22001A0113(02)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0054 - 0055


Accordo

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000

A. Lettera n. 1

Bruxelles, 13 novembre 2000

Signor,

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1o luglio 1999-30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;

b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

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B. Lettera n. 2

Bruxelles, 13 novembre 2000

Signor,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1o luglio 1999-30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;

b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità".

Ho l'onore di confermarle l'accordo del mio governo di cui alla lettera stessa, su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica dell'India

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