21997A0611(01)

Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 11/06/1997 pag. 0016 - 0026


ACCORDO tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

LA COMUNITÀ EUROPEA, in prosieguo denominata «Comunità»,

da un lato, e

GLI STATI UNITI DEL MESSICO,

dall'altro,

in seguito denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di migliorare le condizioni di commercializzazione delle bevande spiritose sui rispettivi mercati secondo principi di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose.

Articolo 2

Il presente accordo si applica ai prodotti del codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci.

Ai fini dell'applicazione del presente accordo si intende per:

a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda spiritosa che figura nell'allegato, elaborata sul territorio della suddetta parte contraente;

b) «descrizione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

c) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

d) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

e) «imballaggio»: gli involucri protettive come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Articolo 3

Sono protette le seguenti denominazioni:

a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità europea, quelle che figurano nell'allegato I;

b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie degli Stati Uniti del Messico, quelle che figurano nell'allegato II.

Articolo 4

1. Negli Stati Uniti del Messico, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e

- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni messicane protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati Uniti del Messico, e

- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie degli Stati Uniti del Messico a cui si applicano.

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente accordo, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 3 utilizzate per designare le bevande spiritose originarie del territorio delle parti contraenti. Ogni parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

4. Le parti contraenti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all'articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell'accordo sugli aspetti dei diritti della proprietà intellettuale che riguardano gli scambi.

Articolo 5

La protezione di cui all'articolo 4 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una tradizione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Articolo 6

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le parti contraenti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Articolo 7

Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Articolo 8

Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Articolo 9

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose originarie delle parti contraenti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una parte contraente a norma del presente accordo non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa originaria dell'altra parte.

Articolo 10

Qualora la legislazione pertinente delle parti contraenti lo consenta, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra parte contraente.

Articolo 11

Se la descrizione o la presentazione di una bevanda spiritosa, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della indicazione protetta.

Articolo 12

Il presente accordo, si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate e, dall'altra, al territorio degli Stati Uniti del Messico.

Articolo 13

Il presente accordo non si applica alle bevande spiritose:

a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o

b) originarie del territorio di una delle due parti contraenti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi.

Sono considerati piccoli quantitativi:

a) i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri pro capite contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

b) i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri oggetto di spedizioni fra privati;

c) le bevande spiritose che fanno parte di un trasloco di privati;

d) i quantitativi di bevande spiritose importati per sperimentazioni scientifiche e tecniche, nel limite di 1 ettolitro;

e) le bevande spiritose destinate alle rappresentanze diplomatiche, consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

f) le bevande spiritose che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Articolo 14

1. Ciascuna delle parti contraenti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente accordo.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Articolo 15

1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:

a) una bevanda spiritosa di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra gli Stati Uniti del Messico e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente accordo o la legislazione comunitaria o messicana applicabile al settore delle bevande spiritose.

e

b) tale inosservanza riveste interesse particolare per l'altra parte contraente e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa di cui trattasi:

a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa,

b) la composizione di tale bevanda,

c) la descrizione e la presentazione,

d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Articolo 16

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente accordo.

2. La parte contraente che chiede la consultazione comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda ad una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure conservative per consentire l'applicazione del presente accordo.

Articolo 17

È istituito un comitato misto di cui fanno parte rappresentanti della Comunità europea e degli Stati Uniti del Messico. Detto comitato si riunisce a richiesta di una delle parti contraenti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'accordo, a turno nella Comunità e negli Stati Uniti del Messico.

Il comitato misto controlla la corretta applicazione del presente accordo ed esamina qualsiasi questione derivante dalla sua applicazione, il comitato misto può formulare raccomandazioni per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 18

1. Le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni del presente accordo per rafforzare la cooperazione nel settore delle bevande spiritose.

2. Qualora la legislazione di una delle parti contraenti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano negli allegati del presente accordo, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Articolo 19

1. Le bevande spiritose che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono state prodotte, descritte e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose contemplate nel presente accordo non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. Salvo convenzione contraria delle parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose prodotte, descritte e presentate a norma del presente accordo, ma la cui descrizione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 20

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 21

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 22

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca tra le parti contraenti dell'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo mediante notifica per iscritto con un preavviso di un anno.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé åöôÜ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>