21998D0205(13)

Decisione del Comitato misto SEE n. 72/97 del 4 ottobre 1997 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 05/02/1998 pag. 0045 - 0045


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 72/97 del 4 ottobre 1997 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 50/97 del Comitato misto SEE (1);

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 94/721/CE della Commissione, del 21 ottobre 1994, che adegua, conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (2);

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 96/660/CE della Commissione, del 14 novembre 1996, che adegua, conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, l'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (3),

DECIDE:

Articolo 1

Il testo seguente è aggiunto nell'allegato XX dell'accordo, al punto 32c [Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio]:

«, modificato da:

- 394 D 0721: Decisione 94/721/CE della Commissione del 21 ottobre 1994 (GU L 288 del 9. 11. 1994, pag. 36);

- 396 D 0660: Decisione 96/660/CE della Commissione del 14 novembre 1996 (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 15).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 94/721/CE e 96/660/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 ottobre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(1) Non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

(2) GU L 288 del 9. 11. 1994, pag. 36.

(3) GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 15.