21994D1231(16)

Decisione n. 1/94 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 19 dicembre 1994, relativa all'applicazione dell'articolo 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1994 pag. 0023 - 0023


DECISIONE N. 1/94 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA del 19 dicembre 1994 relativa all'applicazione dell'articolo 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità (94/905/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA,

visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

visto il protocollo addizionale a detto accordo, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'ammissione delle merci ottenute nella Comunità europea alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo addizionale ai sensi delle disposizioni del titolo I, capitolo I, sezione I e del capitolo II del suddetto protocollo è subordinata alla riscossione, nello Stato esportatore, di un prelievo compensativo la cui aliquota dipende dalla riduzione tariffaria concessa a queste merci in Turchia;

considerando che durante la sua trentaquattresima riunione dell'8 novembre 1993, il consiglio di associazione CE-Turchia ha, in una risoluzione riguardante l'unione doganale, riaffermato la determinazione delle due parti di adottare a tempo debito le decisioni di applicazione affinché l'unione doganale sia effettiva nel 1995;

considerando che, il 1° gennaio 1994, la Turchia ha proceduto a un'ulteriore riduzione dei dazi doganali per le merci soggette al regime di cui all'articolo 1° del protocollo addizionale, portando il tasso totale delle riduzioni che la Turchia ha effettuato al 90 % per l'elenco di 12 anni e all'80 % per l'elenco di 22 anni; che, pertanto, occorre fissare a 90 per l'elenco di 12 anni e a 80 per l'elenco di 22 anni la percentuale dei dazi della tariffa doganale comune da prendere in considerazione per determinare il prelievo compensativo da riscuotere in occasione dell'esportazione dalla Comunità verso la Turchia;

considerando che, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, occorre precisare che dette percentuali si applicano ai dazi della tariffa unificata CECA,

DECIDE:

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la percentuale dei dazi della tariffa doganale comune da prendere in considerazione per determinare il prelievo compensativo di cui all'articolo 3 del protocollo addizionale è fissata, per le merci ottenute negli Stati membri della Comunità, a 90 per quelle che figurano nell'elenco di 12 anni e a 80 per quelle che figurano nell'elenco di 22 anni.

2. Le percentuali di cui al paragrafo precedente saranno aumentate entro i limiti di riduzioni successive effettuate dalla Turchia. Il Consiglio di associazione dovrà essere informato delle date di applicazione delle nuove percentuali.

Articolo 2

Per quanto riguarda le merci per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le percentuali di cui all'articolo 1 si applicano ai dazi doganali della tariffa unificata CECA per questi prodotti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore tre mesi dopo la sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente K. KINKEL