22000A1215(01)

2000/483/CE: Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 - Protocolli - Atto final - Dichiarazioni

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 15/12/2000 pag. 0003 - 0353


Allegato della decisione n. 1 /2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE(1)

(1) GU L 195 del 1.8.2000, pag. 46.

ACCORDO DI PARTENARIATO

tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000

INDICE

>SPAZIO PER TABELLA>

PREAMBOLO

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dall'altro;

AFFERMANDO il loro impegno ad operare insieme per conseguire gli obiettivi di eliminazione della povertà, assicurazione di uno sviluppo sostenibile e graduale integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale;

RISOLUTI a dare, con la loro cooperazione, un contributo importante allo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati ACP e ad un maggiore benessere delle loro popolazioni, ad aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a rafforzare il partenariato ACP-CE nell'intento di conferire al processo della globalizzazione una più forte dimensione sociale;

RIAFFERMANDO la loro volontà di rivitalizzare la loro relazione particolare, dandole un carattere globale e integrato per costruire un partenariato forte, basato sul dialogo politico, sulla cooperazione allo sviluppo e sulle relazioni economiche e commerciali;

RICONOSCENDO che un contesto politico in grado di garantire la pace, la sicurezza e la stabilità, il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto nonché il buon governo costituisce un elemento indispensabile dello sviluppo a lungo termine; riconoscendo che la responsabilità della creazione di un siffatto contesto spetta in primo luogo ai paesi interessati;

RICONOSCENDO che l'attuazione di politiche economiche sane e sostenibili è un presupposto dello sviluppo;

FACENDO RIFERIMENTO ai principi della Carta delle Nazioni Unite e richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alle conclusioni della conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo del 1993, ai Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, alla Convenzione dei diritti del bambino, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, alle convenzioni di Ginevra del 1949 e agli altri strumenti del diritto umanitario internazionale, alla Convenzione sullo status degli apolidi del 1954, alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e al Protocollo di New York relativo alla condizione giuridica dei rifugiati del 1967;

RITENENDO che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e la Convenzione americana dei diritti dell'uomo costituiscano contributi regionali positivi al rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea e negli Stati ACP;

RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni di Libreville e di Santo Domingo rilasciate dai capi di Stato e di governo dei paesi ACP in occasione dei vertici del 1997 e del 1999;

CONSIDERANDO che gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite e l'obiettivo fissato dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE, di ridurre della metà entro il 2015 il numero di persone che vivono in condizioni di estrema povertà, forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo;

RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni assunti nelle conferenze delle Nazioni Unite di Rio, Vienna, Cairo, Copenaghen, Pechino, Istanbul e Roma e riconoscendo la necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi d'azione elaborati in tali ambiti;

PREOCCUPATI di rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori, tenendo conto dei principi sanciti dalle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

RICHIAMANDOSI agli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

OBIETTIVI, PRINCIPI E ATTORI

CAPITOLO 1

Obiettivi e principi

Articolo 1

Obiettivi del partenariato

La Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, in appresso denominati "le parti", concludono il presente accordo al fine di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza e favorendo un contesto politico stabile e democratico.

Il partenariato si propone come fine principale la riduzione e infine l'eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e ambientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate da ciascuno Stato ACP.

Fanno parte di questo quadro una crescita economica sostenuta, lo sviluppo del settore privato, la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive. Sono promossi il rispetto dei diritti dell'individuo e il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, lo sviluppo sociale e i presupposti di un'equa distribuzione dei risultati della crescita. Sono incoraggiati e sostenuti i processi d'integrazione regionali e subregionali che favoriscono l'inserimento dei paesi ACP nell'economia mondiale per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti privati. Costituiscono parte integrante di questo approccio il potenziamento delle capacità degli attori dello sviluppo e il miglioramento del quadro istituzionale necessario alla coesione sociale, al funzionamento di una società democratica e di un'economia di mercato, nonché alla costituzione di una società civile attiva e organizzata. In tutti i campi, politico, economico e sociale, si tiene conto sistematicamente della situazione delle donne e delle questioni di genere. Sono applicati e integrati ad ogni livello del partenariato i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente.

Articolo 2

Principi fondamentali

La cooperazione ACP-CE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si esercita in base ai seguenti principi fondamentali:

- parità dei partner e responsabilità delle strategie di sviluppo: ai fini del conseguimento degli obiettivi del partenariato, gli Stati ACP determinano sovranamente le strategie di sviluppo delle loro economie e società, tenendo debitamente conto degli elementi essenziali di cui all'articolo 9; il partenariato incoraggia l'assunzione da parte dei paesi e delle popolazioni interessati della responsabilità delle strategie di sviluppo;

- partecipazione: a prescindere dal governo centrale, che costituisce il partner principale, il partenariato è aperto ad altri attori di vario tipo, al fine d'incoraggiare l'inserimento di tutti i settori della società, compreso il settore privato e le organizzazioni della società civile, nella vita politica, economica e sociale;

- ruolo centrale del dialogo ed esecuzione degli obblighi reciproci: gli obblighi assunti dalle parti nel quadro del dialogo sono al centro del partenariato e delle relazioni di cooperazione;

- differenziazione e regionalizzazione: le modalità e le priorità della cooperazione variano a seconda del livello di sviluppo di ciascun partner, delle sue esigenze, dei suoi risultati e della sua strategia di sviluppo a lungo termine; un'attenzione particolare è rivolta alla dimensione regionale; un trattamento speciale è accordato ai paesi meno avanzati e si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari.

Articolo 3

Conseguimento degli obiettivi dell'accordo

La parti adottano, ciascuna per quanto la riguarda a titolo del presente accordo, tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo e a facilitare il perseguimento dei suoi obiettivi. Esse si astengono da tutte le misure che possono mettere in pericolo il conseguimento di tali obiettivi.

CAPITOLO 2

Gli attori del partenariato

Articolo 4

Impostazione generale

Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali del processo di sviluppo. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali sono, ove opportuno:

- informati e consultati sulle politiche e sulle strategie di cooperazione nonché sulle priorità di cooperazione, soprattutto nei settori che li interessano o li riguardano direttamente, e sul dialogo politico;

- dotati di risorse finanziarie alle condizioni stabilite nel presente accordo, al fine di sostenere i processi di sviluppo a livello locale;

- coinvolti nell'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li interessano o nei quali detengono un vantaggio comparativo;

- sostenuti nello sviluppo delle loro capacità in settori critici, al fine di rafforzarne le competenze, in particolare in materia di organizzazione e rappresentazione, e per potenziare i meccanismi di consultazione, compresi i canali di comunicazione e dialogo, e promuovere alleanze strategiche.

Articolo 5

Informazione

La cooperazione sostiene le operazioni che consentono la fornitura di una migliore informazione e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza riguardo alle caratteristiche di base del partenariato ACP-UE. Inoltre la cooperazione:

- incoraggia il partenariato e stabilisce collegamenti tra attori dei paesi ACP e attori dell'UE;

- rafforza i collegamenti in rete e gli scambi di competenze ed esperienze tra gli attori.

Articolo 6

Definizioni

1. Gli attori della cooperazione comprendono:

a) lo Stato (a livello locale, nazionale e regionale);

b) gli attori non statali:

- il settore privato;

- i partner economici e sociali, comprese le organizzazioni sindacali;

- la società civile in tutte le sue forme, a seconda delle particolarità nazionali.

2. Le parti riconoscono gli attori non statali nella misura in cui essi rispondono alle esigenze della popolazione, dimostrano competenze specifiche e sono organizzati e gestiti in modo democratico e trasparente.

Articolo 7

Sviluppo delle capacità

Il contributo della società civile allo sviluppo può essere migliorato rafforzando le organizzazioni comunitarie e le organizzazioni non governative senza scopo di lucro in tutti i campi della cooperazione. A tal fine è necessario:

- incoraggiare e sostenere la costituzione e lo sviluppo di tali organizzazioni;

- creare meccanismi per coinvolgerle nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.

TITOLO II

LA DIMENSIONE POLITICA

Articolo 8

Dialogo politico

1. Le parti procedono regolarmente ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all'assunzione di impegni da entrambe le parti.

2. Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni tra le parti nell'ambito di organismi internazionali. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla clausola di non esecuzione.

3. Il dialogo riguarda tutti gli scopi e gli obiettivi sanciti nell'accordo nonché tutte le questioni d'interesse comune, generale, regionale o subregionale. Attraverso il dialogo le parti contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e promuovono un contesto politico stabile e democratico. Il dialogo abbraccia le strategie di cooperazione e le politiche globali e settoriali, comprese le questioni ambientali, di genere, relative alle migrazioni e al patrimonio culturale.

4. Nel quadro del dialogo un'attenzione particolare è riservata a precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, quali il commercio di armi, spese militari eccessive, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, la discriminazione etnica, religiosa o razziale. Il dialogo include inoltre una valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al buon governo.

5. Le politiche generali intese a promuovere la pace e a prevenire, gestire e risolvere i conflitti violenti svolgono una funzione importante all'interno del dialogo, come pure la necessità di tenere conto degli obiettivi della pace e della stabilità democratica nella definizione dei campi di cooperazione prioritari.

6. Il dialogo è condotto in modo flessibile; può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, nella veste appropriata e al livello adeguato (regionale, subregionale o nazionale).

7. Sono associate al dialogo le organizzazioni regionali e subregionali nonché rappresentanti delle organizzazioni della società civile.

Articolo 9

Elementi essenziali e elemento fondamentale

1. La cooperazione è orientata verso uno sviluppo durevole incentrato sull'essere umano, che ne è il protagonista e beneficiario principale; un siffatto sviluppo presuppone il rispetto e la promozione di tutti i diritti dell'uomo.

Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali, la democrazia fondata sullo Stato di diritto e un sistema di governo trasparente e responsabile sono parte integrante di uno sviluppo durevole.

2. Le parti fanno riferimento ai loro obblighi e impegni internazionali relativi ai diritti dell'uomo. Esse reiterano il loro profondo attaccamento alla dignità umana e ai diritti dell'uomo, che sono aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. I diritti dell'uomo sono universali, indivisibili e interdipendenti. Le parti s'impegnano a promuovere e proteggere tutte le libertà e i diritti umani fondamentali, sia civili che politici, economici, sociali o culturali. In questo contesto le parti riaffermano l'uguaglianza tra uomini e donne.

Le parti ribadiscono che la democratizzazione, lo sviluppo e la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo sono elementi connessi tra loro, che si rafforzano a vicenda. I principi democratici sono principi universalmente riconosciuti sui quali si basa l'organizzazione dello Stato per garantire la legittimità della sua autorità, la legalità delle sue azioni, rispecchiantesi nel suo assetto costituzionale, legislativo e normativo, e l'esistenza dei meccanismi di partecipazione. Sulla base dei principi universalmente riconosciuti, ciascun paese sviluppa la propria cultura democratica.

La struttura di governo e le prerogative dei diversi poteri si fondano sullo Stato di diritto, che presuppone in particolare l'esistenza di strumenti di ricorso giuridico efficaci e accessibili, un sistema giudiziario indipendente che garantisca l'uguaglianza di fronte alla legge e la completa subordinazione dell'esecutivo alla legge.

Il rispetto dei diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-UE, ispirano le politiche interne e internazionali delle parti e costituiscono gli elementi essenziali del presente accordo.

3. In un contesto politico e istituzionale che rispetta i diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto il buon governo è la gestione trasparente e responsabile delle risorse umane, naturali, economiche e finanziarie ai fini di uno sviluppo equo e duraturo. Esso comporta procedure decisionali chiare da parte delle pubbliche autorità, istituzioni trasparenti e soggette all'obbligo di rendere conto, il primato del diritto nella gestione e nella distribuzione delle risorse e il potenziamento delle capacità per elaborare e attuare misure volte in particolare a prevenire e combattere la corruzione.

Il buon governo, sul quale si fonda il partenariato ACP-UE, ispira le politiche nazionali e internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le parti convengono che solo i gravi casi di corruzione, attiva e passiva, previsti dall'articolo 97, costituiscono una violazione di tale elemento.

4. Il partenariato sostiene attivamente la promozione dei diritti dell'uomo, i processi di democratizzazione, il consolidamento dello Stato di diritto e il buon governo.

Questi settori costituiscono una materia fondamentale del dialogo politico. Nel quadro di tale dialogo le parti attribuiscono particolare importanza ai cambiamenti in corso e alla continuità dei progressi conseguiti. Questa valutazione periodica tiene conto del contesto economico, sociale, culturale e storico di ciascun paese.

I suddetti settori sono sostenuti in modo privilegiato anche nel quadro delle strategie di sviluppo. La Comunità fornisce un aiuto alle riforme politiche, istituzionali e giuridiche e allo sviluppo delle capacità degli attori pubblici e privati e della società civile nel quadro di strategie concordate tra lo Stato interessato e la Comunità.

Articolo 10

Altri elementi del quadro politico

1. Le parti stimano che i seguenti elementi contribuiscano a preservare e a consolidare un quadro politico stabile e democratico:

- sviluppo durevole e equo, che assicuri, tra l'altro, l'accesso alle risorse produttive, ai servizi essenziali e alla giustizia;

- maggiore coinvolgimento di una società civile attiva e organizzata e del settore privato.

2. Le parti riconoscono che i principi dell'economia di mercato, sostenuti da regole di concorrenza trasparenti e da sane politiche economiche e sociali, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del partenariato.

Articolo 11

Politiche di pacificazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti

1. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione e prevenzione e risoluzione dei conflitti nel quadro del partenariato. Questa politica si basa sul principio dell'ownership. Essa è incentrata sullo sviluppo di capacità regionali, subregionali e nazionali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde e con un'adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili.

2. Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad assicurare un'equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i settori della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell'efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il superamento delle divisioni tra settori diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata.

3. Fanno parte, tra l'altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché iniziative appropriate intese a limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione e all'applicazione di norme e codici di condotta comuni. In questo contesto un'attenzione particolare è rivolta alla lotta contro le mine antipersona e contro il traffico e l'accumulo illegali di armi di piccolo calibro e armi leggere, la cui diffusione è generale e incontrollata.

4. In situazioni di conflitti violenti le parti prendono tutte le iniziative atte a prevenire un'intensificazione della violenza, a limitarne l'espansione territoriale e a favorire la composizione pacifica delle controversie. Un impegno particolare è posto nel garantire che le risorse finanziarie destinate alla cooperazione siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del partenariato e nel prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici.

5. In situazioni postbelliche le parti prendono tutte le iniziative atte ad agevolare il ritorno ad una situazione duratura di non violenza e stabilità. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e la cooperazione allo sviluppo.

Articolo 12

Coerenza delle politiche comunitarie e loro incidenza sull'attuazione del presente accordo di partenariato

Fatto salvo il disposto dell'articolo 96, quando la Comunità, nell'esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, ne informa questi ultimi in tempo utile. A tal fine la Commissione comunica immediatamente al segretariato degli Stati ACP le proposte di misure di questo tipo. All'occorrenza può anche essere introdotta una richiesta d'informazioni su iniziativa degli Stati ACP.

Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto di tali misure.

Dopo le suddette consultazioni gli Stati ACP possono inoltre far conoscere tempestivamente le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni.

Se la Comunità non può accogliere le richieste degli Stati ACP, li informa quanto prima della sua decisione, indicandone i motivi.

Gli Stati ACP ricevono inoltre informazioni adeguate sull'entrata in vigore di dette decisioni, possibilmente in anticipo.

Articolo 13

Migrazioni

1. La questione delle migrazioni è oggetto di un profondo dialogo nel quadro del partenariato ACP-UE.

Le parti riaffermano gli obblighi e gli impegni assunti nell'ambito del diritto internazionale in materia di rispetto dei diritti umani ed eliminazione di tutte le forme di discriminazione basate in particolare sull'origine, il sesso, la razza, la lingua e la religione.

2. Le parti concordano nel ritenere che, in tema di migrazioni, il partenariato comporti un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sui loro territori, l'attuazione di politiche d'integrazione intese a riconoscere loro diritti e doveri paragonabili a quelli dei propri cittadini, a favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e a prendere misure contro il razzismo e la xenofobia.

3. Ciascuno Stato membro dell'Unione europea accorda ai cittadini dei paesi ACP che lavorano legalmente sul suo territorio un trattamento privo di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di trattamento economico e di licenziamento. Ciascuno Stato ACP accorda, da parte sua, a questo proposito un trattamento non discriminatorio equivalente ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro.

4. Le parti reputano che le strategie volte a ridurre la povertà, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, creare occupazione e migliorare la formazione contribuiscano sul lungo periodo a normalizzare le correnti migratorie.

Nel quadro delle strategie di sviluppo e dei programmi nazionali e regionali, le parti tengono conto delle difficoltà strutturali all'origine delle correnti migratorie al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni d'origine dei migranti e di ridurre la povertà.

La Comunità sostiene, attraverso programmi di cooperazione nazionali e regionali, la formazione di cittadini dei paesi ACP nel proprio paese d'origine, in un altro paese ACP o in uno Stato membro dell'Unione europea. Nel caso la formazione sia impartita in uno Stato membro, le parti assicurano che l'azione di formazione sia funzionale all'integrazione professionale dei cittadini ACP nei propri paesi d'origine.

Le parti elaborano programmi di cooperazione per agevolare l'accesso all'istruzione degli studenti degli Stati ACP, in particolare ricorrendo alle nuove tecnologie della comunicazione.

5. a) Nel quadro del dialogo politico, il Consiglio dei ministri esamina i problemi posti dall'immigrazione illegale in vista, all'occorrenza, di definire una politica di prevenzione.

b) A questo proposito le parti convengono in particolare di garantire che qualsiasi procedura di rimpatrio degli immigrati illegali nei rispettivi paesi d'origine rispetti i diritti e la dignità delle persone interessate. Le autorità competenti mettono a disposizione di queste persone le strutture amministrative necessarie al loro rimpatrio.

c) Le parti convengono inoltre che:

i) - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato ACP e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato e senza ulteriori formalità;

- ciascuno Stato ACP accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato membro e senza ulteriori formalità.

Gli Stati membri e gli Stati ACP forniscono ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità, conformemente alla dichiarazione n. 2 allegata al trattato che istituisce la Comunità europea. Per quanto riguarda gli Stati ACP, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che sono considerate come propri cittadini ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali di tali Stati.

ii) Su richiesta di una parte, sono avviati negoziati con gli Stati ACP per concludere, in buona fede e nel rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Detti accordi precisano le categorie di persone interessate da queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione e del loro rimpatrio.

Un'adeguata assistenza è fornita agli Stati ACP per l'attuazione dei suddetti accordi.

iii) Ai fini della presente lettera c), il termine "parti" si riferisce alla Comunità, a ciascuno dei suoi Stati membri e a ciascuno Stato ACP.

PARTE 2

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 14

Le istituzioni congiunte

Le istituzioni del presente accordo sono il Consiglio dei ministri, il Comitato degli ambasciatori e l'Assemblea parlamentare paritetica.

Articolo 15

Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio dei ministri comprende, da un lato, i membri del Consiglio dell'Unione europea e i membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, un membro del governo di ciascuno Stato ACP.

La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo di uno Stato ACP.

Il Consiglio si riunisce di norma una volta l'anno su iniziativa del suo Presidente e ogniqualvolta sembri necessario in una forma e una composizione geografica adeguate alle questioni all'esame.

2. Le funzioni del Consiglio dei ministri sono le seguenti:

a) condurre il dialogo politico;

b) adottare gli orientamenti politici e prendere le decisioni necessarie alla messa in atto delle disposizioni del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda le strategie di sviluppo relative ai settori specifici indicati nel presente accordo o a qualsiasi altro settore che si dimostri pertinente e per quanto riguarda le procedure;

c) esaminare e risolvere qualsiasi problema che possa impedire l'attuazione effettiva ed efficace del presente accordo o rappresenti un ostacolo al conseguimento dei suoi obiettivi;

d) assicurare il regolare funzionamento dei meccanismi di consultazione.

3. Il Consiglio dei ministri adotta le sue decisioni per accordo comune delle parti. Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti la metà dei membri del Consiglio dell'Unione europea, un membro della Commissione e i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP. Ogni membro del Consiglio dei ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.

Il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per le parti, formulare risoluzioni, raccomandazioni e pareri. Esso esamina e tiene conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare paritetica.

Il Consiglio dei ministri intrattiene un dialogo costante con i rappresentanti dei partner sociali ed economici e di altri attori della società civile dei paesi ACP e dell'UE. A tal fine esso può tenere consultazioni al margine delle sue sessioni.

4. Il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori.

5. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 16

Il Comitato degli ambasciatori

1. Il Comitato degli ambasciatori comprende, da un lato, il rappresentante permanente di ciascuno Stato membro dell'UE e un rappresentante della Commissione e, dall'altro, il capo della missione di ciascuno Stato ACP presso l'Unione europea.

La presidenza del Comitato degli ambasciatori è esercitata a turno dal rappresentante permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal capo della missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.

2. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nell'adempimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. In questo contesto il Comitato segue l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.

Il Comitato degli ambasciatori si riunisce periodicamente, in particolare per preparare le sessioni del Consiglio e ogniqualvolta si dimostri necessario.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 17

L'Assemblea parlamentare paritetica

1. L'Assemblea parlamentare paritetica è composta di un numero uguale di rappresentanti dell'UE e degli Stati ACP. I membri dell'Assemblea parlamentare paritetica sono, da un lato, membri del Parlamento europeo e, dall'altro, parlamentari o, in mancanza, rappresentanti designati dal Parlamento di ciascuno Stato ACP. Nel caso di uno Stato ACP che non abbia un Parlamento, la partecipazione di un rappresentante di tale Stato è soggetta all'approvazione preliminare dell'Assemblea parlamentare paritetica.

2. Le funzioni dell'Assemblea parlamentare paritetica, in quanto organo consultivo, sono:

- promuovere i processi democratici tramite il dialogo e la consultazione;

- favorire una migliore comprensione tra i popoli dell'Unione europea e degli Stati ACP e sensibilizzare le opinioni pubbliche sui problemi dello sviluppo;

- discutere le questioni pertinenti allo sviluppo e al partenariato ACP-UE;

- adottare risoluzioni e presentare raccomandazioni al Consiglio dei ministri per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

3. L'Assemblea parlamentare paritetica si riunisce due volte l'anno in sessione plenaria, alternativamente nell'Unione europea e in uno Stato ACP. Al fine di rafforzare l'integrazione regionale e promuovere la cooperazione tra i parlamenti nazionali, possono essere organizzate riunioni tra parlamentari dell'UE e parlamentari degli Stati ACP a livello regionale o subregionale.

L'Assemblea parlamentare paritetica intrattiene regolari contatti con i rappresentanti dei partner economici e sociali e degli altri attori della società civile degli Stati ACP e dell'UE, per conoscere il loro punto di vista sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

4. L'Assemblea parlamentare paritetica adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

PARTE 3

STRATEGIE DI COOPERAZIONE

Articolo 18

Le strategie di cooperazione si basano sulle strategie di sviluppo e sulla cooperazione economica e commerciale, che sono interdipendenti e complementari. Le parti assicurano che le azioni intraprese in entrambi i suddetti settori si rafforzino a vicenda.

TITOLO I

STRATEGIE DI SVILUPPO

CAPITOLO 1

Quadro generale

Articolo 19

Principi e obiettivi

1. Gli obiettivi principali della cooperazione ACP-CE sono la riduzione e la definitiva eliminazione della povertà, lo sviluppo durevole e la progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale. In questa ottica il quadro della cooperazione e i relativi orientamenti sono adattati alle situazioni particolari di ciascun paese ACP, favoriscono l'assunzione da parte degli attori locali della responsabilità delle riforme economiche e sociali nonché l'integrazione del settore privato e degli attori della società civile nel processo di sviluppo.

2. La cooperazione fa riferimento alle conclusioni delle conferenze delle Nazioni Unite e agli obiettivi e ai programmi d'azione concordati a livello internazionale, nonché alle iniziative prese sulla loro scia, come base dei principi dello sviluppo. La cooperazione fa riferimento anche agli obiettivi internazionali della cooperazione allo sviluppo e rivolge un'attenzione particolare alla messa a punto d'indicatori di progresso qualitativi e quantitativi.

3. I governi e gli attori non statali di ciascuno Stato ACP prendono l'iniziativa delle consultazioni relative alle strategie di sviluppo del proprio paese e al sostegno comunitario a tali strategie.

Articolo 20

Metodologia

1. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo ACP-UE sono perseguiti attraverso strategie integrate che riuniscono le componenti economiche, sociali, culturali, ambientali e istituzionali e che devono essere stabilite a livello locale. La cooperazione offre pertanto un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo proprie degli Stati ACP, che garantisce la complementarità e l'interazione tra le varie componenti. In questo contesto e nell'ambito delle politiche di sviluppo e delle riforme perseguite dagli Stati ACP, le strategie di cooperazione ACP-UE mirano a:

a) raggiungere una crescita economica rapida, sostenuta e favorevole all'occupazione, sviluppare il settore privato, migliorare l'accesso alle risorse produttive e alle attività economiche e promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali;

b) promuovere lo sviluppo umano e sociale, contribuire ad assicurare che i frutti della crescita siano ampiamente ed equamente ripartiti, e promuovere la parità di genere;

c) promuovere i valori culturali delle comunità e la loro interazione specifica con le componenti economiche, politiche e sociali;

d) promuovere le riforme e lo sviluppo delle istituzioni, rafforzare le istituzioni necessarie al consolidamento della democrazia, al buon governo e ad economie di mercato efficienti e competitive e potenziare le capacità destinate allo sviluppo e al partenariato;

e) promuovere la sostenibilità ambientale, la rigenerazione dell'ambiente e le pratiche ambientali migliori e assicurare la preservazione delle risorse naturali.

2. In tutti i settori della cooperazione si tiene conto sistematicamente delle seguenti questioni tematiche e orizzontali: questioni di genere, ambiente, sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità. Queste problematiche sono inoltre idonee a beneficiare del sostegno comunitario.

3. I testi dettagliati relativi agli obiettivi e alle strategie di cooperazione allo sviluppo, in particolare le politiche e le strategie settoriali, sono inseriti in un compendio contenente gli orientamenti operativi per i campi o i settori di cooperazione specifici. Questi testi possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

CAPITOLO 2

Settori oggetto di sostegno

SEZIONE 1

Sviluppo economico

Articolo 21

Sviluppo degli investimenti e del settore privato

1. La cooperazione sostiene le riforme e le politiche economiche e istituzionali di livello nazionale o regionale necessarie per creare un contesto favorevole agli investimenti privati e allo sviluppo di un settore privato dinamico, efficiente e competitivo. La cooperazione sostiene inoltre:

a) la promozione del dialogo e della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato;

b) lo sviluppo di competenze imprenditoriali e di una cultura aziendale;

c) le privatizzazioni e le riforme delle imprese;

d) lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi di mediazione e arbitrato.

2. La cooperazione sostiene anche il miglioramento della qualità, della disponibilità e dell'accessibilità dei servizi finanziari e non finanziari destinati alle imprese private dei settori formale e informale, nei modi seguenti:

a) mobilitando flussi di risparmi privati, nazionali ed esteri, verso il finanziamento delle imprese private, attraverso il sostegno a politiche intese ad ammodernare il settore finanziario, compresi i mercati dei capitali, le istituzioni finanziarie e le operazioni di microfinanza sostenibili;

b) sviluppando e rafforzando le istituzioni commerciali e le organizzazioni intermediarie, le associazioni, le camere di commercio e i prestatori locali privati di servizi, che coadiuvano le imprese e forniscono loro servizi non finanziari di assistenza professionale, tecnica, commerciale, alla gestione e alla formazione;

c) sostenendo le istituzioni, i programmi, le attività e le iniziative che contribuiscono allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie e know-how e alla promozione delle pratiche migliori in tutti i settori della gestione aziendale.

3. La cooperazione promuove lo sviluppo imprenditoriale mediante finanziamenti, garanzie e assistenza tecnica intesi ad incoraggiare e a sostenere la creazione, l'affermazione, l'espansione, la diversificazione, il recupero, la ristrutturazione, l'ammodernamento o la privatizzazione di imprese dinamiche, efficienti e competitive in tutti i settori economici nonché d'intermediari finanziari quali gli istituti di finanziamento dello sviluppo, gli istituti che forniscono capitale di rischio e le società di leasing attraverso:

a) la creazione o il rafforzamento di strumenti finanziari sotto forma di capitali d'investimento;

b) il miglioramento dell'accesso ad elementi essenziali della produzione quali le informazioni commerciali e i servizi di consulenza o di assistenza tecnica;

c) il potenziamento delle attività di esportazione, soprattutto mediante lo sviluppo delle capacità in tutti i settori attinenti agli scambi;

d) l'incoraggiamento alla creazione di collegamenti, reti e cooperazioni tra le imprese, tra cui quelli comprendenti il trasferimento di tecnologie e know-how (a livello nazionale, regionale e ACP-UE), nonché di partenariati con investitori privati stranieri che siano coerenti con gli obiettivi e gli orientamenti della cooperazione allo sviluppo ACP-UE.

4. La cooperazione sostiene lo sviluppo di microimprese agevolando l'accesso ai servizi, finanziari e non, favorisce una politica e un quadro normativo appropriati al loro sviluppo e fornisce servizi di formazione e informazione sulle migliori pratiche di microfinanziamento.

5. Il sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato prevede azioni e iniziative ai livelli macro, meso e microeconomico.

Articolo 22

Politiche e riforme macroeconomiche e strutturali

1. La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per realizzare:

a) la crescita e la stabilizzazione macroeconomiche mediante l'adozione di politiche di bilancio e monetarie di rigore, che consentano di ridurre l'inflazione e migliorare la bilancia dei pagamenti e l'equilibrio fiscale, rafforzare la disciplina fiscale, migliorare la trasparenza e l'efficienza del bilancio, migliorare la qualità, l'equità e la composizione della politica di bilancio;

b) politiche strutturali intese a rafforzare il ruolo dei vari attori, soprattutto del settore privato, e a migliorare il contesto commerciale per aumentare il volume degli affari e promuovere gli investimenti e l'occupazione, nonché a:

i) liberalizzare il regime commerciale e il regime dei cambi e la convertibilità delle partite correnti, tenendo conto delle condizioni particolari di ciascun paese;

ii) rafforzare le riforme dei mercati del lavoro e dei prodotti;

iii) incoraggiare riforme dei sistemi finanziari che contribuiscano a sviluppare efficienti sistemi bancari e non bancari, mercati dei capitali e servizi finanziari, compresa la microfinanza, efficienti;

iv) migliorare la qualità dei servizi pubblici e privati;

v) incoraggiare la cooperazione regionale e la progressiva integrazione delle politiche macroeconomiche e monetarie.

2. La concezione delle politiche macroeconomiche e dei programmi di aggiustamento strutturale rispecchia il contesto sociopolitico e le capacità istituzionali dei paesi interessati, favorisce la riduzione della povertà e l'accesso ai servizi sociali e si fonda sui seguenti principi:

a) gli Stati ACP detengono la responsabilità principale dell'analisi dei problemi da risolvere nonché della concezione e dell'attuazione delle riforme;

b) i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ciascuno Stato ACP e tengono conto delle condizioni sociali, della cultura e dell'ambiente naturale di detti Stati;

c) è riconosciuto e rispettato il diritto degli Stati ACP a determinare l'indirizzo e la successione delle loro strategie e priorità di sviluppo;

d) il ritmo delle riforme dovrà essere realistico e compatibile con le capacità e le risorse di ciascuno Stato ACP;

e) è necessario migliorare l'informazione e la comunicazione dirette alla popolazione sulle politiche e sulle riforme economiche e sociali.

Articolo 23

Sviluppo dei settori economici

La cooperazione sostiene riforme politiche e istituzionali durature e gli investimenti necessari a garantire un accesso equilibrato alle attività economiche e alle risorse produttive, e in particolare:

a) lo sviluppo di sistemi di formazione che contribuiscano a incrementare la produttività dei settori formale e informale;

b) il capitale, il credito e la terra, soprattutto per quanto riguarda i diritti di proprietà e di uso;

c) lo sviluppo di strategie rurali volte a creare un quadro per la programmazione decentrata, la ripartizione e la gestione delle risorse secondo un'impostazione partecipativa;

d) strategie di produzione agricola, politiche nazionali e regionali di sicurezza alimentare, sviluppo durevole delle risorse idriche e della pesca nonché delle risorse marine entro le zone economiche esclusive degli Stati ACP; ogni eventuale accordo sulla pesca negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP dev'essere coerente con le strategie di sviluppo di questo settore;

e) le infrastrutture economiche e tecnologiche e i servizi, compresi i trasporti, i sistemi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione e lo sviluppo della società dell'informazione;

f) lo sviluppo di settori industriali, minerari ed energetici competitivi incoraggiando contemporaneamente la partecipazione del settore privato e la sua espansione;

g) lo sviluppo degli scambi, compresa la promozione del commercio equo;

h) lo sviluppo del settore commerciale, delle attività finanziarie e bancarie e di altri servizi;

i) lo sviluppo del turismo;

j) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi scientifici, tecnologici e della ricerca, compresi il miglioramento, il trasferimento e l'assimilazione delle nuove tecnologie;

k) il potenziamento delle capacità dei settori produttivi, sia pubblici che privati.

Articolo 24

Turismo

La cooperazione persegue lo sviluppo duraturo dell'industria del turismo nei paesi e nelle sottoregioni ACP, riconoscendo la sua crescente importanza per il potenziamento del settore dei servizi all'interno dei paesi ACP e per l'espansione dei loro scambi con il resto del mondo, la sua capacità di stimolare altri settori di attività economica e la funzione che può svolgere nell'eliminazione della povertà.

I programmi e i progetti di cooperazione sostengono gli sforzi dei paesi ACP per istituire e migliorare il quadro giuridico e istituzionale e le risorse per la concezione e l'attuazione di politiche e programmi di turismo sostenibile nonché, tra l'altro, migliorare la posizione concorrenziale del settore, soprattutto delle PMI, sostenere e promuovere gli investimenti, sviluppare i prodotti, comprese le culture indigene dei paesi ACP e rafforzare i collegamenti tra il turismo e altri settori economici.

SEZIONE 2

Sviluppo umano e sociale

Articolo 25

Sviluppo del settore sociale

1. La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per elaborare politiche e riforme generali e settoriali che migliorino la copertura, la qualità e l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi sociali fondamentali e tiene conto delle esigenze locali e dei bisogni particolari dei gruppi più vulnerabili e svantaggiati, riducendo così le disparità di accesso a tali servizi. Un'attenzione particolare è necessaria per garantire adeguati livelli di spesa pubblica per i settori sociali. In questo contesto la cooperazione mira a:

a) migliorare l'istruzione e la formazione e rafforzare le capacità e le competenze tecniche;

b) migliorare i sistemi sanitario e alimentare, eliminare la fame e la malnutrizione, assicurare un adeguato approvvigionamento alimentare e garantire la sicurezza alimentare;

c) inserire l'aspetto demografico nelle strategie di sviluppo al fine di migliorare l'igiene della riproduzione, l'assistenza sanitaria di base, la pianificazione familiare; prevenire la mutilazione genitale femminile;

d) promuovere la lotta contro l'HIV/AIDS;

e) aumentare la sicurezza dell'acqua per usi domestici, migliorare l'accesso all'acqua potabile e garantire l'adeguata eliminazione delle acque di scarico;

f) migliorare la disponibilità di alloggi per tutta la popolazione, adeguati e a prezzi accessibili, tramite il sostegno a programmi per la costruzione di alloggi sociali per la popolazione a basso reddito, e migliorare le condizioni dello sviluppo urbano;

g) incoraggiare la promozione di metodi partecipativi nel dialogo sociale e il rispetto dei diritti sociali fondamentali.

2. La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità dei settori sociali, ossia ad esempio: programmi di formazione alla concezione di politiche sociali e a tecniche moderne di gestione di progetti e programmi sociali; politiche a favore dell'innovazione tecnologica e della ricerca; formazione di competenze a livello locale e promozione di partenariati; tavole rotonde a livello nazionale e regionale.

3. La cooperazione promuove e appoggia l'elaborazione e l'attuazione di politiche e di sistemi di protezione e di sicurezza sociali, per accrescere la coesione sociale e promuovere l'autoassistenza e la solidarietà all'interno delle comunità locali. Il sostegno privilegia, tra l'altro, lo sviluppo d'iniziative basate sulla solidarietà economica, in particolare istituendo fondi di sviluppo sociale adattati alle esigenze e agli attori locali.

Articolo 26

Questioni relative ai giovani

La cooperazione sostiene inoltre l'elaborazione di una politica coerente e globale di valorizzazione del potenziale dei giovani, che consenta a questi ultimi d'integrarsi meglio nella società e di sfruttare pienamente le loro capacità. In quest'ottica la cooperazione sostiene politiche, misure e azioni intese a:

a) tutelare i diritti dei giovani e dei bambini e in special modo delle bambine;

b) promuovere le capacità, l'energia, l'apertura all'innovazione e il potenziale dei giovani, per migliorare le loro possibilità economiche, sociali e culturali e aumentare le loro opportunità di lavoro nel settore produttivo;

c) aiutare le istituzioni ancorate nelle comunità locali a dare ai bambini la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;

d) reintegrare i bambini nella società in situazioni postbelliche, mediante programmi di recupero.

Articolo 27

Sviluppo culturale

La cooperazione nel settore della cultura è intesa a:

a) introdurre la dimensione culturale a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo;

b) riconoscere, preservare e promuovere i valori e le identità culturali ai fini del dialogo interculturale;

c) riconoscere, preservare e promuovere il valore del patrimonio culturale; sostenere lo sviluppo di capacità in questo settore;

d) sviluppare le industrie culturali e incrementare le opportunità di accesso al mercato dei beni e dei servizi culturali.

SEZIONE 3

Cooperazione e integrazione regionali

Articolo 28

Impostazione generale

La cooperazione contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, compresa la cooperazione interregionale e tra gli Stati ACP. La cooperazione regionale può coinvolgere anche i paesi e territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche. In questo quadro il sostegno alla cooperazione mira a:

a) favorire il graduale inserimento degli Stati ACP nell'economia mondiale;

b) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economici sia all'interno delle regioni che tra le regioni degli Stati ACP;

c) promuovere la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali, della manodopera e delle tecnologie tra i paesi ACP;

d) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP; coordinare e armonizzare le politiche di cooperazione regionali e subregionali;

e) promuovere ed espandere gli scambi tra e all'interno degli Stati ACP e con i paesi terzi.

Articolo 29

Integrazione economica regionale

La cooperazione nel settore dell'integrazione economica regionale mira a:

a) sviluppare e rafforzare le capacità di:

i) istituzioni e organizzazioni d'integrazione regionale create dagli Stati ACP per promuovere la cooperazione e l'integrazione regionale,

ii) governi e parlamenti nazionali in materia d'integrazione regionale;

b) incoraggiare i paesi ACP meno avanzati a partecipare alla formazione di mercati regionali e a trarne vantaggio;

c) attuare le politiche di riforma settoriale a livello regionale;

d) liberalizzare gli scambi e i pagamenti;

e) stimolare gli investimenti transfrontalieri sia esteri che nazionali e altre iniziative d'integrazione economica regionale o subregionale;

f) tener conto dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti.

Articolo 30

Cooperazione regionale

1. Nel campo della cooperazione regionale, la cooperazione sostiene le iniziative prese in numerosi settori funzionali e tematici, che affrontano specificamente problemi comuni e traggono vantaggio dalle economie di scala, in particolare quelle nei seguenti settori:

a) infrastrutture, in particolare trasporti e comunicazioni e loro sicurezza, e servizi, compreso lo sviluppo di potenzialità regionali nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

b) ambiente; gestione delle risorse idriche; energia;

c) sanità, istruzione e formazione;

d) ricerca e sviluppo tecnologico;

e) iniziative regionali di preparazione alle catastrofi e di limitazione dei loro danni;

f) altri settori tra cui il controllo degli armamenti, la lotta contro la droga, la criminalità organizzata, il riciclaggio di proventi di reato, la corruzione attiva e passiva.

2. La cooperazione sostiene anche programmi e iniziative di cooperazione tra Stati ACP e al loro interno.

3. La cooperazione può contribuire a promuovere e a sviluppare il dialogo politico regionale in vista della prevenzione e della risoluzione di conflitti e nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione, gli scambi, i collegamenti in rete e la mobilità tra i vari attori dello sviluppo, in particolare quelli della società civile.

SEZIONE 4

Questioni tematiche e a carattere trasversale

Articolo 31

Questioni di genere

La cooperazione contribuisce a rafforzare le politiche e i programmi che migliorano, garantiscono e allargano la partecipazione di uomini e donne, su un piano di parità, a tutti i campi della vita politica, economica, sociale e culturale. La cooperazione contribuisce a migliorare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie al pieno esercizio dei propri diritti fondamentali. Più particolarmente, la cooperazione istituisce il quadro appropriato per:

a) introdurre a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, compreso nelle politiche, strategie e operazioni macroeconomiche, la considerazione delle e la sensibilizzazione alle problematiche di genere;

b) incoraggiare l'adozione di misure positive specifiche a favore delle donne, quali:

i) la partecipazione alla vita politica nazionale e locale,

ii) sostegno alle associazioni femminili,

iii) accesso ai servizi sociali di base, in special modo all'istruzione e alla formazione, all'assistenza sanitaria e alla pianificazione familiare,

iv) accesso alle risorse produttive, in particolare alla terra e al credito nonché al mercato del lavoro,

v) considerazione specifica delle donne nel quadro dell'aiuto di emergenza e delle operazioni di ricostruzione.

Articolo 32

Ambiente e risorse naturali

1. La cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente e dello sfruttamento e della gestione sostenibili delle risorse naturali mira a:

a) introdurre il principio della sostenibilità ambientale in tutti gli aspetti della cooperazione allo sviluppo e sostenere i programmi e i progetti attuati dai vari attori;

b) istituire o potenziare le capacità scientifiche e tecniche, umane e istituzionali destinate alla gestione dell'ambiente di tutti i gruppi d'interesse del settore ambientale;

c) sostenere misure e programmi particolari, intesi a risolvere i difficili problemi della gestione sostenibile dell'ambiente, e connessi anche a impegni regionali o internazionali, esistenti o futuri, relativi alle risorse minerali e naturali, quali:

i) preservazione delle foreste tropicali, delle risorse idriche, delle coste, dell'ambiente marino e delle risorse alieutiche, della fauna selvatica, del suolo, della biodiversità;

ii) protezione degli ecosistemi fragili (ad esempio, barriere coralline);

iii) misure relative alle fonti energetiche rinnovabili, in particolare all'energia solare e all'uso razionale dell'energia;

iv) misure per uno sviluppo rurale e urbano sostenibile;

v) misure contro la desertificazione, la siccità e la deforestazione;

vi) sviluppo di soluzioni innovative ai problemi ambientali delle città;

vii) promozione di un turismo sostenibile;

d) tener conto dei problemi relativi al trasporto e all'eliminazione di rifiuti pericolosi.

2. La cooperazione tiene conto inoltre dei seguenti elementi:

a) vulnerabilità dei piccoli paesi ACP insulari, soprattutto alle minacce provenienti dai mutamenti climatici;

b) aggravamento dei problemi di siccità e desertificazione, soprattutto nei paesi meno avanzati e senza sbocco sul mare;

c) sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità.

Articolo 33

Sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità

1. La cooperazione è costantemente attenta agli aspetti istituzionali e sostiene gli sforzi degli Stati ACP per sviluppare e rafforzare le strutture, le istituzioni e le procedure che contribuiscono a:

a) promuovere e sostenere la democrazia, la dignità umana, la giustizia sociale e il pluralismo, nel pieno rispetto delle diversità esistenti all'interno delle società e tra una società e l'altra;

b) promuovere e sostenere il rispetto totale e universale, la salvaguardia e la tutela di tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali;

c) sviluppare e rafforzare lo Stato di diritto e migliorare l'accesso alla giustizia, garantendo allo stesso tempo la professionalità e l'indipendenza dei tribunali;

d) garantire una gestione e un'amministrazione trasparenti e responsabili delle istituzioni pubbliche.

2. Le parti cooperano nella lotta contro tutte le forme di corruzione esistenti a tutti i livelli della società.

3. La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP per rafforzare le proprie istituzioni pubbliche e farne un fattore dinamico di crescita e sviluppo e per migliorare sostanzialmente l'efficienza dei servizi pubblici, che incidono sulla vita dei cittadini. In questo contesto la cooperazione contribuisce a riformare, razionalizzare e ammodernare il settore pubblico. Essa sostiene in particolare:

a) la riforma e l'ammodernamento del pubblico impiego;

b) la riforma dell'ordinamento giuridico e dei tribunali e l'ammodernamento della giustizia;

c) il miglioramento e il rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche;

d) l'accelerazione delle riforme dei settori bancario e finanziario;

e) il miglioramento della gestione dei beni patrimoniali pubblici e la riforma degli appalti pubblici;

f) il decentramento politico amministrativo, economico e finanziario.

4. La cooperazione contribuisce anche a ricostituire o a potenziare le capacità critiche del settore pubblico e a sostenere le istituzioni necessarie al buon funzionamento di un'economia di mercato. Sono sostenuti in particolare:

a) lo sviluppo delle capacità giuridiche e normative necessarie a garantire il funzionamento di un'economia di mercato, compresa una politica di concorrenza e una politica dei consumatori;

b) il miglioramento delle capacità di analizzare, prevedere, formulare e attuare politiche, in particolare nei settori economico, sociale, ambientale, della ricerca, scientifico, tecnologico e dell'innovazione;

c) l'ammodernamento, il potenziamento e la riforma delle istituzioni finanziarie e monetarie e il miglioramento delle procedure;

d) lo sviluppo delle capacità a livello locale e municipale necessarie ad attuare le politiche di decentramento e ad incrementare la partecipazione della popolazione al processo di sviluppo;

e) lo sviluppo di capacità in altri settori cruciali quali:

i) i negoziati internazionali,

ii) la gestione e il coordinamento dell'aiuto esterno.

5. La cooperazione mira, in tutti i campi e i settori della cooperazione, a favorire l'emergere di attori non statali e lo sviluppo delle loro capacità nonché a rafforzare le strutture d'informazione, dialogo e consultazione tra detti attori e le autorità nazionali, compreso a livello regionale.

TITOLO II

COOPERAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE

CAPITOLO 1

Obiettivi e principi

Articolo 34

Obiettivi

1. La cooperazione economica e commerciale mira a favorire l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell'economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, e, così facendo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire all'eliminazione della povertà nei paesi ACP.

2. L'obiettivo ultimo della cooperazione economica e commerciale è di consentire agli Stati ACP di partecipare pienamente agli scambi internazionali. In questa prospettiva è particolarmente importante che gli Stati ACP prendano parte attiva ai negoziati commerciali multilaterali. In considerazione del loro attuale livello di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale è diretta a consentire a questi Stati di affrontare le sfide della globalizzazione e di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni del commercio internazionale, agevolando in tal modo la loro transizione verso un'economia mondiale liberalizzata.

3. A tal fine la cooperazione economica e commerciale si propone d'incrementare le capacità di produzione, fornitura e scambio dei paesi ACP nonché la loro capacità di attrarre gli investimenti. Essa intende inoltre stimolare una nuova dinamica commerciale tra le parti, consolidare le politiche commerciali e d'investimento dei paesi ACP e migliorare la capacità di questi paesi di gestire tutte le questioni relative agli scambi.

4. La cooperazione economica e commerciale è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell'OMC, compreso per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato, tenendo conto dei reciproci interessi delle parti e dei loro rispettivi livelli di sviluppo.

Articolo 35

Principi

1. La cooperazione economica e commerciale si basa anzitutto su un partenariato strategico autentico e rafforzato e, oltre a ciò, su un'impostazione globale che si avvale dei punti forti e dei risultati delle precedenti convenzioni ACP-CE, e utilizza tutti gli strumenti disponibili per conseguire i suddetti obiettivi, affrontando le difficoltà sia dell'offerta che della domanda. In questo contesto le misure di sviluppo commerciale assumono un'importanza particolare in quanto strumenti per incrementare la competitività degli Stati ACP. Lo sviluppo commerciale deve perciò essere opportunamente valorizzato all'interno delle strategie di sviluppo degli Stati ACP, sostenute dalla Comunità.

2. La cooperazione economica e commerciale si fonda sulle iniziative d'integrazione regionale degli Stati ACP, nel riconoscimento che l'integrazione regionale è un elemento fondamentale dell'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

3. La cooperazione economica e commerciale tiene conto delle esigenze e dei livelli di sviluppo diversi dei paesi e delle regioni ACP. In questo contesto le parti riaffermano di attribuire grande importanza al riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato a tutti i paesi ACP, al mantenimento del trattamento speciale per gli Stati ACP meno avanzati e alla prestazione di un'attenzione particolare alla vulnerabilità dei paesi piccoli, senza sbocco sul mare e insulari.

CAPITOLO 2

Nuovi accordi commerciali

Articolo 36

Modalità

1. Alla luce degli obiettivi e dei principi che precedono le parti convengono di concludere nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC, eliminare progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondire la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

2. Le parti convengono sull'opportunità che i nuovi dispositivi commerciali siano introdotti gradualmente e riconoscono, di conseguenza, la necessità di un periodo preparatorio.

3. Per agevolare la transizione ai nuovi accordi commerciali, le preferenze commerciali non reciproche applicate in conformità della IV convenzione ACP-CE sono mantenute durante il periodo preparatorio per tutti i paesi ACP, alle condizioni definite nell'allegato V al presente accordo.

4. In questo contesto le parti riaffermano l'importanza dei protocolli sui prodotti di base, annessi all'allegato V del presente accordo. Esse convengono sulla necessità di riesaminarli alla luce dei nuovi accordi commerciali, soprattutto per quanto riguarda la loro compatibilità con le norme dell'OMC, al fine di salvaguardare i vantaggi che ne derivano, tenendo presente lo speciale status giuridico del protocollo sullo zucchero.

Articolo 37

Procedure

1. Gli accordi di partenariato economico sono negoziati durante il periodo preparatorio che terminerà al più tardi il 31 dicembre 2007. I negoziati ufficiali per i nuovi accordi commerciali iniziano nel settembre 2002 e gli accordi entrano in vigore il 1o gennaio 2008, a meno che le parti non convengano di anticipare tali date.

2. Sono adottate tutte le misure necessarie a garantire che i negoziati si concludano positivamente entro il periodo preparatorio. A tal fine il periodo che precede l'avvio dei negoziati ufficiali per i nuovi accordi commerciali è utilizzato attivamente per i preparativi iniziali di tali negoziati.

3. Il periodo preparatorio è a sua volta utilizzato per sviluppare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP, adottando in particolare misure di miglioramento della competitività, per rafforzare le organizzazioni regionali e per sostenere le iniziative d'integrazione commerciale regionale, che, all'occorrenza, saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio e alla riforma fiscale nonché al miglioramento e allo sviluppo delle infrastrutture e alla promozione degli investimenti.

4. Le parti esaminano periodicamente i progressi dei preparativi e dei negoziati e nel 2006 procedono ad un esame ufficiale completo degli accordi previsti per tutti i paesi, per accertarsi che non sia necessario un periodo di preparativi o negoziati supplementare.

5. Negoziati per accordi di partenariato economico sono avviati con i paesi ACP che si considerano pronti a compiere tale passo, al livello che essi ritengono adeguato e conformemente alle procedure concordate dal gruppo di Stati ACP, tenendo conto del processo d'integrazione regionale in atto tra gli Stati ACP.

6. Nel 2004 la Comunità valuta la situazione dei paesi diversi dai paesi meno avanzati che, dopo essersi consultati con la Comunità, hanno stabilito di non essere in grado di concludere accordi di partenariato economico, ed esamina tutte le alternative possibili intese ad offrire a tali paesi un nuovo quadro commerciale equivalente alle condizioni esistenti e conforme alle norme dell'OMC.

7. I negoziati per gli accordi di partenariato economico mirano in particolare a fissare il calendario della progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi tra le parti, conformemente alle pertinenti norme dell'OMC. Per quanto riguarda la Comunità, la liberalizzazione degli scambi si fonda sull'acquis ed è intesa a migliorare le attuali condizioni di accesso dei paesi ACP al mercato, attraverso, tra l'altro, una revisione delle norme d'origine. I negoziati tengono conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dell'incidenza socioeconomica delle misure commerciali su tali paesi nonché della loro capacità di adattarsi e di adeguare le proprie economie al processo di liberalizzazione. I negoziati sono pertanto quanto più flessibili possibile nello stabilire un periodo di transizione sufficiente, l'elenco definitivo dei prodotti interessati, tenendo conto dei settori sensibili, e il grado di asimmetria nel calendario di smantellamento delle tariffe, pur assicurando la conformità con le norme dell'OMC.

8. Le parti cooperano e collaborano strettamente nell'ambito dell'OMC per difendere il regime commerciale concordato, specialmente riguardo al grado di flessibilità disponibile.

9. Entro l'anno 2000 la Comunità avvia un processo che, entro la fine dei negoziati commerciali multilaterali e al più tardi nel 2005, consente fondamentalmente a tutti i prodotti provenienti dai paesi meno avanzati di entrare sul suo territorio in esenzione dal dazio, in base alle disposizioni commerciali vigenti della quarta convenzione ACP-CE, e che semplifica e rivede le norme d'origine, comprese le disposizioni sul cumulo, che si applicano alle esportazioni di tali paesi.

Articolo 38

Comitato ministeriale misto per il commercio

1. È istituito un Comitato ministeriale misto ACP-CE per il commercio.

2. Il Comitato ministeriale per il commercio segue con particolare attenzione i negoziati commerciali multilaterali in corso ed esamina l'incidenza delle iniziative di liberalizzazione di livello più ampio sugli scambi ACP-CE e sullo sviluppo delle economie dei paesi ACP. Il comitato formula tutte le necessarie raccomandazioni in vista di preservare i vantaggi degli accordi commerciali ACP-CE.

3. Il Comitato ministeriale per il commercio si riunisce almeno una volta l'anno. Il suo regolamento interno è adottato dal Consiglio dei ministri. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità.

CAPITOLO 3

Cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali

Articolo 39

Disposizioni generali

1. Le parti sottolineano l'importanza della loro adesione e attiva partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio e ad altre organizzazioni internazionali competenti, di cui seguono da vicino il calendario e le attività.

2. Le parti convengono di cooperare strettamente in vista di individuare e perseguire i loro interessi comuni nell'ambito della cooperazione economica e commerciale internazionale, in particolare in seno all'OMC, e di partecipare alla conduzione dei futuri negoziati commerciali multilaterali e alla fissazione della loro agenda. In questo contesto uno sforzo particolare è compiuto per migliorare l'accesso al mercato comunitario e ad altri mercati dei prodotti e dei servizi originari dei paesi ACP.

3. Le parti riconoscono inoltre l'importanza della flessibilità nell'applicazione delle norme dell'OMC, per tener conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e delle difficoltà che questi ultimi devono superare per rispettare gli obblighi assunti. Esse convengono sulla necessità di fornire assistenza tecnica ai paesi ACP per consentire loro di onorare gli impegni.

4. La Comunità si dichiara disposta ad aiutare gli Stati ACP, in conformità delle disposizioni del presente accordo, nei loro sforzi per divenire membri attivi di dette organizzazioni, sviluppare le capacità necessarie a negoziare accordi, parteciparvi efficacemente, controllarli e applicarli.

Articolo 40

Prodotti di base

1. Le parti riconoscono la necessità di garantire un migliore funzionamento dei mercati internazionali dei prodotti di base e d'incrementarne la trasparenza.

2. Le parti confermano la loro volontà d'intensificare le consultazioni reciproche nell'ambito di organizzazioni internazionali che trattano dei prodotti di base.

3. A tal fine si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, scambi di opinioni

- relativi al funzionamento di accordi internazionali in vigore o di gruppi di lavoro intergovernativi specializzati, allo scopo di migliorarli e renderli più efficaci, coerentemente con le tendenze del mercato;

- in merito a proposte di conclusione o rinnovo di un accordo internazionale o di costituzione di un gruppo di lavoro intergovernativo specializzato.

Tali scambi di opinioni sono intesi a tener conto dei rispettivi interessi di ciascuna parte. Essi possono aver luogo, all'occorrenza, nel quadro del Comitato ministeriale per il commercio.

CAPITOLO 4

Scambi di servizi

Articolo 41

Disposizioni generali

1. Le parti sottolineano la crescente importanza dei servizi nel commercio internazionale e il loro contributo determinante allo sviluppo economico e sociale.

2. Le parti riaffermano i rispettivi impegni assunti nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e sottolineano la necessità di accordare un trattamento speciale e differenziato ai fornitori di servizi dei paesi ACP.

3. Nel quadro dei negoziati per la progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi, prevista all'articolo XIX del GATS, la Comunità s'impegna a considerare favorevolmente le priorità degli Stati ACP per migliorare l'elenco degli impegni della Comunità, al fine di andare incontro agli interessi specifici di questi paesi.

4. Le parti si prefiggono inoltre l'obiettivo di estendere il loro partenariato, nel quadro degli accordi di partenariato economico e dopo aver acquisito una certa esperienza nell'applicazione della clausola della nazione più favorita prevista dal GATS, alla liberalizzazione dei servizi, conformemente alle disposizioni del GATS, in particolare quelle relative alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli accordi di liberalizzazione.

5. La Comunità sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per accrescere le loro capacità di prestazione di servizi. Un'attenzione particolare è rivolta ai servizi connessi alla manodopera, alle imprese, alla distribuzione, ai finanziamenti, al turismo, alla cultura, alle costruzioni e ai relativi servizi d'ingegneria, al fine di migliorarne la competitività incrementando il valore e il volume degli scambi di beni e servizi degli Stati ACP.

Articolo 42

Trasporti marittimi

1. Le parti riconoscono l'importanza di servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi, effettuati in un ambiente marino sicuro e non inquinato, dato che i trasporti marittimi sono il modo di trasporto più utile al commercio internazionale, che costituisce di conseguenza uno dei motori dello sviluppo economico e degli scambi.

2. Le parti s'impegnano a promuovere la liberalizzazione dei trasporti marittimi e a tal fine ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato internazionale dei trasporti marittimi su base non discriminatoria e commerciale.

3. Ciascuna parte attribuisce, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o società dell'altra parte e alle navi registrate sul territorio dell'una o dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, le relative tasse ed oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'impianti di carico e scarico.

4. La Comunità sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo redditizi e efficienti sui loro territori, in vista di incrementare la partecipazione degli operatori dei paesi ACP ai servizi di trasporto marittimo internazionali.

Articolo 43

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e società dell'informazione

1. Le parti riconoscono il ruolo determinante delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di un'attiva partecipazione alla società dell'informazione in quanto presupposto dell'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

2. Le parti riconfermano pertanto gli impegni rispettivamente assunti nel quadro degli accordi multilaterali in vigore, in particolare del protocollo sulle telecomunicazioni di base allegato al GATS, e invitano i paesi ACP che non lo hanno ancora fatto ad aderire a tali accordi.

3. Le parti decidono inoltre di partecipare pienamente e attivamente a qualsiasi futuro negoziato internazionale che sia avviato in questo settore.

4. Le parti si adoperano, di conseguenza, per consentire agli abitanti dei paesi ACP di accedere facilmente alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottando, tra le altre, le seguenti misure:

- sviluppo e incoraggiamento all'uso di fonti di energia rinnovabile a prezzi accessibili;

- sviluppo e utilizzo di più estese reti di comunicazione senza filo a basso costo.

5. Le parti convengono inoltre d'intensificare la cooperazione reciproca nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché della società dell'informazione. La cooperazione è orientata in particolare ad assicurare una complementarità e un'armonizzazione maggiori dei sistemi di comunicazione a livello nazionale, regionale e internazionale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie.

CAPITOLO 5

Settori connessi agli scambi

Articolo 44

Disposizioni generali

1. Le parti riconoscono la crescente importanza di nuovi settori connessi agli scambi per la progressiva integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale. Esse decidono pertanto di rafforzare la cooperazione reciproca in questi settori e di coordinare la partecipazione completa di entrambe alle iniziative e agli accordi internazionali pertinenti.

2. La Comunità sostiene, conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle strategie di sviluppo concordate tra le parti, gli sforzi degli Stati ACP per rafforzare la propria capacità a gestire tutti i settori connessi agli scambi e, all'occorrenza, migliorare e consolidare il quadro istituzionale.

Articolo 45

Politica di concorrenza

1. Le parti convengono che l'introduzione e l'attuazione di sane ed efficaci politiche e regole di concorrenza sono d'importanza fondamentale per garantire un contesto favorevole agli investimenti, un processo d'industrializzazione durevole e un accesso trasparente ai mercati.

2. Per garantire l'eliminazione di distorsioni della concorrenza tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo e delle diverse esigenze economiche dei vari paesi ACP, le parti s'impegnano ad attuare regole e politiche di concorrenza nazionali o regionali, compreso il controllo e, a determinate condizioni, il divieto di accordi tra imprese, di decisioni di associazione di imprese e di pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare la concorrenza. Le parti convengono inoltre di vietare l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato della Comunità e sul territorio degli Stati ACP.

3. Le parti decidono inoltre di rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di formulare e sostenere, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, efficaci politiche di concorrenza che assicurino progressivamente la corretta applicazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese pubbliche e private. La cooperazione in questo campo comprende segnatamente l'assistenza all'istituzione di un adeguato quadro giuridico e alla sua applicazione amministrativa, con particolare riferimento alla situazione speciale dei paesi meno avanzati.

Articolo 46

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

1. Fatte salve le posizioni da esse assunte nell'ambito di negoziati multilaterali, le parti riconoscono la necessità di garantire un adeguato ed efficace livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale e degli altri diritti sanciti dall'accordo TRIPs, compresa la protezione delle indicazioni geografiche, in conformità degli standard internazionali, al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli al commercio bilaterale.

2. A questo proposito le parti sottolineano l'importanza di aderire all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (accordo TRIPs) e alla convenzione sulla diversità biologica (CBD).

3. Le parti convengono inoltre sulla necessità di aderire a tutte le convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui alla parte I dell'accordo TRIPs, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo.

4. La Comunità, i suoi Stati membri e gli Stati ACP possono eventualmente concludere accordi intesi a proteggere marchi e indicazioni geografiche per i prodotti aventi un interesse particolare per l'una o l'altra parte.

5. Ai fini del presente accordo, la nozione di proprietà intellettuale comprende in particolare il diritto d'autore, incluso il diritto d'autore sui programmi informatici, e i diritti affini, inclusi quelli sui modelli artistici, e la proprietà industriale che abbraccia i modelli di utilità, i brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche e alle varietà vegetali e altri efficaci sistemi di protezione sui generis, i modelli industriali, le indicazioni geografiche compresa la denominazione di origine, i marchi di beni e servizi, le topografie di circuiti integrati nonché la protezione giuridica delle basi di dati e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale e la protezione d'informazioni riservate sul know-how.

6. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione reciproca in questo campo. Su richiesta e secondo termini e condizioni approvati da entrambe, la cooperazione è estesa, tra l'altro, ai seguenti settori: elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari per la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione dell'abuso di tali diritti da parte dei titolari e della loro violazione da parte dei concorrenti, istituzione e rafforzamento di autorità nazionali e regionali e di altri organismi, sostegno agli organismi regionali incaricati dell'applicazione e della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la formazione del personale.

Articolo 47

Standardizzazione e certificazione

1. Le parti decidono di cooperare più strettamente nel campo della standardizzazione, della certificazione e del controllo della qualità, onde eliminare gli inutili ostacoli tecnici, ridurre le differenze esistenti tra loro in detti settori e agevolare in tal modo gli scambi.

In questo contesto esse riaffermano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (accordo TBT).

2. La cooperazione nel campo della standardizzazione e della certificazione è intesa ad assicurare che le parti adottino sistemi compatibili tra loro e comprende in particolare:

- misure dirette a promuovere, conformemente all'accordo TBT, un uso intensificato delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità internazionali, comprese misure specifiche per settore, tenendo conto del livello di sviluppo economico dei paesi ACP;

- una cooperazione in materia di gestione e controllo della qualità in settori scelti di rilievo per gli Stati ACP;

- un sostegno a iniziative di potenziamento delle capacità in materia di valutazione della conformità, metrologia e standardizzazione nei paesi ACP;

- la creazione di efficaci collegamenti tra gli organismi di standardizzazione, valutazione della conformità e certificazione degli Stati ACP e dell'UE.

3. Le parti s'impegnano a prendere in considerazione, a tempo debito, la possibilità di concludere accordi di mutuo riconoscimento in settori di reciproco interesse economico.

Articolo 48

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse di adottare e applicare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie a proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali e a preservare i vegetali, a condizione che non costituiscano in generale uno strumento di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata degli scambi. A tal fine esse riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC (accordo SPS), tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo.

2. Le parti s'impegnano inoltre a rafforzare il coordinamento, la consultazione e l'informazione in materia di notifica e applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie previste, conformemente all'accordo SPS, nel caso tali misure possano ledere gli interessi di una delle parti. Esse stabiliscono anche di consultarsi preliminarmente e coordinarsi nel quadro del CODEX ALIMENTARIUS, dell'Ufficio internazionale delle epizoozie e della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, al fine di promuovere gli interessi comuni.

3. Le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione in vista di potenziare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP in questo campo.

Articolo 49

Commercio e ambiente

1. Le parti riaffermano la propria volontà di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali in un modo che consenta una gestione sostenibile e sana dell'ambiente, in conformità delle convenzioni e degli impegni sottoscritti in questo campo a livello internazionale e tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. Le parti convengono che nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure ambientali si dovrà tener conto dei bisogni e delle esigenze particolari degli Stati ACP.

2. Tenendo conto dei principi di Rio de Janeiro, le parti decidono di approfondire la loro cooperazione in questo campo per far sì che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda. La cooperazione mira in particolare a istituire politiche nazionali, regionali e internazionali coerenti, rafforzare i controlli della qualità dei prodotti e dei servizi dal punto di vista della protezione ambientale e migliorare i metodi di produzione ecologici nei settori appropriati.

Articolo 50

Scambi e norme di lavoro

1. Le parti riaffermano il loro impegno nei confronti delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale, definite nelle pertinenti convenzioni dell'OIL, in particolare quelle relative alla libertà di associazione e al diritto di contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro coatto, all'eliminazione delle forme più gravi di lavoro minorile e al principio di non discriminazione.

2. Esse decidono di approfondire la cooperazione in questo settore, in particolare per quanto riguarda:

- lo scambio d'informazioni sulle rispettive legislazioni e regolamentazioni del lavoro;

- l'elaborazione di legislazioni del lavoro nazionali e il miglioramento di quelle esistenti;

- programmi d'istruzione e di sensibilizzazione;

- l'effettiva applicazione delle legislazioni e regolamentazioni del lavoro nazionali.

3. Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale.

Articolo 51

Politica dei consumatori e tutela della salute dei consumatori

1. Le parti decidono d'intensificare la loro cooperazione nel campo della politica e della tutela della salute dei consumatori, nel rispetto delle legislazioni nazionali, per evitare la creazione di ostacoli agli scambi.

2. La cooperazione mira in particolare a: rafforzare le capacità istituzionali e tecniche disponibili in questo settore, istituire sistemi di allarme rapido e d'informazione reciproca sui prodotti pericolosi, scambiare informazioni ed esperienze sull'istituzione e il funzionamento di sistemi di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato e sulla sicurezza dei prodotti, migliorare le informazioni fornite ai consumatori sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, incoraggiare la formazione di associazioni di consumatori indipendenti e i contatti tra rappresentanti degli interessi dei consumatori, migliorare la compatibilità tra le politiche e i sistemi di protezione dei consumatori, notificare i casi di applicazione della legislazione e promuovere la cooperazione nelle indagini relative a pratiche commerciali pericolose o sleali e applicare, negli scambi tra le parti, i divieti di esportazione dei beni e dei servizi la cui commercializzazione è stata vietata nel paese di produzione.

Articolo 52

Clausola sull'esenzione fiscale

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31 dell'allegato IV, il trattamento della nazione più favorita, accordato in conformità delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, non si applica alle agevolazioni fiscali che le parti concedono o possono concedere in futuro in base ad accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o ad altre intese fiscali, o in base alla legislazione tributaria nazionale.

2. Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale ai sensi delle disposizioni di accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali, o della legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata in modo da impedire alle parti di distinguere, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni delle loro legislazioni fiscali, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.

CAPITOLO 6

Cooperazione in altri settori

Articolo 53

Accordi di pesca

1. Le parti dichiarano la loro disponibilità a negoziare accordi di pesca diretti a garantire che le attività di pesca negli Stati ACP si svolgano in condizioni sostenibili e soddisfacenti per entrambe.

2. Nella conclusione o nell'attuazione di tali accordi gli Stati ACP non effettuano discriminazioni nei confronti della Comunità o tra gli Stati membri, fatte salve le intese particolari concluse tra Stati in via di sviluppo della stessa zona geografica, comprese le disposizioni reciproche in materia di pesca, né la Comunità effettua discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.

Articolo 54

Sicurezza alimentare

1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità s'impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati.

2. Detta fissazione anticipata può avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità del presente accordo, rimanendo inteso che il livello delle restituzioni è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione.

3. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.

4. Detti accordi specifici non devono pregiudicare la produzione e i flussi commerciali delle regioni ACP.

PARTE 4

COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

Obiettivi, principi, linee direttrici e idoneità al finanziamento

Articolo 55

Obiettivi

La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo mira, mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un'assistenza tecnica adeguata, a sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati ACP per realizzare gli obiettivi definiti nel presente accordo, sulla base dell'interesse reciproco e in uno spirito d'interdipendenza.

Articolo 56

Principi

1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale e regionale, e tenendo conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali nonché dello specifico potenziale degli Stati ACP. Inoltre, la cooperazione:

a) promuove l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali a tutti i livelli del processo di sviluppo;

b) rispecchia un partenariato basato su diritti e obblighi reciproci;

c) accentua l'importanza della prevedibilità e della sicurezza degli apporti di risorse, effettuati a condizioni molto liberali e su base regolare;

d) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma interessato;

e) assicura l'efficacia, il coordinamento e la coerenza degli interventi.

2. La cooperazione assicura un trattamento speciale agli Stati ACP meno avanzati e tiene conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari. Essa considera anche le esigenze particolari dei paesi che si trovano in situazione postbellica.

Articolo 57

Linee direttrici

1. Gli interventi finanziati nell'ambito del presente accordo sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'uguaglianza delle parti.

2. Spetta agli Stati ACP:

a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi;

b) scegliere i progetti e i programmi;

c) preparare e presentare i fascicoli dei progetti e dei programmi;

d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;

e) eseguire e gestire i progetti e i programmi;

f) provvedere al corretto andamento dei progetti e dei programmi.

3. Fatte salve le disposizioni che precedono, proporre e attuare programmi e progetti in settori che li riguardano può spettare anche agli attori non statali idonei al finanziamento.

4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente:

a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte, le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;

b) adottare i programmi indicativi;

c) istruire i progetti e i programmi;

d) assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare d'appalto e ad appalti;

e) seguire e valutare gli effetti e i risultati dei progetti e dei programmi;

f) garantire un'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei progetti e dei programmi.

5. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento per i progetti e i programmi.

6. Salvo disposizione contraria del presente accordo, ogni decisione che richieda l'approvazione di una delle parti è approvata o considerata approvata entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dall'altra parte.

Articolo 58

Idoneità al finanziamento

1. Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù dell'accordo gli enti o organismi seguenti:

a) gli Stati ACP;

b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati;

c) gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunità per conseguire taluni obiettivi specifici.

2. Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i):

a) gli organismi pubblici o semipubblici nazionali o regionali, i ministeri o gli enti locali degli Stati ACP, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;

b) le società, imprese e altre organizzazioni e gli operatori economici privati degli Stati ACP;

c) le imprese di uno Stato membro della Comunità per permettere loro, aldilà del loro contributo specifico, d'intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP;

d) gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP;

e) gli attori della cooperazione decentralizzata e altri attori non statali degli Stati ACP e della Comunità.

CAPITOLO 2

Campo d'applicazione e natura dei finanziamenti

Articolo 59

Nel quadro delle priorità fissate dallo Stato o dagli Stati ACP interessati sia a livello nazionale che regionale, può essere fornito un sostegno ai progetti, ai programmi e alle altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.

Articolo 60

Campo d'applicazione

A seconda del fabbisogno e dei tipi d'intervento ritenuti più appropriati, possono essere concessi finanziamenti, tra l'altro, a favore di:

a) misure che contribuiscono ad alleviare gli oneri inerenti al debito e ad attenuare i problemi della bilancia dei pagamenti degli Stati ACP;

b) riforme e politiche macroeconomiche e strutturali;

c) attenuazione degli effetti negativi dell'instabilità dei proventi da esportazione;

d) politiche e riforme settoriali;

e) sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità;

f) programmi di cooperazione tecnica;

g) aiuti umanitari e d'emergenza, comprese l'assistenza ai profughi e agli sfollati, le misure di ricostruzione a breve termine e la prevenzione delle calamità.

Articolo 61

Natura dei finanziamenti

1. I finanziamenti riguardano tra l'altro:

a) progetti e programmi;

b) linee di credito, regimi di garanzia, partecipazioni;

c) un sostegno al bilancio, diretto per gli Stati ACP le cui valute sono convertibili e liberamente trasferibili, o indiretto a partire da fondi di contropartita generati dai vari strumenti comunitari;

d) le risorse umane e materiali necessarie per un'amministrazione e una supervisione efficaci di progetti e programmi;

e) programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni, che possono assumere la forma di:

i) programmi settoriali di importazione in natura, compreso il finanziamento di fattori di produzione e le forniture volte a migliorare i servizi sociali;

ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni settoriali;

iii) programmi generali di importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.

2. L'aiuto diretto al bilancio per sostenere riforme macroeconomiche o settoriali è concesso quando:

a) la gestione della spesa pubblica è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace;

b) sono in atto politiche macroeconomiche o settoriali ben definite, istituite dal paese in questione e approvate dai suoi finanziatori principali;

c) gli appalti pubblici sono aperti e trasparenti.

3. Un analogo aiuto diretto al bilancio è concesso gradualmente alle politiche settoriali, in sostituzione di singoli progetti.

4. Gli strumenti dei programmi d'importazione e del sostegno al bilancio indicati sopra possono essere utilizzati anche per aiutare gli Stati ACP idonei al finanziamento che attuano riforme volte alla liberalizzazione economica intraregionale generanti costi di transizione netti.

5. Nel quadro del presente accordo sono utilizzati, per finanziare progetti, programmi e altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'accordo, il Fondo europeo per lo sviluppo (in appresso "il Fondo"), compresi i fondi di contropartita, i residui di fondi precedenti, le risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (in appresso "la Banca") e, all'occorrenza, risorse attinte dal bilancio generale delle Comunità europee.

6. Gli aiuti finanziari concessi in virtù dell'accordo possono coprire tutte le spese locali ed esterne dei progetti e dei programmi, comprese le spese di funzionamento.

TITOLO II

COOPERAZIONE FINANZIARIA

CAPITOLO 1

Mezzi di finanziamento

Articolo 62

Importo globale

1. Ai fini del presente accordo, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità e i termini e le condizioni di finanziamento dettagliati sono indicati negli allegati all'accordo.

2. In caso di mancata ratifica o denuncia del presente accordo da parte di uno Stato ACP, le parti adeguano gli importi finanziari previsti dal protocollo finanziario di cui all'allegato I. Tale adeguamento è anche applicabile in caso:

a) di adesione al presente accordo di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati dello stesso;

b) di allargamento della Comunità a nuovi Stati membri.

Articolo 63

Modi di finanziamento

I modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP interessato(i) e dalla Comunità in funzione:

a) del livello di sviluppo, della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP;

b) della natura del progetto o programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria e del suo impatto sociale e culturale;

c) nel caso di prestiti, dei fattori che garantiscono il servizio dei prestiti.

Articolo 64

Finanziamento a due livelli

1. Un aiuto finanziario può essere concesso agli Stati ACP interessati o tramite gli Stati ACP o, fatte salve le disposizioni del presente accordo, attraverso istituti finanziari idonei o direttamente a qualsiasi altro beneficiario idoneo. Quando l'aiuto finanziario è concesso da un intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato:

a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito;

b) qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione o risultante da operazioni di prestito diretto al beneficiario finale del settore privato è utilizzato ai fini dello sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, dopo aver tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale.

2. Qualora il finanziamento sia effettuato tramite un organismo di finanziamento intermedio avente sede o operante negli Stati ACP, spetta a quest'ultimo selezionare e istruire ogni progetto e gestire i fondi messi a sua disposizione in base alle condizioni previste nel presente accordo e di comune accordo tra le parti.

Articolo 65

Cofinanziamenti

1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi di finanziamento previsti dall'accordo possono servire per cofinanziamenti da attuare in particolare con organismi e istituzioni che operano a favore dello sviluppo, Stati membri della Comunità, Stati ACP, paesi terzi o istituzioni finanziarie internazionali o private, imprese o organismi di credito all'esportazione.

2. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento nei casi in cui la partecipazione della Comunità può incoraggiare la partecipazione di altri organismi di finanziamento e quando tale finanziamento può determinare una dotazione finanziaria vantaggiosa per lo Stato ACP interessato.

3. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli. In ciascun caso la preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del rapporto costo-efficacia. Inoltre, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da ridurre il numero di procedure che gli Stati ACP devono applicare e da consentire uno snellimento delle stesse.

4. Il processo di consultazione e di coordinamento con gli altri finanziatori e i cofinanziatori va rafforzato e sviluppato, concludendo, quando sia possibile, accordi quadro di cofinanziamento, mentre gli orientamenti e le procedure di cofinanziamento devono essere riveduti per garantirne l'efficacia alle migliori condizioni possibili.

CAPITOLO 2

Debito e sostegno all'aggiustamento strutturale

Articolo 66

Sostegno all'alleggerimento del debito

1. Per alleviare l'onere del debito degli Stati ACP e attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti, le parti decidono di utilizzare le risorse rese disponibili nel quadro del presente accordo per contribuire alle iniziative di ammortamento del debito approvate a livello internazionale a favore dei paesi ACP. Inoltre, l'utilizzazione delle risorse dei programmi indicativi precedenti che non sono state impegnate è accelerata, caso per caso, attraverso gli strumenti a versamento rapido previsti nell'accordo. La Comunità s'impegna peraltro ad esaminare in che modo a lungo termine risorse diverse da quelle del FES possano essere mobilitate per finanziare iniziative di alleggerimento del debito approvate a livello internazionale.

2. A richiesta di uno Stato ACP, la Comunità può concedere:

a) un'assistenza per studiare e trovare soluzioni concrete all'indebitamento, debito interno compreso, alle difficoltà del servizio del debito e ai problemi relativi alla bilancia dei pagamenti;

b) una formazione in materia di gestione del debito e di negoziazione finanziaria internazionale, nonché un aiuto per workshop, corsi e seminari di formazione in questi settori;

c) un aiuto per mettere a punto tecniche e strumenti elastici di gestione del debito.

3. Per contribuire al servizio del debito risultante da prestiti comunitari provenienti dalle risorse proprie della Banca, dai prestiti speciali e dai capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalità da convenire caso per caso con la Commissione, utilizzare per tale servizio la valuta straniera disponibile cui si fa riferimento nel presente accordo, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessità per i pagamenti in moneta nazionale.

4. Data la gravità del problema dell'indebitamento internazionale e del suo impatto sulla crescita economica, le parti si dichiarano disposte a continuare gli scambi di opinione nell'ambito di discussioni internazionali sul problema generale dell'indebitamento, senza pregiudicare le discussioni specifiche che hanno luogo all'interno delle organizzazioni pertinenti.

Articolo 67

Sostegno all'aggiustamento strutturale

1. L'accordo prevede un sostegno alle riforme macroeconomiche e settoriali condotte dagli Stati ACP. In questo quadro le parti assicurano che l'aggiustamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile. Il sostegno viene fornito nel contesto di una valutazione congiunta, da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, delle riforme in atto o previste a livello macroeconomico o settoriale, che consente un apprezzamento generale degli sforzi di riforma compiuti. Il tempestivo versamento dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno.

2. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono la necessità d'incoraggiare i programmi di riforma a livello regionale e di assicurare che nell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi nazionali si tenga conto delle attività regionali aventi un'incidenza sullo sviluppo nazionale. A tal fine, il sostegno all'aggiustamento strutturale deve cercare anche di:

a) comprendere, fin dalla fase di diagnosi, misure d'incoraggiamento all'integrazione regionale, tenendo conto delle conseguenze dell'aggiustamento transfrontaliero;

b) contribuire all'armonizzazione e al coordinamento delle politiche macroeconomiche e settoriali, compreso nei settori tributario e doganale, perché possa essere raggiunto il duplice obiettivo dell'integrazione regionale e delle riforme strutturali a livello nazionale;

c) tener conto, attraverso programmi generali d'importazione o un sostegno al bilancio, dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti.

3. Tutti gli Stati ACP che intraprendono o prevedono d'intraprendere riforme macroeconomiche o settoriali hanno diritto all'aiuto all'aggiustamento strutturale, tenuto conto del contesto regionale, della loro efficacia e della possibile incidenza sulla dimensione economica, sociale e politica dello sviluppo, nonché delle difficoltà economiche e sociali che detti Stati devono affrontare.

4. Si considera che gli Stati ACP che intraprendono programmi di riforme riconosciuti e sostenuti almeno dai principali finanziatori multilaterali o convenuti con detti donatori ma da questi non necessariamente sostenuti sul piano finanziario, abbiano automaticamente assolto le condizioni richieste per l'ottenimento di un aiuto all'aggiustamento.

5. Il sostegno all'aggiustamento strutturale viene mobilitato in modo flessibile sotto forma di programmi settoriali e generali d'importazione oppure di sostegno al bilancio.

6. La preparazione e l'istruzione dei programmi di aggiustamento strutturale e le decisioni di finanziamento sono realizzate in conformità delle disposizioni del presente accordo relative alle procedure di attuazione, tenendo debitamente conto del rapido versamento dei pagamenti nell'ambito dell'aggiustamento strutturale. Caso per caso, può essere autorizzato il finanziamento retroattivo di una parte limitata delle importazioni di origine ACP-CE.

7. L'attuazione di ciascun programma di sostegno garantisce l'accesso più ampio e trasparente possibile degli operatori degli Stati ACP alle risorse del programma e la conformità delle procedure di appalto con le pratiche amministrative e commerciali dello Stato interessato, assicurando il miglior rapporto possibile qualità/prezzo per i beni importati e la necessaria coerenza con i progressi compiuti a livello internazionale in materia di armonizzazione delle procedure di sostegno all'aggiustamento strutturale.

CAPITOLO 3

Sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione

Articolo 68

1. Le parti riconoscono che la discontinuità dei proventi da esportazione, specialmente nei settori agricolo e minerario, può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP pregiudicando il conseguimento degli obiettivi che essi si sono prefissi. È istituito pertanto un sistema di sostegno supplementare nell'ambito della dotazione finanziaria del sostegno allo sviluppo a lungo termine, per attenuare gli effetti negativi di qualsiasi discontinuità riguardo ai proventi da esportazione, compresi quelli dei settori agricolo e minerario.

2. Scopo del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione è di salvaguardare le riforme e le politiche macroeconomiche e settoriali messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e di riassorbire gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari.

3. Nell'allocazione delle risorse dell'anno di applicazione si tiene conto dell'estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari ricevono un trattamento più favorevole.

4. Le risorse supplementari sono fornite secondo le particolari modalità del meccanismo di sostegno illustrate nell'allegato II relativo alle modalità e alle condizioni di finanziamento.

5. La Comunità sostiene anche i regimi di assicurazione basati sul mercato destinati agli Stati ACP che vogliono proteggersi dai rischi di fluttuazione dei proventi da esportazione.

CAPITOLO 4

Sostegno alle politiche settoriali

Articolo 69

1. La cooperazione sostiene, mediante i vari strumenti e in base alle varie modalità previsti dall'accordo:

a) le politiche e le riforme settoriali di carattere sociale ed economico;

b) le misure dirette a intensificare le attività del settore privato e a migliorare la sua competitività sui mercati esteri;

c) le misure di espansione dei servizi sociali settoriali;

d) le questioni tematiche e a carattere trasversale.

2. Il sostegno è fornito, a seconda dei casi, per mezzo di:

a) programmi settoriali;

b) sostegno al bilancio;

c) investimenti;

d) azioni di ricostruzione;

e) azioni di formazione;

f) assistenza tecnica;

g) sostegno alle istituzioni.

CAPITOLO 5

Microprogetti e cooperazione decentrata

Articolo 70

Per rispondere alle esigenze di sviluppo delle comunità locali e per incoraggiare tutti gli attori della cooperazione decentrata in grado di contribuire allo sviluppo autonomo degli Stati ACP a proporre e attuare iniziative, la cooperazione sostiene tali azioni di sviluppo nel quadro stabilito dalle norme e dalle legislazioni nazionali degli Stati ACP interessati e dalle disposizioni del programma indicativo. In questo contesto la cooperazione sostiene:

a) microprogetti a livello locale che hanno un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni, rispondono ad un bisogno prioritario espresso e constatato e sono attuati su iniziativa e con la partecipazione attiva delle comunità locali beneficiarie;

b) azioni di cooperazione decentrata, soprattutto quando sono frutto degli sforzi e delle risorse combinati di attori decentrati degli Stati ACP e dei loro omologhi comunitari. Questa forma di cooperazione consente la mobilitazione delle competenze, dei metodi di funzionamento innovativi e delle risorse degli attori della cooperazione decentrata per lo sviluppo dello Stato ACP interessato.

Articolo 71

1. I microprogetti e le azioni di cooperazione decentrate possono avvalersi delle risorse finanziarie dell'accordo. I progetti e i programmi attuati nell'ambito di questa forma di cooperazione possono essere o non essere collegati ai programmi effettuati nei settori di concentrazione dei programmi indicativi, ma possono rappresentare un modo per raggiungere gli obiettivi specifici del programma indicativo o quelli derivanti dalle iniziative delle comunità locali e degli attori della cooperazione decentrata.

2. Partecipa al finanziamento dei microprogetti e della cooperazione decentrata il Fondo europeo per lo sviluppo, il cui contributo non supera di norma i tre quarti del costo totale di ciascun progetto né può superare il limite stabilito nel programma indicativo. La differenza è coperta:

a) dalla comunità locale interessata, nel caso di microprogetti, in forma di contributi in natura, prestazione di servizi o in contanti, a seconda delle sue possibilità;

b) dagli attori della cooperazione decentrata, a condizione che le risorse finanziarie, tecniche, materiali o di altro tipo da essi apportate non siano di norma inferiori al 25 % del costo stimato del progetto/programma;

c) a titolo eccezionale, dallo Stato ACP interessato, che può concedere un contributo finanziario, ammettere l'uso di attrezzature pubbliche o fornire servizi.

3. Ai progetti e ai programmi finanziati nell'ambito dei microprogetti o della cooperazione decentrata si applicano le procedure definite nel presente accordo, in particolare quelle di cui ai programmi pluriennali.

CAPITOLO 6

Aiuto umanitario e aiuto d'emergenza

Articolo 72

1. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono concessi alla popolazione degli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali, da crisi provocate dagli esseri umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono mantenuti per il tempo necessario a coprire i bisogni urgenti dovuti a tali situazioni.

2. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono concessi esclusivamente in base ai bisogni e agli interessi delle vittime delle calamità e conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale. In particolare, non si operano discriminazioni tra le vittime in base alla razza, all'origine etnica, alla religione, al sesso, all'età, alla nazionalità o alla tendenza politica e sono garantiti il libero accesso alle vittime e la loro protezione nonché la sicurezza del personale e delle attrezzature umanitarie.

3. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono intesi a:

a) salvaguardare le vite umane in situazioni di crisi o immediatamente successive a crisi provocate da calamità naturali, conflitti o guerre;

b) contribuire al finanziamento e alla fornitura dell'aiuto umanitario nonché a garantire che i beneficiari vi possano accedere direttamente utilizzando tutti i mezzi logistici disponibili;

c) eseguire opere di ricostruzione a breve termine per consentire ai settori della popolazione colpiti di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dal paese ACP interessato;

d) rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) in seguito a calamità naturali o provocate dall'uomo, in modo da coprire, finché sarà necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati (ovunque si trovino) e agevolarne il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d'origine;

e) aiutare gli Stati ACP a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle calamità naturali, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.

4. Aiuti simili a quelli di cui sopra possono essere concessi agli Stati ACP che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere ai bisogni urgenti non previsti dall'aiuto d'emergenza.

5. Dato l'obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità di questo articolo, gli aiuti in questione possono, in via eccezionale, essere utilizzati congiuntamente con i fondi assegnati al programma indicativo dello Stato ACP interessato.

6. Le azioni di aiuto umanitario o aiuto d'emergenza sono intraprese a richiesta dello Stato ACP interessato dalla crisi, della Commissione, di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, elastici ed efficaci. La Comunità prende i provvedimenti necessari ad agevolare la celerità degli interventi richiesti dalla situazione d'emergenza.

Articolo 73

1. Le azioni successive alla fase d'emergenza destinate al necessario ripristino delle condizioni materiali e sociali dopo calamità naturali o circostanze straordinarie con effetti comparabili possono essere finanziate dalla Comunità ai sensi dell'accordo. Tali azioni, che ricorrono a meccanismi efficaci ed elastici, devono agevolare la transizione dalla fase d'emergenza alla fase di sviluppo, promuovere il reinserimento socioeconomico delle popolazioni colpite, eliminare per quanto possibile le cause della crisi, rafforzare le istituzioni e favorire l'appropriazione da parte degli attori locali e nazionali del proprio ruolo nell'elaborazione di una politica di sviluppo sostenibile per lo Stato ACP interessato.

2. Le azioni d'emergenza a breve termine sono finanziate in via eccezionale dal Fondo quando non possono essere finanziate dal bilancio comunitario.

CAPITOLO 7

Sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato

Articolo 74

La cooperazione promuove, attraverso un aiuto finanziario e tecnico, le politiche e le strategie di sviluppo degli investimenti e del settore privato definite nel presente accordo.

Articolo 75

Promozione degli investimenti

Riconoscendo l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e la necessità di adottare misure per stimolare questi investimenti, gli Stati ACP, la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze:

a) attuano misure allo scopo d'incoraggiare gli investitori privati che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo ACP-CE, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili nei loro Stati rispettivi, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo;

b) adottano le misure e le disposizioni atte a creare e a mantenere un clima prevedibile e sicuro per gli investimenti e negoziano accordi volti a migliorare questo clima;

c) incoraggiano il settore privato dell'UE a investire e a fornire un'assistenza specifica agli operatori corrispondenti dei paesi ACP nel quadro di cooperazioni e partenariati tra imprese d'interesse reciproco;

d) agevolano i partenariati e le imprese comuni incoraggiando il cofinanziamento;

e) patrocinano ambiti d'investimento settoriali per promuovere i partenariati e gli investimenti esteri;

f) appoggiano gli sforzi degli Stati ACP volti ad attrarre finanziamenti, specialmente privati, per investimenti infrastrutturali e per infrastrutture producenti entrate, che sono fondamentali per il settore privato;

g) sostengono il potenziamento delle capacità degli enti e delle istituzioni nazionali di promozione degli investimenti, incaricati di promuovere e agevolare gli investimenti esteri;

h) diffondono informazioni sulle possibilità d'investimento e sulle condizioni di funzionamento delle imprese negli Stati ACP;

i) promuovono il dialogo, la cooperazione e i partenariati tra imprese private a livello nazionale, regionale e delle relazioni ACP-UE, in particolare attraverso un forum delle imprese private ACP-UE; le attività di un siffatto forum sono sostenute in vista del conseguimento dei seguenti obiettivi:

i) favorire il dialogo ACP-UE nel settore privato e tra il settore privato ACP-UE e gli organismi istituiti ai sensi dell'accordo;

ii) analizzare e fornire periodicamente agli organismi competenti le informazioni sull'insieme delle questioni concernenti le relazioni istituite tra i settori privati dei paesi ACP e dell'UE nel quadro dell'accordo o, più in generale, delle relazioni economiche tra la Comunità e i paesi ACP;

iii) analizzare e fornire agli organismi competenti le informazioni sui problemi specifici di carattere settoriale, relativi, tra l'altro, a rami di produzione o a tipi di prodotti di livello regionale o subregionale.

Articolo 76

Finanziamento e sostegno degli investimenti

1. La cooperazione mette a disposizione risorse finanziarie a lungo termine, compresi capitali di rischio, per contribuire a promuovere la crescita del settore privato e a mobilitare i capitali nazionali ed esteri a tal fine. In quest'ottica la cooperazione fornisce in particolare:

a) aiuti non rimborsabili per: l'assistenza finanziaria e tecnica finalizzata alle riforme politiche, allo sviluppo delle risorse umane, al potenziamento delle capacità istituzionali e ad altre forme di sostegno istituzionale connesse ad un investimento specifico; misure per aumentare la competitività delle imprese e rafforzare le capacità degli intermediari privati, finanziari e non; l'agevolazione e la promozione degli investimenti e attività di miglioramento della competitività;

b) servizi di consulenza per contribuire a creare un clima favorevole agli investimenti e una base d'informazione per incoraggiare e indirizzare l'afflusso di capitali;

c) capitali di rischio per investimenti in fondi propri o quasi propri, garanzie a sostegno di investimenti privati nazionali ed esteri e prestiti o linee di credito alle condizioni definite all'allegato II al presente accordo relativo alle modalità e alle condizioni di finanziamento;

d) prestiti della Banca concessi sulle sue risorse proprie.

2. I prestiti sulle risorse proprie della Banca sono concessi in conformità del suo statuto e dei termini e delle condizioni stabiliti all'allegato II del presente accordo.

Articolo 77

Garanzie degli investimenti

1. Le garanzie degli investimenti sono uno strumento sempre più importante per il finanziamento dello sviluppo, poiché contribuiscono a ridurre i rischi connessi ai progetti e incoraggiano l'afflusso di capitali privati. La cooperazione assicura pertanto una disponibilità e un utilizzo crescenti delle assicurazioni in quanto meccanismo di riduzione dei rischi, per aumentare la fiducia degli investitori negli Stati ACP.

2. La cooperazione offre garanzie e contribuisce attraverso dei fondi di garanzia a coprire i rischi connessi ad investimenti idonei. Più particolarmente la cooperazione sostiene:

a) i regimi di riassicurazione destinati a coprire gli investimenti esteri diretti effettuati da investitori idonei contro le incertezze giuridiche e i principali rischi di espropriazione, restrizioni dei trasferimenti valutari, guerre e disordini civili e rotture di contratto; gli investitori possono assicurare i progetti combinando a piacere questi quattro tipi di copertura;

b) i programmi di garanzia volti a coprire il rischio con garanzie parziali per il finanziamento del debito; le garanzie possono essere concesse anche solo per una parte del rischio o una parte del credito;

c) i fondi di garanzia nazionali e regionali che coinvolgano in particolare istituzioni finanziarie o investitori nazionali, per incoraggiare lo sviluppo del settore finanziario.

3. La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità e fornisce un appoggio istituzionale e una partecipazione al finanziamento di base delle iniziative nazionali o regionali intese a ridurre i rischi commerciali cui sono esposti gli investitori (tra l'altro, fondi di garanzia, organismi di regolamentazione, meccanismi di arbitraggio e sistemi giudiziari volti a proteggere maggiormente gli investimenti migliorando i sistemi di credito all'esportazione).

4. La cooperazione fornisce tale sostegno alle iniziative private e pubbliche sulla base del valore supplementare aggiunto e, ove possibile, in partenariato con organizzazioni private e con altre organizzazioni pubbliche. Gli Stati ACP e l'UE procederanno, nell'ambito del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, ad un'analisi congiunta della proposta d'istituire un organismo di garanzia ACP-CE incaricato di mettere a punto e gestire programmi di garanzia degli investimenti.

Articolo 78

Tutela degli investimenti

1. Gli Stati ACP e la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia.

2. Al fine di dare maggior impulso agli investimenti europei in progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP e che rivestano per essi un'importanza particolare, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunità e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.

3. Le parti convengono inoltre d'introdurre, nel quadro degli accordi di partenariato economico e nel rispetto delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, dei principi generali sulla tutela e la promozione degli investimenti, facendo propri i migliori risultati raggiunti in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti o nelle relazioni bilaterali.

TITOLO III

COOPERAZIONE TECNICA

Articolo 79

1. La cooperazione tecnica deve aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse umane nazionali e regionali e a sviluppare in modo duraturo le istituzioni indispensabili alla riuscita del loro sviluppo, nonché, tra l'altro, contribuire al rafforzamento delle imprese e delle organizzazioni di consulenza dei paesi ACP e alla conclusione di accordi di scambi per consulenti di imprese dei paesi ACP e dell'UE.

2. La cooperazione tecnica deve inoltre avere un rapporto costo/efficacia favorevole, rispondere alle esigenze per le quali è stata progettata, agevolare il trasferimento di know-how e incrementare le competenze nazionali e regionali. La cooperazione tecnica deve contribuire a realizzare gli obiettivi dei progetti e dei programmi e a rafforzare le capacità di gestione dell'ordinatore nazionale o regionale. L'assistenza tecnica deve:

a) basarsi sulla domanda, dunque essere concessa solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati ed essere adeguata ai bisogni del beneficiario;

b) fungere da complemento e da sostegno agli sforzi degli Stati ACP per individuare le proprie esigenze;

c) essere seguita e controllata perché se ne possa garantire l'efficacia;

d) incoraggiare la partecipazione di esperti, imprese di consulenza e istituti di formazione e di ricerca dei paesi ACP negli appalti finanziati dal Fondo e individuare le possibilità di assumere personale qualificato nazionale o regionale per i progetti del Fondo;

e) incoraggiare il distacco di quadri nazionali dei paesi ACP, in qualità di consulenti, presso un'istituzione del proprio paese o di un paese vicino o presso un'organizzazione regionale;

f) contribuire a inquadrare meglio i limiti e il potenziale delle risorse umane nazionali e regionali e a istituire un registro degli esperti, dei consulenti e delle imprese di consulenza dei paesi ACP cui poter ricorrere per i progetti e i programmi finanziati dal Fondo;

g) appoggiare l'assistenza tecnica tra gli Stati ACP per promuovere gli scambi tra gli Stati ACP di quadri ed esperti in materia di assistenza tecnica e di gestione;

h) sviluppare, quale parte integrante della pianificazione di progetti e programmi, programmi d'azione per lo sviluppo a lungo termine delle istituzioni e del personale, tenendo conto delle relative esigenze finanziarie;

i) accrescere la capacità degli Stati ACP di acquisire competenze tecniche proprie;

j) prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità degli Stati ACP in materia di pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti e di gestione delle dotazioni.

3. L'assistenza tecnica può essere fornita in tutti i settori della cooperazione, entro i limiti stabiliti dal presente accordo. Le attività oggetto dell'assistenza sono diverse per estensione e natura e sono definite su misura per soddisfare i bisogni degli Stati ACP.

4. La cooperazione tecnica può assumere un carattere specifico o generale. Il Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo stabilisce gli orientamenti per l'attuazione della cooperazione tecnica.

Articolo 80

Allo scopo d'invertire il movimento di esodo dei quadri dagli Stati ACP, la Comunità assiste gli Stati ACP che ne facciano richiesta con misure appropriate d'incentivazione al rimpatrio, per favorire il ritorno dei cittadini ACP qualificati residenti nei paesi sviluppati.

TITOLO IV

PROCEDURE E SISTEMI DI GESTIONE

Articolo 81

Procedure

Le procedure di gestione sono trasparenti e semplici da applicare e consentono il decentramento dei compiti e delle responsabilità agli operatori sul campo. Gli attori non statali sono associati all'attuazione della cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori che li riguardano. Le disposizioni procedurali relative alla programmazione, alla preparazione, all'attuazione e alla gestione della cooperazione finanziaria e tecnica sono definite nei dettagli all'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione. Il Consiglio dei ministri può esaminare, rivedere e modificare tali disposizioni su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 82

Agenti incaricati dell'esecuzione

Per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica definita nel presente accordo sono designati agenti responsabili dell'esecuzione. Le disposizioni che disciplinano le loro responsabilità figurano nell'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione.

Articolo 83

Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

1. Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e i problemi generali e specifici derivanti dall'attuazione di detta cooperazione. A tal fine è istituito in sede di Consiglio dei ministri un comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, denominato in appresso "comitato ACP-CE".

2. Detto comitato ha l'incarico, tra l'altro, di:

a) assicurare la realizzazione in generale degli obiettivi e dei principi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e stabilire gli orientamenti generali per la loro efficace e tempestiva attuazione;

b) esaminare i problemi posti dall'attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo e proporre adeguate misure;

c) esaminare periodicamente gli allegati all'accordo per garantire che continuino ad essere pertinenti e raccomandare eventuali modifiche al Consiglio dei ministri ai fini della loro approvazione;

d) esaminare le azioni intraprese nel quadro dell'accordo per raggiungere gli obiettivi relativi alla promozione dello sviluppo e degli investimenti del settore privato nonché le operazioni connesse allo strumento per gli investimenti.

3. Il comitato ACP-CE, che si riunisce trimestralmente, è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno.

4. Il Consiglio dei ministri adotta il regolamento interno del comitato ACP-CE, in articolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza.

5. Il comitato ACP-CE può convocare riunioni di esperti per studiare le cause delle eventuali difficoltà o degli eventuali blocchi che ostacolano l'efficace attuazione della cooperazione allo sviluppo. Detti esperti sottoporranno al comitato raccomandazioni sui mezzi atti ad eliminare tali difficoltà o blocchi.

PARTE 5

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 84

1. La cooperazione garantisce un trattamento speciale ai paesi ACP meno avanzati e tiene debitamente conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari, per permettere loro di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dall'accordo e in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo. Essa tiene conto anche dei bisogni dei paesi che si trovano in situazione postbellica.

2. A prescindere dalle misure e disposizioni specifiche da prevedere per ciascun gruppo nei vari capitoli dell'accordo, è rivolta un'attenzione particolare, per quanto riguarda i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari nonché i paesi che sono stati teatro di conflitti:

a) all'intensificazione della cooperazione regionale;

b) alle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni;

c) allo sfruttamento efficace delle risorse marine e alla commercializzazione di tali prodotti, nonché, per i paesi senza sbocco sul mare, alla pesca continentale;

d) in materia di aggiustamento strutturale, al livello di sviluppo di questi paesi, e nella fase di esecuzione, alla dimensione sociale dell'aggiustamento;

e) all'attuazione di strategie alimentari e di programmi integrati di sviluppo.

CAPITOLO 2

Stati ACP meno avanzati

Articolo 85

1. Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno avanzati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche e sociali che ostacolano il loro sviluppo, in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

2. L'elenco degli Stati ACP meno avanzati figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora:

a) uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo;

b) la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno avanzati o da non giustificare più tale inclusione.

Articolo 86

Le disposizioni a favore degli Stati ACP meno avanzati si trovano negli articoli seguenti: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84, 85.

CAPITOLO 3

Stati ACP senza sbocco sul mare

Articolo 87

1. Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo, in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo.

Articolo 88

Le disposizioni a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 87.

CAPITOLO 4

Stati ACP insulari

Articolo 89

1. Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo, in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

2. L'elenco degli Stati ACP insulari figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo.

Articolo 90

Le disposizioni a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 89.

PARTE 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 91

Incompatibilità tra il presente accordo e altri trattati

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri della Comunità e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione del presente accordo.

Articolo 92

Campo d'applicazione territoriale

Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti d'oltremare in esse enunciate, il presente accordo si applica, da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, ai territori degli Stati ACP.

Articolo 93

Ratifica ed entrata in vigore dell'accordo

1. Il presente accordo è ratificato dalle parti firmatarie secondo le rispettive norme e procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda gli Stati membri, presso il segretariato degli Stati ACP. I segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.

3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dello strumento di approvazione dell'accordo da parte della Comunità.

4. Gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla data dell'entrata in vigore del presente accordo come previsto al paragrafo 3, possono procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data, salve restando le disposizioni del paragrafo 6.

Per tali Stati il presente accordo diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. Detti Stati riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione del presente accordo presa dopo la data della sua entrata in vigore.

5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte istituite ai sensi del presente accordo stabilisce le condizioni alle quali i rappresentanti degli Stati firmatari di cui al paragrafo 4 partecipano in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni.

6. Il Consiglio dei ministri può decidere di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE che, mancando di istituzioni statali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare il presente accordo. Il sostegno può essere concesso per il potenziamento di istituzioni e per attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. In questo ambito, tali paesi potranno attingere ai fondi previsti nella parte 4 del presente accordo, relativa alla cooperazione finanziaria e tecnica.

In deroga al paragrafo 4, i paesi in questione che sono firmatari dell'accordo possono completare le procedure di ratifica entro dodici mesi dalla ricostituzione delle istituzioni statali.

I paesi in questione che non hanno firmato né ratificato l'accordo, possono aderirvi mediante le procedure di cui all'articolo 94.

Articolo 94

Adesioni

1. Ogni domanda di adesione al presente accordo presentata da uno Stato indipendente le cui caratteristiche strutturali e la cui situazione economico-sociale siano paragonabili a quelle degli Stati ACP, dev'essere sottoposta al Consiglio dei ministri.

In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, lo Stato in questione aderisce all'accordo depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie.

Lo Stato in questione gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi degli Stati ACP. La sua adesione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari del presente accordo dalle disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il Consiglio dei ministri può definire le condizioni e le modalità specifiche dell'adesione di un singolo Stato in un protocollo speciale che forma parte integrante dell'accordo.

2. Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo ad un'associazione economica di Stati ACP.

3. Il Consiglio dei ministri è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea. Durante i negoziati tra l'Unione e lo Stato candidato, la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile e questi, a loro volta, indicano alla Comunità le loro preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione. La Comunità informa il segretariato degli Stati ACP di ogni nuova adesione all'Unione europea.

Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene parte contraente del presente accordo dalla data della sua adesione mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica dello Stato membro al presente accordo, lo Stato membro in questione aderisce depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri.

Le parti esaminano gli effetti dell'adesione dei nuovi Stati membri sul presente accordo. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie.

Articolo 95

Durata dell'accordo e clausola di revisione

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di venti anni a decorrere dal 1o marzo 2000.

2. Dei protocolli finanziari sono definiti per ciascun periodo di cinque anni.

3. Al più tardi 12 mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni del presente accordo di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica dell'accordo stesso. Ciò non si applica tuttavia alle disposizioni relative alla cooperazione economica e commerciale, per le quali è prevista una procedura di revisione speciale. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell'accordo, l'altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.

Dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale in corso, le parti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni oggetto della notifica.

Le disposizioni dell'articolo 93 si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate all'accordo.

Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore.

4. Diciotto mesi prima della fine del periodo complessivo dell'accordo le parti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le loro relazioni.

Il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo 96

Elementi essenziali - Procedura di consultazione e misure appropriate relative ai diritti dell'uomo, ai principi democratici e allo Stato di diritto

1. Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e gli Stati membri dell'Unione europea, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.

2. a) Se, nonostante il dialogo politico che le parti intrattengono regolarmente, una parte reputa che l'altra non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure adottate o da adottare dalla parte interessata per porre rimedio alla situazione.

Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 15 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, esse non superano i 60 giorni.

Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.

b) Con l'espressione "urgenza particolare" s'intendono casi eccezionali di violazioni particolarmente serie e flagranti di uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che richiedono una reazione immediata.

La parte che ricorre alla procedura d'urgenza particolare ne informa separatamente l'altra parte e il Consiglio dei ministri, a meno che non le manchi il tempo di farlo.

c) Con l'espressione "misure appropriate" utilizzata nel presente articolo s'intendono le misure adottate in conformità del diritto internazionale e proporzionate alla violazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.

Se in casi di urgenza particolare vengono adottate misure, esse sono notificate immediatamente all'altra parte e al Consiglio dei ministri. Su richiesta della parte interessata, possono allora essere avviate consultazioni per esaminare in profondità la situazione e, se possibile, trovare una soluzione. Tali consultazioni si svolgono secondo le modalità indicate alla precedente lettera a), secondo e terzo comma.

Articolo 97

Procedura di consultazione e misure appropriate riguardanti la corruzione

1. Le parti ritengono che, nei casi in cui la Comunità è un partner importante in termini di sostegno finanziario alle politiche e ai programmi economici e settoriali, i casi di corruzione gravi debbano essere oggetto di consultazioni tra le Parti.

2. In queste circostanze ciascuna delle parti può invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 21 giorni dall'invito e non durano più di 60 giorni.

3. Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se la consultazione è rifiutata, le parti adottano le misure appropriate. In ogni caso, incombe principalmente alla parte presso la quale si sono verificati i casi di corruzione gravi prendere le misure necessarie per rimediare immediatamente alla situazione. Le misure adottate dall'una o dall'altra Parte devono essere proporzionate alla gravità della situazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.

4. Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.

Articolo 98

Composizione delle controversie

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono sottoposte al Consiglio dei ministri.

Tra le sessioni del Consiglio dei ministri, tali controversie sono sottoposte al Comitato degli ambasciatori.

2. a) Se il Consiglio dei ministri non riesce a dirimere la controversia, l'una o l'altra parte può chiedere l'avvio di una procedura di arbitrato. A tal fine, ciascuna delle parti designa un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il secondo arbitro.

b) I due arbitri nominano a loro volta, entro trenta giorni, un terzo arbitro. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il terzo arbitro.

c) Salvo decisione contraria degli arbitri, viene applicata la procedura prevista dal regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro il termine di tre mesi.

d) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

e) Ai fini dell'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come un'unica parte in causa.

Articolo 99

Clausola di denuncia

Il presente accordo può essere denunciato dalla Comunità e dai suoi Stati membri nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità e dei suoi Stati membri con un preavviso di sei mesi.

Articolo 100

Status dei testi

I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati nn. II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il presente accordo redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

ALLEGATI DELL'ACCORDO

INDICE

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I

ALLEGATO I: PROTOCOLLO FINANZIARIO

1. Ai fini precisati nel presente Accordo e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o marzo 2000, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità agli Stati ACP è pari a 15200 milioni di euro.

2. I contributi finanziari della Comunità comprendono un importo di 13500 milioni di euro provenienti dal 9o Fondo europeo di sviluppo (FES).

3. Il 9o FES viene suddiviso tra gli strumenti di cooperazione nel modo che segue:

(a) 10000 milioni di euro in forma di sovvenzioni sono destinati al sostegno dello sviluppo a lungo termine. La dotazione servirà a finanziare i programmi indicativi nazionali, in conformità degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente Accordo. Dalla dotazione per il sostegno dello sviluppo a lungo termine:

(i) 90 milioni di euro sono destinati a finanziare il bilancio del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI);

(ii) 70 milioni di euro sono destinati a finanziare il bilancio del centro di sviluppo agricolo (CSA);

(iii) un importo non superiore a 4 milioni di euro è destinato ai fini di cui all'articolo 17 del presente Accordo (Assemblea parlamentare paritetica).

(b) 1300 milioni di euro in forma di sovvenzioni sono destinati a finanziare il sostegno alla cooperazione e integrazione regionale degli Stati ACP, conformemente agli articoli da 6 a 14 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente Accordo.

(c) 2200 milioni di euro sono destinati ad alimentare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell'allegato II "Modalità e condizioni di finanziamento" del presente Accordo, fermo restando il finanziamento delle sovvenzioni in conto interessi, di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'Accordo, sulle risorse indicate al paragrafo 3 lettera a) del presente allegato.

4. Un importo pari a 1700 milioni di euro viene fornito dalla Banca europea per gli investimenti in forma di prestiti concessi sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell'allegato II "Modalità e condizioni di finanziamento" del presente Accordo, alle condizioni previste dai suoi statuti e secondo le modalità e le condizioni relative al finanziamento degli investimenti in esso stabilite. La Banca può contribuire al finanziamento dei progetti e programmi regionali sulle risorse che essa gestisce.

5. Eventuali rimanenze dai FES precedenti, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo finanziario, e qualsiasi importo disimpegnato in data successiva da progetti in corso nel quadro di tali FES, saranno trasferiti al 9o FES e utilizzati secondo le condizioni stabilite nel presente Accordo. Le risorse cosi' trasferite al 9o FES e precedentemente assegnate al programma indicativo di uno Stato o di una regione ACP rimarranno assegnate allo Stato o alla regione medesimi. L'importo complessivo del presente protocollo finanziario, integrato dai saldi trasferiti dai precedenti FES, interessa il periodo compreso tra il 2000 e il 2007.

6. La Banca gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, nonché le operazioni finanziate sul Fondo investimenti. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente Accordo sono amministrate dalla Commissione.

7. Prima della scadenza del presente protocollo finanziario, le Parti valutano il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti. Questo esame permetterà di ricalcolare l'importo globale della dotazione, nonché di valutare l'opportunità di assegnare nuove risorse al sostegno della cooperazione finanziaria nell'ambito dell'Accordo.

8. Qualora i fondi messi a disposizione di uno qualsiasi degli strumenti dell'Accordo risultino esauriti prima della scadenza del protocollo finanziario, il consiglio congiunto dei ministri ACP-CE prende le misure del caso.

ALLEGATO II

ALLEGATO II: MODALITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

CAPITOLO 1

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 1

Le modalità e le condizioni di finanziamento per quanto riguarda gli interventi del Fondo investimenti, i prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti e altre speciali operazioni sono stabilite nel presente capitolo. Le risorse possono essere erogate a imprese aventi i necessari requisiti direttamente o indirettamente, tramite adeguati fondi d'investimento e/o intermediari finanziari.

Articolo 2

Risorse del Fondo investimenti

1. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, tra l'altro, per:

(a) fornire capitali di rischio in forma di:

(i) partecipazioni azionarie in imprese ACP, inclusi gli istituti finanziari;

(ii) assistenza quasi capitale a imprese ACP, inclusi gli istituti finanziari;

(iii) garanzie e altri strumenti cautelativi che possano essere usati per coprire rischi politici e altri rischi connessi all'investimento, a favore di investitori o finanziatori sia stranieri che locali;

(b) fornire prestiti ordinari.

2. La partecipazione azionaria consente di norma di acquisire quote di minoranza e viene rimunerata in base ai risultati del progetto interessato.

3. L'assistenza quasi capitale può comprendere anticipi da parte degli azionisti, obbligazioni convertibili, prestiti condizionali, prestiti subordinati e prestiti con diritto di partecipazione o altre simili forme di assistenza. Detta assistenza può comportare in particolare:

(a) prestiti condizionali, il cui servizio e/o la cui durata dipendono dall'adempimento di determinate condizioni relative ai risultati del progetto finanziato; nel caso specifico di prestiti condizionali per studi di preinvestimento o per altri tipi di assistenza tecnica connessa al progetto, il servizio può essere cancellato se l'investimento non ha luogo;

(b) prestiti con diritto di partecipazione, il cui servizio e/o la cui durata sono legati ai profitti ricavati dal progetto;

(c) prestiti subordinati che vengono rimborsati soltanto dopo l'estinzione di altri debiti.

4. La remunerazione di ciascuna operazione viene specificata al momento della concessione del prestito. Tuttavia:

(a) nel caso di prestiti condizionali o con diritto di partecipazione, la remunerazione comprende di norma un tasso d'interesse fissato a non oltre il 3 % e una componente variabile legata al rendimento del progetto;

(b) nel caso di prestiti subordinati, il tasso d'interesse dipende dall'evoluzione del mercato.

5. Le garanzie vengono fissate in funzione dei rischi assicurati e delle caratteristiche specifiche dell'operazione.

6. Il tasso d'interesse dei prestiti ordinari comprende un tasso di riferimento applicato dalla Banca su prestiti analoghi alle medesime condizioni, per quanto concerne il periodo di tolleranza e di rimborso, nonché una maggiorazione stabilita dalla Banca stessa.

7. I prestiti ordinari possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

(a) per progetti d'infrastruttura nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d'interesse del prestito viene ridotto del 3 %;

(b) per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono d'interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3 %.

In ogni caso il tasso d'interesse finale non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.

8. Le risorse necessarie per queste agevolazioni vengono prelevate dal Fondo investimenti e non devono superare il 5 % della dotazione riservata al finanziamento degli investimenti da parte del Fondo stesso e dalla Banca sulle risorse proprie.

9. Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti, in particolare a favore di istituti finanziari dei paesi ACP.

Articolo 3

Interventi del Fondo investimenti

1. Il Fondo interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, nonché infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:

(a) è gestito come un fondo rotativo finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato, evitando di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;

(b) a produrre un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l'interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti negli Stati ACP.

2. o scadere del protocollo finanziario, e in mancanza di una specifica decisione da parte del Consiglio dei ministri, i rimborsi netti cumulativi versati sul Fondo investimenti verranno trasferiti al nuovo protocollo.

Articolo 4

Prestiti sulle risorse proprie della BEI

1. La Banca:

(a) contribuisce, con le risorse che essa gestisce, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP a livello nazionale e regionale; a tal fine essa finanzia in via prioritaria i progetti e i programmi produttivi o altri investimenti destinati a promuovere il settore privato in tutti i comparti dell'economia;

(b) stabilisce strette relazioni di cooperazione con banche di sviluppo nazionali e regionali e con istituzioni bancarie e finanziarie degli Stati ACP e dell'UE;

(c) in consultazione con lo Stato ACP interessato, adegua le modalità e le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, definite dal presente Accordo, per tenere conto eventualmente della natura dei progetti e programmi e per agire in conformità degli obiettivi del presente Accordo nell'ambito delle procedure fissate nel suo statuto.

2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie vengono erogati secondo le modalità e alle condizioni seguenti:

(a) il tasso di riferimento è il tasso applicato dalla Banca per un prestito concesso alle stesse condizioni, per quanto concerne la valuta e il periodo di rimborso, alla data della firma del contratto oppure alla data dell'esborso;

(b) tuttavia:

(i) in linea di massima i progetti del settore pubblico possono fruire di un abbuono d'interesse del 3 %;

(ii) i progetti del settore privato che rientrano nelle categorie specificate all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del presente allegato possono fruire di abbuoni d'interesse alle stesse condizioni specificate all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il tasso d'interesse definitivo non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.

(c) l'importo degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento dei versamenti del prestito, è imputato all'importo delle sovvenzioni del Fondo investimenti, come indicato all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, ed è versato direttamente alla Banca;

(d) il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto, ma non può essere superiore a 25 anni. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto.

3. Per gli investimenti finanziati dalla Banca sulle risorse proprie in società del settore pubblico, potranno essere richiesti specifici impegni o garanzie allo Stato ACP interessato.

Articolo 5

Condizioni relative ai rischi del cambio

Per contenere il più possibile gli effetti delle fluttuazioni dei cambi, i problemi dei rischi vengono affrontati nel modo seguente:

(a) in caso di partecipazione azionaria intesa a rafforzare il capitale di un'impresa, i rischi vengono assunti di norma dal Fondo investimenti;

(b) in caso di finanziamento su capitale di rischio per piccole e medie imprese, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunità da un lato e le altre Parti implicate dall'altro. In media i rischi del cambio sono condivisi equamente;

(c) qualora sia possibile e opportuno, soprattutto in paesi che godono di una stabilità macroeconomica e finanziaria, il Fondo cerca di concedere i prestiti in valuta ACP, assumendosi di fatto i rischi del cambio.

Articolo 6

Condizioni per il trasferimento di valuta estera

Per quanto attiene agli interventi a titolo del presente Accordo e agli impegni scritti assunti nell'ambito dello stesso, gli Stati ACP interessati:

(a) concedono l'esonero da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale e locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dei prestiti, dovuti ai sensi della normativa vigente nello Stato o negli Stati ACP interessati;

(b) mettono a disposizione dei beneficiari le valute necessarie al pagamento degli interessi, delle commissioni e degli ammortamenti dei prestiti, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione dei progetti e programmi sul loro territorio;

(c) mettono a disposizione della Banca le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in moneta nazionale al tasso di cambio vigente tra l'euro, o altre monete di riferimento, e la moneta nazionale alla data del trasferimento. Sono comprese tutte le forme di introiti, quali, tra l'altro, interessi, dividendi, commissioni e altri oneri, nonché gli ammortamenti dei prestiti e i ricavi della vendita di azioni, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione dei progetti e programmi sul loro territorio.

CAPITOLO 2

INTERVENTI SPECIALI

Articolo 7

1. Sulla dotazione riservata alle sovvenzioni, la cooperazione sostiene:

(a) la costruzione di case popolari per promuovere lo sviluppo a lungo termine del settore edilizio; è possibile ottenere agevolazioni in materia ipotecaria;

(b) il microfinanziamento per promuovere le PMI e le microimprese;

(c) il potenziamento istituzionale per rafforzare e favorire la partecipazione effettiva del settore privato allo sviluppo socioeconomico.

2. Il Consiglio dei ministri ACP-UE, dopo la firma del presente Accordo e su proposta del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, decide le modalità e l'entità delle risorse da prelevare sulla dotazione destinata allo sviluppo a lungo termine per il conseguimento di questi obiettivi.

CAPITOLO 3

FINANZIAMENTI PER LE FLUTTUAZIONI A BREVE TERMINE DEI PROVENTI DA ESPORTAZIONI

Articolo 8

1. Le Parti riconoscono che le perdite di proventi da esportazioni, a causa di fluttuazioni di breve durata possono compromettere la copertura del fabbisogno finanziario necessario allo sviluppo e all'attuazione di politiche macroeconomiche e settoriali. Il grado di dipendenza dell'economia di uno Stato ACP dall'esportazione di prodotti, soprattutto agricoli e minerari, costituisce pertanto un criterio per stabilire l'entità degli stanziamenti da destinare allo sviluppo a lungo termine.

2. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazioni e tutelare il programma di sviluppo compromesso dalla diminuzione degli introiti, è previsto un sostegno finanziario supplementare da prelevare sulle risorse programmabili destinate allo sviluppo a lungo termine del paese, ai sensi degli articoli 9 e 10.

Articolo 9

Criteri di idoneità

1. L'idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:

(a) - una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati) di proventi da esportazioni rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l'anno di applicazione;

- oppure

- una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati) di proventi ricavati dall'esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l'anno di applicazione per i paesi le cui esportazioni agricole o minerarie rappresentano oltre il 40 % del totale dei proventi da esportazione di merci;

(b) un peggioramento del 10 % del disavanzo pubblico programmato per l'anno in questione o previsto per l'anno successivo.

2. La possibilità di usufruire di un sostegno supplementare è limitata a quattro anni consecutivi.

3. Le risorse supplementari devono figurare nei conti pubblici del paese interessato. Esse sono utilizzate conformemente alle norme e ai metodi di programmazione, nonché alle specifiche disposizioni di cui all'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione", sulla base di accordi precedentemente stipulati tra la Comunità e lo Stato ACP interessato nell'anno successivo a quello d'applicazione. Con il consenso di entrambe le Parti, le risorse possono essere impiegate per finanziare programmi compresi nel bilancio nazionale. Tuttavia, una parte delle risorse supplementari può essere accantonata per specifici settori.

Articolo 10

Anticipi

Il sistema d'assegnazione di risorse supplementari permette di versare anticipi per coprire eventuali ritardi nell'elaborazione di statistiche commerciali consolidate e permette di includere le risorse in questione nel bilancio dell'anno successivo a quello di applicazione. Gli anticipi vengono erogati in base a statistiche provvisorie sulle esportazioni, elaborate dal governo e presentate alla Commissione prima delle statistiche ufficiali consolidate e definitive. L'anticipo massimo è pari all'80 % dell'importo delle risorse supplementari stimato per l'anno d'applicazione. Le somme erogate vengono concordate di comune accordo tra la Commissione e il governo in base alle statistiche definitive e consolidate sulle esportazioni e in base ai dati definitivi sul debito pubblico.

Articolo 11

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni di applicazione e su richiesta dell'una o dell'altra Parte.

CAPITOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 12

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 qui di seguito, le Parti si impegnano a non porre alcun limite ai pagamenti, in valuta liberamente convertibile, sul conto della bilancia dei pagamenti tra cittadini della Comunità e cittadini degli Stati ACP.

2. Per quanto concerne le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione al libero movimento dei capitali, relativamente a investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità della legge del paese ospitante e a investimenti effettuati in conformità del presente Accordo, nonché alla liquidazione o al rimpatrio di detti investimenti e di qualsiasi profitto da essi derivato.

3. Qualora uno o più Stati ACP o uno o più Stati membri della Comunità si trovi in serie difficoltà di bilancia dei pagamenti, oppure in pericolo di trovarsi in tali difficoltà, lo Stato ACP, lo Stato membro o la Comunità possono, conformemente alle condizioni stabilite nell'ambito dal GATT, dal GATS e dagli articoli VIII e XIV dell'accordo del Fondo monetario internazionale, adottare misure restrittive sulle transazioni correnti; tali misure devono essere di breve durata e non possono superare i limiti di quanto sia necessario per porre rimedio alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Parte che adotta le suddette misure ne informa le altre Parti e comunica loro al più presto il calendario relativo all'abolizione delle misure in questione.

Articolo 13

Qualifica e regime applicabile alle imprese

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP da un lato e gli Stati membri dall'altro riservano rispettivamente ai cittadini e alle società o imprese degli Stati ACP e ai cittadini e alle società o imprese degli Stati membri un trattamento non discriminatorio. Tuttavia, se per una determinata attività uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, lo Stato ACP o, eventualmente, lo Stato membro non è tenuto ad accordarlo per la medesima attività ai cittadini e alle società o imprese dello Stato in questione.

Articolo 14

Definizione di "società e imprese"

1. Ai sensi del presente accordo per "società o imprese di uno Stato membro o di uno Stato ACP" si intendono le società o imprese di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le società di capitali, di diritto pubblico o d'altra natura, le società cooperative, qualsiasi altra persona giuridica e società semplice, contemplate dal diritto pubblico o privato, ad accezione di quelle che non si prefiggono scopi di lucro, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP e che hanno la sede sociale o legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro o in uno Stato ACP.

2. Tuttavia, qualora dette società o imprese abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale o legale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.

CAPITOLO 5

ACCORDI PER LA TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 15

1. Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 78 del presente Accordo, le Parti tengono conto dei seguenti principi:

(a) uno Stato contraente può chiedere, se del caso, che venga negoziato un accordo di promozione e protezione degli investimenti con un altro Stato contraente;

(b) gli Stati che hanno stipulato tali accordi non praticano discriminazioni tra Stati contraenti che siano Parti del presente Accordo o tra loro in rapporto a paesi terzi quando siano avviati negoziati per concludere, applicare e interpretare accordi bilaterali o multilaterali per la promozione e la tutela degli investimenti;

(c) gli Stati contraenti hanno il diritto di chiedere una modifica o un adattamento del trattamento non discriminatorio di cui sopra, qualora obblighi internazionali o mutate circostanze lo rendano necessario;

(d) l'applicazione dei principi di cui sopra non comporta, e in pratica non può comportare, violazione della sovranità di una qualsiasi delle Parti dell'Accordo;

(e) la relazione tra la data di entrata in vigore di ogni accordo negoziato, le disposizioni per la composizione delle controversie e la data degli investimenti in questione viene precisata in detto accordo, tenendo conto delle disposizioni di cui sopra. Le Parti confermano che, in linea di massima, la retroattività non è d'applicazione, salvo disposizione contraria degli Stati contraenti.

2. Al fine di agevolare il negoziato di accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti convengono di mettere allo studio le clausole principali di un modello di accordo di protezione. Lo studio, che si basa sulle disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati Parti dell'accordo, esamina in particolare i seguenti aspetti:

(a) garanzie giuridiche per assicurare un trattamento giusto ed equo e la protezione degli investitori stranieri;

(b) la clausola dell'investitore più favorito;

(c) la protezione in caso di esproprio e nazionalizzazione;

(d) il trasferimento dei capitali e dei profitti;

(e) l'arbitrato internazionale in caso di disputa tra investitori e Stato ospitante.

3. Le Parti convengono di esaminare se i sistemi di garanzia possano costituire una risposta positiva alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese per quanto si riferisce alla tutela dei loro investimenti negli Stati ACP. Gli studi di cui sopra inizieranno al più presto dopo la firma dell'Accordo. Una volta ultimati gli studi, i risultati saranno presentati al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo che li prenderà in esame e deciderà le azioni appropriate.

ALLEGATO III

SOSTEGNO ISTITUZIONALE - CSI e CSA

Articolo 1

La cooperazione sostiene i meccanismi istituzionali che forniscono assistenza alle società e alle imprese e promuovono l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione:

(a) migliora e rafforza il ruolo del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) al fine di offrire al settore privato ACP il supporto necessario alla promozione e allo sviluppo delle attività;

(b) rafforza il ruolo del centro di sviluppo agricolo (CSA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.

Articolo 2

CSI

1. Il CSI sostiene l'attuazione di strategie di sviluppo del settore privato nei paesi ACP, mettendo a disposizione delle società e delle imprese locali servizi non finanziari e appoggiando iniziative comuni promosse da operatori economici della Comunità e degli Stati ACP.

2. Il CSI si propone di aiutare le imprese private ACP a diventare più competitive in tutti i settori economici. In particolare esso:

(a) agevola e promuove la cooperazione commerciale e i partenariati tra imprese ACP e UE;

(b) contribuisce allo sviluppo dei servizi di sostegno alle imprese favorendo il potenziamento istituzionale delle organizzazioni private o la fornitura di servizi tecnici, professionali, amministrativi, commerciali, nonché di formazione;

(c) promuove gli investimenti sostenendo le organizzazioni che operano nel settore attraverso conferenze, programmi di formazione, seminari e specifiche missioni;

(d) sostiene iniziative che contribuiscono allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie, know-how e pratiche ottimali su tutti gli aspetti della gestione aziendale.

3. Inoltre il CSI:

(a) informa il settore privato ACP in merito alle disposizioni dell'Accordo;

(b) diffonde le informazioni nell'ambito del settore privato ACP in merito alle norme di qualità richieste sui mercati esterni;

(c) informa le società e le organizzazioni europee del settore privato riguardo alle modalità e alle opportunità commerciali nei paesi ACP.

4. Il CSI estende il suo sostegno alle imprese tramite intermediari qualificati e competenti nazionali e/o regionali in grado di prestare i propri servizi.

5. Le attività del CSI si basano sul principio del coordinamento, della complementarità e del valore aggiunto rispetto alle iniziative di enti pubblici o privati per lo sviluppo del settore privato. Nell'intraprendere le sue attività il CSI segue un'impostazione selettiva.

6. Il comitato degli ambasciatori è l'autorità incaricata della supervisione del centro. Dopo la firma del presente Accordo, esso:

(a) stabilisce gli statuti e le norme procedurali del centro, nonché i relativi organismi di vigilanza;

(b) stabilisce lo statuto relativo al personale e il regolamento finanziario;

(c) verifica le attività degli organismi del centro;

(d) stabilisce le norme operative e le procedure per l'adozione del bilancio del centro.

7. In conformità delle procedure e dei criteri da esso stabiliti, il comitato degli ambasciatori nomina i membri degli organismi del centro.

8. Il bilancio del centro viene finanziato secondo le norme stabilite nel presente Accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 3

CSA

1. Il compito del CSA è di rafforzare le capacità istituzionali, programmatiche e di gestione dell'informazione e comunicazione delle organizzazioni ACP responsabili per lo sviluppo agricolo e rurale. Esso assiste tali organizzazioni nel formulare e attuare politiche e programmi volti a ridurre la povertà, promuovere la sicurezza alimentare sostenibile, preservare il patrimonio naturale; in tal modo esso contribuisce al raggiungimento dell'autosufficienza dei paesi ACP relativamente allo sviluppo agricolo e rurale.

2. Il CSA:

(a) predispone e fornisce servizi d'informazione e garantisce un migliore accesso alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale al fine di promuovere lo sviluppo e la divulgazione;

(b) sviluppa e rafforza le capacità dei paesi ACP al fine di:

(i) migliorare la formulazione e la gestione delle politiche e delle strategie di sviluppo agricolo e rurale a livello nazionale e regionale, inclusa la capacità di raccogliere dati e la capacità di ricerca, analisi ed elaborazione di programmi;

(ii) migliorare la gestione dell'informazione e della comunicazione, soprattutto nell'ambito della strategia agricola nazionale;

(iii) promuovere un'effettiva gestione dell'informazione e della comunicazione intraistituzionale (GIC) per il controllo delle realizzazioni, nonché consorzi con partner regionali e internazionali;

(iv) promuovere la GIC decentrata a livello locale e nazionale;

(v) potenziare le iniziative attraverso la cooperazione regionale;

(vi) elaborare criteri di valutazione riguardo all'impatto delle strategie sullo sviluppo agricolo e rurale.

3. Il centro sostiene iniziative e reti regionali e attuerà sempre più programmi di sviluppo delle capacità in collaborazione con adeguate organizzazioni ACP. A tal fine esso sosterrà le reti d'informazione regionali decentrate che verranno costituite per gradi e in modo efficace.

4. Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente Accordo, esso:

(a) stabilisce gli statuti e le norme procedurali del centro, nonché i relativi organismi di sorveglianza;

(b) stabilisce gli statuti, il regolamento finanziario e quello relativo al personale;

(c) sorveglia le attività degli organismi del centro;

(d) stabilisce le norme operative e le procedure per l'adozione del bilancio del centro.

5. In conformità delle procedure e dei criteri da esso stabiliti, il comitato degli ambasciatori nomina i membri degli organismi del centro.

6. Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente Accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

ALLEGATO IV

PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE

CAPITOLO 1

PROGRAMMAZIONE (NAZIONALE)

Articolo 1

Le operazioni finanziate mediante sovvenzioni nell'ambito del presente Accordo sono programmate all'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario. Per programmazione si intende:

(a) la preparazione e l'elaborazione di una strategia di sostegno nazionale (SSN) basata sugli obiettivi e sulle strategie di sviluppo a medio termine del paese interessato;

(b) una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa programmabile, di cui il paese può disporre nel periodo quinquennale, e ogni altra informazione utile;

(c) la preparazione e l'adozione di un programma indicativo per l'attuazione della SSN;

(d) una revisione della SSN, del programma indicativo e del volume delle risorse ad esso attribuite.

Articolo 2

Strategia di sostegno nazionale

La SSN viene preparata dallo Stato ACP interessato e dall'UE, previa consultazione di un gran numero di protagonisti nel processo di sviluppo, e si basa sull'esperienza acquisita delle pratiche ottimali. Ciascuna SSN viene adattata alle esigenze e alla situazione specifica di ciascuno Stato ACP. La SSN è uno strumento per individuare le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi di cooperazione. Verrà presa in considerazione qualsiasi divergenza fra l'analisi effettuata dal paese interessato e quella eseguita dalla Comunità. La SSN deve comprendere i seguenti elementi standard:

(a) un'analisi del contesto politico, economico e sociale del paese, nonché dei problemi, delle capacità e delle prospettive, inclusi una valutazione delle esigenze di base, il reddito pro capite, le dimensioni della popolazione, gli indicatori sociali e il grado di vulnerabilità;

(b) una descrizione dettagliata della strategia di sviluppo a medio termine del paese, delle priorità chiaramente specificate e del fabbisogno finanziario previsto;

(c) una descrizione dei programmi e delle azioni di altri donatori operanti nel paese, in particolare quelli degli Stati membri dell'UE nella loro qualità di finanziatori bilaterali;

(d) strategie ad hoc, indicando il contributo specifico dell'UE. Dette strategie devono consentire, nei limiti del possibile, la complementarità con operazioni finanziate dallo Stato ACP stesso e da altri donatori presenti nel paese;

(e) una definizione della natura e della portata dei meccanismi di sostegno più appropriati da applicare nella messa in atto delle suddette strategie.

Articolo 3

Assegnazione delle risorse

1. L'assegnazione delle risorse dipende dalle necessità e dai risultati, cosi' come vengono definiti nel presente Accordo. Al riguardo:

(a) le necessità sono valutate in base a criteri, quali il reddito pro capite, la popolazione, gli indicatori sociali e il livello del debito, la perdita di proventi da esportazioni e la dipendenza da tali proventi, soprattutto nei settori agricolo e minerario. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno industrializzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilità degli Stati insulari e interclusi. Inoltre, si dovrà tener conto delle specifiche difficoltà dei paesi che escono da conflitti;

(b) i risultati vengono valutati in modo obiettivo e trasparente, basandosi sui seguenti parametri: i progressi ottenuti nell'attuazione delle riforme istituzionali, l'efficienza del paese nell'uso delle risorse, l'effettiva attuazione delle operazioni in corso, il contenimento o la riduzione della povertà, le misure adottate ai fini dello sviluppo sostenibile e il buon esito delle strategie settoriali e macroeconomiche.

2. Le risorse assegnate sono costituite da due elementi:

(a) un'assegnazione destinata al sostegno macroeconomico, alle politiche settoriali, ai programmi e ai progetti nei settori prioritari o meno dell'assistenza comunitaria;

(b) un'assegnazione destinata a imprevisti, quali gli aiuti d'urgenza nei casi in cui non sia possibile ricorrere a finanziamenti sul bilancio UE, i contributi a iniziative internazionali per la riduzione del debito e il sostegno inteso a contrastare l'instabilità dei proventi da esportazioni.

3. Tale importo indicativo deve facilitare la programmazione a lungo termine dell'aiuto comunitario al paese interessato. Oltre alle rimanenze non impegnate delle risorse assegnate al paese nell'ambito del FES precedente e, se possibile, alle risorse del bilancio comunitario, dette assegnazioni costituiscono la base del programma indicativo riguardante il paese in questione.

4. Si studierà anche il caso di quei paesi che, a causa di circostanze eccezionali, non hanno accesso alle normali risorse programmabili.

Articolo 4

Preparazione e adozione del programma indicativo

1. Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo coerente con i propri obiettivi e con le priorità di sviluppo indicati nella SSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:

(a) Il settore o i settori chiave sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno;

(b) le misure ed operazioni più adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore o nei settori chiave;

(c) le risorse destinate a progetti e programmi che non rientrano nel settore o nei settori chiave e/o un quadro generale di tali attività, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;

(d) l'identificazione degli organismi non statali idonei a beneficiare del finanziamento e delle risorse loro assegnate;

(e) le proposte di progetti e programmi regionali;

(f) una riserva per assicurazione in caso di eventuali reclami, destinata anche a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti.

2. Il progetto di programma indicativo deve, se del caso, disporre dei mezzi destinati al potenziamento delle risorse umane, materiali e istituzionali degli ACP, al fine di preparare e attuare i programmi indicativi nazionali e regionali e di migliorare la gestione dei progetti di investimento pubblico degli Stati ACP.

3. Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunità. Il programma indicativo viene adottato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato e, una volta adottato, è vincolante per la Comunità e per lo Stato medesimo. Tale programma indicativo viene allegato alla SSN e deve inoltre comprendere:

(a) operazioni specifiche ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;

(b) un calendario di esecuzione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi;

(c) i parametri e i criteri delle revisioni.

4. La Comunità e lo Stato ACP interessato prendono tutte le misure necessarie per garantire che la programmazione sia completata al più presto e, salvo in circostanze eccezionali, entro dodici mesi dalla firma del protocollo finanziario. A tale riguardo, la preparazione della SSN e del programma indicativo devono far parte di un processo continuo che porti all'adozione di un unico documento.

Articolo 5

Revisione

1. La cooperazione finanziaria tra lo Stato ACP e la Comunità deve essere abbastanza flessibile da garantire che le operazioni siano mantenute costantemente coerenti con gli obiettivi del presente Accordo e tener conto di eventuali cambiamenti della situazione politica, delle priorità e degli obiettivi dello Stato ACP interessato. Al riguardo, l'ordinatore nazionale e il capo delegazione devono:

(a) intraprendere una revisione operativa annua del programma indicativo;

(b) effettuare una revisione intermedia e una revisione finale della SSN e del programma indicativo alla luce delle esigenze e dei risultati.

2. In circostanze eccezionali, indicate nelle disposizioni sull'aiuto umanitario e d'urgenza, la revisione può essere effettuata su richiesta di una delle Parti.

3. L'ordinatore nazionale e il capo delegazione devono:

(a) prendere i provvedimenti necessari per garantire la corretta esecuzione delle disposizioni del programma indicativo, nonché il rispetto del calendario degli impegni e degli esborsi concordato al momento della programmazione;

(b) individuare le eventuali cause dei ritardi nell'attuazione e proporre opportune misure per porvi rimedio.

4. La revisione annuale del programma indicativo deve consistere in una valutazione comune dell'attuazione del programma e tener conto dei risultati delle relative attività di controllo e valutazione. Tale revisione viene eseguita a livello locale e portata a termine dall'ordinatore nazionale e dal capo delegazione entro un termine di 60 giorni. In particolare essa comprende una valutazione sugli aspetti seguenti:

(a) i risultati conseguiti nel settore o settori chiave rispetto agli obiettivi individuati, agli indicatori d'impatto e agli impegni di politica settoriale;

(b) i progetti e programmi non compresi nel settore o settori chiave e/o nell'ambito dei programmi pluriennali;

(c) l'uso di risorse messe da parte per gli operatori non statali;

(d) l'efficace attuazione di operazioni in corso e la misura in cui il calendario degli impegni e dei pagamenti è stato rispettato;

(e) un'estensione della prospettiva di programmazione per gli anni successivi.

5. L'ordinatore nazionale e il capo delegazione presentano le conclusioni della revisione annuale al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo entro 30 giorni dal completamento della revisione operativa. Il comitato esamina la relazione nell'ambito delle responsabilità e dei poteri che gli sono conferiti dall'Accordo.

6. Alla luce della revisione operativa annuale, l'ordinatore nazionale e il capo delegazione possono, al momento della revisione intermedia e delle revisione finale ed entro i limiti di tempo di cui sopra, rivedere e adattare la SSN:

(a) nei casi in cui le revisioni operative mettano in luce problemi specifici e/o

(b) qualora la situazione sia mutata in uno Stato ACP.

Tali revisioni vengono ultimate entro un periodo supplementare di 30 giorni dalla conclusione delle revisioni intermedia e finale. La revisione del protocollo finanziario comprende altresì gli adattamenti per un nuovo protocollo, relativamente all'assegnazione delle risorse e alla preparazione del programma successivo.

7. Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Comunità può modificare l'assegnazione delle risorse sulla base delle esigenze e della situazione dello Stato ACP interessato.

CAPITOLO 2

PROGRAMMAZIONE E PREPARAZIONE (REGIONALE)

Articolo 6

Partecipazione

1. La cooperazione regionale comprende operazioni a vantaggio e con la partecipazione:

(a) di due o più o tutti gli Stati ACP e/o

(b) un organismo regionale di cui siano membri almeno due Stati ACP.

2. La cooperazione regionale può comprendere inoltre paesi e territori d'oltre mare e regioni remote. I finanziamento inteso a consentire la partecipazione di questi territori si aggiunge ai fondi assegnati agli Stati ACP a titolo dell'Accordo.

Articolo 7

Programmi regionali

Gli Stati ACP interessati decidono in merito alla definizione delle regioni geografiche. I programmi d'integrazione regionale devono coincidere il più possibile con i programmi delle organizzazioni regionali esistenti che perseguono l'obiettivo dell'integrazione economica. In linea di massima, se vi è sovrapposizione tra le varie organizzazioni regionali competenti, il programma di integrazione regionale deve associare la partecipazione di tali organizzazioni. A tale riguardo la Comunità offre un sostegno specifico, a valere sulle risorse dei programmi regionali, a gruppi di ACP che si siano impegnati a negoziare accordi di partenariato economico con l'UE.

Articolo 8

Programmazione regionale

1. La programmazione si effettua a livello di ciascuna regione. Essa è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e l'organizzazione o le organizzazioni regionali debitamente autorizzate e, in mancanza di tale autorizzazione, l'ordinatore nazionale dei paesi di tale regione. Se del caso, la programmazione può includere una consultazione con operatori non statali aventi i necessari requisiti.

2. Nella fattispecie, per programmazione si intende:

(a) la preparazione ed elaborazione di una strategia di sostegno regionale (SSR) basata sugli obiettivi e le strategie di sviluppo a medio termine della regione;

(b) una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa di cui la regione può beneficiare nel periodo quinquennale, nonché tutte le altre informazioni utili;

(c) la preparazione e adozione del programma indicativo regionale (PIR) per l'attuazione della SSR;

(d) una revisione concernente la SSR, il PIR e l'entità della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna regione.

3. La SSR viene preparata dalla Commissione e dalle organizzazioni regionali debitamente autorizzate in collaborazione con gli Stati ACP della regione medesima. La SSR è uno strumento per definire le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi finanziati. La SSR comprende i seguenti elementi standard:

(a) un'analisi del contesto politico, economico e sociale della regione;

(b) una valutazione dell'integrazione economica regionale e delle sue prospettive, nonché dell'integrazione nell'economia mondiale;

(c) una descrizione delle strategie e priorità regionali perseguite, nonché del previsto fabbisogno finanziario;

(d) un profilo delle attività di altri partner esterni nella cooperazione regionale;

(e) un quadro del contributo specifico UE inteso alla realizzazione degli obiettivi di cooperazione e integrazione regionale, complementari, se possibile, alle operazioni finanziate dagli Stati ACP e da altri partner esterni, soprattutto gli Stati membri dell'UE.

Articolo 9

Assegnazione delle risorse

All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, ciascuna regione riceve dalla Comunità l'indicazione della dotazione finanziaria di cui può beneficiare per un periodo di cinque anni. L'assegnazione finanziaria indicativa si basa su una stima delle esigenze, dei progressi e delle prospettive nel processo di cooperazione e integrazione regionale. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l'efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita.

Articolo 10

Programma indicativo regionale

1. Sulla base dell'assegnazione delle risorse di cui sopra, la (le) organizzazione(i) appositamente autorizzata(e) e, in mancanza di tale autorizzazione, gli ordinatori nazionali dei paesi della regione, prepara(no) un progetto di programma indicativo regionale. In particolare tale progetto deve precisare:

(a) i settori di concentrazione e i comparti cui è destinato l'aiuto comunitario;

(b) le misure e le azioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per detti settori e comparti;

(c) i progetti e i programmi che consentono la realizzazione di tali obiettivi, a condizione che siano stati chiaramente individuati, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di questi elementi e un calendario della loro attuazione.

2. I programmi indicativi regionali sono adottati di comune accordo dalla Comunità e dagli Stati ACP interessati.

Articolo 11

Revisione

La cooperazione finanziaria tra ciascuna regione ACP e la Comunità deve essere sufficientemente flessibile per poter garantire la coerenza delle operazioni con gli obiettivi del presente Accordo e tener conto di eventuali cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi della regione interessata. Verranno effettuate una revisione intermedia e una revisione di fine protocollo dei programmi indicativi regionali per adattarli all'evolvere della situazione e per garantirne la corretta esecuzione. Una volta completate le revisioni intermedia e finale, la Commissione può modificare l'assegnazione finanziaria sulla base delle esigenze e delle realizzazioni.

Articolo 12

Cooperazione tra paesi ACP

All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, la Comunità fa sapere al Consiglio dei ministri ACP quale parte dei fondi destinati alle operazioni regionali debba essere accantonata per operazioni a vantaggio di molti o di tutti gli Stati ACP. Tali operazioni possono prescindere dal concetto di ubicazione geografica.

Articolo 13

Richieste di finanziamento

1. Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:

(a) un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati, oppure

(b) un ente o un'organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato membro della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l'azione figuri nel programma indicativo regionale.

2. Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate da:

(a) almeno tre enti o organizzazioni regionali autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o dagli ordinatori nazionali delle stesse regioni, oppure

(b) dal Consiglio dei ministri ACP o, mediante una specifica delega, dal comitato degli ambasciatori ACP, oppure

(c) da organizzazioni internazionali i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del comitato degli ambasciatori ACP.

Articolo 14

Procedure di attuazione

1. I programmi regionali sono attuati dall'organo richiedente o da qualsiasi altro organo o istituzione debitamente autorizzati.

2. I programmi intra-ACP sono attuati dall'organo richiedente o dal loro agente autorizzato. In mancanza di un organo incaricato dell'esecuzione e debitamente autorizzato e salvi restando i progetti e i programmi ad hoc gestiti dal segretariato ACP, la Commissione è responsabile dell'attuazione delle operazioni intra-ACP.

3. Tenuto conto degli obiettivi e delle caratteristiche tipiche della cooperazione regionale, le operazioni intraprese nel settore sono disciplinate, se del caso, dalle procedure fissate per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

CAPITOLO 3

ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Articolo 15

Individuazione, preparazione e istruzione dei progetti

1. I progetti e i programmi presentati dallo Stato ACP devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei progetti e dei programmi.

2. I fascicoli dei progetti e programmi preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei progetti o programmi o, qualora questi progetti e programmi non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase di istruzione. Gli Stati ACP o gli altri beneficiari trasmettono ufficialmente questi fascicoli alla Comunità conformemente al presente Accordo.

3. L'istruzione dei progetti e programmi tiene conto della scarsa disponibilità di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresì delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato ACP.

Articolo 16

Proposta e decisione di finanziamento

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento redatta dalla Comunità in stretta collaborazione con lo Stato ACP interessato. Tale proposta di finanziamento viene presentata, per approvazione, dall'organo decisionale della Commissione.

2. La proposta di finanziamento contiene una previsione di calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, compresi i programmi pluriennali e le assegnazioni globali per operazioni su piccola scala, e precisa la durata delle varie fasi di esecuzione. La proposta di finanziamento:

(a) tiene conto dei commenti dello Stato o degli Stati ACP interessati;

(b) viene trasmessa contemporaneamente allo Stato o agli Stati ACP interessati e alla Comunità.

3. La Commissione conclude la proposta di finanziamento e la trasmette, con o senza modifiche, all'organo decisionale comunitario. Lo Stato o gli Stati ACP interessati potranno presentare osservazioni su qualsiasi modifica sostanziale che la Commissione ha intenzione di apportare al documento. Queste osservazioni si rifletteranno nella proposta di finanziamento modificata.

4. L'organo decisionale della Comunità comunica la propria decisione entro un termine di 120 giorni a decorrere dalla data di trasmissione della proposta finanziaria di cui sopra.

5. Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Comunità, lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono richiedere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica:

(a) o che il problema venga sollevato in sede di comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito nell'ambito dell'Accordo;

(b) o di essere ascoltato dall'organo decisionale della Comunità.

6. Successivamente a tale audizione, l'organo competente della Comunità prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, lo Stato o gli Stati ACP interessati possono comunicare ad esso qualsiasi elemento a loro parere necessario per completare l'informazione di tale organo.

7. I programmi pluriennali finanziano, tra l'altro, formazione, azioni decentrate, microprogetti, promozione commerciale e sviluppo degli scambi, complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato, sostegno alla gestione di progetti e programmi e cooperazione tecnica.

8. In questi casi lo Stato ACP interessato può sottoporre al capo delegazione un programma pluriennale che precisi le linee generali, i tipi di azione previsti e l'impegno finanziario proposto:

(a) la decisione di finanziamento per ciascun programma pluriennale è presa dall'ordinatore principale. La lettera di notifica di questa decisione trasmessa dall'ordinatore principale all'ordinatore nazionale costituisce l'accordo di finanziamento;

(b) nell'ambito dei programmi pluriennali così approvati, l'ordinatore nazionale o, se del caso, l'organismo di cooperazione decentrata delegato a questo scopo, ovvero, ove appropriato, altri beneficiari aventi diritto, realizzano ogni azione in conformità delle disposizioni del presente Accordo e dell'accordo di finanziamento sopra citato. Qualora l'esecuzione sia affidata a organismi decentrati o ad altri beneficiari aventi diritto, la responsabilità finanziaria e il controllo periodico delle azioni spettano all'ordinatore nazionale e al capo delegazione che devono, tra l'altro, poter assolvere ai loro obblighi.

9. Alla fine di ciascun anno l'ordinatore nazionale, in consultazione con il capo delegazione, trasmette alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi pluriennali.

Articolo 17

Accordo di finanziamento

1. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, qualsiasi progetto o programma finanziato con una sovvenzione del Fondo dà luogo a un accordo di finanziamento tra la Commissione e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Qualora il beneficiario diretto non sia uno Stato ACP, la Commissione formalizza la decisione di finanziamento attraverso uno scambio di lettere con il beneficiario interessato.

2. L'accordo di finanziamento è definito tra la Commissione e lo Stato o gli Stati ACP interessati entro i 60 giorni successivi alla decisione dell'organo decisionale della Comunità. L'accordo:

(a) precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al progetto o programma in questione; esso contiene altresì le previsioni di calendario per l'esecuzione tecnica del progetto o programma che figura nella proposta di finanziamento;

(b) prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste.

3. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento in esso indicato. Qualsiasi rimanenza riscontrata alla chiusura dei progetti e programmi è attribuita allo Stato ACP interessato e viene iscritta come tale nei conti del Fondo. Essa può essere utilizzata nel modo previsto dal presente Accordo per il finanziamento di progetti e programmi.

Articolo 18

Superamenti

1. Non appena si manifestino rischi di superamenti dei limiti fissati nell'accordo di finanziamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il capo delegazione, precisando le misure che intende adottare per coprire questi superamenti rispetto alla dotazione; ciò può avvenire riducendo la portata del progetto o programma oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

2. Se non si decide di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma o se non è possibile coprirli con altre risorse, i superamenti possono essere finanziati, nei limiti di un massimale fissato al 20 % dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma considerato, sulle risorse del programma indicativo.

Articolo 19

Finanziamento retroattivo

1. Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti e di evitare vuoti ed eventuali ritardi fra progetti sequenziali, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento:

(a) indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti;

(b) prefinanziare attività connesse alla fase iniziale dei programmi, lavori preliminari e stagionali, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna, nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese devono essere conformi alle procedure previste dall'Accordo.

2. Queste disposizioni lasciano impregiudicate le competenze dell'organo decisione della Comunità.

3. Le spese effettuate dallo Stato ACP in virtù di questa disposizione sono finanziate retroattivamente nell'ambito del progetto o programma, dopo la firma dell'accordo di finanziamento.

CAPITOLO 4

CONCORRENZA E PREFERENZE

Articolo 20

Ammissibilità

A meno che non sia concessa una deroga in conformità del regolamento generale dei contratti o dell'articolo 22 qui di seguito:

(a) alle gare d'appalto e agli appalti finanziati dal Fondo sono ammesse a partecipare, a parità di condizioni:

(i) persone fisiche, società o imprese, organismi pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP e degli Stati membri;

(ii) società cooperative o altre persone giuridiche di diritto pubblico o o di diritto privato degli Stati membri e/o degli Stati ACP, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro;

(iii) qualsiasi joint venture o gruppi di imprese o società degli ACP e/o degli Stati membri;

(b) le forniture devono essere originarie della Comunità e/o degli Stati ACP. Al riguardo la definizione della nozione di "prodotti originari" deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; le forniture originarie della Comunità devono comprendere quelle originarie dei paesi e territori d'oltremare.

Articolo 21

Parità di partecipazione

Gli Stati ACP e la Commissione adottano i provvedimenti atti ad assicurare, a parità di condizioni, la partecipazione più estesa possibile alle gare d'appalto di opere, forniture e servizi; in particolare, se del caso, provvedimenti intesi a:

(a) assicurare la pubblicazione dei bandi di gara attraverso la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'Internet, le gazzette ufficiali di tutti gli Stati membri e altri mezzi d'informazione appropriati;

(b) eliminare le pratiche discriminatorie o le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni;

(c) incoraggiare la cooperazione tra società e imprese degli Stati membri e degli Stati ACP;

(d) assicurare che tutti i criteri di selezione figurino nel capitolato d'appalto;

(e) garantire che l'offerta prescelta risponda ai requisiti e ai criteri fissati nel capitolato d'appalto.

Articolo 22

Deroghe

1. Al fine di garantire il rapporto ottimale tra costo ed efficienza del sistema, le persone fisiche e giuridiche dei paesi in via di sviluppo non ACP possono essere ammesse a partecipare ad appalti finanziati dalla Comunità su richiesta degli Stati ACP interessati. Gli Stati ACP interessati forniscono al capo delegazione, per ciascun caso, le informazioni necessarie alla Comunità per decidere siffatte deroghe, tenuto conto in particolare:

(a) della situazione geografica dello Stato ACP interessato;

(b) della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;

(c) della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti;

(d) delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;

(e) della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali.

2. La partecipazione dei paesi terzi agli appalti finanziati dalla Comunità può inoltre essere ammessa:

(a) qualora la Comunità partecipi al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi;

(b) in caso di cofinanziamento dei progetti e dei programmi;

(c) in caso di aiuti d'urgenza.

3. In casi eccezionali e d'intesa con la Commissione, gli uffici di consulenza aventi esperti di paesi terzi possono partecipare agli appalti di servizi.

Articolo 23

Concorrenza

1. Per semplificare e snellire le regole generali e i regolamenti relativi alla concorrenza e alle preferenze per le operazioni finanziate dal FES, gli appalti vengono aggiudicati mediante procedure aperte e ristrette, nonché mediante contratti quadro, contratti a trattativa privata e contratti di esecuzione in economia nel modo che segue:

(a) gara aperta internazionale, tramite o previa pubblicazione di un bando conformemente alle disposizioni del presente Accordo;

(b) gara aperta locale, per la quale il bando viene pubblicato esclusivamente nello Stato ACP beneficiario;

(c) gara ristretta internazionale, in cui l'amministrazione aggiudicatrice invita un numero limitato di candidati a partecipare alla gara previa pubblicazione di un avviso di preinformazione;

(d) appalti mediante trattativa privata, che comportano una procedura semplificata in cui la pubblicazione del bando non è necessaria e l'amministrazione aggiudicatrice invita un numero limitato di prestatori di servizi a presentare le loro offerte;

(e) esecuzione in economia, in cui gli appalti sono eseguiti da agenzie o servizi pubblici o semipubblici dello Stato beneficiario.

2. I contratti d'appalto finanziati dal Fondo vengono aggiudicati conformemente alle seguenti disposizioni:

(a) gli appalti di opere aventi un valore:

(i) superiore a 5 milioni di euro vengono aggiudicati tramite gara aperta internazionale;

(ii) compreso tra 300000 euro e 5 milioni di euro vengono aggiudicati tramite gara aperta locale;

(iii) inferiore a 300000 euro vengono aggiudicati mediante trattativa privata che comporta una procedura semplificata senza pubblicazione del bando di gara.

(b) Gli appalti di forniture aventi un valore:

(i) superiore a 150000 euro vengono aggiudicati tramite gara aperta internazionale;

(ii) compreso tra 30000 e 150000 euro vengono aggiudicati tramite gara aperta locale;

(iii) inferiore a 30000 euro vengono aggiudicati mediante trattativa privata che comporta una procedura semplificata senza pubblicazione del bando di gara.

(c) Gli appalti di servizi aventi un valore:

(i) superiore a 200000 euro vengono aggiudicati tramite gara ristretta internazionale, previa pubblicazione del bando;

(ii) inferiore a 200000 euro vengono aggiudicati mediante trattativa privata che comporta una procedura semplificata oppure un contratto quadro.

3. Gli appalti di opere, forniture e servizi aventi un valore non superiore a 5000 euro possono essere aggiudicati direttamente senza ricorrere a gara.

4. Nel caso di gara ristretta, lo Stato o gli Stati ACP interessati, d'accordo con il capo delegazione, compilano un elenco ristretto degli eventuali offerenti, se del caso in seguito a una procedura di preselezione con pubblicazione del bando.

5. Nel caso di appalti mediante trattativa privata, lo Stato ACP avvia liberamente le discussioni che gli sembrano utili con gli eventuali offerenti che figurano nell'elenco ristretto da esso compilato, conformemente alle disposizioni degli articoli da 20 a 22, e aggiudica l'appalto all'offerente prescelto.

6. Gli Stati ACP possono chiedere alla Commissione di negoziare, preparare, stipulare e realizzare appalti di servizi direttamente o tramite l'agenzia competente.

Articolo 24

Appalti eseguiti in economia

1. Nel caso di esecuzione in economia le azioni, i progetti e i programmi sono attuati da agenzie o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati interessati, oppure dalla persona responsabile dell'esecuzione dell'operazione.

2. La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che gli consentano di assumere il personale supplementare necessario, ad esempio esperti degli Stati ACP interessati o di altri Stati ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessità del progetto considerato.

Articolo 25

Contratti per aiuti d'urgenza

Le modalità di esecuzione degli appalti a titolo degli aiuti d'urgenza devono tener conto della situazione in questione. A tale scopo, lo Stato ACP, per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, può autorizzare, d'accordo con il capo delegazione:

(a) la conclusione di appalti mediante trattativa privata;

(b) l'esecuzione degli appalti in economia;

(c) l'esecuzione tramite organismi specializzati;

(d) l'attuazione diretta da parte della Commissione.

Articolo 26

Preferenze

Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal Fondo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:

(a) nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di euro, agli offerenti degli Stati ACP viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o più Stati ACP, una preferenza pari al 10 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche, tecniche e amministrative;

(b) nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture per le quali almeno il 50 % del contratto è di origine ACP, viene concessa una preferenza del 15 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche, tecniche e amministrative;

(c) nel caso degli appalti di servizi, data la competenza richiesta, la preferenza viene concessa:

(i) a esperti, istituzioni, uffici o società di consulenza degli Stati ACP, nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;

(ii) a offerte presentate da un'impresa ACP in consorzio con partner europei;

(iii) a offerte presentate da offerenti europei che operano con subappaltatori o esperti ACP;

(d) qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni;

(e) lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società o imprese o esperti o consulenti di altri Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint venture, subappalto o anche di formazione pratica del personale già assunto.

Articolo 27

Aggiudicazione dei contratti

1. Fatto salvo l'articolo 24 di cui sopra, lo Stato ACP aggiudica l'appalto:

(a) all'offerente la cui offerta è stata ritenuta conforme al capitolato d'appalto;

(b) nel caso di appalti di opere e forniture, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa valutata soprattutto in base ai seguenti criteri:

(i) l'importo dell'offerta, i costi di funzionamento e di manutenzione;

(ii) le qualifiche e le garanzie offerte dall'offerente, le qualità tecniche dell'offerta, nonché la proposta di un servizio di assistenza nello Stato ACP;

(iii) la natura dell'appalto, le condizioni e i termini di esecuzione, l'adattamento alle condizioni locali;

(c) nel caso di appalti di servizi, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa tenuto contro tra l'altro del prezzo dell'offerta, delle qualità tecniche della stessa, dell'organizzazione e della metodologia proposte per la fornitura dei servizi, nonché della competenza, dell'indipendenza e della disponibilità del personale proposto.

2. Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sopra esposti, si accorda la preferenza;

(a) all'offerta presentata da un cittadino di uno Stato ACP, oppure

(b) se una siffatta offerta non esiste:

(i) all'offerta che permetta il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;

(ii) all'offerta che propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP, oppure

(iii) ad un consorzio di persone fisiche, di imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.

Articolo 28

Regolamento generale dei contratti

1. L'aggiudicazione degli appalti finanziati dal Fondo è disciplinata dal presente allegato e dalle procedure che vengono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma del presente Accordo, previa raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Tali procedure devono rispettare le disposizioni del presente allegato e le norme della Comunità in materia di appalti pubblici per la cooperazione con i paesi terzi.

2. In attesa dell'adozione di tali procedure, si applicano le consuete norme del FES contenute nell'attuale regolamentazione e nelle condizioni generali dei contratti.

Articolo 29

Condizioni generali applicabili agli appalti

L'esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo è disciplinata:

(a) dalle condizioni generali applicabili agli appalti finanziati dal Fondo che sono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma del presente Accordo, dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, oppure

(b) nel caso di progetti e programmi cofinanziati, di concessione di una deroga a terzi, di procedura accelerata o in altri casi appropriati, dalle altre condizioni generali accettate dallo Stato ACP interessato e dalla Comunità, ovvero:

(i) le condizioni generali stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o le pratiche ammesse in questo Stato in materia di appalti internazionali;

(ii) tutte le altre condizioni generali internazionali in materia di appalto.

Articolo 30

Composizione delle controversie

La composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene:

(a) in caso di appalto nazionale, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato;

(b) in caso di appalto transnazionale:

(i) se le parti del contratto di appalto lo accettano, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o alle loro prassi riconosciute sul piano internazionale, oppure

(ii) mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate con decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma del presente Accordo, dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 31

Regime fiscale e doganale

1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito o delle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni. Per determinare il regime applicabile alla nazione più favorita (NPF) non si tiene conto dei regimi applicati dallo Stato ACP interessato ad altri Stati ACP o ad altri paesi in via di sviluppo.

2. Fatte salve le disposizioni di cui sopra, ai contratti finanziati dalla Comunità viene applicato il seguente regime:

(a) nello Stato beneficiario ACP i contratti di appalto non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro, né a prelievi fiscali di effetto equivalente esistenti o da istituire; tuttavia questi contratti di appalto sono registrati conformemente alle leggi vigenti nello Stato ACP e la registrazione può dar luogo alla riscossione di un diritto che corrisponde alla prestazione del servizio reso;

(b) gli utili e/o i redditi risultanti dall'esecuzione degli appalti sono soggetti a imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP interessato, purché le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato una sede permanente o purché la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;

(c) le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature professionali beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea, quale definito dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature;

(d) le attrezzature professionali necessarie all'esecuzione dei lavori previsti in un contratto di servizi sono ammesse temporaneamente nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, conformemente alla loro legislazione nazionale, in esenzione dagli oneri fiscali, dai diritti di entrata, dai dazi doganali e dalle altre tasse di effetto equivalente, purché tali dazi e tasse non costituiscano il compenso per una prestazione di servizi;

(e) le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di forniture sono ammesse nello Stato ACP beneficiario in esenzione da dazi doganali, diritti di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente. Il contratto di forniture originarie dello Stato ACP interessato viene concluso per il prezzo franco fabbrica maggiorato delle imposte interne eventualmente applicabili a tali forniture nello Stato ACP;

(f) gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione di un appalto di opere sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario;

(g) l'importazione di effetti e oggetti, ad uso persone e domestico, da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un appalto di servizi, nonché da parte di membri della loro famiglia, avviene in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente, conformemente alla legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.

3. Qualsiasi questione non contemplata dalle disposizioni di cui sopra in materia di regime fiscale e doganale è soggetta alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato.

CAPITOLO 5

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 32

Obiettivi

Il controllo e la valutazione hanno lo scopo di passare al vaglio in modo regolare le azioni in materia di sviluppo (preparazione, esecuzione e azioni susseguenti) per migliorare l'efficacia di tali azioni già avviate o future.

Articolo 33

Modalità

1. Fatte salve le valutazioni effettuate dagli Stati ACP o dalla Commissione, il controllo e la valutazione verranno eseguiti congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP e dalla Comunità. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle operazioni di controllo e valutazione. Per assistere il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il segretariato generale ACP preparano ed eseguono il controllo e le valutazioni comuni e ne riferiscono al comitato. In occasione della prima riunione successiva alla firma dell'Accordo, il comitato fissa le modalità intese a garantire il carattere congiunto delle operazioni e approva annualmente il programma di lavoro.

2. Il controllo e la valutazione sono intesi a:

(a) fornire valutazioni regolari e indipendenti sugli interventi del Fondo e sulle attività, mettendo a raffronto risultati e obiettivi;

(b) consentire agli Stati ACP, alla Commissione e alle istituzioni congiunte di valersi dell'esperienza acquisita nella progettazione ed esecuzione delle politiche e delle operazioni future.

CAPITOLO 6

AGENTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DELL'ESECUZIONE

Articolo 34

Ordinatore principale

1. La Commissione nomina l'ordinatore principale del Fondo, responsabile della gestione delle risorse dello stesso. L'ordinatore principale è responsabile degli impegni, delle liquidazioni, delle autorizzazioni e della contabilità delle spese effettuate nell'ambito del Fondo.

2. A questo titolo l'ordinatore principale:

(a) impegna, liquida e autorizza le spese e tiene la contabilità degli impegni e degli ordini di pagamento;

(b) controlla che le decisioni di finanziamento siano rispettate;

(c) in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale prende le decisioni relative agli impegni e le misure finanziarie che si rivelano necessarie per garantire, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione delle azioni approvate;

(d) redige il fascicolo di gara prima della pubblicazione del bando per:

(i) le gare aperte internazionali;

(ii) le gare ristrette internazionali con procedura di preselezione;

(e) approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi i poteri del capo delegazione ai sensi dell'articolo 36;

(f) provvede alla pubblicazione dei bandi di gara entro termini ragionevoli.

3. Al termine di ogni esercizio l'ordinatore principale comunica un bilancio particolareggiato del Fondo, che indica il saldo dei contributi versati al Fondo dagli Stati membri e i versamenti globali per ciascuna rubrica di finanziamento.

Articolo 35

Ordinatore nazionale

1. Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L'ordinatore nazionale può delegare una parte delle proprie funzioni e informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite. L'ordinatore nazionale:

(a) in stretta collaborazione con il capo delegazione, è responsabile della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei progetti e programmi;

(b) in stretta collaborazione con il capo delegazione, indice le gare locali, riceve le offerte, sia locali che internazionali (di gare aperte e ristrette), presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto e le clausole aggiuntive e approva le spese;

(c) prima che siano indette le gare aperte locali, sottopone il capitolato d'appalto al capo delegazione che lo approva entro un termine di 30 giorni;

(d) conclude l'esame delle offerte entro il termine di validità delle stesse, tenendo conto del termine richiesto per l'approvazione del contratto d'appalto;

(e) trasmette i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione del contratto al capo delegazione che dà la sua approvazione entro i limiti fissati dall'articolo 36;

(f) liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate;

(g) nel corso dell'esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei progetti e programmi approvati.

2. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare il capo delegazione, l'ordinatore nazionale decide:

(a) adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti;

(b) modifiche dei preventivi in corso di esecuzione;

(c) storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi;

(d) cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda progetti o programmi che comportano più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;

(e) applicazione o condono delle penalità per ritardo;

(f) atti per lo svincolo delle cauzioni;

(g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine delle merci;

(h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, a condizione che gli Stati membri o gli Stati ACP non producano attrezzature e macchinari comparabili;

(i) subappalti;

(j) collaudi definitivi; il capo delegazione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, approvare i relativi verbali e, eventualmente, assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;

(k) assunzione di consulenti e altri esperti in materia di assistenza tecnica.

Articolo 36

Capo delegazione

1. La Commissione è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da una delegazione sotto l'autorità di un capo delegazione e con l'approvazione dello Stato o degli Stati ACP interessati. Qualora un capo delegazione sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché tale capo delegazione sia rappresentato da un agente che risieda in ciascuno degli Stati in cui il capo delegazione non è residente. Il capo delegazione rappresenta la Commissione in tutti i settori di sua competenza e in tutte le sue attività.

2. A tale scopo e in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale, il capo delegazione:

(a) a richiesta dello Stato ACP interessato, partecipa e offre un'assistenza per preparare i progetti e i programmi e per negoziare i contratti di assistenza tecnica;

(b) partecipa all'istruzione dei progetti e programmi, alla preparazione dei capitolati d'appalto, alla ricerca dei mezzi atti a semplificare l'istruzione dei progetti e programmi e le procedure di attuazione;

(c) prepara le proposte di finanziamento;

(d) approva, prima che l'ordinatore nazionale pubblichi i bandi, i capitolati d'appalto per le gare aperte locali e i contratti per gli aiuti d'urgenza entro 30 giorni dal loro invio da parte dell'ordinatore nazionale;

(e) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse, nonché dei risultati del loro esame;

(f) approva, nel termine di 30 giorni, la proposta dell'ordinatore nazionale di aggiudicazione delle gare aperte locali, degli appalti a trattativa privata, degli appalti relativi agli aiuti d'urgenza, degli appalti di servizi e di opere di valore inferiore a 5 milioni di euro e degli appalti di forniture di valore inferiore a 1 milione di euro;

(g) per tutti gli altri appalti non contemplati dalla lettera f), approva, nel termine di 30 giorni, la proposta dell'ordinatore nazionale di aggiudicazione del contratto qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(i) l'offerta prescelta è la più bassa tra le offerte conformi alle condizioni richieste nel capitolato d'appalto;

(ii) l'offerta prescelta è conforme ai criteri di selezione fissati nel capitolato d'appalto;

(iii) l'offerta prescelta non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto;

(h) quando non sono soddisfatte le condizioni previste alla leggera g) di cui sopra, trasmette la proposta di aggiudicazione all'ordinatore principale, il quale delibera entro 60 giorni dalla data in cui il capo delegazione ha ricevuto la proposta. Quando l'importo dell'offerta prescelta supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto, l'ordinatore principale, previa approvazione del contratto, prende i necessari impegni finanziari;

(i) approva i contratti e i preventivi in caso di esecuzione in economia, nonché le relative clausole aggiuntive e le autorizzazioni di pagamento accordate dall'ordinatore nazionale;

(j) si accerta che i progetti e i programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano eseguiti correttamente dal punto di vista finanziario e tecnico;

(k) coopera con le autorità nazionali dello Stato ACP in cui rappresenta la Commissione, valutando le azioni in modo regolare;

(l) comunica allo Stato ACP ogni informazione o documento utile concernente le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare per quanto riguarda i criteri di istruzione e valutazione delle offerte;

(m) informa regolarmente le autorità nazionali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.

3. Il capo delegazione dispone degli strumenti e delle deleghe necessarie per facilitare e accelerare tutte le operazioni previste nel quadro dell'Accordo. Qualsiasi ulteriore delega di poteri amministrativi e/o finanziari al capo delegazione, diversi da quelli descritti nel presente articolo, saranno notificati all'ordinatore nazionale e al Consiglio dei ministri.

Articolo 37

Pagamenti e delegati ai pagamenti

1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in Euro, presso un istituto finanziario nazionale pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Tale istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti.

2. I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi. I conti locali di cui sopra sono alimentati dalla Commissione nella moneta di uno degli Stati membri o in Euro, in base a una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare la necessità di un prefinanziamento da parte degli Stati ACP e ritardi negli esborsi.

3. Per i pagamenti in Euro, negli Stati membri vengono aperti presso istituti finanziari conti espressi in Euro a nome della Commissione. Tali istituti esplicano le funzioni di delegati ai pagamenti in Europa.

4. I pagamenti sui conti europei possono essere eseguiti secondo le istruzioni della Commissione o del capo delegazione che opera a suo nome per le spese autorizzate dall'ordinatore nazionale o dall'ordinatore principale, previa autorizzazione dell'ordinatore nazionale.

5. Nei limiti dei fondi disponibili nei conti, i delegati ai pagamenti eseguono i pagamenti autorizzati dall'ordinatore nazionale o, eventualmente, dall'ordinatore principale, previa verifica dell'esattezza e della regolarità dei documenti giustificativi, nonché della validità della quietanza.

6. Le procedure per la liquidazione, l'autorizzazione e il pagamento delle spese devono essere espletate entro 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L'ordinatore nazionale emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al capo delegazione entro 45 giorni dalla scadenza.

7. I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità delle procedure di cui sopra.

8. I delegati ai pagamenti, l'ordinatore nazionale, il capo delegazione e i servizi competenti della Commissione rimangono finanziariamente responsabili fino all'approvazione finale da parte della Commissione delle operazioni che essi sono stati incaricati di eseguire.

ALLEGATO V

REGIME COMMERCIALE APPLICABILE DURANTE IL PERIODO PREPARATORIO PREVISTO ALL'ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1

CAPITOLO 1

REGIME GENERALE DEGLI SCAMBI

Articolo 1

I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

(a) Nel caso dei prodotti originari degli Stati ACP:

- enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 34 del trattato o che sono

- soggetti, all'atto dell'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune

la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.

(b) Se nel periodo di applicazione del presente allegato gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole che non sono soggette ad un regime speciale al momento dell'entrata in vigore del presente allegato beneficino di siffatto regime, la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP.

(c) Nonostante quanto precede, la Comunità esamina caso per caso, nell'ambito delle relazioni privilegiate e della specificità della cooperazione ACP-CE, le domande degli Stati ACP intese ad assicurare ai loro prodotti agricoli un accesso preferenziale al mercato comunitario e comunica la sua decisione in merito a tali domande, debitamente motivate, possibilmente entro quattro mesi, e comunque non oltre sei mesi, dalla loro presentazione.

Nel contesto della lettera a), la Comunità decide, in particolare facendo riferimento a concessioni accordate a paesi terzi in via di sviluppo. Essa tiene conto delle possibilità offerte dal mercato fuori stagione.

(d) Il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente al presente accordo e resta in applicazione per tutta la durata del periodo preparatorio previsto all'articolo 37, paragrafo 1 dell'accordo.

Se però, durante tale periodo, la Comunità:

- sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a);

- modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunità si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita.

(e) Se la Comunità intende concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.

Articolo 2

1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

2. Il paragrafo 1 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, conservazione delle risorse naturali esauribili, ove tali misure siano applicate unitamente a restrizioni della produzione o del consumo nazionali, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

3. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.

Qualora l'applicazione delle misure menzionate al paragrafo 2 leda gli interessi di uno o più Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni conformemente all'articolo 12 dell'accordo, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

Articolo 3

1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure previste nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci, la Comunità prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri.

2. Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, conformemente all'articolo 12 dell'cordo, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

Articolo 4

1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei ministri altre difficoltà relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da misure prese o previste dagli Stati membri.

3. Le competenti istituzioni della Comunità forniscono al Consiglio dei ministri le più ampie informazioni possibili su tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.

Articolo 5

1. Gli Stati ACP non sono tenuti a sottoscrivere, relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunità, a norma del presente allegato, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

(a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.

(b) Il trattamento della nazione più favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari paesi ACP né a quelle tra uno o più Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.

Articolo 6

Ciascuna parte trasmette la propria tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente allegato. Ciascuna parte comunica anche le successive modifiche della propria tariffa man mano che entrano in vigore.

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 1 che figura qui di seguito.

2. Il Consiglio dei ministri può decidere qualsiasi modifica del protocollo n. 1.

3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte continua ad applicare la propria regolamentazione.

Articolo 8

1. Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunità può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 9.

2. La Comunità si impegna a non avvalersi di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali. La Comunità si astiene dal ricorrere a misure di salvaguardia di effetto equivalente.

3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni in questione degli Stati ACP nella Comunità e del loro potenziale di sviluppo. Si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare ed insulari.

Articolo 9

1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia sia che si tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno Stato ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Qualora si siano svolte consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazioni.

3. Tuttavia le consultazioni preliminari di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità può prendere conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, se particolari circostanze rendono necessarie tali decisioni.

4. Per facilitare l'esame dei fatti che possono perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunità.

5. Le parti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

6. Le consultazioni preliminari così come le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza, di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono attuati conformemente al protocollo n. 2 allegato qui di seguito.

Articolo 10

Su richiesta di qualsiasi parte interessata, il Consiglio dei ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

Articolo 11

In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare ed insulari.

Articolo 12

Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.

Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni ai sensi degli articoli da 2 a 9 del presente allegato, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 12 dell'accordo, in particolare nei casi seguenti:

(1) se talune parti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o più parti nell'ambito del presente allegato, esse devono informarne il Consiglio dei ministri. Su richiesta delle parti interessate si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi;

(2) se, durante il periodo di applicazione del presente allegato, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, debbano beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei ministri;

(3) se una parte ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalità ostacolino la circolazione delle merci;

(4) se la Comunità prende misure di salvaguardia in conformità dell'articolo 8 del presente allegato, possono essere avviate consultazioni al riguardo in sede di Consiglio dei ministri, su richiesta delle parti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 8, paragrafo 3.

Tali consultazioni devono concludersi entro un termine di tre mesi.

CAPITOLO 2

IMPEGNI SPECIALI PER LO ZUCCHERO E LE CARNI BOVINE

Articolo 13

1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e al protocollo n. 3 allegato a quest'ultima, la Comunità si è impegnata per un periodo indeterminato, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle.

2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 precitato sono state fissate dal protocollo n. 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo è accluso al presente allegato come protocollo n. 3.

3. L'articolo 8 del presente allegato non si applica nel contesto di detto protocollo.

4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione del presente accordo si può ricorrere alle istituzioni da esso create.

5. L'articolo 8, paragrafo 2 del suddetto protocollo si applica qualora l'accordo cessi di avere effetto.

6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 sono confermate e il loro contenuto rimane di applicazione. Esse sono allegate in quanto tali al protocollo n. 3.

7. Il presente articolo ed il protocollo n. 3 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 14

Gli impegni speciali per lo zucchero e le carni bovine, specificati al protocollo 4 in appresso allegato, sono d'applicazione.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

I protocolli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

PROTOCOLLO 1

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi del presente protocollo:

(a) per "produzione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

(b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella produzione del prodotto;

(c) per "prodotto" si intende il prodotto oggetto della produzione, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di produzione;

(d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

(e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

(f) per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

(g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;

(h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

(i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali di paesi terzi importati nella Comunità, negli Stati ACP o nei Paesi e territori d'oltremare;

(j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";

(k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

(l) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

(m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato V, relative alla cooperazione commerciale, si considerano originari degli Stati ACP i seguenti prodotti:

(a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;

(b) i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, i territori degli Stati ACP si considerano un unico territorio.

I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati ACP si considerano prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 5 del presente protocollo.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati interamente ottenuti negli Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato III, in appresso denominati PTOM:

(a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

(b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

(c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

(d) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

(e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

(f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;

(g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

(h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

(i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

(j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

(k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

(a) registrate o iscritte in uno Stato membro della CE, in uno Stato ACP o in un PTOM;

(b) battenti bandiera di uno Stato membro della CE, di uno Stato ACP o di un PTOM;

(c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM oppure ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o PTOM, di cui il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene agli Stati parti dell'accordo o ad organismi pubblici oppure a cittadini di tali Stati, o di un PTOM;

(d) il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, è composto almeno per il 50 % da cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM.

3. In deroga al paragrafo 2, la Comunità consente, su richiesta di uno Stato ACP, che le navi noleggiate o prese in locazione dallo Stato ACP siano trattate come "sue navi" per svolgere attività di pesca nella sua zona economica esclusiva a condizione che:

- lo Stato ACP abbia offerto alla Comunità l'opportunità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità abbia respinto tale offerta;

- l'equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50 % da cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM;

- il contratto di nolo o di locazione sia stato accettato dal comitato di cooperazione doganale ACP-CE in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento allo Stato ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini del presente protocollo, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM quando sono soddisfatte le condizioni elencate nell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella produzione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella produzione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua produzione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

(a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

(b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

(a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

(b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pittura e taglio;

c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

(d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

(e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, quando uno o più componenti di tali miscele non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o dei PTOM;

(f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

(g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

(h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM su quel prodotto.

Articolo 6

Cumulo dell'origine

Cumulo con i PTOM e la Comunità

1. I materiali originari della Comunità o dei PTOM incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano materiali originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5.

2. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei PTOM sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.

Cumulo con il Sudafrica

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, i materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

4. I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere originario ai sensi del paragrafo 3 si continuano a considerare prodotti originari degli Stati ACP se il valore aggiunto negli Stati ACP supera quello dei materiali utilizzati originari del Sudafrica. In caso contrario, i prodotti in questione sono considerati originari del Sudafrica. Ai fini della determinazione dell'origine, non si tiene conto dei materiali originari del Sudafrica che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti negli Stati ACP.

5. Per i prodotti elencati negli allegati XI e XII, il cumulo di cui al paragrafo 3 può essere applicato solo dopo rispettivamente 3 e 6 anni dall'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. Il cumulo di cui al paragrafo 3 non si applica ai prodotti elencati nell'allegato XIII.

6. In deroga all'articolo 5, il cumulo di cui al paragrafo 3 può essere applicato, su richiesta degli Stati ACP, ai prodotti elencati negli allegati XI e XII. Il comitato degli ambasciatori ACP-CE delibera in merito alle richieste degli Stati ACP, per ogni singolo prodotto, in base alla relazione del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, istituito a norma dell'articolo 37. Nell'esaminare le richieste, si tiene conto dei rischi di elusine delle disposizioni commerciali dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana.

7. Il cumulo di cui al paragrafo 3 si applica ai prodotti elencati nell'allegato XIV solo quando i dazi su questi prodotti sono stati aboliti nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data in cui siano state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo.

8. Il cumulo di cui al paragrafo 3 si può applicare solo se ai materiali sudafricani utilizzati è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. Gli Stati ACP forniscono alla Comunità informazioni dettagliate sugli accordi conclusi con il Sudafrica e sulle norme di origine corrispondenti. La Commissione europea pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data in cui gli Stati ACP hanno adempiuto agli obblighi di cui al presente paragrafo.

9. Fatti salvi i paragrafi 5 e 7, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate in un altro Stato membro della SACU (Unione doganale sudafricana) quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato membro della SACU.

10. Fatti salvi i paragrafi 5 e 7, su richiesta degli Stati ACP, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato ACP nel quadro di un accordo di integrazione economica regionale.

Il comitato di cooperazione doganale ACP-CE decide in merito alle richieste degli Stati ACP conformemente all'articolo 37, a meno che una delle parti non chieda specificamente che venga adito il consiglio dei ministri ACP-CE.

Cumulo con i paesi in via di sviluppo confinanti

11. Su richiesta degli Stati ACP, i materiali originari di un paese in via di sviluppo confinante non ACP, appartenente ad una entità geografica omogenea, vengono considerati originari degli Stati ACP se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che:

- la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 5. Inoltre i prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato devono essere sufficientemente lavorati o trasformati nel paese ACP in modo che il prodotto ottenuto sia classificato in una voce diversa da quelle in cui sono classificati i materiali originari del paese in via di sviluppo non ACP impiegati per la sua produzione. Per i prodotti elencati nell'allegato IX del presente protocollo, si applica solo la lavorazione specifica di cui alla colonna 3, indipendentemente dal fatto che questa comporti un cambiamento di voce,

- gli Stati ACP, la Comunità e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati al capitolo 3 o 16 del sistema armonizzato, ai prodotti a base di riso di cui al codice SA 1006 o ai prodotti tessili elencati nell'allegato X del presente protocollo.

Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo non ACP si applicano le disposizioni del presente protocollo.

Il comitato di cooperazione doganale ACP-CE decide in merito alle richieste degli Stati ACP conformemente all'articolo 37, a meno che una delle parti non chieda specificamente che venga adito il consiglio dei ministri ACP-CE.

Articolo 7

Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;

- quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

(a) energia e combustibile;

(b) impianti e attrezzature;

(c) macchine e utensili;

(d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11

Principio di territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati ACP, salvo il disposto dell'articolo 6.

2. Salvo il disposto dell'articolo 6, le merci originarie esportate dagli Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:

(a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate e

(b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 12

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dalle disposizioni relative alla cooperazione commerciale dell'allegato V si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo, trasportati direttamente tra i territori degli Stati ACP, della Comunità, dei PTOM o del Sudafrica, ai fini dell'articolo 6, senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di uno Stato ACP, della Comunità o di un PTOM.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

(a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito o

(b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito:

(i) che fornisca un'esatta descrizione dei prodotti;

(ii) che indichi le date dello scarico e del ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati e

(iii) che certifichi le condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o

(c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 13

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 6 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'allegato V, purché siano fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:

(a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

(b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona nella Comunità;

(c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione e

(d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 14

Requisiti di carattere generale

1. Perché i prodotti originari degli Stati ACP importati nella Comunità possano beneficiare delle disposizioni dell'allegato V, si devono presentare i seguenti documenti:

(a) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV o

(b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato V del presente protocollo, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso "dichiarazione su fattura"), che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'allegato V senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 15

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato IV. Detti formulari sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 16

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:

(a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari o

(b) vengono fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 17

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 18

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato ACP o nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove negli Stati ACP o nella Comunità. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 19

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

(a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 oppure

(b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alla legislazione nazionale del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 20

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni relative alla cooperazione commerciale dell'allegato V a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione, le autorità doganali procedono al ritiro di detta autorizzazione.

Articolo 21

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 22

Procedura di transito

Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP o in un PTOM diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di 4 mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:

- la dicitura "transito";

- il nome del paese di transito;

- il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31;

- la data di tali attestazioni.

Articolo 23

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'allegato V.

Articolo 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 26

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario, ai sensi del presente protocollo, dei materiali provenienti dagli altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato VI A del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.

2. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2 o l'articolo 6, paragrafo 9, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate negli altri Stati ACP, nella Comunità, nei PTOM o in Sudafrica consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato VI B del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.

3. Per ciascuna spedizione di materiale, il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione, su un suo allegato, sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata per consentirne l'identificazione.

4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un formulario prestampato.

5. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.

6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente dello Stato ACP di esportazione cui si chiede il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.

7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo ai sensi dell'articolo 23 del protocollo 1 della quarta convenzione ACP/CEE restano valide.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

(a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

(b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;

(c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM, rilasciati o compilati in uno Stato ACP, nella Comunità o in un PTOM, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;

(d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, in conformità del presente protocollo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in EURO

1. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale di uno Stato membro sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in EUR al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

2. All'occorrenza, gli importi espressi in EUR e il loro controvalore nelle monete nazionali di alcuni Stati membri della CE possono essere riveduti dalla Comunità, che li notifica al comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Nel procedere a detta revisione, la Comunità garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, la Comunità può decidere di modificare gli importi espressi in EUR.

3. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della CE, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato membro in questione.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione.

La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri o nei PTOM in questione.

Articolo 32

Verifica delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano fondati motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP o di uno dei paesi di cui all'articolo 6 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, lo Stato ACP effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tal fine, lo Stato ACP può invitare la Comunità a partecipare a dette inchieste.

Articolo 33

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

L'ufficio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Essi devono indicare con chiarezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno veritiera.

4. A fini di controllo, i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.

5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile allo scopo di accertare l'esattezza di tale dichiarazione.

6. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatte in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

Articolo 34

Composizione delle controversie

In caso di controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 32 e 33 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali responsabili della sua esecuzione, o qualora tali controversie sollevino una questione relativa all'interpretazione del presente protocollo, esse sono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

1. Gli Stati ACP adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 37

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale in seguito denominato "comitato", incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato esamina periodicamente gli effetti dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno avanzati, e raccomanda al Consiglio dei ministri i provvedimenti del caso.

3. Il comitato prende le decisioni in materia di cumulo alle condizioni precisate all'articolo 6.

4. Il comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni precisate all'articolo 38.

5. Il comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 40.

6. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari della Commissione responsabili delle questioni doganali, e, dall'altro, da esperti in rappresentanza degli Stati ACP e da funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP responsabili delle questioni doganali. Il comitato può, se necessario, ricorrere a consulenze specifiche.

Articolo 38

Deroghe

1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

Prima che gli Stati ACP adiscano il comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati informano la Comunità in merito alla loro richiesta di deroga, sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2.

La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati ACP debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare gravi pregiudizi ad un'industria comunitaria già stabilita.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato ACP richiedente fornisce a corredo della sua richiesta, mediante il formulario che figura nell'allegato VIII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

- descrizione del prodotto finito,

- natura e quantità dei materiali originari di paesi terzi,

- natura e quantità dei materiali originari degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM, o ivi trasformati,

- processi di fabbricazione,

- valore aggiunto,

- personale impiegato nell'impresa interessata,

- volume delle esportazioni previste nella Comunità,

- altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime,

- giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento,

- altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano ad eventuali richieste di proroga.

Il comitato può modificare il formulario.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

(a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP in questione;

(b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attività;

(c) dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette norme per fasi successive.

4. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.

5. Inoltre, le richieste di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato o insulare saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:

(a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere;

(b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP interessato e delle sue difficoltà.

6. Nell'esame delle richieste, si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo o di paesi meno avanzati confinanti oppure di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.

7. Salvi restando i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati ACP interessati è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.

8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, le deroghe relative alle conserve di tonno e ai pezzi di tonno sono concesse entro i limiti di contingenti annui pari rispettivamente a 8000 t e 2000 t.

Le richieste di deroga sono inoltrate dagli Stati ACP, tenendo conto dei suddetti contingenti, al comitato, che concede dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.

9. Il comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque non oltre settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa gli Stati ACP della sua posizione entro questo termine, la richiesta si ritiene accettata. In mancanza di decisione del comitato, il comitato degli ambasciatori delibera entro un mese dal momento in cui è adito.

10. (a) La deroga è valida per un determinato periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.

(b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 9. Si prendono tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

(c) corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora riscontri un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 39

Condizioni particolari

1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.

3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità costituiscono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti negli Stati ACP.

4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5.

6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Revisione delle norme d'origine

Conformemente all'articolo 7 dell'allegato V, il Consiglio dei ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.

Il Consiglio dei ministri tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine.

Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

Articolo 41

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 42

Attuazione del protocollo

La Comunità e gli Stati ACP adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo.

Allegato I del protocollo n. 1

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del protocollo.

Nota 2

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna.

2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

1. Le disposizioni dell'articolo 4 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o negli Stati ACP.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dai particolari materiali specificati nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana;

- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;

- crine di cavallo;

- cotone;

- carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino;

- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;

- filamenti artificiali;

- filamenti conduttori elettrici;

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

- altre fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;

- altre fibre artificiali in fiocco;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.

4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli 50-63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.

3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

- Ad esempio(1), se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni ed accessori.

Nota 7

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

(a) distillazione sotto vuoto;

(b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(2);

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) estrazione mediante solventi selettivi;

(f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g) polimerizzazione;

(h) alchilazione;

(i) isomerizzazione.

2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

(a) distillazione sotto vuoto;

(b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(3);

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) estrazione mediante solventi selettivi;

(f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g) polimerizzazione;

(h) alchilazione;

(i) isomerizzazione;

(j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

(k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

(l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

(m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

(n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

3. Ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

(1) Il presente esempio è fornito a titolo indicativo e non è giuridicamente vincolante.

(2) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(3) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Allegato II del protocollo n. 1

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato III del protocolo n. 1

PAESI E TERRITORI D'OLTREMAR

Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

- Groenlandia.

2. Territori d'oltremare della Repubblica francese:

- Nuova Caledonia

- Polinesia francese

- Terre australi e antartiche francesi

- Isole Wallis e Futuna.

3. Collettività territoriali della Repubblica francese:

- Mayotte

- Saint Pierre e Miquelon.

4. Territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi:

- Aruba;

- Antille olandesi:

- Bonaire;

- Curaçao;

- Saba;

- Sint Eustatius;

- Sint Maarten.

5. Paesi e territori d'oltremare britannici:

- Anguilla

- Isole Cayman

- Isole Falkland

- Georgia del sud e isole Sandwich australi

- Montserrat

- Pitcairn

- Sant'Elena, Isole dell'Ascensione, Tristan da Cunha

- Territorio britannico dell'Antartide

- Territorio britannico dell'Oceano Indiano

- Isole Turks e Caicos

- Isole Vergini britanniche

Allegato IV del protocollo n. 1

FORMULARIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene compilato sul formulario il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatta la presente convenzione. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

2. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contente pasta meccanica, del peso minimo di 25g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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Allegato V del protocollo n. 1

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Allegato VIA del protocollo n. 1

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Allegato VIB del protocollo n. 1

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Allegato VII del protocollo n. 1

SCHEDA D'INFORMAZIONE

1. Occorre utilizzare il formulario di scheda d'informazione il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatta la presente convenzione in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, esse devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.

2. La scheda d'informazione deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2.

3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei formulari o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

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Allegato VIII del protocollo n. 1

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Allegato IX del protocollo n. 1

ELENCO DI LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE CONFERISCONO IL CARATTERE DI ORIGINE ACP A PRODOTTI OTTENUTI DA LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI EFFETTUATE SU MATERIALI TESSILI ORIGINARI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 11, DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Materie tessili e loro manufatti della sezione XI

>SPAZIO PER TABELLA>

Osservazioni sulle operazioni di finitura - Casi speciali

È possibile, nel caso di particolari operazioni di manifattura, che la realizzazione delle operazioni di finitura, soprattutto se si tratta di più operazioni, sia di importanza tale da non consentire più la definizione di semplici operazioni di finitura. Se queste non sono compiute, infatti, il capo non può essere considerato confezionato.

Allegato X del protocollo n. 1

PRODOTTI TESSILI ESCLUSI DALLA PROCEDURA DI CUMULO CON TALUNI PAESI IN VIA DI SVILUPPO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 11, DEL PRESENTE PROTOCOLLO

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato XI del protocollo n. 1

PRODOTTI PER I QUALI LE DISPOSIZIONI DI CUMULO CON IL SUDAFRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, SI APPLICANO DOPO TRE ANNI DELL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO SUL COMMERCIO, LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA SUDAFRICANA

Prodotti industriali

Codice NC 96

Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato)

2501 00 51

2501 00 91

2501 00 99

Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare

2805 11 00

2805 19 00

2805 21 00

2805 22 00

2805 30 10

2805 30 90

2805 40 10

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2814 10 00

2814 20 00

Idrossido di sodio (soda caustica)

2815 11 00

2815 12 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

2817 00 00

Corindone artificiale

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

Ossidi e idrossidi di cromo

2819 10 00

2819 90 00

Ossidi di manganese

2820 10 00

2820 90 00

Ossidi di titanio

2823 00 00

Idrazina e idrossilammina

2825 80 00

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri

2827 10 00

Solfuri; polisolfuri

2830 10 00

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti)

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 10

2835 25 90

2835 26 10

2835 26 90

2835 29 10

2835 29 90

2835 31 00

2835 39 10

2835 39 30

2835 39 70

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati)

2836 20 00

2836 40 00

2836 60 00

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

2841 61 00

Elementi chimici radioattivi

2844 30 11

2844 30 19

2844 30 51

Isotopi diversi da quelli della voce 2844

2845 10 00

2845 90 10

Carburi, di costituzione chimica definita o no

2849 20 00

2849 90 30

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri

2850 00 70

Idrocarburi ciclici

2902 50 00

Derivati alogenati degli idrocarburi

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 16 00

2903 19 10

2903 19 90

2903 21 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 10

2903 30 31

2903 30 33

2903 30 38

2903 30 90

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 10

2903 44 90

2903 45 10

2903 45 15

2903 45 20

2903 45 25

2903 45 30

2903 45 35

2903 45 40

2903 45 45

2903 45 50

2903 45 55

2903 45 90

2903 46 10

2903 46 20

2903 46 90

2903 47 00

2903 49 10

2903 49 20

2903 49 90

2903 51 90

2903 59 10

2903 59 30

2903 59 90

2903 61 00

2903 62 00

2903 69 10

2903 69 90

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 10

2905 14 90

2905 15 00

2905 16 10

2905 16 90

2905 17 00

2905 19 10

2905 19 90

2905 22 10

2905 22 90

2905 29 10

2905 29 90

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 10

2905 39 90

2905 41 00

2905 42 00

2905 49 10

2905 49 51

2905 49 59

2905 49 90

2905 50 10

2905 50 30

2905 50 99

Fenoli; fenoli-alcoli

2907 11 00

2907 15 00

2907 22 10

Eteri, eteri-alcoli, eter-fenoli

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 31

2909 30 39

2909 30 90

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 10

2909 49 90

2909 50 10

2909 50 90

2909 60 00

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri

2910 20 00

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate

2912 41 00

2912 60 00

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate

2914 11 00

2914 21 00

Acidi monocarbossilici aciclici saturi

2915 11 00

2915 12 00

2915 13 00

2915 21 00

2915 22 00

2915 23 00

2915 24 00

2915 29 00

2915 31 00

2915 32 00

2915 33 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 10

2915 39 30

2915 39 50

2915 39 90

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 10

2915 60 90

2915 70 15

2915 70 20

2915 70 25

2915 70 30

2915 70 80

2915 90 10

2915 90 20

2915 90 80

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi

2916 12 10

2916 12 20

2916 12 90

2916 14 10

2916 14 90

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri

2917 11 00

2917 14 00

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari

2918 14 00

2918 15 00

2918 22 00

2918 90 00

Composti a funzione ammina

2921 11 10

2921 11 90

2921 12 00

2921 19 10

2921 19 30

2921 19 90

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 10

2921 30 90

2921 41 00

2921 42 10

2921 42 90

2921 43 10

2921 43 90

2921 44 00

2921 45 00

2921 49 10

2921 49 90

2921 51 10

2921 51 90

2921 59 00

Composti amminici a funzioni ossigenate

2922 11 00

2922 12 00

2922 13 00

2922 19 00

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 00

2922 30 00

2922 42 10

2922 43 00

2922 49 80

2922 50 00

Composti a funzione carbossiammide

2924 21 10

2924 21 90

2924 29 30

Composti a funzione nitrile

2926 10 00

2926 90 90

Tiocomposti organici

2930 20 00

2930 90 12

2930 90 14

2930 90 16

Altri composti organo-inorganici

2931 00 40

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

2932 12 00

2932 13 00

2932 21 00

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

2933 61 00

Solfonammidi

2935 00 00

Concimi minerali o chimici azotati

3102 10 10

3102 10 90

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 10

3102 30 90

3102 40 10

3102 40 90

3102 50 90

3102 60 00

3102 70 90

3102 80 00

3102 90 00

Concimi minerali o chimici fosfatici

3103 10 10

3103 10 90

Concimi minerali o chimici

3105 10 00

3105 20 10

3105 20 90

3105 30 10

3105 30 90

3105 40 10

3105 40 90

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 10

3105 60 90

3105 90 91

3105 90 99

Estratti per concia di origine vegetale

3201 20 00

3201 90 20

Altre sostanze coloranti

3206 11 00

3206 19 00

3206 20 00

3206 30 00

3206 41 00

3206 42 00

3206 43 00

3206 49 90

3206 50 00

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate

3802 10 00

3802 90 00

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi

3808 10 20

3808 10 30

3808 30 11

3808 30 13

3808 30 15

3808 30 17

3808 30 21

3808 30 23

3808 30 27

3808 30 30

3808 30 90

Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti

3812 30 20

Solventi e diluenti organici composti

3814 00 90

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele

3817 10 10

3817 10 50

3817 10 80

3817 20 00

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

3824 90 90

Polimeri di etilene, in forme primarie

3901 10 10

3901 10 90

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

Polimeri di propilene o di altre olefine

3902 10 00

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

Polimeri di stirene, in forme primarie

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

Polimeri di cloruro di vinile

3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00

3904 30 00

3904 40 00

3904 50 00

3904 61 90

3904 69 00

3904 90 00

Polimeri di acetato di vinile

3905 12 00

Poliacetati, altri polieteri e resine epossidiche

3907 20 19

3907 20 90

3907 60 90

3907 91 10

3907 91 90

3907 99 10

3907 99 90

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle

3920 10 22

3920 10 28

3920 10 40

3920 10 80

3920 20 21

3920 20 29

3920 20 71

3920 20 79

3920 20 90

3920 30 00

3920 41 11

3920 41 19

3920 41 91

3920 41 99

3920 42 11

3920 42 19

3920 42 91

3920 42 99

3920 51 00

3920 59 00

3920 61 00

3920 62 10

3920 62 90

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 11

3920 71 19

3920 71 90

3920 72 00

3920 73 10

3920 73 50

3920 73 90

3920 79 00

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 11

3920 99 19

3920 99 50

3920 99 90

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle

3921 90 19

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche

3923 21 00

Coperture rigenerate o usate, di gomma

4012 10 30

4012 10 50

4012 10 80

4012 20 90

4012 90 10

4012 90 90

Camere d'aria, di gomma

4013 10 10

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 10

4013 90 90

Cuoi e pelli depilati di bovini e di equini, preparati

4104 10 91

4104 10 95

4104 10 99

4104 21 00

4104 22 90

4104 29 00

4104 31 11

4104 31 19

4104 31 30

4104 31 90

4104 39 10

4104 39 90

Pelli depilate di ovini, preparate

4105 20 00

Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate

4107 10 10

4107 29 10

4107 90 10

4107 90 90

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)

4108 00 10

4108 00 90

Cuoi e pelli, verniciati o laccati

4109 00 00

Cuoi ricostituiti a base di cuoio o di fibre di cuoio

4111 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli

4203 10 00

4203 21 00

4203 29 10

4203 29 91

4203 29 99

4203 30 00

4203 40 00

Pannelli di particelle e pannelli simili di legno

4410 11 00

4410 19 10

4410 19 30

4410 19 50

4410 19 90

4410 90 00

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4412 13 11

4412 13 19

4412 13 90

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 10

4412 22 91

4412 22 99

4412 23 00

4412 29 20

4412 29 80

4412 92 10

4412 92 91

4412 92 99

4412 93 00

4412 99 20

4412 99 80

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

4418 10 10

4418 10 50

4418 10 90

4418 20 10

4418 20 50

4418 20 80

4418 30 10

4418 90 10

Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti e scrigni

4420 90 11

4420 90 19

Lavori di sughero naturale

4503 10 10

4503 10 90

4503 90 00

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

4601 99 10

Lavori da panieraio

4602 90 10

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze)

4820 10 30

Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

4903 00 00

Lavori cartografici di ogni specie

4905 10 00

Decalcomanie di ogni genere

4908 10 00

4908 90 00

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate

4909 00 10

4909 00 90

Calendari di ogni genere, stampati, inclusi i blocchi di calendari

4910 00 00

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

4911 10 10

4911 10 90

4911 91 80

4911 99 00

Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta)

5004 00 10

5004 00 90

Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto

5005 00 10

5005 00 90

Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto

5006 00 10

5006 00 90

Tessuti di seta o di cascami di seta

5007 10 00

5007 20 11

5007 20 19

5007 20 21

5007 20 31

5007 20 39

5007 20 41

5007 20 51

5007 20 59

5007 20 61

5007 20 69

5007 20 71

5007 90 10

5007 90 30

5007 90 50

5007 90 90

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto

5106 10 10

5106 10 90

5106 20 11

5106 20 19

5106 20 91

5106 20 99

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

5107 10 10

5107 10 90

5107 20 10

5107 20 30

5107 20 51

5107 20 59

5107 20 91

5107 20 99

Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

5108 10 10

5108 10 90

5108 20 10

5108 20 90

Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

5109 10 10

5109 10 90

5109 90 10

5109 90 90

Filati di peli grossolani o di crine

5110 00 00

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati

5111 11 11

5111 11 19

5111 11 91

5111 11 99

5111 19 11

5111 19 19

5111 19 31

5111 19 39

5111 19 91

5111 19 99

5111 20 00

5111 30 10

5111 30 30

5111 30 90

5111 90 10

5111 90 91

5111 90 93

5111 90 99

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati

5112 11 10

5112 11 90

5112 19 11

5112 19 19

5112 19 91

5112 19 99

5112 20 00

5112 30 10

5112 30 30

5112 30 90

5112 90 10

5112 90 91

5112 90 93

5112 90 99

Tessuti di peli grossolani o di crine

5113 00 00

Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto

5204 11 00

5204 19 00

5204 20 00

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire)

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 10

5205 15 90

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 10

5205 35 90

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire)

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 10

5206 15 90

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 10

5206 25 90

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 10

5206 35 90

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 10

5206 45 90

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

5207 10 00

5207 90 00

Filati di lino

5306 10 11

5306 10 19

5306 10 31

5306 10 39

5306 10 50

5306 10 90

5306 20 11

5306 20 19

5306 20 90

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

5308 20 10

5308 20 90

5308 30 00

5308 90 11

5308 90 13

5308 90 19

5308 90 90

Tessuti di lino

5309 11 11

5309 11 19

5309 11 90

5309 19 10

5309 19 90

5309 21 10

5309 21 90

5309 29 10

5309 29 90

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane

5310 10 10

5310 10 90

5310 90 00

Tessuti di altre fibre vegetali

5311 00 10

5311 00 90

Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali

5401 10 11

5401 10 19

5401 10 90

5401 20 10

5401 20 90

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire)

5402 10 10

5402 10 90

5402 20 00

5402 31 10

5402 31 30

5402 31 90

5402 32 00

5402 33 10

5402 33 90

5402 39 10

5402 39 90

5402 41 10

5402 41 30

5402 41 90

5402 42 00

5402 43 10

5402 43 90

5402 49 10

5402 49 91

5402 49 99

5402 51 10

5402 51 30

5402 51 90

5402 52 10

5402 52 90

5402 59 10

5402 59 90

5402 61 10

5402 61 30

5402 61 90

5402 62 10

5402 62 90

5402 69 10

5402 69 90

Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire)

5403 10 00

5403 20 10

5403 20 90

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 10

5403 33 90

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più

5404 10 10

5404 10 90

5404 90 11

5404 90 19

5404 90 90

Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più

5405 00 00

Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire)

5406 10 00

5406 20 00

Tessuti di filati di filamenti sintetici

5407 10 00

5407 20 11

5407 20 19

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 10

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 69 10

5407 69 90

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

Tessuti di filati di filamenti artificiali

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 10

5408 22 90

5408 23 10

5408 23 90

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

Fasci di filamenti sintetici

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

Fasci di filamenti artificiali

5502 00 10

5502 00 90

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate

5503 10 11

5503 10 19

5503 10 90

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 10

5503 90 90

Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate

5504 10 00

5504 90 00

Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, e i cascami di filati)

5505 10 10

5505 10 30

5505 10 50

5505 10 70

5505 10 90

5505 20 00

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 10

5506 90 91

5506 90 99

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate

5507 00 00

Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

5508 10 11

5508 10 19

5508 10 90

5508 20 10

5508 20 90

Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire)

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 10

5509 21 90

5509 22 10

5509 22 90

5509 31 10

5509 31 90

5509 32 10

5509 32 90

5509 41 10

5509 41 90

5509 42 10

5509 42 90

5509 51 00

5509 52 10

5509 52 90

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 10

5509 61 90

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 10

5509 91 90

5509 92 00

5509 99 00

Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire)

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire)

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte

5601 10 10

5601 10 90

5601 21 10

5601 21 90

5601 22 10

5601 22 91

5601 22 99

5601 29 00

5601 30 00

Feltri, anche impregnati

5602 10 11

5602 10 19

5602 10 31

5602 10 35

5602 10 39

5602 10 90

5602 21 00

5602 29 10

5602 29 90

5602 90 00

Stoffe non tessute, anche impregnate

5603 11 10

5603 11 90

5603 12 10

5603 12 90

5603 13 10

5603 13 90

5603 14 10

5603 14 90

5603 91 10

5603 91 90

5603 92 10

5603 92 90

5603 93 10

5603 93 90

5603 94 10

5603 94 90

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

5604 10 00

5604 20 00

5604 90 00

Filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati)

5605 00 00

Filati spiralati (vergolinati), lamelle

5606 00 10

5606 00 91

5606 00 99

Manufatti di filati, di lamelle

5609 00 00

Tappeti di materie tessili

5701 10 10

5701 10 91

5701 10 93

5701 10 99

5701 90 10

5701 90 90

Velluti e felpe tessute e tessuti di ciniglia

5801 10 00

5801 21 00

5801 22 00

5801 23 00

5801 24 00

5801 25 00

5801 26 00

5801 31 00

5801 32 00

5801 33 00

5801 34 00

5801 35 00

5801 36 00

5801 90 10

5801 90 90

Tessuti ricci del tipo spugna

5802 11 00

5802 19 00

5802 20 00

5802 30 00

Tessuti a punto di garza

5803 10 00

5803 90 10

5803 90 30

5803 90 50

5803 90 90

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

5804 10 11

5804 10 19

5804 10 90

5804 21 10

5804 21 90

5804 29 10

5804 29 90

5804 30 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins)

5805 00 00

Nastri, galloni e simili

5806 10 00

5806 20 00

5806 31 10

5806 31 90

5806 32 10

5806 32 90

5806 39 00

5806 40 00

Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili

5807 10 10

5807 10 90

5807 90 10

5807 90 90

Trecce in pezza; manufatti di passamaneria

5808 10 00

5808 90 00

Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici

5809 00 00

Ricami in pezza in strisce o in motivi

5810 10 10

5810 10 90

5810 91 10

5810 91 90

5810 92 10

5810 92 90

5810 99 10

5810 99 90

Prodotti tessili tramezzati in pezza

5811 00 00

Tessuti spalmati di colla

5901 10 00

5901 90 00

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon

5902 10 10

5902 10 90

5902 20 10

5902 20 90

5902 90 10

5902 90 90

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti

5903 10 10

5903 10 90

5903 20 10

5903 20 90

5903 90 10

5903 90 91

5903 90 99

Linoleum anche tagliati

5904 10 00

5904 91 10

5904 91 90

5904 92 00

Rivestimenti murali di materie tessili

5905 00 10

5905 00 31

5905 00 39

5905 00 50

5905 00 70

5905 00 90

Tessuti gommati

5906 10 10

5906 10 90

5906 91 00

5906 99 10

5906 99 90

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti

5907 00 10

5907 00 90

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia di materie tessili

5908 00 00

Tubi per pompe e simili, di materie tessili

5909 00 10

5909 00 90

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione

5910 00 00

Prodotti e manufatti tessili, per usi tecnici

5911 10 00

5911 20 00

5911 31 11

5911 31 19

5911 31 90

5911 32 10

5911 32 90

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 90

Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi)

6001 10 00

6001 21 00

6001 22 00

6001 29 10

6001 29 90

6001 91 10

6001 91 30

6001 91 50

6001 91 90

6001 92 10

6001 92 30

6001 92 50

6001 92 90

6001 99 10

6001 99 90

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), per uomo o per ragazzo

6101 10 10

6101 10 90

6101 20 10

6101 20 90

6101 30 10

6101 30 90

6101 90 10

6101 90 90

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), per donna o ragazza

6102 10 10

6102 10 90

6102 20 10

6102 20 90

6102 30 10

6102 30 90

6102 90 10

6102 90 90

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, per uomo o ragazzo

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6103 49 99

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, per donna o ragazza

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

6104 69 99

Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, per uomo o ragazzo

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 10

6107 91 90

6107 92 00

6107 99 00

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, mutande, per donna o ragazza

6108 11 10

6108 11 90

6108 19 10

6108 19 90

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 10

6108 91 90

6108 92 00

6108 99 10

6108 99 90

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

Tute sportive (training), combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

6112 20 00

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6112 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

Indumenti confezionati con stoffa a maglia

6113 00 10

6113 00 90

Altri indumenti a maglia

6114 10 00

6114 20 00

6114 30 00

6114 90 00

Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili

6115 11 00

6115 12 00

6115 19 10

6115 19 90

6115 20 11

6115 20 19

6115 20 90

6115 91 00

6115 92 00

6115 93 10

6115 93 30

6115 93 91

6115 93 99

6115 99 00

Guanti, mezzoguanti e muffole a maglia

6116 10 20

6116 10 80

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia

6117 10 00

6117 20 00

6117 80 10

6117 80 90

6117 90 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), per uomo e per ragazzo

6201 11 00

6201 12 10

6201 12 90

6201 13 10

6201 13 90

6201 19 00

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

6201 99 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), per donna o ragazza

6202 11 00

6202 12 10

6202 12 90

6202 13 10

6202 13 90

6202 19 00

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

6202 99 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, per uomo o ragazzo

6203 41 10

6203 41 30

6203 41 90

6203 42 11

6203 42 31

6203 42 33

6203 42 35

6203 42 51

6203 42 59

6203 42 90

6203 43 11

6203 43 19

6203 43 31

6203 43 39

6203 43 90

6203 49 11

6203 49 19

6203 49 31

6203 49 39

6203 49 50

6203 49 90

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, per donna o ragazza

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 10

6204 59 90

6204 61 10

6204 61 80

6204 61 90

6204 62 11

6204 62 31

6204 62 33

6204 62 39

6204 62 51

6204 62 59

6204 62 90

6204 63 11

6204 63 18

6204 63 31

6204 63 39

6204 63 90

6204 69 11

6204 69 18

6204 69 31

6204 69 39

6204 69 50

6204 69 90

Camice e camicette, per uomo e ragazzo

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

6205 90 10

6205 90 90

Camiciole, slip, mutande, per uomo o ragazzo

6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 91 10

6207 91 90

6207 92 00

6207 99 00

Camiciole e camice da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, per donna o ragazza

6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 11

6208 91 19

6208 91 90

6208 92 10

6208 92 90

6208 99 00

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere

6212 10 00

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

Fazzoletti da naso e da taschino

6213 10 00

6213 20 00

6213 90 00

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette

6214 10 00

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10

6214 90 90

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatta

6215 10 00

6215 20 00

6215 90 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

6216 00 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati

6217 10 00

6217 90 00

Coperte

6301 10 00

6301 20 10

6301 20 91

6301 20 99

6301 30 10

6301 30 90

6301 40 10

6301 40 90

6301 90 10

6301 90 90

Sacchi e sacchetti da imballaggio

6305 10 10

6305 10 90

6305 20 00

6305 32 11

6305 32 81

6305 32 89

6305 32 90

6305 33 10

6305 33 91

6305 33 99

6305 39 00

6305 90 00

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni

6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 21 00

6306 22 00

6306 29 00

6306 31 00

6306 39 00

6306 41 00

6306 49 00

6306 91 00

6306 99 00

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

6307 10 10

6307 10 30

6307 10 90

6307 20 00

6307 90 10

6307 90 91

6307 90 99

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati

6308 00 00

Oggetti da rigattiere

6309 00 00

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

6401 10 10

6401 10 90

6401 91 10

6401 91 90

6401 92 10

6401 92 90

6401 99 10

6401 99 90

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

6402 12 10

6402 12 90

6402 19 00

6402 20 00

6402 30 00

6402 91 00

6402 99 10

6402 99 31

6402 99 39

6402 99 50

6402 99 91

6402 99 93

6402 99 96

6402 99 98

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio

6403 12 00

6403 19 00

6403 20 00

6403 30 00

6403 40 00

6403 51 11

6403 51 15

6403 51 19

6403 51 91

6403 51 95

6403 51 99

6403 59 11

6403 59 31

6403 59 35

6403 59 39

6403 59 50

6403 59 91

6403 59 95

6403 59 99

6403 91 11

6403 91 13

6403 91 16

6403 91 18

6403 91 91

6403 91 93

6403 91 96

6403 91 98

6403 99 11

6403 99 31

6403 99 33

6403 99 36

6403 99 38

6403 99 50

6403 99 91

6403 99 93

6403 99 96

6403 99 98

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio

6404 11 00

6404 19 10

6404 19 90

6404 20 10

6404 20 90

Altre calzature

6405 10 10

6405 10 90

6405 20 10

6405 20 91

6405 20 99

6405 90 10

6405 90 90

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne)

6406 10 11

6406 10 19

6406 10 90

6406 20 10

6406 20 90

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 30

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 80

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento

6907 10 00

6907 90 10

6907 90 91

6907 90 93

6907 90 99

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento

6908 10 10

6908 10 90

6908 90 11

6908 90 21

6908 90 29

6908 90 31

6908 90 51

6908 90 91

6908 90 93

6908 90 99

Vasellame, altri oggetti per uso domestico

6911 10 00

6911 90 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di ceramica

6912 00 10

6912 00 30

6912 00 50

6912 00 90

Statuette e altri oggetti d'ornamento, di ceramica

6913 10 00

6913 90 10

6913 90 91

6913 90 93

6913 90 99

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta

7013 10 00

7013 21 11

7013 21 19

7013 21 91

7013 21 99

7013 29 10

7013 29 51

7013 29 59

7013 29 91

7013 29 99

7013 31 10

7013 31 90

7013 32 00

7013 39 10

7013 39 91

7013 39 99

7013 91 10

7013 91 90

7013 99 10

7013 99 90

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro)

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 10

7019 19 90

7019 31 00

7019 32 00

7019 39 10

7019 39 90

7019 40 00

7019 51 10

7019 51 90

7019 52 00

7019 59 10

7019 59 90

7019 90 10

7019 90 30

7019 90 91

7019 90 99

Altri lavori di metalli preziosi

7115 90 10

7115 90 90

Ferroleghe

7202 50 00

7202 70 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 99 30

7202 99 80

Barre e profilati di rame

7407 10 00

7407 21 10

7407 21 90

7407 22 10

7407 22 90

7407 29 00

Fili di rame

7408 11 00

7408 19 10

7408 19 90

7408 21 00

7408 22 00

7408 29 00

Lamiere e nastri di rame

7409 11 00

7409 19 00

7409 21 00

7409 29 00

7409 31 00

7409 39 00

7409 40 10

7409 40 90

7409 90 10

7409 90 90

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati)

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

Tubi di rame

7411 10 11

7411 10 19

7411 10 90

7411 21 10

7411 21 90

7411 22 00

7411 29 10

7411 29 90

Accessori per tubi di rame

7412 10 00

7412 20 00

Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di rame

7413 00 91

7413 00 99

Tele metalliche (comprese e tele continue o senza fine), griglie e reti

7414 20 00

7414 90 00

Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 31 00

7415 32 00

7415 39 00

Molle di rame

7416 00 00

Apparecchi elettrici per cucinare o per riscaldare

7417 00 00

Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta

7418 11 00

7418 19 00

7418 20 00

Altri lavori di rame

7419 10 00

7419 91 00

7419 99 00

Barre e profilati di alluminio

7604 10 10

7604 10 90

7604 21 00

7604 29 10

7604 29 90

Fili di alluminio

7605 11 00

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

Lamiere e nastri di alluminio

7606 11 10

7606 11 91

7606 11 93

7606 11 99

7606 12 10

7606 12 50

7606 12 91

7606 12 93

7606 12 99

7606 91 00

7606 92 00

Fogli a nastri sottili, di alluminio

7607 11 10

7607 11 90

7607 19 10

7607 19 91

7607 19 99

7607 20 10

7607 20 91

7607 20 99

Tubi di alluminio

7608 10 90

7608 20 30

7608 20 91

7608 20 99

Accessori per tubi, di alluminio

7609 00 00

Costruzioni e parti di costruzione di alluminio

7610 10 00

7610 90 10

7610 90 90

Serbatoi, cisterne, vasche e tini di alluminio

7611 00 00

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni e scatole di alluminio

7612 10 00

7612 90 10

7612 90 20

7612 90 91

7612 90 98

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

7613 00 00

Trefoli, cavi, trecce e articoli simili

7614 10 00

7614 90 00

Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta

7615 11 00

7615 19 10

7615 19 90

7615 20 00

Altri articoli di alluminio

7616 10 00

7616 91 00

7616 99 10

7616 99 90

Piombo greggio

7801 10 00

7801 91 00

7801 99 91

7801 99 99

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

8101 10 00

8101 91 10

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

8102 10 00

8102 91 10

8102 93 00

Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi

8104 11 00

8104 19 00

Cadmio e lavori di cadmio, inclusi i cascami e gli avanzi

8107 10 10

Titanio e lavori di titanio, inclusi i cascami e gli avanzi

8108 10 10

8108 10 90

8108 90 30

8108 90 50

8108 90 70

8108 90 90

Zirconio e lavori di zirconio, inclusi i cascami e gli avanzi

8109 10 10

8109 90 00

Antimonio e lavori di antimonio, inclusi i cascami e gli avanzi

8110 00 11

8110 00 19

Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio

8112 20 31

8112 30 20

8112 30 90

8112 91 10

8112 91 31

8112 99 30

Cermet e lavori di cermet, inclusi i cascami e gli avanzi

8113 00 20

8113 00 40

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce)

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 10

8401 40 90

Turbine idrauliche, ruote idrauliche, e loro regolatori

8410 11 00

8410 12 00

8410 13 00

8410 90 10

8410 90 90

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8411 11 90

8411 12 90

8411 21 90

8411 22 90

8411 81 90

8411 82 91

8411 82 93

8411 82 99

8411 91 90

8411 99 90

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas

8414 10 30

8414 10 50

8414 10 90

8414 20 91

8414 20 99

8414 30 30

8414 30 91

8414 30 99

8414 40 10

8414 40 90

8414 51 90

8414 59 30

8414 59 50

8414 59 90

8414 60 00

8414 80 21

8414 80 29

8414 80 31

8414 80 39

8414 80 41

8414 80 49

8414 80 60

8414 80 71

8414 80 79

8414 80 90

8414 90 90

Carrelli stivatori, altri carrelli di movimentazione

8427 10 10

8427 10 90

8427 20 11

8427 20 19

8427 20 90

8427 90 00

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli

8452 10 11

8452 10 19

8452 10 90

8452 21 00

8452 29 00

8452 30 10

8452 30 90

8452 40 00

8452 90 00

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico

8509 10 10

8509 10 90

8509 20 00

8509 30 00

8509 40 00

8509 80 00

8509 90 10

8509 90 90

Scaldacqua o scaldatori a immersione, elettrici

8516 29 91

8516 31 10

8516 31 90

8516 40 10

8516 40 90

8516 50 00

8516 60 70

8516 71 00

8516 72 00

8516 79 80

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette

8519 10 00

8519 21 00

8519 29 00

8519 31 00

8519 39 00

8519 40 00

8519 93 31

8519 93 39

8519 93 81

8519 93 89

8519 99 12

8519 99 18

8519 99 90

Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono

8520 10 00

8520 32 19

8520 32 50

8520 32 91

8520 32 99

8520 33 19

8520 33 90

8520 39 10

8520 39 90

8520 90 90

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione

8521 10 30

8521 10 80

8521 90 00

Parti e accessori

8522 10 00

8522 90 30

8522 90 91

8522 90 98

Supporti preparati per la registrazione del suono

8523 30 00

Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono

8524 10 00

8524 32 00

8524 39 00

8524 51 00

8524 52 00

8524 53 00

8524 60 00

8524 99 00

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia

8527 12 10

8527 12 90

8527 13 10

8527 13 91

8527 13 99

8527 21 20

8527 21 52

8527 21 59

8527 21 70

8527 21 92

8527 21 98

8527 29 00

8527 31 11

8527 31 19

8527 31 91

8527 31 93

8527 31 98

8527 32 90

8527 39 10

8527 39 91

8527 39 99

8527 90 91

8527 90 99

Apparecchi riceventi per la televisione

8528 12 14

8528 12 16

8528 12 18

8528 12 22

8528 12 28

8528 12 52

8528 12 54

8528 12 56

8528 12 58

8528 12 62

8528 12 66

8528 12 72

8528 12 76

8528 12 81

8528 12 89

8528 12 91

8528 12 98

8528 13 00

8528 21 14

8528 21 16

8528 21 18

8528 21 90

8528 22 00

8528 30 10

8528 30 90

Parti riconoscibili come destinate unicamente o principalmente agli

8529 10 20

8529 10 31

8529 10 39

8529 10 40

8529 10 50

8529 10 70

8529 10 90

8529 90 51

8529 90 59

8529 90 70

8529 90 81

8529 90 89

Apparecchi elettrici di signalazione acustica o visisa

8531 10 20

8531 10 30

8531 10 80

8531 80 90

8531 90 90

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo

8540 11 11

8540 11 13

8540 11 15

8540 11 19

8540 11 91

8540 11 99

8540 12 00

8540 20 10

8540 20 30

8540 20 90

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 11

8540 89 19

8540 89 90

8540 91 00

8540 99 00

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici

8542 14 25

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l'elettricità

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 90

8544 41 10

8544 41 90

8544 49 20

8544 49 80

8544 51 00

8544 59 10

8544 59 20

8544 59 80

8544 60 10

8544 60 90

8544 70 00

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più

8702 10 91

8702 10 99

8702 90 31

8702 90 39

8702 90 90

Autoveicoli per il trasporto di merci

8704 10 11

8704 10 19

8704 10 90

8704 21 10

8704 21 91

8704 21 99

8704 22 10

8704 23 10

8704 31 10

8704 31 91

8704 31 99

8704 32 10

8704 90 00

Autoveicoli per usi speciali

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90 10

8705 90 30

8705 90 90

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento

8709 11 10

8709 11 90

8709 19 10

8709 19 90

8709 90 10

8709 90 90

Motocicli (inclusi i ciclomotori)

8711 10 00

8711 20 10

8711 20 91

8711 20 93

8711 20 98

8711 30 10

8711 30 90

8711 40 00

8711 50 00

8711 90 00

Biciclette e altri velocipedi

8712 00 10

8712 00 30

8712 00 80

Apparecchi di fotocopia

9009 11 00

9009 12 00

9009 21 00

9009 22 10

9009 22 90

9009 30 00

9009 90 10

9009 90 90

Dispositivi a cristalli liquidi

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 11

9013 80 19

9013 80 30

9013 80 90

9013 90 10

9013 90 90

Orologi da polso, da tasca e simili

9101 11 00

9101 12 00

9101 19 00

9101 21 00

9101 29 00

9101 91 00

9101 99 00

Orologi da polso, da tasca e simili

9102 11 00

9102 12 00

9102 19 00

9102 21 00

9102 29 00

9102 91 00

9102 99 00

Sveglie e pendole, con movimento di orologi tascabili

9103 10 00

9103 90 00

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

9105 11 00

9105 19 00

9105 21 00

9105 29 00

9105 91 00

9105 99 10

9105 99 90

Pianoforti, anche automatici; clavicembali

9201 10 10

9201 10 90

9201 20 00

9201 90 00

Rivoltelle e pistole

9302 00 10

9302 00 90

Altre armi da fuoco e congegni simili

9303 10 00

9303 20 30

9303 20 80

9303 30 00

9303 90 00

Altre armi (ad esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gascompressa o a gas)

9304 00 00

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301

9305 10 00

9305 21 00

9305 29 10

9305 29 30

9305 29 80

9305 90 90

Bombe, granate, siluri, mine

9306 10 00

9306 21 00

9306 29 40

9306 29 70

9306 30 10

9306 30 91

9306 30 93

9306 30 98

9306 90 90

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402)

9401 20 00

9401 90 10

9401 90 30

9401 90 80

Altri mobili e loro parti

9403 40 10

9403 40 90

9403 90 10

9403 90 30

9403 90 90

Sommier; oggetti letterecci

9404 10 00

9404 21 10

9404 21 90

9404 29 10

9404 29 90

9404 30 10

9404 30 90

9404 90 10

9404 90 90

Apparecchi per l'illuminazione (inclusi i proiettori)

9405 10 21

9405 10 29

9405 10 30

9405 10 50

9405 10 91

9405 10 99

9405 20 11

9405 20 19

9405 20 30

9405 20 50

9405 20 91

9405 20 99

9405 30 00

9405 40 10

9405 40 31

9405 40 35

9405 40 39

9405 40 91

9405 40 95

9405 40 99

9405 50 00

9405 60 91

9405 60 99

9405 91 11

9405 91 19

9405 91 90

9405 92 90

9405 99 90

Costruzioni prefabbricate

9406 00 10

9406 00 31

9406 00 39

9406 00 90

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili

9503 10 10

9503 10 90

9503 20 10

9503 20 90

9503 30 10

9503 30 30

9503 30 90

9503 41 00

9503 49 10

9503 49 30

9503 49 90

9503 50 00

9503 60 10

9503 60 90

9503 70 00

9503 80 10

9503 80 90

9503 90 10

9503 90 32

9503 90 34

9503 90 35

9503 90 37

9503 90 51

9503 90 55

9503 90 99

Scope, spazzole

9603 10 00

9603 21 00

9603 29 10

9603 29 30

9603 29 90

9603 30 10

9603 30 90

9603 40 10

9603 40 90

9603 50 00

9603 90 10

9603 90 91

9603 90 99

Prodotti agricoli

Codice NC 96

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

0101 19 90

0101 20 90

Altri animali vivi

0106 00 20

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina

0206 30 21

0206 41 91

0206 80 91

0206 90 91

Carni e frattaglie commestibili

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate

0208 10 11

0208 10 19

0208 90 10

0208 90 50

0208 90 60

0208 90 80

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

0210 90 10

0210 90 60

0210 90 79

0210 90 80

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

0407 00 90

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0410 00 00

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi

0601 20 30

0601 20 90

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee

0602 20 90

0602 30 00

0602 40 10

0602 40 90

0602 90 10

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 49

0602 90 51

0602 90 59

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

Fogliame, rami e altre parti di piante

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 49

0604 99 90

Patate, fresche o refrigerate

0701 90 59

0701 90 90

Cipolle, scalogni, agli, porri

0703 20 00

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 10 40

0709 51 30

0709 52 00

0709 60 99

0709 90 31

0709 90 71

0709 90 73

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

0710 80 59

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

0711 90 10

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati

0712 90 05

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

0802 12 90

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi

0804 10 00

Agrumi, freschi o secchi

0805 40 95

Uve, fresche o secche

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci)

0809 40 10 (12)

0809 40 90

Altra frutta fresca

0810 40 50

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

0811 20 19

0811 20 51

0811 20 90

0811 90 31

0811 90 50

0811 90 85

Frutta temporaneamente conservata

0812 90 40

Frutta secca

0813 10 00

0813 30 00

0813 40 30

0813 40 95

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0901 90 90

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0907 00 00

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

Semi, frutti e spore da sementa

1209 11 00

1209 19 00

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero

1212 92 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili

1501 00 90

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina

1503 00 90

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati

1508 10 90

1508 90 90

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 99

Olio di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù

1513 11 91

1513 11 99

1513 19 11

1513 19 19

1513 19 91

1513 19 99

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

Altri grassi e oli vegetali

1515 19 90

1515 21 90

1515 29 90

1515 50 19

1515 50 99

1515 90 29

1515 90 39

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 91

1515 90 99

Grassi e oli animali o vegetali

1516 10 10

1516 10 90

1516 20 91

1516 20 96

1516 20 98

Margarina; miscele o preparazioni alimentari

1517 10 90

1517 90 91

1517 90 99

Grassi e oli animali o vegetali

1518 00 10

1518 00 91

1518 00 99

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie

1601 00 10

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei

1603 00 10

Melassi

1703 10 00

1703 90 00

Pasta di cacao, anche sgrassata

1803 10 00

1803 20 00

Burro, grasso e olio di cacao

1804 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

1805 00 00

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

2001 90 60

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 91

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

2004 90 30

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

2005 70 10

2005 70 90

2005 90 10

2005 90 30

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 75

2005 90 80

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti

2006 00 91

Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante

2008 11 10

2008 11 92

2008 11 96

2008 19 11

2008 19 13

2008 19 51

2008 19 93

2008 30 71

2008 91 00

2008 92 12

2008 92 14

2008 92 32

2008 92 34

2008 92 36

2008 92 38

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 47

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

Lieviti (vivi o morti)

2102 30 00

Preparazioni per salse e salse preparate

2103 10 00

2103 30 90

2103 90 90

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi

2104 10 10

2104 10 90

2104 20 00

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106 90 92

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate

2202 10 00

2202 90 10

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)

2206 00 31

2206 00 39

2206 00 51

2206 00 59

2206 00 81

2206 00 89

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico

2208 50 11

2208 50 19

2208 50 91

2208 50 99

2208 60 11

2208 60 91

2208 60 99

2208 70 10

2208 70 90

2208 90 11

2208 90 19

2208 90 57

2208 90 69

2208 90 74

2208 90 78

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2309 10 90

2309 90 91

2309 90 93

2309 90 98

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

2401 10 30

2401 10 50

2401 10 70

2401 10 80

2401 10 90

2401 20 30

2401 20 49

2401 20 50

2401 20 80

2401 20 90

2401 30 00

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati

2403 10 10

2403 10 90

2403 91 00

2403 99 10

2403 99 90

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine

3501 10 90

3501 90 10

3501 90 90

Albumine

3502 90 70

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi

3823 12 00

3823 70 00

Allegato XII del protocollo n. 1

PRODOTTI PER I QUALI LE DISPOSIZIONI DI CUMULO CON IL SUDAFRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, SI APPLICANO DOPO SEI ANNI DELL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI, LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA SUDAFRICANA

Prodotti industriali (1)

Codice NC 96

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

5208 11 10

5208 11 90

5208 12 11

5208 12 13

5208 12 15

5208 12 19

5208 12 91

5208 12 93

5208 12 95

5208 12 99

5208 13 00

5208 19 00

5208 21 10

5208 21 90

5208 22 11

5208 22 13

5208 22 15

5208 22 19

5208 22 91

5208 22 93

5208 22 95

5208 22 99

5208 23 00

5208 29 00

5208 31 00

5208 32 11

5208 32 13

5208 32 15

5208 32 19

5208 32 91

5208 32 93

5208 32 95

5208 32 99

5208 33 00

5208 39 00

5208 41 00

5208 42 00

5208 43 00

5208 49 00

5208 51 00

5208 52 10

5208 52 90

5208 53 00

5208 59 00

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

5209 11 00

5209 12 00

5209 19 00

5209 21 00

5209 22 00

5209 29 00

5209 31 00

5209 32 00

5209 39 00

5209 41 00

5209 42 00

5209 43 00

5209 49 10

5209 49 90

5209 51 00

5209 52 00

5209 59 00

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone

5210 11 10

5210 11 90

5210 12 00

5210 19 00

5210 21 10

5210 21 90

5210 22 00

5210 29 00

5210 31 10

5210 31 90

5210 32 00

5210 39 00

5210 41 00

5210 42 00

5210 49 00

5210 51 00

5210 52 00

5210 59 00

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone

5211 11 00

5211 12 00

5211 19 00

5211 21 00

5211 22 00

5211 29 00

5211 31 00

5211 32 00

5211 39 00

5211 41 00

5211 42 00

5211 43 00

5211 49 10

5211 49 90

5211 51 00

5211 52 00

5211 59 00

Altri tessuti di cotone

5212 11 10

5212 11 90

5212 12 10

5212 12 90

5212 13 10

5212 13 90

5212 14 10

5212 14 90

5212 15 10

5212 15 90

5212 21 10

5212 21 90

5212 22 10

5212 22 90

5212 23 10

5212 23 90

5212 24 10

5212 24 90

5212 25 10

5212 25 90

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco

5512 11 00

5512 19 10

5512 19 90

5512 21 00

5512 29 10

5512 29 90

5512 91 00

5512 99 10

5512 99 90

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco

5513 11 10

5513 11 30

5513 11 90

5513 12 00

5513 13 00

5513 19 00

5513 21 10

5513 21 30

5513 21 90

5513 22 00

5513 23 00

5513 29 00

5513 31 00

5513 32 00

5513 33 00

5513 39 00

5513 41 00

5513 42 00

5513 43 00

5513 49 00

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco

5514 11 00

5514 12 00

5514 13 00

5514 19 00

5514 21 00

5514 22 00

5514 23 00

5514 29 00

5514 31 00

5514 32 00

5514 33 00

5514 39 00

5514 41 00

5514 42 00

5514 43 00

5514 49 00

Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco

5515 11 10

5515 11 30

5515 11 90

5515 12 10

5515 12 30

5515 12 90

5515 13 11

5515 13 19

5515 13 91

5515 13 99

5515 19 10

5515 19 30

5515 19 90

5515 21 10

5515 21 30

5515 21 90

5515 22 11

5515 22 19

5515 22 91

5515 22 99

5515 29 10

5515 29 30

5515 29 90

5515 91 10

5515 91 30

5515 91 90

5515 92 11

5515 92 19

5515 92 91

5515 92 99

5515 99 10

5515 99 30

5515 99 90

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

5516 21 00

5516 22 00

5516 23 10

5516 23 90

5516 24 00

5516 31 00

5516 32 00

5516 33 00

5516 34 00

5516 41 00

5516 42 00

5516 43 00

5516 44 00

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

Spago, corde e funi

5607 10 00

5607 21 00

5607 29 10

5607 29 90

5607 30 00

5607 41 00

5607 49 11

5607 49 19

5607 49 90

5607 50 11

5607 50 19

5607 50 30

5607 50 90

5607 90 00

Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza

5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

5608 19 31

5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti

5702 10 00

5702 20 00

5702 31 10

5702 31 30

5702 31 90

5702 32 10

5702 32 90

5702 39 10

5702 39 90

5702 41 10

5702 41 90

5702 42 10

5702 42 90

5702 49 10

5702 49 90

5702 51 00

5702 52 00

5702 59 00

5702 91 00

5702 92 00

5702 99 00

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted"

5703 10 10

5703 10 90

5703 20 11

5703 20 19

5703 20 91

5703 20 99

5703 30 11

5703 30 19

5703 30 51

5703 30 59

5703 30 91

5703 30 99

5703 90 10

5703 90 90

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro

5704 10 00

5704 90 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili

5705 00 10

5705 00 31

5705 00 39

5705 00 90

Altre stoffe a maglia

6002 10 10

6002 10 90

6002 20 10

6002 20 31

6002 20 39

6002 20 50

6002 20 70

6002 20 90

6002 30 10

6002 30 90

6002 41 00

6002 42 10

6002 42 30

6002 42 50

6002 42 90

6002 43 11

6002 43 19

6002 43 31

6002 43 33

6002 43 35

6002 43 39

6002 43 50

6002 43 91

6002 43 93

6002 43 95

6002 43 99

6002 49 00

6002 91 00

6002 92 10

6002 92 30

6002 92 50

6002 92 90

6002 93 10

6002 93 31

6002 93 33

6002 93 35

6002 93 39

6002 93 91

6002 93 99

6002 99 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, a maglia, per uomo o ragazzo

6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

6103 39 00

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, per donna o ragazza

6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

6104 29 00

6104 31 00

6104 32 00

6104 33 00

6104 39 00

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6104 49 00

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6105 90 90

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6106 90 30

6106 90 50

6106 90 90

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

6109 90 90

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 10

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 10

6110 30 91

6110 30 99

6110 90 10

6110 90 90

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)

6111 10 10

6111 10 90

6111 20 10

6111 20 90

6111 30 10

6111 30 90

6111 90 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, per uomo o ragazzo

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

6203 19 30

6203 19 90

6203 21 00

6203 22 10

6203 22 80

6203 23 10

6203 23 80

6203 29 11

6203 29 18

6203 29 90

6203 31 00

6203 32 10

6203 32 90

6203 33 10

6203 33 90

6203 39 11

6203 39 19

6203 39 90

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, per donna o ragazza

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 10

6204 19 90

6204 21 00

6204 22 10

6204 22 80

6204 23 10

6204 23 80

6204 29 11

6204 29 18

6204 29 90

6204 31 00

6204 32 10

6204 32 90

6204 33 10

6204 33 90

6204 39 11

6204 39 19

6204 39 90

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

6204 49 10

6204 49 90

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

6206 10 00

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00

6206 90 10

6206 90 90

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)

6209 10 00

6209 20 00

6209 30 00

6209 90 00

Indumenti confezionati con prodotti della voce 5602

6210 10 10

6210 10 91

6210 10 99

6210 20 00

6210 30 00

6210 40 00

6210 50 00

Tute sportive (training), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti

6211 11 00

6211 12 00

6211 20 00

6211 31 00

6211 32 10

6211 32 31

6211 32 41

6211 32 42

6211 32 90

6211 33 10

6211 33 31

6211 33 41

6211 33 42

6211 33 90

6211 39 00

6211 41 00

6211 42 10

6211 42 31

6211 42 41

6211 42 42

6211 42 90

6211 43 10

6211 43 31

6211 43 41

6211 43 42

6211 43 90

6211 49 00

Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina

6302 10 10

6302 10 90

6302 21 00

6302 22 10

6302 22 90

6302 29 10

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 10

6302 32 90

6302 39 10

6302 39 30

6302 39 90

6302 40 00

6302 51 10

6302 51 90

6302 52 00

6302 53 10

6302 53 90

6302 59 00

6302 60 00

6302 91 10

6302 91 90

6302 92 00

6302 93 10

6302 93 90

6302 99 00

Tendine, tende e tendaggi per interni

6303 11 00

6303 12 00

6303 19 00

6303 91 00

6303 92 10

6303 92 90

6303 99 10

6303 99 90

Altri manufatti per l'arredamento

6304 11 00

6304 19 10

6304 19 30

6304 19 90

6304 91 00

6304 92 00

6304 93 00

6304 99 00

Prodotti industriali (2)

Codice NC 96

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici

2804 69 00

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici

2843 10 90

2843 30 00

2843 90 90

Composti amminici a funzioni ossigenate

2922 41 00

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7201 10 11

7201 10 19

7201 10 30

7201 20 00

7201 50 90

Ferro-leghe

7202 11 20

7202 11 80

7202 19 00

7202 21 10

7202 21 90

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 10

7202 41 91

7202 41 99

7202 49 10

7202 49 50

7202 49 90

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro

7203 90 00

Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro e di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

7204 50 90

Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie

7206 10 00

7206 90 00

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7207 11 11

7207 11 14

7207 11 16

7207 12 10

7207 19 11

7207 19 14

7207 19 16

7207 19 31

7207 20 11

7207 20 15

7207 20 17

7207 20 32

7207 20 51

7207 20 55

7207 20 57

7207 20 71

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

Altre barre di ferro o di acciai non legati

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

Altre barre di ferro o di acciai non legati

7215 90 10

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie

7218 10 00

7218 91 11

7218 91 19

7218 99 11

7218 99 20

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 10

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 10

7220 90 11

7220 90 31

Vergella o bordione di acciai inossidabili

7221 00 10

7221 00 90

Altre barre e profilati di acciai inossidabili

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie

7224 10 00

7224 90 01

7224 90 05

7224 90 08

7224 90 15

7224 90 31

7224 90 39

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati

7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

Vergella o bordione di altri acciai legati

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

Altre barre e profilati di altri acciai legati

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

Palancole di ferro o di acciaio

7301 10 00

Elementi per la costruzione di strade ferrate

7302 10 31

7302 10 39

7302 10 90

7302 20 00

7302 40 10

7302 90 10

Tubi e profilati cavi, di ghisa

7303 00 10

7303 00 90

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7307 11 10

7307 11 90

7307 19 10

7307 19 90

7307 21 00

7307 22 10

7307 22 90

7307 23 10

7307 23 90

7307 29 10

7307 29 30

7307 29 90

7307 91 00

7307 92 10

7307 92 90

7307 93 11

7307 93 19

7307 93 91

7307 93 99

7307 99 10

7307 99 30

7307 99 90

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili

7309 00 10

7309 00 30

7309 00 51

7309 00 59

7309 00 90

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili

7310 10 00

7310 21 10

7310 21 91

7310 21 99

7310 29 10

7310 29 90

Recipienti per gas compressi o liquefatti

7311 00 10

7311 00 91

7311 00 99

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili

7312 10 30

7312 10 51

7312 10 59

7312 10 71

7312 10 75

7312 10 79

7312 10 82

7312 10 84

7312 10 86

7312 10 88

7312 10 99

7312 90 90

Rovi artificiali di ferro o di acciaio

7313 00 00

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7315 11 10

7315 11 90

7315 12 00

7315 19 00

7315 20 00

7315 81 00

7315 82 10

7315 82 90

7315 89 00

7315 90 00

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite

7318 11 00

7318 12 10

7318 12 90

7318 13 00

7318 14 10

7318 14 91

7318 14 99

7318 15 10

7318 15 20

7318 15 30

7318 15 41

7318 15 49

7318 15 51

7318 15 59

7318 15 61

7318 15 69

7318 15 70

7318 15 81

7318 15 89

7318 15 90

7318 16 10

7318 16 30

7318 16 50

7318 16 91

7318 16 99

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti

7319 10 00

7319 20 00

7319 30 00

7319 90 00

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7320 10 11

7320 10 19

7320 10 90

7320 20 20

7320 20 81

7320 20 85

7320 20 89

7320 90 10

7320 90 30

7320 90 90

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche

7321 11 10

7321 11 90

7321 12 00

7321 13 00

7321 81 10

7321 81 90

7321 82 10

7321 82 90

7321 83 00

7321 90 00

Radiatori per il riscaldamento centrale

7322 11 00

7322 19 00

7322 90 90

Oggetti per uso domestico e loro parti

7323 10 00

7323 91 00

7323 92 00

7323 93 10

7323 93 90

7323 94 10

7323 94 90

7323 99 10

7323 99 91

7323 99 99

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7324 10 90

7324 21 00

7324 29 00

7324 90 90

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

7325 10 20

7325 10 50

7325 10 91

7325 10 99

7325 91 00

7325 99 10

7325 99 91

7325 99 99

Altri lavori di ferro o acciaio

7326 11 00

7326 19 10

7326 19 90

7326 20 30

7326 20 50

7326 20 90

7326 90 10

7326 90 30

7326 90 40

7326 90 50

7326 90 60

7326 90 70

7326 90 80

7326 90 91

7326 90 93

7326 90 95

7326 90 97

Zinco greggio

7901 11 00

7901 12 10

7901 12 30

7901 12 90

7901 20 00

Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

7903 10 00

7903 90 00

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più

8702 10 11

8702 10 19

8702 90 11

8702 90 19

Autoveicoli per il trasporto di merci

8704 21 31

8704 21 39

8704 22 91

8704 22 99

8704 23 91

8704 23 99

8704 31 31

8704 31 39

8704 32 91

8704 32 99

Allegato XIII del protocollo n. 1

PRODOTTI AI QUALI NON SI APPLICA L'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

Prodotti industriali (1)

Codice NC 96

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli

8703 10 10

8703 10 90

8703 21 10

8703 21 90

8703 22 11

8703 22 19

8703 22 90

8703 23 11

8703 23 19

8703 23 90

8703 24 10

8703 24 90

8703 31 10

8703 31 90

8703 32 11

8703 32 19

8703 32 90

8703 33 11

8703 33 19

8703 33 90

8703 90 10

8703 90 90

Telai degli autoveicoli, con motore

8706 00 11

8706 00 19

8706 00 91

8706 00 99

Carrozzerie degli autoveicoli, comprese le cabine

8707 10 10

8707 10 90

8707 90 10

8707 90 90

Parti e accessori degli autoveicoli

8708 10 10

8708 10 90

8708 21 10

8708 21 90

8708 29 10

8708 29 90

8708 31 10

8708 31 91

8708 31 99

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 10

8708 40 90

8708 50 10

8708 50 90

8708 60 10

8708 60 91

8708 60 99

8708 70 10

8708 70 50

8708 70 91

8708 70 99

8708 80 10

8708 80 90

8708 91 10

8708 91 90

8708 92 10

8708 92 90

8708 93 10

8708 93 90

8708 94 10

8708 94 90

8708 99 10

8708 99 30

8708 99 50

8708 99 92

8708 99 98

Prodotti industriali (2)

Codice NC 96

Alluminio greggio

7601 10 00

7601 20 10

7601 20 91

7601 20 99

Polveri e pagliette di alluminio

7603 10 00

7603 20 00

Prodotti agricoli (1)

Codice NC 96

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

0101 20 10

Latte e crema di latte, non concentrati

0401 10 10

0401 10 90

0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99

0401 30 11

0401 30 19

0401 30 31

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Patate, fresche o refrigerate

0701 90 51

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0708 10 20

0708 10 95

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 51 90

0709 60 10

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

0710 80 95

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

0711 10 00

0711 30 00

0711 90 60

0711 90 70

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi

0804 20 90

0804 30 00

0804 40 20

0804 40 90

0804 40 95

Uve, fresche o secche

0806 10 29 (3) (12)

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 18

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0807 11 00

0807 19 00

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

0809 30 11 (5) (12)

0809 30 51 (6) (12)

Altra frutta fresca

0810 90 40

0810 90 85

Frutta temporaneamente conservate

0812 10 00

0812 20 00

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 70

0812 90 95

Frutta secca

0813 40 10

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

Pepe (del genere "Piper"); essiccato a triato

0904 20 10

Olio di soia e sue frazioni

1507 10 10

1507 10 90

1507 90 10

1507 90 90

Oli di girasole, di cartamo o di cotone

1512 11 10

1512 11 91

1512 11 99

1512 19 10

1512 19 91

1512 19 99

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni

1514 10 10

1514 10 90

1514 90 10

1514 90 90

Frutta e altre parti commestibili di piante

2008 19 59

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

2009 20 99

2009 40 99

2009 80 99

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

2401 10 10

2401 10 20

2401 10 41

2401 10 49

2401 10 60

2401 20 10

2401 20 20

2401 20 41

2401 20 60

2401 20 70

Prodotti agricoli (2)

Codice NC 96

Fiori e boccioli di fiori, recisi

0603 10 55

0603 10 61

0603 10 69 (11)

Cipolle, scalogni, agli, porri

0703 10 11

0703 10 19

0703 10 90

0703 90 00

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti

0704 10 05

0704 10 10

0704 10 80

0704 20 00

0704 90 10

0704 90 90

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie

0705 11 05

0705 11 10

0705 11 80

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedano rapa

0706 10 00

0706 90 05

0706 90 11

0706 90 17

0706 90 30

0706 90 90

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0708 10 90

0708 20 20

0708 20 90

0708 20 95

0708 90 00

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 10 30 (12)

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 10

0709 51 50

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 51

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 90 00

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

0711 20 10

0711 40 00

0711 90 40

0711 90 90

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

0712 20 00

0712 30 00

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

0714 90 11

0714 90 19

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

0802 11 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 40 00

Banane, inclusi i platani, fresche o essiccate

0803 00 11

0803 00 90

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi

0804 20 10

Agrumi, freschi o secchi

0805 20 21 (1) (12)

0805 20 23 (1) (12)

0805 20 25 (1) (12)

0805 20 27 (1) (12)

0805 20 29 (1) (12)

0805 30 90

0805 90 00

Uve, fresche o secche

0806 10 95

0806 10 97

Mele, pere e cotogne, fresche

0808 10 10 (12)

0808 20 10 (12)

0808 20 90

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

0809 10 10 (12)

0809 10 50 (12)

0809 20 19 (12)

0809 20 29 (12)

0809 30 11 (7) (12)

0809 30 19 (12)

0809 30 51 (8) (12)

0809 30 59 (12)

0809 40 40 (12)

Altra frutta fresca

0810 10 05

0810 20 90

0810 30 10

0810 30 30

0810 30 90

0810 40 90

0810 50 00

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

0811 20 11

0811 20 31

0811 20 39

0811 20 59

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 39

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 95

Frutta temporaneamente conservata

0812 90 10

0812 90 20

Frutta secca

0813 20 00

Frumento (grano) e frumento segalato

1001 90 10

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

1008 10 00

1008 20 00

1008 90 90

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

1105 10 00

1105 20 00

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

1106 10 00

1106 30 10

1106 30 90

Grassi ed oli, e loro frazioni, di pesce

1504 30 11

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

1602 20 11

1602 20 19

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 39 29

1602 39 40

1602 39 80

1602 41 90

1602 42 90

1602 90 31

1602 90 72

1602 90 76

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante

2001 10 00

2001 20 00

2001 90 50

2001 90 65

2001 90 96

Funghi e tartufi, preparati o conservati

2003 10 20

2003 10 30

2003 10 80

2003 20 00

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta

2006 00 31

2006 00 35

2006 00 38

2006 00 99

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

2007 10 91

2007 99 93

Frutta ed altre parti commestibili di piante

2008 11 94

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 95

2008 19 99

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 59

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 59

2008 60 69

2008 60 79

2008 60 99

2008 70 11

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 49

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 74

2008 99 79

2008 99 99

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

2009 11 19

2009 11 91

2009 19 19

2009 19 91

2009 19 99

2009 20 19

2009 20 91

2009 30 19

2009 30 31

2009 30 39

2009 30 51

2009 30 55

2009 30 91

2009 30 95

2009 30 99

2009 40 19

2009 40 91

2009 80 19

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 80 97

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 92

2009 90 94

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)

2206 00 10

Fecce di vino; tartaro greggio

2307 00 19

Materie vegetali e cascami vegetali

2308 90 19

Prodotti agricoli (3)

Codice NC 96

Animali vivi della specie suina

0103 91 10

0103 92 11

0103 92 19

Animali vivi delle specie ovina e caprina

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Animali vivi delle specie domestiche di pollame

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0105 92 00

0105 93 00

0105 99 10

0105 99 20

0105 99 30

0105 99 50

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0204 10 00

0204 21 00

0204 22 10

0204 22 30

0204 22 50

0204 22 90

0204 23 00

0204 30 00

0204 41 00

0204 42 10

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

0204 43 10

0204 43 90

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

0204 50 51

0204 50 53

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79

Carni e frattaglie commestibili

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 32 51

0207 32 59

0207 32 90

0207 33 11

0207 33 19

0207 33 51

0207 33 59

0207 33 90

0207 35 11

0207 35 15

0207 35 21

0207 35 23

0207 35 25

0207 35 31

0207 35 41

0207 35 51

0207 35 53

0207 35 61

0207 35 63

0207 35 71

0207 35 79

0207 35 99

0207 36 11

0207 36 15

0207 36 21

0207 36 23

0207 36 25

0207 36 31

0207 36 41

0207 36 51

0207 36 53

0207 36 61

0207 36 63

0207 36 71

0207 36 79

0207 36 90

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

0209 00 11

0209 00 19

0209 00 30

0209 00 90

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

0210 11 90

0210 12 11

0210 12 19

0210 12 90

0210 19 10

0210 19 20

0210 19 30

0210 19 40

0210 19 51

0210 19 59

0210 19 60

0210 19 70

0210 19 81

0210 19 89

0210 19 90

0210 90 11

0210 90 19

0210 90 21

0210 90 29

0210 90 31

0210 90 39

Latte e crema di latte, concentrati

0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51

0402 91 59

0402 91 91

0402 91 99

0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91

0402 99 99

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Siero di latte, anche concentrato

0404 10 48

0404 10 52

0404 10 54

0404 10 56

0404 10 58

0404 10 62

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

Formaggi e latticini

0406 10 20 (11)

0406 10 80 (11)

0406 20 90 (11)

0406 30 10 (11)

0406 30 31 (11)

0406 30 39 (11)

0406 30 90 (11)

0406 40 90 (11)

0406 90 01 (11)

0406 90 21 (11)

0406 90 50 (11)

0406 90 69 (11)

0406 90 78 (11)

0406 90 86 (11)

0406 90 87 (11)

0406 90 88 (11)

0406 90 93 (11)

0406 90 99 (11)

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Miele naturale

0409 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

0702 00 15 (12)

0702 00 20 (12)

0702 00 25 (12)

0702 00 30 (12)

0702 00 35 (12)

0702 00 40 (12)

0702 00 45 (12)

0702 00 50 (12)

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0707 00 10 (12)

0707 00 15 (12)

0707 00 20 (12)

0707 00 25 (12)

0707 00 30 (12)

0707 00 35 (12)

0707 00 40 (12)

0707 00 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 10 10 (12)

0709 10 20 (12)

0709 20 00

0709 90 39

0709 90 75 (12)

0709 90 77 (12)

0709 90 79 (12)

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

0711 20 90

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

0712 90 19

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

0714 10 10

0714 10 91

0714 10 99

0714 20 90

Agrumi, freschi o secchi

0805 10 37 (2) (12)

0805 10 38 (2) (12)

0805 10 39 (2) (12)

0805 10 42 (2) (12)

0805 10 46 (2) (12)

0805 10 82

0805 10 84

0805 10 86

0805 20 11 (12)

0805 20 13 (12)

0805 20 15 (12)

0805 20 17 (12)

0805 20 19 (12)

0805 20 21 (10) (12)

0805 20 23 (10) (12)

0805 20 25 (10) (12)

0805 20 27 (10) (12)

0805 20 29 (10) (12)

0805 20 31 (12)

0805 20 33 (12)

0805 20 35 (12)

0805 20 37 (12)

0805 20 39 (12)

Uve, fresche o secche

0806 10 21 (12)

0806 10 29 (4) (12)

0806 10 30 (12)

0806 10 50 (12)

0806 10 61 (12)

0806 10 69 (12)

0806 10 93

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

0809 10 20 (12)

0809 10 30 (12)

0809 10 40 (12)

0809 20 11 (12)

0809 20 21 (12)

0809 20 31 (12)

0809 20 39 (12)

0809 20 41 (12)

0809 20 49 (12)

0809 20 51 (12)

0809 20 59 (12)

0809 20 61 (12)

0809 20 69 (12)

0809 20 71 (12)

0809 20 79 (12)

0809 30 21 (12)

0809 30 29 (12)

0809 30 31 (12)

0809 30 39 (12)

0809 30 41 (12)

0809 30 49 (12)

0809 40 20 (12)

0809 40 30 (12)

Altra frutta fresca

0810 10 10

0810 10 80

0810 20 10

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

0811 10 11

0811 10 19

Frumento (grano) e frumento segalato

1001 10 00

1001 90 91

1001 90 99

Segala

1002 00 00

Orzo

1003 00 10

1003 00 90

Avena

1004 00 00

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

1008 90 10

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1101 00 11

1101 00 15

1101 00 90

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

1102 10 00

1102 90 10

1102 90 30

1102 90 90

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

1103 11 10

1103 11 90

1103 12 00

1103 19 10

1103 19 30

1103 19 90

1103 21 00

1103 29 10

1103 29 20

1103 29 30

1103 29 90

Cereali altrimenti lavorati

1104 11 10

1104 11 90

1104 12 10

1104 12 90

1104 19 10

1104 19 30

1104 19 99

1104 21 10

1104 21 30

1104 21 50

1104 21 90

1104 21 99

1104 22 20

1104 22 30

1104 22 50

1104 22 90

1104 22 92

1104 22 99

1104 29 11

1104 29 15

1104 29 19

1104 29 31

1104 29 35

1104 29 39

1104 29 51

1104 29 55

1104 29 59

1104 29 81

1104 29 85

1104 29 89

1104 30 10

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

1106 20 10

1106 20 90

Malto, anche torrefatto

1107 10 11

1107 10 19

1107 10 91

1107 10 99

1107 20 00

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero

1212 91 20

1212 91 80

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

1501 00 19

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

Altri oli e loro frazioni

1510 00 10

1510 00 90

Degras

1522 00 31

1522 00 39

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

1601 00 91

1601 00 99

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

1602 10 00

1602 20 90

1602 32 11

1602 39 21

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

1602 49 90

1602 50 31

1602 50 39

1602 50 80

1602 90 10

1602 90 41

1602 90 51

1602 90 69

1602 90 74

1602 90 78

1602 90 98

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

1702 11 00

1702 19 00

Paste alimentari, anche cotte o farcite

1902 20 30

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

2007 10 99

2007 91 90

2007 99 91

2007 99 98

Frutta e altre parti commestibili di piante

2008 20 11

2008 20 31

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 79

2008 30 91

2008 30 99

2008 40 19

2008 40 31

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 60 19

2008 60 51

2008 60 61

2008 60 71

2008 60 91

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

2008 92 16

2008 92 18

2008 99 21

2008 99 32

2008 99 33

2008 99 34

2008 99 37

2008 99 43

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

2009 11 11

2009 19 11

2009 20 11

2009 30 11

2009 30 59

2009 40 11

2009 50 10

2009 50 90

2009 80 11

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106 90 51

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole

2204 10 19 (11)

2204 10 99 (11)

2204 21 10

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 98

2204 21 99

2204 29 10

2204 29 58

2204 29 75

2204 29 98

2204 29 99

2204 30 10

2204 30 92 (12)

2204 30 94 (12)

2204 30 96 (12)

2204 30 98 (12)

Alcole etilico non denaturato

2208 20 40

Crusche, stacciature ed altri residui

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Panelli e altri residui solidi

2306 90 19

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 33

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 43

2309 90 49

2309 90 51

2309 90 53

2309 90 59

2309 90 70

Albumine

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Prodotti agricoli (4)

Codice NC 96

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

0405 20 10

0405 20 30

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche

1302 20 10

1302 20 90

Margarina

1517 10 10

1517 90 10

Altri zuccheri, compreso il lattosio chimicamente puro

1702 50 00

1702 90 10

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

Paste alimentari, anche cotte o farcite

1902 11 00

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 91

1902 20 99

1902 30 10

1902 30 90

1902 40 10

1902 40 90

Tapioca and suoi succedanei

1903 00 00

Preparazioni alimentari

1904 10 10

1904 10 30

1904 10 90

1904 20 10

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

1904 90 10

1904 90 90

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

1905 10 00

1905 20 10

1905 20 30

1905 20 90

1905 30 11

1905 30 19

1905 30 30

1905 30 51

1905 30 59

1905 30 91

1905 30 99

1905 40 10

1905 40 90

1905 90 10

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

1905 90 90

Ortaggi e legumi, frutta

2001 90 40

Altri ortaggi e legumi

2004 10 91

Altri ortaggi e legumi

2005 20 10

Frutta ed altre parti commestibili di piante

2008 99 85

2008 99 91

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

2009 80 69

Estratti, essenze e concentrati, di caffè

2101 11 11

2101 11 19

2101 12 92

2101 12 98

2101 20 98

2101 30 11

2101 30 19

2101 30 91

2101 30 99

Lieviti vivi o morti

2102 10 10

2102 10 31

2102 10 39

2102 10 90

2102 20 11

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

2103 20 00

Gelati

2105 00 10

2105 00 91

2105 00 99

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 20

2106 90 98

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

2209 00 11

2209 00 19

2209 00 91

2209 00 99

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati

2905 43 00

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

2905 44 99

2905 45 00

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli

3302 10 10

3302 10 21

3302 10 29

Agenti d'apprettatura o di finitura

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

3824 60 11

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99

Prodotti agricoli (5)

Codice NC 96

Fiori e boccioli di fiori, recisi

0603 10 15 (11)

0603 10 29 (11)

0603 10 51 (11)

0603 10 65 (11)

0603 90 00 (11)

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

0811 10 90 (11)

Frutta ed altre parti commestibili di piante

2008 40 51 (11)

2008 40 59 (11)

2008 40 71 (11)

2008 40 79 (11)

2008 40 91 (11)

2008 40 99 (11)

2008 50 61 (11)

2008 50 69 (11)

2008 50 71 (11)

2008 50 79 (11)

2008 50 92 (11)

2008 50 94 (11)

2008 50 99 (11)

2008 70 61 (11)

2008 70 69 (11)

2008 70 71 (11)

2008 70 79 (11)

2008 70 92 (11)

2008 70 94 (11)

2008 70 99 (11)

2008 92 59 (11)

2008 92 72 (11)

2008 92 74 (11)

2008 92 78 (11)

2008 92 98 (11)

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

2009 11 99 (11)

2009 40 30 (11)

2009 70 11 (11)

2009 70 19 (11)

2009 70 30 (11)

2009 70 91 (11)

2009 70 93 (11)

2009 70 99 (11)

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole

2204 21 79 (11)

2204 21 80 (11)

2204 21 83 (11)

2204 21 84 (11)

Prodotti agricoli (6)

Codice NC 96

Animali vivi della specie bovina

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

Carni di animali della specie bovina, congelate

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina

0206 10 95

0206 29 91

0206 29 99

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

0210 20 10

0210 20 90

0210 90 41

0210 90 49

0210 90 90

Latte e crema di latte, concentrati

0402 10 11

0402 10 19

0402 10 91

0402 10 99

0402 21 11

0402 21 17

0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

0402 29 11

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

Siero di latte, anche concentrato

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

0404 10 12

0404 10 14

0404 10 16

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

0404 10 34

0404 10 36

0404 10 38

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

0405 90 10

0405 90 90

Fiori e boccioli di fiori, recisi

0603 10 11

0603 10 13

0603 10 21

0603 10 25

0603 10 53

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 90 60

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

0710 40 00

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

0711 90 30

Banane, compresi i platani, fresche o essicate

0803 00 19

Agrumi, freschi o secchi

0805 10 01 (12)

0805 10 05 (12)

0805 10 09 (12)

0805 10 11 (12)

0805 10 15 (2)

0805 10 19 (2)

0805 10 21 (2)

0805 10 25 (12)

0805 10 29 (12)

0805 10 31 (12)

0805 10 33 (12)

0805 10 35 (12)

0805 10 37 (9) (12)

0805 10 38 (9) (12)

0805 10 39 (9) (12)

0805 10 42 (9) (12)

0805 10 44 (12)

0805 10 46 (9) (12)

0805 10 51 (2)

0805 10 55 (2)

0805 10 59 (2)

0805 10 61 (2)

0805 10 65 (2)

0805 10 69 (2)

0805 30 20 (2)

0805 30 30 (2)

0805 30 40 (2)

Uve, fresche o secche

0806 10 40 (12)

Mele, pere e cotogne, fresche

0808 10 51 (12)

0808 10 53 (12)

0808 10 59 (12)

0808 10 61 (12)

0808 10 63 (12)

0808 10 69 (12)

0808 10 71 (12)

0808 10 73 (12)

0808 10 79 (12)

0808 10 92 (12)

0808 10 94 (12)

0808 10 98 (12)

0808 20 31 (12)

0808 20 37 (12)

0808 20 41 (12)

0808 20 47 (12)

0808 20 51 (12)

0808 20 57 (12)

0808 20 67 (12)

Granturco

1005 10 90

1005 90 00

Riso

1006 10 10

1006 10 21

1006 10 23

1006 10 25

1006 10 27

1006 10 92

1006 10 94

1006 10 96

1006 10 98

1006 20 11

1006 20 13

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

Sorgo da granella

1007 00 10

1007 00 90

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

1102 20 10

1102 20 90

1102 30 00

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

1103 13 10

1103 13 90

1103 14 00

1103 29 40

1103 29 50

Cereali altrimenti lavorati

1104 19 50

1104 19 91

1104 23 10

1104 23 30

1104 23 90

1104 23 99

1104 30 90

Amidi e fecole; inulina

1108 11 00

1108 12 00

1108 13 00

1108 14 00

1108 19 10

1108 19 90

1108 20 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1109 00 00

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

1602 50 10

1602 90 61

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro

1701 11 10

1701 11 90

1701 12 10

1701 12 90

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

1702 20 10

1702 20 90

1702 30 10

1702 30 51

1702 30 59

1702 30 91

1702 30 99

1702 40 10

1702 40 90

1702 60 10

1702 60 90

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 60

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 99

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili

2001 90 30

Pomodori preparati o conservati

2002 10 10

2002 10 90

2002 90 11

2002 90 19

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

2004 90 10

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

2005 60 00

2005 80 00

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 51

2007 99 55

2007 99 58

Frutta ed altre parti commestibili di piante

2008 30 55

2008 30 75

2008 92 51

2008 92 76

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2008 92 97

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

2009 40 93

2009 60 11 (12)

2009 60 19 (12)

2009 60 51 (12)

2009 60 59 (12)

2009 60 71 (12)

2009 60 79 (12)

2009 60 90 (12)

2009 80 71

2009 90 49

2009 90 71

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106 90 30

2106 90 55

2106 90 59

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole

2204 21 94

2204 29 62

2204 29 64

2204 29 65

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 94

Vermut ed altri vini di uve fresche

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Alcole etilico non denaturato

2207 10 00

2207 20 00

Alcole etilico non denaturato

2208 40 10

2208 40 90

2208 90 91

2208 90 99

Crusche, stacciature ed altri residui

2302 10 10

2302 10 90

2302 20 10

2302 20 90

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

2303 10 11

Destrina ed altri amidi e fecole modificati

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Prodotti agricoli (7)

Codice NC 96

Formaggi e latticini

0406 20 10

0406 40 10

0406 40 50

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 07

0406 90 08

0406 90 09

0406 90 12

0406 90 14

0406 90 16

0406 90 18

0406 90 19

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 29

0406 90 31

0406 90 33

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 61

0406 90 63

0406 90 73

0406 90 75

0406 90 76

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 82

0406 90 84

0406 90 85

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole

2204 10 11

2204 10 91

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 71

2204 29 72

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

Alcole etilico non denaturato

2208 20 12

2208 20 14

2208 20 26

2208 20 27

2208 20 62

2208 20 64

2208 20 86

2208 20 87

2208 30 11

2208 30 19

2208 30 32

2208 30 38

2208 30 52

2208 30 58

2208 30 72

2208 30 78

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 52

Note

Codice NC 96

(1) (16/5-15/9)

(2) (1/6-15/10)

(3) (1/1-31/5) esclusa la varietà Imperatore

(4) varietà Imperatore o (1/6-31/12)

(5) (1/1-31/3)

(6) (1/10-31/12)

(7) (1/4-31/12)

(8) (1/1-30/9)

(9) (16/10-31/5)

(10) (16/9-15/5)

(11) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, il fattore di crescita annuo (fca) sarà applicato annualmente alle rispettive quantità di base.

(12) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, l'intera imposta specifica è esigibile nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo di entrata corrispondente.

Allegato XIV del protocollo n. 1

PRODOTTI DELLA PESCA TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DALLE DISPOSIZIONI DI CUMULO CON IL SUDAFRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (1)

Codice NC 96

Pesci vivi

0301 10 90

0301 92 00

0301 99 11

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

0302 12 00

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 39 11

0302 39 19

0302 66 00

0302 69 21

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

0303 10 00

0303 22 00

0303 41 11

0303 41 13

0303 41 19

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 32

0303 42 38

0303 42 52

0303 42 58

0303 43 11

0303 43 13

0303 43 19

0303 49 21

0303 49 23

0303 49 29

0303 49 41

0303 49 43

0303 49 49

0303 76 00

0303 79 21

0303 79 23

0303 79 29

Filetti e altre carni di pesci

0304 10 13

0304 20 13

Paste alimentari anche cotte o farcite

1902 20 10

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (2)

Codice NC 96

Pesci vivi

0301 91 10

0301 93 00

0301 99 19

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

0302 11 10

0302 19 00

0302 21 10

0302 21 30

0302 22 00

0302 62 00

0302 63 00

0302 65 20

0302 65 50

0302 65 90

0302 69 11

0302 69 19

0302 69 31

0302 69 33

0302 69 41

0302 69 45

0302 69 51

0302 69 85

0302 69 86

0302 69 92

0302 69 99

0302 70 00

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

0303 21 10

0303 29 00

0303 31 10

0303 31 30

0303 33 00

0303 39 10

0303 72 00

0303 73 00

0303 75 20

0303 75 50

0303 75 90

0303 79 11

0303 79 19

0303 79 35

0303 79 37

0303 79 45

0303 79 51

0303 79 60

0303 79 62

0303 79 83

0303 79 85

0303 79 87

0303 79 92

0303 79 93

0303 79 94

0303 79 96

0303 80 00

Filetti e altre carni di pesci

0304 10 19

0304 10 91

0304 20 19

0304 20 21

0304 20 29

0304 20 31

0304 20 33

0304 20 35

0304 20 37

0304 20 41

0304 20 43

0304 20 61

0304 20 69

0304 20 71

0304 20 73

0304 20 87

0304 20 91

0304 90 10

0304 90 31

0304 90 39

0304 90 41

0304 90 45

0304 90 57

0304 90 59

0304 90 97

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

0305 42 00

0305 59 50

0305 59 70

0305 63 00

0305 69 30

0305 69 50

0305 69 90

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

0306 11 10

0306 11 90

0306 12 10

0306 12 90

0306 13 10

0306 13 90

0306 14 10

0306 14 30

0306 14 90

0306 19 10

0306 19 90

0306 21 00

0306 22 10

0306 22 91

0306 22 99

0306 23 10

0306 23 90

0306 24 10

0306 24 30

0306 24 90

0306 29 10

0306 29 90

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi

0307 10 90

0307 21 00

0307 29 10

0307 29 90

0307 31 10

0307 31 90

0307 39 10

0307 39 90

0307 41 10

0307 41 91

0307 41 99

0307 49 01

0307 49 11

0307 49 18

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

0307 49 38

0307 49 51

0307 49 59

0307 49 71

0307 49 91

0307 49 99

0307 51 00

0307 59 10

0307 59 90

0307 91 00

0307 99 11

0307 99 13

0307 99 15

0307 99 18

0307 99 90

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

1604 11 00

1604 13 90

1604 15 11

1604 15 19

1604 15 90

1604 19 10

1604 19 50

1604 19 91

1604 19 92

1604 19 93

1604 19 94

1604 19 95

1604 19 98

1604 20 05

1604 20 10

1604 20 30

1604 30 10

1604 30 90

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

1605 10 00

1605 20 10

1605 20 91

1605 20 99

1605 30 00

1605 40 00

1605 90 11

1605 90 19

1605 90 30

1605 90 90

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (3)

Codice NC 96

Pesci vivi

0301 91 90

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

0302 11 90

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

0303 21 90

Filetti e altre carni di pesci

0304 10 11

0304 20 11

0304 20 57

0304 20 59

0304 90 47

0304 90 49

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

1604 13 11

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (4)

Codice NC 96

Pesci vivi

0301 99 90

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

0302 21 90

0302 23 00

0302 29 10

0302 29 90

0302 31 90

0302 32 90

0302 33 90

0302 39 91

0302 39 99

0302 40 05

0302 40 98

0302 50 10

0302 50 90

0302 61 10

0302 61 30

0302 61 90

0302 61 98

0302 64 05

0302 64 98

0302 69 25

0302 69 35

0302 69 55

0302 69 61

0302 69 75

0302 69 87

0302 69 91

0302 69 93

0302 69 94

0302 69 95

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

0303 31 90

0303 32 00

0303 39 20

0303 39 30

0303 39 80

0303 41 90

0303 42 90

0303 43 90

0303 49 90

0303 50 05

0303 50 98

0303 60 11

0303 60 19

0303 60 90

0303 71 10

0303 71 30

0303 71 90

0303 71 98

0303 74 10

0303 74 20

0303 74 90

0303 77 00

0303 79 31

0303 79 41

0303 79 55

0303 79 65

0303 79 71

0303 79 75

0303 79 91

0303 79 95

Filetti e altre carni di pesci

0304 10 31

0304 10 33

0304 10 35

0304 10 38

0304 10 94

0304 10 96

0304 10 98

0304 20 45

0304 20 51

0304 20 53

0304 20 75

0304 20 79

0304 20 81

0304 20 85

0304 20 96

0304 90 05

0304 90 20

0304 90 27

0304 90 35

0304 90 38

0304 90 51

0304 90 55

0304 90 61

0304 90 65

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

0305 10 00

0305 20 00

0305 30 11

0305 30 19

0305 30 30

0305 30 50

0305 30 90

0305 41 00

0305 49 10

0305 49 20

0305 49 30

0305 49 45

0305 49 50

0305 49 80

0305 51 10

0305 51 90

0305 59 11

0305 59 19

0305 59 30

0305 59 60

0305 59 90

0305 61 00

0305 62 00

0305 69 10

0305 69 20

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

0306 13 30

0306 19 30

0306 23 31

0306 23 39

0306 29 30

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

1604 12 10

1604 12 91

1604 12 99

1604 14 12

1604 14 14

1604 14 16

1604 14 18

1604 14 90

1604 19 31

1604 19 39

1604 20 70

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (5)

Codice NC 96

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

0302 69 65

0302 69 81

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

0303 78 10

0303 78 90

0303 79 81

Filetti e altre carni di pesci

0304 20 83

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

1604 13 19

1604 16 00

1604 20 40

1604 20 50

1604 20 90

Allegato XV del protocollo n. 1

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL CUMULO

Le parti decidono che, per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 11 del protocollo n. 1, valgono le seguenti definizioni:

paesi in via di sviluppo: tutti i paesi che figurano sull'elenco del comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'OCSE, tranne i paesi ad alto reddito e i paesi il cui PNL ha superato, nel 1992, 100 miliardi di dollari a prezzi correnti;

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 2

relativo all'applicazione dell'articolo 9

1. Le parti convengono di fare quanto in loro potere per evitare il ricorso alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8.

2. Le parti sono entrambe mosse dalla convinzione che l'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, consentirà loro di individuare fin dall'inizio gli eventuali problemi che potrebbero sorgere e, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, di evitare per quanto possibile il ricorso a misure che la Comunità non vorrebbe essere costretta a prendere nei confronti dei suoi partner commerciali preferenziali.

3. Le due parti riconoscono la necessità di applicare il meccanismo d'informazione preventiva previsto all'articolo 9, paragrafo 4, il cui obiettivo è quello di ridurre, nel caso dei prodotti sensibili, i rischi di un ricorso improvviso o imprevisto a misure di salvaguardia. Tali disposizioni permetterebbero di mantenere un flusso permanente di informazioni commerciali e di applicare contemporaneamente le procedure relative alle consultazioni regolari. Le due parti saranno così in grado di seguire da vicino l'evoluzione dei settori sensibili e di individuare i problemi che potrebbero presentarsi.

4. Ne conseguono le due procedure seguenti:

a) Il meccanismo di controllo statistico

Fatte salve le disposizioni interne che la Comunità può applicare per sorvegliare le sue importazioni, l'articolo 9, paragrafo 4 prevede l'istituzione di un meccanismo inteso a garantire il controllo statistico di talune esportazioni degli ACP verso la Comunità e, in tal modo, a facilitare l'esame di fatti che potrebbero provocare perturbazioni di mercato.

Detto meccanismo, il cui unico scopo è quello di agevolare lo scambio di informazioni tra le parti, dovrebbe applicarsi soltanto ai prodotti che la Comunità ritiene, per quanto la riguarda, sensibili.

L'applicazione di tale meccanismo avrà luogo di comune accordo, in base ai dati forniti dalla Comunità e sulla scorta delle informazioni statistiche che gli Stati ACP comunicheranno alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

Per l'applicazione efficace di tale meccanismo è necessario che gli Stati ACP interessati forniscano alla Commissione, se possibile con scadenza mensile, le statistiche relative alle loro esportazioni verso la Comunità e verso ciascuno dei suoi Stati membri di prodotti considerati sensibili dalla Comunità.

b) La procedura di consultazione regolare

Il suddetto meccanismo di controllo statistico consentirà alle due parti di seguire meglio gli sviluppi commerciali che possono essere fonte di preoccupazioni. Sulla base di tali informazioni e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, la Comunità e gli Stati ACP avranno la possibilità di tenere consultazioni periodiche al fine di assicurare che gli obiettivi enunciati in tale articolo siano conseguiti. Tali consultazioni avranno luogo su richiesta di una delle parti.

5. Se ricorrono le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 8, la Comunità dovrebbe, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, relativo alle consultazioni preventive per quanto riguarda l'applicazione di misure di salvaguardia, avviare immediatamente consultazioni con gli Stati ACP interessati, fornendo loro tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni, segnatamente i dati che consentono di determinare se le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o più Stati ACP abbiano causato o minaccino di causare un serio danno ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenziali oppure se provochino gravi perturbazioni in un determinato settore economico della Comunità o difficoltà tali da deteriorare seriamente la situazione economica di una regione della Comunità.

6. Se nel frattempo nessun altro accordo fosse stato concluso con lo Stato o gli Stati ACP in questione, le autorità competenti della Comunità potranno, allo scadere del termine di ventuno giorni previsto per tali consultazioni, prendere le misure appropriate per l'applicazione dell'articolo 8. Tali misure vengono immediatamente comunicate agli Stati ACP e sono immediatamente applicabili.

7. Tale procedura si applicherebbe senza pregiudizio delle misure che potrebbero essere prese in circostanze particolari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3. In tale evenienza, tutte le opportune informazioni saranno comunicate senza indugio agli Stati ACP.

8. In tal caso, si rivolgerà particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, conformemente all'articolo 2 dell'accordo.

PROTOCOLLO N. 3

contenente il testo del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP

di cui alla convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e le corrispondenti dichiarazioni allegate a detta convenzione

PROTOCOLLO N. 3

relativo allo zucchero ACP

Articolo 1

1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi.

2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire.

2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno dalla loro applicazione.

Articolo 3

1.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati.

3.

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare in ogni periodo di 12 mesi, compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975, e che deve essere parimenti considerato un "periodo di consegna".

2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o, nel caso degli Stati senza sbocco sul mare, abbiano superato la frontiera.

3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna, che decorre dal 1o luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

Articolo 5

1. Lo zucchero di canna bianco o greggio è commercializzato sul mercato comunitario a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori.

2. La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario.

3. La Comunità si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere commercializzati sul territorio della Comunità ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito.

4. Il prezzo garantito, espresso in unità di conto, è fissato per lo zucchero della qualità tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunità. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma di prezzi praticati nella Comunità, tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa entro e non oltre il 1o maggio che precede immediatamente il periodo di consegna in cui esso va applicato.

Articolo 6

L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è assicurato o da organismi di intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità.

Articolo 7

1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, su richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna.

2. Se, in un periodo di consegna, uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non è in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantità mancante, onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati.

3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna, in un dato periodo, l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei periodi successivi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantità mancante.

4. La Commissione può decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantità mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.

Articolo 8

1. Su richiesta della Comunità o di uno o più Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione si può ricorrere alle istituzioni create dalla medesima.

2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunità adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo.

3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

Articolo 9

I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da alcuni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.

Articolo 10

Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il presente protocollo può essere denunciato dalla Comunità nei confronti di qualsiasi Stato ACP, o da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunità, con un preavviso di due anni.

Allegato del protocollo n. 3

DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO N. 3

1. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n. 3.

Qualora uno Stato ACP che sia Parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n. 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame(1).

2. Dichiarazione della Comunità in merito allo zucchero originario del Belize, di St Kitts-Nevis-Anguilla e del Suriname

a) La Comunità si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal protocollo n. 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Fino al 30 giugno 1975, tuttavia, i quantitativi sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 10 del protocollo n. 3.

La Comunità dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo n. 3, le quali prevedono la possibilità di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono per la Comunità nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo(2).

(1) Allegato XIII dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE.

(2) Allegato XXII dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE.

Allegato del protocollo n. 3

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA DOMINICANA E LA COMUNITÀ CONCERNENTE IL PROTOCOLLO RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP

Lettera n. 1 del governo della Repubblica dominicana

Signor Presidente,

mi pregio di confermarLe che la Repubblica dominicana non desidera aderire al protocollo relativo allo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE né ora né in futuro. La Repubblica dominicana si impegna pertanto a non chiedere di aderire a detto protocollo. Una lettera dello stesso tenore è inviata al gruppo degli Stati ACP.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente. Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

Lettera n. 2 del presidente del Consiglio delle Comunità europee

Signor Ministro,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi pregio di confermarLe che la Repubblica dominicana non desidera aderire al protocollo relativo allo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE né ora né in futuro. La Repubblica dominicana si impegna pertanto a non chiedere di aderire a detto protocollo. Una lettera dello stesso tenore è inviata al gruppo degli Stati ACP".

La Comunità conferma il suo accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, signor Ministro, l'espressione della mia profonda stima.

Allegato del protocollo n. 3

ACCORDO

In forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e Barbados, Belize, Repubblica popolare del Congo, Figi, Repubblica cooperativistica di Guiana, Giamaica, Repubblica del Kenia, Repubblica democratica del Madagascar, Repubblica del Malawi, Maurizio, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica dello Zimbabwe e St. Christopher e Nevis sull'accessione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE

Lettera n. 1

Bruxelles, ...

Signor ...,

I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue:

- St. Christopher e Nevis è iscritto all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, per un quantitativo convenuto di 14800 tonnellate, a decorrere dal giorno in cui detto paese accede alla seconda convenzione ACP-CEE.

Fino a tale data, rimangono applicabili le disposizioni dell'allegato IV alla decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea.

Le sarei grato se volesse comunicarmi di avere ricevuto la presente lettera e confermarmi che la medesima, insieme alla Sua risposta, costituisce un accordo fra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signor ...,

ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

"I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue:

- St. Christopher e Nevis è iscritto all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, con un quantitativo convenuto di 14800 tonnellate, a decorrere dal giorno in cui detto paese accede alla seconda convenzione ACP-CEE.

Fino a tale data, rimangono applicabili le disposizioni dell'allegato IV alla decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea.

Le sarei grato se volesse comunicarmi di avere ricevuto la presente lettera e confermarmi che la medesima, insieme alla Sua risposta, costituisce un accordo fra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP citati nella Sua lettera sul contenuto di questa.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per i governi

Allegato del protocollo n. 3

ACCORDO

In forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e Barbados, Repubblica popolare del Congo, Figi, Repubblica cooperativa di Guiana, Giamaica, Repubblica del Kenia, Repubblica democratica del Madagascar, Repubblica del Malawi, Maurizio, Repubblica dell'Uganda, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e Repubblica dello Zimbabwe sull'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE.

Lettera n. 1

Signore ...,

I rappresentanti degli Stati ACP elencati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, della Repubblica dello Zimbabwe e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue.

La Repubblica dello Zimbabwe è inscritta all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, per un quantitativo convenuto di 25000 tonnellate dal 1o luglio 1982 e, per il periodo che si conclude il 30 giugno 1982, per un quantitativo convenuto di 6000 tonnellate.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signore ...,

mi pregio confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

"I rappresentanti degli Stati ACP elencati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, della Repubblica dello Zimbabwe e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue.

La Repubblica dello Zimbabwe è inscritta all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, per un quantitativo convenuto di 25000 tonnellate dal 1o luglio 1982 e, per il periodo che si conclude il 30 giugno 1982, per un quantitativo convenuto di 6000 tonnellate.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP citati nell'anzidetta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per i governi

Allegato del protocollo n. 3

ACCORDO

In forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, le Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zimbabwe, nonché la Repubblica della Costa d'Avorio sull'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE.

Lettera n. 1

Signor ...,

Gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico menzionati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità economica europea, hanno concordato quanto segue.

A decorrere dal 1o luglio 1983, la Repubblica della Costa d'Avorio è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, attualmente con un quantitativo convenuto di 2000 tonnellate di zucchero (espresso in valore zucchero bianco).

Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera, nonché confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signor ...,

ho l'onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico menzionati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità economica europea, hanno concordato quanto segue.

A decorrere dal 1o luglio 1983, la Repubblica della Costa d'Avorio è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, attualmente con un quantitativo convenuto di 2000 tonnellate di zucchero (espresso in valore zucchero bianco).

Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera, nonché confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità."

Ho l'onore di confermare che i governi degli Stati ACP menzionati nella Sua lettera sono d'accordo sul contenuto di questa.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per i governi

Allegato del protocollo n. 3

ACCORDO

In forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe circa l'adesione della Repubblica di Zambia al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE.

Lettera n. 1

Bruxelles, ...

Signor ...,

Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) menzionati nel protocollo n. 8 sullo zucchero ACP, allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, la Repubblica di Zambia e la Comunità europea, hanno convenuto quanto segue.

A decorrere dal 1o gennaio 1995, la Repubblica di Zambia è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, con un quantitativo convenuto di 0 tonnellate.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi dei summenzionati Stati ACP e la Comunità europea.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio

dell'Unione europea

Lettera n. 2

Bruxelles, ...

Signor ...,

mi pregio comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) menzionati nel protocollo n. 8 sullo zucchero ACP, allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, la Repubblica di Zambia e la Comunità europea, hanno convenuto quanto segue.

A decorrere dal 1o gennaio 1995, la Repubblica di Zambia è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, con un quantitativo convenuto di 0 tonnellate.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi dei summenzionati Stati ACP e la Comunità europea"

Mi pregio confermarLe che i governi degli Stati ACP menzionati nella Sua lettera sono d'accordo sul contenuto della stessa.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome dei governi degli Stati ACP

menzionati nel protocollo n. 8

e della Repubblica di Zambia

PROTOCOLLO N. 4

relativo alle carni bovine

La Comunità e gli Stati ACP convengono di adottare le seguenti misure speciali, intese a consentire agli Stati ACP esportatori tradizionali di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario e a garantire così un certo livello di reddito ai loro produttori.

Articolo 1

Entro i limiti indicati all'articolo 2, i dazi doganali diversi dai dazi ad valorem applicati alle carni bovine originarie degli Stati ACP sono ridotti del 92 %.

Articolo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione delle esportazioni dovuta a calamità quali la siccità, i cicloni o le epidemie animali, la Comunità è disposta a prevedere adeguate misure affinché i quantitativi non esportati in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno successivo.

Articolo 4

Se, nel corso di un dato anno, uno degli Stati ACP di cui all'articolo 2 non è in grado di fornire il quantitativo totale autorizzato e non desidera beneficiare delle misure indicate all'articolo 3, la Commissione può ridistribuire il quantitativo mancante tra gli altri Stati ACP interessati. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1o settembre dello stesso anno, lo Stato o gli Stati ACP in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non è in grado di fornire la totalità del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea non modifica i quantitativi iniziali.

La Commissione vigila affinché questa decisione venga presa entro e non oltre il 15 novembre.

Articolo 5

Il presente protocollo sarà attuato nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, il che non dovrà tuttavia pregiudicare gli impegni assunti dalla Comunità a titolo del presente protocollo.

Articolo 6

In caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato nel settore delle carni bovine, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire di mantenere il volume di esportazione degli Stati ACP verso la Comunità a un livello compatibile con gli impegni assunti a titolo del presente protocollo.

PROTOCOLLO N. 5

secondo protocollo relativo alle banane

Articolo 1

Le parti riconoscono che le esportazioni di banane verso il mercato comunitario sono di capitale importanza economica per i fornitori ACP. La Comunità accetta di prendere in considerazione e, all'occorrenza, di attuare misure volte ad assicurare permanentemente la redditività delle loro industrie esportatrici di banane e il loro smercio sul mercato comunitario.

Articolo 2

Ciascuno degli Stati ACP interessati e la Comunità si concertano al fine di determinare le misure da prendere per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane. Questo obiettivo è perseguito con tutti i mezzi previsti dalle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette misure sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, e in particolare alla Somalia, tenendo conto delle loro situazioni particolari, di essere più competitivi. Esse vengono attuate a tutti i livelli, dalla produzione al consumo, e riguardano in particolare i seguenti settori:

- miglioramento delle condizioni di produzione e della qualità grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento;

- trasporto e stoccaggio;

- commercializzazione e promozione commerciale.

Articolo 3

Per conseguire questi obiettivi, le parti decidono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici sottopostigli.

Articolo 4

Qualora gli Stati ACP produttori di banane decidano di creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunità appoggia tale organizzazione prendendo in considerazione le eventuali domande di sostegno alle sue attività che rientrano nei programmi regionali inerenti alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

ALLEGATO VI

ELENCHI DEGLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI

Gli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari sono i seguenti:

STATI ACP MENO AVANZATI

Articolo 1

Ai sensi del presente accordo sono considerati Stati ACP meno avanzati:

Angola

Benin

Burkina Faso

Burundi

Repubblica del Capo Verde

Repubblica Centrafricana

Ciad

Comore

Repubblica democratica del Congo

Eritrea

Etiopia

Gambia

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea Equatoriale

Haiti

Kiribati

Lesotho

Liberia

Malawi

Mali

Mauritania

Madagascar

Mozambico

Niger

Ruanda

Isole Salomone

Samoa

Sâo Tomé e Príncipe

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania

Tuvalu

Togo

Uganda

Vanuatu

Zambia

STATI ACP SENZA SBOCCO SUL MARE

Articolo 2

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

Articolo 3

Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono:

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Repubblica centrafricana

Ciad

Etiopia

Lesotho

Malawi

Mali

Niger

Rwanda

Swaziland

Uganda

Zambia

Zimbabwe

STATI ACP INSULARI

Articolo 4

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

Articolo 5

Gli Stati ACP insulari sono:

Antigua e Barbuda

Bahamas

Barbados

Capo Verde

Comore

Dominica

Repubblica dominicana

Figi

Giamaica

Grenada

Haiti

Kiribati

Madagascar

Maurizio

Papua Nuova Guinea

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Salomone

Samoa

São Tomé e Príncipe

Seychelles

Tonga

Trinidad e Tobago

Tuvalu

Vanuatu

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N. 1

relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte

1. Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazione.

Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) delle istituzioni congiunte istituite a norma del presente accordo sono sostenute dalla Comunità o da uno degli Stati ACP, a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

2. Gli arbitri designati a norma dell'articolo 98 dell'accordo hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri.

Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunità. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

3. Gli Stati ACP istituiscono un fondo, la cui gestione sarà affidata al loro segretariato generale, che parteciperà al finanziamento delle spese sostenute dai rappresentanti ACP che partecipano alle sedute dell'Assemblea parlamentare paritetica e del Consiglio dei ministri.

Gli Stati ACP versano il loro contributo al fondo. Al fine d'incoraggiare la partecipazione attiva di tutti gli Stati ACP al dialogo condotto nell'ambito delle istituzioni congiunte ACP-CE, la Comunità contribuisce ad alimentare il fondo, come previsto nel protocollo finanziario (4 milioni di EUR in base al primo protocollo finanziario).

Per poter essere finanziate dal fondo le spese devono essere state effettuate conformemente al disposto del paragrafo 1 e alle condizioni seguenti:

- le spese devono essere state sostenute da parlamentari o da altri rappresentanti di pari livello degli Stati ACP per viaggi effettuati a partire dal paese rappresentato per partecipare a sedute dell'Assemblea parlamentare paritetica, riunioni di gruppi di lavoro o missioni condotte per conto di tali organismi o essere state sostenute dagli stessi rappresentanti e da rappresentanti della società civile e di operatori economici e sociali degli Stati ACP per partecipare a riunioni di consultazione organizzate a norma degli articoli 15 e 17 del presente accordo.

- le decisioni relative alla natura, all'organizzazione, alla frequenza e all'ubicazione delle riunioni, delle missioni e dei gruppi di lavoro devono essere adottate in conformità dei regolamenti del Consiglio dei ministri e dell'Assemblea parlamentare paritetica.

4. Le riunioni di consultazione e le riunioni degli operatori economici e sociali ACP-UE sono organizzate dal Comitato economico e sociale delle Comunità europee. In questo caso specifico il contributo della Comunità destinato a coprire le spese di partecipazione degli operatori economici e sociali degli Stati ACP viene versato direttamente al Comitato economico e sociale.

Il segretariato degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri e l'Assemblea parlamentare paritetica possono, previo accordo con la Commissione, delegare l'organizzazione delle riunioni di consultazione della società civile degli Stati ACP a organismi rappresentativi accettati da entrambe le parti.

PROTOCOLLO N. 2

sui privilegi e sulle immunità

LE PARTI,

SOLLECITE di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunità, l'applicazione soddisfacente dell'accordo nonché la preparazione dei lavori effettuati nell'ambito dell'accordo e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione;

CONSIDERANDO che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965;

CONSIDERANDO altresì che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP ed al suo personale;

CONSIDERANDO che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il Gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei ministri ACP e un Comitato degli ambasciatori; che il funzionamento degli organi del gruppo degli Stati ACP deve essere gestito dal segretariato degli Stati ACP;

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo:

CAPITOLO 1

PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI RELATIVI ALL'ACCORDO

Articolo 1

I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunità europee nonché i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni dell'accordo o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi all'applicazione dell'accordo, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, immunità e agevolazioni d'uso.

Il primo comma si applica altresì ai membri dell'Assemblea parlamentare paritetica prevista dall'accordo, agli arbitri che possono essere designati in virtù dell'accordo, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo delle imprese e al personale del Centro per lo sviluppo agricolo.

CAPITOLO 2

BENI, FONDI E AVERI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP

Articolo 2

I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

Salvo nella misura necessaria alle inchieste relative ad un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo o in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri istituito dall'accordo.

Articolo 3

Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili.

Articolo 4

Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospite prende, ogniqualvolta ciò sia possibile, le opportune disposizioni per la dispensa dal pagamento o il rimborso di dette imposte o tasse.

Nessuna esenzione è concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

Articolo 5

Il Consiglio dei ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati all'uso ufficiale; gli oggetti così importati non possono essere venduti né ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.

CAPITOLO 3

COMUNICAZIONI UFFICIALI

Articolo 6

Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità, le istituzioni congiunte dell'accordo e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati parti all'accordo del trattamento accordato alle organizzazioni internazionali.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle istituzioni congiunte dell'accordo e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

CAPITOLO 4

PERSONALE DEL SEGRETARIATO DEGLI STATI ACP

Articolo 7

1. Il segretario o i segretari e il segretario o i segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore designati dagli Stati ACP beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP, sotto la responsabilità del presidente in carica del Comitato degli ambasciatori, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

2. Il paese ospitante concede, ai membri permanenti del personale ACP non contemplati nel paragrafo 1, l'esenzione da imposte su stipendi, emolumenti ed indennità loro versate dagli Stati ACP, a decorrere dalla data in cui tali redditi sono soggetti ad un'imposta a profitto degli Stati ACP.

La precedente disposizione non si applica né alle pensioni, né alle rendite versate dal segretariato ACP agli ex agenti o ai loro aventi diritto, né a stipendi, emolumenti e indennità versate agli agenti locali.

Articolo 8

Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7, paragrafo 1 l'immunità di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Sono esclusi tuttavia dall'immunità i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato.

Articolo 9

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli ambasciatori, del segretario o dei segretari e del segretario o dei segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP, nonché degli agenti permanenti del personale del segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del presidente del Consiglio dei ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP.

CAPITOLO 5

DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE NEGLI STATI ACP

Articolo 10

1. Il delegato della Commissione e il personale nominato presso le delegazioni, escluso il personale assunto in loco, sono esentati dalle imposte dirette nello Stato ACP in cui prestano servizio.

2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresì delle disposizioni dell'allegato IV, capitolo 4, articolo 31, paragrafo 2, lettera g).

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11

I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono accordati ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.

Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunità ogniqualvolta reputino che ciò non sia contrario ai loro interessi.

Articolo 12

L'articolo 98 dell'accordo è applicabile alle controversie relative al presente protocollo.

Il Consiglio dei ministri ACP e la Banca europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.

PROTOCOLLO N. 3

relativo al Sudafrica

Articolo 1

Status condizionale

1. La partecipazione del Sudafrica al presente accordo è subordinata alle condizioni indicate nel presente protocollo.

2. Le disposizioni dell'accordo bilaterale sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica Sudafricana, in appresso denominato l'"ASSC", prevalgono sulle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Disposizioni generali, dialogo politico e istituzioni congiunte

1. Le disposizioni generali, istituzionali e finali del presente accordo si applicano al Sudafrica.

2. Il Sudafrica è pienamente associato al dialogo politico globale e partecipa alle istituzioni e agli organismi congiunti previsti nel quadro del presente accordo. Tuttavia, il Sudafrica non partecipa al processo decisionale relativo alle decisioni da adottare in merito a disposizioni che non si applicano al Sudafrica ai sensi del presente protocollo.

Articolo 3

Strategie di cooperazione

Le disposizioni del presente accordo relative alle strategie di cooperazione si applicano alla cooperazione tra la CE e il Sudafrica.

Articolo 4

Risorse finanziarie

1. Le disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo non si applicano al Sudafrica.

2. Tuttavia, in deroga a questo principio, il Sudafrica è ammesso a partecipare ai settori della cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo elencati all'articolo 8, restando inteso che la sua partecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse di cui al titolo VII dell'ASSC. Nella misura in cui si farà ricorso alle risorse dell'ASSC per consentire al paese di partecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potrà partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l'attuazione di tali aiuti.

3. Le persone fisiche e giuridiche sudafricane sono idonee a partecipare all'aggiudicazione degli appalti finanziati con le risorse previste ai sensi del presente accordo. A questo proposito, le persone fisiche e giuridiche sudafricane non beneficiano però delle preferenze concesse alle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP.

Articolo 5

Cooperazione commerciale

1. Le disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica.

2. Ciononostante il Sudafrica è associato come osservatore al dialogo condotto tra le parti a norma degli articoli 34-40 del presente accordo.

Articolo 6

Applicabilità di protocolli e dichiarazioni

I protocolli e le dichiarazioni allegati al presente accordo che si riferiscono a parti dell'accordo non applicabili al Sudafrica non si applicano a tale Stato. Tutte le altre dichiarazioni e protocolli si applicano anche al Sudafrica.

Articolo 7

Clausola di revisione

Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri.

Articolo 8

Applicabilità

Fatti salvi gli articoli che precedono, la tabella che segue distingue gli articoli dell'accordo e dei suoi allegati che si applicano e quelli che non si applicano al Sudafrica.

>SPAZIO PER TABELLA>

ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del Presidente della Repubblica federale di Germania,

del Presidente della Repubblica ellenica,

di Sua Maestà il Re di Spagna,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente dell'Irlanda,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

del Presidente federale della Repubblica d'Austria

del Presidente della Repubblica portoghese,

del Presidente della Repubblica di Finlandia,

del Governo del Regno di Svezia,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominata "Comunità", i cui Stati sono in appresso denominati "Stati membri",

del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee,

da una parte, e

I plenipotenziari

del Presidente della Repubblica popolare d'Angola,

di Sua Maestà la Regina di Antigua e Barbuda,

del Capo di Stato del Commonwealth delle Bahamas,

del Capo di Stato delle Barbados,

di Sua Maestà la Regina del Belize,

del Presidente della Repubblica popolare del Benin,

del Presidente della Repubblica del Botswana,

del Presidente del Burkina Faso,

del Presidente della Repubblica del Burundi,

del Presidente della Repubblica del Camerun,

del Presidente della Repubblica di Capo Verde,

del Presidente della Repubblica centrafricana,

del Presidente della Repubblica del Ciad,

del Presidente della Repubblica federale islamica delle Comore,

del Presidente della Repubblica democratica del Congo,

del Presidente della Repubblica del Congo,

del Governo delle Isole Cook

del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,

del Presidente della Repubblica di Gibuti,

del Governo del Commonwealth della Dominica,

del Presidente della Repubblica dominicana,

del Presidente dello Stato di Eritrea,

del Presidente della Repubblica della Guinea equatoriale,

del Presidente della Repubblica federale democratica di Etiopia,

del Presidente della Repubblica democratica sovrana di Figi,

del Presidente della Repubblica gabonese,

del Presidente e del Capo di Stato della Repubblica della Gambia,

del Presidente della Repubblica del Ghana,

di Sua Maestà la Regina di Grenada,

del Presidente della Repubblica di Guinea,

del Presidente della Repubblica della Guinea Bissau,

del Presidente della Repubblica della Guyana,

del Presidente della Repubblica di Haiti,

del Capo di Stato della Giamaica,

del Presidente della Repubblica del Kenya,

del Presidente della Repubblica di Kiribati,

di Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,

del Presidente della Repubblica di Liberia,

del Presidente della Repubblica del Madagascar,

del Presidente della Repubblica del Malawi,

del Presidente della Repubblica del Mali,

del Governo della Repubblica delle Isole Marshall

del Presidente della Repubblica islamica di Mauritania,

del Presidente della Repubblica di Maurizio,

del Governo degli Stati federati di Micronesia,

del Presidente della Repubblica del Mozambico,

del Presidente della Repubblica di Namibia,

del Governo della Repubblica di Nauru,

del Presidente della Repubblica del Niger,

del Presidente della Repubblica federale di Nigeria,

di Sua Maestà la Regina dello Stato indipendente di Papua-Nuova Guinea,

del Presidente della Repubblica del Ruanda,

di Sua Maestà la Regina di Saint Kitts e Nevis,

di Sua Maestà la Regina di Saint Lucia,

di Sua Maestà la Regina di Saint Vincent e Grenadine,

del Capo di Stato dello Stato indipendente di Samoa

del Presidente della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe,

del Presidente della Repubblica del Senegal,

del Presidente della Repubblica delle Seychelles,

del Presidente della Repubblica di Sierra Leone,

di Sua Maestà la Regina delle Isole Salomone,

del Presidente della Repubblica sudafricana,

del Presidente della Repubblica del Sudan,

del Presidente della Repubblica del Suriname,

di Sua Maestà il Re del Regno di Swaziland,

del Presidente della Repubblica unita di Tanzania,

del Presidente della Repubblica del Togo,

di Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,

del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,

di Sua Maestà la Regina di Tuvalu,

del Presidente della Repubblica dell'Uganda,

del Governo della Repubblica di Vanuatu,

del Capo di Stato delle Samoa occidentali,

del Governo della Repubblica di Zambia,

del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe,

i cui Stati sono in appresso denominati "Stati ACP",

dall'altra,

riuniti a Cotonou il 23 giugno duemila per la firma dell'accordo di partenariato ACP-CE, hanno adottato i seguenti testi:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil./Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind./Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend./Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες./Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand./Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille./Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila./Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend./Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil./Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

DICHIARAZIONE I

Dichiarazione comune sui soggetti del partenariato (articolo 6)

Le parti concordano sul fatto che la definizione di società civile può differire notevolmente a seconda delle condizioni socioeconomiche e culturali di ciascun paese ACP. Esse ritengono tuttavia che tale definizione possa includere, tra le altre, le seguenti organizzazioni: gruppi e enti che operano nel campo dei diritti umani, organizzazioni di base, associazioni femminili, organizzazioni giovanili, organizzazioni per la protezione dell'infanzia, movimenti ambientalisti, organizzazioni di coltivatori e allevatori, associazioni di consumatori, organizzazioni religiose, strutture di sostegno allo sviluppo (ONG, istituti di insegnamento e di ricerca), associazioni culturali e gli organi d'informazione.

DICHIARAZIONE II

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla riammissione degli immigrati clandestini (articolo 13, paragrafo 5)

L'articolo 13, paragrafo 5, lascia impregiudicata la divisione interna dei poteri tra la Comunità e i suoi Stati membri per la conclusione di accordi di riammissione.

DICHIARAZIONE III

Dichiarazione comune sulla partecipazione all'Assemblea parlamentare paritetica (articolo 17, paragrafo 1)

Le parti ribadiscono che l'Assemblea parlamentare paritetica ha il ruolo di promuovere e difendere i processi democratici mediante il dialogo tra i membri del parlamento e concordano sul fatto di consentire la partecipazione di rappresentanti non parlamentari, come stabilito dall'articolo 17, solo in circostanze eccezionali. Tale partecipazione è subordinata all'approvazione dell'Assemblea parlamentare paritetica prima di ciascuna sessione.

DICHIARAZIONE IV

Dichiarazione della Comunità sul finanziamento del segretariato ACP

La Comunità contribuisce ai costi di gestione del segretariato ACP attingendo alle risorse per la cooperazione intra-ACP.

DICHIARAZIONE V

Dichiarazione della Comunità sul finanziamento delle istituzioni congiunte

La Comunità, consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare esigenze della Comunità, è disposta a mantenere la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, tanto per le riunioni delle istituzioni dell'accordo che si svolgono nel territorio di uno Stato membro, quanto per quelle che hanno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

DICHIARAZIONE VI

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Dal punto di vista del diritto internazionale, il protocollo sui privilegi e le immunità è un atto multilaterale. Tuttavia, gli eventuali problemi specifici che dovessero sorgere nello Stato ospitante in merito all'applicazione di tale protocollo dovrebbero essere risolti mediante un accordo bilaterale con detto Stato.

La Comunità ha preso atto delle richieste degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n. 2, in particolare per quanto riguarda lo statuto del personale del segretariato ACP, del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro di sviluppo agricolo (CSA).

La Comunità è disposta a cercare congiuntamente adeguate risposte alle richieste degli Stati ACP, al fine di elaborare uno strumento giuridico distinto come sopra indicato.

In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il segretariato ACP, il CSI ed il CTA e il loro personale:

(1) darà prova di apertura per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "personale di grado superiore" che sarà definita di comune accordo;

(2) riconoscerà i poteri delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri ACP al Presidente del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del protocollo;

(3) acconsentirà a concedere talune agevolazioni al personale del segretariato ACP, del CSI e del CTA in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante;

(4) esaminerà adeguatamente le questioni di carattere fiscale che interessano il segretariato ACP, il CSI e il CTA ed il loro personale.

DICHIARAZIONE VII

Dichiarazione degli Stati membri relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Nel quadro delle rispettive normative, gli Stati membri si adopereranno per agevolare, nei rispettivi territori, gli spostamenti effettuati nell'ambito dei loro obblighi ufficiali dai diplomatici ACP accreditati presso la Comunità e dai membri del segretariato ACP di cui all'articolo 7 del protocollo n. 2, i cui nomi e qualifiche sono notificati conformemente all'articolo 9 dello stesso protocollo, nonché dai dirigenti ACP del CSI e del CTA.

DICHIARAZIONE VIII

Dichiarazione comune relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Nel quadro delle rispettive normative, gli Stati ACP concedono alle delegazioni della Commissione privilegi e immunità analoghi a quelli concessi alle missioni diplomatiche, affinché esse siano in grado di adempiere in modo soddisfacente ed efficace alle funzioni loro assegnate dall'accordo.

DICHIARAZIONE IX

Dichiarazione comune sull'articolo 49, paragrafo 2, relativo agli scambi e all'ambiente

Profondamente consapevoli dei rischi specifici connessi ai residui radioattivi, le parti si astengono da qualsiasi pratica di scarico di siffatti residui che attenti alla sovranità di Stati o che costituisca una minaccia per l'ambiente o la salute pubblica in altri paesi. Esse attribuiscono la massima importanza ad un'intensificazione della cooperazione internazionale volta a proteggere l'ambiente e la salute pubblica da questo tipo di rischi. In quest'ottica, affermano la loro determinazione a contribuire attivamente ai lavori in corso in sede di AIEA ai fini dell'elaborazione di un codice di buona condotta approvato a livello internazionale.

Per "residui radioattivi" la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa, intende qualsiasi materiale che contenga radionuclidi o ne sia contaminato e per cui non sia prevista alcuna utilizzazione. La direttiva è applicabile alle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e ed a quelle verso la Comunità e fuori da essa, allorché i quantitativi e la concentrazione superano i livelli previsti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996. I livelli stabiliti garantiscono il rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Le spedizioni di residui radioattivi sono soggette ad un sistema di autorizzazione preventiva previsto dalla direttiva 92/3/Euratom. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stabilisce che le autorità competenti degli stati membri non autorizzano le spedizioni di residui radioattivi verso uno Stato non comunitario parte della quarta convenzione ACP-CEE, tenendo conto tuttavia dell'articolo 14. La Comunità assicura che l'articolo 11 della direttiva 92/3/Euratom sarà rivisto in modo da includere tutti gli Stati non comunitari parti del presente accordo. Sino ad allora, la Comunità agirà come se le parti soprammenzionate fossero già state incluse.

Le parti si adoperano per firmare e ratificare nei tempi più brevi la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, nonché la modifica del 1995 alla stessa convenzione, di cui alla decisione III/1.

DICHIARAZIONE X

Dichiarazione ACP sugli scambi e l'ambiente

Gli Stati ACP manifestano la loro viva preoccupazione dinanzi ai problemi ambientali in generale e più particolarmente in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di residui nucleari e radioattivi.

Per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d) dell'accordo, gli Stati ACP hanno espresso la ferma intenzione di attenersi ai principi e alle disposizioni della risoluzione dell'OUA relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in Africa, che figura nel documento AHG 182 (XXV).

DICHIARAZIONE XI

Dichiarazione comune sul patrimonio culturale ACP

1. Le parti esprimono la propria comune volontà di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di ciascun paese ACP, a livello internazionale, bilaterale e privato, nonché nel quadro del presente accordo.

2. Le parti riconoscono l'esigenza di agevolare l'accesso di storici e di ricercatori ACP agli archivi, al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi di informazioni sul patrimonio culturale degli Stati ACP.

3. Esse riconoscono l'utilità dell'assistenza fornita, anche mediante la promulgazione e applicazione dell'appropriata legislazione, ad attività specifiche svolte, specialmente nel campo della formazione, a favore della conservazione, tutela ed esposizione delle proprietà, dei monumenti e degli oggetti di interesse culturale.

4. Le parti ribadiscono l'importanza di intraprendere attività culturali comuni, agevolando la mobilità di artisti di paesi ACP e di paesi europei, nonché lo scambio di oggetti culturali rappresentativi delle loro culture e civiltà, al fine di potenziare il livello di reciproca comprensione e solidarietà tra le rispettive popolazioni.

DICHIARAZIONE XII

Dichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali

Gli Stati ACP invitano la Comunità e gli Stati membri che riconoscono il diritto legittimo degli Stati ACP in materia di identità culturale a favorire il ritorno o la restituzione dei beni culturali provenienti dagli Stati ACP attualmente negli Stati membri.

DICHIARAZIONE XIII

Dichiarazione comune sui diritti d'autore

Le parti riconoscono che la promozione della protezione dei diritti d'autore è parte integrante della cooperazione culturale, intesa a promuovere la valorizzazione di ogni forma di espressione umana. Questa protezione è inoltre una condizione indispensabile affinché possano emergere e svilupparsi attività di produzione, di diffusione e di edizione.

Pertanto, nell'ambito della cooperazione culturale ACP-CE, le due parti operano a favore della promozione e del rispetto dei diritti d'autore e dei diritti analoghi.

In questo ambito e secondo le norme e procedure previste dall'accordo, la Comunità può fornire un sostegno finanziario e tecnico per la diffusione delle informazioni sui diritti d'autore, per l'aggiornamento degli operatori economici in materia di protezione di tali diritti e per l'elaborazione delle legislazioni nazionali intese a meglio garantirli.

DICHIARAZIONE XIV

Dichiarazione comune sulla cooperazione regionale e le regioni ultraperiferiche (articolo 28)

Il riferimento alle regioni ultraperiferiche riguarda la Comunità autonoma spagnola delle Isole Canarie, i quattro dipartimenti francesi d'oltremare - Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione - e le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madeira.

DICHIARAZIONE XV

Dichiarazione comune sulle adesioni

L'adesione di qualunque Stato terzo al presente accordo avviene conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 e agli obiettivi dell'articolo 2 stabiliti dal gruppo ACP nell'accordo di Georgetown, modificato nel novembre 1992.

DICHIARAZIONE XVI

Dichiarazione comune sull'adesione dei paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato CE

La Comunità e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori d'oltremare di cui alla parte quarta del trattato, divenuti indipendenti, di aderire al presente accordo se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in questa forma.

DICHIARAZIONE XVII

Dichiarazione comune sull'articolo 66 (alleggerimento del debito) dell'accordo

Le parti concordano sui seguenti principi:

a) a lungo termine, le parti perseguiranno un miglioramento dell'iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e promuoveranno un programma approfondito, più ampio e più rapido di alleggerimento del debito dei paesi ACP;

b) le parti perseguiranno inoltre la creazione e la messa in opera di meccanismi di sostegno per la riduzione del debito a favore di paesi ACP che non sono ancora ammissibili all'iniziativa HIPC.

DICHIARAZIONE XVIII

Dichiarazione UE sul protocollo finanziario

Dei 13500 mio EUR che costituiscono l'importo complessivo del 9o FES, 12500 milioni sono resi immediatamente disponibili al momento dell'entrata in vigore del protocollo finanziario. I restanti 1000 mio EUR saranno svincolati in base alla verifica dei risultati, di cui al paragrafo 7 del protocollo finanziario, che sarà effettuata nel 2004.

Nel valutare l'esigenza di nuove risorse si terrà debitamente conto tanto di questa verifica dei risultati, quanto di una data limite per l'impegno del fondi del 9o FES.

DICHIARAZIONE XIX

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul processo di programmazione

La Comunità e i suoi Stati membri ribadiscono la propria adesione all'accordo relativo ad una riforma della programmazione per l'attuazione dell'assistenza finanziata dal 9o FES.

In tale contesto, la Comunità e i suoi Stati membri ritengono che un meccanismo di verifica adeguatamente messo in atto sia lo strumento più importante per un'efficace programmazione. il processo di verifica concordato per disciplinare l'attuazione del 9o FES garantirà la continuità del processo di programmazione, consentendo nel contempo periodici adeguamenti della strategia di sostegno al paese che riflettano gli sviluppi delle esigenze e dei risultati conseguiti dallo Stato ACP interessato.

Al fine di usufruire appieno dei benefici della riforma e garantire l'efficacia del processo di programmazione, la Comunità e i suoi Stati membri ribadiscono l'impegno politico a favore dei seguenti principi:

Nei limiti del possibile, le verifiche devono essere effettuate nello Stato ACP interessato. il fatto di circoscrivere l'ambito geografico delle verifiche non implica che gli Stati membri o i servizi della Commissione non possano seguire o non siano debitamente coinvolti nel processo di programmazione.

I limiti di tempo stabiliti per il completamento delle verifiche devono essere rispettati.

Le verifiche non devono costituire elementi a sé stanti nel processo di programmazione. Esse devono essere considerate strumenti di gestione destinati a sintetizzare i risultati del periodico (mensile) dialogo tra l'ordinatore nazionale e il capo delegazione della Commissione.

Le verifiche non devono appesantire il carico amministrativo per nessuna delle parti interessate. Occorre pertanto disciplinare la gestione delle procedure e degli obblighi di stesura di relazioni previsti nell'ambito del processo di programmazione. A tal fine, verranno riesaminati e adeguati i ruoli svolti nel processo decisionale rispettivamente dagli Stati membri e dalla Commissione.

DICHIARAZIONE XX

Dichiarazione comune sull'impatto delle fluttuazioni dei proventi da esportazione sugli Stati ACP piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili

Le parti prendono atto del fatto che gli Stati ACP temono che le modalità del meccanismo per l'ulteriore sostegno ai paesi soggetti alla fluttuazione dei proventi da esportazione non forniscano un sostegno sufficiente agli Stati piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili, esposti alla precarietà dei proventi da esportazione.

A partire dal secondo anno di funzionamento del meccanismo, e su richiesta di uno o più Stati ACP che hanno incontrato difficoltà, le parti accettano di riesaminare le modalità del meccanismo sulla base di una proposta della Commissione, al fine di porre rimedio, ove opportuno, agli effetti di tali fluttuazioni.

DICHIARAZIONE XXI

Dichiarazione della Comunità sull'Allegato IV, Articolo 3

La notificazione del montante indicativo nell'Allegato IV, Articolo 3, non vale per gli Stati ACP con cui la Comunità ha interrrotto la sua collaborazione.

DICHIARAZIONE XXII

Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, paragrafo 2, lettera A)

Le parti prendono atto del fatto che la Comunità intende adottare le misure che figurano in allegato, stabilite il giorno della firma dell'accordo, per garantire agli Stati ACP il trattamento preferenziale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati.

Esse prendono atto del fatto che la Comunità dichiara che farà il necessario per garantire che siano adottati in tempo utile i corrispondenti regolamenti agricoli e che, nei limiti del possibile, tali regolamenti entrino in vigore contemporaneamente al regime interinale che sarà introdotto dopo la firma dell'accordo successivo alla quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989.

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

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DICHIARAZIONE XXIII

Dichiarazione comune sull'accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE

Le parti prendono atto di prevedere entrambe la propria partecipazione ai negoziati e all'attuazione degli accordi per un ulteriore liberalizzazione multilaterale e bilaterale degli scambi.

Le parti prendono atto dell'impegno della Comunità a concedere ai paesi in ritardo di sviluppo l'accesso libero al mercato per quasi tutti i prodotti entro il 2005.

Allo stesso tempo esse riconoscono, per quanto riguarda l'accesso preferenziale dei prodotti ACP al mercato comunitario, che questo vasto processo di liberalizzazione potrebbe determinare un deterioramento della posizione concorrenziale relativa degli Stati ACP, compromettendone eventualmente gli sforzi di sviluppo, che la Comunità si adopera a sostenere.

Di conseguenza, le parti convengono di esaminare tutte le misure necessarie a preservare la posizione concorrenziale degli Stati ACP sul mercato comunitario durante il periodo preparatorio. L'esame potrà comprendere, tra l'altro, obblighi relativi a scadenze, norme d'origine, misure sanitarie e fitosanitarie e l'attuazione di misure specifiche intese a risolvere problemi di fornitura che possono sussistere nei paesi ACP. Lo scopo è di offrire ai paesi ACP le possibilità di sfruttare il loro vantaggio comparativo reale o potenziale sul mercato comunitario. Ricordando il loro impegno nei confronti della cooperazione nell'ambito dell'OMC, le parti decidono che il suddetto esame terrà conto anche di qualsiasi estensione dei vantaggi commerciali che sia offerta dai paesi aderenti all'OMC ai paesi in via di sviluppo.

A tal fine il Comitato ministeriale misto per il commercio dovrebbe preparare delle raccomandazioni basandosi su una prima rassegna effettuata dalla Commissione e dal segretariato ACP. il Consiglio dell'UE esaminerà le raccomandazioni sulla base di una proposta della Commissione, al fine di preservare i vantaggi dell'accordo commerciale ACP-UE.

Da parte sua, il Consiglio dell'Unione europea sottolinea il proprio obbligo di tener conto degli effetti che qualsiasi accordo o altra misura adottata dalla Comunità può avere sugli scambi ACP-UE e chiede alla Commissione di procedere sistematicamente alla necessaria valutazione del loro impatto. Le misure si riferiscono al periodo preparatorio e terranno debitamente conto della politica agricola comune della Comunità.

Il Comitato ministeriale misto per il commercio controllerà l'attuazione della presente dichiarazione e ne riferirà al Consiglio dei ministri.

DICHIARAZIONE XXIV

Dichiarazione comune sul riso

1. Le parti riconoscono l'importanza del riso per lo sviluppo economico di una serie di paesi ACP, in termini di occupazione, apporto di valute estere e stabilità sociale e politica.

2. Esse riconoscono inoltre l'importanza del mercato comunitario del riso. La Comunità conferma il suo impegno ad accrescere la competitività e l'efficienza del settore risicolo dei paesi ACP, al fine di mantenere un'industria efficiente e sostenibile e contribuire in tal modo all'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

3. La Comunità è disposta a fornire fondi sufficienti a finanziare, durante il periodo preparatorio e in consultazione con il settore risicolo dei paesi ACP, un programma specifico integrato per lo sviluppo delle imprese di produzione/esportazione di riso dei paesi ACP. Tale programma potrebbe prevedere in particolare le seguenti misure:

- miglioramento delle condizioni di produzione e della qualità del prodotto grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento;

- miglioramento delle condizioni di trasporto e stoccaggio;

- miglioramento della competitività delle imprese di produzione/esportazione di riso;

- assistenza ai produttori di riso per aiutarli a conformarsi alle norme vigenti sui mercati internazionali, compreso il mercato comunitario, in materia di protezione ambientale, gestione dei rifiuti e in altri campi;

- miglioramento della commercializzazione e della promozione delle vendite;

- programmi destinati a sviluppare prodotti derivati a valore aggiunto.

Questo insieme di misure sarà finanziato su base nazionale nei paesi ACP esportatori di riso, previo accordo delle due parti, attraverso programmi settoriali specifici conformemente alle norme e ai metodi applicabili in materia e, a breve termine, con risorse non assegnate del FES, in base ad una decisione del Consiglio dei ministri.

4. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare strettamente per assicurare che gli Stati ACP possano beneficiare pienamente delle preferenza commerciali comunitarie per il riso. Esse riconoscono l'importanza di un espletamento efficiente e trasparente di tutte le operazioni di esportazione verso la Comunità del riso originario dei paesi ACP.

5. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità esaminerà la posizione del settore risicolo dei paesi ACP alla luce dei cambiamenti in atto sul mercato comunitario del riso. A tal fine le parti convengono di creare con i rappresentanti del settore interessato un gruppo di lavoro paritetico che si riunisca una volta l'anno. La Comunità s'impegna inoltre a consultare gli Stati ACP su qualsiasi decisione bilaterale o multilaterale che possa incidere sulla posizione concorrenziale dell'industria risicola ACP sul mercato comunitario.

DICHIARAZIONE XXV

Dichiarazione comune sul rum

Le parti riconoscono l'importanza del settore del rum per lo sviluppo economico e sociale di vari paesi e regioni ACP e il grande contributo da esso fornito in termini di occupazione, proventi da esportazione ed entrate pubbliche. Esse riconoscono che il rum dei paesi ACP è un prodotto agroindustriale a valore aggiunto in grado di competere sul mercato mondiale, purché siano compiuti in questo settore gli sforzi appropriati. Esse constatano pertanto l'esigenza di adottare tutte le misure eventualmente necessarie a superare lo svantaggio competitivo di cui soffrono attualmente i produttori ACP. In questo contesto le parti ricordano inoltre l'impegno contenuto nella dichiarazione del Consiglio e della Commissione del 24 marzo 1997 di tenere debitamente conto, in qualsiasi negoziato o intesa futuri relativi al settore del rum, dell'accordo CE-USA concluso alla stessa data e relativo alla soppressione dei dazi doganali su talune bevande alcoliche. Le parti riconoscono anche l'urgente necessità che i produttori ACP riducano la propria dipendenza dal mercato del rum come prodotto di base.

Le parti concordano pertanto sulla necessità di un rapido sviluppo dell'industria del rum nei paesi ACP, che consenta agli esportatori di questi paesi di competere sul mercato comunitario e internazionale delle bevande alcoliche. A tal fine esse convengono di adottare le misure che seguono.

(1) il rum, l'arak e la tafia originari dei paesi o regioni ACP, classificabili al codice SA 22 08 40, sono importati, ai sensi del presente accordo e di qualsiasi accordo che ad esso subentri, in esenzione da dazi doganali e senza limitazioni quantitative.

(2) La Comunità s'impegna a garantire che sul mercato comunitario viga una concorrenza leale e che il rum dei paesi ACP non sia svantaggiato o discriminato rispetto al rum dei produttori di paesi terzi.

(3) Nell'esaminare eventuali richieste di deroga alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 marzo 1989, la Comunità consulta gli Stati ACP e tiene conto dei loro interessi particolari.

(4) La Comunità è disposta a fornire fondi sufficienti a finanziare, durante il periodo preparatorio e in consultazione con il settore interessato dei paesi ACP, un programma specifico integrato per lo sviluppo delle imprese di produzione/esportazione di rum dei paesi ACP. Tale programma potrebbe prevedere in particolare le seguenti misure:

- miglioramento della competitività delle imprese di produzione/esportazione di rum;

- assistenza alla creazione di marche di rum da parte di paesi o regioni ACP;

- assistenza alla progettazione ed esecuzione di campagne di commercializzazione;

- assistenza ai produttori di rum per aiutarli a conformarsi alle norme vigenti sui mercati internazionali, compreso il mercato comunitario, in materia di protezione ambientale, gestione dei rifiuti e in altri campi;

- assistenza all'industria del rum dei paesi ACP per aiutarla a passare dalla fabbricazione di un prodotto di base che viene commercializzato sfuso all'offerta di prodotti di marca di qualità superiore.

Questo insieme di misure sarà finanziato su base nazionale o regionale nei paesi ACP esportatori di rum, previo accordo delle due parti, attraverso programmi settoriali specifici conformemente alle norme e ai metodi applicabili in materia e, a breve termine, con risorse non assegnate del FES, in base ad una decisione del Consiglio dei ministri.

(5) La Comunità s'impegna ad esaminare l'incidenza sull'industria dei paesi ACP delle disposizioni relative all'indicizzazione dei prezzi incluse nel memorandum d'intesa sul rum dell'accordo del marzo 1997 sugli alcoli bianchi, in base alle quali sono applicati i dazi doganali sul rum non originario di paesi ACP. Alla luce di tale esame la Comunità prenderà, all'occorrenza, appropriate misure.

(6) La Comunità s'impegna a consultare opportunamente gli Stati ACP, nell'ambito di un gruppo di lavoro paritetico che si riunirà periodicamente, sui problemi specifici eventualmente derivanti dai suddetti impegni. La Comunità s'impegna inoltre a consultare gli Stati ACP su qualsiasi decisione bilaterale o multilaterale, comprese quelle relative a riduzioni tariffarie e a nuove adesioni, che possa incidere sulla posizione concorrenziale dell'industria ACP del rum sul mercato comunitario.

DICHIARAZIONE XXVI

Dichiarazione comune sulle carni bovine

1. La Comunità s'impegna ad assicurare che gli Stati ACP beneficiari del protocollo sulle carni bovine si avvalgano pienamente dei vantaggi da esso derivanti. A tal fine essa s'impegna ad attuare le disposizioni del protocollo adottando tempestivamente le norme e le procedure appropriate.

2. La Comunità s'impegna ad applicare il protocollo in modo che gli Stati ACP possano commercializzare le loro carni bovine durante tutto l'anno senza restrizioni indebite. Inoltre, la CE aiuterà gli esportatori di carni bovine dei paesi ACP a migliorare la propria competitività affrontando, tra l'altro, i problemi di fornitura, in conformità delle strategie di sviluppo definite nel presente accordo e nel contesto dei programmi indicativi nazionali e regionali.

3. La Comunità esaminerà la richiesta dei paesi ACP in ritardo di sviluppo di poter esportare le loro carni bovine a condizioni preferenziali contestualmente alle azioni che essa intende condurre nell'ambito della struttura integrata dell'OMC per i paesi in ritardo di sviluppo.

DICHIARAZIONE XXVII

Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V

Le parti ribadiscono che le disposizioni dell'allegato V si applicano alle relazioni tra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati ACP.

Durante il periodo di validità dell'accordo, la Comunità avrà la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.

Nell'esaminare l'eventuale applicazione di questa possibilità, la Comunità prenderà in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Si applicheranno tra le parti interessate le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 12 dell'allegato V.

DICHIARAZIONE XXVIII

Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini

Le parti incoraggiano nei Caraibi, nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Indiano una più intensa cooperazione regionale che coinvolga gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini.

Esse invitano le parti interessate a consultarsi sul modo di promuovere tale cooperazione e ad adottare in questo contesto, in base alle loro rispettive politiche e alla loro situazione specifica nella regione, misure che permettano iniziative in campo economico, compreso lo sviluppo degli scambi commerciali, nonché nei settori sociale e culturale.

Gli eventuali accordi commerciali concernenti i dipartimenti francesi d'oltremare possono prevedere misure specifiche a favore dei prodotti di questi ultimi.

I problemi relativi alla cooperazione in questi diversi settori saranno sottoposti al Consiglio dei ministri, affinché sia regolarmente informato dei progressi compiuti.

DICHIARAZIONE XXIX

Dichiarazione comune sui prodotti oggetto della politica agricola comune

Le parti riconoscono che i prodotti oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni dell'accordo relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

DICHIARAZIONE XXX

Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 1 dell'allegato V

Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione più favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V, gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sarà quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello accordato dalla Comunità ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo più favorito.

Consultazioni analoghe si terranno inoltre qualora:

a) uno o più Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole;

b) uno o più Stati ACP intendano esportare nella Comunità uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole.

DICHIARAZIONE XXXI

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V

Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della seconda convenzione ACP-CEE, la Comunità mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo, secondo la quale gli Stati ACP accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempreché questi Stati non accordino agli Stati ACP preferenze più ampie di quelle loro accordate dalla Comunità.

DICHIARAZIONE XXXII

Dichiarazione comune sulla non discriminazione

Le parti convengono che, fatte salve le disposizioni specifiche dell'allegato V al presente accordo, la Comunità non opera discriminazioni tra gli Stati ACP nell'applicazione del regime commerciale previsto nel quadro di detto allegato, tenendo però conto delle disposizioni dell'accordo e d'iniziative autonome particolari adottate in ambito multilaterale, quali quelle prese dalla Comunità nei confronti dei paesi in ritardo di sviluppo.

DICHIARAZIONE XXXIII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 8, paragrafo 3 dell'allegato V

Qualora la Comunità adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrà cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, rechino il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

DICHIARAZIONE XXXIV

Dichiarazione comune sull'articolo 12 dell'allegato V

Le parti convengono che le consultazioni di cui all'articolo 12 dell'allegato V si svolgano secondo le seguenti procedure:

i) le due parti forniscono tutte le informazioni necessarie e utili sul problema o sui problemi specifici in un periodo di tempo atto a consentire una rapida apertura delle discussioni e, in ogni caso, al più tardi entro il mese successivo al ricevimento della richiesta di consultazioni;

ii) il periodo di consultazione di tre mesi ha inizio alla data di ricevimento di dette informazioni; nell'arco di questi tre mesi l'esame tecnico delle informazioni sarà completato nel termine di un mese e le consultazioni comuni al livello del Comitato degli ambasciatori saranno concluse entro i successivi due mesi;

iii) se non si giunge ad una conclusione accettabile per ambo le parti, il problema è sottoposto al Consiglio dei ministri;

iv) qualora il Consiglio dei ministri non adotti una soluzione accettabile per ambo le parti, il Consiglio decide altre misure da adottare al fine di dirimere le controversie individuate nell'ambito delle consultazioni.

DICHIARAZIONE XXXV

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V

Qualora gli Stati ACP prevedano un regime tariffario speciale per l'importazione di prodotti originari della Comunità, comprese Ceuta e Melilla, si applicheranno mutatis mutandis le disposizioni del protocollo n. 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato alle importazioni da parte degli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, questi ultimi accetteranno i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

DICHIARAZIONE XXXVI

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunità equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare.

2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui all'allegato III del protocollo potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 16 di detto protocollo.

3. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4 del protocollo, sono accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorità competente e vistati dalle autorità doganali.

4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinché il Centro per lo sviluppo delle imprese offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunità e dei paesi e territori, nonché per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori.

DICHIARAZIONE XXXVII

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca

La Comunità riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione.

Le parti sono d'accordo circa la necessità di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del comma precedente.

Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunità decidono di continuare l'esame dei problemi inerenti all'entrata sui mercati della Comunità dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame sarà effettuato dal comitato di cooperazione doganale assistito eventualmente dagli esperti appropriati dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno di applicazione dell'accordo, al Comitato degli ambasciatori e, al più tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei ministri, affinché, su tale scorta, quest'ultimo possa trovare una soluzione di reciproco gradimento.

Per ora, per quanto riguarda la attività di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunità si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunità terrà conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati devono garantire un normale sbocco a questi prodotti previo trattamento, purché essi non siano destinati al consumo nazionale o regionale.

DICHIARAZIONE XXXVIII

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'estensione delle acque territoriali

Ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale in materia limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunità dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a questo concetto.

DICHIARAZIONE XXXIX

Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca

Gli Stati ACP riaffermano l'opinione costantemente espressa durante i negoziati sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale è definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

DICHIARAZIONE XL

Dichiarazione comune sull'applicazione della regola della tolleranza in valore nel settore del tonno

La Comunità europea si impegna ad attuare disposizioni adeguate al fine di applicare a tutti gli effetti la regola della tolleranza in valore nel settore del tonno, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'allegato V.

A tal fine, la Comunità presenterà, entro la data della firma del presente accordo , le condizioni di utilizzo del 15 % di tonno non originario a norma del presente articolo. La proposta della Comunità specificherà le modalità del metodo di calcolo basato sul certificato di circolazione EUR.1.

Le due parti decidono che, se con l'impiego di detto metodo dovesse rivelarsi difficile ottenere la flessibilità desiderata, procederanno ad una sua revisione dopo due anni di applicazione.

DICHIARAZIONE XLI

Dichiarazione comune sull'articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1 dell'allegato V

La Comunità accetta di esaminare caso per caso, alla luce dell'articolo 40 del protocollo 1, qualsiasi richiesta documentata, presentata dopo la firma dell'accordo, relativa ai prodotti tessili esclusi dal cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini (articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1).

DICHIARAZIONE XLII

Dichiarazione comune sulle norme d'origine: cumulo con il Sudafrica

Il consiglio di cooperazione doganale ACP-CE è disposto ad esaminare al più presto qualsiasi richiesta di cumulo relativo a lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell'allegato V proveniente da organismi regionali che rappresentano un'integrazione economica regionale significativa.

DICHIARAZIONE XLIII

Dichiarazione comune sull'allegato 2 al protocollo 1 dell'allegato V

Qualora nell'applicazione delle norme contenute nell'allegato II, le esportazioni degli Stati ACP siano pregiudicate, la Comunità esaminerà e, se necessario, adotterà misure correttive appropriate al fine di rimediare alla situazione e ristabilire la situazione ex ante (decisione 2/97 del Consiglio dei ministri).

La Comunità ha preso atto delle richieste formulate dagli Stati ACP in materia di norme d'origine nel contesto dei negoziati. La Comunità accetta di esaminare caso per caso qualsiasi richiesta documentata di miglioramento delle norme d'origine contenute nell'allegato II alla luce dell'articolo 40 del protocollo 1.