22002A0125(02)

Protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 023 del 25/01/2002 pag. 0031 - 0033


Protocollo addizionale

che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO CHE l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in seguito denominato "accordo europeo", è stato firmato il 12 giugno 1995 a Bruxelles ed è entrato in vigore nel febbraio 1998;

CONSIDERANDO CHE in seguito all'esito positivo dei negoziati tecnici tra la Comunità e la Repubblica di Estonia, condotti a norma degli articoli 19, paragrafo 4 e 22 dell'accordo europeo, si sono concordate concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca;

CONSIDERANDO CHE le concessioni negoziate nel settore della pesca incideranno sulle concessioni bilaterali accordate a norma dell'accordo europeo, che dovranno quindi essere modificate mediante un protocollo che adegui gli aspetti commerciali di detto accordo;

CONSIDERANDO CHE la Comunità e la Repubblica di Estonia hanno inoltre convenuto una procedura amministrativa semplificata affinché le concessioni tariffarie concordate possano progressivamente essere attuate quanto prima,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

La definizione dei pesci e dei prodotti della pesca figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 3759/92 del Consiglio di cui all'articolo 21 dell'accordo europeo. Per prodotti della pesca si intendono sia i prodotti pescati in mare o nelle acque interne sia i prodotti dell'acquacoltura elencati in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le parti liberalizzano completamente gli scambi per tutti i prodotti di cui all'allegato VI dell'accordo europeo e applicano, se del caso, altre concessioni per il pesce e i prodotti della pesca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le parti riducono di un terzo i dazi tariffari applicati, rispettivamente, dalla Comunità e dalla Repubblica di Estonia a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti applicano un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi tariffari in vigore al momento della sua entrata in vigore.

Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo o prima di questa data previo accordo fra le parti, il commercio di tutti i pesci e prodotti della pesca viene completamente liberalizzato. Qualsiasi eventuale accordo sull'applicazione anticipata del libero scambio totale a tutti i pesci e prodotti della pesca viene applicato a norma dell'articolo 5.

Articolo 3

Le riduzioni di cui all'articolo 2 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni, tenendo presente che:

a) tutte le cifre inferiori a 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino;

b) tutte le cifre superiori a 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino;

c) tutti i dazi inferiori al 2 % vengono fissati automaticamente allo 0 %.

Le parti si scambiano informazioni sui casi in cui si applicano i principi suddetti.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie.

Articolo 5

Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december to tusind og en.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundeins.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and one.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille un.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilauno.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendeneen.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e um.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundraett.

Koostatud Brüsselis kahekümnendal detsembril kahetuhande esimesel aastal.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Euroopa Ühenduse nimel

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Por el Gobierno de la República de Estonia

For Regeringen for Republikken Estland

Für die Regierung der Republik Estland

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας

For the Government of the Republic of Estonia

Pour le gouvernement de la République d'Estonie

Per il governo della Repubblica di Estonia

Voor de Regering van de Republiek Estland

Pelo Governo da República da Estónia

Viron tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Estlands regering

Eesti Vabarrigi valitsuse nimel

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