22000D0601(01)

Decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 5 maggio 2000, che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovenia al programma per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità - SAVE II

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 01/06/2000 pag. 0048 - 0050


Decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione UE-Slovenia

del 5 maggio 2000

che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovenia al programma per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità - SAVE II

(2000/366/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra(1), in particolare l'articolo 106,

considerando che, a norma dell'articolo 106 del suddetto accordo europeo, la Slovenia può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, anche nel settore dell'energia e che le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovenia alle attività di cui all'articolo 106 devono essere decise dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

La Slovenia partecipa al programma SAVE II della Comunità europea conformemente alle modalità e alle condizioni di cui agli allegati I e II, che costituiscono parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del programma SAVE II.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

D. Rupel

(1) GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3. Accordo modificato dal protocollo di modifica (GU L 51 del 26.2.1999, pag. 208).

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA SLOVENIA AL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA COMUNITÀ - SAVE II

1. La Slovenia parteciperà a tutte le azioni del programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità - SAVE II (in seguito denominato "SAVE II") conformemente, salvo diverse disposizioni della presente decisione, agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenze di cui alla decisione 96/737/CE del Consiglio(1) che istituisce un programma quinquennale per la preparazione e l'attuazione di misure e di azioni improntate alla redditività, onde promuovere l'efficienza energetica nella Comunità.

2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di partecipazione da parte di istituzioni, organizzazioni e privati cittadini della Slovenia potenziali beneficiari saranno le stesse di quelle applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai privati cittadini potenziali beneficiari della Comunità, entro i limiti del contributo finanziario della Slovenia al netto delle spese amministrative di cui all'allegato II.

3. Se del caso, al fine di garantire la dimensione comunitaria di SAVE II, i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Slovenia dovranno includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo sarà deciso nel quadro della realizzazione di SAVE II, tenuto conto della natura delle diverse attività, del numero dei partner coinvolti in un determinato progetto e del numero dei paesi partecipanti all'attività in questione.

4. La Slovenia adotterà le misure necessarie per assicurare a livello nazionale il coordinamento e l'organizzazione della partecipazione a SAVE II.

5. La Slovenia verserà ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea a copertura dei costi legati alla sua partecipazione a SAVE II (cfr. allegato II). Il comitato di associazione ha il diritto di modificare tale contributo ove necessario.

6. Gli Stati membri della Comunità e la Slovenia si adopereranno, nell'ambito delle disposizioni in vigore, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno delle persone che si spostino tra la Slovenia e gli Stati membri della Comunità al fine di partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.

7. Fatte salve le competenze della Commissione e della Corte dei Conti europea in relazione al controllo e alla valutazione di SAVE II a norma dell'articolo 5 della decisione 96/737/CE, la partecipazione della Slovenia al programma sarà oggetto di una sorveglianza permanente esercitata in condizioni di partenariato dalla Slovenia e dalla Commissione delle Comunità europee. La Slovenia presenterà alla Commissione le relazioni necessarie e prenderà parte alle altre specifiche attività stabilite dalla Comunità a tale riguardo.

8. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 96/737/CE, la Slovenia sarà invitata alle riunioni di coordinamento su qualsiasi aspetto relativo all'attuazione della presente decisione prima delle periodiche riunioni del comitato SAVE. La Commissione informerà la Slovenia dell'esito delle suddette riunioni periodiche.

9. La lingua da utilizzare per le domande di partecipazione, i contratti, le relazioni da presentare e le altre procedure amministrative previste dal programma SAVE II sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

(1) GU L 335 del 24.12.1996, pag. 50.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SLOVENIA A SAVE II

1. Il contributo finanziario della Slovenia coprirà:

- le sovvenzioni o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario concessi dal programma a partecipanti sloveni,

- le spese amministrative supplementari legate alla gestione del programma da parte della Commissione delle Comunità europee e connesse alla partecipazione della Slovenia.

2. Per ciascun esercizio finanziario, il totale delle sovvenzioni e di qualsiasi altra forma di sostegno finanziario concesse dal programma ai beneficiari sloveni non dovrà superare il contributo versato dalla Slovenia, al netto delle spese amministrative supplementari.

Qualora il contributo della Slovenia al bilancio generale dell'Unione europea, al netto delle spese amministrative supplementari, risultasse superiore al totale delle sovvenzioni e delle altre forme di sostegno finanziario concesse dal programma ai beneficiari sloveni, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e il suo ammontare sarà detratto dal contributo previsto per l'anno successivo. Qualora rimanga un saldo simile a conclusione del programma, l'importo corrispondente sarà rimborsato alla Slovenia.

3. Il contributo annuo della Slovenia a decorrere dal 1999 sarà 57942 EUR, di cui 3942 EUR a copertura delle spese amministrative supplementari legate alla gestione del programma da parte della Commissione e connesse alla partecipazione della Slovenia.

4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applicherà in particolare alla gestione del contributo della Slovenia.

Al momento dell'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno la Commissione invierà alla Slovenia una richiesta di fondi per un ammontare equivalente al contributo alle spese stabilito ai sensi della presente decisione.

Il contributo sarà espresso in EUR e sarà versato su un conto bancario in euro della Commissione.

La Slovenia verserà il suo contributo alle spese annuali, ai sensi della presente decisione e conformemente alla richiesta di fondi, entro tre mesi dall'invio della stessa. Qualsiasi ritardo nel versamento del contributo darà origine al pagamento di interessi da parte della Slovenia sul saldo scoperto alla data di scadenza, con un tasso d'interesse corrispondente al tasso applicato dalla BCE nel mese della data di scadenza per le operazioni in EUR, aumentato di 1,5 punti percentuali.

5. La Slovenia pagherà le spese amministrative supplementari di cui al paragrafo 3 (3942 EUR) da imputare al proprio bilancio nazionale.

6. La Slovenia pagherà le spese rimanenti relative alla sua partecipazione a SAVE II per un importo di 54000 EUR da imputare al bilancio nazionale.