21991A1231(01)

Accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra - Protocollo n. 1 relativo alle disposizioni particolari applicabili alle importazioni di determinate specie di pesci e di prodotti della pesca - Protocollo n. 2 relativo ai prodotti soggetti ad un regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati - Protocollo n. 4 relativo ai prodotti agricoli oggetto delle disposizioni particolari applicabili alle importazioni - Dichiarazioni - Scambio di lettere

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1991 pag. 0002 - 0120


ACCORDO tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLE ISOLE FÆRØER,

dall'altra,

RICORDANDO che le isole Færøer costituiscono parte integrante e autonoma di uno degli Stati membri della Comunità;

RICORDANDO la risoluzione del Consiglio del 4 febbraio 1974 relativa ai problemi delle isole Færøer;

CONSIDERANDO l'importanza capitale che il settore della pesca riveste per le isole Færøer, di cui costituisce l'attività economica di base e per cui il pesce ed i prodotti della pesca rappresentano i principali prodotti di esportazione;

CONSIDERANDO l'importanza delle relazioni instaurate con l'accordo in materia di pesca concluso tra le parti, le quali confermano che gli aspetti commerciali del presente accordo non pregiudicano il funzionamento dell'accordo di pesca e che, di conseguenza, il volume delle possibilità di pesca previste dall'accordo per entrambe le parti deve essere mantenuto ad un livello soddisfacente;

DESIDEROSE di consolidare e di estendere le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e le isole Færøer e di assicurare, nel rispetto di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio al fine di contribuire alla costruzione dell'Europa;

RISOLUTE pertanto ad eliminare progressivamente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio;

DICHIARANDOSI disposte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi pertinenti e in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo;

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che incombono loro in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e le isole Færøer e di favorire in tal modo nella Comunità e nelle isole Færøer il potenziamento dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria;

b) garantire eque condizioni di concorrenza negli scambi tra le parti contraenti;

c) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale.

Articolo 2

Il presente accordo è applicabile ai prodotti originari della Comunità e delle isole Færøer:

i) compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, esclusi quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelli elencati nell'allegato I;

ii) specificati nei protocolli nn. 1, 2 e 4 tenendo conto delle particolari modalità ivi previste. Articolo 3

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

2. La Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, abolisce, a decorrere dal 1° gennaio 1992, i dazi doganali sulle importazioni dalle isole Færøer.

3. Il Regno di Spagna riduce i suoi dazi doganali applicabili alle isole Færøer a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 3 dell'atto di adesione.

4. La Repubblica portoghese riduce i suoi dazi doganali applicabili alle isole Færøer a norma dell'articolo 190, paragrafi 1 e 3 dell'atto di adesione. Articolo 4

Le isole Færøer aboliscono, a decorrere dal 1° gennaio 1992, i dazi doganali sulle importazioni dalla Comunità, come specificato nell'allegato II.

Articolo 5

1. Le disposizioni relative alla graduale abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano altresì ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le isole Færøer possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. Le isole Færøer possono mantenere temporaneamente i dazi all'importazione a carattere fiscale in vigore il 1° maggio 1991, come specificato all'allegato II, parte A.

3. Le isole Færøer possono introdurre temporaneamente nuovi dazi all'importazione a carattere fiscale e aumentare quelli esistenti, purché tali dazi o tali aumenti rispettino le condizioni dell'articolo 19. Le isole Færøer notificano tali cambiamenti alla Comunità.

4. Le isole Færøer aboliscono tutti i dazi all'importazione a carattere fiscale nell'ambito dell'applicazione della riforma di cui all'allegato II e comunque non oltre il 1° gennaio 1993. Articolo 6

Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione viene introdotta negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7

Nessun dazio doganale all'esportazione o tassa di effetto equivalente è introdotto negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono aboliti entro e non oltre il 1° gennaio 1992.

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni pesci e prodotti della pesca immessi in libera pratica nella Comunità o importati nelle isole Færøer. Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 10

1. Qualora, nel quadro dell'esecuzione della sua politica agricola o a seguito di una qualsiasi modifica delle norme in vigore, una parte contraente fissi norme specifiche, essa può adeguare il regime derivante dal presente accordo per i prodotti oggetto di dette norme o modifiche.

2. In questi casi, la parte contraente in questione tiene debitamente conto degli interessi dell'altra parte. A tale scopo, le parti contraenti possono consultarsi nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 30.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.

Articolo 12

La parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica, per quanto possibile, tale riduzione o sospensione al comitato misto almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore della stessa. La parte contraente prende atto di ogni osservazione dell'altra parte in merito alle distorsioni che potrebbero risultare dalla riduzione o sospensione.

Articolo 13

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

2. Le parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative all'importazione e tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1992. Articolo 14

1. La Comunità si riserva di modificare il regime applicabile ai prodotti petroliferi di cui alle voci 2710, 2711, ex 2712 (tranne l'ozocerite e la cera di lignite o di torba) e 2713 della nomenclatura combinata in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi, dell'adozione di decisioni nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti in questione o della definizione di una politica energetica comune.

In tal caso, la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi delle isole Færøer; essa informa a tal fine il comitato misto che si riunisce secondo le modalità di cui all'articolo 32.

2. Le isole Færøer si riservano di procedure in modo analogo qualora si verifichino situazioni comparabili.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il presente accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicate alle importazioni di prodotti petroliferi.

Articolo 15

1. Le parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, compatibilmente con le loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli a cui non si applica il presente accordo.

2. Per quanto riguarda le questioni veterinarie, sanitarie e fitosanitarie, le parti contraenti applicano le loro normative in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure tali da ostacolare indebitamente gli scambi.

3. Le parti contraenti esaminano, secondo le modalità di cui all'articolo 33, le eventuali difficoltà nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per ricercare soluzioni appropriate. Articolo 16

Il governo locale delle isole Færøer prende le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione del prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o dovrà fissare e che è previsto all'articolo 2 del protocollo n. 1.

Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione della definizione dei «prodotti originari» e dei metodi di cooperazione amministrativa di cui al protocollo n. 3.

Articolo 17

Il protocollo n. 4 contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli, diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.

Articolo 18

Le parti contraenti ribadiscono l'impegno a garantirsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

L'accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di commercio transfrontaliero, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nel presente accordo, in particolare le disposizioni concernenti le norme di origine.

Articolo 19

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di carattere fiscale interno la quale stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di alcun rimborso di imposizioni interne superiore all'importo delle imposizioni dirette o indirette ad essi applicate.

Articolo 20

I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o nelle isole Færøer non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Articolo 21

L'accordo lascia impregiudicati i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela delle proprietà industriale e commerciale, né osta alle normative riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata agli scambi tra le parti contraenti.

Articolo 22

Nessuna disposizione del presente accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure:

a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico, o la ricerca, lo sviluppo e la produzione indispensabili a scopi difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Articolo 23

1. Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o specifico necessarie per adempiere ai loro obblighi a norma del presente accordo.

Se una parte contraente ritiene che l'altra parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtù del presente accordo, essa può prendere le misure necessarie secondo le modalità e le procedure previste all'articolo 28.

Articolo 24

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra la Comunità e le isole Færøer:

i) tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le parti contraenti o in gran parte di essi;

iii) tutti gli aiuti statali che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o produzioni. 2. Se una parte contraente ritiene che una data pratica sia incompatibile con il presente articolo, essa può prendere le misure necessarie secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 25

Qualora l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto rechi o rischi di recare grave pregiudizio ad un'attività produttiva svolta all'interno del territorio di una delle parti contraenti, e qualora detto aumento sia dovuto:

i) alla riduzione parziale o totale, nella parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente accordo;

ii) al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono notevolmente inferiori ai dazi o imposizioni corrispondenti riscossi dalla parte contraente importatrice, la parte contraente interessata può adottare le misure necessarie secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 26

Qualora una delle parti contraenti constati pratiche di dumping nel commercio con l'altra parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 27

In caso di gravi perturbazioni in un qualsiasi settore dell'economia o di difficoltà tali da deteriorare considerevolmente la situazione economica di una regione, la parte contraente interessata può adottare le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 28

1. Qualora una parte contraente sottoponga le importazioni di prodotti che possono provocare le difficoltà di cui agli articoli 25 e 27 ad una procedura amministrativa intesa a fornire rapidamente informazioni sull'andamento delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 23 a 27, prima di prendere le misure ivi previste o, nei casi contemplati dal paragrafo 3, lettera d), la parte contraente in causa deve fornire quanto prima al comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di ricercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

In via prioritaria, si sceglieranno le misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato misto e formano oggetto, in sede di detto comitato, di consultazioni periodiche, soprattutto al fine della loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:

a) Per quanto riguarda l'articolo 24, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1.

Le parti contraenti comunicano al comitato misto tutte le informazioni utili e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Qualora la parte contraente in causa non metta fine alla pratica incriminata entro il termine fissato dal comitato misto o, se quest'ultimo non ha raggiunto un accordo, entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per ovviare alle gravi difficoltà provocate dalle pratiche in questione, e in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà derivanti dalla situazione ivi contemplata vengono notificate per esame al comitato misto che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensativa sul prodotto importato.

La tassa compensativa è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

c) Per quanto riguarda l'articolo 26, si procede ad una consultazione in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata adotti le misure del caso.

d) Quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, rendono impossibile un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 29

Qualora la bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o delle isole Færøer si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciata, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia. Essa ne informa senza indugio l'altra parte contraente.

Articolo 30

1. È istituito un comitato misto incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la corretta esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi contemplati dal presente accordo. Tali decisioni vengono applicate dalle parti contraenti conformemente alle norme rispettive.

2. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

1. Il comitato misto è composto di rappresentanti delle parti contraenti.

2. Il comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 32

1. La presidenza del comitato misto viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo le modalità previste nel suo regolamento interno.

2. Il presidente indice riunioni del comitato misto almeno una volta all'anno, per procedere ad un esame del funzionamento generale del presente accordo.

Inoltre, esso si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, ogniqualvolta lo esiga una circostanza particolare, secondo le condizioni stabilite nel suo regolamento interno.

3. Qualora eventuali modifiche alla nomenclatura tariffaria doganale delle parti contraenti riguardino prodotti contemplati dal presente accordo, il comitato misto può adeguare di conseguenza la nomenclatura tariffaria di questi prodotti.

4. Il comitato misto può decidere di creare gruppi di lavoro per coadiuvarlo nell'espletamento delle sue mansioni.

Articolo 33

1. Se una parte contraente ritiene utile, nell'interesse di entrambe le parti contraenti, sviluppare le relazioni istituite dal presente accordo, estendendolo a settori non contemplati da quest'ultimo, essa presenta all'altra parte contraente una richiesta motivata.

Le parti contraenti possono incaricare il comitato misto di esaminare la richiesta e di formulare raccomandazioni, se del caso, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione delle parti contraenti secondo le loro procedure rispettive.

Articolo 34

Su richiesta delle isole Færøer, la Comunità può prendere in considerazione:

- il miglioramento delle possibilità di accesso per prodotti specifici;

- l'estensione delle sue concessioni tariffarie a favore dei prodotti della pesca delle isole Færøer a nuove specie di pesci catturate dai pescherecci di questo paese che operano nell'Atlantico settentrionale, oppure a prodotti della pesca che attualmente non vengono prodotti dall'industria delle isole Færøer. Queste nuove specie di questi prodotti della pesca potrebbero essere importati in esenzione dai dazi nella Comunità, qualora dovesse trattarsi di prodotti sensibili per la stessa.

Articolo 35

Gli allegati e i protocolli del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso. Articolo 36

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo notificandolo all'altra parte contraente. Il presente accordo scade dopo dodici mesi dalla data della notifica.

Articolo 37

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio delle isole Færøer.

Articolo 38

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lungua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e faeroese, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

L'accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1992, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica.

Le disposizioni applicabili il 1° gennaio 1992 sono applicate all'entrata in vigore del presente accordo se quest'ultima ha luogo dopo tale data.

Hecho en Bruselas, el dos de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

Udfærdiget i Bruxelles, den anden december nitten hundrede og enoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zweiten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äýï Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá.

Done at Brussels on the second day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Fait à Bruxelles, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Fatto a Bruxelles, addì due dicembre millenovecentonovantuno.

Gedaan te Brussel, de tweede december negentienhonderdeenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dois de Dezembro de mil novecentos e noventa e um.

Gjørt í Bruxelles, hin annan dagin i december 1991.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Fyri Raoio fyri Europeisku Felagsskapirnar

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Por el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe

For Danmarks regering og Færøernes landsstyre

Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Äáíßáò êáé ôçí ôïðéêÞ êõâÝñíçóç ôùí Öåñüùí ÍÞóùí

For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé

Per il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faerøer

Voor de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer

Pelo Governo da Dinamarca e o Governo regional das ilhas Faroé

Fyri ríkisstjórn Danmarkar og Føroya Landsst´yri

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera i) dell'accordo

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Abolizione, da parte delle isole Færøer, delle tariffe e dei dazi sui prodotti di origine comunitaria

A. Legislazione faeroese sui dazi fiscali all'importazione e sui prelievi interni alla produzione in vigore il 1° maggio 1991:

1. Legge n. 53 dell'11 febbraio 1950, successivamente modificata:

dazi fiscali all'importazione e prelievi alla produzione per un certo numero di prodotti specifici.

2. Legge n. 9 del 27 aprile 1961, successivamente modificata:

un dazio fiscale generale all'importazione del 27 % con determinate eccezioni, soprattutto per le materie prime e per i prodotti utilizzati dall'industria della pesca.

3. Legge n. 32 del 19 maggio 1979, successivamente modificata:

un dazio fiscale generale all'importazione del 6 % con determinate eccezioni, sebbene meno numerose di quelle del n. 2.

Al più tardi al momento della firma dell'accordo, la Commissione europea dovrà ricevere una raccolta completa della summenzionata legislazione in vigore il 1° maggio 1991.

B. Le isole Færøer si impegnano ad apportare le modifiche seguenti alla loro legislazione in materia di dogane e dazi:

1. Il 1° gennaio 1992:

a) verrà messa in vigore una nuova legislazione doganale che introdurrà una tariffa doganale basata sul sistema armonizzato e rispetterà gli obblighi della Danimarca a norma del GATT;

b) i prodotti di origine CEE verranno importati in esenzione dai dazi, con le eccezioni specificate nei protocolli 2 e 4.

2. Il 1° gennaio 1993:

l'attuale sistema di dazi fiscali all'importazione e di prelievi alla produzione sarà abolito e sostituito dal nuovo sistema di imposizione indiretta basato sugli elementi seguenti:

a) un'imposta sul valore aggiunto (IVA) basata sui principi raccomandati dalla Comunità ai suoi Stati membri, compresa la non discriminazione dei prodotti importati, e

b) un sistema di accise, prelevate sia sulla produzione nazionale che sui beni importati.

PROTOCOLLO N. 1

relativo alle disposizioni particolari applicabili alle importazioni di determinate specie di pesci e di prodotti della pesca

Articolo 1

Per quanto riguarda i prodotti elencati in allegato al presente protocollo, originari delle isole Færøer:

1) non viene introdotto nessun nuovo dazio doganale negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer;

2) in allegato al presente protocollo, vengono indicati i dazi doganali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer;

3) il Regno di Spagna riduce i suoi dazi doganali applicabili alle isole Færøer a norma dell'articolo 173, paragrafi 1 e 2 dell'atto di adesione;

4) la Repubblica portoghese riduce i suoi dazi doganali applicabili alle isole Færøer a norma dell'articolo 360, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 dell'atto di adesione.

Articolo 2

Le aliquote del dazio preferenziale indicate in allegato si applicano unicamente se il prezzo franco frontiera, determinato dagli Stati membri a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (GU n. L 379 del 31. 12. 1981), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (GU n. L 305 del 10. 11. 1988), è perlomeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato, o dovrà fissare, per i prodotti o per le categorie di prodotti in questione.

Articolo 3

Al fine di eliminare i dazi doganali, nell'allegato vengono fissati massimali di riferimento per alcuni prodotti originari delle isole Færøer.

Qualora le importazioni di questi prodotti dovessero superare i massimali di riferimento, la Comunità può ripristinare il dazio doganale intero.

Articolo 4

Le isole Færøer aboliscono le tariffe e i dazi all'importazione di pesci e prodotti della pesca originari della Comunità alle date specificate nell'articolo 5 e nell'allegato II dell'accordo.

ALLEGATO

I dazi doganali e le altre condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer sono i seguenti

TABELLA I

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA II

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 2

relativo ai prodotti soggetti ad un regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati

Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui alla tabella allegata al presente protocollo, l'accordo non preclude:

i) la riscossione, all'importazione, di un elemento mobile o di un importo fisso, né l'applicazione di misure interne di compensazione dei prezzi;

ii) l'applicazione di misure all'esportazione.

Articolo 2

1. La Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, applica a decorrere dal 1° gennaio 1992, i dazi doganali sulle importazioni originarie delle isole Færøer conformemente alla tabella allegata al presente protocollo.

2. Il Regno di Spagna riduce progressivamente lo scarto tra i dazi di base applicabili il 1° gennaio 1985 ai prodotti originari delle isole Færøer e i dazi applicabili il 1° gennaio 1992, indicati nella tabella allegata al presente protocollo, conformemente all'articolo 31, paragrafi 1 e 2 dell'atto di adesione.

3. La Repubblica portoghese riduce progressivamente lo scarto tra i dazi di base applicabili il 1° gennaio 1985 ai prodotti originari delle isole Færøer e i dazi applicabili il 1° gennaio 1992, indicati nella tabella allegata al presente protocollo, conformemente all'articolo 190, paragrafi 1 e 3 dell'atto di adesione.

Articolo 3

Le isole Færøer aboliscono le tariffe e i dazi all'importazione di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità alla data specificata nell'articolo 5 e nell'allegato II del presente accordo, con le eccezioni indicate nel protocollo 4, tabella II.

Qualora le isole Færøer dovessero introdurre tali misure per i prodotti agricoli trasformati, come specificato all'articolo 1 del presente protocollo, esse ne informano la Comunità.

TABELLA

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione

amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI

ORIGINARI

Articolo 1

Criteri di origine

1. Al fini dell'applicazione dell'accordo, sono considerati:

1) prodotti originari delle isole Færøer:

a) i prodotti interamente ottenuti nelle isole Færøer;

b) i prodotti ottenuti nelle isole Færøer, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che:

i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo, o

ii) che tali prodotti siano originari della Comunità ai sensi del presente protocollo;

2) prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che:

i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo, o

ii) che tali prodotti siano originari delle isole Færøer ai sensi del presente protocollo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, 1) b) ii), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo, esportati tali quali dalle isole Færøer nella Comunità o che non abbiano subito nella Comunità lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3, mantengono la propria origine.

Fatto salvo il paragrafo 1, 2) b) ii), i prodotti originari delle isole Færøer ai sensi del presente protocollo, esportati tali quali dalla Comunità nelle isole Færøer o che non abbiano subito nella Comunità lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3, mantengono la propria origine.

Articolo 2

Prodotti interamente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 1) a) e 2) a), sono considerati interamente ottenuti nella Comunità o nelle isole Færøer:

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari o oceani;

b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;

c) gli animali vivi che vi sono nati o allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;

e) i prodotti delle caccia o della pesca che vi sono praticate;

f) i prodotti delle pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-officina esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate;

j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto alle navi:

- che sono immatricolate o registrate nelle isole Færøer o in uno Stato membro della Comunità;

- che battono bandiera delle isole Færøer o di uno Stato membro della Comunità;

- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri della Comunità, residenti o non residenti nelle isole Færøer, oppure ad una società la cui sede principale sia in uno di detti Stati o nelle isole Færøer, e di cui gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri della Comunità, residenti o non residenti nelle isole Færøer, e il cui capitale, nel caso delle società di persone o delle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50 % a questi Stati, alle isole Færøer, a loro enti pubblici o a loro cittadini;

- il cui capitano e i cui ufficiali sono cittadini degli Stati membri della Comunità, residenti o non residenti nelle isole Færøer;

- il cui equipaggio è composto almeno per il 75 % di cittadini degli Stati membri della Comunità, oppure di residenti o non residenti nelle isole Færøer.

3. I termini «isole Færøer» e «Comunità» comprendono altresì le acque territoriali che circondano le isole Færøer e gli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali vengono trasformate o lavorate le catture, sono considerate parte del territorio della Comunità o delle isole Færøer, purché rispondano alle condizioni enunciate al paragrafo 2.

Articolo 3

Prodotti sufficientemente trasformati

1. Al fini dell'applicazione dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, con i termini «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o SA).

Con il termine «classificato» si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco nell'allegato II, le condizioni stabilite nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 1.

Per i prodotti del capitoli da 84 a 91 compresi, l'esportatore può scegliere di applicare le condizioni della colonna 4 invece di quelle della colonna 3.

a) Quando nell'elenco di cui all'allegato II si applica una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o nelle isole Færøer, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni deve corrispondere al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei materiali dei paesi terzi importati nella Comunità o nelle isole Færøer.

b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora esso non sia né noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione.

Qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del precedente comma.

c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

d) Per «valore in dogana» si intende quello definito a norma dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Al fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce:

a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altra sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti, della stessa specie o di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari della Comunità o delle isole Færøer;

f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

Articolo 4

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario della Comunità o delle isole Færøer, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonché i materiali o prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione, ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi.

Articolo 5

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio e un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e sono compresi nel relativo prezzo o non sono fatturati a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

Articolo 6

Assortimenti

Gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo complesso purché il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 7

Trasporto diretto

1. Il regime preferenziale previsto dall'accordo si applica soltanto ai prodotti o materiali trasportati tra il territorio della Comunità e quello delle isole Færøer senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto delle merci che costituiscono una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quello della Comunità o delle isole Færøer, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché le merci stesse siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarle nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali:

a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese o nel territorio di esportazione, che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito; o

b) di un attestato, rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:

- un'esatta descrizione delle merci;

- la data dello scarico o ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate;

- la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci; o

c) in mancanza del documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

Articolo 8

Continuità territoriale

Le condizioni enunciate nel presente titolo concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o nelle isole Færøer.

Se merci originarie esportate dalla Comunità o dalle isole Færøer verso un altro paese vi ritornano, esse devono essere considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate, e che

- esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle tali quali durante la loro permanenza in detto paese.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 9

Certificato di circolazione delle merci EUR.1

La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato dal presente protocollo.

Articolo 10

Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato su domanda scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato, sotto la responsabilità dell'esportatore. La domanda viene fatta su un formulario il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo e che viene compilato conformemente al protocollo stesso.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali del paese o del territorio di esportazione.

2. L'esportatore o il suo rappresentante presentano, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per i prodotti da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Essi si impegnano a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le prove supplementari necessarie per accertare lo stato originario dei prodotti che possono beneficiare del trattamento preferenziale nonché a consentire qualsiasi controllo, da parte delle suddette autorità, della loro contabilità e dei procedimenti impiegati per ottenere i summenzionati prodotti.

Gli esportatori devono conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali delle isole Færøer se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari delle isole Færøer ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1,1) del presente protocollo. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1,2) del presente protocollo.

5. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o delle isole Færøer possono rilasciare certificati di circolazione delle merci EUR.1 alle condizioni enunciate nel presente protocollo se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari delle isole Færøer o della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo e a condizione che le merci oggetto del certificato si trovino nella Comunità o nelle isole Færøer.

In questi casi, i certificati di circolazione delle merci EUR.1 vengono rilasciati previa presentazione della prova di origine precedentemente rilasciata o compilata. La prova di origine deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione.

6. Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce un titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale in materia di tariffe e di contingenti stabilito dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese di esportazione controllare l'origine delle merci e le altre dichiarazioni del certificato.

7. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo ritenuto utile.

8. Spetta alle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte non riempita deve essere annullata a tratti di penna.

9. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 11

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sulla domanda l'esportatore deve:

- indicare il lugo e la data di esportazione dei prodotti a cui il certificato si riferisce;

- attestare che non è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 al momento dell'esportazione di detti prodotti, e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ACHTERAF AFGEGEVEN», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «GIVIN EFTIRFYLGJANDI».

4. Le diciture di cui al paragrafo 3 vengono apposte nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 12

Rilascio di un duplicato del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «TVITAK».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data.

Articolo 13

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 10, 11 e 12 del presente protocollo, può essere applicata, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per le quali possono essere rilasciati certificati EUR.1, e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento dell'esportazione, né la merce né la domanda, di certificato EUR.1 relativo a detta merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 10 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato o del territorio di esportazione e della firma, che può essere anche un facsimile, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo. Questo timbro può essere anche prestampato sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «EINFØLD MANNAGONGD».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo» del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità competente ad effettuare il controllo del certificato.

7. Qualora si applichi la procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione possono prescrivere l'uso di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti precisano in particolare:

a) le modalità secondo cui devono essere redatte le domande di certificati EUR.1.

b) le modalità secondo cui queste domande devono essere conservate per almeno due anni,

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera d), l'autorità competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 25 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie ritenute necessarie. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo se l'esportatore autorizzato non soddisfa più le condizioni di autorizzazione o se non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse stabilite, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire alle suddette autorità di procedere a tutti i controlli ritenuti necessari prima della spedizione delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione possono effettuare tutti i controlli ritenuti necessari presso gli esportatori autorizzati. Detti esportatori devono accettare i controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata l'applicazione delle norme della Comunità e degli Stati membri in materia di formalità doganali e di utilizzazione dei documenti doganali.

Articolo 14

Certificati sostitutivi

Uno o più certificati EUR.1 possono essere sostituiti in qualsiasi momento da uno o più altri certificati, purché la sostituzione venga effettuata presso l'ufficio doganale in cui si trovano le merci.

Articolo 15

Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato, entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentati i prodotti.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte questi casi specifici, le autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione possono accetare i certificati se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine.

Articolo 16

Esposizioni

1. I prodotti spediti dalla Comunità o dalle isole Færøer per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato membro della Comunità o le isole Færøer, e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere considerati originari della Comunità o delle isole Færøer e purché si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Comunità o dalle isole Færøer nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità o nelle isole Færøer;

c) i prodotti sono stati spediti nella Comunità o nelle isole Færøer durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato EUR.1, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diverse da quelle organizzate per scopi privati in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti restano sotto controllo della dogana.

Articolo 17

Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 è presentato alle autorità doganali dello Stato o del territorio d'importazione secondo le modalità da essi previste. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato, ed esigere che la dichiarazione di importazione sia corredata di un attestato dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.

Articolo 18

Importazioni con spedizioni scaglionate

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato che rientri nei capitoli 84 o 85 del sistema armonizzato è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorità, esso è considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 19

Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato o del territorio d'importazione secondo le norme in vigore in detto Stato o territorio.

Articolo 20

Formulario EUR.2

1. In deroga all'articolo 9, per le spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 4 800 ecu, la prova del carattere originario ai sensi del presente protocollo è fornita dal formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato a norma del presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ciascuna spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 presenta, su richiesta delle autorità doganali del paese o del territorio di esportazione, tutti i documenti giustificativi concernenti la sua utilizzazione.

Articolo 21

Discordanze

L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione EUR.1, sul formulario EUR.2 o nelle dichiarazioni riportate nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del documento, se è debitamente accertato che tali diciture o dichiarazioni corrispondono alle merci presentate.

Articolo 22

Esenzioni dalla prova d'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, si sia dichiarato che i prodotti rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo e non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.

2. Sono considerate non commerciali le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore globale dei prodotti non deve superare 340 ecu se si tratta di piccole spedizioni o 960 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 23

Importi espressi in ecu

1. Ogni Stato o territorio di esportazione fissa importi, nella sua moneta nazionale, equivalenti agli importi espressi in ecu e li comunica alle altre parti dell'accordo. Se tali importi superano gli importi corrispondenti fissati dallo Stato o dal territorio di importazione, quest'ultimo li accetta a condizione che le merci siano fatturate nella moneta dello Stato di esportazione.

Se il prodotto è fatturato nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato o il territorio di importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato interessato.

2. Sino al 30 aprile 1993 compreso, l'ecu da usarsi per la conversione in una moneta nazionale è il controvalore in quella moneta nazionale dell'ecu al 3 ottobre 1990. Per ciascun biennio successivo, esso sarà il controvalore in quella moneta nazionale dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno immediatamente precedente detto biennio.

TITOLO III

REGIME DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 24

Trasmissione dell'impronta dei timbri

Le autorità doganali degli Stati membri e delle isole Færøer si trasmettono, attraverso la Commissione delle Comunità europee, le impronte dei timbri usati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati EUR.1.

Articolo 25

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e dei formulari EUR.2 viene effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni riguardanti la vera origine delle merci in questione.

2. Ai fini di una corretta applicazione del presente protocollo, gli Stati membri della Comunità e le isole Færøer si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano l'inchiesta.

Esse uniscono al certificato EUR.1 o al formulario EUR.2 i documenti commerciali utili, o copia degli stessi, e forniscono tutte le informazioni disponibili in base alle quali si ritengono inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni del presente accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

4. I risultati del controllo vengono comunicati quanto prima alle autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano ai prodotti realmente esportati e se questi possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

5. Le contestazioni che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione e quelle dello Stato o del territorio di esportazione, o che creino un problema di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposte al comitato doganale.

6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali del paese di esportazione conservano i documenti di esportazione, o le copie dei certificati sostitutivi, per almeno due anni.

Articolo 26

Sanzioni

Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che redigono o fanno redigere un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per determinati prodotti.

Articolo 27

Zone franche

Gli Stati membri e le isole Færøer prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti oggetto di una transazione in base ad un certificato EUR.1 i quali, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate a prevenirne il deterioramento.

TITOLO IV

ISOLE CANARIE, CEUTA E MELILLA

Articolo 28

Applicazione del protocollo

1. Il termine «Comunità» utilizzato nel presente protocollo non comprende le isole Canarie, Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla, con riserva delle condizioni particolari di cui all'articolo 29.

Articolo 29

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti si applicano in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo.

2. A condizione che siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 7, si considerano:

1) prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla;

b) i prodotti ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla, e nella cui fabbricazione siano entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che:

i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo, o che

ii) tali prodotti siano originari delle isole Færøer o della Comunità, ai sensi del presente protocollo, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2) Prodotti originari delle isole Færøer:

a) i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Færøer;

b) i prodotti ottenuti nelle isole Færøer e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che:

i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo, oppure che

ii) tali prodotti siano originari delle isole Canarie, di Ceuta, di Melilla o della Comunità, ai sensi del presente protocollo, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni e trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

3. Le isole Canarie, Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, appone le diciture «Isole Færøer» e «Isole Canarie, Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta o di Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla.

6. L'articolo 30 non si applica agli scambi tra le isole Canarie, Ceuta e Melilla, da un lato, e le isole Færøer, dall'altro.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Restituzione ed esenzioni dai dazi doganali

1. Fatti salvi l'articolo 1 del protocollo n. 2 e l'articolo 1 del protocollo n. 4, i prodotti del tipo di quelli a cui si applica l'accordo, utilizzati nella fabbricazione di prodotti per i quali vengono rilasciati o completati un certificato EUR.1 o un formulario EUR.2, non possono essere oggetto di una restituzione dei dazi doganali o beneficiare di un'esenzione dai dazi doganali, sotto qualsiasi forma, a meno che non si tratti di prodotti originari della Comunità o delle isole Færøer.

2. Quando è utilizzata nel presente articolo, l'espressione «dazi doganali» comprende anche le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali.

Articolo 31

Prodotti petroliferi

I prodotti riportati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e l'articolo 30.

Articolo 32

Modifiche del protocollo

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 33

Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 34

Esecuzione del protocollo

La Comunità e le isole Færøer prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Pagina

ALLEGATO I: Note 51

ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni e trasformazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 56

ALLEGATO III: Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 106

ALLEGATO IV: Modello del formulario EUR.2 111

ALLEGATO V: Facsimile dell'impronta del timbro di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) 115

ALLEGATO VI: Elenco dei prodotti di cui all'articolo 31, temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo 116

ALLEGATO I

NOTE

Introduzione

Queste note si applicano, se del caso, a tutti i prodotti fabbricati con materiali non originari, anche se non soggetti a condizioni particolari specificate nell'elenco dell'allegato III, ma soggetti invece semplicemente alla regola di cambiamento della voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nota 1:

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 291A1231(01).1

1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce od il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. Se la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola delle colonne 3 o 4 si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne 3 o 4 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo in questione o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3 o 4.

1.4. Se nella colonna 4 non figura nessuna regola di origine, ai prodotti dei capitoli da 84 a 91 si applica la regola della colonna 3.

Nota 2:

2.1. Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il «montaggio» o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.

2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto ottenuto anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

2.4. Per «merci» si intendono sia i «materiali» che i «prodotti».

Nota 3:

3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Se una voce o parte di voce citata nell'elenco è soggetta alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella colonna 3.

3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3. Quando una regola prevede che possono essere utilizzati materiali di qualsiasi voce è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che possono essere utilizzati solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2.

3.4. Se un prodotto che è stato fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce oppure in base alla propria regola specifica dell'elenco viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407 è fabbricato in un paese determinato, con abbozzi fucinati di acciai legati della voce 7224. La regola applicabile ai motori della voce 8407 prevede che il valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Se la fucinatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, l'abbozzo ottenuto ha già conseguito il carattere di prodotto originario conformemente alla regola prevista nell'elenco per i prodotti della voce 7224. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione del motore della voce 8407, a prescindere dal fatto che l'abbozzo sia stato ottenuto o meno nello stesso impianto industriale del motore. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si calcola il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono osservate, il prodotto finito non è originario se l'operazione eseguita è insufficiente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

3.6. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle norme di origine, è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Nel caso di assortimenti di articoli classificati in base alla regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità da prendere in considerazione è quella di ciascuno degli articoli degli assortimenti: questa disposizione si applica anche agli assortimenti delle voci 6308, 8206 e 9605.

Ne consegue pertanto che:

- quando un prodotto composto di un gruppo o di un complesso di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

- quando una partita consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le norme di origine ogni prodotto va considerato singolarmente;

Quando, conformemente alla regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto contenuto ai fini della classificazione, detto imballaggio è in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4:

4.1. La regola che figura nell'elenco rappresenta il livello minimo di lavorazione o trasformazione richiesto, per cui l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2. Quando una regola figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro oppure entrambi.

Pertanto, se una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola applicabile alle macchine da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto «zig-zag» siano prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce evidentemente l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un articolo fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa unicamente essere ottenuto a partire da filati non originari, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti» anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibre.

Vedi anche la nota 7.3 relativa ai tessili.

4.4. Se una regola dell'elenco indica due o più percentuali per il valore massimo di materiali non originari di cui è ammesso l'uso, tali percentuali non sono cumulabili. Il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 5:

5.1. Nell'elenco, con i termini «fibre naturali» s'intendono tutte le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente la filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, i termini «fibre naturali» comprendono le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.

5.2. I termini «fibre naturali» comprendono crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché lana, peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, cotone delle voci da 5201 a 5203 e altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4. Nell'elenco, con i termini «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che formano oggetto nell'elenco di un rinvio alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte nella colonna 3 dell'elenco non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato nella loro fabbricazione che globalmente rappresenti 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

I materiali tessili di base sono:

- seta,

- lana,

- peli grossolani,

- peli fini,

- crini,

- cotone,

- materiali per la fabbricazione della carta e carta,

- lino,

- canapa,

- iuta ed altre fibre tessili liberiane,

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

- filamenti sintetici,

- filamenti artificiali,

- fibre sintetiche in fiocco,

- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono l'impiego di sostanze chimiche non originarie) possono essere usate fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò possono essere utilizzati fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del tessuto filati sintetici che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono l'impiego di fibre in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o filati di lana che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono l'impiego di fibre naturali) o una combinazione di questi due tipi di filati.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da un filato di cotone della voce 5205 e da un tessuto di cotone della voce 5210 è considerata un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile «tufted» è stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da un tessuto sintetico della voce 5407 allora, ovviamente, sono stati utilizzati due diversi materiali tessili e la superficie tessile «tufted» è quindi un «prodotto misto».

Ad esempio:

Un tappeto «tufted» fabbricato a partire da filati artificiali e filati di cotone e con dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili. I materiali non originari utilizzati in uno stadio di lavorazione successivo a quello previsto dalla regola possono essere utilizzati a condizione che il loro peso globale non ecceda il 10 % del peso del tappeto. Perciò i filati artificiali e il dorso di iuta possono essere importati in questo stadio di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti» questa tolleranza viene portata al 20 % per tali filati.

6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un nastro consistente in un'anima di lamina di alluminio, oppure un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % per tale nastro.

Nota 7:

7.1. Nel caso dei prodotti tessili confezionati corredati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, i materiali tessili, escluse le stoffe da fodera o da controfodera, che non soddisfano la regola della colonna 3 per i prodotti confezionati in questione possono essere usati, purché il loro peso non superi l'8 % del peso totale di tutti i materiali tessili incorporati.

7.2. Le guarnizioni, gli accessori e gli altri prodotti utilizzati che contengono materiali tessili non debbono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nella nota 4.3.

7.3. Conformemente alla nota 4.3, le guarnizioni, gli accessori o altri prodotti non originari che non contengono materiali tessili possono in ogni caso essere utilizzati liberamente qualora essi non possano essere ottenuti a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO OTTENUTO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR. 1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato o del territorio di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

3. Gli Stati membri della Comunità e le isole Færøer possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

>SPAZIO PER TABELLA>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3.Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

>SPAZIO PER TABELLA>

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISOle circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

PRESENTOi seguenti documenti giustificativi (1):

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDOil rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 viene compilato sul formulario il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato o del territorio di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².

3. Gli Stati membri della Comunità e le isole Færøer possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

2.L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.

3.Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4.L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

Modello del timbro di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(3) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

ALLEGATO VI

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 31, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 4

relativo ai prodotti agricoli oggetto delle disposizioni particolari applicabili alle importazioni

Articolo 1

A norma dell'articolo 17 dell'accordo la Comunità economica europea concede ai prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer i seguenti contingenti tariffari: >SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

A norma dell'articolo 5 e dell'allegato II dell'accordo, le isole Færøer concedono l'esenzione da tariffe e dazi ai prodotti di origine CEE di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, con le seguenti esenzioni:

>SPAZIO PER TABELLA>

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1

dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo che spetta alle parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo in base ai criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione delle misure che essa può prendere a norma degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità di cui all'articolo 27, o a norma dell'articolo 28, potrà essere, in virtù delle norme comunitarie, limitata ad una delle sue regioni.

Dichiarazione comune relativa al riesame dell'accordo commerciale in base all'andamento delle relazioni commerciali CEE/EFTA

Qualora, al momento della conclusione di nuovi accordi o intese tra la Comunità e gli Stati membri dell'EFTA nel quadro della creazione dello Spazio economico europeo, la Comunità faccia ai paesi EFTA concessioni superiori a quelle applicabili alle isole Færøer nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta delle isole Færøer la Comunità esaminerà in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alle isole Færøer.

Qualora vengano conclusi tra le isole Færøer e gli Stati membri dell'EFTA accordi o intese mediante i quali le isole Færøer fanno ai paesi EFTA concessioni superiori a quelle applicabili alla Comunità nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta della Comunità le isole Færøer esamineranno in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alla Comunità.

Scambio di lettere sulla reciproca assistenza

Lettera del Capo della delegazione della Danimarca e delle isole Færøer

Signor . . .,

mi pregio confermarLe che il governo della Danimarca ed il governo locale delle isole Færøer sono disposti a concludere con la Comunità economica europea un accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca per le questioni doganali non appena sarà stato concluso un accordo analogo con uno o più Stati membri dell'associazione europea di libero scambio. Confermo altresì che l'accordo sull'assistenza amministrativa reciproca per le questioni doganali da concludere tra la Comunità economica europea, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer si baserà sull'accordo o sugli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e uno o più Stati membri dell'associazione europea di libero scambio.

Voglia gradire, signor . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

. . . . . . . . . . . .

Capo delegazione della

Danimarca e delle isole Færøer

Lettera del Capo delegazione della Comunità economica europea

Signor . . .,

nella Sua lettera in data odierna Lei mi informa di quanto segue:

«Mi pregio confermarLe che il governo della Danimarca ed il governo locale delle isole Færøer sono disposti a concludere con la Comunità economica europea un accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca per le questioni doganali non appena sarà stato concluso un accordo analogo con uno o più Stati membri dell'associazione europea di libero scambio. Confermo altresì che l'accordo sull'assistenza amministrativa reciproca per le questioni doganali da concludere tra la Comunità economica europea, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer si baserà sull'accordo o sugli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e uno o più Stati membri dell'associazione europea di libero scambio.»

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e La prego di accettare, signor . . ., l'espressione della mia più profonda stima.

. . . . . . . . . . . .

Capo delegazione della

Comunità economica europea

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

(2) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(3) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(4) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(5) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(6*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

(7) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.