22001A0427(01)

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 27/04/2001 pag. 0048 - 0056


Accordo di cooperazione

tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH,

dall'altra,

CONSIDERATI gli ottimi rapporti e i vincoli di amicizia e di cooperazione tra la Comunità europea, in appresso denominata "Comunità", e la Repubblica popolare del Bangladesh, in appresso denominata "Bangladesh";

RICONOSCENDO quanto sia importante rafforzare ulteriormente detti vincoli e intensificare le relazioni tra la Comunità e il Bangladesh;

RIBADENDO l'importanza che la Comunità e il Bangladesh attribuiscono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla Dichiarazione di Vienna del 1993 e al programma d'azione della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo, alla Dichiarazione di Copenaghen del 1995 sullo sviluppo nel settore sociale e al relativo programma d'azione, alla Dichiarazione di Pechino del 1995 e al programma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne;

CONSIDERANDO che l'accordo firmato il 16 novembre 1976 tra la Comunità e il Bangladesh ha gettato le basi per una stretta cooperazione fra le parti;

COMPIACIUTI per i risultati ottenuti grazie all'accordo;

MOSSI dalla comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le loro relazioni nei settori di comune interesse su basi di parità, non discriminazione, mutuo vantaggio e reciprocità;

RICONOSCENDO la grande importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo economico, e tenendo conto del fatto che attualmente il Bangladesh fa parte dei paesi meno sviluppati;

RICONOSCENDO la necessità di promuovere lo sviluppo della popolazione del Bangladesh, segnatamente delle fasce più povere e più svantaggiate, in particolare delle donne;

CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalla Comunità e dal Bangladesh alla promozione di una crescita demografica equilibrata, all'eliminazione della povertà, alla tutela dell'ambiente e all'uso sostenibile delle risorse naturali, e riconoscendo il nesso esistente tra ambiente e sviluppo;

DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli ad uno sviluppo sostenuto e alla diversificazione degli scambi tra la Comunità e il Bangladesh;

TENENDO CONTO del loro impegno di condurre gli scambi in conformità dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, comprese le conclusioni della conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Singapore nel dicembre 1996;

CONSIDERANDO la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti diretti e alla cooperazione economica tra le parti;

CONSAPEVOLI del loro comune desiderio di sviluppare e intensificare la cooperazione regionale e il dialogo Nord-Sud;

RITENENDO che le relazioni fra di essi si siano sviluppate al di là del campo di applicazione dell'accordo concluso nel 1976,

HANNO DECISO, come parti contraenti, in appresso denominate "parti", di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Jaime GAMA

Ministro degli Affari esteri della Repubblica portoghese,

Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea

Christopher PATTEN

Membro della Commissione delle Comunità europee

IL GOVERNO DEL BANGLADESH:

Md. Abdul JALIL

Ministro del commercio

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Fondamenti

Il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interne ed internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Articolo 2

Obiettivi

L'accordo si prefigge essenzialmente di approfondire e sviluppare i vari aspetti della cooperazione tra le parti nei settori che rientrano nelle rispettive competenze e con i seguenti obiettivi:

1) favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Bangladesh, segnatamente delle fasce più povere della sua popolazione, in particolare delle donne, tenendo conto del fatto che il Bangladesh fa attualmente parte dei paesi meno sviluppati;

2) creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio bilaterale fra le parti in conformità dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e aiutare il Bangladesh a diversificare il suo potenziale di produzione;

3) promuovere gli investimenti e i vincoli economici, tecnici e culturali nell'interesse di entrambe le parti;

4) cercare di equilibrare le politiche finalizzate ad una crescita economica sostenibile, allo sviluppo sociale e alla tutela e alla conservazione dell'ambiente naturale.

Articolo 3

Cooperazione allo sviluppo

1. Le parti riconoscono che la Comunità può contribuire maggiormente, in termini di volume e di impatto, alle iniziative finalizzate allo sviluppo del Bangladesh, segnatamente nel settore, di importanza strategica, della lotta contro la povertà. Se del caso, le donne saranno poste al centro di questo tipo di attività.

In considerazione di quanto precede, in conformità delle politiche e delle normative comunitarie e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la cooperazione, le parti decidono di sviluppare la cooperazione nell'ambito di una strategia chiara e di un dialogo volto a concordare le priorità d'intervento, ricercando efficacia e sostenibilità.

2. Le parti riconoscono la necessità di rivolgere maggiore attenzione, intensificando la cooperazione, alla lotta contro la tossicomania e l'aids, tenendo conto del lavoro svolto al riguardo dagli organismi internazionali. La cooperazione tra le parti comprenderà, fra l'altro, i seguenti aspetti:

a) prevenzione, controllo e riduzione dell'aids mediante il potenziamento delle attività di informazione e di educazione sanitaria;

b) potenziamento dei servizi sanitari e delle strutture terapeutiche per i malati di aids; formazione, istruzione, promozione della salute e riabilitazione dei tossicodipendenti;

c) compresi i progetti volti a reinserire questi ultimi nel contesto lavorativo e sociale;

d) scambio di tutte le informazioni pertinenti, garantendo un'adeguata protezione dei dati personali.

3. Le parti si accertano che le azioni intraprese nel quadro della cooperazione allo sviluppo siano compatibili con le strategie di sviluppo attuate sotto l'egida delle istituzioni di Bretton Woods.

Articolo 4

Scambi e cooperazione commerciale

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti si impegnano a condurre gli scambi in conformità dell'accordo che istituisce l'OMC.

2. Ciascuna parte accetta di informare l'altra dell'apertura di procedimenti antidumping nei confronti dei prodotti di quest'ultima.

Nel pieno rispetto degli accordi OMC sulle misure antidumping e antisovvenzioni, le parti esaminano attentamente, facendo in modo che si possano tenere consultazioni, le osservazioni dell'altra parte riguardo ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni.

3. Le parti si impegnano inoltre a promuovere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, l'espansione e la diversificazione degli scambi fra di esse. La cooperazione in questo campo mira a sviluppare e a diversificare il commercio nei due sensi cercando il modo di migliorare l'accesso al mercato.

4. Le parti si adoperano per:

a) eliminare gli ostacoli agli scambi e adottare misure volte a migliorare la trasparenza, segnatamente sopprimendo, a tempo debito, gli ostacoli non tariffari, in funzione del lavoro svolto al riguardo dall'OMC e da altri organismi internazionali;

b) migliorare, nei limiti delle rispettive competenze, la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore doganale, segnatamente per quanto riguarda la formazione professionale, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali nonché la prevenzione, l'indagine e la repressione delle infrazioni doganali;

c) continuare ad esaminare le questioni relative al transito e alla riesportazione;

d) scambiare informazioni sugli sbocchi commerciali reciprocamente vantaggiosi, sulla cooperazione statistica e sulle questioni relative alla concorrenza;

e) garantire una tutela adeguata dei dati personali.

5. a) Il Bangladesh si impegna a prendere tutte le misure necessarie per favorire un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

b) Fatti salvi gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), il Bangladesh aderisce, entro e non oltre il 1o gennaio 2006, alle convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al punto 1 dell'allegato II. La commissione mista può decidere di modificare detto termine previa richiesta debitamente motivata di una delle parti.

c) Il Bangladesh si adopera inoltre per aderire alle convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al punto 2 dell'allegato II.

d) Su richiesta, sarà fornita l'assistenza tecnica necessaria per consentire al Bangladesh di adempiere gli impegni e gli obblighi suddetti.

6. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti convengono di adoperarsi per migliorare, su basi di reciprocità, gli scambi di informazioni e l'accesso ai rispettivi mercati delle commesse pubbliche. Al tal fine, la Comunità incoraggia il Bangladesh ad aderire all'accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici.

7. Per quanto riguarda i servizi di trasporto marittimo internazionale, le parti fanno il possibile per garantire l'effettiva applicazione del principio dell'accesso illimitato, su basi commerciali, al mercato e al traffico marittimo internazionale.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione e dal codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabili a una delle parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

Articolo 5

Cooperazione nel settore dell'ambiente

1. Riconoscendo che la povertà è strettamente legata al degrado ambientale, le parti si impegnano a cooperare nel settore ambientale onde favorire una crescita economica sostenibile e uno sviluppo sociale, privilegiando il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Si cercherà in particolare di:

a) ridurre i rischi ambientali nelle zone soggette alle calamità e/o offrire una migliore protezione contro tali rischi, nonché di lottare contro l'erosione del suolo;

b) elaborare un'efficace politica ambientale che preveda le opportune misure legislative e le risorse necessarie per attuarle, compresa la formazione, il potenziamento istituzionale e il trasferimento delle tecnologie ambientali appropriate;

c) cooperare per lo sviluppo delle fonti energetiche sostenibili e non inquinanti, nonché per la soluzione dei problemi di inquinamento industriale e urbano;

d) evitare le attività dannose per l'ambiente (specialmente nelle zone con un ecosistema fragile) sviluppando, nel contempo, il turismo come fonte sostenibile di reddito;

e) valutare l'impatto ambientale, elemento fondamentale dei progetti di ricostruzione e di sviluppo in tutti i settori, sia nella fase di preparazione che in quella di attuazione;

f) intensificare la cooperazione per conseguire gli obiettivi degli accordi ambientali multilaterali a cui entrambe le parti hanno aderito.

Articolo 6

Cooperazione economica

1. Le parti si impegnano, compatibilmente con le rispettive politiche e finalità e con i mezzi finanziari disponibili, a favorire una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa. Esse determinano di comune accordo, con vantaggi per entrambe e nei limiti delle rispettive competenze, i settori e le priorità dei programmi e delle attività di cooperazione economica nel quadro di una strategia di cooperazione ben definita.

2. Le parti decidono di collaborare per conseguire i seguenti vasti obiettivi:

a) creare in Bangladesh un contesto economico favorevole alla competitività agevolando l'accesso al know-how e alla tecnologia comunitari, anche a livello di progettazione, imballaggio e norme, quali le norme di tutela dei consumatori e le norme ambientali, di nuovi materiali e di nuovi prodotti;

b) agevolare i contatti tra gli operatori economici e prendere altre misure atte a promuovere gli scambi commerciali e gli investimenti;

c) agevolare gli scambi di informazioni sulle politiche relative alle imprese e alle piccole e medie imprese (PMI), segnatamente al fine di migliorare il contesto per l'attività commerciale e gli investimenti e di favorire i contatti tra le PMI, onde promuovere gli scambi e aumentare le possibilità di cooperazione industriale;

d) migliorare la formazione alla gestione in Bangladesh onde preparare gli operatori commerciali ad interagire in modo efficace con le imprese europee;

e) promuovere il dialogo tra il Bangladesh e la Comunità sulla politica energetica e sui trasferimenti di tecnologia.

3. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti si impegnano ad aumentare gli investimenti reciprocamente vantaggiosi creando un clima più propizio agli investimenti privati, instaurando condizioni più favorevoli ai trasferimenti di capitale e promuovendo, all'occorrenza, la conclusione di convenzioni per la promozione e la tutela degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità e il Bangladesh.

Articolo 7

Cooperazione regionale

1. Le parti convengono che la cooperazione tra di esse potrà estendersi ad azioni avviate nell'ambito degli accordi di cooperazione conclusi con altri paesi della stessa regione, purché dette azioni siano compatibili con il presente accordo.

2. Pur senza escludere alcun settore, le parti decidono di rivolgere particolare attenzione alle seguenti azioni:

a) assistenza tecnica (servizi di esperti esterni e formazione di personale tecnico ad alcuni aspetti pratici dell'integrazione);

b) promozione del commercio intraregionale;

c) sostegno alle istituzioni regionali, nonché a progetti e iniziative comuni di competenza di organizzazioni regionali quali l'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC);

d) sostegno agli studi riguardanti le questioni regionali/subregionali, compresi i trasporti, le comunicazioni, le questioni ambientali e la salute degli esseri umani e degli animali.

Articolo 8

Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia

Compatibilmente con le rispettive politiche e competenze, le parti promuovono la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di comune interesse, comprese le norme e il controllo della qualità.

Articolo 9

Precursori chimici della droga e riciclaggio del denaro sporco

1. Compatibilmente con le rispettive competenze e con le disposizioni giuridiche pertinenti, le parti decidono di collaborare per impedire lo sviamento dei precursori chimici della droga. Esse riconoscono inoltre la necessità di adoperarsi per combattere il riciclaggio del denaro sporco.

2. Le parti prenderanno in considerazione la possibilità di ricorrere a misure speciali volte a combattere la coltivazione, la produzione e il commercio illecito di droga, stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché a misure di prevenzione e di riduzione della tossicomania. La cooperazione in questo settore potrà comprendere:

a) l'assistenza per la formazione e la riabilitazione dei tossicodipendenti;

b) misure volte a promuovere altre forme di sviluppo economico;

c) scambi di informazioni pertinenti, fatta salva un'adeguata protezione dei dati personali.

Articolo 10

Sviluppo delle risorse umane

Le parti convengono che lo sviluppo delle risorse umane è parte integrante dello sviluppo economico e sociale.

Le parti ribadiscono la necessità di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori tenendo conto dei principi contenuti negli strumenti pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro, tra cui quelli relativi al divieto del lavoro forzato e minorile, alla libertà di associazione, al diritto di organizzazione e di negoziati collettivi ed al principio di non discriminazione.

Le parti riconoscono che sviluppando l'istruzione e le competenze e migliorando il tenore di vita delle fasce svantaggiate della popolazione, segnatamente le donne, si contribuirà a creare un contesto economico e sociale favorevole.

Articolo 11

Informazione, cultura e comunicazione

Le parti collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze, nei settori dell'informazione, della cultura e delle comunicazioni per instaurare un clima di maggiore comprensione e consolidare i legami esistenti tra di esse, anche attraverso studi e assistenza tecnica per la salvaguardia del patrimonio culturale.

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in settori quali le telecomunicazioni, la società dell'informazione e le applicazioni multimediali, che contribuiscono a stimolare lo sviluppo economico e il commercio.

Le parti ritengono che la cooperazione in questo settore, nell'ambito delle rispettive competenze, potrebbe agevolare:

a) l'elaborazione di una normativa e di una politica in materia di telecomunicazioni;

b) le comunicazioni mobili;

c) la società dell'informazione, compresa la promozione dei sistemi globali di navigazione via satellite;

d) le tecnologie multimediali per le telecomunicazioni;

e) le reti e le applicazioni telematiche (trasporti, sanità, istruzione, ambiente).

Articolo 12

Commissione mista

1. Le parti decidono di creare una commissione mista incaricata di:

a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo;

b) stabilire le priorità in relazione agli obiettivi dell'accordo;

c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi dell'accordo.

Saranno inserite disposizioni relative alla frequenza e alla sede delle riunioni, alla presidenza e alla creazione di sottogruppi.

2. La commissione mista è composta da alti funzionari di entrambe le parti. Essa si riunisce di norma ogni anno, alternativamente a Bruxelles e a Dacca, a una data fissata di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie.

3. La commissione mista può istituire sottogruppi specializzati per assisterla nello svolgimento dei propri compiti e coordinare l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi nel quadro dell'accordo.

4. L'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista è concordato tra le parti.

5. Le parti decidono altresì di affidare alla commissione mista il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi settoriali già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra la Comunità e il Bangladesh.

Articolo 13

Consultazioni

Considerati gli obiettivi del presente accordo, le parti riconoscono quanto sia importante consultarsi sulle questioni internazionali, economiche e commerciali di reciproco interesse.

Articolo 14

Clausola evolutiva

Le parti possono migliorare, di concerto, il presente accordo al fine di sviluppare la cooperazione e di completarla mediante accordi su settori o attività specifici.

Ciascuna delle parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare il presente accordo.

Articolo 15

Altri accordi

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la possibilità per gli Stati membri dell'Unione europea di avviare attività bilaterali con il Bangladesh nell'ambito della cooperazione economica e allo sviluppo o di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica e allo sviluppo con questo paese.

Articolo 16

Mancata esecuzione dell'accordo

1. Qualora una parte ritenga che l'altra sia venuta meno agli obblighi assunti nel quadro dell'accordo, può prendere le misure del caso.

2. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

3. Nella scelta delle misure, si dovranno privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise verranno comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, saranno oggetto di consultazioni.

Articolo 17

Agevolazioni

Per favorire la cooperazione nel quadro del presente accordo, le autorità del Bangladesh concedono ai funzionari e agli esperti della CE incaricati di attuare la cooperazione le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle loro attività. Disposizioni particolareggiate al riguardo figureranno in uno scambio di lettere a parte.

Articolo 18

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica popolare del Bangladesh.

Articolo 19

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 20

Entrata in vigore e rinnovo

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è rinnovato automaticamente di anno in anno a condizione che nessuna delle parti lo denunci sei mesi prima della scadenza.

Articolo 21

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e bangladese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία./IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au présent accord./IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo./TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen./TILL BEVIS HÄRAV har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal./

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Hecho en Bruselas, el /veintidós de mayo del año dos mil./Udfærdiget i Bruxelles den /toogtyvende maj to tusind./Geschehen zu Brüssel am /zweiundzwanzigsten Mai zweitausend./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις /είκοσι δύο Μαΐου δύο χιλιάδες./Done at Brussels on the /twenty-second day of May in the year two thousand./Fait à Bruxelles, le /vingt-deux mai deux mille./Fatto a Bruxelles, addì /ventidue maggio duemila./Gedaan te Brussel, de /tweeëntwintigste mei tweeduizend./Feito em Bruxelas, em /vinte e dois de Maio de dois mil./Tehty Brysselissä /kahdentenakymmenentenätoisena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Bryssel den /tjugoandra maj tjugohundra. /

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Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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ALLEGATO I

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 4, paragrafo 5, dell'accordo

Nel quadro dell'accordo, le parti convengono che la "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi commerciali e di servizi, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela sui generis delle informazioni riservate nonché la protezione contro la concorrenza sleale.

ALLEGATO II

Convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 4, paragrafo 5

1. Il paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 4 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta da ultimo a Parigi (atto di Parigi, 1971),

- accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, riveduto da ultimo a Stoccolma (atto di Stoccolma del 1967),

- protocollo relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),

- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),

- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Unione PCT) modificato nel 1984,

- trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).

2. Il paragrafo 5, lettera c), dell'articolo 4 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (atto di Ginevra del 1977),

- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977),

- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), riveduta a Ginevra (atto di Ginevra del 1991),

- trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996),

- trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).

3. La commissione mista può decidere di estendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) e c), ad altre convenzioni multilaterali.

ALLEGATO III

Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 16 mancata esecuzione dell'accordo

a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" ai sensi dell'articolo 16 s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

- in una denuncia dell'accordo non autorizzata dalle norme generali del diritto internazionale o

- nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.

b) Le parti convengono che per "misure del caso" ai sensi dell'articolo 16 s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte prenda una misura in uno dei casi particolarmente urgenti ai sensi dell'articolo 16, l'altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.