21994A1223(16)

Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1b - Accordo generale sugli scambi di servizi (OMC) OMC

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/1994 pag. 0191 - 0212
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 38 pag. 0193
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 38 pag. 0193


ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI

I MEMBRI,

PRENDENDO ATTO della crescente importanza del commercio dei servizi per la crescita e lo sviluppo dell'economia mondiale,

DESIDEROSI di costituire un quadro di riferimento multilaterale di principi e norme in materia di scambi di servizi, nell'intento di promuovere l'espansione in condizioni di trasparenza e di progressiva liberalizzazione e di favorire la crescita economica di tutti gli operatori commerciali e lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo,

AUSPICANDO il rapido raggiungimento di livelli progressivamente più elevati di liberalizzazione degli scambi di servizi, attraverso cicli consecutivi di negoziati multilaterali finalizzati a promuovere gli interessi di tutti i partecipanti, su una base di reciproco vantaggio, nonché a garantire un equilibrio generale di diritti ed obblighi, pur nel debito rispetto degli obiettivi di politica nazionale,

RICONOSCENDO il diritto dei membri di regolamentare, anche introducendo nuove norme, la fornitura di servizi nei rispettivi territori, al fine di rispettare gli obiettivi di politica nazionale e, alla luce delle asimmetrie esistenti nel grado di sviluppo della normativa sui servizi nei diversi paesi, la particolare necessità dei paesi in via di sviluppo di esercitare tale diritto,

DESIDEROSI di favorire la crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli scambi di servizi, nonché l'espansione delle loro esportazioni nel campo dei servizi, tra le altre cose attraverso il rafforzamento della capacità del settore terziario nazionale, nonché della sua efficienza e competitività,

TENENDO CONTO in particolare delle gravi difficoltà dei paesi meno avanzati alla luce della loro specifica situazione economica e delle loro esigenze finanziarie, commerciali e di sviluppo,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

PARTE I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente accordo si applica a provvedimenti adottati dai membri che incidono sugli scambi di servizi.

2. Ai fini del presente accordo, per scambio di servizi s'intende la fornitura di un servizio:

a) dal territorio di un membro al territorio di un altro membro;

b) nel territorio di un membro ad un consumatore di servizi di un qualsiasi altro membro;

c) da parte di un prestatore di servizi di un membro, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un qualsiasi altro membro;

d) da parte di un prestatore di servizi di un membro, attraverso la presenza di persone fisiche di un membro nel territorio di un qualsiasi altro membro.

3. Ai fini del presente accordo:

a) «provvedimenti adottati dai membri» significa misure adottate da:

i) autorità e governi centrali, regionali o locali; e

ii) organismi non governativi, nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali.

Nell'adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dall'accordo, ciascun membro prenderà tutte le opportune misure a sua disposizione per garantirne l'osservanza da parte di governi e autorità regionali e locali, nonché di organismi non governativi nell'ambito del suo territorio;

b) il termine «servizi» comprende qualunque servizio fornito in qualsivoglia settore, eccezion fatta per i servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi;

c) l'espressione «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» indica un servizio che non viene fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.

PARTE II OBBLIGHI E NORME GENERALI

Articolo II

Trattamento della nazione più favorita

1. Per quanto concerne le misure contemplate dal presente accordo, ciascun membro è tenuto ad accordare ai servizi e ai prestatori di servizi di un qualsiasi altro membro, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi altro paese.

2. I membri possono tenere in essere misure incompatibili con il paragrafo 1, purché tali misure siano elencate nell'allegato sulle esenzioni a norma dell'articolo II, e ne soddisfino le condizioni.

3. Le disposizioni del presente accordo non devono interpretarsi nel senso di impedire ai membri di conferire o accordare benefici a paesi limitrofi al fine di facilitare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

Articolo III

Trasparenza

1. Ciascun membro provvede a pubblicare senza indugio e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o influiscono sul funzionamento del presente accordo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali in materia di scambi di servizi, dei quali un membro sia un firmatario.

2. Ove non sia possibile provvedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, le informazioni devono comunque essere rese note al pubblico.

3. Ciascun membro informa prontamente, e almeno con cadenza annuale, il consiglio per gli scambi di servizi in merito all'introduzione di nuove leggi, regolamenti o direttive amministrative, nonché alle modifiche di testi esistenti, che incidano in misura significativa sugli scambi di servizi oggetto degli impegni specifici assunti a norma del presente accordo.

4. Ciascun membro fornisce pronta risposta a tutte le richieste di informazioni specifiche da parte di un altro membro in merito a misure di applicazione generale o ad accordi internazionali ai sensi del paragrafo 1. Ogni membro provvede inoltre a istituire uno o più centri di informazione per fornire, su richiesta, risposte specifiche agli altri membri sulle questioni di cui sopra, nonché sugli argomenti soggetti all'obbligo di notifica di cui al paragrafo 3. I centri di informazione saranno costituiti entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'OMC (di seguito, nel presente accordo, denominato «accordo OMC»). Per singoli paesi in via di sviluppo membri la scadenza per la costituzione dei centri di informazione potrà essere concordata con adeguata flessibilità. Tali centri non devono necessariamente essere depositari di leggi e regolamenti.

5. Ciascun membro può notificare al consiglio per gli scambi di servizi eventuali misure adottate da un altro membro che a suo parere incidono sul funzionamento del presente accordo.

Articolo III bis

Divulgazione di informazioni confidenziali

Nulla di quanto contenuto nel presente accordo s'intende richiedere ai membri di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o comunque sarebbe in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

Articolo IV

Crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo

1. La crescente partecipazione al commercio mondiale dei paesi in via di sviluppo membri è facilitata da impegni specifici negoziati dai diversi membri ai sensi delle parti III e IV del presente accordo, in relazione a quanto segue:

a) rafforzamento del settore terziario nazionale e della sua efficienza e competitività, tra l'altro attraverso l'accesso a tecnologie su base commerciale;

b) miglioramento dell'accesso di questi paesi a canali di distribuzione e reti di informazione; e

c) liberalizzazione dell'accesso al mercato in settori e modalità di fornitura interessanti per le esportazioni di questi paesi.

2. I paesi sviluppati membri e, nella misura del possibile, altri membri istituiranno dei punti di contatto entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, per facilitare ai fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo membri l'accesso ad informazioni relative ai rispettivi mercati, in merito a quanto segue:

a) aspetti commerciali e tecnici dell'offerta di servizi;

b) registrazione, riconoscimento e conseguimento di qualifiche professionali; e

c) disponibilità di tecnologie nel settore dei servizi.

3. Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 viene data la priorità in particolare ai paesi meno avanzati membri, tenendo conto soprattutto delle gravi difficoltà incontrate da questi paesi nell'accettare impegni specifici negoziati alla luce della loro particolare situazione economica e delle loro necessità finanziarie, commerciali e di sviluppo.

Articolo V

Integrazione economica

1. Il presente accordo non impedisce ai suoi membri di sottoscrivere o stipulare un accordo che liberalizzi gli scambi di servizi tra le parti contraenti, purché tale accordo:

a) copra un numero sostanziale di settori (1), e

b) preveda l'assenza o l'eliminazione, in misura sostanziale, di qualsivoglia discriminazione, ai sensi dell'articolo XVII, tra le parti contraenti, nei settori di applicazione di cui alla lettera a), attraverso:

i) la revoca di misure discriminatorie esistenti e/o

ii) il divieto di introdurre misure discriminatorie nuove o più severe,

all'entrata in vigore dell'accordo stesso o nell'arco di un congruo periodo di tempo, salvo per misure consentite ai sensi degli articoli XI, XII, XIV e XIV bis.

2. Nel valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'accordo potrà essere considerato in rapporto ad un più ampio processo di integrazione economica o liberalizzazione degli scambi tra i paesi interessati.

3. a) Ove i paesi in via di sviluppo siano parti contraenti di un accordo ai sensi del paragrafo 1, è opportuno adottare una certe flessibilità in merito alle condizioni indicate al paragrafo 1, in particolare con riferimento alla lettera b) dello stesso, in relazione al livello di sviluppo dei paesi interessati, in generale e in singoli settori e sottosettori.

b) In deroga a quanto disposto dal paragrafo 6, nel caso di un accordo del tipo citato al paragrafo 1, che interessi esclusivamente paesi in via di sviluppo, può essere concesso un trattamento più favorevole a persone giuridiche possedute o controllate da persone fisiche delle parti contraenti.

4. Qualsiasi accordo di cui al paragrafo 1 è finalizzato a favorire gli scambi tra le parti contraenti e non innalza il livello generale delle barriere agli scambi di servizi, nell'ambito dei rispettivi settori e sottosettori, nei confronti di membri estranei all'accordo, rispetto al livello esistente prima della sua stipulazione.

5. Se, in occasione della conclusione, dell'ampliamento o della modifica sostanziale di un accordo ai sensi del paragrafo 1, un membro intende revocare o modificare un impegno specifico in maniera incompatibile con i termini e le condizioni indicati nel suo elenco, esso fornisce un preavviso di almeno 90 giorni in merito a tale modifica o revoca e applica la procedura di cui all'articolo XXI, paragrafi 2, 3 e 4.

6. Un prestatore di servizi di qualsiasi altro membro, che sia una persona giuridica costituita ai sensi delle leggi di una parte contraente di un accordo di cui al paragrafo 1, ha diritto al trattamento concesso a norma di tale accordo, purché svolga un'attività commerciale sostanziale nel territorio delle parti contraenti dello stesso.

7. a) I membri che sono parti di un accordo di cui al paragrafo 1 provvedono a dare tempestiva notifica al consiglio per gli scambi di servizi circa tale accordo, nonché evntuali ampliamenti o modifiche dello stesso, provvedendo inoltre a fornire al consiglio tutte le informazioni pertinenti che lo stesso possa richiedere. Il consiglio costituirà un gruppo di lavoro incaricato di esaminare l'accordo, ovvero l'ampliamento o la modifica dello stesso e di informare il consiglio in merito alla sua conformità con il presente articolo.

b) I membri che sono parti di un accordo di cui al paragrafo 1, da attuare sulla base di un programma di tempi, forniscono al consiglio per gli scambi di servizi dei rapporti periodici in merito alla sua attuazione. Il consiglio, ove lo ritenga necessario, può costituire un gruppo di lavoro incaricato di esaminare tali rapporti.

c) Sulla base dei rapporti deigruppi di lavoro di cui alle lettere a) e b), il consiglio può formulare raccomandazioni alle parti, ove lo ritenga opportuno.

8. I membri che sono parti contraenti di un accordo di cui al paragrafo 1 non possono richiedere un indennizzo per vantaggi commerciali che possano derivare ad altri membri da tale accordo.

Articolo V bis

Accordi per l'integrazione dei mercati del lavoro

Il presente accordo non impedisce ai suoi membri di stipulare accordi che sanciscano la piena integrazione (2) dei mercati del lavoro tra le parti contraenti degli stessi, purché tali accordi:

a) prevedano l'esonero per i cittadini delle parti contraenti da obblighi concernenti residenza e permesso di lavoro;

b) siano notificati al consiglio per gli scambi di servizi.

Articolo VI

Regolamentazione interna

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascun membro garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2. a) Ciascun membro mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvederanno, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, il membro garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

b) Le disposizioni di cui alla lettera a) non sono da interpretarsi nel senso di imporre ai membri di istituire tali tribunali o procedure nei casi in cui ciò sarebbe incompatibile con la loro struttura costituzionale ovvero con la natura del loro sistema giuridico.

3. Qualora sia necessaria l'autorizzazione per la fornitura di un servizio in merito al quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti del membro interessato provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, ad informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti del membro forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica.

4. Nell'intento di garantire che le misure relative a requisiti obbligatori e procedure, nonché alle norme tecniche e agli obblighi di licenza, non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il consiglio per gli scambi di servizi formula, attraverso organismi opportunamente costituiti, le norme che possano risultare necessarie, finalizzate a garantire che tali obblighi, tra l'altro:

a) siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio,

b) non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio;

c) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per se stessi una limitazione alla fornitura del servizio.

5. a) Nei settori nei quali un membro abbia assunto impegni specifici, in attesa dell'entrata in vigore della normativa formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4, il membro si astiene dall'imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonché norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici, in una maniera:

i) non conforme ai criteri definiti al paragrafo 4, lettere a) b) o c); e

ii) che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da parte di quel membro al momento dell'assunzione degli impegni specifici nei settori in questione.

b) Nel determinare se un membro è conforme agli obblighi previsti al paragrafo 5, lettera a), si terrà conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti (3) applicate da tale membro.

6. Nei settori in cui vengono assunti impegni specifici relativamente a servizi professionali, ciascun membro deve prevedere procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un altro membro.

Articolo VII

Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento, in tutto o in parte, delle norme o dei criteri adottati per l'autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, e fermi restando gli obblighi di cui al paragrafo 3, i membri possono riconoscere la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, ovvero le licenze o certificati concessi in un particolare paese. Il riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si potrà basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o potrà essere accordato unilateralmente.

2. Un membro che è parte contraente di un accordo o di un'intesa di cui al paragrafo 1, esistente o futuro, offre adeguate possibilità ad altri membri interessati di negoziare la loro adesione a tale accordo o intesa, ovvero di negoziarne altri comparabili con tale membro. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da un membro, quest'ultimo offre adeguate opportunità a qualsivoglia altro membro di dimostrare che la formazione, l'esperienza e le licenze o certificati ottenuti o i requisiti soddisfatti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

3. I membri si astengono dall'accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra paesi nell'applicazione di norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o certificati dei prestatori di servizi, ovvero una limitazione dissimulata agli scambi di servizi.

4. Ciascun membro provvede:

a) entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto lo concerne, ad informare il consiglio per gli scambi di servizi in merito alle misure esistenti in materia di riconoscimento e a dichiarare se tali misure sono basate su accordi o intese di cui al paragrafo 1;

b) ad informare tempestivamente il consiglio per gli scambi di servizi, con il maggior preavviso possibile, dell'apertura di trattative su un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 1, al fine di offrire ad altri membri un'adeguata opportunità di manifestare il loro interesse a partecipare alle trattative prima che entrino in una fase sostanziale;

c) ad informare tempestivamente il consiglio per gli scambi di servizi in merito all'adozione di nuove misure in materia di riconoscimento ovvero all'introduzione di modifiche consistenti in quelle già esistenti, nonché a dichiarare se le misure si basano su un accordo o un'intesa del tipo indicato al paragrafo 1.

5. Ogniqualvolta sia opportuno, il riconoscimento dovrebbe basarsi su criteri concordati a livello multilaterale. Ove necessario, i membri operano in collaborazione con le organizzazioni intergovernative e non governative pertinenti, ai fini della definizione e dell'adozione di norme e criteri internazionali comuni in materia di riconoscimento, nonché norme internazionali comuni per l'esercizio di attività commerciali e professionali nel settore dei servizi.

Articolo VIII

Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1. Ciascun membro garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell'ambito del suo territorio non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale membro a norma dell'articolo II e di impegni specifici.

2. Ove un fornitore monopolista da un membro operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell'erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio ed è soggetto agli impegni specifici assunti da tale membro, quest'ultimo garantisce che il fornitore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni.

3. Su richiesta di un membro che abbia motivo di ritenere che un fornitore monopolista di un altro Membro operi in modo incompatibili con il paragrafo 1 o 2, il consiglio per gli scambi di servizi può chiedere al Membro che nomina, tiene in essere o autorizza tale fornitore, di fornire informazioni specifiche in merito alle attività pertinenti.

4. Ove, successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, un membro conceda diritti di monopolio per la fornitura di un servizio oggetto dei suoi impegni specifici, tale membro deve darne notifica al consiglio per gli scambi di servizi, al più tardi tre mesi prima della data prevista per la concessione dei diritti di monopolio, restando inteso che si applicano le disposizioni dell'articolo XXI, paragrafi 2, 3 e 4.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove un membro in via formale o di fatto a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi e b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel suo territorio.

Articolo IX

Prassi commerciali

1. I membri riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall'articolo VIII, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare il commercio dei servizi.

2. Su richiesta di qualsivoglia altro membro, ciascun membro procede a consultazioni nell'intento di sopprimere eventuali prassi di cui al paragrafo 1. Il membro interessato considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. Il membro interessato fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili al membro richiedente, ferme restando le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddifacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte del membro richiedente.

Articolo X

Misure di salvaguardia in situazioni di emergenza

1. Sulla questione delle misure di salvaguardia in situazioni di emergenza, basate sul principio della non discriminazione, si tengono negoziati multilaterali, le cui conclusioni entreranno in vigore al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

2. Nel periodo precedente l'entrata in vigore delle conclusioni dei negoziati di cui al paragrafo 1 ciascun membro può, in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI, paragrafo 1, notificare al consiglio per gli scambi di servizi la sua intenzione di modificare o revocare un impegno specifico dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso; fermo restando che il membro è tenuto ad esporre al consiglio le proprie ragioni in merito al fatto che la modifica o la revoca non può attendere la scadenza del periodo di tre anni previsto all'articolo XXI, paragrafo 1.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 cessano di essere applicabili tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

Articolo XI

Pagamenti e trasferimenti

1. Tranne che nelle circostanze previste all'articolo XII, i membri si astengono dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative agli impegni specifici assunti.

2. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo influisce sui diritti e sugli obblighi dei membri del Fondo monetario internazionale ai sensi degli accordi statutari del Fondo, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità degli accordi statutari, purché i membri si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale contrariamente ai rispettivi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'articolo XII o su richiesta del Fondo.

Articolo XII

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Ove sussistano, ovvero rischino di sussistere, gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, qualsiasi membro ha facoltà di adottare o tenere in essere restrizioni agli scambi di servizi in merito ai quali ha assunto impegni specifici, ivi compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a transazioni connesse a tali impegni. Si dà atto del fatto che particolari pressioni sulla bilancia dei pagamenti di un membro in fase di sviluppo o di transazione economica possono rendere necessario il ricorso a restrizioni per garantire, tra l'altro, il mantenimento di un livello di riserve finanziarie adeguato ai fini dell'attuazione del programma di sviluppo o di trasformazione economica del membro in questione.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1:

a) sono applicate in maniera non discriminatoria nei confronti dei membri;

b) sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazionale;

c) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari di qualsiasi altro membro;

d) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1;

e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1.

3. Nel determinare l'incidenza di tali restrizioni, i membri possono dare la priorità alla fornitura dei servizi maggiormente essenziali per i loro programmi economici o di sviluppo. Tuttavia tali restrizioni non sono adottate né mantenute allo scopo di proteggere un particolare settore dei servizi.

4. Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere ai sensi del paragrafo 1, o qualsiasi cambiamento apportato alla stessa, sono prontamente notificati al consiglio generale.

5. a) Ove applichino le disposizioni del presente articolo, i membri consultano sollecitamente il comitato sulle restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti in merito alle restrizioni adottare a norma dello stesso.

b) La Conferenza dei ministri definisce le procedure (4) per tenere consultazioni periodiche che consentano di fornire raccomandazioni al membro interessato, ove lo ritenga opportuno.

c) Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti del membro interessato e le restrizioni adottate o mantenute a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

i) natura e portata delle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna;

ii) ambiente esterno economico e commerciale del membro che chiede la consultazione;

iii) interventi correttivi alternativi a disposizione.

d) Nelle consultazioni viene presa in considerazione la conformità di eventuali restrizioni con il paragrafo 2, con particolare riguardo alla progressiva eliminazione delle restrizioni conformemente al paragrafo 2, lettera e).

e) Nell'ambito delle consultazioni, tutti i dati statistici e altri fatti presentati dal Fondo monetario internazionale relativamente a cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti, sono accettati e le conclusioni sono basate sulla valutazione effettuata dal Fondo in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna del membro che richiede la consulenza.

6. Ove un membro che non sia membro del Fondo monetario internazionale desideri applicare le disposizioni del presente articolo, la Conferenza dei ministri definirà una procedura di verifica e qualsivoglia altra procedura necessaria.

Articolo XIII

Appalti pubblici

1. Gli articoli II, XVI e XVII non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo commerciale.

2. A norma del presente accordo si terranno negoziati multilaterali sugli appalti pubblici di servizi entro due anni dalla sata di entrata in vigore dell'accordo OMC.

Articolo XIV

Eccezioni generali

Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente accordo è inteso ad impedire l'adozione o l'applicazione da parte dei membri di misure:

a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico (5);

b) necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone, e del mondo animale o vegetale;

c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente articolo, ivi compresi quelli relativi:

i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi;

ii) alla tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche;

iii) alla sicurrezza;

d) incompatibili con l'articolo XVII, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace (6) di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi di altri membri;

e) incompatibili con l'articolo II, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali il membro sia vincolato.

Articolo XIV bis

Eccezioni in materia di sicurezza

1. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo può essere interpretato nel senso di:

a) imporre ad un membro di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o

b) impedire ad un membro di prendere provvedimenti che lo stesso ritenga necessari ai fini della tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza:

i) relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, allo scopo di approvvigionare un'installazione militare;

ii) relativamente a materiali fissili e per la fusione, ovvero a materiali derivati dagli stessi;

iii) adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o

c) impedire ad un membro di prendere provvedimenti nell'adempimento dei suoi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

2. Il consiglio per gli scambi di servizi è informato nella misura più ampia possibile in merito a provvedimenti adottati ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), nonché alla revoca degli stessi.

Articolo XV

Sovvenzioni

1. I membri riconoscono che, in particolari circostanze, le sovvenzioni possono provocare distorsioni negli scambi di servizi e avviano negoziati nell'intento di formulare una normativa multilaterale finalizzata ad evitare tali effetti di distorsione del commercio (7). I negoziati affrontano inoltre il tema dell'adeguatezza delle misure compensative. Nell'ambito dei negoziati si tiene conto del ruolo delle sovvenzioni in relazione ai programmi di crescita dei paesi in via di sviluppo, nonché delle esigenze di flessibilità dei membri, in particolare di quelli che sono paesi in via di sviluppo, in quest'area. In vista dei negoziati, i membri si scambiano informazioni concernenti tutte le sovvenzioni relative agli scambi di servizi concesse a soggetti nazionali operanti nella fornitura di servizi.

2. Un membro che ritenga di essere danneggiato da una sovvenzione concessa da un altro membro, può chiedere di procedere a consultazioni con tale membro sull'argomento. La richiesta sarà esaminata con comprensione.

PARTE III IMPEGNI SPECIFICI

Articolo XVI

Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite all'articolo I, ciascun membro accorderà ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro membro un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel suo elenco (8).

2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che un membro dovrà astenersi dal tenere in essere o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo elenco, sono le seguenti:

a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;

b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica (9);

d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; o

f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

Articolo XVII

Trattamento nazionale

1. Nei settori inseriti nel suo elenco e ferme restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascun membro accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro membro un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali (10), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi.

2. Un membro può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi di qualsiasi altro membro un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi del membro rispetto ad analoghi servizi o presentatori di servizi di un altro membro.

Articolo XVIII

Impegni aggiuntivi

I membri possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi non contemplate dagli elenchi a norma degli articoli XVI o XVII, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'elenco del membro interessato.

PARTE IV LIBERALIZZAZIONE PROGRESSIVA

Articolo XIX

Negoziazione di impegni specifici

1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente accordo, i membri partecipano a cicli successivi di negoziati, che cominciano al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC e si terranno in seguito periodicamente nell'intento di giungere progressivamente ad un grado sempre più elevato di liberalizzazione. I negoziati saranno finalizzati alla riduzione o all'eliminazione degli effetti negativi di determinate misure sugli scambi di servizi, nell'intento di fornire un effettivo accesso ai mercati. Il processo ha l'obiettivo di promuovere gli interessi di tutti i partecipanti su una base di reciproco vantaggio e di garantire un equilibrio globale di diritti e obblighi.

2. Il processo di liberalizzazione si svolge nel debito rispetto degli obiettivi di politica nazionale e del livello di sviluppo dei singoli membri, sul piano generale e in singoli settori. È riservata un'adeguata flessibilità ai singoli paesi in via di sviluppo membri per quanto concerne l'apertura di un numero più limitato di settori, la liberalizzazione di un numero inferiore di transazioni, l'ampliamento progrssivo dell'accesso ai loro mercati, in linea con i rispettivi livelli di sviluppo e, nel rendere accessibili a fornitori esteri i loro mercati, l'applicazione di condizioni per l'accesso finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo IV.

3. Per ciascun ciclo di negoziati sono stabilite linee di condotta e procedure. Al fine di definire tali linee di condotta, il consiglio per gli scambi di servizi effettua una valutazione del commercio dei servizio in termini generali e su base settoriale, con riferimento agli obiettivi del presente accordo, ivi compresi quelli elencati all'articolo IV, paragrafo 1. Le linee di condotta negoziali definiscono le modalità per il trattamento delle misure di liberalizzazione adottate unilateralmente dai membri dopo i precedenti negoziati, nonché per il trattamento speciale da riservare ai paesi meno avanzati membri a norma delle disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 3.

4. Il processo di liberalizzazione progressiva è portato avanti in ciascun ciclo attraverso negoziati bilaterali, plurilaterali o multilaterali finalizzati ad aumentare il livello generale degli impegni specifici assunti dai membri ai sensi del presente accordo.

Articolo XX

Elenchi di impegni specifici

1. Ciascun membro indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi della parte III del presente accordo. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:

a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato;

b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;

c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi;

d) se del caso, tempi di attuazione degli impegni, e

e) data di entrata in vigore di tali impegni.

2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli XVI e XVII sono inserite nella colonna relativa all'articolo XVI. In tal caso la voce inserita sarà considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo XVII.

3. Elenchi di impegni specifici sono allegati al presente accordo e formano parte integrante dello stesso.

Articolo XXI

Modifica degli elenchi

1. a) Qualsiasi membro (in appresso nel presente articolo denominato «membro che apporta modifiche») ha facoltà di modificare o revocare un impegno contenuto nel suo elenco, in qualsiasi momento dopo tre anni dalla data in entrata in vigore di tale impegno, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

b) Il membro che apporta modifiche provvede a notificare al consiglio per gli scambi di servizi la sua intenzione di modificare o revocare un impegno ai sensi del presente articolo, al più tardi tre mesi prima della data proposta per la modifica o la revoca.

2. a) Su richiesta di un membro i cui vantaggi a norma del presente accordo possano risultare pregiudicati da una modifica o una revoca notifica a norma del paragrafo 1, lettera b), (in appresso nel presente articolo denominato «membro danneggiato»), il membro che apporta modifiche procede a consultazioni nell'intento di raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento compensativo. Nell'ambito di tali negoziati e dell'accordo, i membri in questione si sforzano di mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi rispetto a quanto previsto negli elenchi di impegni specifici prima dei negoziati.

b) Gli adeguamenti compensativi sono effettuati sulla base del trattamento della nazione più favorita.

3. a) Se il membro che apporta modifiche e il membro danneggiato non raggiungono un accordo entro il termine previsto per i negoziati, quest'ultimo può sottoporre la questione ad arbitrato. Qualsiasi membro danneggiato che desideri far valere un suo diritto ad un risarcimento dovrà partecipare all'arbitrato.

b) Se nessun membro danneggiato ha presentato richiesta di arbitrato il membro che apporta modifiche è libero di attuare la modifica o la revoca proposta.

4. a) Il membro che apporta modifiche non può modificare né revocare il suo impegno finché non provvede agli adeguamenti compensativi conformemente alle conclusioni dell'arbitrato.

b) Ove il membro che apporta modifiche metta in atto la modifica o la revoca senza conformarsi alle conclusioni dell'arbitrato, un membro danneggiato che abbia partecipato alla procedura arbitrale ha facoltà di modificare o revocare dei benefici sostanzialmente equivalenti conformemente a tali conclusioni. In deroga all'articolo II, tale modifica o revoca può essere attuata esclusivamente per quanto concerne il membro che apporta modifiche.

5. Il consiglio per gli scambi di servizi definisce le procedure per la rettifica o la modifica degli elenchi. Un membro che proceda alla modifica o alla revoca di impegni a norma del presente articolo provvede a modificare il proprio elenco conformemente a tali procedure.

PARTE V DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo XXII

Consultazioni

1. Ogni membro esamina con comprensione le dichiarazioni di un altro membro in merito a questioni concernenti il funzionamento del presente accordo, prestandosi di buon grado a consultazioni al riguardo. A tali consultazioni si applica l'intesa sulla risoluzione delle controversie.

2. Su richiesta di un membro, il consiglio per gli scambi di servizi o l'organo di conciliazione (DSB) possono procedere a consultazioni con un membro o più membri su questioni in merito alle quali non è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1.

3. Un membro non può invocare l'articolo XVII, a norma del presente articolo o dell'articolo XXIII, in merito ad una misura adottata da un altro membro che rientra nell'ambito di un accordo internazionale stipulato con lo stesso per evitare la doppia imposizione. In caso di disaccordo tra i membri nello stabilire se una misura rientri o meno nell'ambito di un siffatto accordo da loro stipulato, ciascun membro ha facoltà di sottoporre la questione al consiglio per gli scambi di servizi (11), che la deferirà ad arbitrato. La decisione dell'arbitro è definitiva e vincolante per i membri.

Articolo XXIII

Risoluzione delle controversie ed esecuzione di provvedimenti

1. Qualora un membro ritenga che un altro membro sia inadempiente rispetto ai suoi obblighi o ai suoi impegni specifici ai sensi del presente accordo, esso può ricorrere all'intesa sulla risoluzione delle controversie, nell'intento di giungere a una soluzione della questione che sia di reciproca soddisfazione.

2. Qualora abbia motivo di ritenere che le circostanze sono sufficientemente gravi da giustificare tale provvedimento, il DSB autorizzerà uno o più membri a sospendere l'applicazione degli obblighi e degli impegni specifici nei confronti di qualsivoglia altro membro o membri, in conformità dell'articolo 22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie.

3. Qualora un membro consideri che un beneficio che a suo avviso potrebbe ragionevolmente derivargli da un impegno specifico assunto da un altro membro ai sensi della parte III del presente accordo risulta annullato o compromesso in seguito all'applicazione di una misura che non contrasta con le disposizioni del presente accordo, esso può ricorrere all'intesa sulla risoluzione delle controversie. Ove il DSB accerti che la misura ha annullato o compromesso tale beneficio, il membro interessato ha diritto ad un adeguamento compensativo di reciproca soddisfazione sulla base dell'articolo XXI, paragrafo 2, che può includere la modifica o la revoca della misura. Qualora i membri interessati non giungano ad un accordo, si applica l'articolo 22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie.

Articolo XXIV

Consiglio per gli scambi di servizi

1. Il consiglio per gli scambi di servizi espleta le funzioni che gli sono attribuite per facilitare il funzionamento del presente accordo e perseguirne gli obittivi. Il consiglio può istituire eventuali organi sussidiari che ritenga opportuni per l'efficace svolgimento delle sue funzioni.

2. Il consiglio e, salvo decisione contraria dello stesso, i suoi organi sussidiari sono aperti alla partecipazione di rappresentanti di tutti i membri.

3. Il presidente del consiglio è eletto dai membri.

Articolo XXV

Assistenza tecnica

1. I fornitori di servizi di membri che necessitano di un'assistenza di questo tipo hanno accesso ai servizi dei punti di contatto di cui al paragrafo 2 dell'articolo IV.

2. L'assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo è fornita a livello multilaterale dal segretariato e deliberata dal consiglio per gli scambi di servizi.

Articolo XXVI

Rapporti con altre organizzazioni internazionali

Il consiglio generale prende le opportune disposizioni in materia di consulenza e collaborazione con le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, nonché con altre organizzazioni intergovernative che si occupano di servizi.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo XXVII

Rifiuto di accordare benefici

Un membro ha facoltà di negare i benefici derivanti dal presente accordo:

a) alla fornitura di un servizio, ove esso stabilisca che tale servizio viene fornito dal territorio o nel territorio di un paese non membro, ovvero di un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC;

b) nel caso della fornitura di un servizio di trasporto marittimo, ove esso stabilisca che il servizio viene fornito:

i) da una nave registrata a norma delle leggi di un paese non membro o di un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC, e

ii) da un soggetto che gestisce e/o utilizza in tutto o in parte la nave ma che fa capo ad un paese non membro o a un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC;

c) ad un prestatore di servizi che sia una persona giuridica, ove si stabilisca che non si tratta di un prestatore di servizi di un altro membro, o che si tratta di un fornitore di servizi di un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC.

Articolo XXVIII

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

a) «misura» significa qualisiasi misura adottata da un membro, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;

b) «fornitura di servizi» comprende produzione, distribuzione, commercializzazione, vendita e consegna di un servizio;

c) «misure adottate da membri che incidono sugli scambi di servizi» comprendono misure riguardanti quanto segue:

i) acquisto, pagamento o utilizzo di un servizio;

ii) accesso e ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali membri chiedono siano offerti al pubblico in generale;

iii) presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di soggetti di un membro per la fornitura di un servizio nel territorio di un altro membro;

d) «presenza commerciale» significa qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante:

i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o

ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza

nel territorio di un membro agli effetti di fornire un servizio;

e) «settore» di un servizio significa:

i) con riferimento ad un impegno specifico, uno o più, ovvero tutti i sottosettori del servizio considerato, come specificato nell'elenco del membro,

ii) diversamente il settore relativo a tale servizio nel suo complesso, ivi compresi tutti i sottosettori;

f) «servizio fornito da un altro membro» significa un servizio fornito:

i) dal territorio o nel territorio di tale altro membro o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altro membro, o da un soggetto facente capo all'altro membro che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale; oppure,

ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche da un prestatore di servizi di tale altro membro;

g) «prestatore di servizi» significa qualsiasi soggetto che fornisce un servizio (12);

h) «prestatore monopolista di un servizio» significa qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato del territorio di un membro è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale membro come fornitore esclusivo di quel servizio;

i) «consumatore di servizi» significa qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;

j) «persona» significa una persona fisica o una persona giuridica;

k) «persona fisica di un altro membro» significa una persona fisica che risiede nel territorio di tale altro membro o di qualsivoglia altro membro e che, a norma delle leggi dell'altro membro:

i) è un cittadino di tale altro membro; o

ii) ha diritto di residenza permanente in tale altro membro, nel caso di un membro che:

1. non ha cittadini; o

2. riserva ai suoi residenti permanenti sostanzialmente il medesimo trattamento accordato ai suoi cittadini, per quanto concerne le misure che incidono sul commercio dei servizi, secondo quanto notificato nella sua accettazione dell'accordo OMC o nella sua adesione allo stesso, fermo restando che nessun membro è tenuto ad accordare a tali residenti permanenti un trattamento più favorevole di quello ad essi riservato da tale altro membro. La notifica deve includere l'assicurazione che egli assume, nei confronti di tali residenti permanenti ed in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali, le stesse responsabilità spettanti a tale altro membro nei confronti dei suoi cittadini;

l) «persona giuridica» significa qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensid elle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

m) «persona giuridica di un altro membro» significa una persona giuridica:

i) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale altro membro, e che svolge un'attività commerciale concreta nel territorio di tale membro o di qualsiasi altro membro; o

ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale, posseduta o controllata da:

1. persone fisiche di tale membro; o

2. persone giuridiche di tale altro membro come definite al sottoparagrafo i);

n) una persona giuridica è:

i) «posseduta» da persone di un membro se più del 50 % del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale membro;

ii) «controllata» da persone di un membro, se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato;

iii) «affiliata» ad un'altra persona, se una di esse controlla l'altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona.

o) l'espressione «imposte dirette» comprende tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese, e le imposte sulle plusvalenze.

Articolo XXIX

Allegati

Gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II

Ambito di applicazione

1. Nel presente allegato sono specificate le condizioni alle quali un membro, all'entrata in vigore del presente accordo, è esentato dagli obblighi che gli derivano a norma dell'articolo II, paragrafo 1.

2. Eventuali nuove esenzioni richieste successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC saranno trattate a norma dell'articolo IX, paragrafo 3 di tale accordo.

Riesame

3. Il consiglio per gli scambi di servizi riesaminerà tutte le esenzioni concesse per un periodo superiore a 5 anni. La prima di tali verifiche avrà luogo al più tardi 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC.

4. Nel corso dell'esame, il consiglio per gli scambi di servizi:

a) verificherà se sussistono ancora le condizioni che hanno reso necessaria l'esenzione; e

b) fisserà la data di un eventuale ulteriore esame.

Scadenza

5. L'esenzione di un membro dagli obblighi che gli derivano a norma dell'articolo II, pargarafo 1 dell'accordo, riguardo a una particolare misura scade alla data indicata nell'esenzione stessa.

6. In linea di principio, le esenzioni non dovrebbero superare un periodo di 10 anni. In ogni caso, saranno soggette a negoziato in successivi cicli di liberalizzazione del commercio.

7. Alla scadenza del periodo di esenzione, il membro interessato comunicherà al consiglio per gli scambi di servizi che la misura incompatibile è stata resa conforme all'articolo II, paragrafo 1 dell'accordo.

Elenco delle esenzioni a norma dell'articolo II

[Gli elenchi concordati di esenzioni a norma dell'articolo II, paragrafo 2 saranno allegati in questo punto nella copia dinegoziato dell'accordo OMC.]

Allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi ai sensi dell'accordo

1. Il presente allegato si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono prestatori di servizi di un membro, nonché persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di un membro, per quanto concerne la fornitura di un servizio.

2. L'accordo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di un membro, né si applica a misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

3. Conformemente alle parti III e IV dell'accordo, i membri possono negoziare impegni specifici relativamente alla circolazione di tutte le categorie di persone fisiche che forniscono servizi ai sensi dell'accordo. Alle persone fisiche che sono oggetto di un impegno specifico sarà consentito di fornire il servizio in conformità delle condizioni e modalità di tale impegno.

4. L'accordo non impedisce ai membri di applicare misure per regolamentare l'ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti ai membri dalle condizioni e modalità di un impegno specifico (13).

Allegato sui servizi di trasporto aereo

1. Il presente allegato si applica alle misure riguardanti il commercio dei servizi di trasporto aereo, di linea e non di linea, nonché i servizi ausiliari. Resta inteso che eventuali impegni specifici o obblighi assunti a norma del presente accordo non hanno l'effetto di ridurre né di influenzare gli obblighi derivanti ai membri da accordi bilaterali o multilaterali in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

2. L'accordo, ivi comprese le procedure per la risoluzione delle controversie, non si applica a misure concernenti quanto segue:

a) diritti di traffico, comunque concessi, o

b) servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico,

salvo per quanto previsto al paragrafo 3 del presente allegato.

3. L'accordo si applica a misure concernenti:

a) servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili,

b) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo,

c) sistemi telematici di prenotazione (CRS).

4. Le procedure per la risoluzione delle controversie contenute nell'accordo possono essere invocate solo nei casi in cui i membri interessati abbiano assunto obblighi o impegni specifici e siano state esaurite le procedure per la risoluzione delle controversie contenute in altri accordi o intese bilaterali o multilaterali.

5. Il consiglio per gli scambi di servizi procederà all'esame periodico, almeno ogni cinque anni, degli sviluppi intervenuti nel settore del trasporto aereo e del funzionamento del presente allegato, allo scopo di valutare possibili ulteriori applicazioni dell'accordo in questo settore.

6. Definizioni:

a) per «servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili» s'intendono gli interventi di questo tipo effettuati su un aeromobile, o una parte di aeromobile che non sia in servizio, e non comprendono la cosiddetta manutenzione di servizio;

b) per «vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo» s'intendono le possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, ivi compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, quali ricerche di mercato, pubblicità e distribuzione. Queste attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo, né le condizioni applicabili;

c) per «sistemi telematici di prenotazione (CRS)» s'intendono i servizi forniti tramite sistemi computerizzati contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazione o emettere biglietti;

d) per «diritti di traffico» s'intende il diritto per i servizi aerei, di linea e non di linea, di operare e/o di trasportare passeggeri, merci e posta a fronte di corrispettivo o nolo, da, verso, all'interno o attraverso il territorio di un membro, ivi compresi i punti da servire, le rotte sulle quali operare, i tipi di traffico da gestire, le capacità da fornire, le tariffe da applicare e le tariffe da applicare e le relative condizioni, nonché i criteri per la designazione di compagnie aeree, ivi compresi criteri quali numero, proprietà e controllo.

Allegato sui servizi finanziari

1. Ambito e definizione

a) Il presente allegato si applica alle misure concernenti la fornitura di servizi finanziari. Nel presente allegato, ogni riferimento alla fornitura di un servizio finanziario s'intende avere il significato definito all'allecato I, paragrafo 2 dell'accordo.

b) Ai fini dell'articolo I, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo, con l'espressione «servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi» s'intende quanto segue:

i) attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria ovvero da qualsiasi altro ente pubblico in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;

ii) attività che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piani pensionistici pubblici; e

iii) altre attività svolte da un ente pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche.

c) Ai fini dell'articolo I, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo, ove un membro consenta che i prestatori di servizi finanziari operanti al suo interno svolgano un'attività tra quelle di cui alla lettera b) ii) o iii) del presente paragrafo in concorrenza con un ente pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine «servizi» comprende tali attività.

d) Il paragrafo 3, lettera c) del articolo I dell'accordo non si applica ai servizi considerati nel presente allegato.

2. Regolamentazione interna

a) In deroga a qualsivoglia altra disposizione dell'accordo, ai membri non è impedito di prendere provvedimenti a titolo prudenziale, ivi compresa la tutela di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un dovere di fiduciario, nonché per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Ove tali provvedimenti non siano conformi alle disposizioni dell'accordo, essi non vengono utilizzati come mezzi per eludere gli impegni o gli obblighi che l'accordo pone a carico dei membri.

b) Nulla di quanto contenuto nell'accordo è interpretato nel senso di imporre ai membri di divulgare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti ovvero informazioni confidenziali o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.

3. Riconoscimento

a) I membri hanno facoltà di riconoscere le misure prudenziali di altri paesi nel determinare le modalità di applicazione delle rispettive misure relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente.

b) Un membro che sia parte contraente di un accordo o un'intesa di cui alla lettera a), futuro o esistente, offre adeguate possibilità ad altri membri interessati di negoziare la loro adesione a tali accordi o intese, ovvero di negoziarne altri analoghi con tale membro, in circostanze che consentano una regolamentazione equivalente, nonché il controllo e l'attuazione della stessa e, se del caso, procedure concernenti la condivisione di informazioni tra le parti contraenti. Ove un membro accordi il riconoscimento in via autonoma, esso offre a qualsiasi altro membro adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.

c) Ove un membro preveda di accordare il riconoscimento a misure prudenziali di un altro paese, non si applica l'articolo VII, paragrafo 4, lettera b).

4. Risoluzione delle controversie

I gruppi speciali per le controversie su aspetti prudenziali e altre questioni finanziarie devono avere la necessaria competenza in merito al servizio finanziario specifico oggetto della controversia.

5. Definizioni

Ai fini del presente allegato:

a) per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un prestatore di servizi finanziari di un membro. I servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) e includono le seguenti attività:

Servizi assicurativi e connessi

i) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

A) ramo vita,

B) ramo danni;

ii) riassicurazione e retrocessione;

iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);

iv) servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

vi) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

vii) leasing finanziario;

viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, ivi comprese carte di credito e di addebito, «traveller's cheques» (assegni turistici) e bonifici bancari;

ix) garanzie e impegni;

x) compravendita, scambi per contro proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:

A) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

B) valuta estera;

C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;

D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi «swaps« (riporti incambi) e tassi di cambio a termine;

E) titoli trasferibili;

G) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, ivi compresi lingotti.

xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati;

xii) intermediazione nel mercato monetario;

xiii) gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

xv) disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze inmerito ad investimenti e portagoflio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali.

b) Per prestatore di servizio finanziari s'intende una persona fisica o giuridica di un membro che intende fornire, o fornisce, servizi finanziari; tuttavia il termine «prestatore di servizi finanziari» non comprende enti pubblici.

c) Per «ente pubblico» s'intende:

i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di un membro, o un'entità posseduta o controllata da un membro, che svolge principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione quindi di enti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o

ii) un ente privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni.

Secondo allegato sui servizi finanziari

1. In deroga all'articolo II dell'accordo e ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell'articolo II, nell'arco di un periodo di 60 giorni a partire da quattro mesi dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC, un membro può elencare intale allegato misure concernenti servizi finanziari che siano incompatibili con l'articolo II, paragrafo 1 dell'accordo.

2. In deroga all'articolo XXI dell'accordo, nell'arco di un periodo di 60 giorni a partire da quattro mesi dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC, un membro può migliorare, modificare o revocare, in tutto o in parte, gli impegni specifici assunti in materia di servizi finanziari inseriti nel rispettivo elenco.

3. Il consiglio per gli scambi di servizi definisce le procedure necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Allegato concernente i negoziati sui servizi di trasporto marittimo

1. L'articolo II e l'allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell'articolo II, compreso l'obbligo di riportare nell'allegato qualsiasi misura mantenuta da un membro che sia incompatibile con il trattamento della nazione più favorita entrano invigore per i trasporti marittimi internazionali, i servizi accessori e l'accesso, nonché il relativo utilizzo, alle infrastrutture portuali, soltanto:

a) alla data di attuazione da definire a norma del paragrafo 4 della decisione dei ministri in merito ai negoziati sui servizi di trasporto marittimo; o

b) se i negoziati non avessero esito positivo, alla data della relazione finale del gruppo negoziale sui servizi di trasporto marittimo previsto nella stessa decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica ad eventuali impegni specifici in materia di servizi di trasporto marittimo inseriti nell'elenco di un membro.

3. Dopo la conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 1, e prima della data di attuazione, un membro può migliorare, modificare o revocare in tutto o in parte i propri impegni specifici assunti in questo settore senza obblighi di adeguamenti compensativi, in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI.

Allegato sulle telecomunicazioni

1. Obiettivi

Riconoscendola specificità del settore delle telecomunicazioni e, in particolare, il suo duplice ruolo di settore distinto dell'attività economica e di mezzo di trasmissione fondamentale per altre attività economiche, i membri hanno concordato il testo del seguente allegato nell'intento di approfondire le disposizioni dell'accordo per quanto concerne le misure riguardanti l'accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e il loro utilizzo. Pertanto il presente allegato contiene note e disposizioni aggiuntive in relazione all'accordo.

2. Ambito di applicazione

a) Il presente allegato si applica a tutte le misure adottate da un membro che riguardano l'accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e il loro utilizzo (14).

b) Il presente allegato non si applica a misure riguardanti la diffusione via cavo o via etere di programmi radiofonici o televisivi.

c) Nulla di quanto contenuto nel presente allegato è da interpretarsi nel senso di:

i) imporre ad un membro di autorizzare un fornitore di servizi di qualsiasi altro membro a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione, salvo per quanto previsto nel suo elenco; o

ii) imporre ad un membro (o richiedere ad un membro di imporre a fornitori di servizi sotto la sua giurisdizione) di istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione che non siano offerti al pubblico in generale.

3. Definizioni

Ai fini del presente allegato:

a) «Telecomunicazione» significa la comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici.

b) «Servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni» significa qualsiasi servizio di trasporto di telecomunicazioni che un membro chiede, in forma esplicita o di fatto sia offerto al pubblico in generale. Tali servizi possono includere, tra l'altro, telegrafo, telefono, telex e trasmissioni di dati che di norma implicano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente.

c) «Rete pubblica di telecomunicazione» significa l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette la comunicazione tra più punti terminali definiti.

d) «Comunicazioni intra-aziendali» significa il sistema con cui un'azienda comunica al suo interno o con controllate, filiali e, fatte salve le leggi e i regolamento interni di un membro, società collegate. A questo fine i termini «controllate», «filiali» e «società collegate» sono da intendersi secondo la definizione di ciascun membro. Nel presente allegato, dalle «comunicazioni intra-aziendali» sono esclusi i servzi commerciali o non commerciali forniti a società che non sono controllate, filiali o società collegate, o che sono offerti a clienti acquisti o potenziali.

e) Qualsiasi riferimento ad un paragrafo o ad un comma del presente allegato s'intende comprendere tutti i relativi sottopunti.

4. Trasparenza

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A1223(16).1

Nell'applicazione dell'articolo III dell'accordo, ciascun membro garantisce che siano rese disponibili al pubblico le informazioni pertinenti sulle condizioni in merito all'accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e al loro utilizzo, ivi compresi: tariffe e altri termini e condizioni di servizio; specifiche tecniche di interfaccia con tali reti e servizi; informazioni su organismi responsabili della formulazione e dell'adozione di norma relative a tale accesso e utilizzo; condizioni che si applicano al collegamento di terminali o altre apparecchiature; infine, notifiche, ed eventuali obblighi di registrazione o licenza.

5. Accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e relativo utilizzo

a) Ciascun membro garantisce che a qualsiasi fornitore di servizi di un altro membro sia consentito l'accesso e l'utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni a termini e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, ai fini della fornitura di un servizio incluso nell'elenco di tale membro. Il presente obbligo si applica, tra l'altro, a quanto espresso alle lettere da b) a f) (15).

b) Ciascun membro garantisce che i fornitori di servizi di qualsiasi altro membro abbiano accesso e possano utilizzare le reti o i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni offerti nel suo territorio o attraverso i suoi confini, ivi compresi circuiti privati affittati, e garantisce a tal fine, fermo restando quanto disposto alle lettere e) e f) che a tali fornitori sia consentito:

i) di acquistare o affittare e collegare terminali e altre apparecchiature che fungano da interfaccia con la rete e che siano necessarie per la fornitura dei servizi;

ii) di collegare circuiti privati, affittati o di proprietà, a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, o a circuiti affitatti o di proprietà di un altro fornitore di servizi; e

iii) di utilizzare protocolli operativi di loro scelta nel fornire un servizio, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilità di reti e servizi di trasporto di telecomunicazioni al grande pubblico.

c) Ciascun membro garantisce altresì che i fornitori di servizi di qualsiasi altro membro possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni per la circolazione di informazioni a livello nazionale e oltre confine, ivi comprese le comunicazioni intra-aziendali di tali fornitori di servizi, nonché per l'accesso ad informazioni contenute in basi di dati o comunque immagazzinate in forma leggibile dalla macchina nel territorio di un membro. L'introduzione di nuove misure o di modifiche che influiscano in misura significativa su tale utilizzo sarà notificata e soggetta a consultazioni, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo.

d) In deroga al paragrafo che precede, un membro può adottare le misure che ritenga necessarie al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei messaggi, fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, ovvero una restrizione dissimulata allo scambio dei servizi.

e) Ciascun membro garantisce che non siano imposte condizioni all'accesso e all'utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, salvo per quanto necessario al fine di:

i) salvaguardare le responsabilità in quanto erogatori di un servizio pubblico dei fornitori di reti e servizi di trasporto di telecomunicazioni, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al grande pubblico le reti e i servizi;

ii) proteggere l'integrità tecnica delle reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; o

iii) garantire che i prestatori di servizi di qualsiasi altro membro non forniscano servizi che non siano consentiti in base agli impegni indicati nell'elenco del membro.

f) Purché siano soddisfatti i criteri di cui alla lettera e), le condizioni per l'accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo utilizzo possono includere:

i) limitazioni alla rivendita o alla condivisione di tali servizi;

ii) obbligo di utilizzare specifiche interfacce tecniche, ivi compresi protocolli di interfaccia, per il collegamento con tali reti e servizi;

iii) requisiti, ove necessario, per l'interoperabilitità di tali servizi e per promuovere il raggiungimento degli obiettivi indicati al paragrafo 7, lettera a);

iv) omologazione del terminale o altra apparecchiatura che funge da interfaccia con la rete e requisiti tecnici relativi al collegamento dell'apparecchiatura alle reti;

v) limitazioni al collegamento di circuiti privati, in affitto o di proprietà, a tali reti o servizi, nonché a circuiti affittati o di proprietà di un altro fornitore di servizi; o

vi) obblighi di notifica,registrazione e licenza.

g) In deroga a quanto disposto nei precedenti paragrafi della presente sezione, un paese in via di sviluppo membro può, compatibilmente con il suo livello di sviluppo, porre condizioni ragionevoli all'accesso e all'utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni necessarie per rafforzare la sua infrastruttura interna di telecomunicazioni e la sua capacità di fornire il servizio, nonché promuovere la sua partecipazione agli scambi internazionali di servizi di telecomunicazioni. Le condizioni poste saranno specificate nell'elenco del membro in questione.

6. Cooperazione tecnica

a) I membri riconoscono che la presenza in un paese, in particolare nei paesi invia di sviluppo, di infrastrutture di telecomunicazioni efficienti e avanzate è essenziale per l'espansione degli scambi di servizi. A tal fine i membri sostengono e incoraggiano la partecipazione, nella misura più ampia possibile, di paesi sviluppati e in via di sviluppo, nonché dei relativi fornitori di reti e servizi pubblici di servizi di telecomunicazioni e di altri enti, ai programmi di sviluppo di organizzazioni internazionali e regionali, tra cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

b) I membri promuovono e sostengono la cooperazione nel campo delle telecomunicazioni tra paesi in via di sviluppo a livello internazionale, regionale e subregionale.

c) In collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, i membri mettono a disposizione dei paesi in via di sviluppo, ove possibile, informazioni concernenti i servizi di telecomunicazione e gli sviluppi nel campo delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione, al fine di assisterli nel rafforzamento dei rispettivi settori nazionali dei servizi di telecomunicazione.

d) I membri riservanno particolare attenzione alle possibilità per i paesi meno avanzati di incoraggiare i fornitori stranieri di servizi di telecomunicazione a collaborare nel trasferimento di tecnologia, nella formazione e in altre attività a sostegno dello sviluppo delle loro infrastrutture di telecomunicazione e dell'espansione dei loro scambi di servizi di telecomunicazione.

7. Organizzazioni e accordi internazionali - Relazioni

a) I membri riconoscono l'importanza delle norme internazionali ai fini della compatibilità e dell'interoperabilità a livello mondiale delle reti e dei servizi di telecomunicazione e si impegnano a promuovere la formulazione di tali norme attraverso l'attività di organismi internazionali pertinenti, tra cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

b) I membri riconoscono il ruolo svolto da organizzazioni e accordi intergovernativi e non governativi nel garantire il funzionamento efficiente di servizi di telecomunicazione a livello nazionale e mondiale, in particolare l'Unione internazionale delle telecomunicazioni. I membri prendono opportuni accordi, se del caso, per procedere a consultazioni con tali organizzazioni su questioni derivanti dall'attuazione del presente allegato.

Allegato concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base

1. L'articolo II e l'allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell'articolo II, compreso l'obbligo di riportare nell'allegato qualsiasi misura che sia incompatibile con il trattamento della nazione più favorita che un membro intende mantenere, si applicano alle telecomunicazioni di base esclusivamente:

a) alla data di attuazione, da definire a norma del paragrafo 5, della decisione sui negoziati sulle telecomunicazioni di base; o

b) ove i negoziati non abbiano esito positvo, alla data della relazione finale del gruppo negoziale sulle telecomunicazioni di base previsto nella stessa decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica ad eventuali impegni specifici in materia di telecomunicazioni di base inseriti nell'elenco di un membro.

(1) Questa condizione è da intendersi in termini di numero di settori, volume di scambi interessati e modalità di fornitura. Per soddisfarla, gli accordi non dovrebbero prevedere l'esclusione a priori di determinate modalità di fornitura.

(2) Di norma, questo tipo di accordo di integrazione conferisce ai cittadini delle parti interessate il diritto di libero ingresso nel mercato del lavoro delle parti contraenti e prevede misure concernenti le condizioni di retribuzione, altre condizioni di lavoro e benefici previdenziali.

(3) Il termine «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi pertinenti di almeno tutti i membri dell'OMC.

(4) Resta inteso che le procedure ai sensi del paragrafo 5 corrisponderanno alle procedure previste dal GATT 1994.

(5) L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto ad un rischio reale e sufficientemente grave.

(6) Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da un membro a norma del suo regime fiscale, che:

i) si applicano a prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio del membro o ubicati nello stesso; o

ii) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio del membro; o

iii) si applicano a soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese misure per garantire l'osservanza degli obbligi; o

iv) si applicano agli utilizzatori di servizi forniti nel territorio di un altro membro o provenienti dallo stesso, al fine di garantire l'impositazione o la riscossione di imposte su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio del membro; o

v) operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, alla luce della differenza nella natura della base imponibile; o

vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, deduzioni o crediti di soggetti residenti o filiali o tra soggetti collegati o filiali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile del membro.

I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nell'articolo XIV, paragrafo d) e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o similari, a norma delle leggi interne del membro che adotta la misura.

(7) Un programma di lavoro futuro stabilirà le modalità e i tempi per lo svolgimento dei negoziati su tale normativa multilaterale.

(8) Se un membro assume un impegno in materia di accesso al mercato relativamente alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo I, comma 2(a), e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, il membro è tenuto a consentire tale movimento di capitali. Se un membro assume un impegno in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo I, comma 2(c), esso è tenuto a consentire i relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.

(9) Il comma 2(c) non riguarda misure adottate da un membro che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi.

(10) Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre ai membri di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.

(11) Per quanto concerne gli accordo contro la doppia imposizione già in atto alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, la questione può essere sottoposta al consiglio per gli scambi di servizi solo con il consenso di entrambe le parti contraenti.

(12) Nel caso in cui il servizio non venga fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia la persona giuridica) sarà comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente accordo. Tale trattamento sarà esteso all'entità attraverso la quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

(13) Il solo fatto di richiedere un visto a persone fisiche di determinati membri e non a quelle di altri non s'intenderà annullare né compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

(14) Il presente paragrafo va inteso nel senso che ciascun membro garantirà che gli obblighi derivanti dal presente allegato siano eseguiti nei confronti di fornitori di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, mediante l'adozione di qualsivoglia misura.

(15) Il termine «non discriminatorio» è da intendersi con riferimento al trattamento della nazione più favorita e al trattamento nazionale, come definiti nell'accordo, nonché con riferimento all'uso specifico settoriale del termine, nel senso di «termini e condizioni che non siano meno favorevoli di quelli accordati a qualsiasi altro utente di analoghe reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in circostanze analoghe.»