9

Scambi di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

2. Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

Articolo 10

Gruppo di lavoro "fitosanitario"

1. Il gruppo di lavoro "fitosanitario", denominato gruppo di lavoro, istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Appendice 5

Scambi di informazioni

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle Parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE,

- notifiche di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE.

ALLEGATO 5

CONCERNENTE L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 1

Oggetto

1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per

a) "prodotto", l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;

b) "stabilimento", qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;

c) "autorità competente", l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Articolo 3

Scambi di informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

- la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;

- l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;

- se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;

- i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

Articolo 4

Disposizioni generali in materia di controlli

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

- siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;

- riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;

- siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;

- siano effettuati, di norma, senza preavviso;

- riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

Articolo 5

Controllo all'origine

1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

Articolo 6

Controllo a destinazione

1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;

- eventuale decontaminazione;

- qualsiasi altro trattamento appropriato;

- utilizzazione per altri fini;

- rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;

- distruzione dei prodotti.

Articolo 7

Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti

1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne

- la natura,

- l'origine,

- la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

Articolo 8

Collaborazione in caso d'infrazione

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Articolo 9

Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva

1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Consultazioni e clausola di salvaguardia

1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.

2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.

3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

Articolo 11

Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale

1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato "gruppo di lavoro", istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

Articolo 12

Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.

2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.

3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.

4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Appendice 2

Disposizioni legislative di cui all'articolo 9

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39)

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35)

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del Consiglio federale del 26 gennaio 1994 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 312)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 1o marzo 1995 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale e coadiuvanti per l'insilamento, modificata da ultimo il 10 gennaio 1996 (RU 1996 208)

ALLEGATO 6

RELATIVO AL SETTORE DELLE SEMENTI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.

2. Ai sensi del presente Allegato s'intendono per "sementi" tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

Articolo 2

Riconoscimento della conformità delle legislazioni

1. Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.

3. Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell'appendice 2.

Articolo 3

Riconoscimento reciproco dei certificati

1. Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi indicati nell'appendice 2.

2. Per "certificato" ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

Articolo 4

Armonizzazione delle legislazioni

1. Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.

2. Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

3. In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

Articolo 5

Varietà

1. La Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

2. La Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo nazionale svizzero per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

4. Le Parti s'informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

5. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro "Sementi" è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

6. Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 4, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

Articolo 6

Deroghe

1. Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

2. Le Parti s'informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

6. Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

- nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero precedentemente a tale entrata in vigore;

- nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

7. Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

8. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente Allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

9. Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

Articolo 7

Paesi terzi

1. Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

2. L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

Articolo 8

Prove comparative

1. Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

2. L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro "Sementi".

Articolo 9

Gruppo di lavoro "Sementi"

1. Il gruppo di lavoro "Sementi" (denominato "gruppo di lavoro"), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Articolo 10

Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

Appendice 1

Legislazioni

Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Testi di base

- Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)

- Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (GU L 28 del 4.2.1998, pag. 42)

- Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994(1).

2. Testi di applicazione(2)

- Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8)

- Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34)

- Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE (GU L 64 dell'11.3.1981, pag. 13)

- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono "sistemi di chiusura non riutilizzabili" ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)

- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)

- Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)

- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 31)

- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA(3)

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)

- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)

- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)

- Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429)(4).

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)

A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Testi di base

- Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)

- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)

- Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

2. Testi di applicazione(5)

- Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26)

- Decisione 81/675/CEE: della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono "sistemi di chiusura non riutilizzabili" ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)

- Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.7.1991, pag. 108)

- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)

- Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)

- Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 41)

- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 3)

- Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 30)

- Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 39)

- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)

- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)

- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)

- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)

- Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).

C. CERTIFICATI RICHIESTI ALL'ATTO DELLE IMPORTAZIONI

a) Dalla Comunità europea:

I documenti previsti dalla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21).

b) Dalla Svizzera:

Le etichette ufficiali d'imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all'appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell'ISTA o un certificato di analisi equivalente.

(1) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

(2) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

(3) Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

(4) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

(5) Ove del caso, con esclusione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate.

Appendice 2

Organismi di controllo e di certificazione delle sementi

A. Comunità europea

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Svizzera

Service des Semences et Plants

RAC Changins

Nyon

Dienst für Saat- unf Pflanzgut

FAL Reckenholz

Zürich

Appendice 3

Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera(1)

a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali:

- decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 8)

- decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 9)

- decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 10)

- decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata dalla decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)

- decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)

- decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)

- decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)

- decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)

- decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)

- decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37).

b) Che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di cereali o dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di patate (Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventesima edizione integrale, colonna 4, GU L 264 A del 30.8.1997, pag. 1).

c) Che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:

- decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE della Commissione (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 35)(2)

- decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)

- decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)

- decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39).

d) Che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie:

- decisione 93/231/CEE della Commissione (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11), modificata dalle decisioni della Commissione:

- 95/21/CE (GU L 28 del 7.2.1995, pag. 13),

- 95/76/CE (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 31) e

- 96/332/CE (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 31).

(1) Ove del caso, solo per quanto riguarda le varietà di cereali o di patate.

(2) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

Appendice 4

Elenco dei paesi terzi(1)

Argentina

Australia

Bulgaria

Canada

Cile

Croazia

Israele

Marocco

Norvegia

Nuova Zelanda

Polonia

Repubblica ceca

Romania

Slovacchia

Slovenia

Stati uniti d'America

Sudafrica

Turchia

Ungheria

Uruguay

(1) Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE del Consiglio (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39); nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.

ALLEGATO 7

RELATIVO AL COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

Articolo 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

Articolo 2

Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti:

- per la Comunità: dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/98(2), e classificati sotto i codici NC 2009 60 e 2204;

- per la Svizzera: dal capitolo 36 dell'Ordinanza del 1o marzo 1995 sulle derrate alimentari e classificati sotto i numeri della tariffa doganale svizzera 2009 60 e 2204.

Articolo 3

Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'Allegato, si intende per:

a) "prodotto vitivinicolo originario di", se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;

b) "indicazione geografica": un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio Allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio;

c) "dicitura tradizionale": una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;

d) "denominazione protetta": un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;

e) "designazione": le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

f) "etichettatura": il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

g) "presentazione": le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

h) "imballaggio": gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 4

1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.

2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.

3. Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 1, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.

4. Il presente Allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

TITOLO II

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Articolo 5

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di un'indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se:

- la vera origine del prodotto è indicata;

- l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione;

- tale denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.

4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

a) se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;

b) se un'indicazione protetta in virtù del presente Allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

5. In caso di omonimia tra diciture tradizionali,

a) se due diciture protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;

b) se una dicitura protetta in virtù del presente Allegato è identica a una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

6. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

7. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

8. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione "Champagne" che figura nell'elenco della Comunità contenuto nell'appendice 2 del presente Allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, l'uso della parola "Champagne" per designare e presentare di alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

Articolo 6

Sono protette le seguenti denominazioni:

a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:

- i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è originario,

- i termini specifici comunitari che figurano nell'appendice 2,

- le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2;

b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:

- i termini "Suisse", "Schweiz", "Svizzera", "Svizra" o altri termini utilizzati per indicare questo paese,

- i termini specifici svizzeri che figurano nell'appendice 2,

- le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2.

Articolo 7

1. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contenga o che consista in un'indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente Allegato, è rifiutata ovvero, su richiesta dell'interessato, invalidata per quanto concerne prodotti che non sono originari:

- del luogo a cui fa riferimento l'indicazione geografica, o

- del luogo in cui è utilizzata la dicitura tradizionale.

2. Tuttavia, un marchio registrato entro il 15 aprile 1995 può essere utilizzato fino al 15 aprile 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

Articolo 8

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte.

Articolo 9

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 10

1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:

a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;

b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;

c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.

Articolo 11

L'applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

TITOLO III

RECIPROCA ASSISTENZA TRA GLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Sottotitolo I

Disposizioni preliminari

Articolo 12

Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:

a) "normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli": tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;

b) "autorità competente": ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l'applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli;

c) "autorità di contatto": l'organismo o l'autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l'autorità di contatto dell'altra Parte;

d) "autorità richiedente": l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

e) "autorità interpellata": l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

f) "infrazione": qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

Articolo 13

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Sottotitolo II

Controlli effettuati dalle Parti

Articolo 14

1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.

2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:

- abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;

- abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;

- possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;

- possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;

- possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;

- possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

Articolo 15

1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.

2. Ciascuna delle Parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità:

- trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra Parte,

- riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende,

- rappresenta tale Parte nei confronti dell'altra Parte, nell'ambito della collaborazione di cui al sottotitolo III,

- comunica all'altra Parte le misure adottate in virtù dell'articolo 14.

Sottotitolo III

Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza

Articolo 16

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

2. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita - o assume le iniziative necessarie per farlo - una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio paese.

4. D'Accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte che rappresenta,

- per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure

- per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'Accordo dell'autorità interpellata.

5. L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell'autorità richiedente:

- presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,

- fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione:

- godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 14, paragrafo 3,

- godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,

- adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:

- le risposte a tali domande,

- le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente:

- rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte,

- risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.

Articolo 17

Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto

- che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l'elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto e

- che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.

Articolo 18

1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

- il nome dell'autorità richiedente,

- la misura richiesta,

- l'oggetto o il motivo della domanda,

- la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,

- indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,

- una sintesi dei fatti pertinenti.

3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

Articolo 19

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

Articolo 20

1. La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.

2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 21

1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:

- la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,

- la sua designazione e la sua presentazione,

- il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.

2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio:

- in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione,

- in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4.

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.

Sottotitolo IV

Disposizioni generali

Articolo 22

1. Nell'ambito dell'applicazione dei sottotitoli II e III, l'autorità competente di una Parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.

2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all'autorità richiedente.

3. In caso di disAccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un'analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune Accordo.

Articolo 23

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.

2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.

3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l'Accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

4. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.

5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Articolo 24

Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 25

I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:

a) in transito sul territorio di una delle Parti, o

b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 3 del presente Allegato.

Articolo 26

Le Parti:

a) si comunicano reciprocamente, alla data dell'entrata in vigore dell'Allegato:

- l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;

- l'elenco degli organismi competenti per l'attestazione della denominazione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;

- l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 12, lettere b) e c);

- l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 22, paragrafo 2;

b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.

Articolo 27

1. Il gruppo di lavoro "prodotti vitivinicoli", denominato in appresso gruppo di lavoro, istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.

Articolo 28

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 29

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un Accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Articolo 30

L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

(1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

(2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

Appendice 1

Elenco degli atti di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli

A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità

ATTI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO(1)

1. 373 R 2805: regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1o ottobre 1973 (GU L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 377 R 0966: regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione (GU L 115 del 6.5.1977, pag. 77)

2. 374 R 2319: regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17 o (GU L 248 dell'11.9.1974, pag. 7)

3. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18)

4. 376 L 0895: direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:

- 397 L 0041: direttiva 97/41/CE del Consiglio (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33)

5. 378 R 1972: regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 agosto 1978, che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche (GU L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da:

- 380 R 0045: regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.1980, pag. 12)

6. 379 L 0700: direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26)

7. 384 R 2394: regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato (GU L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da ultimo da:

- 386 R 2751: regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione (GU L 253 del 5.9.1986, pag. 11)

8. 385 R 3804: regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU L 367 del 31.12.1985, pag. 37)

9. 386 R 0305: regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 febbraio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1o settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati (GU L 38 del 13.2.1986, pag. 13)

10. 386 R 1888: regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giugno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1o settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU L 163 del 19.6.1986, pag. 19)

11. 386 R 2094: regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da:

- 386 R 2736: regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione (GU L 252 del 4.9.1986, pag. 15)

12. 387 R 0822: regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 398 R 1627: regolamento (CE) n. 1627/86 della Commissione (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8)

13. 387 R 0823: regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da:

- 396 R 1426: regolamento (CE) n. 1426/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1)

14. 388 R 3377: regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 296 del 29.10.1988, pag. 69)

15. 388 R 4252: regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da ultimo da:

- 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11)

16. 389 L 0107: direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27), modificata da:

- 394 L 0034: direttiva 94/34/CEE del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1)

17. 389 L 0109: direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU L 347 del 28.11.1989, pag. 37

18. 389 L 0396: direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo da:

- 392 L 0011: direttiva 92/11/CEE del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32)

19. 389 R 2202: regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento (GU L 209 del 21.7.1989, pag. 31)

20. 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:

- 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3)

21. 390 L 0642: direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo da:

- 397 L 0071: direttiva 97/71/CE della Commissione (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 42)

22. 390 R 2676: regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 397 R 0822: regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 10)

23. 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14)

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, non si applica.

24. 390 R 3220: regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22), modificato da ultimo da:

- 397 R 2053: regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15)

25. 391 R 3223: regolamento (CEE) n. 3223/91 della Commissione, del 5 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 305 del 6.11.1991, pag. 14)

26. 391 R 3895: regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1)

27. 391 R 3901: regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 15)

28. 392 R 1238: regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell'8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro nel settore del vino (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 13)

29. 392 R 2332: regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11)

30. 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:

- 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9)

31. 392 R 3459: regolamento (CEE) n. 3459/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 60)

32. 393 R 0315: regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag.1)

33. 393 R 586: regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU L 61 del 13.3.1993, pag. 39), modificato da ultimo da:

- 396 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 17)

34. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

a) qualora il documento valga come attestato di denominazione di origine di cui all'articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:

- sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure

- sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92;

b) in caso di trasporto, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole:

i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:

- l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,

- l'esemplare 4, o una copia certificata conforme dell'esemplare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario.

ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:

- l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,

- una copia certificata conforme dell'esemplare n. 2 viene consegnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;

c) oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21)

35. 393 R 3111: regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 48), modificato da:

- 398 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 27 marzo 1998 (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 17)

36. 394 L 0036: direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13)

37. 394 R 2733: regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 novembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 289 del 10.11.1994, pag. 5)

38. 394 R 3299: regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 37), modificato da:

- 395 R 0670: regolamento (CE) n. 670/95 della Commissione (GU L 70 del 30.3.1995)

39. 395 L 0002: direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), modificata da:

- 396 L 0085: direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4)

40. 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:

- 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10)

41. 395 R 0593: regolamento (CE) n. 593/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 3)

42. 395 R 0594: regolamento (CE) n. 594/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo e messi in consumo sul mercato di tali Stati membri nel 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 5)

43. 395 R 0878: regolamento (CE) n. 878/95 della Commissione, del 21 aprile 1995, recante deroga al regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne l'acidificazione di vini arricchiti prodotti nel 1994/1995 nelle province di Verona e Piacenza (Italia) (GU L 91 del 22.4.1995, pag. 1)

44. 395 R 2729: regolamento (CE) n. 2729/95 della Commissione, del 27 novembre 1995, relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" e del "Prosecco del Montello e dei Colli Asolani" prodotto nella campagna 1995/1996 nonché al titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla loro elaborazione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 5)

45. 396 R 1128: regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (GU L 150 del 25.6.1996, pag. 13)

46. 398 R 0881: regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22)

ATTI DEI QUALI LE PARTI PRENDONO ATTO

Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

B. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

ATTI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO(2)

1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)

2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) (RU 1999 86)

3. Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente l'elenco dei vitigni e l'esame delle varietà (RU 1999 535)

4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3033)

5. Ordinanza del 1o marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303)

Ai fini del presente Allegato, l'ordinanza è adattata come segue:

a) in applicazione degli articoli da 11 a 16, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono i seguenti:

1) arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno;

2) trattamenti termici;

3) utilizzazione nei vini secchi, e in quantità non superiori al 5 %, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;

4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;

5) impiego di lieviti per vinificazione;

6) impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per ettolitro;

7) impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettolitro;

8) impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa;

9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:

- fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro;

- solfito di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 grammi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche insieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 grammi per litro;

- dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina;

10) impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;

11) aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro;

12) impiego, entro i limiti previsti dalla normativa svizzera, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto anche disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale in acido sorbico del prodotto trattato non sia superiore a 200 milligrammi per litro al momento dell'immissione al consumo umano diretto;

14) aggiunta di acido L-ascorbico, entro il limite di 150 grammi per litro;

15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 grammo per litro;

16) impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico;

17) impiego, per la disacidificazione, di una o più delle seguenti sostanze:

- tartrato neutro di potassio,

- bicarbonato di potassio,

- carbonato di calcio, eventualmente contenente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico,

- tartrato di calcio o acido tartarico,

- preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e ridotti in polvere fine;

18) chiarificazione per mezzo di una o più delle seguenti sostanze ad uso enologico:

- gelatina alimentare,

- colla di pesce,

- caseina e caseinato di potassio,

- albumina animale,

- bentonite,

- diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

- caolino,

- tannino,

- enzimi pectolitici,

- preparato enzimatico di beta-glucanasi entro il limite di 3 grammi di preparato per ettolitro;

19) aggiunta di tannino;

20) trattamento dei vini con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite di 100 grammi di prodotto secco per ettolitro;

21) trattamento:

- dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,

- dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vini trattati conservino ferro residuo;

22) aggiunta di acido metatartarico, entro il limite di 100 milligrammi per litro;

23) impiego di gomma arabica;

24) impiego di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza;

25) impiego, per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:

- di alginato di calcio, oppure

- di alginato di potassio;

26) impiego di solfato di rame per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite di 1 grammo per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 milligrammo per litro;

27) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;

28) aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi;

29) impiego di solfato di calcio per l'elaborazione di vini liquorosi, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di solfato superiore a 2 grammi per litro espresso in solfato di potassio;

30) trattamento per elettrodialisi del vino per garantire la stabilizzazione tartarica, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);

31) impiego di ureasi per ridurre il tasso di urea nel vino, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);

32) aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi, secondo le condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera;

33) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera relativa al saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino;

34) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per edulcorare il vino.

b) in deroga all'articolo 371 dell'Ordinanza, è vietato il taglio di un vino svizzero con un vino di diversa origine:

- per quanto riguarda i vini rosati e rossi delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), dal 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Allegato;

- per quanto riguarda i vini diversi da quelli di cui al primo trattino, delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), a partire dall'entrata in vigore del presente Allegato;

c) in deroga all'articolo 373 dell'Ordinanza, le norme di designazione e di presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi di cui ai seguenti regolamenti:

1) 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:

- 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3)

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

aa) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri in Svizzera, l'indicazione dell'importatore di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell'imbottigliatore svizzero;

bb) in deroga all'articolo 2, paragrafo 3, punto i), all'articolo 28, paragrafo 1 e all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il termine "vino da tavola", se del caso completato dalla dicitura "vino tipico", può essere utilizzato per vini svizzeri con indicazione di provenienza (vini della categoria 2) secondo le condizioni prevista dalla normativa svizzera;

cc) in deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto almeno per l'85 % dalle suddette varietà; se sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione;

dd) in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, l'indicazione dell'anno di raccolto è ammessa per un vino di categoria 1 o 2 se ottenuto almeno per l'85 % da uve raccolte nell'anno in questione;

2) 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14)

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

aa) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume;

bb) in deroga all'articolo 14, paragrafo 7, i termini "demi-sec" e "moelleux" possono essere sostituiti rispettivamente dai termini "légèrement doux" e "demi-doux".

3) 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:

- 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9)

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

la dicitura "Stato membro produttore" di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino si considera riferita anche alla Svizzera.

4) 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:

- 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10)

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

in deroga all'articolo 2, primo comma del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume.

6. Ordinanza del 26 giugno 1995 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 530)

7. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 273)

8. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18)

9. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29

Ai fini dell'applicazione dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

a) tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione di un documento di accompagnamento redatto conformemente alle disposizioni del regolamento; fatto salvo l'articolo 4, il documento di accompagnamento dev'essere conforme al modello che figura nell'Allegato III del regolamento; oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo;

b) il documento di accompagnamento di cui alla lettera a) sostituisce il documento d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve (GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 della Commissione, del 7 maggio 1998 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4);

c) laddove il regolamento si riferisce a uno Stato membro o a Stati membri, o a disposizioni comunitarie o nazionali, tali diciture si considerano riferite alla Svizzera o alla legislazione svizzera.

ATTI DEI QUALI LE PARTI PRENDONO ATTO

Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

(1) Per la legislazione comunitaria, situazione al 1o agosto 1998; per la legislazione svizzera, situazione al 1o gennaio 1999.

(2) Per la legislazione comunitaria, situazione al 1o agosto 1998; per la legislazione svizzera, situazione al 1o gennaio 1999.

Appendice 2

Denominazioni protette di cui all'articolo 6

A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità

I. Termini tradizionali specifici comunitari

1.1. I termini in appresso, che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96(2), che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate:

(i) la dicitura "vini di qualità prodotti in regioni determinate" e la relativa abbreviazione "v.q.p.r.d.", nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;

(ii) la dicitura "vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate" e la relativa abbreviazione "v.s.q.p.r.d.", nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura "Sekt bestimmter Anbaugebiete" o "Sekt b.A.";

(iii) la dicitura "vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate" e la relativa abbreviazione "v.f.q.p.r.d.", nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;

(iv) la dicitura "vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate" e la relativa abbreviazione "v.l.q.p.r.d.", nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.

1.2. I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 del Consiglio(4), relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità:

- "οίνος φυσικός γλυκύς" ("vin doux naturel")

- "vino generoso"

- "vino generoso de licor"

- "vinho generoso"

- "vino dulce natural"

- "vino dolce naturale"

- "vinho doce natural"

- "vin doux naturel".

1.3. Il termine "Crémant".

II. Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro

I. Vini originari della Germania

II. Vini originari della Francia

III. Vini originari della Spagna

IV. Vini originari della Grecia

V. Vini originari dell'Italia

VI. Vini originari del Lussemburgo

VII. Vini originari del Portogallo

VIII. Vini originari del Regno Unito

IX. Vini originari dell'Austria

I. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Nomi delle regioni determinate

- Ahr

- Baden

- Franken

- Hessische Bergstrasse

- Mittelrhein

- Mosel-Saar-Ruwer

- Nahe

- Pfalz

- Rheingau

- Rheinhessen

- Saale-Unstrut

- Sachsen

- Württemberg

1.2. Nomi delle sottoregioni, dei comuni e delle parti di comuni

1.2.1. Regione determinata Ahr

(a) Sottoregione:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

(b) Grosslage:

Klosterberg

(c) Einzellagen:

Blume

Burggarten

Goldkaul

Hardtberg

Herrenberg

Laacherberg

Mönchberg

Pfaffenberg

Sonnenberg

Steinkaul

Übigberg

(d) Comuni o parti di comuni:

Ahrbrück

Ahrweiler

Altenahr

Bachem

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Ehlingen

Heimersheim

Heppingen

Lohrsdorf

Marienthal

Mayschoss

Neuenahr

Pützfeld

Rech

Reimerzhoven

Walporzheim

1.2.2. Regione determinata Hessische Bergstrasse

(a) Sottoregioni:

Bereich Starkenburg

Bereich Umstadt

(b) Grosslagen:

Rott

Schlossberg

Wolfsmagen

(c) Einzellagen:

Eckweg

Fürstenlager

Guldenzoll

Hemsberg

Herrenberg

Höllberg

Kalkgasse

Maiberg

Paulus

Steingeröll

Steingerück

Steinkopf

Stemmler

Streichling

(d) Comuni o parti di comuni:

Alsbach

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Bensheim-Schönberg

Dietzenbach

Erbach

Gross-Umstadt

Hambach

Heppenheim

Klein-Umstadt

Rossdorf

Seeheim

Zwingenberg

1.2.3. Regione determinata Mittelrhein

(a) Sottoregioni:

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

(b) Grosslagen:

Burg-Hammerstein

Burg Rheinfels

Gedeonseck

Herrenberg

Lahntal

Loreleyfelsen

Marxburg

Petersberg

Schloss Reichenstein

Schloss Schönburg

Schloss Stahleck

(c) Einzellagen:

Brünnchen

Fürstenberg

Gartenlay

Klosterberg

Römerberg

Schloß Stahlberg

Sonne

St. Martinsberg

Wahrheit

Wolfshöhle

(d) Comuni o parti di comuni:

Ariendorf

Bacharach

Bacharach-Steeg

Bad Ems

Bad Hönningen

Boppard

Bornich

Braubach

Breitscheid

Brey

Damscheid

Dattenberg

Dausenau

Dellhofen

Dörscheid

Ehrenbreitstein

Ehrental

Ems

Engenhöll

Erpel

Fachbach

Filsen

Hamm

Hammerstein

Henschhausen

Hirzenach

Kamp-Bornhofen

Karthaus

Kasbach-Ohlenberg

Kaub

Kestert

Koblenz

Königswinter

Lahnstein

Langscheid

Leubsdorf

Leutesdorf

Linz

Manubach

Medenscheid

Nassau

Neurath

Niederburg

Niederdollendorf

Niederhammerstein

Niederheimbach

Nochern

Oberdiebach

Oberdollendorf

Oberhammerstein

Obernhof

Oberheimbach

Oberwesel

Osterspai

Patersberg

Perscheid

Rheinbreitbach

Rheinbrohl

Rheindiebach

Rhens

Rhöndorf

Sankt-Goar

Sankt-Goarshausen

Schloss Fürstenberg

Spay

Steeg

Trechtingshausen

Unkel

Urbar

Vallendar

Weinähr

Wellmich

Werlau

Winzberg

1.2.4. Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer

(a) Generali:

Mosel

Moseltaler

Ruwer

Saar

(b) Sottoregioni:

Bereich Bernkastel

Bereich Moseltor

Bereich Obermosel

Bereich Saar-Ruwer

Bereich Zell

(c) Grosslagen:

Badstube

Gipfel

Goldbäumchen

Grafschaft

Köningsberg

Kurfürstlay

Münzlay

Nacktarsch

Probstberg

Römerlay

Rosenhang

Sankt Michael

Scharzlay

Schwarzberg

Schwarze Katz

Vom heissem Stein

Weinhex

(d) Einzellagen:

Abteiberg

Adler

Altarberg

Altärchen

Altenberg

Annaberg

Apotheke

Auf der Wiltingerkupp

Blümchen

Bockstein

Brauneberg

Braunfels

Brüderberg

Bruderschaft

Burg Warsberg

Burgberg

Burglay

Burglay-Felsen

Burgmauer

Busslay

Carlsfelsen

Doctor

Domgarten

Domherrenberg

Edelberg

Elzhofberg

Engelgrube

Engelströpfchen

Euchariusberg

Falkenberg

Falklay

Felsenkopf

Fettgarten

Feuerberg

Frauenberg

Funkenberg

Geisberg

Goldgrübchen

Goldkupp

Goldlay

Goldtröpfchen

Grafschafter Sonnenberg

Großer Herrgott

Günterslay

Hahnenschrittchen

Hammerstein

Hasenberg

Hasenläufer

Held

Herrenberg

Herrenberg

Herzchen

Himmelreich

Hirschlay

Hirtengarten

Hitzlay

Hofberger

Honigberg

Hubertusberg

Hubertuslay

Johannisbrünnchen

Juffer

Kapellchen

Kapellenberg

Kardinalsberg

Karlsberg

Kätzchen

Kehrnagel

Kirchberg

Kirchlay

Klosterberg

Klostergarten

Klosterkammer

Klosterlay

Klostersegen

Königsberg

Kreuzlay

Krone

Kupp

Kurfürst

Lambertuslay

Laudamusberg

Laurentiusberg

Lay

Leiterchen

Letterlay

Mandelgraben

Marienberg

Marienburg

Marienburger

Marienholz

Maximiner

Maximiner Burgberg

Maximiner

Meisenberg

Monteneubel

Moullay-Hofberg

Mühlenberg

Niederberg

Niederberg-Helden

Nonnenberg

Nonnengarten

Osterlämmchen

Paradies

Paulinsberg

Paulinslay

Pfirsichgarten

Quiriniusberg

Rathausberg

Rausch

Rochusfels

Römerberg

Römergarten

Römerhang

Römerquelle

Rosenberg

Rosenborn

Rosengärtchen

Rosenlay

Roterd

Sandberg

Schatzgarten

Scheidterberg

Schelm

Schießlay

Schlagengraben

Schleidberg

Schlemmertröpfchen

Schloß Thorner Kupp

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlay

Sonnenuhr

St. Georgshof

St. Martin

St. Matheiser

Stefanslay

Steffensberg

Stephansberg

Stubener

Treppchen

Vogteiberg

Weisserberg

Würzgarten

Zellerberg

(e) Comuni o parti di comuni:

Alf

Alken

Andel

Avelsbach

Ayl

Bausendorf

Beilstein

Bekond

Bengel

Bernkastel-Kues

Beuren

Biebelhausen

Biewer

Bitzingen

Brauneberg

Bremm

Briedel

Briedern

Brodenbach

Bruttig-Fankel

Bullay

Burg

Burgen

Cochem

Cond

Detzem

Dhron

Dieblich

Dreis

Ebernach

Ediger-Eller

Edingen

Eitelsbach

Ellenz-Poltersdorf

Eller

Enkirch

Ensch

Erden

Ernst

Esingen

Falkenstein

Fankel

Fastrau

Fell

Fellerich

Filsch

Filzen

Fisch

Flussbach

Franzenheim

Godendorf

Gondorf

Graach

Grewenich

Güls

Hamm

Hatzenport

Helfant-Esingen

Hetzerath

Hockweiler

Hupperath

Igel

Irsch

Kaimt

Kanzem

Karden

Kasel

Kastel-Staadt

Kattenes

Kenn

Kernscheid

Kesten

Kinheim

Kirf

Klotten

Klüsserath

Kobern-Gondorf

Koblenz

Köllig

Kommlingen

Könen

Konz

Korlingen

Kövenich

Köwerich

Krettnach

Kreuzweiler

Kröv

Krutweiler

Kues

Kürenz

Langsur

Lay

Lehmen

Leiwen

Liersberg

Lieser

Löf

Longen

Longuich

Lorenzhof

Lörsch

Lösnich

Maring-Noviand

Maximin Grünhaus

Mehring

Mennig

Merl

Mertesdorf

Merzkirchen

Mesenich

Metternich

Metzdorf

Meurich

Minheim

Monzel

Morscheid

Moselkern

Moselsürsch

Moselweiss

Müden

Mühlheim

Neef

Nehren

Nennig

Neumagen-Dhron

Niederemmel

Niederfell

Niederleuken

Niedermennig

Nittel

Noviand

Oberbillig

Oberemmel

Oberfell

Obermennig

Oberperl

Ockfen

Olewig

Olkenbach

Onsdorf

Osann-Monzel

Palzem

Pellingen

Perl

Piesport

Platten

Pölich

Poltersdorf

Pommern

Portz

Pünderich

Rachtig

Ralingen

Rehlingen

Reil

Riol

Rivenich

Riveris

Ruwer

Saarburg

Scharzhofberg

Schleich

Schoden

Schweich

Sehl

Sehlem

Sehndorf

Sehnhals

Senheim

Serrig

Soest

Sommerau

St. Aldegund

Staadt

Starkenburg

Tarforst

Tawern

Temmels

Thörnich

Traben-Trarbach

Trarbach

Treis-Karden

Trier

Trittenheim

Ürzig

Valwig

Veldenz

Waldrach

Wasserliesch

Wawern

Wehlen

Wehr

Wellen

Wiltingen

Wincheringen

Winningen

Wintersdorf

Wintrich

Wittlich

Wolf

Zell

Zeltingen-Rachtig

Zewen-Oberkirch

1.2.5. Regione determinata Nahe

(a) Sottoregioni:

Bereich Kreuznach

Bereich Schloss Böckelheim

Bereich Nahetal

(b) Grosslagen:

Burgweg

Kronenberg

Paradiesgarten

Pfarrgarten

Rosengarten

Schlosskapelle

Sonnenborn

(c) Einzellagen:

Abtei

Alte Römerstraße

Altenberg

Altenburg

Apostelberg

Backöfchen

Becherbrunnen

Berg

Bergborn

Birkenberg

Domberg

Drachenbrunnen

Edelberg

Felsenberg

Felseneck

Forst

Frühlingsplätzchen

Galgenberg

Graukatz

Herrenzehntel

Hinkelstein

Hipperich

Hofgut

Hölle

Höllenbrand

Höllenpfad

Honigberg

Hörnchen

Johannisberg

Kapellenberg

Karthäuser

Kastell

Katergrube

Katzenhölle

Klosterberg

Klostergarten

Königsgarten

Königsschloß

Krone

Kronenfels

Lauerweg

Liebesbrunnen

Löhrer Berg

Lump

Marienpforter

Mönchberg

Mühlberg

Narrenkappe

Nonnengarten

Osterhöll

Otterberg

Palmengarten

Paradies

Pastorei

Pastorenberg

Pfaffenstein

Ratsgrund

Rheingrafenberg

Römerberg

Römerhelde

Rosenberg

Rosenteich

Rothenberg

Saukopf

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenweg

Sonnnenlauf

St. Antoniusweg

St. Martin

Steinchen

Steyerberg

Straußberg

Teufelsküche

Tilgesbrunnen

Vogelsang

Wildgrafenberg

(d) Comuni o parti di comuni:

Alsenz

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Münster-Ebernburg

Bayerfeld-Steckweiler

Bingerbrück

Bockenau

Boos

Bosenheim

Braunweiler

Bretzenheim

Burg Layen

Burgsponheim

Cölln

Dalberg

Desloch

Dorsheim

Duchroth

Ebernburg

Eckenroth

Feilbingert

Gaugrehweiler

Genheim

Guldental

Gutenberg

Hargesheim

Heddesheim

Hergenfeld

Hochstätten

Hüffelsheim

Ippesheim

Kalkofen

Kirschroth

Langenlonsheim

Laubenheim

Lauschied

Lettweiler

Mandel

Mannweiler-Cölln

Martinstein

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Münster

Münster-Sarmsheim

Münsterappel

Niederhausen

Niedermoschel

Norheim

Nussbaum

Oberhausen

Obermoschel

Oberndorf

Oberstreit

Odernheim

Planig

Raumbach

Rehborn

Roxheim

Rüdesheim

Rümmelsheim

Schlossböckelheim

Schöneberg

Sobernheim

Sommerloch

Spabrücken

Sponheim

St. Katharinen

Staudernheim

Steckweiler

Steinhardt

Schweppenhausen

Traisen

Unkenbach

Wald Erbach

Waldalgesheim

Waldböckelheim

Waldhilbersheim

Waldlaubersheim

Wallhausen

Weiler

Weinsheim

Windesheim

Winterborn

Winzenheim

1.2.6. Regione determinata Rheingau

(a) Sottoregione:

Bereich Johannisberg

(b) Grosslagen:

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal

Heiligenstock

Honigberg

Mehrhölzchen

Steil

Steinmacher

(c) Einzellagen:

Dachsberg

Doosberg

Edelmann

Fuschsberg

Gutenberg

Hasensprung

Hendelberg

Herrnberg

Höllenberg

Jungfer

Kapellenberg

Kilzberg

Klaus

Kläuserweg

Klosterberg

Königin

Langenstück

Lenchen

Magdalenenkreuz

Marcobrunn

Michelmark

Mönchspfad

Nußbrunnen

Rosengarten

Sandgrub

Schönhell

Schützenhaus

Selingmacher

Sonnenberg

St. Nikolaus

Taubenberg

Viktoriaberg

(d) Comuni o parti di comuni:

Assmannshausen

Aulhausen

Böddiger

Eltville

Erbach

Flörsheim

Frankfurt

Geisenheim

Hallgarten

Hattenheim

Hochheim

Johannisberg

Kiedrich

Lorch

Lorchhausen

Mainz-Kostheim

Martinsthal

Massenheim

Mittelheim

Niederwalluf

Oberwalluf

Oestrich

Rauenthal

Reichartshausen

Rüdesheim

Steinberg

Vollrads

Wicker

Wiesbaden

Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden-Schierstein

Winkel

1.2.7. Regione determinata Rheinhessen

(a) Sottoregioni:

Bereich Bingen

Bereich Nierstein

Bereich Wonnegau

(b) Grosslagen:

Abtey

Adelberg

Auflangen

Bergkloster

Burg Rodenstein

Domblick

Domherr

Gotteshilfe

Güldenmorgen

Gutes Domtal

Kaiserpfalz

Krötenbrunnen

Kurfürstenstück

Liebfrauenmorgen

Petersberg

Pilgerpfad

Rehbach

Rheinblick

Rheingrafenstein

Sankt Rochuskapelle

Sankt Alban

Spiegelberg

Sybillinenstein

Vögelsgärten

(c) Einzellagen:

Adelpfad

Äffchen

Alte Römerstraße

Altenberg

Aulenberg

Aulerde

Bildstock

Binger Berg

Blücherpfad

Blume

Bockshaut

Bockstein

Bornpfad

Bubenstück

Bürgel

Daubhaus

Doktor

Ebersberg

Edle Weingärten

Eiserne Hand

Engelsberg

Fels

Felsen

Feuerberg

Findling

Frauenberg

Fraugarten

Frühmesse

Fuchsloch

Galgenberg

Geiersberg

Geisterberg

Gewürzgärtchen

Geyersberg

Goldberg

Goldenes Horn

Goldgrube

Goldpfad

Goldstückchen

Gottesgarten

Götzenborn

Hähnchen

Hasenbiß

Hasensprung

Haubenberg

Heil

Heiligenhaus

Heiligenpfad

Heilighäuschen

Heiligkreuz

Herrengarten

Herrgottspfad

Himmelsacker

Himmelthal

Hipping

Hoch

Hochberg

Hockenmühle

Hohberg

Hölle

Höllenbrand

Homberg

Honigberg

Horn

Hornberg

Hundskopf

Johannisberg

Kachelberg

Kaisergarten

Kallenberg

Kapellenberg

Katzebuckel

Kehr

Kieselberg

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchgärtchen

Kirchplatte

Klausenberg

Kloppenberg

Klosterberg

Klosterbruder

Klostergarten

Klosterweg

Knopf

Königsstuhl

Kranzberg

Kreuz

Kreuzberg

Kreuzblick

Kreuzkapelle

Kreuzweg

Leckerberg

Leidhecke

Lenchen

Liebenberg

Liebfrau

Liebfrauenberg

Liebfrauenthal

Mandelbaum

Mandelberg

Mandelbrunnen

Michelsberg

Mönchbäumchen

Mönchspfad

Moosberg

Morstein

Nonnengarten

Nonnenwingert

Ölberg

Osterberg

Paterberg

Paterhof

Pfaffenberg

Pfaffenhalde

Pfaffenkappe

Pilgerstein

Rheinberg

Rheingrafenberg

Rheinhöhe

Ritterberg

Römerberg

Römersteg

Rosenberg

Rosengarten

Rotenfels

Rotenpfad

Rotenstein

Rotes Kreuz

Rothenberg

Sand

Sankt Georgen

Saukopf

Sauloch

Schelmen

Schildberg

Schloß

Schloßberg

Schloßberg-Schwätzerchen

Schloßhölle

Schneckenberg

Schönberg

Schützenhütte

Schwarzenberg

Schloß Hammerstein

Seilgarten

Silberberg

Siliusbrunnen

Sioner Klosterberg

Sommerwende

Sonnenberg

Sonnenhang

Sonnenweg

Sonnheil

Spitzberg

St. Annaberg

St. Julianenbrunnen

St. Georgenberg

St. Jakobsberg

Steig

Steig-Terassen

Stein

Steinberg

Steingrube

Tafelstein

Teufelspfad

Vogelsang

Wartberg

Wingertstor

Wißberg

Zechberg

Zellerweg am schwarzen Herrgott

(d) Comuni o parti di comuni:

Abenheim

Albig

Alsheim

Alzey

Appenheim

Armsheim

Aspisheim

Badenheim

Bechenheim

Bechtheim

Bechtolsheim

Bermersheim

Bermersheim vor der Höhe

Biebelnheim

Biebelsheim

Bingen

Bodenheim

Bornheim

Bretzenheim

Bubenheim

Budenheim

Büdesheim

Dalheim

Dalsheim

Dautenheim

Dexheim

Dienheim

Dietersheim

Dintesheim

Dittelsheim-Hessloch

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Drais

Dromersheim

Ebersheim

Eckelsheim

Eich

Eimsheim

Elsheim

Engelstadt

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Essenheim

Finthen

Flomborn

Flonheim

Flörsheim-Dalsheim

Framersheim

Freilaubersheim

Freimersheim

Frettenheim

Friesenheim

Fürfeld

Gabsheim

Gau-Algesheim

Gau-Bickelheim

Gau-Bischofshei

Gau-Heppenheim

Gau-Köngernheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gaulsheim

Gensingen

Gimbsheim

Grolsheim

Gross-Winternheim

Gumbsheim

Gundersheim

Gundheim

Guntersblum

Hackenheim

Hahnheim

Hangen-Weisheim

Harxheim

Hechtsheim

Heidesheim

Heimersheim

Heppenheim

Herrnsheim

Hessloch

Hillesheim

Hohen-Sülzen

Horchheim

Horrweiler

Ingelheim

Jugenheim

Kempten

Kettenheim

Klein-Winterheim

Köngernheim

Kriegsheim

Laubenheim

Leiselheim

Lonsheim

Lörzweiler

Ludwigshöhe

Mainz

Mauchenheim

Mettenheim

Mölsheim

Mommenheim

Monsheim

Monzernheim

Mörstadt

Nack

Nackenheim

Neu-Bamberg

Nieder-Flörsheim

Nieder-Hilbersheim

Nieder-Olm

Nieder-Saulheim

Nieder-Wiesen

Nierstein

Ober-Flörsheim

Ober-Hilbersheim

Ober-Olm

Ockenheim

Offenheim

Offstein

Oppenheim

Osthofen

Partenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Spiesheim

Sponsheim

Sprendlingen

Stadecken-Elsheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Tiefenthal

Udenheim

Uelversheim

Uffhofen

Undenheim

Vendersheim

Volxheim

Wachenheim

Wackernheim

Wahlheim

Wallertheim

Weinheim

Weinolsheim

Weinsheim

Weisenau

Welgesheim

Wendelsheim

Westhofen

Wies-Oppenheim

Wintersheim

Wolfsheim

Wöllstein

Wonsheim

Worms

Wörrstadt

Zornheim

Zotzenheim

1.2.8. Regione determinata Pfalz

(a) Sottoregioni:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse

Bereich südliche Weinstrasse

(b) Grosslagen:

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmess

Hofstück

Höllenpfad

Honigsäckel

Kloster

Liebfrauenberg

Kobnert

Königsgarten

Mandelhöhe

Mariengarten

Meerspinne

Ordensgut

Pfaffengrund

Rebstöckel

Schloss Ludwigshöhe

Schnepfenpflug vom Zellertal

Schnepfenpflug an der Weinstrasse

Schwarzerde

Trappenberg

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Altenberg

Altes Löhl

Baron

Benn

Berg

Bergel

Bettelhaus

Biengarten

Bildberg

Bischofsgarten

Bischofsweg

Bubeneck

Burgweg

Doktor

Eselsbuckel

Eselshaut

Forst

Frauenländchen

Frohnwingert

Fronhof

Frühmeß

Fuchsloch

Gässel

Geißkopf

Gerümpel

Goldberg

Gottesacker

Gräfenberg

Hahnen

Halde

Hasen

Hasenzeile

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Höhe

Hohenrain

Hölle

Honigsack

Im Sonnenschein

Johanniskirchel

Kaiserberg

Kalkgrube

Kalkofen

Kapelle

Kapellenberg

Kastanienbusch

Kastaniengarten

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchlöh

Kirschgarten

Klostergarten

Klosterpfad

Klosterstück

Königswingert

Kreuz

Kreuzberg

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Martinshöhe

Michelsberg

Münzberg

Musikantenbuckel

Mütterle

Narrenberg

Neuberg

Nonnengarten

Nonnenstück

Nußbien

Nußriegel

Oberschloß

Ölgassel

Oschelskopf

Osterberg

Paradies

Pfaffenberg

Reiterpfad

Rittersberg

Römerbrunnen

Römerstraße

Römerweg

Roßberg

Rosenberg

Rosengarten

Rosenkranz

Rosenkränzel

Roter Berg

Sauschwänzel

Schäfergarten

Schloßberg

Schloßgarten

Schwarzes Kreuz

Seligmacher

Silberberg

Sonnenberg

St. Stephan

Steinacker

Steingebiß

Steinkopf

Stift

Venusbuckel

Vogelsang

Vogelsprung

Wolfsberg

Wonneberg

Zchpeter

(d) Comuni o parti di comuni:

Albersweiler

Albisheim

Albsheim

Alsterweiler

Altdorf

Appenhofen

Asselheim

Arzheim

Bad Dürkheim

Bad Bergzabern

Barbelroth

Battenberg

Bellheim

Berghausen

Biedesheim

Billigheim

Billigheim-Ingenheim

Birkweiler

Bischheim

Bissersheim

Bobenheim am Berg

Böbingen

Böchingen

Bockenheim

Bolanden

Bornheim

Bubenheim

Burrweiler

Colgenstein-Heidesheim

Dackenheim

Dammheim

Deidesheim

Diedesfeld

Dierbach

Dirmstein

Dörrenbach

Drusweiler

Duttweiler

Edenkoben

Edesheim

Einselthum

Ellerstadt

Erpolzheim

Eschbach

Essingen

Flemlingen

Forst

Frankenthal

Frankweiler

Freckenfeld

Freimersheim

Freinsheim

Freisbach

Friedelsheim

Gauersheim

Geinsheim

Gerolsheim

Gimmeldingen

Gleisweiler

Gleiszellen-Gleishorbach

Göcklingen

Godramstein

Gommersheim

Gönnheim

Gräfenhausen

Gronau

Grossfischlingen

Grosskarlbach

Grossniedesheim

Grünstadt

Haardt

Hainfeld

Hambach

Harxheim

Hassloch

Heidesheim

Heiligenstein

Hergersweiler

Herxheim am Berg

Herxheim bei Landau

Herxheimweyher

Hessheim

Heuchelheim

Heuchelheim bei Frankental

Heuchelheim-Klingen

Hochdorf-Assenheim

Hochstadt

Ilbesheim

Immesheim

Impflingen

Ingenheim

Insheim

Kallstadt

Kandel

Kapellen

Kapellen-Drusweiler

Kapsweyer

Kindenheim

Kirchheim an der Weinstrasse

Kirchheimbolanden

Kirrweiler

Kleinfischlingen

Kleinkarlbach

Kleinniedesheim

Klingen

Klingenmünster

Knittelsheim

Knöringen

Königsbach an der Weinstrasse

Lachen/Speyerdorf

Lachen

Landau in der Pfalz

Laumersheim

Lautersheim

Leinsweiler

Leistadt

Lustadt

Maikammer

Marnheim

Mechtersheim

Meckenheim

Mertesheim

Minfeld

Mörlheim

Morschheim

Mörzheim

Mühlheim

Mühlhofen

Mussbach an der Weinstrasse

Neuleiningen

Neustadt an der Weinstrasse

Niederhorbach

Niederkirchen

Niederotterbach

Niefernheim

Nussdorf

Oberhausen

Oberhofen

Oberotterbach

Obersülzen

Obrigheim

Offenbach

Ottersheim/Zellerthal

Ottersheim

Pleisweiler

Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim

Ranschbach

Rechtenbach

Rhodt

Rittersheim

Rödersheim-Gronau

Rohrbach

Römerberg

Roschbach

Ruppertsberg

Rüssingen

Sausenheim

Schwegenheim

Schweigen

Schweigen-Rechtenbach

Schweighofen

Siebeldingen

Speyerdorf

St. Johann

St. Martin

Steinfeld

Steinweiler

Stetten

Ungstein

Venningen

Vollmersweiler

Wachenheim

Walsheim

Weingarten

Weisenheim am Berg

Weyher in der Pfalz

Winden

Zeiskam

Zell

Zellertal

1.2.9. Regione determinata Franken

(a) Sottoregioni:

Bereich Bayerischer Bodensee

Bereich Maindreieck

Bereich Mainviereck

Bereich Steigerwald

(b) Grosslagen:

Burgweg

Ewig Leben

Heiligenthal

Herrenberg

Hofrat

Honigberg

Kapellenberg

Kirchberg

Markgraf Babenberg

Ölspiel

Ravensburg

Renschberg

Rosstal

Schild

Schlossberg

Schlosstück

Teufelstor

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Abtsleite

Altenberg

Benediktusberg

Berg

Berg-Rondell

Bischofsberg

Burg Hoheneck

Centgrafenberg

Cyriakusberg

Dabug

Dachs

Domherr

Eselsberg

Falkenberg

Feuerstein

First

Fischer

Fürstenberg

Glatzen

Harstell

Heiligenberg

Heroldsberg

Herrgottsweg

Herrrenberg

Herrschaftsberg

Himmelberg

Hofstück

Hohenbühl

Höll

Homburg

Johannisberg

Julius-Echter-Berg

Kaiser Karl

Kalb

Kalbenstein

Kallmuth

Kapellenberg

Karthäuser

Katzenkopf

Kelter

Kiliansberg

Kirchberg

Königin

Krähenschnabel

Kreuzberg

Kronsberg

Küchenmeister

Lämmerberg

Landsknecht

Langenberg

Lump

Mainleite

Marsberg

Maustal

Paradies

Pfaffenberg

Ratsherr

Reifenstein

Rosenberg

Scharlachberg

Schloßberg

Schwanleite

Sommertal

Sonnenberg

Sonnenleite

Sonnenschein

Sonnenstuhl

St. Klausen

Stein

Stein/Harfe

Steinbach

Stollberg

Storchenbrünnle

Tannenberg

Teufel

Teufelskeller

Trautlestal

Vögelein

Vogelsang

Wachhügel

Weinsteig

Wölflein

Zehntgaf

(d) Comuni o parti di comuni:

Abtswind

Adelsberg

Adelshofen

Albertheim

Albertshofen

Altmannsdorf

Alzenau

Arnstein

Aschaffenburg

Aschfeld

Astheim

Aub

Aura an der Saale

Bad Windsheim

Bamberg

Bergrheinfeld

Bergtheim

Bibergau

Bieberehren

Bischwind

Böttigheim

Breitbach

Brück

Buchbrunn

Bullenheim

Bürgstadt

Castell

Dampfach

Dettelbach

Dietersheim

Dingolshausen

Donnersdorf

Dorfprozelten

Dottenheim

Düttingsfeld

Ebelsbach

Eherieder Mühle

Eibelstadt

Eichenbühl

Eisenheim

Elfershausen

Elsenfeld

Eltmann

Engelsberg

Engental

Ergersheim

Erlabrunn

Erlasee

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Erlenbach am Main

Eschau

Escherndorf

Euerdorf

Eussenheim

Fahr

Falkenstein

Feuerthal

Frankenberg

Frankenwinheim

Frickenhausen

Fuchstadt

Gädheim

Gaibach

Gambach

Gerbrunn

Germünden

Gerolzhofen

Gnötzheim

Gössenheim

Grettstadt

Greussenheim

Greuth

Grossheubach

Grosslangheim

Grossostheim

Grosswallstadt

Güntersleben

Haidt

Hallburg

Hammelburg

Handthal

Hassfurt

Hassloch

Heidingsfeld

Helmstadt

Hergolshausen

Herlheim

Herrnsheim

Hesslar

Himmelstadt

Höchberg

Hoheim

Hohenfeld

Höllrich

Holzkirchen

Holzkirchhausen

Homburg am Main

Hösbach

Humprechtsau

Hundelshausen

Hüttenheim

Ickelheim

Iffigheim

Ingolstadt

Iphofen

Ippesheim

Ipsheim

Kammerforst

Karlburg

Karlstadt

Karsbach

Kaubenheim

Kemmern

Kirchschönbach

Kitzingen

Kleinheubach

Kleinlangheim

Kleinochsenfurt

Klingenberg

Knetzgau

Köhler

Kolitzheim

Königsberg in Bayern

Krassolzheim

Krautheim

Kreuzwertheim

Krum

Külsheim

Laudenbach

Leinach

Lengfeld

Lengfurt

Lenkersheim

Lindac

Lindelbach

Lülsfeld

Machtilshausen

Mailheim

Mainberg

Mainbernheim

Mainstockheim

Margetshöchheim

Markt Nordheim

Markt Einersheim

Markt Erlbach

Marktbreit

Marktheidenfeld

Marktsteft

Martinsheim

Michelau

Michelbach

Michelfeld

Miltenberg

Mönchstockheim

Mühlbach

Mutzenroth

Neubrunn

Neundorf

Neuses am Berg

Neusetz

Nordheim am Main

Obereisenheim

Oberhaid

Oberleinach

Obernau

Obernbreit

Oberntief

Oberschleichach

Oberschwappach

Oberschwarzach

Obervolkach

Ochsenfurt

Ottendorf

Pflaumheim

Possenheim

Prappach

Prichsenstadt

Prosselsheim

Ramsthal

Randersacker

Remlingen

Repperndorf

Retzbach

Retzstadt

Reusch

Riedenheim

Rimbach

Rimpar

Rödelsee

Rossbrunn

Rothenburg ob der Tauber

Rottenberg

Rottendorf

Röttingen

Rück

Rüdenhausen

Rüdisbronn

Rügshofen

Saaleck

Sand am Main

Schallfeld

Scheinfeld

Schmachtenberg

Schnepfenbach

Schonungen

Schwanfeld

Schwarzach

Schwarzenau

Schweinfurt

Segnitz

Seinsheim

Sickershausen

Sommerach

Sommerau

Sommerhausen

Staffelbach

Stammheim

Steigerwald

Steinbach

Stetten

Sugenheim

Sulzfeld

Sulzheim

Sulzthal

Tauberrettersheim

Tauberzell

Theilheim

Thüngen

Thüngersheim

Tiefenstockheim

Tiefenthal

Traustadt

Triefenstein

Trimberg

Uettingen

Uffenheim

Ullstadt

Unfinden

Unterdürrbach

Untereisenheim

Unterhaid

Unterleinach

Veitshöchheim

Viereth

Vogelsburg

Vögnitz

Volkach

Waigolshausen

Waigolsheim

Walddachsbach

Wasserlos

Wässerndorf

Weigenheim

Weiher

Weilbach

Weimersheim

Wenigumstadt

Werneck

Westheim

Wiebelsberg

Wiesenbronn

Wiesenfeld

Wiesentheid

Willanzheim

Winterhausen

Wipfeld

Wirmsthal

Wonfurt

Wörth am Main

Würzburg

Wüstenfelden

Wüstenzell

Zeil am Main

Zeilitzheim

Zell am Ebersberg

Zell am Main

Zellingen

Ziegelanger

1.2.10. Regione determinata Württemberg

(a) Sottoregioni:

Bereich Württembergischer Bodensee

Bereich Kocher-Jagst-Tauber

Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart

Bereich Württembergisch Unterland

(b) Grosslagen:

Heuchelberg

Hohenneuffen

Kirchenweinberg

Kocherberg

Kopf

Lindauer Seegarten

Lindelberg

Salzberg

Schalkstein

Schozachtal

Sonnenbühl

Stautenberg

Stromberg

Tauberberg

Wartbühl

Weinsteige

Wunnenstein

(c) Einzellagen:

Altenberg

Berg

Burgberg

Burghalde

Dachsberg

Dachsteiger

Dezberg

Dieblesberg

Eberfürst

Felsengarten

Flatterberg

Forstberg

Goldberg

Grafenberg

Halde

Harzberg

Heiligenberg

Herrlesberg

Himmelreich

Hofberg

Hohenberg

Hoher Berg

Hundsberg

Jupiterberg

Kaiserberg

Katzenbeißer

Katzenöhrle

Kayberg

Kirchberg

Klosterberg

König

Kriegsberg

Kupferhalde

Lämmler

Lichtenberg

Liebenberg

Margarete

Michaelsberg

Mönchberg

Mönchsberg

Mühlbächer

Neckarhälde

Paradies

Propstberg

Ranzenberg

Rappen

Reichshalde

Rozenberg

Sankt Johännser

Schafsteige

Schanzreiter

Schelmenklinge

Schenkenberg

Scheuerberg

Schloßberg

Schloßsteige

Schmecker

Schneckenhof

Sommerberg

Sommerhalde

Sonnenberg

Sonntagsberg

Steinacker

Steingrube

Stiftsberg

Wachtkopf

Wanne

Wardtberg

Wildenberg

Wohlfahrtsberg

Wurmberg

Zweifelsberg

(d) Comuni o parti di comuni:

Abstatt

Adolzfurt

Affalterbach

Affaltrach

Aichelberg

Aichwald

Allmersbach

Aspach

Asperg

Auenstein

Baach

Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall

Bad Cannstatt

Beihingen

Beilstein

Beinstein

Belsenberg

Bensingen

Besigheim

Beuren

Beutelsbach

Bieringen

Bietigheim

Bietigheim-Bisssingen

Bissingen

Bodolz

Bönnigheim

Botenheim

Brackenheim

Brettach

Bretzfeld

Breuningsweiler

Bürg

Burgbronn

Cleebronn

Cleversulzbach

Creglingen

Criesbach

Degerloch

Diefenbach

Dimbach

Dörzbach

Dürrenzimmern

Duttenberg

Eberstadt

Eibensbach

Eichelberg

Ellhofen

Elpersheim

Endersbach

Ensingen

Enzweihingen

Eppingen

Erdmannhausen

Erlenbach

Erligheim

Ernsbach

Eschelbach

Eschenau

Esslingen

Fellbach

Feuerbach

Flein

Forchtenberg

Frauenzimmern

Freiberg am Neckar

Freudenstein

Freudenthal

Frickenhausen

Gaisburg

Geddelsbach

Gellmersbach

Gemmrigheim

Geradstetten

Gerlingen

Grantschen

Gronau

Grossbottwar

Grossgartach

Grossheppach

Grossingersheim

Grunbach

Güglingen

Gündelbach

Gundelsheim

Haagen

Haberschlacht

Häfnerhaslach

Hanweiler

Harsberg

Hausen an der Zaber

Hebsack

Hedelfingen

Heilbronn

Hertmannsweiler

Hessigheim

Heuholz

Hirschau

Hof und Lembach

Hofen

Hoheneck

Hohenhaslach

Hohenstein

Höpfigheim

Horkheim

Horrheim

Hösslinsülz

Illingen

Ilsfeld

Ingelfingen

Ingersheim

Kappishäusern

Kernen

Kesselfeld

Kirchberg

Kirchheim

Kleinaspach

Kleinbottwar

Kleingartach

Kleinheppach

Kleiningersheim

Kleinsachsenheim

Klingenberg

Knittlingen

Kohlberg

Korb

Kressbronn/Bodensee

Künzelsau

Langenbeutingen

Laudenbach

Lauffen

Lehrensteinsfeld

Leingarten

Leonbronn

Lienzingen

Lindau

Linsenhofen

Löchgau

Löwenstein

Ludwigsburg

Maienfels

Marbach/Neckar

Markelsheim

Markgröningen

Massenbachhausen

Maulbronn

Meimsheim

Metzingen

Michelbach am Wald

Möckmühl

Mühlacker

Mühlhausen an der Enz

Mülhausen

Mundelsheim

Münster

Murr

Neckarsulm

Neckarweihingen

Neckarwestheim

Neipperg

Neudenau

Neuenstadt am Kocher

Neuenstein

Neuffen

Neuhausen

Neustadt

Niederhofen

Niedernhall

Niederstetten

Nonnenhorn

Nordhausen

Nordheim

Oberderdingen

Oberohrn

Obersöllbach

Oberstenfeld

Oberstetten

Obersulm

Obertürkheim

Ochsenbach

Ochsenburg

Oedheim

Offenau

Öhringen

Ötisheim

Pfaffenhofen

Pfedelbach

Poppenweiler

Ravensburg

Reinsbronn

Remshalden

Reutlingen

Rielingshausen

Riet

Rietenau

Rohracker

Rommelshausen

Rosswag

Rotenberg

Rottenburg

Sachsenheim

Schluchtern

Schnait

Schöntal

Schorndorf

Schozach

Schützingen

Schwabbach

Schwaigern

Siebeneich

Siglingen

Spielberg

Steinheim

Sternenfels

Stetten im Remstal

Stetten am Heuchelberg

Stockheim

Strümpfelbach

Stuttgart

Sülzbach

Taldorf

Talheim

Tübingen

Uhlbach

Untereisesheim

Untergruppenbach

Unterheimbach

Unterheinriet

Unterjesingen

Untersteinbach

Untertürkheim

Vaihingen

Verrenberg

Vorbachzimmern

Waiblingen

Waldbach

Walheim

Wangen

Wasserburg

Weikersheim

Weiler bei Weinsberg

Weiler an der Zaber

Weilheim

Weinsberg

Weinstadt

Weissbach

Wendelsheim

Wermutshausen

Widdern

Willsbach

Wimmental

Windischenbach

Winnenden

Winterbach

Winzerhausen

Wurmlingen

Wüstenrot

Zaberfeld

Zuffenhausen

1.2.11. Regione determinata Baden

(a) Sottoregioni:

Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau

Bereich Badisches Frankenland

Bereich Bodensee

Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl

Bereich Tuniberg

Bereich Markgräflerland

Bereich Ortenau

(b) Grosslagen:

Attilafelsen

Burg Lichteneck

Burg Neuenfels

Burg Zähringen

Fürsteneck

Hohenberg

Lorettoberg

Mannaberg

Rittersberg

Schloss Rodeck

Schutterlindenberg

Stiftsberg

Stiftsberg

Tauberklinge

Tauberklinge

Vogtei Rötteln

Vogtei Rötteln

Vulkanfelsen

Vulkanfelsen

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Alte Burg

Altenberg

Alter Gott

Baßgeige

Batzenberg

Betschgräbler

Bienenberg

Bühl

Burggraf

Burgstall

Burgwingert

Castellberg

Eckberg

Eichberg

Engelsberg

Engelsfelsen

Enselberg

Feuerberg

Fohrenberg

Gänsberg

Gestühl

Haselstaude

Hasenberg

Henkenberg

Herrenberg

Herrenbuck

Herrenstück

Hex von Dasenstein

Himmelreich

Hochberg

Hummelberg

Kaiserberg

Kapellenberg

Käsleberg

Katzenberg

Kinzigtäler

Kirchberg

Klepberg

Kochberg

Kreuzhalde

Kronenbühl

Kuhberg

Lasenberg

Lerchenberg

Lotberg

Maltesergarten

Mandelberg

Mühlberg

Oberdürrenberg

Oelberg

Ölbaum

Ölberg

Pfarrberg

Plauelrain

Pulverbuck

Rebtal

Renchtäler

Rosenberg

Roter Berg

Rotgrund

Schäf

Scheibenbuck

Schloßberg

Schloßgarten

Silberberg

Sommerberg

Sonnenberg

Sonnenstück

Sonnhalde

Sonnhohle

Sonnhole

Spiegelberg

St. Michaelsberg

Steinfelsen

Steingässle

Steingrube

Steinhalde

Steinmauer

Sternenberg

Teufelsburg

Ulrichsberg

Weingarten

Weinhecke

Winklerberg

Wolfhag

(d) Comuni o parti di comuni:

Achern

Achkarren

Altdorf

Altschweier

Amoltern

Auggen

Bad Bellingen

Bad Rappenau

Bad Krozingen

Bad Mingolsheim

Bad Mergentheim

Baden-Baden

Badenweiler

Bahlingen

Bahnbrücken

Ballrechten-Dottingen

Bamlach

Bauerbach

Beckstein

Berghaupten

Berghausen

Bermatingen

Bermersbach

Berwangen

Bickensohl

Biengen

Bilfingen

Binau

Binzen

Bischoffingen

Blankenhornsberg

Blansingen

Bleichheim

Bodmann

Bollschweil

Bombach

Bottenau

Bötzingen

Breisach

Britzingen

Broggingen

Bruchsal

Buchholz

Buggingen

Bühl

Bühlertal

Burkheim

Dainbach

Dattingen

Denzlingen

Dertingen

Diedesheim

Dielheim

Diersburg

Diestelhausen

Dietlingen

Dittigheim

Dossenheim

Durbach

Dürrn

Eberbach

Ebringen

Efringen-Kirchen

Egringen

Ehrenstetten

Eichelberg

Eichstetten

Eichtersheim

Eimeldingen

Eisental

Eisingen

Ellmendingen

Elsenz

Emmendingen

Endingen

Eppingen

Erlach

Ersingen

Erzingen

Eschbach

Eschelbach

Ettenheim

Feldberg

Fessenbach

Feuerbach

Fischingen

Flehingen

Freiburg

Friesenheim

Gailingen

Gemmingen

Gengenbach

Gerlachsheim

Gissigheim

Glottertal

Gochsheim

Gottenheim

Grenzach

Grossrinderfeld

Grosssachsen

Grötzingen

Grunern

Hagnau

Haltingen

Haslach

Hassmersheim

Hecklingen

Heidelberg

Heidelsheim

Heiligenzell

Heimbach

Heinsheim

Heitersheim

Helmsheim

Hemsbach

Herbolzheim

Herten

Hertingen

Heuweiler

Hilsbach

Hilzingen

Hochburg

Hofweier

Höhefeld

Hohensachsen

Hohenwettersbach

Holzen

Horrenberg

Hügelheim

Hugsweier

Huttingen

Ihringen

Immenstaad

Impfingen

Istein

Jechtingen

Jöhlingen

Kappelrodeck

Karlsruhe-Durlach

Kembach

Kenzingen

Kiechlinsbergen

Kippenhausen

Kippenheim

Kirchardt

Kirchberg

Kirchhofen

Kleinkems

Klepsau

Klettgau

Köndringen

Königheim

Königschaffhausen

Königshofen

Konstanz

Kraichtal

Krautheim

Külsheim

Kürnbach

Lahr

Landshausen

Langenbrücken

Lauda

Laudenbach

Lauf

Laufen

Lautenbach

Lehen

Leimen

Leiselheim

Leutershausen

Liel

Lindelbach

Lipburg

Lörrach

Lottstetten

Lützelsachsen

Mahlberg

Malsch

Mauchen

Meersburg

Mengen

Menzingen

Merdingen

Merzhausen

Michelfeld

Mietersheim

Mösbach

Mühlbach

Mühlhausen

Müllheim

Münchweier

Mundingen

Münzesheim

Munzingen

Nack

Neckarmühlbach

Neckarzimmern

Nesselried

Neudenau

Neuenbürg

Neuershausen

Neusatz

Neuweier

Niedereggenen

Niederrimsingen

Niederschopfheim

Niederweiler

Nimburg

Nordweil

Norsingen

Nussbach

Nussloch

Oberachern

Oberacker

Oberbergen

Obereggenen

Obergrombach

Oberkirch

Oberlauda

Oberöwisheim

Oberrimsingen

Oberrotweil

Obersasbach

Oberschopfheim

Oberschüpf

Obertsrot

Oberuhldingen

Oberweier

Odenheim

Ödsbach

Offenburg

Ohlsbach

Opfingen

Ortenberg

Östringen

Ötlingen

Ottersweier

Paffenweiler

Rammersweier

Rauenberg

Rechberg

Rechberg

Reichenau

Reichenbach

Reichholzheim

Renchen

Rettigheim

Rheinweiler

Riedlingen

Riegel

Ringelbach

Ringsheim

Rohrbach am Gisshübel

Rotenberg

Rümmingen

Sachsenflur

Salem

Sasbach

Sasbachwalden

Schallbach

Schallstadt

Schelingen

Scherzingen

Schlatt

Schliengen

Schmieheim

Schriesheim

Seefelden

Sexau

Singen

Sinsheim

Sinzheim

Söllingen

Stadelhofen

Staufen

Steinbach

Steinenstadt

Steinsfurt

Stetten

Stettfeld

Sulz

Sulzbach

Sulzburg

Sulzfeld

Tairnbach

Tannenkirch

Tauberbischofsheim

Tiefenbach

Tiengen

Tiergarten

Tunsel

Tutschfelden

Überlingen

Ubstadt

Ubstadt-Weiler

Uissigheim

Ulm

Untergrombach

Unteröwisheim

Unterschüpf

Varnhalt

Wagenstadt

Waldangelloch

Waldulm

Wallburg

Waltershofen

Walzbachtal

Wasenweiler

Weiher

Weil

Weiler

Weingarten

Weinheim

Weisenbach

Weisloch

Welmlingen

Werbach

Wertheim

Wettelbrunn

Wildtal

Wintersweiler

Wittnau

Wolfenweiler

Wollbach

Wöschbach

Zaisenhausen

Zell-Weierbach

Zeutern

Zungweier

Zunzingen

(e) Altre:

Affental/Affentaler

Badisch Rotgold

Ehrentrudis

1.2.12. Regione determinata Saale-Unstrut

(a) Sottoregioni:

Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

(b) Grosslagen:

Blütengrund

Göttersitz

Kelterberg

Schweigenberg

(c) Einzellagen:

Hahnenberg

Mühlberg

Rappental

(d) Comuni o parti di comuni:

Bad Sulza

Bad Kösen

Burgscheidungen

Domburg

Dorndorf

Eulau

Freyburg

Gleina

Goseck

Großheringen

Großjena

Gröst

Höhnstedt

Jena

Kaatschen

Kalzendorf

Karsdorf

Kirchscheidungen

Klosterhäseler

Langenbogen

Laucha

Löbaschütz

Müncheroda

Naumburg

Nebra

Neugönna

Reinsdorf

Rollsdorf

Roßbach

Schleberoda

Schulpforte

Seeburg

Spielberg

Steigra

Vitzenburg

Weischütz

Weißenfels

Werder/Havel

Zeuchfeld

Zscheiplitz

1.2.13. Regione determinata Sachsen

(a) Sottoregioni:

Bereich Dresden

Bereich Elstertal

Bereich Meißen

(b) Grosslagen:

Elbhänge

Lößnitz

Schloßweinberg

Spaargebirge

(c) Einzellagen:

Kapitelberg

Heinrichsburg

d) Comuni o parti di comuni:

Belgern

Jessen

Kleindröben

Meißen

Merbitz

Ostritz

Pesterwitz

Pillnitz

Proschwitz

Radebeul

Schlieben

Seußlitz

Weinböhla

1.2.14. Altre indicazioni

Liebfraumilch

Liebfrauenmilch

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Ahrtaler Landwein

Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Landwein der Mosel

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Südbadischer Landwein

Taubertäler Landwein

Unterbadischer Landwein

B. Diciture tradizionali

Auslese

Beerenauslese

Deutsches Weinsiegel

Eiswein

Hochgewächs

Kabinett

Landwein

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein

Schillerwein

Spätlese

Trockenbeerenauslese

Weissherbst

Winzersekt

II. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FRANCESE

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1. Nomi delle regioni determinate

1.1.1. Regioni Alsace ed Est

1.1.1.1. Denominazioni d'origine controllate

Alsace

Alsace, seguito dal nome di una località:

- Altenberg de Bergbieten

- Altenberg de Bergheim

- Altenberg de Wolxheim

- Brand

- Bruderthal

- Eichberg

- Engelberg

- Florimont

- Frankstein

- Froehn

- Furstentum

- Geisberg

- Gloeckelberg

- Goldert

- Hatschbourg

- Hengst

- Kanzlerberg

- Kastelberg

- Kessler

- Kirchberg de Barr

- Kirchberg de Ribeauvillé

- Kitterlé

- Mambourg

- Mandelberg

- Marckrain

- Moenchberg

- Muenchberg

- Ollwiller

- Osterberg

- Pfersigberg

- Pfingstberg

- Praelatenberg

- Rangen

- Rosacker

- Saering

- Schlossberg

- Schoenenbourg

- Sommerberg

- Sonnenglanz

- Spiegel

- Sporen

- Steingrubler

- Steinert

- Steinklotz

- Vorbourg

- Wiebelsberg

- Wineck-Schlossberg

- Winzenberg

- Zinnkoepflé

- Zotzenberg

Côtes de Toul

1.1.1.2. Vini delimitati di qualità superiore

Moselle

1.1.2. Regione Champagne

1.1.2.1. Denominazioni d'origine controllate

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3. Regione Bourgogne

1.1.3.1. Denominazioni d'origine controllate

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Auxey-Duresses Côte de Beaune

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, seguito dal nome del comune d'origine:

- Arbuisonnas

- Beaujeu

- Blacé

- Cercié

- Chânes

- Charentay

- Chenas

- Chiroubles

- Denicé

- Durette

- Emeringes

- Fleurie

- Juliénas

- Jullié

- La Chapelle-de-Guinchay

- Lancié

- Lantignié

- Le Perréon

- Les Ardillats

- Leynes

- Marchampt

- Montmelas

- Odenas

- Pruzilly

- Quincié

- Regnié

- Rivolet

- Romanèche

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Etienne-des-Ouillères

- Saint-Etienne-la-Varenne

- Saint-Julien

- Saint-Lager

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Salles

- Vaux

- Vauxrenard

- Villié Morgon

Beaujolais-Villages

Beaune

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blagny Côte de Beaune

Bonnes Mares

Bourgogne

Bourgogne Aligoté

Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dal nome della sottoregione:

- Côte Chalonnaise

- Côtes d'Auxerre

- Hautes-Côtes de Beaune

- Hautes-Côtes de Nuits

- Vézélay

Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dal nome del comune d'origine:

- Chitry

- Coulanges-la-Vineuse

- Epineuil

- Irancy

Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dai nomi:

- Côte Saint-Jacques

- En Montre-Cul

- La Chapelle Notre-Dame

- Le Chapitre

- Montrecul

- Montre-cul

Bouzeron

Brouilly

Chablis

Chablis, seguito o no dalla dicitura "Climat d'origine":

- Blanchot

- Bougros

- Les Clos

- Grenouilles

- Preuses

- Valmur

- Vaudésir

Chablis, seguito o no dalla dicitura "Climat d'origine" o da una delle seguenti indicazioni:

- Mont de Milieu

- Montée de Tonnerre

- Chapelot

- Pied d'Aloup

- Côte de Bréchain

- Fourchaume

- Côte de Fontenay

- L'Homme mort

- Vaulorent

- Vaillons

- Chatains

- Séchers

- Beugnons

- Les Lys

- Mélinots

- Roncières

- Les Epinottes

- Montmains

- Forêts

- Butteaux

- Côte de Léchet

- Beauroy

- Troesmes

- Côte de Savant

- Vau Ligneau

- Vau de Vey

- Vaux Ragons

- Vaucoupin

- Vosgros

- Vaugiraut

- Les Fourneaux

- Morein

- Côte des Près-Girots

- Côte de Vaubarousse

- Berdiot

- Chaume de Talvat

- Côte de Jouan

- Les Beauregards

- Côte de Cuissy

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

Clos de la Roche

Clos des Lambrays

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos Saint-Denis

Corton

Corton-Charlemagne

Côte de Beaune

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-Villages

Côte Roannaise

Criots Bâtard-Montrachet

Echezeaux

Fixin

Fleurie

Gevrey-Chambertin

Givry

Grands Echezeaux

Griotte-Chambertin

Juliénas

La Grande Rue

Ladoix

Ladoix Côte de Beaune

Latricières-Chambertin

Mâcon

Mâcon-Villages

Mâcon, seguito dal nome del comune d'origine:

- Azé

- Berzé-la-Ville

- Berzé-le-Chatel

- Bissy-la-Mâconnaise

- Burgy

- Bussières

- Chaintres

- Chânes

- Chardonnay

- Charnay-lès-Mâcon

- Chasselas

- Chevagny-lès-Chevrières

- Clessé

- Crèches-sur-Saône

- Cruzilles

- Davayé

- Fuissé

- Grévilly

- Hurigny

- Igé

- La Chapelle-de-Guinchay

- La Roche Vineuse

- Leynes

- Loché

- Lugny

- Milly-Lamartine

- Montbellet

- Peronne

- Pierreclos

- Prissé

- Pruzilly

- Romanèche-Thorins

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Gengoux-de-Scissé

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Sologny

- Solutré-Pouilly

- Uchizy

- Vergisson

- Verzé

- Vinzelles

- Viré

Maranges, seguito o no dalla dicitura "climat d'origine" o da una delle seguenti indicazioni:

- Clos de la Boutière

- La Croix Moines

- La Fussière

- Le Clos des Loyères

- Le Clos des Rois

- Les Clos Roussots

Maranges Côte de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Meursault Côte de Beaune

Montagny

Monthélie

Monthélie Côte de Beaune

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

Petit Chablis, seguito o no dal nome del comune d'origine:

- Beine

- Béru

- Chablis

- La Chapelle-Vaupelteigne

- Chemilly-sur-Serein

- Chichée

- Collan

- Courgis

- Fleys

- Fontenay

- Lignorelles

- Ligny-le-Châtel

- Maligny

- Poilly-sur-Serein

- Préhy

- Saint-Cyr-les-Colons

- Villy

- Viviers

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Puligny-Montrachet

Puligny-Montrachet Côte de Beaune

Régnié

Richebourg

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Aubin Côte de Beaune

Saint-Romain

Saint-Romain Côte de Beaune

Saint-Véran

Santenay

Santenay Côte de Beaune

Savigny

Savigny Côte de Beaune

Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

Tâche (La)

Vin Fin de la Côte de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

1.1.3.2. Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4. Regioni Jura e Savoia

1.1.4.1. Denominazioni d'origine controllate

Arbois

Arbois Pupillin

Château Châlon

Côtes du Jura

Coteaux du Lyonnais

Crépy

Jura

L'Etoile

Macvin du Jura

Savoie, seguito dalle indicazioni:

- Abymes

- Apremont

- Arbin

- Ayze

- Bergeron

- Chautagne

- Chignin

- Chignin Bergeron

- Cruet

- Frangy

- Jongieux

- Marignan

- Marestel

- Marin

- Monterminod

- Monthoux

- Montmélian

- Ripaille

- St-Jean de la Porte

- St-Jeoire Prieuré

Seyssel

1.1.4.2. Vini delimitati di qualità superiore

Bugey

Bugey, seguito dal nome di un "cru":

- Anglefort

- Arbignieu

- Cerdon

- Chanay

- Lagnieu

- Machuraz

- Manicle

- Montagnieu

- Montagnieu

- Virieu-le-Grand

- Virieu-le-Grand

1.1.5. Regione Côtes du Rhône

1.1.5.1. Denominazioni d'origine controllate

Beaumes-de-Venise

Château Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Condrieu

Cornas

Côte Rôtie

Coteaux de Die

Coteaux de Pierrevert

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Rhône Villages, seguito dal nome del comune d'origine:

- Beaumes de Venise

- Cairanne

- Chusclan

- Laudun

- Rasteau

- Roaix

- Rochegude

- Rousset-les-Vignes

- Sablet

- Saint-Gervais

- Saint-Maurice sur Eygues

- Saint-Pantaléon-les-Vignes

- Séguret

- Valréas

- Vinsobres

- Visan

Côtes du Ventoux

Crozes-Hermitage

Crozes Ermitage

Die

Ermitage

Gigondas

Hermitage

Lirac

Rasteau

Saint-Joseph

Saint-Péray

Tavel

Vacqueyras

1.1.5.2. Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, seguito dal nome di un "cru":

- Orgnac-l'Aven

- Saint-Montant

- Saint-Remèze

1.1.6. Regioni Provence e Corse

1.1.6.1. Denominazioni d'origine controllate

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cap Corse

Cassis

Corse, seguito o no dai nomi:

- Calvi

- Coteaux du Cap-Corse

- Figari

- Sartène

- Porto Vecchio

Coteaux d'Aix-en-Provence

Les-Baux-de-Provence

Coteaux Varois

Côtes de Provence

Palette

Patrimonio

Provence

1.1.7. Regione Languedoc-Roussillon

1.1.7.1. Denominazioni d'origine controllate

Banyuls

Bellegarde

Collioure

Corbières

Costières de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, seguito o no da una delle seguenti denominazioni:

- Cabrières

- Coteaux de La Méjanelle

- Coteaux de Saint-Christol

- Coteaux de Vérargues

- La Clape

- La Méjanelle

- Montpeyroux

- Pic-Saint-Loup

- Quatourze

- Saint-Christol

- Saint-Drézéry

- Saint-Georges-d'Orques

- Saint-Saturnin

- Vérargues

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages

Côtes du Roussillon Villages Caramany

Côtes du Roussillon Villages Latour de France

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Faugères

Fitou

Frontignan

Languedoc, seguito o no dal nome del comune d'origine:

- Adissan

- Aspiran

- Le Bosc

- Cabrières

- Ceyras

- Fontès

- Lieuran-Cabrières

- Nizas

- Paulhan

- Péret

- Saint-André-de-Sangonis

Limoux

Lunel

Maury

Minervois

Mireval

Saint-Jean-de-Minervois

Rivesaltes

Roussillon

Saint-Chinian

1.1.7.2. Vini delimitati di qualità superiore

Cabardès

Côtes du Cabardès et de l'Orbiel

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

1.1.8. Regione Sud-ovest

1.1.8.1. Denominazioni d'origine controllate

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac

Buzet

Cahors

Côtes de Bergerac

Côtes de Duras

Côtes du Frontonnais

Côtes du Frontonnais Fronton

Côtes du FrontonnaisVillaudric

Côtes du Marmandais

Côtes de Montravel

Floc de Gascogne

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Haut-Montravel

Irouléguy

Jurançon

Madiran

Marcillac

Monbazillac

Montravel

Pacherenc du Vic-Bilh

Pécharmant

Rosette

Saussignac

1.1.8.2. Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Brulhois

Côtes de Saint-Mont

Tursan

Entraygues

Estaing

Fel

Lavilledieu

1.1.9. Regione Bordeaux

1.1.9.1. Denominazioni d'origine controllate

Barsac

Blaye

Bordeaux

Bordeaux Clairet

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Bourgeais

Côtes de Bourg

Cadillac

Cérons

Côtes Canon-Fronsac

Canon-Fronsac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Fronsac

Graves

Graves de Vayres

Haut-Médoc

Lalande de Pomerol

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac Saint-Emilion

Margaux

Médoc

Montagne Saint-Emilion

Moulis

Moulis-en-Médoc

Néac

Pauillac

Pessac-Léognan

Pomerol

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux

Premières Côtes de Bordeaux, seguito dal nome del comune d'origine:

- Bassens

- Baurech

- Béguey

- Bouliac

- Cadillac

- Cambes

- Camblanes

- Capian

- Carbon blanc

- Cardan

- Carignan

- Cenac

- Cenon

- Donzac

- Floirac

- Gabarnac

- Haux

- Latresne

- Langoiran

- Laroque

- Le Tourne

- Lestiac

- Lormont

- Monprimblanc

- Omet

- Paillet

- Quinsac

- Rions

- Saint-Caprais-de-Bordeaux

- Saint-Eulalie

- Saint-Germain-de-Graves

- Saint-Maixant

- Semens

- Tabanac

- Verdelais

- Villenave de Rions

- Yvrac

Puisseguin Saint-Emilion

Sainte-Croix-du-Mont

Saint-Emilion

Saint-Estèphe

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Georges Saint-Emilion

Saint-Julien

Sauternes

1.1.10. Regione Val de Loire

1.1.10.1. Denominazioni d'origine controllate

Anjou

Anjou Coteaux de la Loire

Anjou-Villages

Anjou-Villages Brissac

Blanc Fumé de Pouilly

Bourgueil

Bonnezeaux

Cheverny

Chinon,

Coteaux de l'Aubance

Coteaux du Giennois

Coteaux du Layon

Coteaux du Layon, seguito dal nome del comune d'origine:

- Beaulieu-sur Layon

- Faye-d'Anjou

- Rablay-sur-Layon

- Rochefort-sur-Loire

- Saint-Aubin-de-Luigné

- Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Loir

Coteaux de Saumur

Cour-Cheverny

Jasnières

Loire

Menetou Salon, seguito o no dal nome del comune d'origine:

- Aubinges

- Menetou-Salon

- Morogues

- Parassy

- Pigny

- Quantilly

- Saint-Céols

- Soulangis

- Vignoux-sous-les-Aix

- Humbligny

Montlouis

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Sèvre-et-Maine

Muscadet Côtes de Grandlieu

Pouilly-sur-Loire

Pouilly Fumé

Quarts-de-Chaume

Quincy

Reuilly

Sancerre

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saumur

Saumur Champigny

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Touraine

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Amboise

Touraine Mesland

Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2. Vini delimitati di qualità superiore:

Châteaumeillant

Côteaux d'Ancenis

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome del comune d'origine:

- Boudes

- Chanturgue

- Châteaugay

- Corent

- Madargues

Fiefs-Vendéens, seguito obbligatoriamente da uno dei seguenti nomi:

- Brem

- Mareuil

- Pissotte

- Vix

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Orléanais

Saint-Pourçain

Thouarsais

Valençay

1.1.11. Regione Cognac

1.1.11.1. Denominazione d'origine controllata

Charentes

2. "Vins de pays" designati con il nome di un'unità geografica

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardailhou

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalans

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet"

Vin de pays Charentais

Vin de pays Charentais "Ile de Ré"

Vin de pays Charentais "Saint-Sornin"

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la cité de Carcassonne

Vin de pays des collines de la Moure

Vin de pays des collines rhodaniennes

Vin de pays du comté de Grignan

Vin de pays du comté tolosan

Vin de pays des comtés rhodaniens

Vin de pays de Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux de Foncaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Quercy

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays du Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche Comté

Vin de pays de Franche Comté "Coteaux de Champlitte"

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des gorges de l'Hérault

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive

Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu"

Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès"

Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan"

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la haute vallée de l'Orb

Vin de pays des hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'île de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du jardin de la France

Vin de pays du jardin de la France "Marches de Bretagne"

Vin de pays du jardin de la France "Pays de Retz"

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caumes

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays de Pézenas

Vin de pays de la principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du golfe du Lion

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais

Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse"

Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de l'Adour"

Vin de pays des Terroirs landais "sables fauves"

Vin de pays des Terroirs landais "sables de l'océan"

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la vallée du Paradis

Vin de pays des vals d'Agly

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

B. Diciture tradizionali

1er cru

Premier cru

1er cru classé

Premier cru classé

1er grand cru classé

Premier grand cru classé

2è cru classé

Deuxième cru classé

Appellation contrôlée/AC

Appellation d'origine/AO

Appellation d'origine contrôlée/AOC

Clos

Cru

Cru artisan

Cru bourgeois

Cru classé

Edelzwicker

Grand cru

Grand cru classé

Schillerwein

Sélection de grains nobles

Vendange tardive

Vin de paille

Vin de pays

Vin délimité de qualité supérieure/VDQS

III. VINI ORIGINARI DEL REGNO DI SPAGNA

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Vino de calidad producido en region determinada")

1.1. Nomi delle regioni determinate

Abona

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina

Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barbera

Condado de Huelva

Costers del Segre

Hierro

Jerez/Xérès/Sherry

Jumilla

Lanzarote

Madrid

Malaga

Mancha

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Monterrei

Montilla-Moriles

Navarra

Palma

Penedés

Priorato

Rias Baixas

Ribeiro

Ribera del Duero

Rioja (DO Ca)

Rueda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

1.2. Nomi delle sottoregioni e dei comuni

1.2.1. Regione determinata Abona

Adeje

Vilaflor

Arona

San Miguel de Abona

Granadilla de Abona

Villa de Arico

Fasnia

1.2.2. Regione determinata Alella

Alella

Argentona

Cabrils

Martorelles

Masnou

Mongat

Montornés del Vallès

Orrius

Premìa de Dalt

Premìa de Mar

Roca del vallès

San Fost de Campcentelles

Santa Maria de Martorelles

Teia

Tiana

Vallromanes

Vilassar de Dalt

Villanova del Vallés

1.2.3. Regione determinata Alicante

(a) Alicante

Algueña

Alicante

Bañeres

Benejama

Biar

Campo de Mirra

Cañada

Castalla

Elda

Hondón de los Frailes

Hondón de las Nieves

Ibi

Mañán

Monovar

Onil

Petrer

Pinoso

Romana

Salinas

Sax

Tibi

Villena

(b) La Marina

Alcalali

Beniarbeig

Benichembla

Benidoleig

Benimeli

Benissa

Benitachell

Calpe

Castell de Castells

Denia

Gata de Gorgos

Jalón

Lliber

Miraflor

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Setla y Mirarrosa

Teulada

Tormos

Vall de Laguart

Vergel

Xabia

1.2.4. Regione determinata Almansa

Alpera

Almansa

Bonete

Chinchilla de Monte-Aragón

Corral-Rubio

Higueruela

Hoya Gonzalo

Pétrola

Villar de Chinchilla

1.2.5. Regione determinata Ampurdán-Costa Brava

Agullana

Aviñonet de Puigventós

Boadella

Cabanes

Cadaqués

Cantallops

Capmany

Colera

Darnius

Espolla

Figueres

Garriguella

Jonquera

Llançà

Llers

Masarach

Mollet de Perelada

Palau-Sabardera

Pau

Pedret i Marsà

Perelada

Pont de Molins

Port-Bou

Port de la Selva

Rabós

Roses

Riumors

Sant Climent de Sescebes

Selva de Mar

Terrades

Vilafant

Vilajuïga

Vilamaniscle

Vilanant

Viure

1.2.6. Regione determinata Bierzo

Arganza

Bembibre

Borrenes

Cabañas Raras

Cacabelos

Camponaraya

Carracedelo

Carucedo

Castropodame

Congosto

Corullón

Cubillos del Sil

Fresnedo

Molinaseca

Noceda

Ponferrada

Priaranza

Puente de Domingo Flórez

Sancedo

Toral de los Vados

Vega de Espinareda

Villadecanes

Villafranca del Bierzo

1.2.7. Regione determinata Binissalem-Mallorca

Binissalem

Consell

Santa María del Camí

Sancellas

Santa Eugenia

1.2.8. Regione determinata Bullas

Bullas

Cehegín

Mula

Ricote

Calasparra

Caravaca

Moratalla

Lorca

1.2.9. Regione determinata Calatayud

Abanto

Acered

Alarba

Alhama de Aragón

Aniñón

Ateca

Belmonte de Gracián

Bubierca

Calatayud

Cárenas

Castejón de Alarba

Castejón de las Armas

Cervera de la Cañada

Clarés de Ribota

Codos

Fuentes de Jiloca

Godojos

Ibdes

Maluenda

Mara

Miedes

Monterde

Montón

Morata de Jiloca

Moros

Munébrega

Nuévalos

Olvés

Orera

Paracuellos de Jiloca

Ruesca

Sediles

Terrer

Torralba de Ribota

Torrijo de la Cañada

Valtorres

Villalba del Perejil

Villalengua

Villaroya de la Sierra

Viñuela

1.2.10. Regione determinata Campo de Borja

Agón

Ainzón

Alberite de San Juan

Albeta

Ambel

Bisimbre

Borja

Bulbuente

Bureta

Buste

Fuendejalón

Magallón

Maleján

Pozuelo de Aragón

Tabuenca

Vera de Moncayo

1.2.11. Regione determinata Cariñena

Aguarón

Aladrén

Alfamén

Almonacid de la Sierra

Alpartir

Cariñena

Cosuenda

Encinacorba

Longares

Muel

Mezalocha

Paniza

Tosos

Villanueva de Huerva

1.2.12. Regione determinata Cigales

Cabezón de Pisuerga

Cigales

Corcos del Valle

Cubillas de Santa Marta

Dueñas

Fuensaldaña

Mucientes

Quintanilla de Trigueros

San Martín de Valveni

Santovenia de Pisuerga

Trigueros del Valle

Valoria la Buena

1.2.13. Regione determinata Conca de Barbera

Barberà de la Conca

Blancafort

Conesa

Forés

Espluga de Francolí

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

1.2.14. Regione determinata Condado de Huelva

Almonte

Beas

Bollullos del Condado

Bonares

Chucena

Hinojos

Lucena del Puerto

Manzanilla

Moguer

Niebla

Palma del Condado

Palos de la Frontera

Rociana del Condado

San Juan del Puerto

Trigueros

Villalba del Alcor

Villarrasa

1.2.15. Regione determinata Costers del Segre

(a) Sottoregione Raimat

Lleida

(b) Sottoregione Artesa

Alòs de Balaguer

Artesa de Segre

Foradada

Penelles

Preixens

(c) Sottoregione Valle del Rio Corb

Belianes

Ciutadilla

Els Omells de na Gaia

Granyanella

Granyena de Segarra

Guimerá

Maldá

Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra

Nalec

Preixana

San Marti de Riucorb

Tarrega

Vallbona de les Monges

Vallfogona de Riucorb

Verdú

(d) Sottoregione Les Garrigues

Arbeca

Bellaguarda

Cerviá de les Garrigues

El Vilosell

Els Omellons

Fulleda

Albi

Espluga Calba

La Floresta

La Pobla de Cérvoles

Tarrés

Vinaixa

1.2.16. Regione determinata Chacolí de Bizkaia / Bizkaiko Txakolina

Bakio

Balmaseda

Barakaldo

Derio

Durango

Elorrio

Erandio

Forua

Galdames

Gamiz-Fika

Gatika

Gernika

Gordexola

Gueñes

Larrabetzu

Lezama

Lekeitio

Markina

Mendata

Mendexa

Morga

Mungia

Muskiz

Muxika

Orduña

Sestao

Sopelana

Sopuerta

Zalla

Zamudio

Zaratamo

1.2.17. Regione determinata Chacolí De Getaria / Getariako Txakolína

Aia

Getaria

Zarautz

1.2.18. Regione determinata El Hierro

Frontera

Valverde

1.2.19. Regioni determinate Jerez-Xeres-Sherry e Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Jerez de la Frontera

Lebrija

Puerto de Santa Maria

Puerto Real

Rota

Sanlucar de Barrameda

Trebujena

1.2.20. Regione determinata Jumilla

Albatana

Fuente-Alamo

Hellin

Jumilla

Montealegre del Castillo

Ontur

Tobarra

1.2.21. Regione determinata Lanzarote

Arrecife

Hariá

San Bartolomé

Teguise

Tías

Tinajo

Yaiza

1.2.22. Regione determinata Málaga

Alameda

Alcaucin

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Alhaurín de la Torre

Almachar

Almogia

Antequera

Archez

Archidona

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

Borge

Campillos

Canillas de Albaida

Canillas del Aceituno

Casabermeja

Casares

Colmenar

Cómares

Competa

Cuevas de San Marcos

Cuevas Bajas

Cutar

Estepona

Frigiliana

Fuente Piedra

Humilladero

Iznate

Macharaviaya

Manilva

Moclinejo

Mollina

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas

Torrox

Totalán

Velez-Málaga

Villanueva del Trabuco

Villanueva de Tapia

Villanueva del Rosario

Villanueva de Algaidas

Viñuela

1.2.23. Regione determinata La Mancha

Acabrón

Ajofrin

Albaladejo

Alberca de Záncara

Alcázar de San Juan

Alcolea de Calatrava

Alconchel de la Estrella

Aldea del Rey

Alhambra

Almagro

Almarcha

Almedina

Almendros

Almodovar del Campo

Almonacid del Marquesado

Almonacid de Toledo

Arenas de San Juan

Argamasilla de Alba

Argamasilla de Calatrava

Atalaya del Cañavate

Ballesteros de Calatrava

Barajas de Melo

Belinchón

Belmonte

Bolaños de Calatrava

Cabanas de Yepes

Cabezamesada

Calzada de Calatrava

Campo de Criptana

Camuñas

Cañada de Calatrava

Cañadajuncosa

Cañavate

Carrascosa de Haro

Carríon de Calatrava

Carrizosa

Casas de Fernando Alonso

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Casas de Benitez

Casas de Guijarro

Castellar de Santiago

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

Chueca

Ciruelos

Ciudad Real

Consuegra

Corral de Almaguer

Cortijos

Cózar

Daimiel

Dosbarrios

Fernancaballero

Fuenllana

Fuensanta

Fuente el Fresno

Fuente de Pedro Naharro

Fuentelespino de Haro

Granátula de Calatrava

Guardia

Herencia

Hinojosa

Hinojosos

Honrubia

Hontanaya

Horcajo de Santiago

Huelves

Huerta de Valdecarábanos

Labores

Leganiel

Lezuza

Lillo

Madridejos

Malagon

Manzanares

Manzaneque

Marjaliza

Mascaraque

Membrilla

Mesas

Miguel Esteban

Miguelturra

Minaya

Monreal del Llano

Montalbanejo

Montalvos

Montiel

Mora

Mota del Cuervo

Munera

Nambroca

Noblejas

Ocaña

Olivares de Júcar

Ontigola con Oreja

Orgaz con Arisgotas

Osa de la Vega

Ossa de Montiel

Pedernoso

Pedro Muñoz

Pedroñeras

Picón

Piedrabuena

Pinarejo

Poblete

Porzuna

Pozoamargo

Pozorrubio

Pozuelo de Calatrava

Pozoamargo

Provencio

Puebla de Almoradiel

Puebla del Principe

Puebla de Almenara

Puerto Lápice

Quero

Quintanar de la Orden

Rada de Haro

Roda

Romeral

Rozalén del Monte

Saelices

San Clemente

Santa Cruz de la Zarza

Santa Maria de los Llanos

Santa Cruz de los Cañamos

Santa Maria del Campo

Sisante

Socuéllamos

Solana

Sonseca con Casalgordo

Tarancón

Tarazona de la Mancha

Tembleque

Terrinches

Toboso

Tomelloso

Torralba de Calatrava

Torre de Juan Abad

Torrubia del Campo

Torrubia del Castillo

Tresjuncos

Tribaldos

Turleque

Uclés

Urda

Valenzuela de Calatrava

Valverde de Jucar

Vara de Rey

Villa de Don Fadrique

Villacañas

Villaescusa de Haro

Villafranca de los Caballeros

Villahermosa

Villamanrique

Villamayor de Calatrava

Villamayor de Santiago

Villaminaya

Villamuelas

Villanueva de Alcardete

Villanueva de Bogas

Villanueva de los Infantes

Villanueva de la Fuente

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villanueva de los Infantes

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villar de Cañas

Villarejo de Fuentes

Villares del Saz

Villarrobledo

Villarrubia de Santiago

Villarrubia de los Ojos

Villarrubio

Villarta de San Juan

Villasequilla de Yepes

Villatobas

Villaverde y Pasaconsol

Yebénes

Yepes

Zarza del Tajo

1.2.24. Regione determinata Mentrida

Albarreal de Tajo

Alcabón

Aldea en Cabo

Almorox

Arcicóllar

Barcience

Burujón

Camarena

Camarenilla

Carmena

Carranque

Casarrubios del Monte

Castillo de Bayuela

Cebolla

Cedillo del Condado

Cerralbos

Chozas de Canales

Domingo Pérez

Escalona

Escalonilla

Fuensalida

Gerindote

Hinojosa de San Vincente

Hormigos

Huecas

Lominchar

Lucillos

Maqueda

Mentrida- Montearagón

Nombela

Novés

Otero

Palomeque

Paredes

Paredas de Escalona

Pelahustán

Portillo

Real de San Vincente

Recas

Rielves

Santa Olalla

Santa Cruz del Retamar

Torre de Esteban Hambrán

Torrijos

Val de Santo Domingo

Valmojado

Ventas de Retamosa

Villamiel

Viso

Yunclillos

1.2.25. Regione determinata Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Castro del Rio

Doña Mencia

Espejo

Fernán-Nuñez

Lucena

Montalbán

Montemayor

Montilla

Monturque

Moriles

Nueva Carteya

Puente Genil

Rambla

Santaella

1.2.26. Regione determinata Navarra

(a) Sottoregione Ribera Baja

Ablitas

Arguedas

Barillas

Cascante

Castejón

Cintruénigo

Corella

Fitero

Monteagudo

Murchante

Tudela

Tulebras

Valtierra

(b) Sottoregione Ribera Alta

Artajona

Beire

Berbinzana

Cadreita

Caparroso

Cárcar

Carcastillo

Falces

Funes

Larraga

Lerin

Lodosa

Marcilla

Mélida

Milagro

Miranda de Arga

Murillo el Fruto

Murillo el Cuende

Olite

Peralta

Pitillas

Sansoain

Santacara

Sesma

Tafalla

Villafranca

(c) Sottoregione Tierra Estella

Aberin

Allo

Arcos

Arellano

Arróniz

Ayeguí

Barbarín

Busto

Desojo

Discastillo

Espronceda

Estella

Igúzquiza

Lazagurria

Luquín

Mendaza

Morentin

Oteiza de la Solana

Sansol

Torralba del Rio

Torres del Rio

Valle de Yerri

Villatuerta

Villa mayor de Monjardín

(d) Sottoregione Valdizarbe

Adios

Añorbe

Artazu

Barásoain

Biurrun

Cirauqui

Etxauri

Enériz

Garinoain

Guirguillano

Legarda

Leoz

Mañeru

Mendigorria

Muruzábal

Obanos

Orisoain

Oloriz

Puente la Reina

Pueyo

Tiebas-Muruarte de Reta

Tirapu

Ucar

Unzué

Uterga

(e) Sottoregione Baja Montaña

Aibar

Aoiz

Cáseda

Eslava

Ezprogui

Gallipienzo

Javier

Leache

Lerga

Llédena

Lumbier

Sada

San Martin de Unx

Sanguesa

Ujué

1.2.27. Regione determinata Penedès

Abrera

Aiguamurcia

Albinyana

Avinyonet

Banyeres

Begues

Bellvei

Bisbal del Penedès, La

Bonastre

Cabanyas

Cabrera d'Igualada

Calafell

Canyelles

Castellet i Gornal

Castellvi Rosanes

Castellvi de la Marca

Cervelló

Corbera de Llobregat

Creixell

Cubelles

Cunit

Font-rubí

Gelida

Granada

Hostalets de Pierola

Llacuna

Llorenç del Penedès

Martorell

Mascefa

Mediona

Montmell

Olèrdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Pacs del Penedès

Piera

Pla del Penedès

Pontons

Puigdálber

Roda de Barà

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Quinti de Mediona

Sant Sadurni d'Anoia

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Jaume dels Domenys

Santa Margarida i els Monjos

Santa Fe del Penedès

Santa Maria de Miralles

Santa Oliva

Sant Jaume dels Domenys

Sant Marti de Sarroca

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Rindebitlles

Sitges

Subirats

Torrelavid

Torrelles de Foix

Vallirana

Vendrell, El

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Viloví

1.2.28. Regione determinata Priorato

Bellmunt del Priorat

Gratallops

Lloà

Morera de Montsant

Poboleda

Porrerà

Torroja del Priorat

Vilella Alta

Vilella Baixa

1.2.29. Regione determinata Rias Baixas

(a) Sottoregione Val do Salnés

Caldas de Reis

Cambados

Meaño

Meis

Portas

Ribadumia

Sanxenxo

Vilanova de Arousa

Villagracia de Arousa

(b) Sottoregione Condado do Tea

A Cañiza

Arbo

As Neves

Crecente

Salvaterra de Miño

(c) Sottoregione O Rosal

O Rosal

Tomiño

Tui

1.2.30. Regione determinata Ribeiro

Arnoia

Beade

Carballeda de Avia

Castrelo de Miño

Cenlle

Cortegada

Leiro

Punxin

Ribadavia

1.2.31. Regione determinata Ribeira del Duero

Adrada de Haza

Aguilera

Alcubilla de Avellaneda

Aldehorno

Anguix

Aranda de Duero

Baños de Valdearados

Berlangas de Roa

Boada de Roa

Bocos de Duero

Burgo de Osma

Caleruega

Campillo de Aranda

Canalejas de Peñafiel

Castillejo de Robledo

Castrillo de la Vega

Castrillo de Duero

Cueva de Roa

Curiel de Duero

Fompedraza

Fresnilla de las Dueñas

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel del Mercado

Gumiel de Hizán

Guzmán

Haza

Honrubia de la Cuesta

Hontangas

Hontoria de Valdearados

Horra

Hoyales de Roa

Langa de Duero

Mambrilla de Castrejón

Manzanillo

Milagros

Miño de san Esteban

Montejo de la Vega de la Zerrezuela

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Olivares de Duero

Olmedillo de Roa

Olmos de Peñafiel

Pardilla

Pedrosa de Duero

Peñafiel

Peñaranda de Duero

Pesquera de Duero

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Quemada

Quintana del Pidio

Quintanamanvirgo

Quintanilla de Onésimo

Quintanilla de Arriba

Rábano

Roa de Duero

Roturas

San Esteban de Gormaz

San Juan del Monte

San Martin de Rubiales

Santa Cruz de la Salceda

Sequera de Haza

Sotillo de la Ribera

Terradillos de Esgueva

Torre de Peñafiel

Torregalindo

Tórtoles de Esgueva

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valbuena de Duero

Valcabado de Roa

Valdeande

Valdearcos de la Vega

Valdezate

Vid

Villaescusa de Roa

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villatuelda

Villaverde de Montejo

Villovela de Esgueva

Zazuar

1.2.32. Regione determinata Rioja

(a) Sottoregione Rioja Alavena:

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar de Alava

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Leza

Moreda de Alava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradon

Samaniego

Villanueva de Alava

Yécora

(b) Sottoregione Rioja Alta

Abalos

Alesón

Alesanco

Anguciana

Arenzana de Arriba

Arenzana de Abajo

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Rio Tobía

Baños de Rioja

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellorigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Rio Tirón

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Fonseca

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Herramélluri

Hervias

Hormilleja

Hormilla

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochándurí

Ollaurí

Rodezno

Sajazarra

San Millán de Yécora

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

San Asensio

Santa Coloma

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla Sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villajero

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Zarratón

(c) Sottoregione Rioja Baja

Agoncillo

Aguilar del río Alhama

Albelda de Iregua

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Andosilla

Aras

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Azagra

Bargota

Bergasa

Bergasilla

Calahorra

Cervera del rio Alhama

Clavijo

Corera

Cornago

Galilea

Grávalos

Herce

Igea

Lagunilla del Jubera

Leza del Río Leza

Mendavia

Molinos de Ocón

Murillo del Río Leza

Nalda

Ocón

Pradejón

Quel

Redal

Ribafrecha

Rincón de Soto

San Adrián

Santa Engracia de Jubera

Sartaguda

Tudelilla

Viana

Villa de Ocón

Villamediana de Iregua

Villar de Arnedo

1.2.33. Regione determinata Rueda

Aguasal

Alaejos

Alcazarén

Aldehuela del Codonal

Almenara de Adaja

Ataquines

Bernuy de Coca

Blasconuño de Matacabras

Bobadilla del Campo

Bócigas

Brahojos de Medina

Campillo

Carpio del Campo

Castrejón

Castronuño

Cervillego de la Cruz

Codorniz

Donhierro

Fresno el Viejo

Fuente Olmedo

Fuente de Santa Cruz

Fuente el sol

Gomeznarro

Hornillos

Juarros de Voltoya

Llano de Olmedo

Llomoviejo

Madrigal de las Altas Torres

Matapozuelos

Medina del Campo

Mojados

Montejo de Arévalo

Montuenga

Moraleja de Coca

Moraleja de las Panaderas

Muriel

Nava del Rey

Nava de La Asunción

Nieva

Nueva Villa de las Torres

Olmedo

Pollos

Pozal de Gallinas

Pozáldez

Puras

Ramiro

Rapariegos

Rodilana

Rubi de bracamonte

Rueda

San Cristobal de la Vega

Santuiste de San Juan Bautista

Salvador de Zapardiel

San Pablo de la Moraleja

Seca

Serrada

Siete Iglesias de Travancos

Tordesillas

San Vicente del Palacio

Torrecilla de la Orden

Torrecilla de la Abadesa

Torecilla del Valle

Tolocirio

Valdestillas

Velascalvaro

Ventosa de la Cuesta

Villafranca de Duero

Villagonzalo de Coca

Villanueva de Duero

Villaverde de Medina

Zarza

1.2.34. Regione determinata Somontano

Abiego

Adahuesca

Angues

Alcalá del Obispo

Alquézar

Antillón

Argavieso

Azara

Azlor

Barbastro

Barbuñales

Berbegal

Bierge

Blecua y Torres

Capella

Casbas de Huesca

Castillazuelo

Colungo

Estada

Estadilla

Fonz

Grado

Graus

Hoz y Costean

Ibieca

Ilche

Laluenga

Laperdiguera

Lascellas-Ponzano

Naval

Olvena

Peralta de Alcofea

Peraltilla

Perarrúa

Pertusa

Pozán de Vero

Puebla de Castro

Salas Altas

Salas Bajas

Santa Maria Dulcis

Secastilla

Siétamo

Torres de Alcanadre

1.2.35. Regione determinata Tacoronte-Acentejo

El Sauzal

Matanza de Acentejo

Victoria de Acentejo

Laguna

Santa Úrsula

Tacoronte

Tegueste

1.2.36. Regione determinata Tarragona

(a) Sottoregione Campo de Tarragona

Alcover

Aleixar

Alforja

Alió

Almoster

Altafulla

Argentera

Ascó

Benisanet

Borges del Camp

Botarell

Bràfim

Cabra del Camp

Cambrils

Castellvell del Camp

Catllar

Colldejou

Constantí

Cornudella

Duesaigües

Figuerola del Camp

Garcia

Garidells

Ginestar

Masó

Masllorens

Maspujols

Milà

Miraver

Montbrió del Camp

Montferrí

Mont-roig

Mora d'Ebre

Mora la Nova

Morell

Nou de Gaià

Nulles

Pallareros

Perafort

Pla da Santa María

Pobla de Montornès

Pobla de Mafumet

Puigpelat

Renau

Reus

Riera de Gaià

Riudecanyes

Rodonyà

Rourell

Ruidecols

Ruidoms

Salomó

Secuita

Selva del Camp

Tarragona

Tivissa

Torre del Espanyol

Torredembarra

Ulldemolins

Vallmoll

Valls

Vespella

Vila-rodona

Vilabella

Vilallonga del Camp

Vilanova d'Escornalbou

Vilaseca i Salou

Vinebre

Vinyols i els Arcs

(b) Sottoregione Falset

Cabassers

Capçanes

Figuera

Guiamets, Els, i Marçà

Masroig

Pradell

Torre de Fontaubella

1.2.37. Regione determinata Terra Alta

Arnés

Batea

Bot Pinell de Brai

Caseres

Corbera de Terra Alta

Fatarella, Gandesa

Horta de Sant Joan

Pobla de Massalauca

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

1.2.38. Regione determinata Toro

Argujillo

Bóveda de Toro

Morales de Toro

Pego

Peleagonzalo

Piñero

San Román de Hornija

San Miguel de la Ribera

Sanzoles

Toro

Valdefinjas

Venialbo

Villabuena del Puente

Villafranca de Duero

1.2.39. Regione determinata Utiel-Requena

Camporrobles

Caudete

Fuenterrobles

Siete Aguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villagordo

1.2.40. Regione determinata Valdeorras

Barco

Bollo

Carballeda de Valdeorras

Laroco

Petín

Rúa

Rubiana

Villamartin

1.2.41. Regione determinata Valdepeñas

Alcubillas

Moral de Calatrava

San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela

Torrenueva

Valdepeñas

1.2.42. Regione determinata Valencia

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Fuenterrobles

Requena

Sieteaguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

(a) Sottoregione Alto Turia

Alpuente

Aras de Alpuente

Chelva

La Yesa

Titaguas

Tuéjar

(b) Sottoregione Valentino

Alborache

Alcublas

Andilla

Bugarra

Buñol

Casinos

Cheste

Chiva

Chulilla

Domeño

Estivella

Gestalgar

Godelleta

Higueruelas

Lliria

Losa del Obispo

Macastre

Monserrat

Montroy

Montserrat

Pedralba

Real de Montroy

Turís

Villamarxant

Villar del Arzobispo

(c) Sottoregione Moscatel de Valencia

Catadau

Cheste

Chiva

Godelleta

Llombai

Monserrat

Montroy

Real de Montroy

Turis

(d) Sottoregione Clariano

Adzaneta de Albaida

Agullent

Albaida

Alfarrasí

Ayelo de Malferit

Ayelo de Rugat

Bèlgida

Bellús

Beniatjar

Benicolet

Benigànim

Bocairem

Bufalí

Castelló de Rugat

Font la Figuera

Fontanars dels Alforins

Guadasequies

L'Olleria

La Pobla del Duc

Llutxent

Moixent

Montaberner

Montesa

Montichelvo

Ontinyent

Otos

Palomar

Pinet

Quatretonda

Ràfol de Salem

Sempere

Terrateig

Vallada

1.2.43. Regione determinata Valle de Güimar

Arafo

Candelaria

Güimar

1.2.44. Regione determinata Valle de la Orotava

La Orotava

Puerto de la Cruz

Los Realejos

1.2.45. Regione determinata Vinos de Madrid

(a) Sottoregione Arganda

Ambite

Aranjuez

Arganda del Rey

Belmonte de Tajo

Campo Real

Carabaña

Chinchón

Colmenar de Oreja

Fuentidueña de Tajo

Getafe

Loeches

Mejorada del Campo

Morata de Tajuña

Orusco

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Tielmes

Titulcia

Valdaracete

Valdelaguna

Valdilecha

Villaconejos

Villamanrique de Tajo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

(b) Sottoregione Navalcarnero

Álamo

Aldea del Fresno

Arroyomolinos

Batres

Brunete

Fuenlabrada

Griñón

Humanes de Madrid

Moraleja de Enmedio

Móstoles

Navalcarnero

Parla

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Valdemorillo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

(c) Sottoregione San Martín del Valdeiglesias

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Chapinería

Colmenar de Arroyo

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Rozas de Puerto Real

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

1.2.46. Regione determinata Ycoden-Daute-Isora

San Juan de la Rambla

La Guancha

Icod de los vinos

Garachico

Los Silos

Buenavista del Norte

El Tanque

Santiago del Teide

Guía de Isora

1.2.47. Regione determinata Yecla

Yecla

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Abanilla

Bages

Bajo Aragón

Cádiz

Campo de Cartagena

Cañamero

Cebreros

Contraviesa-Alpujarra

Fermoselle-Arribes del Duero

Gálvez

La Gomera

Gran Canaria-El Monte

Manchuela

Matanegra

Medina del Campo

Montánchez

Plà i Llevant de Mallorca

Pozohondo

Ribeira Sacra

Ribera Alta del Guadiana

Ribera Baja del Guadiana

Sacedón-Mondéjar

Sierra de Alcaraz

Tierra de Barros

Tierra del Vino de Zamora

Tierra Baja de Aragón

Valdejalón

Valdevimbre-Los Oteros

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

B. Diciture tradizionali

Amontillado

Chacoli-Txakolina

Criadera

Criaderas y Soleras

Crianza

Denominacíon de Origen / DO

Denominacíon de Origen calificada / DOCa

Fino

Fondillón

Lagrima

Oloroso

Pajarete

Palo cortado

Raya

Vendimia temprana

Vendimia seleccionada

Vino de la Tierra

IV. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA ELLENICA

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1. Nomi delle regioni determinate

1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (denominazione d'origine controllata)

Σάμος (Samos)

Πατρών (Patras)

Ρίου Πατρών (Patras)

Κεφαλληνίας (Kephalonia)

Ρόδου (Rhodos)

Λήμνου (Lemnos)

1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (denominazione d'origine di qualità superiore)

Σητεία (Sitia)

Νεμέα (Nemea)

Σαντορίνη (Santorini)

Δαφνές (Dafnes)

Ρόδος (Rhodos)

Νάουσα (Naoussa)

Κεφαλληνίας (Kephalonia)

Ραψάνη (Rapsani)

Μαντινεία (Mantinea)

Πεζά (Peza)

Αρχάνες (Archanes)

Πάτραι (Patras)

Ζίτσα (Zitsa)

Αμύνταιον (Amynteon)

Γουμένισσα (Gumenissa)

Πάρος (Paros)

Λήμνος (Lemnos)

Αγχίαλος (Anchialos)

Πλαγιές Μελίτωνα (Colline di Meliton)

Μεσενικόλα (Mesenicola)

2. Vini da tavola

2.1. Oνομασία κατά παράδοση (designazione tradizionale)

Αττικής (Attiki)

Βοιωτίας (Viotias)

Ευβοίας (Evias)

Μεσογείων (Messoghion)

Κρωπίας (Kropias)

Κορωπίου (Koropiou)

Μαρκοπούλου (Markopoulou)

Μεγάρων (Megaron)

Παιανίας (Peanias)

Λιοπεσίου (Liopessiou)

Παλλήνης (Pallinis)

Πικερμίου (Pikermiou)

Σπάτων (Spaton)

Θηβών (Thivon)

Γιάλτρων (Guialtron)

Καρύστου (Karystou)

Χαλκίδας (Halkidas)

Ζακύνθου (Zante)

2.2. Τοπικός οίνος (vino tipico)

Τοπικός οίνος Τριφυλίας (vino tipico di Trifilia)

Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Messimvria)

Επανωμίτικος τοπικός οίνος (vino tipico d'Epanomia)

Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (vino tipico delle colline di Korinthia)

Τοπικός οίνος Πυλίας (vino tipico di Pylia)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (vino tipico delle colline di Vertiskos)

Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Heraklion)

Λασιθιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Lassithi)

Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (vino tipico del Peloponneso)

Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (vino tipico di Messina)

Μακεδονικός τοπικός οίνος (vino tipico di Macedonia)

Κρητικός τοπικός οίνος (vino tipico di Creta)

Θεσσαλικός τοπικός οίνος (vino tipico di Thessalia)

Τοπικός οίνος Κισάμου (vino tipico di Kissamos)

Τοπικός οίνος Τυρνάβου (vino tipico di Tyrnavos)

Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (vino tipico delle colline di Ampelos)

Τοπικός οίνος Βίλλιζας (vino tipico di Villiza)

Τοπικός οίνος Γρεβενών (vino tipico di Grevena)

Τοπικός οίνος Αττικής (vino tipico di Attiki)

Αγιορείτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Agioritikos)

Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (vino tipico del Dodekaniso)

Aναβυσιωτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Anavyssiotikos)

Παιανίτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Peanitikos)

Τοπικός οίνος Δράμας (vino tipico di Drama)

Κρανιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Krania)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πάρνηθας (vino tipico delle colline di Parnitha)

Συριανός τοπικός οίνος (vino tipico di Syros)

Θηβαϊκός τοπικός οίνος (vino tipico di Thiva)

Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρώνα (vino tipico delle colline di Kitheron)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πετρωτού (vino tipico delle colline di Petrotou)

Τοπικός οίνος Γερανίων (vino tipico di Gerania)

Παλληνιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Pallini)

Αττικός τοπικός οίνος (vino tipico di Attiki)

Αγοριανός τοπικός οίνος (vino tipico di Agorianos)

Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλάντης (vino tipico della valle di Atalanti)

Τοπικός οίνος Αρκαδίας (vino tipico di Arcadia)

Παγγαιορείτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Paggeoritikos)

Τοπικός οίνος Μεταξάτων (vino tipico di Metaxata)

Τοπικός οίνος Κλημέντι (vino tipico di Klimenti)

Τοπικός οίνος Ημαθίας (vino tipico di Hemathia)

Τοπικός οίνος Κέρκυρας (vino tipico di Kerkyra - Corfù)

Τοπικός οίνος Σιθωνίας (vino tipico di Sithonia)

Τοπικός οίνος Μαντζαβινάτων (vino tipico di Mantzavinata)

Ισμαρικός τοπικός οίνος (vino tipico di Ismarikos)

Τοπικός οίνος Αβδήρων (vino tipico di Avdira)

Τοπικός οίνος Ιωαννίνων (vino tipico di Ioannina)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (vino tipico delle colline di Aigialieias)

Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου (vino tipico delle colline di Ainou)

Θρακικός τοπικός οίνος (vino tipico di Thrakie)

Τοπικός οίνος Ιλιου (vino tipico di Ilion)

Μετσοβίτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Metsovon)

Κορωπιότικος τοπικός οίνος (vino tipico di Koropie)

Τοπικός οίνος Θαψάνων (vino tipico di Thapsanon)

Σιατιστινός τοπικός οίνος (vino tipico di Siatistinon)

Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος (vino tipico di Ritsona Avlidos)

Τοπικός οίνος Λετρίνων (vino tipico di Letrina)

Τοπικός οίνος Τεγέας (vino tipico di Tegeas)

Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος ή (vino tipico del Mare Egeo)

Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους (vino tipico di Aigaion pelagos)

Τοπικός οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (vino tipico delle colline settentrionali di Penteli)

Σπατανέικος τοπικός οίνος (vino tipico di Spata)

Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Markopoulo)

Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου (vino tipico di Lilantio Pedion)

Τοπικός οίνος Χαλκιδικής (vino tipico di Chalkidiki)

Καρυστινός τοπικός οίνος (vino tipico di Karystos)

Τοπικός οίνος Χαλικούνας (vino tipico di Chalikouna)

Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος (vino tipico di Opountia Lokrida)

Τοπικός οίνος Πέλλας (vino tipico di Pella)

Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Andriani)

Τοπικός οίνος Σερρών (vino tipico di Serres)

Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος (vino tipico di Sterea Ellada)

B. Diciture tradizionali

Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη (denominazione d'origine controllata)

Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (denominazione d'origine di qualità superiore)

Ονομασία κατά παράδοση Ρετσίνα (denominazione tradizionale Retsina)

Ονομασία κατά παράδοση Βερντέα Ζακύνθου (denominazione tradizionale Verdea di Zante)

Τοπικός οίνος (vino tipico)

από διαλεκτούς αμπελώνες ("grand cru")

Κάβα (Cava)

Ρετσίνα (Retsina)

Κτήμα (Ktima)

Αρχοντικό (Archontiko)

Αμπελώνες (Ampelones)

Οίνος φυσικώς γλυκύς (vino naturalmente dolce)

V. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vino di qualità prodotto in una regione determinata")

1.1. Vqprd designati con la dicitura "Denominazione di origine controllata e garantita"

Albana di Romagna

Asti

Barbaresco

Barolo

Brachetto d'Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti/Chianti Classico, accompagnato o no da una delle seguenti indicazioni geografiche:

- Montalbano

- Rufina

- Colli fiorentini

- Colli senesi

- Colli aretini

- Colline pisane

- Montespertoli

Cortese di Gavi

Franciacorta

Gattinara

Gavi

Ghemme

Montefalco Sagrantino

Montepulciano

Recioto di Soave

Taurasi

Torgiano

Valtellina

Valtellina Grumello

Valtellina Inferno

Valtellina Sassella

Valtellina Valgella

Vernaccia di San Gimignano

Vermentino di Gallura

1.2. Vqprd designati con la dicitura "Denominazione di origine controllata"

1.2.1. Regione Piemonte

Alba

Albugnano

Alto Monferrato

Acqui

Asti

Boca

Bramaterra

Caluso

Canavese

Cantavenna

Carema

Casalese

Casorzo d'Asti

Castagnole Monferrato

Castelnuovo Don Bosco

Chieri

Colli tortonesi

Colline novaresi

Colline saluzzesi

Coste della Sesia

Diano d'Alba

Dogliani

Fara

Gabiano

Langhe monregalesi

Langhe

Lessona

Loazzolo

Monferrato

Monferrato Casalese

Ovada

Piemonte

Pinorelese

Roero

Sizzano

Valsusa

Verduno

1.2.2. Regione Val d'Aosta

Arnad-Montjovet

Chambave

Nus

Donnas

La Salle

Enfer d'Arvier

Morgex

Torrette

Valle d'Aosta

Vallée d'Aoste

1.2.3. Regione Lombardia

Botticino

Capriano del Colle

Cellatica

Garda

Garda Colli Mantovani

Lugana

Mantovano

Oltrepò Pavese

Riviera del Garda Bresciano

San Colombano al Lambro

San Martino Della Battaglia

Terre di Franciacorta

Valcalepio

1.2.4. Regione Trentino-Alto Adige

Alto Adige

Bozner Leiten

Bressanone

Brixner

Buggrafler

Burgraviato

Caldaro

Casteller

Colli di Bolzano

Eisacktaler

Etschtaler

Gries

Kalterer

Kalterersee

Lago di Caldaro

Meraner Hügel

Meranese di collina

Santa Maddalena

Sorni

St. Magdalener

Südtirol

Südtiroler

Terlaner

Terlano

Teroldego Rotaliano

Trentino

Trento

Val Venosta

Valdadige

Valle Isarco

Vinschgau

1.2.5. Regione Veneto

Bagnoli di Sopra

Bagnoli

Bardolino

Breganze

Breganze Torcolato

Colli Asolani

Colli Berici

Colli Berici Barbarano

Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona

Colli di Conegliano Refrontolo

Colli Euganei

Conegliano

Conegliano Valdobbiadene

Conegliano Valdobbiadene Cartizze

Custoza

Etschtaler

Gambellara

Garda

Lessini Durello

Lison Pramaggiore

Lugana

Montello

Piave

San Martino della Battaglia

Soave

Valdadige

Valdobbiadene

Valpantena

Valpolicella

1.2.6. Regione Friuli-Venezia Giulia

Carso

Colli Orientali del Friuli

Colli Orientali del Friuli Cialla

Colli Orientali del Friuli Ramandolo

Colli Orientali del Friuli Rosazzo

Collio

Collio Goriziano

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Friuli Latisana

Isonzo del Friuli

Lison Pramaggiore

1.2.7. Regione Liguria

Albenga

Albenganese

Cinque Terre

Colli di Luni

Colline di Levanto

Dolceacqua

Finale

Finalese

Golfo del Tigullio

Riviera Ligure di Ponente

Riviera dei fiori

1.2.8. Regione Emilia-Romagna

Bosco Eliceo

Castelvetro

Colli Bolognesi

Colli Bolognesi Classico

Colli Bolognesi Colline di Riosto

Colli Bolognesi Colline Marconiane

Colli Bolognesi Colline Oliveto

Colli Bolognesi Monte San Pietro

Colli Bolognesi Serravalle

Colli Bolognesi Terre di Montebudello

Colli Bolognesi Zola Predosa

Colli d'Imola

Colli di Faenza

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e Canossa

Colli Piacentini

Colli Piacentini Monterosso

Colli Piacentini Val d'Arda

Colli Piacentini Val Nure

Colli Piacentini Val Trebbia

Reggiano

Reno

Romagna

Santa Croce

Sorbara

1.2.9. Regione Toscana

Barco Reale di Carmignano

Bolgheri

Bolgheri Sassicaia

Candia dei Colli Apuani

Carmignano

Chianti

Chianti classico

Colli Apuani

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni

Colline Lucchesi

Costa dell'"Argentario"

Elba

Empolese

Montalcino

Montecarlo

Montecucco

Montepulciano

Montereggio di Massa Marittima

Montescudaio

Parrina

Pisano di San Torpè

Pitigliano

Pomino

San Gimignano

San Torpè

Sant'Antimo

Scansano

Val d'Arbia

Val di Cornia

Val di Cornia Campiglia Marittima

Val di Cornia Piombino

Val di Cornia San Vincenzo

Val di Cornia Suvereto

Valdichiana

Valdinievole

1.2.10. Regione Umbria

Assisi

Colli Martani

Colli Perugini

Colli Amerini

Colli Altotiberini

Colli del Trasimeno

Lago di Corbara

Montefalco

Orvieto

Orvietano

Todi

Torgiano

1.2.11. Regione Marche

Castelli di Jesi

Colli pesaresi

Colli Ascolani

Colli maceratesi

Conero

Esino

Focara

Matelica

Metauro

Morro d'Alba

Piceno

Roncaglia

Serrapetrona

1.2.12. Regione Lazio

Affile

Aprilia

Capena

Castelli Romani

Cerveteri

Circeo

Colli albani

Colli della Sabina

Colli lanuvini

Colli etruschi viterbesi

Cori

Frascati

Genazzano

Gradoli

Marino

Montecompatri Colonna

Montefiascone

Olevano romano

Orvieto

Piglio

Tarquinia

Velletri

Vignanello

Zagarolo

1.2.13. Regione Abruzzo

Abruzzo

Abruzzo Colline teramane

Controguerra

Molise

1.2.14. Regione Molise

Biferno

Pentro d'Isernia

1.2.15. Regione Campania

Avellino

Aversa

Campi Flegrei

Capri

Castel San Lorenzo

Cilento

Costa d'Amalfi Furore

Costa d'Amalfi Ravello

Costa d'Amalfi Tramonti

Costa d'Amalfi

Falerno del Massico

Galluccio

Guardiolo

Guardia Sanframondi

Ischia

Massico

Penisola Sorrentina

Penisola Sorrentina-Gragnano

Penisola Sorrentina-Lettere

Penisola Sorrentina-Sorrento

Sannio

Sant'Agata de' Goti

Solopaca

Taburno

Tufo

Vesuvio

1.2.16. Regione Puglia

Alezio

Barletta

Brindisi

Canosa

Castel del Monte

Cerignola

Copertino

Galatina

Gioia del Colle

Gravina

Leverano

Lizzano

Locorotondo

Lucera

Manduria

Martinafranca

Matino

Nardò

Ortanova

Ostuni

Puglia

Salice salentino

San Severo

Squinzano

Trani

1.2.17. Regione Basilicata

Vulture

1.2.18. Regione Calabria

Bianco

Bivongi

Cirò

Donnici

Lamezia

Melissa

Pollino

San Vito di Luzzi

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Savuto

Scavigna

Verbicaro

1.2.19. Regione Sicilia

Alcamo

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Delia Nivolalli

Eloro

Etna

Faro

Lipari

Marsala

Menfi

Noto

Pantelleria

Sambuca di Sicilia

Santa Margherita di Belice

Sciacca

Siracusa

Vittoria

1.2.20. Regione Sardegna

Alghero

Arborea

Bosa

Cagliari

Campidano di Terralba

Mandrolisai

Oristano

Sardegna

Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu

Sardegna-Mogoro

Sardegna-Nepente di Oliena

Sardegna-Oliena

Sardegna-Semidano

Sardegna-Tempio Pausania

Sorso Sennori

Sulcis

Terralba

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

2.1. Abruzzo

Alto tirino

Colline Teatine

Colli Aprutini

Colli del sangro

Colline Pescaresi

Colline Frentane

Histonium

Terre di Chieti

Valle Peligna

Vastese

2.2. Basilicata

Basilicata

2.3. Provincia autonoma di Bolzano

Dolomiti

Dolomiten

Mitterberg

Mitterberg tra Cauria e Tel

Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4. Calabria

Arghilla

Calabria

Condoleo

Costa Viola

Esaro

Lipuda

Locride

Palizzi

Pellaro

Scilla

Val di Neto

Valdamato

Valle dei Crati

2.5. Campania

Colli di Salerno

Dugenta

Epomeo

Irpinia

Paestum

Pompeiano

Roccamonfina

Terre del Volturno

2.6. Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia

Bianco dei Sillaro

Emilia

Fortana del Taro

Forli

Modena

Ravenna

Rubicone

Sillaro

Terre die Veleja

Val Tidone

2.7. Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza

Venezia Giulia

Venezie

2.8. Lazio

Civitella d'Agliano

Colli Cimini

Frusinate

Dei Frusinate

Lazio

Nettuno

2.9. Liguria

Colline Savonesi

Val Polcevera

2.10. Lombardia

Alto Mincio

Benaco bresciano

Bergamasca

Collina del Milanese

Montenetto di Brescia

Mantova

Pavia

Quistello

Ronchi di Brescia

Sabbioneta

Sebino

Terrazze Retiche di Sondrio

2.11. Marche

Marche

2.12. Molise

Osco

Rotae

Terre degli Osci

2.13. Puglia

Daunia

Murgia

Puglia

Salento

Tarantino

Valle d'Itria

2.14. Sardegna

Barbagia

Colli del Limbara

Isola dei Nuraghi

Marmila

Nuoro

Nurra

Ogliastro

Parteolla

Planargia

Romangia

Sibiola

Tharros

Trexenta

Valle dei Tirso

Valli di Porto Pino

2.15. Sicilia

Camarro

Colli Ericini

Fontanarossa di Cerda

Salemi

Salina

Sicilia

Valle Belice

2.16. Toscana

Alta Valle della Greve

Colli della Toscana centrale

Maremma toscana

Orcia

Toscana

Toscano

Val di Magra

2.17. Provincia autonoma di Trento

Dolomiten

Dolomiti

Atesino

Venezie

Vallagarina

2.18. Umbria

Allerona

Bettona

Cannara

Narni

Spello

Umbria

2.19. Veneto

Alto Livenza

Colli Trevigiani

Conselvano

Dolomiten

Dolomiti

Venezie

Marca Trevigiana

Vallagarina

Veneto

Veneto orientale

Verona

Veronese

B. Diciture tradizionali

Amarone

Auslese

Buttafuoco

Cacc'e mmitte

Cannellino

Cerasuolo

Denominazione di origine controllata/DOC/D.O.C

Denominazione di origine controllata e garantita/DOCG/D.O.C.G.

Est! Est!! Est!!!

Fior d'arancio

Governo all'uso Toscano

Gutturnio

Indicazione geografica tipica/IGT/I.G.T

Lacrima

Lacrima Christi

Lambiccato

Ramie

Rebola

Recioto

Sangue di Guida

Scelto

Sciacchetrà

Sforzato, Sfurzat

Torcolato

Vendemmia Tardiva

Vin Santo Occhio di Pernice

Vin Santo

Vino nobile

VI. VINI ORIGINARI DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1. Nomi delle regioni determinate

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellange

Elvange

Erpeldange

Gostingen

Greiveldange

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldange

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsange

Stadtbredimus

Trintange

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldange

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

...

B. Diciture tradizionali

Grand premier cru

Marque Nationale Appellation contrôlée / AC

Premier cru

Vin de pays

VII. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

1.1. Nomi delle regioni determinate

Alcobaça

Alenquer

Almeirim

Arruda

Bairrada

Biscoitos

Borba

Bucelas

Carcavelos

Cartaxo

Castelo Rodrigo

Chamusca

Chaves

Colares

Coruche

Cova da Beira

Dão

Douro

Encostas da Nave

Encostas de Aire

Evora

Graciosa

Granja-Amareleja

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira/Madère/Madera

Setúbal

Moura

Óbidos

Palmela

Pico

Pinhel

Planalto Mirandês

Portalegre

Portimão

Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

Redondo

Reguengos

Santarém

Tavira

Tomar

Torres Vedras

Valpaços

Varosa

Vidigueira

Vinho Verde

Vinhos Verdes

1.2. Nomi delle sottoregioni

1.2.1. Regione determinata Dão

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Senhorim

Terras de Azurara

1.2.3. Regione determinata Douro

Alijó

Lamego

Meda

Sabrosa

Vila Real

1.2.4. Sottoregione Favaios

1.2.5. Regione determinata Varosa

Tarouca

1.2.6. Regione determinata Vinhos Verdes

Amarante

Basto

Braga

Lima

Monção

Penafiel

Vinho Verde

1.2.7. Altre

Dão Nobre

Setubal roxo

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Alentejo

Algarve

Alta Estremadura

Beira Litoral

Beira Alta

Beiras

Estremadura

Ribatejo

Minho

Terras Durienses

Terras de Sico

Terras do Sado

Trás-os-Montes

B. Diciture tradizionali

Colheita Seleccionada

Denominação de Origem/DO

Denominação de Origem Controlada/ DOC

Garrafeira

Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR

Região demarcada

Roxo

Vinho leve

Vinho regional

Region "Madeira"

Frasqueira

Region "Porto"

Crusted/Crusting

Lágrima

Late Bottled Vintage/L.B.V

Ruby

Tawny

Vintage

VIII. VINI ORIGINARI DEL REGNO UNITO

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

English Counties

Welsh Counties

B. Diciture tradizionali

Regional wine

IX. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERALE D'AUSTRIA

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Nomi delle regioni viticole

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

1.2. Nomi delle regioni determinate

1.2.1. Regione determinata Burgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Mittelburgenland

Südburgenland

1.2.2. Regione determinata Niederösterreich

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kremstal

Thermenregion

Traisental

Wachau

Weinviertel

1.2.3. Regione determinata Steiermark

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Weststeiermark

1.2.4. Regione determinata Wien

Wien

1.3. Comuni, parti di comuni, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1. Regione determinata Neusiedlersee

(a) Großlage:

Kaisergarten

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bauernaussatz

Bergäcker

Edelgründe

Gabarinza

Goldberg

Hansagweg

Heideboden

Henneberg

Herrnjoch

Herrnsee

Hintenaussere Weingärten

Jungerberg

Kaiserberg

Kellern

Kirchäcker

Kirchberg

Kleinackerl

Königswiese

Kreuzjoch

Kurzbürg

Ladisberg

Lange Salzberg

Langer Acker

Lehendorf

Neuberg

Pohnpühl

Prädium

Rappbühl-Weingärten

Römerstein

Rustenäcker

Sandflur

Sandriegel

Satz

Seeweingärten

Ungerberg

Vierhölzer

Weidener Zeiselberg

Weidener Ungerberg

Weidener Rosenberg

(c) Comuni o parti di comuni:

Andau

Apetlon

Bruckneudorf

Deutsch Jahrndorf

Edelstal

Frauenkirchen

Gattendorf

Gattendorf-Neudorf

Gols

Halbturn

Illmitz

Jois

Kittsee

Mönchhof

Neudorf bei Parndorf

Neusiedl am See

Nickelsdorf

Pamhagen

Parndorf

Podersdorf

Potzneusiedl

St. Andrä am Zicksee

Tadten

Wallern im Burgenland

Weiden am See

Winden am See

Zurndorf

1.3.2. Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland

(a) Großlagen:

Rosaliakapelle

Sonnenberg

Vogelsang

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adler/Hrvatski vrh

Altenberg

Bergweinärten

Edelgraben

Fölligberg

Gaisrücken

Goldberg

Großgebirge/Veliki vrh

Hasenriegel

Haussatz

Hochkramer

Hölzlstein

Isl

Johanneshöh

Katerstein

Kirchberg

Kleingebirge/Mali vrh

Kleinhöfleiner Hügel

Klosterkeller Siegendorf

Kogel

Kogl/Gritsch

Krci

Kreuzweingärten

Langäcker/Dolnj sirick

Leithaberg

Lichtenbergweingärten

Marienthal

Mitterberg

Mönchsberg/Lesicak

Purbacher Bugstall

Reisbühel

Ripisce

Römerfeld

Römersteig

Rosenberg

Rübäcker/Ripisce

Schmaläcker

St Vitusberg

Steinhut

Wetterkreuz

Wolfsbach

Zbornje

(c) Comuni o parti di comuni:

Antau

Baumgarten

Breitenbrunn

Donnerskirchen

Draßburg

Draßburg-Baumgarten

Eisenstadt

Forchtenstein

Forchtenau

Großhöflein

Hirm

Hirm-Antau

Hornstein

Kleinhöflein

Klingenbach

Krensdorf

Leithaprodersdorf

Loipersbach

Loretto

Marz

Mattersburg

Mörbisch/See

Müllendorf

Neudörfl

Neustift an der Rosalia

Oggau

Oslip

Pöttelsdorf

Pöttsching

Purbach/See

Rohrbach

Rust

St Georgen

St. Margarethen

Schattendorf

Schützengebirge

Siegendorf

Sigless

Steinbrunn

Steinbrunn-Zillingtal

Stöttera

Stotzing

Trausdorf/Wulka

Walbersdorf

Wiesen

Wimpassing/Leitha

Wulkaprodersdorf

Zagersdorf

Zemendorf

1.3.3. Regione determinata Mittelburgenland

(a) Großlage:

Goldbachtal

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altes Weingebirge

Deideckwald

Dürrau

Gfanger

Goldberg

Himmelsthron

Hochäcker

Hochberg

Hochplateau

Hölzl

Im Weingebirge

Kart

Kirchholz

Pakitsch

Raga

Sandhoffeld

Sinter

Sonnensteig

Spiegelberg

Weingfanger

Weislkreuz

(c) Comuni o parti di comuni:

Deutschkreutz

Frankenau

Frankenau-Unterderpullendorf

Girm

Großmutschen

Großwarasdorf

Haschendorf

Horitschon

Kleinmutschen

Kleinwarasdorf

Klostermarienberg

Kobersdorf

Kroatisch Gerersdorf

Kroatisch Minihof

Lackenbach

Lackendorf

Lutzmannsburg

Mannersdorf

Markt St. Martin

Nebersdorf

Neckenmarkt

Nikitsch

Raiding

Raiding-Unterfrauenhaid

Ritzing

Stoob

Strebersdorf

Unterfrauenheid

Unterpetersdorf

Unterpullendorf

1.3.4. Regione determinata Südburgenland

(a) Großlagen:

Pinkatal

Rechnitzer Geschriebenstein

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Gotscher

Rosengarten

Schiller

Tiefer Weg

Wohlauf

(c) Comuni o parti di comuni:

Bonisdorf

Burg

Burgauberg

Burgauberg-Neudauberg

Deutsch Tschantschendorf

Deutschschützen-Eisenberg

Deutsch Bieling

Deutsch Ehrensdorf

Deutsch Kaltenbrunn

Deutsch-Schützen

Eberau

Edlitz

Eisenberg an der Pinka

Eltendorf

Gaas

Gamischdorf

Gerersdorf-Sulz

Glasing

Großmürbisch

Güssing

Güttenbach

Hackerberg

Hagensdorf

Hannersdorf

Harmisch

Hasendorf

Heiligenbrunn

Hoell

Inzenhof

Kalch

Kirchfidisch

Kleinmürbisch

Kohfidisch

Königsdorf

Kotezicken

Kroatisch Tschantschendorf

Kroatisch Ehrensdorf

Krobotek

Krottendorf bei Güssing

Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach

Kukmirn

Kulmhohe Gfang

Limbach

Luising

Markt-Neuhodis

Minihof-Liebau

Mischendorf

Moschendorf

Mühlgraben

Neudauberg

Neumarkt im Tauchental

Neusiedl

Neustift

Oberbildein

Ollersdorf

Poppendorf

Punitz

Rax

Rechnitz

Rehgraben

Reinersdorf

Rohr

Rohrbrunn

Schallendorf

St Michael

St Nikolaus

St Kathrein

Stadtschlaining

Steinfurt

Strem

Sulz

Sumetendorf

Tobau

Tschanigraben

Tudersdorf

Unterbildein

Urbersdorf

Weichselbaum

Weiden bei Rechnitz

Welgersdorf

Windisch Minihof

Winten

Woppendorf

Zuberbach

1.3.5. Regione determinata Thermenregion

(a) Großlagen:

Badener Berg

Vöslauer Hauerberg

Weißer Stein

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

Schatzberg

Kappellenweg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Hochgericht

Badener Berg

Brunner Berg

Dornfeld

Goldeck

Gradenthal

Großriede Les'hanl

Hochleiten

Holzspur

In Brunnerberg

Jenibergen

Kapellenweg

Kirchenfeld

Kramer

Lange Bamhartstäler

Mandl-Höh

Mitterfeld

Oberkirchen

Pfaffstättner Kogel

Prezessbühel

Rasslerin

Römerberg

Satzing

Steinfeld

Weißer Stein

(c) Comuni o parti di comuni:

Bad Fischau-Brunn

Bad Vöslau

Bad Fischau

Baden

Berndorf

Blumau

Blumau-Neurißhof

Braiten

Brunn am Gebirge

Brunn/Schneebergbahn

Brunnenthal

Deutsch-Brodersdorf

Dornau

Dreitstetten

Ebreichsdorf

Eggendorf

Einöde

Enzesfeld

Frohsdorf

Gainfarn

Gamingerhof

Gießhübl

Großau

Gumpoldskirchen

Günselsdsorf

Guntramsdorf

Hirtenberg

Josefsthal

Katzelsdorf

Kottingbrunn

Landegg

Lanzenkirchen

Leesodrf

Leobersdorf

Lichtenwörth

Lindabrunn

Maria Enzersdorf

Markt Piesting

Matzendorf

Matzendorf-Hölles

Mitterberg

Mödling

Möllersdorf

Münchendorf

Obereggendorf

Oberwaltersdorf

Oyenhausen

Perchtoldsdorf

Pfaffstätten

Pottendorf

Rauhenstein

Reisenberg

Schönau/Triesting

Seibersdorf

Siebenhaus

Siegersdorf

Sollenau

Sooß

St Veit

Steinabrückl

Steinfelden

Tattendorf

Teesdorf

Theresienfeld

Traiskirchen

Tribuswinkel

Trumau

Vösendorf

Wagram

Wampersdorf

Weigelsdorf

Weikersdorf/Steinfeld

Wiener Neustadt

Wiener Neudorf

Wienersdorf

Winzendorf

Winzendorf-Muthmannsdorf

Wöllersdorf

Wöllersdorf-Steinabrückl

Zillingdorf

1.3.6. Regione determinata Kremstal

(a) Großlagen:

Göttweiger Berg

Kaiser Stiege

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Großer Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellingen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

(c) Comuni o parti di comuni:

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Droß

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Stratzing-Droß

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems

1.3.7. Regione determinata Kamptal

(a) Großlage:

-

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Anger

Auf der Setz

Friesenrock

Gaisberg

Gallenberg

Gobelsberg

Heiligenstein

Hiesberg

Hofstadt

Kalvarienberg

Kremstal

Loiser Berg

Obritzberg

Pfeiffenberg

Sachsenberg

Sandgrube

Spiegel

Stein

Steinhaus

Weinträgerin

Wohra

(c) Comuni o parti di comuni:

Altenhof

Diendorf am Walde

Diendorf/Kamp

Elsarn im Straßertale

Engabrunn

Etsdorf am Kamp

Etsdorf-Haitzendorf

Fernitz

Gobelsburg

Grunddorf

Hadersdorf am Kamp

Hadersdorf-Kammern

Haindorf

Kammern am Kamp

Kamp

Langenlois

Lengenfeld

Mittelberg

Mollands

Obernholz

Oberreith

Plank/Kamp

Peith

Rothgraben

Schiltern

Schönberg am Kamp

Schönbergneustift

Sittendorf

Stiefern

Straß im Straßertale

Thürneustift

Unterreith

Walkersdorf

Wiedendorf

Zöbing

1.3.8. Regione determinata Donauland

(a) Großlagen:

Klosterneuburger Weinberge

Tulbinger Kogel

Wagram-Donauland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bromberg

Erdpreß

Franzhauser

Fuchsberg

Gänsacker

Georgenberg

Glockengießer

Gmirk

Goldberg

Halterberg

Hengsberg

Hengstberg

Himmelreich

Hirschberg

Hochrain

Kreitschental

Kühgraben

Leben

Ortsried

Purgstall

Satzen

Schillingsberg

Schloßberg

Sonnenried

Steinagrund

Traxelgraben

Vorberg

Wadenthal

Wagram

Weinlacke

Wendelstatt

Wora

(c) Comuni o parti di comuni:

Ahrenberg

Abstetten

Altenberg

Ameisthal

Anzenberg

Atzelsdorf

Atzenbrugg

Baumgarten/Reidling

Baumgarten/Wagram

Baumgarten/Tullnerfeld

Chorherrn

Dietersdorf

Ebersdorf

Egelsee

Einsiedl

Elsbach

Engelmannsbrunn

Fels

Fels/Wagram

Feuersbrunn

Freundorf

Gerasdorf b.Wien

Gollarn

Gösing

Grafenwörth

Groß-Rust

Großriedenthal

Großweikersdorf

Großwiesendorf

Gugging

Hasendorf

Henzing

Hintersdorf

Hippersdorf

Höflein an der Donau

Holzleiten

Hütteldorf

Judenau-Baumgarten

Katzelsdorf im Dorf

Katzelsdorf/Zeil

Kierling

Kirchberg/Wagram

Kleinwiesendorf

Klosterneuburg

Königsbrunn

Königsbrunn/Wagram

Königstetten

Kritzendorf

Landersdorf

Michelhausen

Michelndorf

Mitterstockstall

Mossbierbaum

Neudegg

Oberstockstall

Ottenthal

Pixendorf

Plankenberg

Pöding

Reidling

Röhrenbach

Ruppersthal

Saladorf

Sieghartskirchen

Sitzenberg-Reidling

Spital

St. Andrä-Wördern

Staasdorf

Stettenhof

Tautendorf

Thürnthal

Tiefenthal

Trasdorf

Tulbing

Tulln

Unterstockstall

Wagram am Wagram

Waltendorf

Weinzierl bei Ollern

Wipfing

Wolfpassing

Wördern

Würmla

Zaußenberg

Zeißelmauer

1.3.9. Regione determinata Traisental

(a) Großlage:

Traismaurer Weinberge

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Nasenberg

Antingen

Brunberg

Eichberg

Fuchsenrand

Gerichtsberg

Grillenbühel

Halterberg

Händlgraben

Hausberg

In der Wiegn'n

In der Leithen

Kellerberg

Kölbing

Kreit

Kufferner Steinried

Leithen

Schullerberg

Sonnleiten

Spiegelberg

Tiegeln

Valterl

Weinberg

Wiegen

Zachling

Zwirch

(c) Comuni o parti di comuni:

Absdorf

Adletzberg

Ambach

Angern

Diendorf

Dörfl

Edering

Eggendorf

Einöd

Etzersdorf

Franzhausen

Frauendorf

Fugging

Gemeinlebarn

Getzersdorf

Großrust

Grünz

Gutenbrunn

Haselbach

Herzogenburg

Hilpersdorf

Inzersdorf ob der Traisen

Inzersdorf-Geztersdorf

Kappeln

Katzenberg

Killing

Kleinrust

Kuffern

Langmannersdorf

Mitterndorf

Neusiedl

Neustift

Nußdorf ob derTraisen

Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene

Oberwinden

Oberwölbing

Obritzberg-Rust

Ossarn

Pfaffing

Rassing

Ratzersdorf

Reichersdorf

Ried

Rottersdorf

Schweinern

St Andrä/Traisen

St Pölten

Statzendorf

Stollhofen

Thallern

Theyern

Traismauer

Unterradlberg

Unterwölbing

Wagram an der Traisen

Waldletzberg

Walpersdorf

Weidling

Weißenkrichen/Perschling

Wetzmannsthal

Wielandsthal

Wölbing

1.3.10. Regione determinata Carnuntum

(a) Großlage:

-

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Aubühel

Braunsberg

Dorfbrunnenäcker

Füllenbeutel

Gabler

Golden

Haidäcker

Hausweinäcker

Hausweingärten

Hexenberg

Kirchbergen

Lange Letten

Lange Weingärten

Mitterberg

Mühlbachacker

Mühlweg

Rosenberg

Spitzerberg

Steinriegl

Tilhofen

Ungerberg

Unterschilling

(c) Comuni o parti di comuni:

Arbesthal

Au am Leithagebirge

Bad Deutsch-Altenburg

Berg

Bruck an der Leitha

Deutsch-Haslau

Ebergassing

Enzersdorf/Fischa

Fischamend

Gallbrunn

Gerhaus

Göttlesbrunn

Göttlesbrunn-Arbesthal

Gramatneusiedl

Hainburg/Donau

Haslau/Donau

Haslau-Maria Ellend

Himberg

Hof/Leithaberge

Höflein

Hollern

Hundsheim

Mannersdorf/Leithagebirge

Margarethen am Moos

Maria Ellend

Moosbrunn

Pachfurth

Petronell

Petronell-Carnuntum

Prellenkirchen

Regelsbrunn

Rohrau

Sarasdorf

Scharndorf

Schloß Prugg

Schönabrunn

Schwadorf

Sommerein

Stixneusiedl

Trautmannsdorf/Leitha

Velm

Wienerherberg

Wildungsmauer

Wilfleinsdorf

Wolfsthal-Berg

Zwölfaxing

1.3.11. Regione determinata Wachau

(a) Großlage:

Frauenweingärten

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgberg

Frauengrund

Goldbügeln

Gottschelle

Höhlgraben

Im Weingebirge

Katzengraben

Kellerweingärten

Kiernberg

Klein Gebirg

Mitterweg

Neubergen

Niederpoigen

Schlucht

Setzberg

Silberbühel

Singerriedel

Spickenberg

Steiger

Stellenleiten

Tranthal

(c) Comuni o parti di comuni:

Aggsbach

Aggsbach-Markt

Baumgarten

Bergern/Dunkelsteinerwald

Dürnstein

Eggendorf

Elsarn am Jauerling

Furth

Groisbach

Gut am Steg

Höbenbach

Joching

Köfering

Krustetten

Loiben

Mautern

Mauternbach

Mitterarnsdorf

Mühldorf

Oberarnsdorf

Oberbergern

Oberloiben

Rossatz-Rührsdorf

Schwallenbach

Spitz

St Lorenz

St Johann

St Michael

Tiefenfucha

Unterbergern

Unterloiben

Vießling

Weißenkirchen/Wachau

Weißenkirchen

Willendorf

Willendorf in der Wachau

Wösendorf/Wachau

1.3.12. Regione determinata Weinviertel

(a) Großlagen:

Bisamberg-Kreuzenstein

Falkensteiner Hügelland

Matzner Hügel

Retzer Weinberge

Wolkersdorfer Hochleithen

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adamsbergen

Altenberg

Altenbergen

Alter Kirchenried

Altes Gebirge

Altes Weingebirge

Am Berghundsleithen

Am Lehmim

Am Wagram

Antlasbergen

Antonibergen

Aschinger

Auberg

Auflangen

Bergen

Bergfeld

Birthaler

Bogenrain

Bruch

Bürsting

Detzenberg

Die alte Haider

Ekartsberg

Feigelbergen

Fochleiten

Freiberg

Freybergen

Fuchsenberg

Fürstenbergen

Gaisberg

Galgenberg

Gerichtsberg

Geringen

Goldberg

Goldbergen

Gollitschen

Großbergen

Grundern

Haad

Haidberg

Haiden

Haspelberg

Hausberg

Hauseingärten

Hausrucker

Heiligengeister

Hermannschachern

Herrnberg

Hinter der Kirchen

Hirschberg

Hochfeld

Hochfeld

Hochstraß

Holzpoint

Hundsbergen

Im Inneren Rain

Im Potschallen

In Aichleiten

In den Hausweingärten

In Hamert

In Rothenpüllen

In Sechsern

In Trenken

Johannesbergen

Jungbirgen

Junge Frauenberge

Jungherrn

Kalvarienberg

Kapellenfeld

Kirchbergen

Kirchenberg

Kirchluß

Kirchweinbergen

Kogelberg

Köhlberg

Königsbergen

Kreuten

Lamstetten

Lange Ried

Lange Vierteln

Lange Weingärten

Leben

Lehmfeld

Leitenberge

Leithen

Lichtenberg

Ließen

Lindau

Lissen

Martal

Maxendorf

Merkvierteln

Mitterberge

Mühlweingärten

Neubergergen

Neusatzen

Nußberg

Ölberg

Ölbergen

Platten

Pöllitzern

Preussenberg

Purgstall

Raschern

Reinthal

Reishübel

Retzer Winberge

Rieden um den Heldenberg

Rösel

Rosenberg

Roseneck

Saazen

Sandbergen

Sandriegl

Satzen

Sätzweingärten

Sauenberg

Sauhaut

Saurüßeln

Schachern

Schanz

Schatz

Schatzberg

Schilling

Schmallissen

Schmidatal

Schwarzerder

Sechterbergen

Silberberg

Sommerleiten

Sonnberg

Sonnen

Sonnleiten

Steinberg

Steinbergen

Steinhübel

Steinperz

Stöckeln

Stolleiten

Strassfeld

Stuffeln

Tallusfeld

Veigelberg

Vogelsinger

Vordere Bergen

Warthberg

Weinried

Weintalried

Weisser Berg

Zeiseln

Zuckermandln

Zuckermantel

Zuckerschleh

Züngel

Zutrinken

Zwickeln

Zwiebelhab

Zwiefänger

(c) Comuni o parti di comuni:

Alberndorf im Pulkautal

Alt Höflein

Alt Ruppersdorf

Altenmarkt im Thale

Altenmarkt

Altlichtenwarth

Altmanns

Ameis

Amelsdorf

Angern an der March

Aschendorf

Asparn an der Zaya

Aspersdorf

Atzelsdorf

Au

Auersthal

Auggenthal

Bad Pirawarth

Baierdorf

Bergau

Bernhardsthal

Bisamberg

Blumenthal

Bockfließ

Bogenneusiedl

Bösendürnbach

Braunsdorf

Breiteneich

Breitenwaida

Bruderndorf

Bullendorf

Burgschleinitz

Burgschleinitz-Kühnring

Deinzendorf

Diepolz

Dietersdorf

Dietmannsdorf

Dippersdorf

Dobermannsdorf

Drasenhofen

Drösing

Dürnkrut

Dürnleis

Ebendorf

Ebenthal

Ebersbrunn

Ebersdorf an der Zaya

Eggenburg

Eggendorf am Walde

Eggendorf

Eibesbrunn

Eibesthal

Eichenbrunn

Eichhorn

Eitzersthal

Engelhartstetten

Engelsdorf

Enzersdorf bei Staatz

Enzersdorf im Thale

Enzersfeld

Erdberg

Erdpreß

Ernstbrunn

Etzmannsdorf

Fahndorf

Falkenstein

Fallbach

Föllim

Frättingsdorf

Frauendorf/Schmida

Friebritz

Füllersdorf

Furth

Gaindorf

Gaisberg

Gaiselberg

Gaisruck

Garmanns

Gars am Kamp

Gartenbrunn

Gaubitsch

Gauderndorf

Gaweinstal

Gebmanns

Geitzendorf

Gettsdorf

Ginzersdorf

Glaubendorf

Gnadendorf

Goggendorf

Goldgeben

Göllersdorf

Gösting

Götzendorf

Grabern

Grafenberg

Grafensulz

Groißenbrunn

Groß Ebersdorf

Groß-Engersdorf

Groß-Inzersdorf

Groß-Schweinbarth

Großharras

Großkadolz

Großkrut

Großmeiseldorf

Großmugl

Großnondorf

Großreipersdorf

Großrußbach

Großstelzendorf

Großwetzdorf

Grub an der March

Grübern

Grund

Gumping

Guntersdorf

Guttenbrunn

Hadres

Hagenberg

Hagenbrunn

Hagendorf

Hanfthal

Hardegg

Harmannsdorf

Harrersdorf

Hart

Haselbach

Haslach

Haugsdorf

Hausbrunn

Hauskirchen

Hausleiten

Hautzendorf

Heldenberg

Herrnbaumgarten

Herrnleis

Herzogbirbaum

Hetzmannsdorf

Hipples

Höbersbrunn

Hobersdorf

Höbertsgrub

Hochleithen

Hofern

Hohenau an der March

Hohenruppersdorf

Hohenwarth

Hohenwarth-Mühlbach

Hollabrunn

Hollenstein

Hörersdorf

Horn

Hornsburg

Hüttendorf

Immendorf

Inkersdorf

Jedenspeigen

Jetzelsdorf

Kalladorf

Kammersdorf

Karnabrunn

Kattau

Katzelsdorf

Kettlasbrunn

Ketzelsdorf

Kiblitz

Kirchstetten

Kleedorf

Klein Hadersdorf

Klein Riedenthal

Klein Haugsdorf

Klein-Harras

Klein-Meiseldorf

Klein-Reinprechtsdorf

Klein-Schweinbarth

Kleinbaumgarten

Kleinebersdorf

Kleinengersdorf

Kleinhöflein

Kleinkadolz

Kleinkirchberg

Kleinrötz

Kleinsierndorf

Kleinstelzendorf

Kleinstetteldorf

Kleinweikersdorf

Kleinwetzdorf

Kleinwilfersdorf

Klement

Kollnbrunn

Königsbrunn

Kottingneusiedl

Kotzendorf

Kreuttal

Kreuzstetten

Kronberg

Kühnring

Laa an der Thaya

Ladendorf

Langenzersdorf

Lanzendorf

Leitzersdorf

Leobendorf

Leodagger

Limberg

Loidesthal

Loosdorf

Magersdorf

Maigen

Mailberg

Maisbirbaum

Maissau

Mallersbach

Manhartsbrunn

Mannersdorf

Marchegg

Maria Roggendorf

Mariathal

Martinsdorf

Matzelsdorf

Matzen

Matzen-Raggendorf

Maustrenk

Meiseldorf

Merkersdorf

Michelstetten

Minichhofen

Missingdorf

Mistelbach

Mittergrabern

Mitterretzbach

Mödring

Mollmannsdorf

Mörtersdorf

Mühlbach a. M.

Münichsthal

Naglern

Nappersdorf-Kammersdorf

Neubau

Neudorf bei Staatz

Neuruppersdorf

Neusiedl/Zaya

Nexingin

Niederabsdorf

Niederfellabrunn

Niederhollabrunn

Niederkreuzstetten

Niederleis

Niederrußbach

Niederschleinz

Niedersulz

Nursch

Oberdürnbach

Oberfellabrunn

Obergänserndorf

Obergrabern

Obergrub

Oberhautzental

Oberkreuzstetten

Obermallebarn

Obermarkersdorf

Obernalb

Oberolberndorf

Oberparschenbrunn

Oberravelsbach

Oberretzbach

Oberrohrbach

Oberrußbach

Oberschoderlee

Obersdorf

Obersteinabrunn

Oberstinkenbrunn

Obersulz

Oberthern

Oberzögersdorf

Obritz

Olbersdorf

Olgersdorf

Ollersdorf

Ottendorf

Ottenthal

Paasdorf

Palterndorf

Palterndorf/Dobermannsdorf

Paltersdorf

Passauerhof

Passendorf

Patzenthal

Patzmannsdorf

Peigarten

Pellendorf

Pernersdorf

Pernhofen

Pettendorf

Pfaffendorf

Pfaffstetten

Pfösing

Pillersdorf

Pillichsdorf

Pirawarth

Platt

Pleißling

Porrau

Pottenhofen

Poysbrunn

Poysdorf

Pranhartsberg

Prinzendorf/Zaya

Prottes

Puch

Pulkau

Pürstendorf

Putzing

Pyhra

Rabensburg

Radlbrunn

Raffelhof

Rafing

Ragelsdorf

Raggendorf

Rannersdorf

Raschala

Ravelsbach

Reikersdorf

Reinthal

Retz

Retz-Altstadt

Retz-Stadt

Retzbach

Reyersdorf

Riedenthal

Ringelsdorf

Ringelsdorf-Niederabsdorf

Ringendorf

Rodingersdorf

Roggendorf

Rohrbach

Rohrendorf/Pulkau

Ronthal

Röschitz

Röschitzklein

Roseldorf

Rückersdorf

Rußbach

Schalladorf

Schleinbach

Schletz

Schönborn

Schöngrabern

Schönkirchen

Schönkirchen-Reyersdorf

Schrattenberg

Schrattenthal

Schrick

Seebarn

Seefeld

Seefeld-Kadolz

Seitzerdorf-Wolfpassing

Senning

Siebenhirten

Sierndorf

Sierndorf/March

Sigmundsherberg

Simonsfeld

Sitzendorf an der Schmida

Sitzenhart

Sonnberg

Sonndorf

Spannberg

St Bernhard-Frauenhofen

St Ulrich

Staatz

Staatz-Kautzendorf

Starnwörth

Steinabrunn

Steinbrunn

Steinebrunn

Stetteldorf/Wagram

Stetten

Stillfried

Stockerau

Stockern

Stoitzendorf

Straning

Stranzendorf

Streifing

Streitdorf

Stronsdorf

Stützenhofen

Sulz im Weinviertel

Suttenbrunn

Tallesbrunn

Traunfeld

Tresdorf

Ulrichskirchen

Ulrichskirchen-Schleinbach

Ungerndorf

Unterdürnbach

Untergrub

Unterhautzental

Untermallebarn

Untermarkersdorf

Unternalb

Unterolberndorf

Unterparschenbrunn

Unterretzbach

Unterrohrbach

Unterstinkenbrunn

Unterthern

Velm

Velm-Götzendorf

Viendorf

Waidendorf

Waitzendorf

Waltersdorf

Waltersdorf/March

Walterskirchen

Wartberg

Waschbach

Watzelsdorf

Weikendorf

Wetzelsdorf

Wetzleinsdorf

Weyerburg

Wieselsfeld

Wiesern

Wildendürnbach

Wilfersdorf

Wilhelmsdorf

Windisch-Baumgarten

Windpassing

Wischathal

Wolfpassing an der Hochleithen

Wolfpassing

Wolfsbrunn

Wolkersdorf/Weinviertel

Wollmannsberg

Wullersdorf

Wultendorf

Wulzeshofen

Würnitz

Zellerndorf

Zemling

Ziersdorf

Zissersdorf

Zistersdorf

Zlabern

Zogelsdorf

Zwentendorf

Zwingendorf

1.3.13. Regione determinata Südsteiermark

(a) Großlagen:

Sausal

Südsteirisches Rebenland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Brudersegg

Burgstall

Czamillonberg/Kaltenegg

Eckberg

Eichberg

Einöd

Gauitsch

Graßnitzberg

Harrachegg

Hochgraßnitzberg

Karnerberg

Kittenberg

Königsberg

Kranachberg

Lubekogel

Mitteregg

Nußberg

Obegg

Päßnitzerberger Römerstein

Pfarrweingarten

Schloßberg

Sernauberg

Speisenberg

Steinriegl

Stermitzberg

Urlkogel

Wielitsch

Wilhelmshöhe

Witscheinberg

Witscheiner Herrenberg

Zieregg

Zoppelberg

(c) Comuni o parti di comuni:

Aflenz an der Sulm

Altenbach

Altenberg

Arnfels

Berghausen

Brudersegg

Burgstall

Eckberg

Ehrenhausen

Eichberg-Arnfels

Eichberg-Trautenburg

Einöd

Empersdorf

Ewitsch

Flamberg

Fötschach

Gamlitz

Gauitsch

Glanz

Gleinstätten

Goldes

Göttling

Graßnitzberg

Greith

Großklein

Großwalz

Grottenhof

Grubtal

Hainsdorf/Schwarzautal

Hasendorf an der Mur

Heimschuh

Höch

Kaindorf an der Sulm

Kittenberg

Kitzeck im Sausal

Kogelberg

Kranach

Kranachberg

Labitschberg

Lang

Langaberg

Langegg

Lebring - St Margarethen

Leibnitz

Leutschach

Lieschen

Maltschach

Mattelsberg

Mitteregg

Muggenau

Nestelbach

Nestelberg/Heimschuh

Nestelberg/Großklein

Neurath

Obegg

Oberfahrenbach

Obergreith

Oberhaag

Oberlupitscheni

Obervogau

Ottenberg

Paratheregg

Petzles

Pistorf

Pößnitz

Prarath

Ratsch an der Weinstraße

Remschnigg

Rettenbach

Rettenberg

Retznei

Sausal

Sausal-Kerschegg

Schirka

Schloßberg

Schönberg

Schönegg

Seggauberg

Sernau

Spielfeld

St Andrä i.S.

St Andrä-Höch

St Johann im Saggautal

St Nikolai im Sausal

St Nikolai/Draßling

St Ulrich/Waasen

Steinbach

Steingrub

Steinriegel

Sulz

Sulztal an der Weinstraße

Tillmitsch

Unterfahrenbach

Untergreith

Unterhaus

Unterlupitscheni

Vogau

Wagna

Waldschach

Weitendorf

Wielitsch

Wildon

Wolfsberg/Schw.

Zieregg

1.3.14. Regione determinata Weststeiermark

(a) Großlagen:

-

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgegg

Dittenberg

Guntschenberg

Hochgrail

St Ulrich i. Gr.

(c) Comuni o parti di comuni:

Aibl

Bad Gams

Deutschlandsberg

Frauental an der Laßnitz

Graz

Greisdorf

Groß St Florian

Großradl

Gundersdorf

Hitzendorf

Hollenegg

Krottendorf

Lannach

Ligist

Limberg

Marhof

Mooskirchen

Pitschgau

Preding

Schwanberg

Seiersberg

St Bartholomä

St Martin i.S.

St Stefan ob Stainz

St Johann ob Hohenburg

St Peter i.S.

Stainz

Stallhofen

Straßgang

Sulmeck-Greith

Unterbergla

Unterfresen

Weibling

Wernersdorf

Wies

1.3.15. Regione determinata Südoststeiermark

(a) Großlagen:

Oststeirisches Hügelland

Vulkanland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Annaberg

Buchberg

Burgfeld

Hofberg

Hoferberg

Hohenberg

Hürtherberg

Kirchleiten

Klöchberg

Königsberg

Prebensdorfberg

Rathenberg

Reiting

Ringkogel

Rosenberg

Saziani

Schattauberg

Schemming

Schloßkogel

Seindl

Steintal

Stradenberg

Sulzberg

Weinberg

(c) Comuni o parti di comuni:

Aigen

Albersdorf-Prebuch

Allerheiligen bei Wildon

Altenmarkt bei Fürstenfeld

Altenmarkt bei Riegersburg

Aschau

Aschbach bei Fürstenfeld

Auersbach

Aug-Radisch

Axbach

Bad Waltersdorf

Bad Radkersburg

Bad Gleichenberg

Bairisch Kölldorf

Baumgarten bei Gnas

Bierbaum am Auersbach

Bierbaum

Breitenfeld/Rittschein

Buch-Geiseldorf

Burgfeld

Dambach

Deutsch Goritz

Deutsch Haseldorf

Dienersdorf

Dietersdorf am Gnasbach

Dietersdorf

Dirnbach

Dörfl

Ebersdorf

Edelsbach bei Feldbach

Edla

Eichberg bei Hartmannsdorf

Eichfeld

Entschendorf am Ottersbach

Entschendorf

Etzersdorf-Rollsdorf

Fehring

Feldbach

Fischa

Fladnitz im Raabtal

Flattendorf

Floing

Frannach

Frösaugraben

Frössauberg

Frutten

Frutten-Geißelsdorf

Fünfing bei Gleisdorf

Fürstenfeld

Gabersdorf

Gamling

Gersdorf an der Freistritz

Gießelsdorf

Gleichenberg-Dorf

Gleisdorf

Glojach

Gnaning

Gnas

Gniebing

Goritz

Gosdorf

Gossendorf

Grabersdorf

Grasdorf

Greinbach

Großhartmannsdorf

Grössing

Großsteinbach

Großwilfersdorf

Grub

Gruisla

Gschmaier

Gutenberg an der Raabklamm

Gutendorf

Habegg

Hainersdorf

Haket

Halbenrain

Hart bei Graz

Hartberg

Hartberg-Umgebung

Hartl

Hartmannsdorf

Haselbach

Hatzendorf

Herrnberg

Hinteregg

Hirnsdorf

Hochenegg

Hochstraden

Hof bei Straden

Hofkirchen bei Hardegg

Höflach

Hofstätten

Hofstätten bei Deutsch

Hohenbrugg

Hohenkogl

Hopfau

Ilz

Ilztal

Jagerberg

Jahrbach

Jamm

Johnsdorf-Brunn

Jörgen

Kaag

Kaibing

Kainbach

Lalch

Kapfenstein

Karbach

Kirchberg an der Raab

Klapping

Kleegraben

Kleinschlag

Klöch

Klöchberg

Kohlgraben

Kölldorf

Kornberg bei Riegersburg

Krennach

Krobathen

Kronnersdorf

Krottendorf

Krusdorf

Kulm bei Weiz

Laasen

Labuch

Landscha bei Weiz

Laßnitzhöhe

Leitersdorf im Raabtal

Lembach bei Riegersburg

Lödersdorf

Löffelbach

Loipersdorf bei Fürstenfeld

Lugitsch

Maggau

Magland

Mahrensdorf

Maierdorf

Maierhofen

Markt Hartmannsdorf

Marktl

Merkendorf

Mettersdorf am Saßbach

Mitterdorf an der Raab

Mitterlabill

Mortantsch

Muggendorf

Mühldorf bei Feldbach

Mureck

Murfeld

Nägelsdorf

Nestelbach im Ilztal

Neudau

Neudorf

Neusetz

Neustift

Nitscha

Oberdorf am Hochegg

Obergnas

Oberkarla

Oberklamm

Oberspitz

Obertiefenbach

Öd

Ödgraben

Ödt

Ottendorf an der Rittschein

Penzendorf

Perbersdorf bei St Peter

Persdorf

Pertlstein

Petersdorf

Petzelsdorf

Pichla bei Radkersburg

Pichla

Pirsching am Traubenberg

Pischelsdorf in der Steiermark

Plesch

Pöllau

Pöllauberg

Pölten

Poppendorf

Prebensdorf

Pressguts

Pridahof

Puch bei Weiz

Raabau

Rabenwald

Radersdorf

Radkersburg Umgebung

Radochen

Ragnitz

Raning

Ratschendorf

Reichendorf

Reigersberg

Reith bei Hartmannsdorf

Rettenbach

Riegersburg

Ring

Risola

Rittschein

Rohr an der Raab

Rohr bei Hartberg

Rohrbach am Rosenberg

Rohrbach bei Waltersdorf

Romatschachen

Ruppersdorf

Saaz

Schachen am Römerbach

Schölbing

Schönau

Schönegg bei Pöllau

Schrötten bei Deutsch-Goritz

Schwabau

Schwarzau im Schwarzautal

Schweinz

Sebersdorf

Siebing

Siegersdorf bei Herberstein

Sinabelkirchen

Söchau

Speltenbach

St Peter am Ottersbach

St Johann bei Herberstein

St Veit am Vogau

St Kind

St Anna am Aigen

St Georgen an der Stiefing

St Johann in der Haide

St Margarethen an der Raab

St Nikolai ob Draßling

St Marein bei Graz

St Magdalena am Lemberg

St Stefan im Rosental

St Lorenzen am Wechsel

Stadtbergen

Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf

Staudach

Stein

Stocking

Straden

Straß

Stubenberg

Sulz bei Gleisdorf

Sulzbach

Takern

Tatzen

Tautendorf

Tiefenbach bei Kaindorf

Tieschen

Trautmannsdorf/Oststeiermark

Trössing

Übersbach

Ungerdorf

Unterauersbach

Unterbuch

Unterfladnitz

Unterkarla

Unterlamm

Unterlaßnitz

Unterzirknitz

Vockenberg

Wagerberg

Waldsberg

Walkersdorf

Waltersdorf in der Oststeiermark

Waltra

Wassen am Berg

Weinberg an der Raab

Weinberg

Weinburg am Sassbach

Weißenbach

Weiz

Wetzelsdorf bei Jagerberg

Wieden

Wiersdorf

Wilhelmsdorf

Wittmannsdorf

Wolfgruben bei Gleisdorf

Zehensdorf

Zelting

Zerlach

Ziegenberg

1.3.16. Regione determinata Wien

(a) Großlagen:

Bisamberg-Wien

Georgenberg

Kahlenberg

Nußberg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altweingarten

Auckenthal

Bellevue

Breiten

Burgstall

Falkenberg

Gabrissen

Gallein

Gebhardin

Gernen

Herrenholz

Hochfeld

Jungenberg

Jungherrn

Kuchelviertel

Langteufel

Magdalenenhof

Mauer

Mitterberg

Oberlaa

Preußen

Reisenberg

Rosengartl

Schenkenberg

Steinberg

Wiesthalen

(c) Comuni o parti di comuni:

Dornbach

Grinzing

Groß Jedlersdorf

Heiligenstadt

Innere Stadt

Josefsdorf

Kahlenbergerdorf

Kalksburg

Liesing

Mauer

Neustift

Nußdorf

Ober Sievering

Oberlaa-Stadt

Ottakring

Pötzleinsdorf

Rodaun

Stammersdorf

Strebersdorf

Unter Sievering

1.3.17. Regione determinata Vorarlberg

(a) Großlagen:

-

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

(c) Comuni:

Bregenz

Röthis

1.3.18. Regione determinata Tirol

(a) Großlagen:

-

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

(c) Comune:

Zirl

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

B. Diciture tradizionali

Ausbruchwein

Auslese

Auslesewein

Beerenauslese

Beerenauslesewein

Bergwein

Eiswein

Heuriger

Kabinett

Kabinettwein

Landwein

Prädikatswein

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart

Spätlese

Spätlesewein

Strohwein

Sturm

Trockenbeerenauslese

B. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

I. Indicazioni geografiche

1. Cantoni

Zürich

Bern/Berne

Luzern

Uri

Schwyz

Nidwalden

Glarus

Fribourg/Freiburg

Basel-Land

Basel-Stadt

Solothurn

Schaffhausen

Appenzell Innerrhoden

Appenzell Ausserrhoden

St Gallen

Graubünden

Aargau

Thurgau

Ticino

Vaud

Valais/Wallis

Neuchâtel

Genève

Jura

1.1. Zürich

1.1.1. Zürichsee

Erlenbach

- Mariahalde

- Turmgut

Herrliberg

- Schipfgut

Hombrechtikon

- Feldbach

- Rosenberg

- Trüllisberg

Küsnacht

Kilchberg

Männedorf

Meilen

- Appenhalde

- Chorherren

Richterswil

Stäfa

- Lattenberg

- Sternenhalde

- Uerikon

Thalwil

Uetikon am See

Wädenswil

Zollikon

1.1.2. Limmattal

Höngg

Oberengstringen

Oetwil an der Limmat

Weiningen

1.1.3. Züricher Unterland

Bachenbülach

Boppelsen

Buchs

Bülach

Dielsdorf

Eglisau

Freienstein

- Teufen

- Schloss Teufen

Glattfelden

Hüntwangen

Kloten

Lufingen

Niederhasli

Niederwenigen

Nürensdorf

Oberembrach

Otelfingen

Rafz

Regensberg

Regensdorf

Steinmaur

Wasterkingen

Wil

Winkel

Weiach

1.1.4. Weinland

Adlikon

Andelfingen

- Heiligberg

Benken

Berg am Irchel

Buch am Irchel

Dachsen

Dättlikon

Dinhard

Dorf

- Goldenberg

- Schloss Goldenberg

- Schwerzenberg

Elgg

Ellikon

Elsau

Flaach

- Worrenberg

Flurlingen

Henggart

Hettlingen

Humlikon

- Klosterberg

Kleinandelfingen

- Schiterberg

Marthalen

Neftenbach

- Wartberg

Ossingen

Pfungen

Rheinau

Rickenbach

Seuzach

Stammheim

Trüllikon

- Rudolfingen

- Wildensbuch

Truttikon

Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)

Volken

Waltalingen

- Schloss Schwandegg

- Schloss Giersberg

Wiesendangen

Wildensbuch

Winterthur-Wülflingen

1.2. Bern/Berne

Biel/Bienne

Erlach/Cerlier

Gampelen/Champion

Ins/Anet

Neuenstadt/La Neuveville

- Schafis/Chavannes

Ligerz/Gléresse

- Schernelz

Oberhofen

Sigriswil

Spiez

Tschugg

Tüscherz/Daucher

- Alfermée

Twann/Douane

- St Petersinsel/Ile St-Pierre

Vignelz/Vigneule

1.3. Luzern

Aesch

Altwis

Dagmersellen

Ermensee

Gelfingen

Heidegg

Hitzkirch

Hohenrain

Horw

Meggen

Weggis

1.4. Uri

Bürglen

Flüelen

1.5. Schwyz

Altendorf

Küssnacht am Rigi

Leutschen

Wangen

Wollerau

1.6. Nidwalden

Stans

1.7. Glarus

Niederurnen

Glarus

1.8. Fribourg/Freiburg

Vully

- Nant

- Praz

- Sugiez

- Môtier

- Mur

Cheyres

Font

1.9. Basel-Land

Aesch

- Tschäpperli

Arisdorf

Arlesheim

Balstahl

- Klus

Biel-Benken

Binningen

Bottmingen

Buus

Ettingen

Itingen

Liestal

Maisprach

Muttenz

Oberdorf

Pfeffingen

Pratteln

Reinach

Sissach

Tenniken

Therwil

Wintersingen

Ziefen

Zwingen

1.10. Basel-Stadt

Riehen

1.11. Solothurn

Buchegg

Dornach

Erlinsbach

Flüh

Hofstetten

Rodersdorf

Witterswil

1.12. Schaffhausen

Altdorf

Beringen

Buchberg

Buchegg

Dörflingen

- Heerenberg

Gächlingen

Hallau

Löhningen

Oberhallau

Osterfingen

Rüdlingen

Schaffhausen

- Heerenberg

- Munot

- Rheinhalde

Schleitheim

Siblingen

- Eisenhalde

Stein am Rhein

- Blaurock

- Chäferstei

Thayngen

Trasadingen

Wilchingen

1.13. Appenzell Innerrhoden

Oberegg

1.14. Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

1.15. St Gallen

Altstätten

- Forst

Amden

Au

- Monstein

Ragaz

- Freudenberg

Balgach

Berneck

- Pfauenhalde

- Rosenberg

Bronchhofen

Eichberg

Flums

Frümsen

Grabs

- Werdenberg

Heerbrugg

Jona

Marbach

Mels

Oberriet

Pfäfers

Quinten

Rapperswil

Rebstein

Rheineck

Rorschacherberg

Sargans

Sax

Sevelen

St Margrethen

Thal

- Buchberg

Tscherlach

Walenstadt

Wartau

Weesen

Werdenberg

Wil

1.16. Graubünden

Bonaduz

Cama

Chur

Domat/Ems

Felsberg

Fläsch

Grono

Igis

Jenins

Leggia

Maienfeld

- St Luzisteig

Malans

Mesolcina

Monticello

Roveredo

San Vittore

Verdabbio

Zizers

1.17. Aargau

Auenstein

Baden

Bergdietikon

- Herrenberg

Biberstein

Birmenstorf

Böttstein

Bözen

Bremgarten

- Stadtreben

Döttingen

Effingen

Egliswil

Elfingen

Endingen

Ennetbaden

- Goldwand

Erlinsbach

Frick

Gansingen

Gebensdorf

Gipf-Oberfrick

Habsburg

Herznach

Hornussen

- Stiftshalde

Hottwil

Kaisten

Kirchdorf

Klingnau

Küttigen

Lengnau

Lenzburg

- Goffersberg

- Burghalden

Magden

Manndach

Meisterschwanden

Mettau

Möriken

Muri

Niederrohrdorf

Oberflachs

Oberhof

Oberhofen

Obermumpf

Oberrohrdorf

Oeschgen

Remigen

Rüfnach

- Bödeler

- Rütiberg

Schaffisheim

Schinznach

Schneisingen

Seengen

- Berstenberg

- Wessenberg

Steinbruck

Spreitenbach

Sulz

Tegerfelden

Thalheim

Ueken

Unterlunkhofen

Untersiggenthal

Villigen

- Schlossberg

- Steinbrüchler

Villnachern

Wallenbach

Wettingen

Wil

Wildegg

Wittnau

Würenlingen

Würenlos

Zeiningen

Zufikon

1.18. Thurgau

1.18.1. Produktionszone I

Diessenhofen

- St Katharinental

Frauenfeld

- Guggenhürli

- Holderberg

Herdern

- Kalchrain

- Schloss Herdern

Hüttwilen

- Guggenhüsli

- Stadtschryber

Niederneuenforn

- Trottenhalde

- Landvogt

- Chrachenfels

Nussbaumen

- St Anna-Oelenberg

- Chindsruet-Chardüsler

Oberneuenforn

- Farhof

- Burghof

Schlattingen

- Herrenberg

Stettfurt

- Schloss Sonnenberg

- Sonnenberg

Uesslingen

- Steigässli

Warth

- Karthause Ittingen

1.18.2. Produktionszone II

Amlikon

Amriswil

Buchackern

Götighofen

- Buchenhalde

- Hohenfels

Griesenberg

Hessenreuti

Märstetten

- Ottenberg

Sulgen

- Schützenhalde

Weinfelden

- Bachtobel

- Scherbengut

- Schloss Bachtobel

Schmälzler

Straussberg

Sunnehalde

Thurgut

1.18.3. Produktionszone III

Berlingen

Ermatingen

Eschenz

- Freudenfels

Fruthwilen

Mammern

Mannenbach

Salenstein

- Arenenberg

Steckborn

1.19. Ticino

1.19.1. Bellinzona

Arbedo-Castione

Bellinzona

Cadenazzo

Camorino

Giubiasco

Gnosca

Gorduno

Gudo

Lumino

Medeglia

Moleno

Monte Carasso

Pianezzo

Preonzo

Robasacco

Sant'Antonino

Sementina

1.19.2. Blenio

Corzoneso

Dongio

Malvaglia

Ponto Valentino

Semione

1.19.3. Leventina

Anzonico

Bodio

Giornico

Personico

Pollegio

1.19.4. Locarno

Ascona

Auressio

Berzona

Borgnone

Brione s/Minusio

Brissago

Caviano

Cavigliano

Contone

Corippo

Cugnasco

Gerra Gambarogno

Gerra Verzasca

Gordola

Intragna

Lavertezzo

Locarno

Loco

Losone

Magadino

Mergoscia

Minusio

Mosogno

Muralto

Orselina

Piazzogna

Ronco s/Ascona

San Nazzaro

S. Abbondio

Tegna

Tenero-Contra

Verscio

Vira Gambarogno

Vogorno

1.19.5. Lugano

Agno

Agra

Aranno

Arogno

Astano

Barbengo

Bedano

Bedigliora

Bioggio

Bironico

Bissone

Bosco Luganese

Breganzona

Brusino Arsizio

Cademario

Cadempino

Cadro

Cagiallo

Camignolo

Canobbio

Carabbia

Carabietta

Carona

Caslano

Cimo

Comano

Croglio

Cureggia

Cureglia

Curio

Davesco Soragno

Gentilino

Grancia

Gravesano

Iseo

Lamone

Lopagno

Lugaggia

Lugano

Magliaso

Manno

Maroggia

Massagno

Melano

Melide

Mezzovico-Vira

Miglieglia

Montagnola

Monteggio

Morcote

Muzzano

Neggio

Novaggio

Origlio

Pambio-Noranco

Paradiso

Pazallo

Ponte Capriasca

Porza

Pregassona

Pura

Rivera

Roveredo

Rovio

Sala Capriasca

Savosa

Sessa

Sigirino

Sonvico

Sorengo

Tesserete

Torricella-Taverne

Vaglio

Vernate

Vezia

Vico Morcote

Viganello

Villa Luganese

1.19.6. Mendrisio

Arzo

Balerna

Besazio

Bruzella

Caneggio

Capolago

Casima

Castel San Pietro

Chiasso

Chiasso-Pedrinate

Coldrerio

Genestrerio

Ligornetto

Mendrisio

Meride

Monte

Morbio Inferiore

Morbio Superiore

Novazzano

Rancate

Riva San Vitale

Salorino

Stabio

Tremona

Vacallo

1.19.7. Riviera

Biasca

Claro

Cresciano

Iragna

Lodrino

Osogna

1.19.8. Valle Maggia

Aurigeno

Avegno

Cavergno

Cevio

Giumaglio

Gordevio

Lodano

Maggia

Moghegno

Someo

1.20. Vaud

1.20.1. Région est de Lausanne

Aigle

Belmont- sur-Lausanne

Bex

Blonay

Calamin

Chardonne

- Cure d'Attalens

Chexbres

Corbeyrier

Corseaux

Corsier-sur-Vevey

Cully

Dezaley

Dezaley-Marsens

Epesses

Grandvaux

Jongny

La Tour-de-Peilz

Lavey-Morcles

Lutry

- Savuit

Montreux

Ollon

Paudex

Puidoux

Pully

Riex

Rivaz

Roche

St-Légier-La Chiésaz

St-Saphorin

- Burignon

- Faverges

Treytorrens

Vevey

Veytaux

Villeneuve

Villette

- Châtelard

Yvorne

1.20.2. Région ouest de Lausanne

Aclens

Allaman

Arnex-sur-Nyon

Arzier

Aubonne

Begnins

Bogis-Bossey

Borex

Bougy-Villars

Bremblens

Buchillon

Bursinel

Bursins

Bussigny-près-Lausanne

Bussy-Chardonney

Chigny

Clarmont

Coinsins

Colombier

Commugny

Coppet

Crans-près-Céligny

Crassier

Crissier

Denens

Denges

Duillier

Dully

Echandens

Echichens

Ecublens

Essertines-sur-Rolle

Etoy

Eysins

Féchy

Founex

Genolier

Gilly

Givrins

Gollion

Gland

Grens

Lavigny

Lonay

Luins

- Château de Luins

Lully

Lussy-sur-Morges

Mex

Mies

Monnaz

Mont-sur-Rolle

Morges

Nyon

Perroy

Prangins

Préverenges

Prilly

Reverolle

Rolle

Romanel-sur-Morges

Saint-Livres

Saint-Prex

Signy-Avenex

St-Saphorin-sur-Morges

Tannay

Tartegnin

Saint-Sulpice

Tolochenaz

Trélex

Vaux-sur-Morges

Vich

Villars-Sainte-Croix

Villars-sous-Yens

Vinzel

Vufflens-la-Ville

Vufflens-le-Château

Vullierens

Yens

1.20.3. Côtes-de-l'Orbe

Agiez

Arnex-sur-Orbe

Baulmes

Bavois

Belmont-sur-Yverdon

Chamblon

Champvent

Chavornay

Corcelles-sur-Chavornay

Eclépens

Essert-sous-Champvent

La Sarraz

Mathod

Montcherand

Orbe

Orny

Pompaples

Rances

Suscévaz

Treycovagnes

Valeyres-sous-Rances

Villars-sous-Champvent

Yvonand

1.20.4. Nord vaudois

Bonvillars

Concise

Corcelles-près-Concise

Fiez

Fontaines-sur-Grandson

Grandson

Montagny-près-Yverdon

Novalles

Onnens

Valeyres-sous-Montagny

1.20.5. Vully

Bellerive

Chabrey

Champmartin

Constantine

Montmagny

Mur

Vallamand

Villars-le-Grand

1.21. Valais/Wallis

Agarn

Ardon

Ausserberg

Ayent

- Signèse

Baltschieder

Bovernier

Bratsch

Brig/Brigue

Chablais

Chalais

Chamoson

- Ravanay

- Saint Pierre-de-Clage

- Trémazières

Charrat

Chermignon

- Ollon

Chippis

Collombey-Muraz

Collonges

Conthey

Dorénaz

Eggerberg

Embd

Ergisch

Evionnaz

Fully

- Beudon

- Branson

- Châtaignier

Gampel

Grimisuat

- Champlan

- Molignon

- Le Mont

- Saint Raphaël

Grône

Hohtenn

Lalden

Lens

- Flanthey

- Saint-Clément

- Vaas

Leytron

- Grand-Brûlé

- Montagnon

- Montibeux

- Ravanay

Leuk/Loèche

- Lichten

Martigny

- Coquempey

Martigny-Combe

- Plan Cerisier

Miège

Montana

- Corin

Monthey

Nax

Nendaz

Niedergesteln

Port-Valais

- Les Evouettes

Randogne

- Loc

Raron/Rarogne

Riddes

Saillon

Saint-Léonard

Saint-Maurice

Salgesch/Salquenen

Salins

Saxon

Savièse

- Diolly

Sierre

- Champsabé

- Crétaplan

- Géronde

- Goubing

- Granges

- La Millière

- Muraz

- Noës

Sion

- Batassé

- Bramois

- Châteauneuf

- Châtroz

- Clavoz

- Corbassière

- La Folie

- Lentine

- Maragnenaz

- Molignon

- Le Mont

- Mont d'Or

- Montorge

- Pagane

- Uvrier

Stalden

Staldenried

Steg

Troistorrents

Turtmann/Tourtemagne

Varen/Varone

Venthône

- Anchette

- Darnonaz

Vernamiège

Vétroz

- Balavaud

- Magnot

Veyras

- Bernune

Muzot

Ravyre

Vernayaz

Vex

Vionnaz

Visp/Viège

Visperterminen

Vollèges

Vouvry

Zeneggen

1.22. Neuchâtel

Auvernier

Bevaix

Bôle

Boudry

Colombier

Corcelles

Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Cressier

Fresens

Gorgier

Hauterive

Le Landeron

Neuchâtel

- Champréveyres

- La Coudre

Peseux

Saint-Aubin

Saint-Blaise

Vaumarcus

1.23. Genève

Aire-la-Ville

Anières

Avully

Avusy

Bardonnex

- Charrot

- Landecy

Bellevue

Bernex

- Lully

Cartigny

Céligny ou Côte Céligny

Chancy

Choulex

Collex-Bossy

Collonge-Bellerive

Cologny

Confignon

Corsier

Dardagny

- Essertines

Genthod

Gy

Hermance

Jussy

Laconnex

Meinier

- Le Carre

Meyrin

Perly-Certoux

Plans-les-Ouates

Presinge

Puplinges

Russin

Satigny

- Bourdigny

- Choully

- Peissy

Soral

Troinex

Vandoeuvres

Vernier

Veyrier

1.24. Jura

Buix

Soyhières

II. Diciture tradizionali svizzere

Appellation d'origine

Appellation d'origine contrôlée

Attestierter Winzerwy

Bondola

Clos

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata

Dôle

Dorin

Fendant

Goron

Grand Cru

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

La Gerle

Landwein

Nostrano

Perdrix Blanche

Perlan

Premier Cru

Salvagnin

Schiller

Terravin

Ursprungsbezeichnung

Vin de pays

Vinatura

VITI

Winzerwy

(1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

(2) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.

(3) GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.

(4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11.

Appendice 3

relativa agli articoli 6 e 25

I. La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 6 dell'Allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino:

- Ermitage / Hermitage

- Johannisberg

II. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente Allegato relative alla protezione delle denominazioni tradizionali, e in attesa che la Svizzera adotti, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, le disposizioni regolamentari necessarie per definire i nomi sotto elencati affinché essi possano beneficiare di una protezione in quanto diciture tradizionali ai sensi del titolo II del presente Allegato, tali nomi possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera, a condizione che siano commercializzati al di fuori del territorio della Comunità:

- Auslese

- Beerenauslese

- Beerli

- Beerliwein

- Eiswein

- Gletscherwein

- Oeil de Perdrix

- Sélection de grain noble

- Spätlese

- Strohwein

- Süssdruck

- Trockenbeerenauslese

- Vendange tardive

- Vendemmia tardiva

- Vin de gelée

- Vin des Glaciers

- Vin de paille

- Vin doux naturel

- Weissherbst

Tuttavia, conformemente all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 3201/90, i nomi "Auslese", "Beerliwein" e "Spätlese" possono essere utilizzati per la commercializzazione nella Comunità.

III. Conformemente all'articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'Allegato non è applicabile ai prodotti vitivinicoli:

a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;

b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;

c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;

d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;

e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

f) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

ALLEGATO 8

CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO E LA PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI NEL SETTORE DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DELLE BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO

Articolo 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Articolo 2

Il presente Allegato si applica ai prodotti seguenti:

a) bevande spiritose, quali definite,

- per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89, modificato da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica austriaca, della Repubblica finlandese e del Regno di Svezia,

- per la Svizzera, dal capitolo 39 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RO 1999 303),

e classificati sotto il codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;

b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati "bevande aromatizzate", quali definiti,

- per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96,

- per la Svizzera, dal capitolo 39 del'Ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RO 1999 303),

e classificate sotto i codici 2205 e 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Articolo 3

Ai fini del presente Allegato, si intende per

a) "bevanda spiritosa originaria di", se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

b) "bevanda aromatizzata originaria di", se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

c) "designazione": le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

d) "etichettatura": il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

e) "presentazione": le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

f) "imballaggio": gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Articolo 4

1. Sono protette le seguenti denominazioni:

a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;

b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;

c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;

d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

2. A norma del regolamento (CEE) n. 1576/89, e nonostante l'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), secondo comma dello stesso regolamento, la denominazione "marc" o "acquavite di vinaccia" può essere sostituita dalla denominazione "Grappa" per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2.

Articolo 5

1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e

- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e

- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

4. Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all'articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC.

Articolo 6

La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "modo", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Articolo 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Articolo 8

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Articolo 9

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Articolo 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

Articolo 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

Articolo 13

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

a) in transito sul territorio di una delle Parti; o

b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:

aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;

bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;

cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;

dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;

ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Articolo 14

1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Articolo 15

1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:

a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate e

b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali;

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;

b) la composizione di tale bevanda;

c) la designazione e la presentazione;

d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Articolo 16

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un Accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Articolo 17

1. Il gruppo di lavoro "bevande spiritose", denominato in appresso gruppo di lavoro, istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

Articolo 18

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Articolo 19

1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.

2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Appendice 1

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità

1. Rum

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "tradizionale")

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni "malt" o "grain")

b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "Pot Still")

3. Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Queste denominazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni:

- Fine

- Grande Fine Champagne

- Grande Champagne

- Petite Fine Champagne

- Fine Champagne

- Borderies

- Fins Bois

- Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères ou eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedès

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy d'Attique

Brandy Πελοποννήσου/Brandy du Péloponèse

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grèce centrale

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

6. Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese o del Piemonte

Grappa lombarda o di Lombardia

Grappa trentina o del Trentino

Grappa friulana o del Friuli

Grappa veneta o del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro della Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro della Tessaglia

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tirnabos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot o Südtiroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige o Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano o del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino o del Trentino

Williams trentino o del Trentino

Sliwovitz trentino o del Trentino

Aprikot trentino o del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch o Kirschwasser Friulano

Kirsch o Kirschwasser Trentino

Kirsch o Kirschwasser Veneto

Aguardente de pèra da Lousa

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

8. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina o del Trentino

10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán

Pacharán navarro

11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandre Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Bevande spiritose all'anice

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo/Oύζο

14. Liquori

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginünha portuguesa

Licor de Singevergs

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis portuguès

Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Marizzeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marüllenlikör

Jâgertee, Jagertee, Jagatee

15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. Vodka

Svensk vodka/Swedish vodka

Suomalainen vodka/Finsk vodka/vodka of Finland

Appendice 2

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

Acquavite di vino

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Acquavite di frutta

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine d'Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d'Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d'Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d'Ajoie

Poire d'Orange de la Baroche

Pomme d'Ajoie

Pomme du Valais

Prune d'Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwytzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana

Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro

Genièvre du Jura

Liquori

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d'abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (bevande spiritose)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

Appendice 3

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

Appendice 4

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

Nessuna

ALLEGATO 9

RELATIVO AI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI OTTENUTI CON IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

Articolo 1

Oggetto

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano ad estendere il campo d'applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di origine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell'Allegato potrà essere decisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, e mediante modifica dell'appendice 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 3

Principio dell'equivalenza

1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

Articolo 4

Libera circolazione dei prodotti biologici

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

Articolo 5

Etichettatura

1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

- la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;

- l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Articolo 6

Paesi terzi

1. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 7

Scambio d'informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:

- l'elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;

- l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biolgico e provenienti da un paese terzo;

- le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Articolo 8

Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato "il gruppo di lavoro", istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

- verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;

- raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;

- raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 9

Misure di salvaguardia

1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

2. Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.

Appendice 1

Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione, del 4 settembre 1998 (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 6);

- Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione (GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11);

- Regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 56);

- Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'Allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 di detto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/97 della Commissione (GU L 58 del 27.2.1997, pag. 38);

Disposizioni regolamentari applicabili in Svizzera

- Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 399);

- Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 292).

Esclusione dal regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotte nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica.

Appendice 2

Modalità di applicazione

Nessuna

ALLEGATO 10

RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

Articolo 2

Oggetto

1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

- l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;

- gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3;

- gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

Articolo 3

Certificato di controllo

1. Ai sensi del presente Allegato, per "certificato di controllo" s'intende:

- il formulario di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;

- il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;

- il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all'immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.

3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.

4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

Articolo 4

Scambio di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.

2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.

3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro "ortofrutticoli" e deciso dal Comitato.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia

1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.

2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.

3. Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportate dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.

4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un Accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.

Articolo 6

Gruppo di lavoro "ortofrutticoli"

1. Il gruppo di lavoro "ortofrutticoli" istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice del presente Allegato.

Appendice

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10

1. Associazione svizzera frutta Baarer Str. 88 CH - 6302 ZUG

2. Unione svizzera dei legumi Bahnhofstraße 87 CH - 3232 INS

ALLEGATO 11

RELATIVO ALLE MISURE SANITARIE E ZOOTECNICHE APPLICABILI AGLI SCAMBI DI ANIMALI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 1

1. Il titolo I del presente Allegato verte:

- sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;

- sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

TITOLO I

SCAMBI DI ANIMALI VIVI NONCHÉ DEI RELATIVI SPERMA, OVULI ED EMBRIONI

Articolo 2

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Articolo 3

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Articolo 4

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Articolo 5

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

Articolo 6

Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.

TITOLO II

SCAMBI DI PRODOTTI ANIMALI

Articolo 7

Finalità

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

Articolo 8

Obblighi multilaterali

Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).

Articolo 9

Campo di applicazione

1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.

2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

Articolo 10

Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

a) "prodotti animali": i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;

b) "misure sanitarie": le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

c) "adeguato livello di protezione sanitaria": il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

d) "autorità competenti":

i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;

ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

Articolo 11

Adeguamento alle condizioni regionali

1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

Articolo 12

Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:

- legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;

- la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;

- l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

Articolo 13

Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:

i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;

ii) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;

iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;

iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;

v) la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Riconoscimento delle misure sanitarie

1. Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2. Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

Articolo 15

Controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui:

a) all'appendice 10, parte A, per le misure riconosciute equivalenti;

b) all'appendice 10, parte B, per le misure non riconosciute equivalenti;

c) all'appendice 10, parte C, per le misure specifiche;

d) all'appendice 10, parte D, per i canoni.

Articolo 16

Verifica

1. Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;

b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2. Per la Comunità:

- le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità,

- i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.

4. Le Parti possono, di comune Accordo:

a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;

b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

Articolo 17

Notificazione

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente:

- entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;

- nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;

- qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.

4. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Articolo 18

Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche

1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:

- l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;

- ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;

- informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.

3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.

4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Comitato misto veterinario

1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune Accordo.

5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Articolo 20

Clausola di salvaguardia

1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

Appendice 1

Misure di lotta/notifica delle malattie

I. Afta epizootica

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Di norma, la Commissione e l'Ufficio veterinario federale si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione presa e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dalla decisione 89/531/CEE (GU L 279 del 28.9.1989, pag. 32).

II. Peste suina classica

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. La Commissione e l'Ufficio veterinario federale si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3. In applicazione dell'articolo 121 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera si impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei maiali selvatici in conformità dell'articolo 6 bis della direttiva 80/217/CEE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 14 bis della direttiva 80/217/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei maiali nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con l'Allegato IV della direttiva 80/217/CEE.

7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato VI della direttiva 80/217/CEE.

III. Peste equina

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere ad un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere si impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest'esame.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

IV. Influenza aviaria

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato V della direttiva 92/40/CEE.

2 In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

V. Malattia di Newcastle

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Malattie dei pesci

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. Di conseguenza, la regolamentazione svizzera ha previsto che l'anemia contagiosa del salmone sia da considerare semplicemente come una malattia da sorvegliare. Nel quadro del presente Allegato, le autorità svizzere si impegnano a modificare la loro legislazione al fine di considerare l'anemia contagiosa del salmone come una malattia da combattere. La situazione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente Allegato.

2. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio veterinario federale si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato C della direttiva 93/53/CEE.

5. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

6. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Altre malattie

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Nei casi di cui all'articolo 6, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato III della direttiva 92/119/CEE.

3. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VIII. Notifica delle malattie

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

Appendice 2

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I. Bovini e suini

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. In applicazione dell'articolo 297, primo comma, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio veterinario federale procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE.

2. L'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva 64/432/CEE è effettuata nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) qualunque animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l'animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 13, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) è istituito un sistema di identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria di origine;

b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad un'ispezione post mortem ad opera di un veterinario ufficiale;

c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono queste lesioni ad un esame di laboratorio;

e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito viene ritirata;

g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti sono stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura sono stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, hanno reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'Allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 14, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all'Allegato G, capitolo I.B., della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

e) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di riesaminare le disposizioni del presente paragrafo.

6. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla rinotracheite contagiosa bovina;

b) i tori di allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;

c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;

d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

e) il sequestro è abolito se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/42/CEE si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;

b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky tra cui prove virologiche o sierologiche;

c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

d) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici effettuati su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso ad almeno 21 giorni di intervallo hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/24/CEE si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissible del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio veterinario federale dello sviluppo della questione.

9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell'Allegato B, punto 12, della direttiva 64/432/CEE.

10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) ai sensi dell'Allegato C, parte A, punto 9, della direttiva 64/432/CEE.

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'Allegato F della direttiva 64/432/CEE. Sono applicabili gli adattamenti seguenti:

- nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: "e la Svizzera";

- al punto 3, sono aggiunte le parole seguenti: "o della Svizzera";

- nella nota 4 del modello I, nella nota 5 del modello II, nella nota 4 del modello III e nella nota 5 del modello IV, sono aggiunte le parole seguenti: "per la Svizzera: veterinario di controllo".

II. Ovini e caprini

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna ad attuare le misure previste all'Allegato A, capitolo I, punto II.2.

In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, i caprini da ingrasso e da allevamento destinati alla Svizzera devono rispondere alle seguenti condizioni:

- i caprini dell'allevamento d'origine, di oltre sei mesi d'età, devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo tre volte nel corso degli ultimi tre anni, con un intervallo di dodici mesi;

- i caprini devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo nei trenta giorni precedenti la spedizione.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente Allegato.

5. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'Allegato E della direttiva 91/68/CEE. Sono applicabili gli adattamenti seguenti:

- nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: "e la Svizzera";

- al punto III.a, sono aggiunte le parole seguenti: "o della Svizzera".

III. Equidi

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. a) Le disposizioni dell'Allegato B della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

b) Le disposizioni dell'Allegato C della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera. Nel titolo, sono aggiunte le parole seguenti: "e la Svizzera". Nella nota c) in calce, si tratta, per la Svizzera, del veterinario di controllo.

IV. Pollame e uova da cova

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

3. All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è "CH".

5. All'articolo 9, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

6. All'articolo 10, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

7. All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

8. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di paese "che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle". L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

9. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, il pollame da allevamento e da reddito destinato alla Svizzera deve rispondere alle seguenti condizioni:

- non dev'essere stato diagnosticato alcun caso di laringotracheite infettiva aviaria nell'allevamento d'origine o nel centro d'incubazione almeno nei sei mesi precedenti la spedizione;

- il pollame in questione non dev'essere stato vaccinato contro la laringotracheite infettiva aviaria.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente Allegato.

10. All'articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

11. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti all'Allegato IV della direttiva 90/539/CEE. Alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite da: "Stato di destinazione: Svizzera".

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati sanitari sono quelli previsti all'Allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adattati nel modo seguente:

- nell'intestazione, le parole "Comunità europea" sono sostituite con "Svizzera";

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di origine" sono sostituite con "Stato di origine: Svizzera";

- alla rubrica 14, lettera a), gli attestati sono sostituiti con:

Modello 1: "Le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)";

Modello 2: "I pulcini di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)";

Modello 3: "Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)";

Modello 4: "Il pollame o le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)";

Modello 5: "Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)";

Modello 6: "Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)".

12. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V. Animali e prodotti di acquacoltura

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

3. L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere si impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.

5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. a) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E, capitolo I, della direttiva 91/67/CEE.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole "della direttiva 91/67/CEE" sono sostituite con "dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto V)".

b) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo II della direttiva 91/67/CEE.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole "della direttiva 91/67/CEE" sono sostituite con "dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto V)".

c) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo III della direttiva 91/67/CEE.

d) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo IV della direttiva 91/67/CEE.

e) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché le relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato I della decisione 93/22/CEE della Commissione.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto V.c) le parole "di cui all'Allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II della direttiva 91/67/CEE" sono sostituite con le parole: "secondo i casi, la IHN, la SHV, la bonamiosi o la marteiliosi".

f) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché le relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato II della decisione 93/22/CEE della Commissione.

VI. Embrioni bovini

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato C della direttiva 89/556/CEE. Alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera".

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente:

- alla rubrica 2, le parole "Stato Membro di raccolta" sono sostituite con: "Stato di raccolta: Svizzera";

- alla rubrica 13, lettere a) e b), le parole "la direttiva 89/556/CEE" sono sostituite con "l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto VI)".

VII. Sperma bovino

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.

2. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato D della direttiva 88/407/CEE.

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato D della direttiva 88/407/CEE è adattato nel modo seguente:

- alla rubrica IV, i riferimenti alla direttiva 88/407/CEE sono sostituiti con "l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, VII)".

VIII. Sperma suino

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato D della direttiva 90/429/CEE con l'adattamento seguente: alla rubrica 9 le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con le parole: "Stato di destinazione: Svizzera".

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato D della direttiva 90/429/CEE è adattato nel modo seguente:

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con: "Stato di raccolta: Svizzera".

- alla rubrica 13, i riferimenti alla direttiva 90/429/CEE sono sostituiti con "l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto VIII)".

IX. Altre specie

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini del presente Allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei capitoli I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

2. La Comunità europea e la Svizzera si impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente Allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di ungulati di specie diverse da quelle considerate ai capitoli I, II e III, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato di cui all'articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE.

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato di cui all'articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE è applicabile con l'adattamento seguente:

- il riferimento alla direttiva 64/432/CEE è sostituito con "l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IX)".

4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE. Quest'attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere in extenso le esigenze dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE. Le autorità svizzere possono adattare l'attestato previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), quinto trattino, al fine di riprendere in extenso le esigenze dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE.

c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE. Il certificato da utilizzare è quello previsto dalla decisione 94/273/CE della Commissione, con l'adattamento seguente: le parole "Stato membro di spedizione" sono sostituite con "Stato di spedizione: Svizzera". Il sistema di identificazione è quello previsto dalla decisione 94/274/CE della Commissione.

7. a) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE sono applicabili con gli adattamenti seguenti:

- nei titoli, le parole "o con la Svizzera" sono inserite dopo il termine "intracomunitario";

- alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera".

b) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE della Commissione sono applicabili con gli adattamenti seguenti:

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera";

- alla rubrica 13, le autorità svizzere possono riprendere in extenso le esigenze che vi sono citate.

8. a) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:

- alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera".

b) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera".

9. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:

- alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera".

b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera".

10. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con gli adattamenti seguenti:

- nel titolo, le parole "o con la Svizzera" sono inserite dopo il termine "intracomunitario";

- alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera".

b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera".

11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

12. Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi considerati al punto 1, il certificato previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE è applicabile mutatis mutandis.

Appendice 3

Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi

I. Comunità europea - Legislazione

A. Bovini, suini, ovini e caprini

Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

B. Equidi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 1)

D. Animali di acquacoltura

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243, dell'11.10.1995, pag. 1)

E. Molluschi

Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

F. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23)

G. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

H. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

I. Altri animali vivi

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, ai regolamenti comunitari di cui all'Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23)

II. Svizzera - Legislazione

Ordinanza del 20 aprile 1988 (OITE) concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11)

III. Norme di applicazione

Di norma, l'Ufficio veterinario federale applicherà le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio veterinario federale può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a prescindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Qualora l'Ufficio veterinario federale desideri attuare misure meno restrittive, ne informa anzitutto i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Nell'attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate

Appendice 4

Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi

I. Comunità europea - Legislazione

A. Bovini

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

B. Suini

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

C. Ovini, caprini

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)

D. Equidi

a) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55)

b) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60)

E. Animali di razza pura

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

F. Importazione dai paesi terzi

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12 7.1994, pag. 66)

II. Svizzera - Legislazione

Le autorità svizzere hanno elaborato e sottoposto a consultazione un disegno di legge sull'agricoltura, che assegna alla competenza del Consiglio Federale l'adozione di ordinanze nel settore disciplinato dalla presente appendice. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, le autorità svizzere si impegnano ad adottare una legislazione simile, che abbia risultati identici a quella citata al punto I della presente appendice. Le disposizioni della presente appendice saranno rivedute non appena possibile, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle autorità svizzere.

III. Disposizioni transitorie

Fatte salve le disposizioni relative ai controlli zootecnici di cui alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a garantire che le spedizioni di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni siano effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

Appendice 5

Controlli e canoni

CAPITOLO 1

Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

I. Sistema ANIMO

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema informatico ANIMO. Se necessario, vengono definite misure transitorie nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Norme per gli equini

I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag.49).

L'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

- notifica la spedizione degli animali al veterinario ufficiale del paese di destinazione con 48 ore di anticipo;

- procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati;

- rilascia un certificato conforme ad un modello definito dal Comitato misto veterinario.

2. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verificarne la conformità alle norme del presente Allegato.

3. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

4. Il detentore degli animali deve dichiarare per iscritto che:

a) accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario della Comunità/della Svizzera;

b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente Allegato;

c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

5. Il pascolo dev'essere limitato ad una zona frontaliera di 10 km oppure, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ad una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

6. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune Accordo le misure che si rendono necessarie.

Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere e, se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

IV. Norme specifiche

A. Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale ad uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del dipartimento Haut-Rhin o dei Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

B. Gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

C. Gli animali destinati al cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell'enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

D. Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro punto del territorio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notificato alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tragitto.

V. Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera

A. Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari.

B. Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rilasciato dalle autorità del primo paese terzo destinatario.

VI. Disposizioni generali

Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II-V.

A. Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all'importazione sono soggetti ai seguenti controlli:

- controlli documentali,

- controlli d'identità,

- controlli fisici solo in caso di sospetto.

B. Gli animali vivi originari di paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, sono soggetti ai seguenti controlli:

- controlli documentali,

- controlli d'identità,

- controlli fisici solo in caso di sospetto.

VII. Posti d'ispezione frontalieri - Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

A. Per la Comunità:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

B.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 2

Importazioni dai paesi terzi

I. Legislazione

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.4.1991, pag. 56), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

II. Modalità di applicazione

A. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri sono situati presso gli aeroporti di Basilea-Mulhouse, di Ginevra e di Zurigo. Le ulteriori modifiche sono di competenza del Comitato misto veterinario.

B. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

CAPITOLO 3

Disposizioni specifiche

- Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/aeroporto di Ginevra e St. Louis/aeroporto di Basilea saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

- Per la Svizzera, i casi degli aeroporti di Ginevra-Cointrin e di Basilea-Mulhouse saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

I. Mutua assistenza

A. LEGISLAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

L'applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

II. Identificazione degli animali

A. LEGISLAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

2. Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1o luglio 1999.

3. Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Sistema SHIFT

A. LEGISLAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema SHIFT, come previsto dalla decisione 92/438/CEE del Consiglio.

IV. Protezione degli animali

A. LEGISLAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della direttiva 91/628/CE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importazioni dai paesi terzi.

2. L'informazione di cui all'articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all'articolo 65 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11).

4. L'informazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

V. Sperma, ovuli ed embrioni

Le disposizioni del capitolo I, punto VI e del capitolo 2 della presente appendice si applicano mutatis mutandis.

VI. Canoni

A. Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, le autorità svizzere s'impegnano a riscuotere canoni almeno equivalenti a quelli previsti nell'Allegato C, Capitolo 2, della direttiva 96/43/CE.

B. Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all'importazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i seguenti canoni:

2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR ed un massimo di 175 EUR per partita.

C. Non viene riscosso alcun canone:

- per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea;

- per gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno;

- per gli animali destinati al cantone dei Grigioni;

- per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE;

- per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio della Svizzera;

- per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità;

- per gli equidi.

D. Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni:

1 EUR/capo per il paese di spedizione e 1 EUR/capo per il paese di destinazione, entro un minimo di 10 EUR ed un massimo di 100 EUR per partita.

E. Ai fini del presente capitolo, s'intende per "partita" un quantitativo omogeneo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o documento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico speditore, provenienti dallo stesso paese o dalla stessa regione d'esportazione ed aventi la medesima destinazione.

Appendice 6

Prodotti animali

CAPITOLO 1

Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

Prodotti:

Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano

Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano

>SPAZIO PER TABELLA>

Prodotti:

Rifiuti animali

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I

I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera

Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci.

I modelli di certificato verranno discussi, se del caso, nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Nell'attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

CAPITOLO III

Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I

Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa che essa riterrà equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell'esame effettuato.

Appendice 7

Autorità competenti

PARTE A

Svizzera

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il ministero federale dell'economia pubblica e il ministero federale degli interni. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso la Comunità, il ministero federale dell'economia pubblica rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

- per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il ministero federale dell'economia pubblica è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il ministero federale degli interni è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;

- per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al ministero federale dell'economia.

PARTE B

Comunità europea

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali

Appendice 9

Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

Ai fini della presente appendice, per "verifica" si intende il controllo dell'operato.

1. Principi generali

1.1. Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata "verificatore") e la Parte verificata (in appresso denominata "verificato"), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.

1.2. Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.

1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.

1.4. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2. Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

2.1. l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;

2.2. la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;

2.3. la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;

2.4. l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;

2.5. un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;

2.6. fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;

2.7. il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3. Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

3.1. Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:

- accesso all'insieme della normativa pertinente;

- accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;

- accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;

- documentazione su azioni correttive e sanzioni;

- accesso agli stabilimenti.

3.2. Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4. Procedure

4.1. Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2. Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

4.3. Sopralluoghi

4.3.1. Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2. Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4. Verifica a posteriori

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5. Documenti di lavoro

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;

- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;

- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;

- statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;

- provvedimenti e procedure di applicazione;

- procedure di notificazione e ricorso;

- programmi di formazione.

6. Riunione di chiusura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7. Relazione

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

Appendice 10

Controlli alle frontiere e canoni

A. Controlli frontalieri per i settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Controlli frontalieri per i settori diversi da quelli di cui al punto A

>SPAZIO PER TABELLA>

C. Misure specifiche

1. Le Parti prendono atto dell'Allegato 3 della raccomandazione n. 1/94 della Commissione mista CE-Svizzera, relativa all'agevolazione di taluni controlli e formalità veterinarie per gli animali vivi e i prodotti di origine animale. La questione sarà riesaminata nel più breve tempo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. La questione degli scambi franco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago Lemano e degli scambi tedesco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago di Costanza sarà esaminata nel più breve tempo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

D. Canoni

1. Per i settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta, sono riscossi i seguenti canoni:

1,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.

2. Per i settori diversi da quelli contemplati al punto 1, sono riscossi i seguenti canoni:

3,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.

Le disposizioni della presente rubrica saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente Allegato.

Appendice 11

Punti di contatto

Per la Comunità europea

Direttore DG VI/B/II "Sanità pubblica, salute degli animali e dei vegetali" Commissione europea B - 1049 Bruxelles

Altri contatti importanti:

Direttore Ufficio alimentare e veterinario Dublino Irlanda

Capo Unità DG VI/B/II/4 "Coordinamento delle questioni sanitarie orizzontali" Commissione europea B - 1049 Bruxelles

Per la Svizzera:

Ufficio veterinario federale Casella postale 3003 Berna Svizzera Tel. (41-31) 323 85 01/02 Fax (41-31) 323 85 22

Altri contatti importanti:

Ufficio federale della pubblica sanità Casella postale 3003 Berna Tel. (41-31) 322 21 11 Fax (41-31) 323 95 07

Centrale del Servizio d'ispezione e di consultazione del settore lattiero-caseario Schwarzenburgstraße 161 3097 Liebefeld-Berne Tel. (41-31) 323 81 03 Fax (41-31) 323 82 27

Atto finale

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

- Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera,

- Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta,

- Dichiarazione comune concernente il settore delle carni,

- Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni,

- Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,

- Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero,

- Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino,

- Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari,

- Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale,

- Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

Essi hanno altresì preso atto delle Dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

- Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate "fondute",

- Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa,

- Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento,

- Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

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DICHIARAZIONE COMUNE

sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

DICHIARAZIONE COMUNE

concernente il settore delle carni

A decorrere dal 1o luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario

La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate "le Parti", si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

Il gruppo di lavoro "fitosanitario" di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

Per favorire l'adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

Appendice A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI PER I QUALI LE PARTI SI ADOPERANO PER TROVARE UNA SOLUZIONE CONFORME ALLE DIPSOZIONI DELL'ALLEGATO 4

A. VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI ORIGINARI DEL TERRITORIO DI CIASCUNA DELLE PARTI

1. Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione

1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.(1).

1.2. Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all'impollinazione

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. eccetto S. Intermedia (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4. Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1. Vegetali, escluse le sementi

Abies spp.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3. Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea Mill.

Strelitziaceae

2.4. Sementi e bulbi

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5. Vegetali destinati all'impianto

Allium porrum L.

2.6. Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERA A

3. Tutti i vegetali destinati all'impianto

eccetto:

- sementi diverse da quelle di cui al punto 4

- i seguenti vegetali:

Citrus L.

Clausena Burm. f.

Fortunella Swingle

Murraya Koenig ex L.

Palmae

Poncirus Raf.

4. Sementi

4.1. Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

Cruciferae

Gramineae

Trifolium spp.

4.2. Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3. Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi

Triticum

Secale

X Triticosecale

5. Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

6. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Coniferales

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (originario di paesi extraeuropei)

Quercus L.

7. Frutti (originari di paesi extraeuropei)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8. Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

9. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

- Castanea Mill.

- Castanea Mill., Quercus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

- Coniferales diverse da Pinus L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)

- Pinus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)

- Populus L. (originario del continente americano)

- Acer saccharum Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

e

b)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20 ) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette "UIC" e recano un marchio attestante detta conformità.

10. Terra e mezzo di coltura

a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba

b) terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

(1) Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

Appendice B

LEGISLAZIONI

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata

- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato

- Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

- Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998

- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998

- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America

- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada

- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

- Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996

- Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996

- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997

- Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997

- Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

- Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal

- Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al

- Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

Appendice C

ORGANISMI UFFICIALI INCARICATI DI RILASCIARE IL PASSAPORTO FITOSANITARIO

Comunità europea

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Service de la Qualité et de la Protection des végétaux WTC 3 - 6e étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B - 1210 Bruxelles Tél. (32-2) 208 37 04 Fax (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Tél. (45 45 96 66 00 Fax (45 45 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstraße 1 D - 53123 Bonn 1 Tél. (49-228) 529 35 90 Fax (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce

Plant Protection Service

3-5, Ippokratous Str. GR - 10164 Athens Tél. (30-1) 360 54 80 Fax (30-1) 361 71 03

Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Subdirección general de Sanidad Vegetal

MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta E - 28002 Madrid Tél. (34-1) 347 82 54 Fax (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry Plant Production Inspection Centre

Plant Protection Service

Vilhonvuorenkatu 11 C, PO Box 42 FIN - 00501 Helsinki Tél. (358-0) 13 42 11 Fax (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Direction générale de l'Alimentation

Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret F - 75013 Paris Tél. (33-1) 49 55 49 55 Fax (33-1) 49 55 59 49

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali DGPAAN - Servizio Fitosanitario Centrale Via XX Settembre, 20 I - 00195 Roma Tél. (39-6) 488 42 93 46 65 50 70 Fax (39-6) 481 46 28

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 NL - 6700 HC Wageningen Tél. (31-317) 49 69 11 Fax (31-317) 42 17 01

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Tél. (43-1) 711 00 68 06 Fax. (43-1) 711 00 65 07

Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Tel. (351-1) 443 50 58/443 07 72/3 Fax (351-1) 442 06 16/443 05 27

Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S - 551 82 Jönkoping Tél. (46-36) 15 59 13 Fax (46-36) 12 25 22

Ministère de l'Agriculture ASTA 16, route d'Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Tél. (352) 45 71 72 218 Fax (352) 45 71 72 340

Department of Agriculture, Food and Forestry Plant Protection Service Agriculture House (7 West), Kildare street IRL - Dublin 2 Ireland Tél. (353-1) 607 20 03 Fax (353-1) 661 62 63

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

UK - York YO1 2PX United Kingdom Tél. (44-1904) 45 51 61 Fax (44-1904) 45 51 63

Appendice D

ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE ESIGENZE PARTICOLARI

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

- Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1o dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

- Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE

- Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

- Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

- Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

- Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

- Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1o marzo 1995 sulle derrate alimentari.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

DICHIARAZIONE COMUNE

nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate le Parti) convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L'inserimento delle pertinenti disposizioni nell'Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all'allegato 7 dell'Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all'allegato 8 dell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l'inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

DICHIARAZIONE COMUNE

concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

DICHIARAZIONE COMUNE

in merito a futuri negoziati supplementari

La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA CONCERNENTE

le preparazioni denominate "fondute"

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate "fondute".

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

concernente la grappa

La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione grappa (acquavite di vinaccia o marc) di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

DICHIARAZIONE

relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),

- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore,

- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE.

Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli

In seguito alla notifica definitiva, in data 17 aprile 2002, dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dei sette accordi, firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999, tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli, detti accordi entreranno in vigore simultaneamente il 1o giugno 2002.