21998A0214(03)

Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra - Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazione unilaterale della Repubblica di Uzbekistan

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/1998 pag. 0002 - 0019


ACCORDO INTERINALE sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «LA COMUNITÀ»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN,

dall'altra,

CONSIDERANDO che il 21 giugno 1996 è stato firmato un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra;

CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione mira a rafforzare e ad ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

CONSIDERANDO che occorre sviluppare rapidamente le relazioni commerciali tra le parti;

CONSIDERANDO che a tal fine si devono applicare quanto prima, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali;

CONSIDERANDO che dette disposizioni dovrebbero quindi sostituire provvisoriamente le disposizioni commerciali dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica;

CONSIDERANDO che, in attesa che entri in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione e che sia creato il consiglio di cooperazione, il comitato misto istituito a norma dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica può esercitare i poteri conferiti al consiglio di cooperazione dall'accordo di partenariato e di cooperazione, necessari per applicare l'accordo interinale;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Denis O'LEARY

Ambasciatore,

Rappresentante permanente dell'Irlanda,

Presidente del comitato dei rappresentanti permanenti

François LAMOUREUX

Direttore generale aggiunto della Direzione generale delle Relazioni politiche esterne della Commissione delle Comunità europee

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO:

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

François LAMOUREUX

Direttore generale aggiunto della Direzione generale delle Relazioni politiche esterne della Commissione delle Comunità europee

LA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN:

Abdulaziz KAMILOV

Ministro degli Affari esteri

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.

TITOLO II SCAMBI DI MERCI

Articolo 2

1. Le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti i settori, per quanto riguarda:

- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione;

- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;

- le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;

- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;

- le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;

b) ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e alle altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;

c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Uzbekistan all'OMC, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Uzbekistan agli altri Stati sorti dallo scioglimento dell'URSS.

Articolo 3

1. Le parti convengono che il libero transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

A tale riguardo, ciascuna delle parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra parte.

2. Sono applicabili fra le parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari, quali i trasporti, o a determinati prodotti concordati tra le parti.

Articolo 4

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito secondo le rispettive legislazioni. Si terrà conto delle condizioni in cui le parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Articolo 5

1. Le merci originarie della Repubblica di Uzbekistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 10 e 11 del presente accordo.

2. Le merci originarie della Comunità vengono importate nella Repubblica di Uzbekistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 10 e 11 del presente accordo.

Articolo 6

Le merci sono commercializzate tra le parti ai prezzi di mercato.

Articolo 7

1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle parti in quantitativi talmente aumentati e in condizioni tali da recare o da minacciare di recare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica di Uzbekistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.

2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica di Uzbekistan, a seconda dei casi, fornisce al comitato misto, a norma del titolo IV, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

3. Se, al termine delle consultazioni, le parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il comitato misto, ad un accordo sui provvedimenti necessari per ovviare alla situazione, la parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.

4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.

5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica in alcun modo l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT, dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o della relativa legislazione interna.

Articolo 8

Le parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica di Uzbekistan all'OMC. Il comitato misto di cui all'articolo 17 può formulare raccomandazioni alle parti su questi sviluppi; se le accettano, le parti possono procedere mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

Articolo 9

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 10

Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50 63 della nomenclatura combinata, disciplinati da un accordo a parte, siglato il 4 dicembre 1995 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1996.

Articolo 11

1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 5.

2. È creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità e della Repubblica di Uzbekistan.

Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le parti.

Articolo 12

Gli scambi di materiali nucleari sono effettuati in base alle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Uzbekistan.

TITOLO III PAGAMENTI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 13

Le parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Uzbekistan in relazione alla circolazione di beni, effettuati in base alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 14

Le parti decidono di consultarsi sui modo di applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui incidono sugli scambi commerciali tra di esse.

Articolo 15

In base alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Repubblica di Uzbekistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale onde garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello garantito nella Comunità dagli atti comunitari, in particolare quelli di cui all'allegato II, prevedendo anche strumenti efficaci a tale scopo.

Articolo 16

Le autorità amministrative delle parti si prestano reciprocamente assistenza per le questioni doganali in base al protocollo accluso al presente accordo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 17

Il comitato misto creato dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche svolge le funzioni assegnategli dal presente accordo fintantoché non sarà stato costituito il consiglio di cooperazione di cui all'articolo 81 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

Articolo 18

Nei casi previsti dall'accordo, il comitato misto può formulare raccomandazioni per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Esso elabora le raccomandazioni previo accordo tra le parti.

Articolo 19

Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisce a un articolo del GATT/OMC, il comitato misto tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo dai membri dell'OMC.

Articolo 20

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Nei limiti dei rispettivi poteri e competenze, le parti:

- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica di Uzbekistan;

- decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;

- raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;

- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York.

Articolo 21

Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle parti di prendere le misure:

a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;

c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;

d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

Articolo 22

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dalla Repubblica di Uzbekistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica di Uzbekistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini uzbeki o tra società o imprese uzbeke.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 23

1. Ciascuna parte può adire il comitato misto per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il comitato misto può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.

3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza a norma del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi.

Il comitato misto designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le parti.

4. Il comitato misto può stabilire norme di procedura per la composizione delle controversie.

Articolo 24

Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun caso gli articoli 7, 23 e 28.

Articolo 25

Il trattamento riservato alla Repubblica di Uzbekistan non può comunque essere meno favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Articolo 26

Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dall'entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

Articolo 27

1. Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato il 21 giugno 1996.

2. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 28

1. Le parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Se una delle parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quello che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Se l'altra parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al comitato misto.

Articolo 29

Gli allegati I e II e il protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale sono parti integranti del presente accordo.

Articolo 30

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Uzbekistan.

Articolo 31

Il presente accordo è redatto in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e uzbeka, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 32

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti notificano al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo paragrafo.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Uzbekistan e la Comunità, l'articolo 2, l'articolo 3, tranne il quarto trattino, e gli articoli 4 16 dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

Hecho en Bruselas, el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende november nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten November neunzehnhundertsechsundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ôÝóóåñéò Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.

Done at Brussels on the fourteenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici novembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de veertiende november negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em catorze de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den fjortonde november nittonhundranittiosex.

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

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ALLEGATO I

Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Uzbekistan agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 3

Sono concessi vantaggi agli Stati indipendenti parti dell'accordo sulla creazione di una zona di libero scambio e a quelli che hanno firmato accordi di libero scambio con l'Uzbekistan.

Per quanto riguarda Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Federazione russa, Turkmenistan e Ucraina:

1. Imposizione delle importazioni/esportazioni

Non sono applicabili fra le parti dazi all'importazione.

Non sono applicati dazi all'esportazione delle merci fornite nel quadro di accordi intergovernativi o di credito, entro i limiti quantitativi fissati dal governo dell'Uzbekistan in funzione del fabbisogno nazionale.

Non sono applicate né l'IVA né le accise agli scambi che si svolgono nel quadro di accordi di cooperazione.

2. Procedure per l'assegnazione dei contingenti e il rilascio delle licenze

Per l'apertura dei contingenti di fornitura dei prodotti uzbeki a norma degli accordi bilaterali annui di commercio e di cooperazione tra Stati si procede come per le «forniture destinate al fabbisogno dello Stato».

3. Condizioni di trasporto e di transito

Per quanto riguarda le parti dell'accordo multilaterale «sui principi e le condizioni delle relazioni nel settore dei trasporti» e/o in base ad intese bilaterali sui trasporti e sul transito, non sono applicati tasse o oneri tra le parti per il trasporto e lo sdoganamento delle merci (comprese quelle in transito) e il transito dei veicoli.

4. Servizi di comunicazione, comprese le poste, i corrieri, le telecomunicazioni, il settore audiovisivo e altri servizi.

5. Accesso ai sistemi informatici e alle basi di dati

Per quanto riguarda la Federazione russa, l'Ucraina, la Bielorussia e il Kazakistan i pagamenti possono essere effettuati nelle monete nazionali di questi paesi.

Per il Kazakistan e il Kirghizistan: semplificazione delle procedure doganali.

ALLEGATO II

Atti sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 15

1. Atti comunitari di cui all'articolo 15:

- Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

- Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori.

- Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

- Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali.

- Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

- Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.

- Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

- Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.

2. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale a norma dei summenzionati atti comunitari che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta della Comunità o della Repubblica di Uzbekistan si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

PROTOCOLLO relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) «legislazione doganale»: tutte le disposizioni giuridiche o normative applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

d) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Nei limiti della loro giurisdizione, le parti si prestano assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni della legislazione doganale.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3 Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in base alle sue leggi, le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 4 Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, secondo le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra parte;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale;

- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che stiano violando o abbiano violato la legislazione doganale;

- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 5 Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e

- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3 per quanto riguarda la domanda stessa.

Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate in base al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7 Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al servizio amministrativo a cui è stata indirizzata la domanda dell'autorità richiedente, quando quest'ultima non può agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono adempiute secondo le leggi, le norme e gli altri strumenti giuridici della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità della Repubblica di Uzbekistan o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;

b) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure

d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10 Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.

2. I dati personali possono essere trasmessi solo se la parte che li riceve si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte che li fornisce.

3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una della parti unicamente previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 11 Esperti e testimoni

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

2. Il funzionario autorizzato gode della protezione assicurata dalla legislazione vigente ai funzionari dell'autorità richiedente nel suo territorio.

Articolo 12 Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in base al presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13 Applicazione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica di Uzbekistan da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14 Complementarità

Fatto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Uzbekistan non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ATTO FINALE

I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI UZBEKISTAN,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, addì 14 novembre millenovecentonovantasei per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra, in appresso denominato «accordo», hanno adottato il testo seguente:

l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo:

Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale.

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente atto finale.

Dichiarazione comune relativa ai dati personali

Dichiarazione comune relativa al titolo II dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 7 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 8 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 15 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 28 dell'accordo

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno inoltre preso nota della seguente dichiarazione acclusa al presente atto finale:

Dichiarazione della Repubblica di Uzbekistan relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

Hecho en Bruselas, el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende november nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten November neunzehnhundertsechsundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ôÝóóåñéò Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.

Done at Brussels on the fourteenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici novembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de veertiende november negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em catorze de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den fjortonde november nittonhundranittiosex.

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI DATI PERSONALI

Nell'applicare l'accordo, le parti tengono conto della necessità di tutelare adeguatamente le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la libera circolazione dei dati personali.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO II DELL'ACCORDO

Tutti i riferimenti al GATT riguardano il testo del GATT modificato nel 1994.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 7 DELL'ACCORDO

La Comunità e la Repubblica di Uzbekistan dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 8 DELL'ACCORDO

In attesa che la Repubblica di Uzbekistan aderisca all'OMC, le parti si consultano, in sede di comitato misto, sulle rispettive politiche tariffarie all'importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni verranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 15 DELL'ACCORDO

Nei limiti delle rispettive competenze, le parti convengono che, a norma dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 28 DELL'ACCORDO

1. Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le parti decidono che per «casi di particolare emergenza» di cui all'articolo 28 dello stesso si intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale

o

b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 1.

2. Le parti convengono che per «misure del caso» di cui all'articolo 28 si intendono le misure prese a norma del diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma dell'articolo 28, l'altra parte può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN RELATIVA ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

La Repubblica di Uzbekistan dichiara che:

1) entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionate al paragrafo 2 della presente dichiarazione di cui gli Stati membri della Comunità sono parti o che gli Stati membri applicano de facto, in base alle corrispondenti disposizioni di dette convenzioni.

2) Il paragrafo 1 della presente dichiarazione riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);

- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

- Protocollo relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);

- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

- Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991).

3) La Repubblica di Uzbekistan conferma l'importanza che annette agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1979 e nel 1984).

4) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Uzbekistan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.

5) Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Uzbekistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.