21973A0514(01)

Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia - Protocollo n. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti - Protocollo n. 2 concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati - Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 4 su talune disposizioni particolari riguardanti l'Irlanda - Atto finale - Dichiarazioni

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 27/06/1973 pag. 0002 - 0102
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 5 pag. 0110
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 4 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 4 pag. 0019


ACCORDO tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

IL REGNO DI NORV,

dall'altro,

DESIDEROSI di consolidare e di estendere, in occasione dell'allargamento della Comunità economica europea, le relazioni economiche esistentla Comunità e la Norvegia e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all'opera della costruzione europea,

RISOLUTI pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

DICHIARANDOSI pronti ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di: a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e di favorire in tal modo nella Comunità e in Norvegia il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria,

b) assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti,

c) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all'espansione del commercio mondiale.

Articolo 2

L'accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e della Norvegia: i) compresi nei capitoli da 25 a 99 della Nomenclatura di Bruxelles, esclusi i prodotti di cui all'allegato;

ii) compresi nel protocollo n. 2, tenuto conto delle modalità particolari ivi previste.

Articolo 3

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente. - alla data di entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è portato all'80 % del dazio di base;

- le successive quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano:

il 1º gennaio 1974,

il 1º gennaio 1975,

il 1º gennaio 1976,

il 1º luglio 1977.

Articolo 4

1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1º gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale, in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati».

3. La Norvegia può mantenere in vigore temporaneamente e al massimo sino al 31 dicembre 1975, nell'osservanza delle condizioni dell'articolo 18, un dazio doganale a carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di un dazio doganale.

Articolo 5

1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 3 ed al protocollo n. 1 è il dazio effettivamente applicato il 1º gennaio 1972.

2. Se, dopo il 1º gennaio 1972, si rendono applicabili delle riduzioni di dazi derivanti dagli accordi tariffari conclusi al termine della Conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964-1967), i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.

3. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 ed ai protocolli n. 1 e n. 2, sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati», per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 3 ed i protocolli n. 1 e n. 2 sono applicati, arrotondando al quarto decimale.

Articolo 6

1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

2. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione, introdotte negli scambi tra la Comunità e la Norvegia, a partire dal 1º gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1º gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.

3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il calendario seguente: - ogni tassa è portata, entro il 1º gennaio 1974, al 60 % dell'aliquota applicata il 1º gennaio 1972;

- le tre successive riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate:

il 1º gennaio 1975,

il 1º gennaio 1976,

il 1º luglio 1977.

Articolo 7

Nessun dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi entro il 1º gennaio 1974.

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.

Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 10

1. Nel caso di adozione di una regolamentazione specifica, in conseguenza dell'attuazione della propria politica agricola o in caso di modificazione della regolamentazione esistente, la Parte contraente in causa può adattare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime risultante dall'accordo.

2. In tali casi, la Parte contraente in causa tiene opportunamente conto degli interessi dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti possono a tal fine procedere a consultazioni in sede di Comitato misto di cui all'articolo 29.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.

Articolo 12

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

Articolo 13

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Norvegia.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse alla data d'entrata in vigore dell'accordo e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1º gennaio 1975.

Articolo 14

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci tariffarie nn. 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi e residui paraffinosi) e 27.14 della Nomenclatura di Bruxelles, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi, in occasione di decisioni prese nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti in questione o in sede di definizione di una politica energetica comune.

In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi della Norvegia; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le condizioni di cui all'articolo 31.

2. La Norvegia si riserva di procedere in modo analogo se si verificano per essa situazioni comparabili.

3. Fermi restando i paragrafi 1 e 2, l'accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicabili all'importazione dei prodotti petroliferi.

Articolo 15

1. Le Parti contraenti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'accordo.

2. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure aventi l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.

3. Le Parti contraenti esaminano, secondo le modalità di cui all'articolo 31, le difficoltà che possono manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano nella ricerca delle soluzioni che potrebbero essere loro apportate.

Articolo 16

A partire dal 1º luglio 1977, i prodotti originari della Norvegia non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

Articolo 17

L'accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 18

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.

Articolo 19

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Norvegia, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.

Articolo 20

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 21

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 22

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo.

Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 23

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Norvegia: i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;

iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 24

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto: - alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell'accordo,

- ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 25

Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 26

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente la situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 27

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 24 e 26 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 22 a 26, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera d), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, sono applicabili le seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l'articolo 23, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci di cui trattasi le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per prodotti intermedi incorporati.

c) Per quanto riguarda l'articolo 25, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure necessarie, si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.

d) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui articoli 24, 25 e 26, nonché nei casi di aiuti all'esportazione, aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 28

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella la Norvegia, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Articolo 29

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 30

1. Il Comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Norvegia.

2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 31

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste nel suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 32

1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle due Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, essa presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati. Tali raccomandazioni possono, se del caso, prevedere l'attuazione di un'armonizzazione concertata, sempreché non ne risulti pregiudicata l'autonomia di decisione delle due Parti contraenti.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o alla approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Articolo 33

L'allegato e i protocolli annessi all'accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 34

Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 35

L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno di Norvegia.

Articolo 36

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e norvegese, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1º luglio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.

Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.

Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.

Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0000001">

For Kongeriket Norge

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ALLEGATO Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'accordo

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PROTOCOLLO N. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti

SEZIONE A

REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA NORVEGIA

Articolo 1

1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, applicabili ai prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, ad eccezione della voce n. 48.09 (lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili) sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000003">

2. I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000004">

3. In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Norvegia i dazi doganali seguenti: >PIC FILE= "T0000005">

4. Durante il periodo dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca ed il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Norvegia, contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante nell'allegato A per l'anno 1974 è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in modo cumulativo; a partire dal 1º gennaio 1975 l'importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %.

5. Durante il periodo dalla data di entrata in vigore dell'accordo sino al 31 dicembre 1982, l'Irlanda ha la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Norvegia, di cui alle voci nn. da 48.01 a 48.07 incluso, dei contingenti tariffari a dazio nullo fino al 31 dicembre 1980 e al dazio del 2 % per il seguito, i cui importi di base sono uguali alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata annualmente del 5 % nel corso degli anni dal 1974 al 1976 incluso.

Gli importi di base di detti contingenti tariffari figurano nell'allegato B. Per l'anno 1973 essi sono ridotti prorata temporis in funzione della data di entrata in vigore dell'accordo.

6. L'espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 2

1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria ed in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000006">

Per la sottovoce n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo, arrotondando al secondo decimale.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: >PIC FILE= "T0000007">

Articolo 3

I dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti di cui alla sottovoce n. 76.01 A ed alle voci nn. 76.02 e 76.03 della tariffa doganale comune sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000008">

Articolo 4

Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1, 2 e 3 sono soggette a massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono: a) Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, gli importi di base per la fissazione dei massimali per l'anno 1973 figurano nell'allegato C. I massimali per l'anno 1973 vengono calcolati riducendo, prorata temporis, questi importi di base in funzione della data di entrata in vigore dell'accordo.

A partire dal 1974, l'importo dei massimali corrisponde agli importi di base per l'anno 1973 maggiorati annualmente, in modo cumulativo, del 5 %, fatta eccezione per la sottovoce n. 76.01 A per la quale le aliquote annue di aumento sono le seguenti:

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Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti in allegato, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; gli anni successivi, l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.

b) Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospende l'applicazione di tale massimale.

c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previa consultazione in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.

d) La Comunità notifica al Comitato misto, il 1º dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.

e) Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, sono ugualmente dedotte dall'importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.

f) In deroga all'articolo 3 dell'accordo e agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.

In tale caso, anteriormente al 1º luglio 1977: - la Danimarca, ed il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali seguenti: >PIC FILE= "T0000009">

- l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai Paesi terzi.

I dazi doganali risultanti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo sono stabiliti il 1º gennaio successivo.

g) Dopo il 1º luglio 1977, le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.

h) I massimali sono soppressi al termine del periodo di disarmo tariffario previsti agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo, fatta eccezione per la sottovoce n. 76.01 A, per la quale i massimali sono soppressi il 31 dicembre 1981.

SEZIONE B

REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN NORVEGIA DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Articolo 5

1. I dazi doganali all'importazione in Norvegia dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda che figurano all'allegato D sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000010">

2. I dazi doganali all'importazione in Norvegia dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, che figurano all'allegato E, sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000011">

Articolo 6

Per i prodotti di cui alla sezione B del presente protocollo, la Norvegia si riserva qualora ciò si rivelasse assolutamente necessario la possibilità di istituire in uno stadio successivo e previa consultazione in sede di Comitato misto, dei massimali indicativi quali definiti nella sezione A di detto protocollo e le cui modalità saranno identiche a quelle ivi menzionate. Per le importazioni che superino i massimali possono essere ristabiliti i dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi.

ALLEGATO A

Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1974

DANIMARCA, REGNO UNITO

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ALLEGATO B

Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1973

IRLANDA

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ALLEGATO C

Importi di base per l'anno 1973

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ALLEGATO D

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ALLEGATO E

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PROTOCOLLO N. 2 concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati

Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci, di cui alle tabelle allegate al presente protocollo, l'accordo non osta: - alla percezione, all'importazione, di un elemento mobile o di un importo forfettario, o all'applicazione di misure interne di compensazione di prezzi;

- all'applicazione di misure all'esportazione.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui alle tabelle allegate al presente protocollo i dazi di base sono: a) per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati il 1º gennaio 1972;

b) per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i) per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69: - per l'Irlanda, da un lato,

- per la Danimarca ed il Regno Unito, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non coperti dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio:

i dazi doganali di cui all'articolo 47 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati»; tali dazi di base sono notificati al Comitato misto in tempo utile e comunque anteriormente alla prima riduzione prevista al paragrafo 2;

ii) per quanto riguarda gli altri prodotti: i dazi effettivamente applicati il 1º gennaio 1972;

c) per la Norvegia: i dazi che figurano alla tabella II, allegata al presente protocollo.

2. La differenza tra i dazi di base così definiti ed i dazi applicabili il 1º luglio 1977 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo è gradualmente soppressa per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

alla data di entrata in vigore dell'accordo

il 1º gennaio 1974,

il 1º gennaio 1975,

il 1º gennaio 1976,

il 1º luglio 1977.

Tuttavia, se il dazio applicabile il 1º luglio 1977 è superiore al dazio di base, la differenza tra tali dazi è ridotta del 40 % il 1º gennaio 1974 ed è nuovamente ridotta per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

il 1º gennaio 1975,

il 1º gennaio 1976,

il 1º luglio 1977.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo, e fatta salva la futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati», sono applicati per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale del Regno Unito, i paragrafi 1 e 2, arrotondando al quarto decimale per i prodotti seguenti: >PIC FILE= "T0000026">

Articolo 3

1. Il presente protocollo si applica anche alle bevande alcoliche della sottovoce n. 22.09 C della tariffa doganale comune, non incluse nelle tabelle I e II. Le modalità di riduzione tariffaria applicabili a tali prodotti sono decise dal Comitato misto.

Nel definire tali modalità, o successivamente, il Comitato misto decide l'eventuale inclusione nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura di Bruxelles che non formano oggetto di regolamentazioni agricole nelle Parti contraenti.

2. In tale occasione il Comitato misto completa, se del caso, gli allegati II e III del protocollo n. 3.

TABELLA I

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

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TABELLA II

NORVEGIA

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PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo sono considerati: 1. come prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità,

b) i prodotti ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Norvegia;

2. come prodotti originari della Norvegia: a) i prodotti totalmente ottenuti in Norvegia,

b) i prodotti ottenuti in Norvegia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

I prodotti, di cui all'elenco C, sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo.

Articolo 2

1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o la Norvegia, da un lato, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti: A. come prodotti originari della Comunità, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che dopo essere stati esportati dalla Comunità non abbiano subito in uno qualsiasi dei sei paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra e a condizione che: a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei sei paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o della Norvegia;

b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5, una regola di percentuale limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plusvalore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro;

B. come prodotti originari nella Norvegia, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che dopo essere stati esportati dalla Norvegia, non abbiano subito poi in uno qualsiasi dei sei paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari di uno dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra, a condizione che: a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei sei paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o della Norvegia;

b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5 è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari, suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plusvalore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, punto A, lettera a), e punto B, lettera a), l'utilizzazione di prodotti diversi da quelli contemplati da detto paragrafo in una proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati in Norvegia o nella Comunità non incide sulla determinazione dell'origine di questi ultimi, purché i suddetti prodotti utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati dalla Comunità o dalla Norvegia, se vi siano stati incorporati.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, lettera b), punto B, lettera b), e al paragrafo 2, non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da tale articolo, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o della Norvegia solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o della Norvegia rappresenta la percentuale prevalente del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il plusvalore realizzato rappresenta la maggiore percentuale del loro valore.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Norvegia: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco;

b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per sezioni, capitoli e voci tariffarie s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti messi in opera, suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e le condizioni previste nei singoli elenchi - non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente, se i tassi sono identici nelle due liste, a questo tasso comune o se sono differenti al più elevato dei due.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli,

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Norvegia;

f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

Articolo 6

1. Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 5, dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in Norvegia ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

- dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Il presente articolo vale anche per l'applicazione degli articoli 2 e 3.

2. In caso di applicazione degli articoli 2 e 3 s'intende per plusvalore acquisito la differenza tra il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato, o della Comunità, da un lato, e il valore in dogana di tutti i prodotti importati o messi in opera in tale paese o nella Comunità, dall'altro.

Articolo 7

Il trasporto dei prodotti originari della Norvegia o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito, non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 8

1. I prodotti originari ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Norvegia al beneficio delle disposizioni dell'accordo, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.N.1. il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo e che è rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o degli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3, si fa uso dei certificati di circolazione delle merci A.W.1, il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo, e che sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui tali merci hanno sostato prima di essere riesportate senza aver subito lavorazioni o trasformazioni, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Per consentire alle autorità doganali di verificare le condizioni in cui le merci hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati, allorché non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tali quali, sui certificati di circolazione rilasciati in precedenza e presentati all' importazione di tali merci deve essere apposta dalle suddette autorità, su richiesta del detentore delle merci stesse, la relativa annotazione, all'atto dell'importazione e successivamente ogni sei mesi.

4. Le autorità doganali della Norvegia o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino nel territorio della Norvegia o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello riportato nell'allegato VI del presente protocollo.

5. Quando nel presente protocollo ricorrono le espressioni «certificato di circolazione delle merci» o «certificati di circolazione delle merci», e non viene precisato che si tratta del modello contemplato al paragrafo 1 o del modello contemplato al paragrafo 2, le relative disposizioni si applicano indifferentemente ad ambedue le categorie di certificati.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

Articolo 10

1. Il certificato di circolazione delle merci è rilasciato dalle autorità doganali dello stato esportatore, al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione, in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.

Il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto nell'accordo.

2. I certificati di circolazione delle merci, compilati nei modi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, devono contenere gli estremi del o dei certificati di circolazione delle merci rilasciati in precedenza e in base al quale o ai quali essi sono stati rilasciati.

3. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui al paragrafo 2, in base ai quali sono rilasciati i nuovi certificati, devono essere conservate per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali dello stato d'esportazione.

Articolo 11

1. Il certificato di circolazione delle merci deve essere presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci.

2. I certificati di circolazione delle merci, presentati alle autorità doganali dello Stato importatore dopo lo spirare del termine previsto al paragrafo 1, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

A parte tali casi, le autorità doganali dello stato importatore possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

3. I certificati di circolazione delle merci muniti o no di annotazioni nei modi stabiliti nell'articolo 8, paragrafo 3 sono conservati dalle autorità doganali dello Stato d'importazione conformemente alle regole vigenti in tale Stato.

Articolo 12

Il certificato di circolazione delle merci è compilato, a seconda del caso, su un modulo di cui un modello figura all'allegato V e VI del presente protocollo. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore. Se esso è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

Il certificato deve avere il formato di mm 210 x 297 ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di g 25 il m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri della Comunità e la Norvegia possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 13

Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione, secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 14

1. La Comunità e la Norvegia ammettono, in quanto prodotti originari, al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

3. L'unità di conto (u.c.) ha il valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in contatto, a livello del Comitato misto, per ridefinire il valore in oro.

Articolo 15

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Norvegia per un'esposizione, in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 2 e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Norvegia o nella Comunità, beneficiano all'importazione in quest'ultimi, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino alle condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Norvegia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito tali merci dal territorio della Comunità o della Norvegia nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Norvegia o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Norvegia o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione in tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 16

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri della Comunità e la Norvegia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione delle merci compresi quelli rilasciati sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4.

Il Comitato misto e autorizzato a prendere le decisione necessarie affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile nella Comunità e in Norvegia.

Articolo 17

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

TITOLO III Disposizioni finali

Articolo 18

La Comunità la Norvegia adottano ogni misura necessaria affinché i certificati di circolazione delle merci possano essere presentati, in conformità dell'articolo 13 del presente protocollo, a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 19

La Comunità e la Norvegia adottano, per quanto le riguarda, le misure relative all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 20

Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, i modelli del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.

Articolo 21

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I e che, alla data di entrata in vigore dell'accordo, si trovino in viaggio o che nella Comunità o in Norvegia, si trovino in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo purché, nel termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione delle merci redatto a posteriori dalle competenti autorità dello Stato di esportazione, nonché i documenti che comprovino le condizioni di trasporto.

Articolo 22

Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie perché il rilascio dei certificati di circolazione delle merci, che le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Norvegia sono abilitate a rilasciare in applicazione degli accordi di cui all'articolo 2, venga effettuato nei modi previsti da tali accordi. Esse si impegnano altresì ad assicurare la cooperazione amministrativa necessaria a tal fine, in particolare per quanto riguarda i controlli sul viaggio e sulla sosta delle merci scambiate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2.

Articolo 23

1. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti messi in opera, non originari della Comunità, della Norvegia o dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie è stato portato nella Comunità e in Norvegia al 40 % del dazio di base.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Norvegia delle disposizioni tariffarie in vigore in Norvegia e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono essere oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente protocollo.

3. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali norvegesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca on nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Norvegia non possono essere oggetto, in tale paese, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente protocollo.

4. L'espressione «dazi doganali» utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

Articolo 24

1. Dai certificati di circolazione delle merci si fa eventualmente risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni ulteriore trasformazione alle condizioni fissate all'articolo 25, paragrafo 1, fino alla data a decorrere dalla quale il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà stato soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da un lato, e la Norvegia, dall'altro.

2. Negli altri casi, in detti certificati si indica eventualmente il plusvalore acquisito in ciascuno dei territori seguenti: - la Comunità nella sua composizione originaria,

- l'Irlanda,

- la Danimarca, il Regno Unito,

- la Norvegia,

- ciascuno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

Articolo 25

1. Possono beneficiare all'importazione in Norvegia o in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in Norvegia o in questi due paesi e contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo a) i prodotti conformi alle condizioni del presente protocollo, per i quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulta che hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni complemento di trasformazione esclusivamente in Norvegia o nei due paesi succitati o negli altri sei paesi contemplati all'articolo 2 del presente protocollo;

b) i prodotti conformi alle condizioni del presente protocollo, diversi da quelli dei capitoli da 50 a 62, per i quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulta quanto segue: 1. che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che all'atto della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,

2. che il plusvalore acquisito in Norvegia o nei due paesi succitati o negli altri sei paesi contemplati all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta il 50 % o più del valore di questi prodotti;

c) i prodotti, conformi alle condizioni del presente protocollo, dei capitoli da 50 a 62 ripresi nella colonna 2 che segue, per quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci, da cui risulta che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci di cui alla colonna 1 qui di seguito, i quali al momento della loro esportazione dalla Comunità originaria o dall'Irlanda vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari. >PIC FILE= "T0000040">

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Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto ai prodotti che a norma delle disposizioni del presente accordo e dei protocolli allegati beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo stabilito per ciascun prodotto.

Le succitate disposizioni non sono applicabili a termine del periodo del disarmo stabilito per ciascun prodotto.

2. Nei casi diversi da quelli contemplati nel paragrafo 1, la Norvegia, da un lato, e la Comunità, dall'altro, possono adottare disposizioni transitorie al fine di non far riscuotere i dazi previsti nell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, sul valore corrispondente a quello dei prodotti originari della Norvegia o della Comunità, che sono stati messi in opera per ottenere altri prodotti conformi alle condizioni previste nel presente protocollo e che sono in seguito importati in Norvegia o nella Comunità.

Articolo 26

Le Parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di concludere degli accordi con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera atti a garantire l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 27

1. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, del presente protocollo, ogni prodotto originario di uno dei sei paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale paese - la Norvegia applica il dazio paesi terzi o una corrispondente misura di salvaguardia in forza delle disposizioni che regolano gli scambi tra la Norvegia e i sei paesi di cui all'articolo precitato.

2. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto B del presente protocollo ogni prodotto originario di uno dei sei paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale paese - la Comunità applica il dazio paesi terzi in forza dell'accordo da essa concluso con detto paese.

Articolo 28

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del titolo I, articolo 5, paragrafo 3, del titolo II, del titolo III, articoli 23, 24 e 25, nonché degli allegati I, II, III, V e VI del presente protocollo. Il Comitato misto, in particolare, è autorizzato ad adottare le misure necessarie per adeguarle alle esigenze proprie a determinate merci o a determinati modi di trasporto.

ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 - ad articolo 1

L'espressione «la Comunità» o «la Norvegia» comprende anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Norvegia.

Le navi operanti in altomare, comprese le «navi officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale esse appartengono purchè le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 - ad articoli 1, 2 e 3

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Norvegia o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 - ad articoli 2 e 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), e punto B, lettera b), la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento, per il plusvalore acquisito, alle disposizioni particolari previste negli elenchi A e B. Detta regola costituisce quindi, nei casi in cui il prodotto ottenuto figura nell'elenco A, un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Del pari, il divieto di cumulare le percentuali previste negli elenchi A e B per uno stesso prodotto ottenuto sono applicabili nei singoli paesi per il plusvalore acquisito.

Nota 4 - ad articoli 1, 2 e 3

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 5 - ad articolo 4, lettera f)

L'espressione «loro navi» si applica soltanto nei confronti delle navi: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Norvegia;

- che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Norvegia;

- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità o della Norvegia, o ad una società con sede principale in uno di tali stati, di cui il o i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, a enti pubblici o a cittadini di tali Stati;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 273A0514(01).1

- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità o della Norvegia;

- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia.

Nota 6 - ad articolo 6

Per «prezzo franco fabbrica» s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per «valore in dogana» si intende quello definito nella Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 7 - ad articolo 8

Le autorità doganali che effettuano l'annotazione sui certificati di circolazione delle merci, secondo le modalità previste all'articolo 8, paragrafo 3, hanno la facoltà di procedere alle verifiche delle merci conformemente alla regolamentazione in vigore nello Stato interessato.

Nota 8 - ad articolo 10

Quando un certificato di circolazione delle merci si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro della Comunità o della Norvegia e riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati dallo Stato di riesportazione devono obbligatoriamente, fatto salvo l'articolo 24, indicare lo Stato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario. Dai nuovi certificati deve ugualmente risultare, allorché si tratta di merci non poste in deposito doganale, che le annotazioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, sono state regolarmente effettuate.

Nota 9 - ad articoli 16 e 22

Quando un certificato di circolazione delle merci è stato rilasciato secondo le condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2 o 4, e si riferisce a merci riesportate tal quali, le autorità doganali del paese di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato o dei certificati rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

Nota 10 - ad articoli 23 e 25

Per «disposizioni tariffarie in vigore» si intende il dazio applicato il 1º gennaio 1973 in Danimarca, nel Regno Unito o in Norvegia ai prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o quello che secondo l'accordo sarà successivamente applicato a tali prodotti quando il dazio sarà meno elevato di quello applicato agli altri prodotti originari della Norvegia o della Comunità.

Nota 11 - ad articolo 23

Per «restituzione dei dazi doganali od esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma» si intende ogni disposizione concernente il rimborso o la non riscossione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a prodotti messi in opera, sempreché tale disposizione accordi, espressamente o di fatto, questo rimborso o non riscossione quando le merci ottenute da tali prodotti sono esportate, ma non quando le stesse sono destinate al consumo interno.

Nota 12 - ad articoli 24 e 25

L'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 25, paragrafo 1, devono intendersi in particolare nel senso che non è stata fatta applicazione: - né delle disposizioni dell'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in Norvegia;

- né eventualmente delle disposizioni, corrispondenti a questa frase, che figurano negli accordi di cui all'articolo 2 per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in ciascuno dei sei paesi.

Nota 13 - ad articolo 25

Quando dei prodotti originari non conformi ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono importati in Danimarca o nel Regno Unito, il dazio che serve di base per le riduzioni tariffarie previste all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo è quello effettivamente applicato il 1º gennaio 1972 dal paese importatore nei confronti dei paesi terzi.

ALLEGATO II

ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni >PIC FILE= "T0000044">

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ALLEGATO III

ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

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ALLEGATO IV

ELENCO C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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PROTOCOLLO N. 4 relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda

In deroga all'articolo 13 dell'accordo sono applicabili nei confronti della Norvegia le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'«Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati» concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l'Irlanda e l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda.

ATTO FINALE

I rappresentanti

DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

e

DEL REGNO DI NORVEGIA,

riuniti a Bruxelles il quattordici maggio millenovecentosettantatrè,

per la firma dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia,

hanno, al momento della firma di questo accordo,

preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto: 1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo;

2. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.

Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.

Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.

Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0000086">

For Kongeriket Norge >PIC FILE= "T9000160">

ALLEGATO Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'accordo

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PROTOCOLLO N. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti

SEZIONE A

REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA NORVEGIA

Articolo 1

1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, applicabili ai prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, ad eccezione della voce n. 48.09 (lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili) sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000003">

2. I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000004">

3. In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Norvegia i dazi doganali seguenti: >PIC FILE= "T0000005">

4. Durante il periodo dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca ed il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Norvegia, contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante nell'allegato A per l'anno 1974 è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in modo cumulativo; a partire dal 1º gennaio 1975 l'importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %.

5. Durante il periodo dalla data di entrata in vigore dell'accordo sino al 31 dicembre 1982, l'Irlanda ha la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Norvegia, di cui alle voci nn. da 48.01 a 48.07 incluso, dei contingenti tariffari a dazio nullo fino al 31 dicembre 1980 e al dazio del 2 % per il seguito, i cui importi di base sono uguali alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata annualmente del 5 % nel corso degli anni dal 1974 al 1976 incluso.

Gli importi di base di detti contingenti tariffari figurano nell'allegato B. Per l'anno 1973 essi sono ridotti prorata temporis in funzione della data di entrata in vigore dell'accordo.

6. L'espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 2

1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria ed in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000006">

Per la sottovoce n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo, arrotondando al secondo decimale.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: >PIC FILE= "T0000007">

Articolo 3

I dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti di cui alla sottovoce n. 76.01 A ed alle voci nn. 76.02 e 76.03 della tariffa doganale comune sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000008">

Articolo 4

Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1, 2 e 3 sono soggette a massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono: a) Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, gli importi di base per la fissazione dei massimali per l'anno 1973 figurano nell'allegato C. I massimali per l'anno 1973 vengono calcolati riducendo, prorata temporis, questi importi di base in funzione della data di entrata in vigore dell'accordo.

A partire dal 1974, l'importo dei massimali corrisponde agli importi di base per l'anno 1973 maggiorati annualmente, in modo cumulativo, del 5 %, fatta eccezione per la sottovoce n. 76.01 A per la quale le aliquote annue di aumento sono le seguenti:

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Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti in allegato, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; gli anni successivi, l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.

b) Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospende l'applicazione di tale massimale.

c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previa consultazione in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.

d) La Comunità notifica al Comitato misto, il 1º dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.

e) Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, sono ugualmente dedotte dall'importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.

f) In deroga all'articolo 3 dell'accordo e agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.

In tale caso, anteriormente al 1º luglio 1977: - la Danimarca, ed il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali seguenti: >PIC FILE= "T0000009">

- l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai Paesi terzi.

I dazi doganali risultanti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo sono stabiliti il 1º gennaio successivo.

g) Dopo il 1º luglio 1977, le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.

h) I massimali sono soppressi al termine del periodo di disarmo tariffario previsti agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo, fatta eccezione per la sottovoce n. 76.01 A, per la quale i massimali sono soppressi il 31 dicembre 1981.

SEZIONE B

REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN NORVEGIA DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Articolo 5

1. I dazi doganali all'importazione in Norvegia dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda che figurano all'allegato D sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000010">

2. I dazi doganali all'importazione in Norvegia dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, che figurano all'allegato E, sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000011">

Articolo 6

Per i prodotti di cui alla sezione B del presente protocollo, la Norvegia si riserva qualora ciò si rivelasse assolutamente necessario la possibilità di istituire in uno stadio successivo e previa consultazione in sede di Comitato misto, dei massimali indicativi quali definiti nella sezione A di detto protocollo e le cui modalità saranno identiche a quelle ivi menzionate. Per le importazioni che superino i massimali possono essere ristabiliti i dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi.

ALLEGATO A

Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1974

DANIMARCA, REGNO UNITO

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ALLEGATO B

Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1973

IRLANDA

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ALLEGATO C

Importi di base per l'anno 1973

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ALLEGATO D

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ALLEGATO E

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PROTOCOLLO N. 2 concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati

Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci, di cui alle tabelle allegate al presente protocollo, l'accordo non osta: - alla percezione, all'importazione, di un elemento mobile o di un importo forfettario, o all'applicazione di misure interne di compensazione di prezzi;

- all'applicazione di misure all'esportazione.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui alle tabelle allegate al presente protocollo i dazi di base sono: a) per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati il 1º gennaio 1972;

b) per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i) per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69: - per l'Irlanda, da un lato,

- per la Danimarca ed il Regno Unito, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non coperti dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio:

i dazi doganali di cui all'articolo 47 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati»; tali dazi di base sono notificati al Comitato misto in tempo utile e comunque anteriormente alla prima riduzione prevista al paragrafo 2;

ii) per quanto riguarda gli altri prodotti: i dazi effettivamente applicati il 1º gennaio 1972;

c) per la Norvegia: i dazi che figurano alla tabella II, allegata al presente protocollo.

2. La differenza tra i dazi di base così definiti ed i dazi applicabili il 1º luglio 1977 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo è gradualmente soppressa per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

alla data di entrata in vigore dell'accordo

il 1º gennaio 1974,

il 1º gennaio 1975,

il 1º gennaio 1976,

il 1º luglio 1977.

Tuttavia, se il dazio applicabile il 1º luglio 1977 è superiore al dazio di base, la differenza tra tali dazi è ridotta del 40 % il 1º gennaio 1974 ed è nuovamente ridotta per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

il 1º gennaio 1975,

il 1º gennaio 1976,

il 1º luglio 1977.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo, e fatta salva la futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati», sono applicati per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale del Regno Unito, i paragrafi 1 e 2, arrotondando al quarto decimale per i prodotti seguenti: >PIC FILE= "T0000026">

Articolo 3

1. Il presente protocollo si applica anche alle bevande alcoliche della sottovoce n. 22.09 C della tariffa doganale comune, non incluse nelle tabelle I e II. Le modalità di riduzione tariffaria applicabili a tali prodotti sono decise dal Comitato misto.

Nel definire tali modalità, o successivamente, il Comitato misto decide l'eventuale inclusione nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura di Bruxelles che non formano oggetto di regolamentazioni agricole nelle Parti contraenti.

2. In tale occasione il Comitato misto completa, se del caso, gli allegati II e III del protocollo n. 3.

TABELLA I

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

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TABELLA II

NORVEGIA

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PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo sono considerati: 1. come prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità,

b) i prodotti ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Norvegia;

2. come prodotti originari della Norvegia: a) i prodotti totalmente ottenuti in Norvegia,

b) i prodotti ottenuti in Norvegia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

I prodotti, di cui all'elenco C, sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo.

Articolo 2

1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o la Norvegia, da un lato, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti: A. come prodotti originari della Comunità, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che dopo essere stati esportati dalla Comunità non abbiano subito in uno qualsiasi dei sei paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra e a condizione che: a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei sei paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o della Norvegia;

b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5, una regola di percentuale limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plusvalore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro;

B. come prodotti originari nella Norvegia, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che dopo essere stati esportati dalla Norvegia, non abbiano subito poi in uno qualsiasi dei sei paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari di uno dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra, a condizione che: a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei sei paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o della Norvegia;

b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5 è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari, suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plusvalore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, punto A, lettera a), e punto B, lettera a), l'utilizzazione di prodotti diversi da quelli contemplati da detto paragrafo in una proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati in Norvegia o nella Comunità non incide sulla determinazione dell'origine di questi ultimi, purché i suddetti prodotti utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati dalla Comunità o dalla Norvegia, se vi siano stati incorporati.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, lettera b), punto B, lettera b), e al paragrafo 2, non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da tale articolo, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o della Norvegia solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o della Norvegia rappresenta la percentuale prevalente del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il plusvalore realizzato rappresenta la maggiore percentuale del loro valore.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Norvegia: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco;

b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per sezioni, capitoli e voci tariffarie s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti messi in opera, suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e le condizioni previste nei singoli elenchi - non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente, se i tassi sono identici nelle due liste, a questo tasso comune o se sono differenti al più elevato dei due.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli,

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Norvegia;

f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

Articolo 6

1. Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 5, dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in Norvegia ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

- dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Il presente articolo vale anche per l'applicazione degli articoli 2 e 3.

2. In caso di applicazione degli articoli 2 e 3 s'intende per plusvalore acquisito la differenza tra il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato, o della Comunità, da un lato, e il valore in dogana di tutti i prodotti importati o messi in opera in tale paese o nella Comunità, dall'altro.

Articolo 7

Il trasporto dei prodotti originari della Norvegia o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito, non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 8

1. I prodotti originari ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Norvegia al beneficio delle disposizioni dell'accordo, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.N.1. il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo e che è rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o degli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3, si fa uso dei certificati di circolazione delle merci A.W.1, il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo, e che sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui tali merci hanno sostato prima di essere riesportate senza aver subito lavorazioni o trasformazioni, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Per consentire alle autorità doganali di verificare le condizioni in cui le merci hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati, allorché non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tali quali, sui certificati di circolazione rilasciati in precedenza e presentati all' importazione di tali merci deve essere apposta dalle suddette autorità, su richiesta del detentore delle merci stesse, la relativa annotazione, all'atto dell'importazione e successivamente ogni sei mesi.

4. Le autorità doganali della Norvegia o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino nel territorio della Norvegia o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello riportato nell'allegato VI del presente protocollo.

5. Quando nel presente protocollo ricorrono le espressioni «certificato di circolazione delle merci» o «certificati di circolazione delle merci», e non viene precisato che si tratta del modello contemplato al paragrafo 1 o del modello contemplato al paragrafo 2, le relative disposizioni si applicano indifferentemente ad ambedue le categorie di certificati.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

Articolo 10

1. Il certificato di circolazione delle merci è rilasciato dalle autorità doganali dello stato esportatore, al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione, in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.

Il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto nell'accordo.

2. I certificati di circolazione delle merci, compilati nei modi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, devono contenere gli estremi del o dei certificati di circolazione delle merci rilasciati in precedenza e in base al quale o ai quali essi sono stati rilasciati.

3. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui al paragrafo 2, in base ai quali sono rilasciati i nuovi certificati, devono essere conservate per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali dello stato d'esportazione.

Articolo 11

1. Il certificato di circolazione delle merci deve essere presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci.

2. I certificati di circolazione delle merci, presentati alle autorità doganali dello Stato importatore dopo lo spirare del termine previsto al paragrafo 1, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

A parte tali casi, le autorità doganali dello stato importatore possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

3. I certificati di circolazione delle merci muniti o no di annotazioni nei modi stabiliti nell'articolo 8, paragrafo 3 sono conservati dalle autorità doganali dello Stato d'importazione conformemente alle regole vigenti in tale Stato.

Articolo 12

Il certificato di circolazione delle merci è compilato, a seconda del caso, su un modulo di cui un modello figura all'allegato V e VI del presente protocollo. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore. Se esso è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

Il certificato deve avere il formato di mm 210 x 297 ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di g 25 il m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri della Comunità e la Norvegia possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 13

Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione, secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 14

1. La Comunità e la Norvegia ammettono, in quanto prodotti originari, al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

3. L'unità di conto (u.c.) ha il valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in contatto, a livello del Comitato misto, per ridefinire il valore in oro.

Articolo 15

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Norvegia per un'esposizione, in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 2 e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Norvegia o nella Comunità, beneficiano all'importazione in quest'ultimi, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino alle condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Norvegia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito tali merci dal territorio della Comunità o della Norvegia nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Norvegia o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Norvegia o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione in tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 16

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri della Comunità e la Norvegia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione delle merci compresi quelli rilasciati sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4.

Il Comitato misto e autorizzato a prendere le decisione necessarie affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile nella Comunità e in Norvegia.

Articolo 17

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

TITOLO III Disposizioni finali

Articolo 18

La Comunità la Norvegia adottano ogni misura necessaria affinché i certificati di circolazione delle merci possano essere presentati, in conformità dell'articolo 13 del presente protocollo, a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 19

La Comunità e la Norvegia adottano, per quanto le riguarda, le misure relative all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 20

Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, i modelli del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.

Articolo 21

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I e che, alla data di entrata in vigore dell'accordo, si trovino in viaggio o che nella Comunità o in Norvegia, si trovino in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo purché, nel termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione delle merci redatto a posteriori dalle competenti autorità dello Stato di esportazione, nonché i documenti che comprovino le condizioni di trasporto.

Articolo 22

Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie perché il rilascio dei certificati di circolazione delle merci, che le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Norvegia sono abilitate a rilasciare in applicazione degli accordi di cui all'articolo 2, venga effettuato nei modi previsti da tali accordi. Esse si impegnano altresì ad assicurare la cooperazione amministrativa necessaria a tal fine, in particolare per quanto riguarda i controlli sul viaggio e sulla sosta delle merci scambiate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2.

Articolo 23

1. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti messi in opera, non originari della Comunità, della Norvegia o dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie è stato portato nella Comunità e in Norvegia al 40 % del dazio di base.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Norvegia delle disposizioni tariffarie in vigore in Norvegia e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono essere oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente protocollo.

3. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali norvegesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca on nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Norvegia non possono essere oggetto, in tale paese, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente protocollo.

4. L'espressione «dazi doganali» utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

Articolo 24

1. Dai certificati di circolazione delle merci si fa eventualmente risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni ulteriore trasformazione alle condizioni fissate all'articolo 25, paragrafo 1, fino alla data a decorrere dalla quale il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà stato soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da un lato, e la Norvegia, dall'altro.

2. Negli altri casi, in detti certificati si indica eventualmente il plusvalore acquisito in ciascuno dei territori seguenti: - la Comunità nella sua composizione originaria,

- l'Irlanda,

- la Danimarca, il Regno Unito,

- la Norvegia,

- ciascuno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

Articolo 25

1. Possono beneficiare all'importazione in Norvegia o in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in Norvegia o in questi due paesi e contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo a) i prodotti conformi alle condizioni del presente protocollo, per i quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulta che hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni complemento di trasformazione esclusivamente in Norvegia o nei due paesi succitati o negli altri sei paesi contemplati all'articolo 2 del presente protocollo;

b) i prodotti conformi alle condizioni del presente protocollo, diversi da quelli dei capitoli da 50 a 62, per i quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulta quanto segue: 1. che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che all'atto della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,

2. che il plusvalore acquisito in Norvegia o nei due paesi succitati o negli altri sei paesi contemplati all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta il 50 % o più del valore di questi prodotti;

c) i prodotti, conformi alle condizioni del presente protocollo, dei capitoli da 50 a 62 ripresi nella colonna 2 che segue, per quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci, da cui risulta che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci di cui alla colonna 1 qui di seguito, i quali al momento della loro esportazione dalla Comunità originaria o dall'Irlanda vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari. >PIC FILE= "T0000040">

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Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto ai prodotti che a norma delle disposizioni del presente accordo e dei protocolli allegati beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo stabilito per ciascun prodotto.

Le succitate disposizioni non sono applicabili a termine del periodo del disarmo stabilito per ciascun prodotto.

2. Nei casi diversi da quelli contemplati nel paragrafo 1, la Norvegia, da un lato, e la Comunità, dall'altro, possono adottare disposizioni transitorie al fine di non far riscuotere i dazi previsti nell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, sul valore corrispondente a quello dei prodotti originari della Norvegia o della Comunità, che sono stati messi in opera per ottenere altri prodotti conformi alle condizioni previste nel presente protocollo e che sono in seguito importati in Norvegia o nella Comunità.

Articolo 26

Le Parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di concludere degli accordi con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera atti a garantire l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 27

1. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, del presente protocollo, ogni prodotto originario di uno dei sei paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale paese - la Norvegia applica il dazio paesi terzi o una corrispondente misura di salvaguardia in forza delle disposizioni che regolano gli scambi tra la Norvegia e i sei paesi di cui all'articolo precitato.

2. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto B del presente protocollo ogni prodotto originario di uno dei sei paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale paese - la Comunità applica il dazio paesi terzi in forza dell'accordo da essa concluso con detto paese.

Articolo 28

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del titolo I, articolo 5, paragrafo 3, del titolo II, del titolo III, articoli 23, 24 e 25, nonché degli allegati I, II, III, V e VI del presente protocollo. Il Comitato misto, in particolare, è autorizzato ad adottare le misure necessarie per adeguarle alle esigenze proprie a determinate merci o a determinati modi di trasporto.

ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 - ad articolo 1

L'espressione «la Comunità» o «la Norvegia» comprende anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Norvegia.

Le navi operanti in altomare, comprese le «navi officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale esse appartengono purchè le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 - ad articoli 1, 2 e 3

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Norvegia o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 - ad articoli 2 e 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), e punto B, lettera b), la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento, per il plusvalore acquisito, alle disposizioni particolari previste negli elenchi A e B. Detta regola costituisce quindi, nei casi in cui il prodotto ottenuto figura nell'elenco A, un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Del pari, il divieto di cumulare le percentuali previste negli elenchi A e B per uno stesso prodotto ottenuto sono applicabili nei singoli paesi per il plusvalore acquisito.

Nota 4 - ad articoli 1, 2 e 3

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 5 - ad articolo 4, lettera f)

L'espressione «loro navi» si applica soltanto nei confronti delle navi: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Norvegia;

- che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Norvegia;

- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità o della Norvegia, o ad una società con sede principale in uno di tali stati, di cui il o i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, a enti pubblici o a cittadini di tali Stati;

- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità o della Norvegia;

- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia.

Nota 6 - ad articolo 6

Per «prezzo franco fabbrica» s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per «valore in dogana» si intende quello definito nella Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 7 - ad articolo 8

Le autorità doganali che effettuano l'annotazione sui certificati di circolazione delle merci, secondo le modalità previste all'articolo 8, paragrafo 3, hanno la facoltà di procedere alle verifiche delle merci conformemente alla regolamentazione in vigore nello Stato interessato.

Nota 8 - ad articolo 10

Quando un certificato di circolazione delle merci si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro della Comunità o della Norvegia e riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati dallo Stato di riesportazione devono obbligatoriamente, fatto salvo l'articolo 24, indicare lo Stato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario. Dai nuovi certificati deve ugualmente risultare, allorché si tratta di merci non poste in deposito doganale, che le annotazioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, sono state regolarmente effettuate.

Nota 9 - ad articoli 16 e 22

Quando un certificato di circolazione delle merci è stato rilasciato secondo le condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2 o 4, e si riferisce a merci riesportate tal quali, le autorità doganali del paese di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato o dei certificati rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

Nota 10 - ad articoli 23 e 25

Per «disposizioni tariffarie in vigore» si intende il dazio applicato il 1º gennaio 1973 in Danimarca, nel Regno Unito o in Norvegia ai prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o quello che secondo l'accordo sarà successivamente applicato a tali prodotti quando il dazio sarà meno elevato di quello applicato agli altri prodotti originari della Norvegia o della Comunità.

Nota 11 - ad articolo 23

Per «restituzione dei dazi doganali od esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma» si intende ogni disposizione concernente il rimborso o la non riscossione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a prodotti messi in opera, sempreché tale disposizione accordi, espressamente o di fatto, questo rimborso o non riscossione quando le merci ottenute da tali prodotti sono esportate, ma non quando le stesse sono destinate al consumo interno.

Nota 12 - ad articoli 24 e 25

L'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 25, paragrafo 1, devono intendersi in particolare nel senso che non è stata fatta applicazione: - né delle disposizioni dell'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in Norvegia;

- né eventualmente delle disposizioni, corrispondenti a questa frase, che figurano negli accordi di cui all'articolo 2 per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in ciascuno dei sei paesi.

Nota 13 - ad articolo 25

Quando dei prodotti originari non conformi ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono importati in Danimarca o nel Regno Unito, il dazio che serve di base per le riduzioni tariffarie previste all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo è quello effettivamente applicato il 1º gennaio 1972 dal paese importatore nei confronti dei paesi terzi.

ALLEGATO II

ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni >PIC FILE= "T0000044">

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ALLEGATO III

ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

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ALLEGATO IV

ELENCO C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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PROTOCOLLO N. 4 relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda

In deroga all'articolo 13 dell'accordo sono applicabili nei confronti della Norvegia le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'«Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati» concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l'Irlanda e l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda.

ATTO FINALE

I rappresentanti

DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

e

DEL REGNO DI NORVEGIA,

riuniti a Bruxelles il quattordici maggio millenovecentosettantatrè,

per la firma dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia,

hanno, al momento della firma di questo accordo,

preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto: 1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo;

2. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.

Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.

Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.

Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0000086">

For Kongeriket Norge >PIC FILE= "T9000160">