21997D0904(10)

Decisione del Comitato misto SEE n. 30/97 del 12 giugno 1997 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 242 del 04/09/1997 pag. 0079 - 0079


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 30/97 del 12 giugno 1997 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 21/97 del Comitato misto SEE (1);

considerando che il regolamento (CE) n. 2796/95 della Commissione, del 4 dicembre 1995, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2), deve essere incorporato nell'accordo;

considerando che il regolamento (CE) n. 2804/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (3), deve essere incorporato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

I trattini seguenti sono aggiunti nel punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo:

«- 395 R 2796: Regolamento (CE) n. 2796/95 della Commissione, del 4 dicembre 1995 (GU L 290 del 5. 12. 1995, pag. 1).

- 395 R 2804: Regolamento (CE) n. 2804/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995 (GU L 291 del 6. 12. 1995, pag. 8).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2796/95 e (CE) n. 2804/95 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 giugno 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 12 giugno 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

(1) Vedi pagina 67 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 290 del 5. 12. 1995, pag. 1.

(3) GU L 291 del 6. 12. 1995, pag. 8.