21977D1229(13)

Decisione n. 1/77 del Comitato misto CEE-Norvegia che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce certe decisioni di detto Comitato misto

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 29/12/1977 pag. 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 2937/77 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1977 relativo all'applicazione della decisione n. 1/77 del Comitato misto CEE-Norvegia che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce certe decisioni di detto Comitato misto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (1) è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1º luglio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di detto accordo, il Comitato misto CEE-Norvegia ha adottato la decisione n. 1/77 che completa e modifica il protocollo n. 3 e sostituisce certe decisioni del Comitato misto;

considerando che bisogna applicare nella Comunità questa decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, è applicabile nella Comunità la decisione n. 1/77 del Comitato misto.

Il testo della decisione è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHABERT (1)GU n. L 171 del 17.6.1973, pag. 1.

ALLEGATO

DECISIONE N. 1/77 DEL COMITATO MISTO del 19 dicembre 1977 che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e sostituisce alcune decisioni del Comitato misto

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando che, per l'applicazione dell'accordo, le regole d'origine per quanto riguarda sia le condizioni nelle quali i prodotti acquistano il carattere di prodotti originari, sia le giustificazioni di tale carattere e le sue modalità di controllo da parte del suddetto protocollo, sono state modificate da numerose decisioni del Comitato misto ; che altre decisioni del predetto Comitato hanno introdotto alcune procedure che semplificano l'applicazione del protocollo stesso;

considerando pertanto che è opportuno, per il buon funzionamento dell'accordo, riunire in un solo testo tutte le dette disposizioni allo scopo di facilitare il compito degli utenti e delle amministrazioni doganali;

considerando, inoltre, che il consiglio di cooperazione doganale ha adottato una raccomandazione che modifica la nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, qui di seguito definita «nomenclatura» ; che è opportuno di conseguenza adattare gli elenchi A e B riportati negli allegati II e III del protocollo n. 3 e introdurre una regola specifica relativa all'origine dei prodotti presentati sotto forma d'assortimenti,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del titolo II del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo:

«TITOLO II

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 8

1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Norvegia, al beneficio delle disposizioni dell'accordo, su presentazione di uno dei seguenti documenti: a) un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, denominato qui di seguito "certificato EUR. 1", il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo, o

b) un formulario EUR. 2, il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo, per spedizioni che contengano esclusivamente prodotti originari e a condizione che il valore di ogni spedizione non superi le 1 500 unità di conto.

2. Sono ammessi come originari ai sensi del presente protocollo, senza che sia necessario uno dei documenti di cui al paragrafo 1, i prodotti: a) che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati e il cui valore non sia superiore a 100 unità di conto,

b) che sono contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e il cui valore non sia superiore a 300 unità di conto.

Queste disposizioni vengono applicate solo nel caso in cui si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale, dichiarate come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo e non esista nessun dubbio sulla sincerità di detta dichiarazione.

Sono considerate prive di ogni valore commerciale, le importazioni a carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei passeggeri: queste merci non devono costituire, per la loro natura e il loro quantitativo, nessuna preoccupazione di carattere commerciale.

3. L'unità di conto (UC) ha il valore di 0,88867088 grammi di oro fino. In caso di modificazioni dell'unità di conto, le parti contraenti si metteranno in contatto a livello di comitato misto per ridefinirne il valore in oro.

4. Gli accessori, pezzi di ricambio e attrezzature che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte, sono considerati come costituenti un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

5. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto d'articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del valore totale degli assortimenti.

Articolo 9

1. Il certificato EUR. 1 viene rilasciato all'atto dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

2. Il rilascio del certificato EUR. 1 è effettuato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente protocollo. Il rilascio del certificato EUR. 1 viene effettuato dalle autorità doganali della Norvegia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Norvegia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente protocollo.

3. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Norvegia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR. 1 secondo le condizioni fissate dagli accordi di cui all'articolo 2 del presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità, della Norvegia, della Finlandia, dell'Islanda, dell'Austria, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera ai sensi dell'articolo 2 e, all'uopo, dell'articolo 3 del presente protocollo e con la riserva che i prodotti ai quali i certificati EUR. 1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Norvegia.

In caso di applicazione dell'articolo 2 e, all'occorrenza, dell'articolo 3 del presente protocollo, i certificati EUR. 1 vengono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati nei quali le merci abbiano o soggiornato prima della loro riesportazione senza aver subito modificazioni, oppure subito le modificazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo, su presentazione dei certificati EUR. 1 rilasciati precedentemente.

4. Il certificato EUR. 1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dall'accordo.

La data di rilascio del certificato EUR. 1 deve essere indicata nella casella dei certificati EUR. 1 riservata alla dogana.

5. A titolo eccezionale, il certificato EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quando non sia stato rilasciato all'atto dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti : "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTGEFID EFTIRA", "UTSTEDT SENERE", "EMITIDO A POSTERIORI", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

6. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono portare una delle menzioni seguenti : "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "KAKSOISKAPPALE", "SAMRIT", "SEGUNDA VIA".

Il duplicato, sul quale deve essere riprodotta la data del certificato EUR. 1 originale, ha valore da tale data.

7. Le menzioni di cui ai paragrafi 5 e 6 vengono apposte nella rubrica "osservazioni" del certificato EUR. 1.

8. La sostituzione di uno o più certificati EUR. 1 con uno o più certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata nell'ufficio doganale in cui le merci si trovano.

9. Al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3, le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi o di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

Articolo 10

1. Il certificato EUR. 1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo, e che sia riempito in conformità di questo protocollo.

2. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia riempito correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziatura. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. Poiché il certificato EUR. 1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione adottare le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR. 1.

4. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta insieme alla domanda ogni documentazione giustificativa utile, che possa fornire la prova che le merci da esportare possono consentire il rilascio di un certificato EUR. 1.

5. Quando un certificato EUR. 1 viene rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente protocollo, dopo l'esportazione effettiva delle merci alle quali si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui al paragrafo 1: - indicare luogo e data di spedizione delle merci alle quali si riferisce il certificato EUR. 1,

- attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR. 1, all'atto dell'esportazione delle merci di cui trattasi, precisandone i motivi.

6. Le richieste di certificati EUR. 1 nonché i certificati EUR. 1 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del presente protocollo, in sostituzione dei quali vengono rilasciati nuovi certificati EUR. 1, devono essere conservati dalle autorità doganali del paese d'esportazione almeno per due anni.

Articolo 11

1. Il certificato EUR. 1 è compilato sul modulo di cui un modello figura all'allegato V del presente protocollo. Questo modulo è stampato in una o più delle lingue nelle quali l'accordo è redatto. Il certificato EUR. 1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione ; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR. 1 deve avere il formato di mm 210 × 297, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g il m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Gli Stati membri della Comunità e la Norvegia possono riservare la stampa dei certificati EUR. 1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR. 1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR. 1 deve recare menzione del nome e indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 12

1. Il certificato EUR. 1 deve essere presentato, nel termine di quattro mesi a partire dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale le merci sono presentate secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

2. Fermo restando l'articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo, quando, su domanda del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 e 85 della nomenclatura viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR. 1 per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.

3. I certificati EUR. 1 che vengono presentati alle autorità doganali dello Stato importatore dopo lo spirare del termine di presentazione di cui al paragrafo 1, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR. 1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

4. La costatazione di piccole discordanze tra le menzioni esistenti sul certificato EUR. 1 e quelle contenute sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'assolvimento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR. 1 se viene regolarmente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.

5. I certificati EUR. 1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

6. La prova che esistono le condizioni di cui all'articolo 7 del presente protocollo, è fornita con la presentazione alle autorità doganali competenti dello Stato d'importazione: a) o di un titolo giustificativo del trasporto unico redatto nello Stato di esportazione e sotto la cui scorta è stato effettuato l'attraversamento del paese di transito;

b) o di un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito e contenente: - una descrizione esatta delle merci,

- la data di carico e scarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate,

- la certificazione delle condizioni nelle quali si è effettuata la sosta delle merci;

c) o, in mancanza, di qualsiasi documento probatorio.

Articolo 13

1. In deroga all'articolo 9, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 6 del presente protocollo, una procedura semplificata di rilascio del certificato EUR. 1 è applicabile, secondo le disposizioni seguenti.

2. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, di seguito chiamato "esportatore gradito", che corrisponda alle condizioni previste dal paragrafo 3 e che intenda effettuare operazioni per le quali può essere rilasciato un certificato EUR. 1, a non presentare, all'atto dell'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato esportatore, né la merce, né la richiesta di certificato EUR. 1 di cui le merci costituiscono l'oggetto, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR. 1 alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 12, paragrafo 2, del presente protocollo.

Le autorità doganali dello Stato esportatore possono escludere alcune categorie di merci dalle facilitazioni previste dal paragrafo 1.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è accordata solo all'esportatore abituale e che offre, a parere delle autorità doganali, ogni garanzia per il controllo del carattere originario dei prodotti.

Le autorità doganali rifiutano l'autorizzazione a quell'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse giudicano utili.

Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo allorché l'esportatore gradito non soddisfa più alle condizioni o non offre più tali garanzie.

4. L'autorizzazione specifica, a scelta delle autorità doganali, se la casella n. 11 "visto della dogana" del certificato EUR. 1 debba: a) o essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato esportatore, nonché della firma, manoscritta o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) o essere stampigliata dall'esportatore gradito con l'impronta di un timbro speciale autorizzato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato VII del presente protocollo. Questa impronta può essere stampata sui moduli.

La rubrica n. 11 "visto della dogana" del certificato EUR. 1 viene eventualmente riempita dall'esportatore gradito.

5. Nei casi di cui al paragrafo 4, lettera a), la casella n. 7 "osservazioni" des certificato EUR. 1 porta una delle menzioni seguenti : "Procédure simplifiée" "Forenklet procedure", "Vereinfachtes Verfahren", "Simplified procedure", "Procedura semplificata", "Vereenvoudigde Procedure", "Yksinkertaistettu menettely", "Einföldun afgreidslu", "Forenklet prosedyre", "Procedimento simplificado", "Förenklad procedur". L'esportatore gradito precisa, all'occorrenza, nella casella n. 13 "richiesta di controllo" del certificato EUR. 1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente a effettuare il controllo del certificato EUR. 1.

6. Nell'autorizzazione, le autorità doganali precisano in particolare: a) le condizioni nelle quali sono redatte le domande di certificati EUR. 1;

b) le condizioni in cui vengono conservati, per lo meno per due anni, tali domande, nonché i certificati EUR. 1 che siano serviti alla redazione di altri certificati EUR. 1, alle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del presente protocollo;

c) nei casi di cui al paragrafo 4, lettera b), le autorità doganali competenti a effettuare i controlli a posteriori di cui al successivo articolo 17.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere, nel caso della procedura semplificata, l'utilizzazione di certificati EUR. 1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

7. L'esportatore gradito può essere tenuto a informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che effettua, per consentire all'ufficio doganale competente di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono effettuare, nei confronti degli esportatori graditi, tutti i controlli che ritengono utili. Detti esportatori sono tenuti a sottoporvisi.

8. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano l'applicazione dei regolamenti della Comunità, degli Stati membri e della Norvegia, relativi alle formalità doganali e all'utilizzo dei documenti doganali.

Articolo 14

1. Il formulario EUR. 2 è redatto e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, da un suo rappresentante autorizzato. Esso viene redatto sul modulo di cui un modello figura all'allegato VI. Tale modulo è stampato in una o più delle lingue in cui è stato redatto l'accordo. Il formulario è redatto in una di dette lingue, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore ; se viene redatto a mano deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Per ogni spedizione viene redatto un formulario EUR. 2.

3. Il formulario EUR. 2 deve avere il formato di 210 × 148 mm, con una tolleranza massima ammessa di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta utilizzabile è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64g il m2.

4. Gli Stati membri della Comunità e la Norvegia possono riservarsi la stampa dei formulari EUR. 2 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

5. Se le merci oggetto della spedizione sono state sottoposte a un controllo nel paese di esportazione per la definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può indicare i riferimenti a detto controllo nella rubrica "osservazioni" del formulario EUR. 2.

6. L'esportatore che ha redatto un formulario EUR. 2 è tenuto a fornire, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, ogni possibile giustificazione per quanto riguarda l'utilizzazione di detto formulario.

Articolo 15

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Norvegia per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 2 del presente protocollo e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Norvegia o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino alle condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Norvegia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Norvegia nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Norvegia o nella Comunità;

c) che le merci Sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Norvegia o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR. 1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 16

1. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri della Comunità e la Norvegia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati EUR. 1 compresi quelli rilasciati in base all'articolo 9, paragrafo 3, del presente protocollo, nonché delle dichiarazioni degli esportatori che figurano sul formulario EUR. 2.

2. Il Comitato misto è autorizzato a prendere le decisioni necessarie affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile nella Comunità e in Norvegia.

3. Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Norvegia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR. 1.

4. Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce ai benefici del regime preferenziale.

Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis nel caso di utilizzo della procedura di cui all'articolo 13 del presente protocollo.

5. Gli Stati membri e la Norvegia adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato EUR. 1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, vengano fatte oggetto a sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad assicurare la loro conservazione.

6. Quando i prodotti originari della Comunità o della Norvegia, importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR. 1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR. 1, se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 17

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 è effettuato per sondaggio (scandaglio) o ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato importatore hanno fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato importatore rimandano il certificato EUR. 1 o il formulario EUR. 2, o una fotocopia di tale certificato o di tale modulo alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 o al formulario EUR. 2, se è stata presentata, la fattura o una copia di essa, e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno pensare che le menzioni riportate su detto certificato o su detto formulario sono inesatte.

Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la sospensione del sequestro, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori sono portati a conoscenza, appena possibile, delle autorità doganali dello Stato importatore. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR. 1 o il formulario

EUR. 2 contestato è applicabile alle merci realmente esportate e se queste ultime possono dare effettivamente luogo all'applicazione del regime preferenziale.

Quando tali contestazioni non hanno potuto essere risolte tra le autorità doganali dello Stato importatore e quelle dello Stato esportatore, o quando sollevano un problema d'interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposte al comitato doganale.

Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR. 1, i documenti di esportazione o le copie dei certificati EUR. 1 sostitutivi devono essere conservati per lo meno per due anni dalle autorità doganali del paese esportatore.»

Articolo 2

Il testo degli articoli 23, 24 e 25 del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 23

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti del tipo di quelli ai quali si applica l'accordo, messi in opera nella fabbricazione di prodotti per i quali vengono rilasciati o previsti un certificato EUR. 1 o un formulario EUR. 2, non possono essere oggetto di una restituzione dei dazi doganali o beneficiare di un'esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma, a meno che non si tratti di prodotti originari della Comunità, della Norvegia o di uno degli altri sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera nella fabbricazione di prodotti ottenuti in conformità delle condizioni previste nell'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo, non possono ottenere, nello Stato in cui la suddetta fabbricazione ha avuto luogo, restituzione dei dazi doganali o beneficiare di un'esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma, fino al 30 giugno 1977.

3. L'espressione "dazi doganali", quando è utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti, comprende anche le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali.

Articolo 24

1. Dai certificati EUR. 1 si fa, eventualmente, risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario e hanno subito ogni ulteriore trasformazione nelle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo, fino alla data a partire dalla quale il dazio doganale applicabile ai predetti prodotti sarà stato soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e la Norvegia dall'altra.

2. Negli altri casi in detti certificati si indica, eventualmente, il plusvalore acquisito in ciascuno dei territori seguenti: - la Comunità nella sua composizione originaria,

- l'Irlanda,

- la Danimarca, il Regno Unito,

- la Norvegia,

- ciascuno degli altri sei paesi previsti dall'articolo 2 del presente protocollo.

Articolo 25

1. All'importazione in Norvegia o in Danimarca o nel Regno Unito possono fruire delle disposizioni tariffarie in vigore in Norvegia o negli altri due paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo: a) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo per i quali è stato rilasciato un certificato EUR. 1 dal quale risulta che hanno acquisito il carattere originario e hanno subito ogni complemento di trasformazione esclusivamente in Norvegia o negli altri due paesi di cui sopra o negli altri sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo;

b) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo diversi da quelli dei capitoli da 50 a 62, per i quali è stato rilasciato un certificato EUR. 1 da cui risulta: 1. che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che, al momento dell'esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,

2. e che il plusvalore acquisito in Norvegia o negli altri due paesi di cui sopra o negli altri sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta almeno il 50 % del valore di detti prodotti;

c) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo e citati nella seguente colonna 2, per i quali è stato rilasciato un certificato EUR. 1 da cui risulta che sono stati ottenuti dalla trasformazione di merci citate nella seguente colonna 1 e che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari.

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Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti che, a norma dell'accordo e dei protocolli allegati, beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per ciascun prodotto. Il presente paragrafo cessa di essere applicabile per ciascun prodotto al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per tale prodotto.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, i certificati EUR. 1, nonché i formulari EUR. 2 possono essere completati con una delle seguenti menzioni : "Art. 25.1 gegeben", "Application art. 25.1", "Applicazione art. 25.1", "Art. 25.1 voldaan", "Art. 25.1 satisfied", "Art. 25.1 opfyldt", "25.1 Artiklaa sovellettu", "Akvaedum 25.1 fullnægt", "Art. 25.1 oppfyllt", "Art. 25.1 cumprido", "Art. 25.1 Tillämplig".

Queste menzioni vengono apposte nella rubrica "osservazioni" del certificato EUR. 1 e del formulario EUR. 2 e convalidate, per quanto riguarda i certificati EUR. 1, con l'apposizione dell'impronta del timbro utilizzato dal competente ufficio doganale.

3. Quando, nel quadro della procedura semplificata, viene applicato il paragrafo 2, le menzioni di cui a detto paragrafo vengono convalidate mediante apposizione, secondo i casi, dell'impronta del timbro utilizzato dall'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione, o da quella del timbro speciale previsto all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del presente protocollo. Quest'ultima può essere stampata sul certificato EUR. 1.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, la Norvegia da una parte e la Comunità dall'altra possono adottare disposizioni transitorie al fine di non far percepire i dazi previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, sul valore corrispondente a quello dei prodotti originari sia della Norvegia che della Comunità che sono stati messi in opera per ottenere altri prodotti corrispondenti alle condizioni previste dal presente protocollo e che vengono successivamente importati in Norvegia o nella Comunità.»

Articolo 3

Gli allegati I, II, III e V del protocollo n. 3 sono sostituiti dagli allegati I, II, III e V che figurano in allegato alla presente decisione.

Gli allegati VI e VII della presente decisione sono aggiunti al protocollo n. 3.

Articolo 4

La presente decisione sostituisce le seguenti decisioni del Comitato misto: 1. decisione n. 3/73 che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale per l'attuazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia (1);

2. decisione n. 4/73 che riguarda il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2);

3. decisione n. 5/73 relativa all'annotazione dei certificati A.W.1 di cui all'allegato VI del protocollo n. 3 (3);

4. decisione n. 6/73 che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa (4);

5. decisione n. 7/73 che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale (5);

6. decisione n. 8/73 che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa (6);

7. decisione n. 1/74 che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa (7);

8. decisione n. 2/74 che istituisce una procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 (8);

9. decisione n. 3/74 che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa (9); (1)GU n. L 347 del 17.12.1973, pag. 2. (2)GU n. L 347 del 17.12.1973, pag. 6. (3)GU n. L 347 del 17.12.1973, pag. 11. (4)GU n. L 347 del 17.12.1973, pag. 43. (5)GU n. L 365 del 31.12.1973, pag. 144. (6)GU n. L 365 del 31.12.1973, pag. 170. (7)GU n. L 224 del 13.8.1974, pag. 27. (8)GU n. L 224 del 13.8.1974, pag. 28. (9)GU n. L 352 del 28.12.1974, pag. 17.

10. decisione n. 1/75 che modifica l'articolo 23 del

protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa (1);

11. decisione n. 2/75 che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto e che abroga la decisione n. 4/73 del Comitato misto (2);

12. decisione n. 1/76 che modifica l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa (3);

13. decisione n. 2/76 che completa e modifica gli elenchi A e B del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché l'elenco di cui all'articolo 25 di tale protocollo (4);

14. decisione n. 3/76 che completa la nota 11 ad articolo 23 dell'allegato I del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa (5).

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 1978.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977.

Per il Comitato misto

Il Presidente

P. DUCHATEAU (1)GU n. L 338 del 31.12.1975, pag. 38. (2)GU n. L 338 del 31.12.1975, pag. 40. (3)GU n. L 215 del 7.8.1976, pag. 8. (4)GU n. L 328 del 26.11.1976, pag. 26. (5)GU n. L 328 del 26.11.1976, pag. 32.

ALLEGATO

ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 - ad articolo 1

L'espressione «la Comunità» o «la Norvegia» comprende anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Norvegia.

Le navi operanti in altomare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale esse appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 - ad articoli 1, 2 e 3

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Norvegia o dt uno degli altri paesi di cui all'articolo 2 non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 - ad articoli 2 e 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), e punto B, lettera b), la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento, per il plusvalore acquisito, alle disposizioni speciali previste negli elenchi A e B. Detta regola costituisce quindi, nei casi in cui il prodotto ottenuto figura nell'elenco A, un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Del pari, le disposizioni concernenti il divieto di cumulare le percentuali previste negli elenchi A e B per uno stesso prodotto ottenuto sono applicabili nei singoli paesi per il plusvalore acquisito.

Nota 4 - ad articoli 1, 2 e 3

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 5 - ad articolo 4, lettera f)

L'espressione «loro navi» si applica soltanto nei confronti delle navi: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Norvegia,

- che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Norvegia,

- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri e della Comunità o della Norvegia o ad una società con sede principale in uno di tali Stati, di cui il gerente o i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consiglio sono cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, a enti pubblici o a cittadini di tali Stati,

- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia

- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia.

Nota 6 - ad articolo 6

Per «prezzo franco fabbrica» s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per «valore in dogana» si intende quello definito nella convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 7 - ad articolo 16, paragrafo 1, e ad articolo 22

Quando un certificato EUR. 1 è stato rilasciato alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 3, e si riferisce a merci riesportate tali quali, le autorità doganali del paese di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato o dei certificati EUR. 1 rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

Nota 8 - ad articolo 23

Per «restituzione dei dazi doganali od esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma» si intende ogni disposizione concernente il rimborso o la non riscossione totale e parziale dei dazi doganali applicabili a prodotti messi in opera, sempreché tale disposizione accordi, espressamente o di fatto, questo rimborso o questa non riscossione quando le merci ottenute da detti prodotti sono esportate, ma non quando le stesse sono destinate al consumo interno.

Per «prodotti messi in opera» si intendono tutti i prodotti per i quali una «restituzione dei dazi doganali o esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma» viene richiesta a causa dell'esportazione di prodotti originari per i quali è rilasciato un certificato EUR. 1 o redatto un formulario EUR. 2.

Nota 9 - ad articolo 25

Per «disposizioni tariffarie in vigore» si intende il dazio applicato il 1º gennaio 1973 in Danimarca, nel Regno Unito o in Norvegia ai prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o quello che secondo l'accordo sarà successivamente applicato a tali prodotti quando il dazio sarà meno elevato di quello applicato agli altri prodotti originari della Comunità o della Norvegia.

Nota 10 - ad articolo 25

Quando prodotti originari non conformi ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono importati in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito, il dazio che serve di base per le riduzioni tariffarie previste all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo è quello effettivamente applicato il 1º gennaio 1972 dal paese importatore nei confronti dei paesi terzi.

ALLEGATO II

ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni

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ALLEGATO III

ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che ne sono oggetto

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ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

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DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

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ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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