31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/1


Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito

(2020/C 34/01)

INTRODUZIONE

1.

L’Unione europea, in appresso «l’Unione», e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in appresso «il Regno Unito», («le parti») hanno convenuto la presente dichiarazione politica relativamente alle loro future relazioni sulla base del disposto dell’articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), che prevede che si negozi un accordo volto a definire le modalità del recesso di uno Stato membro, tenendo conto del quadro delle sue future relazioni con l’Unione. In tale contesto, la presente dichiarazione accompagna l’accordo di recesso che è stato approvato dalle parti, con riserva di ratifica.

2.

L’Unione e il Regno Unito sono determinati a collaborare al fine di salvaguardare l’ordine internazionale fondato su regole, lo Stato di diritto e la promozione della democrazia, nonché gli standard elevati in materia di commercio libero ed equo e diritti dei lavoratori, la protezione dei consumatori e dell’ambiente e la cooperazione contro le minacce interne ed esterne ai valori e interessi delle parti.

3.

In questo spirito, la presente dichiarazione definisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione. Laddove nei negoziati le parti lo ritengano di interesse reciproco, le future relazioni possono interessare settori di cooperazione non figuranti nella presente dichiarazione politica. Tali relazioni si fonderanno sui valori e sugli interessi che l’Unione e il Regno Unito condividono e che hanno origine nella geografia, nella storia e negli ideali ancorati nel loro patrimonio europeo comune. L’Unione e il Regno Unito convengono che la prosperità e la sicurezza sono potenziate dall’adesione al principio del commercio libero ed equo, dalla difesa dei diritti individuali e dello Stato di diritto, dalla protezione dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente e dalla risposta congiunta alle minacce, esterne o interne, a diritti e valori.

4.

Le future relazioni si fonderanno su un equilibrio tra diritti e obblighi che tenga conto dei principi di ciascuna parte. Tale equilibrio deve garantire l’autonomia decisionale dell’Unione ed essere conforme ai suoi principi, in particolare per quanto concerne l’integrità del mercato unico e dell’unione doganale e l’indivisibilità delle quattro libertà. Esso deve inoltre garantire la sovranità del Regno Unito e la salvaguardia del suo mercato interno, rispettando nel contempo il risultato del referendum del 2016 anche per quanto concerne lo sviluppo della sua politica commerciale indipendente e la fine della libera circolazione delle persone tra l’Unione e il Regno Unito.

5.

Il periodo di appartenenza del Regno Unito all’Unione ha portato a un elevato livello di integrazione tra le rispettive economie, intrecciando il passato e il futuro dei cittadini e delle priorità dell’Unione e del Regno Unito. Le future relazioni dovranno inevitabilmente tenere conto di questo contesto unico. Sebbene le future relazioni non possano prevedere diritti o obblighi equivalenti a quelli di uno Stato membro, le parti concordano sul fatto che la definizione di dette relazioni debba essere affrontata con un livello elevato di ambizione per quanto concerne portata e profondità, e sono consapevoli che tale approccio potrebbe modificarsi nel corso del tempo. Soprattutto, le relazioni dovrebbero funzionare nell’interesse dei cittadini dell’Unione e del Regno Unito, ora e in futuro.

PARTE I: DISPOSIZIONI INIZIALI

I.   Base per la cooperazione

A.   Valori e diritti fondamentali

6.

Le parti concordano sulla necessità che le future relazioni si fondino su valori condivisi come il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dei principi democratici, dello Stato di diritto e del sostegno alla non proliferazione. Le parti convengono che tali valori costituiscono un prerequisito essenziale per la cooperazione prevista in questo quadro. Ribadiscono inoltre il loro impegno a promuovere un multilateralismo efficace.

7.

Le future relazioni dovrebbero inglobare il continuo impegno del Regno Unito a rispettare il quadro della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), mentre l’Unione e i suoi Stati membri continueranno a essere vincolati alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ribadisce i diritti derivanti in particolare dalla CEDU.

B.   Protezione dei dati

8.

Alla luce dell’importanza dei flussi e degli scambi di dati in tutte le future relazioni, le parti si impegnano a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali al fine di facilitare tali flussi.

9.

Le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati prevedono un quadro che consente alla Commissione europea di riconoscere che le norme di un paese terzo in tale ambito forniscono un livello di protezione adeguato, facilitando in tale modo il trasferimento di dati personali a tale paese terzo. Sulla base di tale quadro, la Commissione europea avvierà le valutazioni relative al Regno Unito il prima possibile dopo il recesso di quest’ultimo, adoperandosi per adottare decisioni entro la fine del 2020, se le condizioni applicabili saranno soddisfatte. Tenuto conto che il Regno Unito istituirà il proprio regime in materia di trasferimenti internazionali, nello stesso arco di tempo esso adotterà misure atte a garantire l’agevolazione in modo comparabile dei trasferimenti di dati personali all’Unione, se le condizioni applicabili saranno soddisfatte. Le future relazioni non pregiudicheranno l’autonomia delle parti quanto alle rispettive norme in materia di protezione dei dati personali.

10.

In questo contesto, le parti dovrebbero anche stabilire modalità per un’adeguata cooperazione tra le autorità di regolamentazione.

II.   Settori di interesse condiviso

A.   Partecipazione ai programmi dell’Unione

11.

Prendendo atto dell’ampiezza e della profondità previste per le future relazioni e dello stretto legame tra i rispettivi cittadini, le parti stabiliranno principi, modalità e condizioni generali per la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione, fatte salve le condizioni figuranti nei rispettivi strumenti di quest’ultima, in settori quali la scienza e l’innovazione, la gioventù, la cultura e l’istruzione, lo sviluppo nei paesi terzi e l’azione esterna, le capacità di difesa, la protezione civile e lo spazio. Tra questi dovrebbero figurare un contributo finanziario equo e adeguato, disposizioni che consentano una sana gestione finanziaria da entrambe le parti, il trattamento equo dei partecipanti e una gestione e consultazione adeguate alla natura della cooperazione tra le parti.

12.

Le parti valuteranno inoltre la partecipazione del Regno Unito ai consorzi per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), fatte salve le condizioni degli strumenti giuridici dell’Unione e degli statuti dei singoli ERIC e tenendo conto del livello di partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione in materia di scienza e innovazione.

13.

Le parti rammentano il loro impegno condiviso a mettere a punto un programma PEACE PLUS atto a sostenere i lavori per la riconciliazione e un futuro condiviso in Irlanda del Nord, mantenendo le attuali proporzioni di finanziamento.

B.   Dialoghi

14.

Le parti dovrebbero procedere a un dialogo e a scambi in settori di interesse condiviso al fine di individuare le opportunità di cooperazione, condividere le migliori prassi e competenze e agire congiuntamente, anche in settori come la cultura, l’istruzione, la scienza e l’innovazione. In tali settori le parti riconoscono l’importanza della mobilità e della circolazione temporanea di oggetti e attrezzature per permettere la cooperazione. Le parti esamineranno anche la cooperazione in corso tra gruppi attivi nella cultura e nell’istruzione.

15.

Inoltre, le parti prendono atto dell’intenzione del Regno Unito di esplorare le opzioni relative a future relazioni con il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI).

PARTE II: PARTENARIATO ECONOMICO

I.   Obiettivi e principi

16.

Le parti riconoscono di poter vantare relazioni commerciali e di investimento particolarmente rilevanti, che rispecchiano più di 45 anni di integrazione economica durante l’appartenenza del Regno Unito all’Unione, e riconoscono altresì la dimensione delle due economie e la loro prossimità geografica, che hanno portato a catene di approvvigionamento complesse e integrate.

17.

In questo contesto, le parti convengono di sviluppare un partenariato economico ambizioso, di ampia portata ed equilibrato. Tale partenariato sarà globale e includerà un accordo di libero scambio nonché una più ampia cooperazione settoriale, laddove ciò sia nell’interesse reciproco di entrambe le parti. Si fonderà su disposizioni che garantiscano condizioni di parità per una concorrenza libera e leale, come illustrato nella sezione XIV della presente parte. Il partenariato economico dovrebbe facilitare nella misura del possibile il commercio e gli investimenti tra le parti, rispettando l’integrità del mercato unico dell’Unione e dell’unione doganale nonché del mercato interno del Regno Unito, tenendo conto dell’elaborazione, da parte del Regno Unito, di una politica commerciale indipendente.

18.

Le parti manterranno la propria autonomia e la capacità di disciplinare l’attività economica conformemente ai livelli di protezione che riterranno opportuni al fine di raggiungere obiettivi legittimi di ordine pubblico come la salute pubblica, la salute e il benessere animali, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la sicurezza, l’ambiente (inclusi i cambiamenti climatici), la morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori, la vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la protezione della diversità culturale. Il partenariato economico riconoscerà che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo globale delle parti e prevederà inoltre opportune deroghe generali, anche in materia di sicurezza.

II.   Merci

A.   Obiettivi e principi

19.

Le parti prevedono di avere, relativamente alle merci, una relazione commerciale ambiziosa sulla base di un accordo di libero scambio con l’obiettivo di agevolare gli scambi commerciali legittimi.

20.

Tali modalità terranno conto del fatto che, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, le parti costituiranno mercati separati e ordinamenti giuridici distinti. La circolazione transfrontaliera di merci può comportare rischi per l’integrità e il corretto funzionamento di detti mercati, che sono gestiti mediante procedure e controlli doganali.

21.

Nell’ottica di agevolare la circolazione transfrontaliera di merci le parti prevedono tuttavia intese generali che porteranno alla creazione di una zona di libero scambio caratterizzata da una stretta cooperazione in ambito normativo e doganale, sulla base delle disposizioni volte a garantire condizioni di parità per una concorrenza libera e leale di cui alla sezione XIV della presente parte.

B.   Tariffe

22.

Il partenariato economico dovrebbe, attraverso un accordo di libero scambio, garantire l’assenza di tariffe, diritti, tasse o restrizioni quantitative in tutti i settori, con a corredo opportune e moderne regole di origine e con un regime doganale ambizioso in linea con gli obiettivi e i principi delle parti.

C.   Aspetti normativi

23.

Pur conservando l’autonomia normativa, le parti introdurranno disposizioni per promuovere approcci normativi trasparenti ed efficaci che promuovano l’eliminazione di ostacoli inutili allo scambio di merci e siano per quanto possibile compatibili. Le disposizioni sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) dovrebbero fondarsi sui rispettivi accordi dell’OMC e andare oltre. Nello specifico le disposizioni TBT dovrebbero definire principi comuni nei seguenti settori: normazione, regolamentazioni tecniche, valutazione della conformità, accreditamento, vigilanza del mercato, metrologia ed etichettatura. Per quanto concerne le misure SPS, le parti dovrebbero trattarsi reciprocamente come entità uniche, anche a fini di certificazione, e dovrebbero riconoscere la regionalizzazione sulla base di opportune informazioni epidemiologiche fornite dalla parte esportatrice. Le parti esamineranno altresì la possibilità di una cooperazione tra le autorità del Regno Unito e le agenzie dell’Unione, quali l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

D.   Dogane

24.

Le parti introdurranno un regime doganale ambizioso nell’ottica di conseguire i loro obiettivi generali. In tale processo le parti prevedono di ricorrere a tutte le modalità e tecnologie facilitative disponibili, in piena osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici e facendo in modo che le autorità doganali siano in grado di proteggere gli interessi finanziari delle parti e di applicare le politiche pubbliche. A tal fine intendono prendere in considerazione il reciproco riconoscimento dei programmi di operatori economici affidabili, la cooperazione amministrativa in questioni doganali e concernenti l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nonché l’assistenza reciproca, anche per il recupero dei crediti connessi a tasse e imposte e mediante lo scambio di informazioni per combattere la frode doganale e dell’IVA e altre attività illegali.

25.

Si terrà conto di dette modalità e tecnologie facilitative anche nelle modalità alternative per garantire l’assenza di una frontiera fisica sull’isola d’Irlanda.

E.   Implicazioni per le verifiche e i controlli

26.

Le parti prevedono che nell’applicazione delle verifiche e dei controlli si tenga conto, in quanto fattore di riduzione dei rischi, della portata degli impegni del Regno Unito in materia di cooperazione doganale e normativa. Insieme al ricorso a tutte le modalità facilitative disponibili di cui sopra, ciò può consentire di agevolare i processi amministrativi, le verifiche e i controlli; le parti registrano a tale proposito il reciproco auspicio di essere quanto più ambiziose possibile, rispettando al contempo l’integrità dei rispettivi mercati e ordinamenti giuridici.

III.   Servizi e investimenti

A.   Obiettivi e principi

27.

Le parti dovrebbero concludere intese ambiziose, globali ed equilibrate in materia di scambio di servizi e investimenti nel settore dei servizi e in altri settori, nel rispetto del diritto di ciascuna parte di legiferare. Le parti dovrebbero mirare a realizzare un livello di liberalizzazione nello scambio di servizi che vada ben al di là dei loro impegni nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e si fondi sui recenti accordi di libero scambio (ALS) dell’Unione.

28.

In linea con l’articolo V dell’accordo generale sugli scambi di servizi, le parti dovrebbero mirare a un’ampia copertura settoriale che si estenda a tutte le modalità di fornitura e garantisca sostanzialmente l’assenza di discriminazioni nei settori interessati, con eccezioni e limitazioni, se del caso. Le intese dovrebbero pertanto riguardare tra l’altro i seguenti settori: servizi professionali e alle imprese, servizi di telecomunicazione, servizi postali o di corriere, servizi di distribuzione, servizi ambientali, servizi finanziari, servizi di trasporto e altri servizi di reciproco interesse.

B.   Accesso al mercato e non discriminazione

29.

Le intese dovrebbero prevedere disposizioni sull’accesso al mercato e sul trattamento nazionale conformemente alle norme dello Stato ospitante per i fornitori di servizi e gli investitori delle parti e dovrebbero altresì contemplare i requisiti di prestazione imposti agli investitori. Sarebbe in tal modo garantito il trattamento non discriminatorio dei fornitori di servizi e degli investitori delle parti, anche in materia di stabilimento.

30.

Le intese dovrebbero consentire l’ingresso e il soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali in settori definiti.

C.   Aspetti normativi

31.

Pur conservando l’autonomia normativa, le intese dovrebbero comprendere disposizioni tese a promuovere approcci normativi trasparenti, efficienti e per quanto possibile compatibili che promuovano l’eliminazione di requisiti normativi inutili.

32.

In questo contesto le parti dovrebbero concordare disposizioni relative alla regolamentazione interna che a loro volta dovrebbero comprendere disposizioni orizzontali, ad esempio sulle procedure di concessione delle licenze, e specifiche disposizioni normative in settori di reciproco interesse, quali i servizi di telecomunicazione, i servizi finanziari, i servizi di consegna e i servizi di trasporto marittimo internazionale. Dovrebbero altresì contenere disposizioni relative all’elaborazione e all’adozione di regolamentazioni interne che rispecchino le buone prassi normative.

33.

In questo contesto le parti dovrebbero definire un quadro per la cooperazione normativa volontaria in settori di reciproco interesse, compresi lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi.

34.

Le parti dovrebbero altresì elaborare, ove ciò sia nel reciproco interesse, modalità adeguate in materia di qualifiche professionali necessarie per esercitare le professioni regolamentate.

IV.   Servizi finanziari

35.

Le parti si impegnano a mantenere la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato, la protezione degli investitori e dei consumatori e la concorrenza leale, rispettando al contempo, su base di reciprocità, l’autonomia normativa e decisionale e la competenza di adottare decisioni di equivalenza nel rispettivo interesse. Ciò non pregiudica la competenza delle parti di adottare o mantenere, se del caso, eventuali misure per motivi prudenziali. Le parti convengono di cooperare strettamente in materia di regolamentazione e vigilanza nell’ambito degli organismi internazionali.

36.

In considerazione del fatto che entrambe le parti disporranno di quadri di equivalenza che consentiranno loro di dichiarare che i regimi di regolamentazione e vigilanza di un paese terzo sono equivalenti a fini pertinenti, esse dovrebbero cominciare a valutare l’equivalenza reciproca nell’ambito di tali quadri il prima possibile dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, adoperandosi per concludere tali valutazioni entro la fine di giugno 2020. Le parti continueranno a monitorare i rispettivi quadri di equivalenza.

37.

Le parti convengono sul reciproco interesse di una cooperazione stretta e strutturata in materia di regolamentazione e vigilanza. Tale cooperazione dovrebbe fondarsi sul partenariato economico e sui principi dell’autonomia normativa, della trasparenza e della stabilità. Dovrebbe prevedere la trasparenza e un’opportuna consultazione nel processo di adozione, sospensione e revoca delle decisioni di equivalenza, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione in merito a iniziative normative e altre questioni di reciproco interesse, a livello sia politico che tecnico.

V.   Digitale

38.

Nel contesto della crescente digitalizzazione degli scambi di servizi e merci, le parti dovrebbero definire disposizioni per agevolare il commercio elettronico, eliminare gli ostacoli ingiustificati agli scambi per via elettronica e garantire a imprese e consumatori un ambiente online aperto, sicuro e affidabile, ad esempio per quanto riguarda i servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica oppure il fatto di non esigere un’autorizzazione preventiva unicamente perché il servizio è fornito per via elettronica. Tali disposizioni dovrebbero altresì agevolare i flussi transfrontalieri di dati e mirare a eliminare i requisiti ingiustificati in materia di localizzazione dei dati, nella consapevolezza che ciò lascerà impregiudicate le norme delle parti in materia di protezione dei dati personali.

39.

Le parti dovrebbero garantire ai reciproci fornitori di servizi, mediante disposizioni settoriali in materia di servizi di telecomunicazione, pari ed equo accesso alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione e combattere le pratiche anticoncorrenziali.

40.

Le parti dovrebbero collaborare in consessi multilaterali e multipartecipativi e instaurare un dialogo per lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi relativamente alle tecnologie emergenti.

VI.   Movimenti di capitali e pagamenti

41.

Le parti dovrebbero prevedere disposizioni tese a consentire la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti connessi a transazioni liberalizzate nell’ambito del partenariato economico, fatte salve le pertinenti eccezioni.

VII.   Proprietà intellettuale

42.

Le parti dovrebbero garantire la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al fine di stimolare innovazione, creatività e attività economiche, al di là di quanto previsto dalle norme dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e dalle convenzioni dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, ove pertinenti.

43.

Ciò dovrebbe salvaguardare gli attuali livelli elevati di protezione, tra l’altro, di determinati diritti sanciti dalla normativa sul diritto d’autore, come il diritto sui generis sulle banche dati e il diritto degli autori sulle vendite successive, quali previsti dalle parti. In considerazione della protezione offerta nell’accordo di recesso alle indicazioni geografiche esistenti, le parti dovrebbero cercare di introdurre disposizioni che garantiscano opportuna protezione alle rispettive indicazioni geografiche.

44.

Le parti dovrebbero mantenere la libertà di stabilire i propri regimi di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

45.

Le parti dovrebbero definire un meccanismo di cooperazione e scambio di informazioni su questioni di reciproco interesse relative alla proprietà intellettuale, quali i rispettivi approcci e processi in materia di marchi, disegni e brevetti.

VIII.   Appalti pubblici

46.

In considerazione dell’intenzione del Regno Unito di accedere all’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC, le parti dovrebbero garantirsi reciprocamente opportunità sui rispettivi mercati degli appalti pubblici che vadano al di là degli impegni assunti a norma dell’accordo sugli appalti pubblici in settori di reciproco interesse, fatte salve le norme interne per la tutela dei rispettivi interessi essenziali in materia di sicurezza.

47.

Le parti dovrebbero altresì impegnarsi a rispettare norme fondate su quelle contenute nell’accordo sugli appalti pubblici, che garantiscano la trasparenza delle opportunità di mercato nonché delle regole, procedure e pratiche relative agli appalti pubblici. Sulla base di dette norme le parti dovrebbero contrastare il rischio di comportamenti arbitrari nell’aggiudicazione degli appalti e mettere a disposizione misure correttive e procedure di ricorso, anche dinanzi alle autorità giudiziarie.

IX.   Mobilità

48.

Preso atto che il Regno Unito ha deciso che il principio di libera circolazione delle persone tra l’Unione e il Regno Unito non si applicherà più, è opportuno che le parti stabiliscano un regime di mobilità come di seguito indicato.

49.

Il regime di mobilità sarà basato sulla non discriminazione tra gli Stati membri dell’Unione e sulla piena reciprocità.

50.

In tale contesto, le parti puntano a prevedere, nell’ambito delle rispettive normative interne, l’esenzione dal visto per le visite di breve durata.

51.

Le parti convengono di esaminare le condizioni di ingresso e di soggiorno per fini quali ricerca, studio, formazione e scambi di giovani.

52.

Le parti convengono inoltre di considerare la possibilità di trattare il coordinamento in materia di sicurezza sociale alla luce della futura circolazione delle persone.

53.

In linea con le normative applicabili, le parti esamineranno la possibilità di agevolare l’attraversamento delle rispettive frontiere per viaggi legittimi.

54.

Tutte le disposizioni lasceranno impregiudicato il regime della zona di libero spostamento applicabile tra il Regno Unito e l’Irlanda.

55.

A sostegno della mobilità, le parti confermano l’impegno a favore dell’effettiva applicazione dei vigenti strumenti internazionali del diritto di famiglia di cui sono parte. L’Unione prende atto dell’intenzione del Regno Unità di aderire alla convenzione dell’Aia del 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari, alla quale è attualmente vincolato per via dell’appartenenza all’Unione.

56.

Le parti esamineranno le possibilità di cooperazione giudiziaria in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e in altre materie correlate.

57.

Il regime in parola si aggiungerebbe agli impegni in materia di ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali in settori definiti di cui alla sezione III della presente parte. Tali impegni non dovrebbero venir meno per effetto del diritto di ciascuna delle parti di applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari e prescrizioni in materia di ingresso, soggiorno e lavoro.

X.   Trasporti

A.   Trasporto aereo

58.

Le parti dovrebbero garantire la connettività aerea per passeggeri e merci attraverso un accordo globale sul trasporto aereo. L’accordo globale sul trasporto aereo dovrebbe avere ad oggetto l’accesso al mercato e gli investimenti, la sicurezza aerea, la gestione del traffico aereo e disposizioni volte a garantire una concorrenza aperta e leale, comprese norme sociali e prescrizioni in materia di tutela dei consumatori appropriate e pertinenti.

59.

È opportuno che le parti adottino ulteriori disposizioni per consentire una cooperazione che porti a standard elevati di sicurezza aerea, anche attraverso una stretta collaborazione tra l’AESA e l’autorità per l’aviazione civile del Regno Unito (CAA).

B.   Trasporto su strada

60.

Le parti dovrebbero garantire ai trasportatori di persone e merci su strada forme analoghe di accesso al mercato, accompagnate da norme sociali e prescrizioni in materia di tutela dei consumatori appropriate e pertinenti per il trasporto internazionale su strada nonché da obblighi derivanti dagli accordi internazionali nel settore del trasporto su strada di cui sono firmatari sia il Regno Unito sia l’Unione e/o i suoi Stati membri, in particolare per quanto riguarda le condizioni per esercitare l’attività di trasportatore su strada, talune condizioni d’impiego nel settore del trasporto internazionale su strada, le regole stradali, il trasporto di persone e di merci pericolose su strada. Le parti dovrebbero inoltre valutare disposizioni complementari relative agli spostamenti degli automobilisti privati.

C.   Trasporto ferroviario

61.

Le parti convengono sulla necessità di concludere intese bilaterali, se del caso, per i servizi ferroviari transfrontalieri, anche per agevolare il mantenimento del funzionamento e dell’esercizio regolari di servizi ferroviari quali la linea Enterprise Belfast-Dublino e i servizi per cui si utilizza il tunnel sotto la Manica.

D.   Trasporto marittimo

62.

Le parti rilevano che la connettività per passeggeri e merci nel settore del trasporto marittimo poggerà sul quadro giuridico internazionale. Le parti dovrebbero inoltre definire un regime appropriato di accesso al mercato per i servizi di trasporto marittimo internazionale.

63.

Le relazioni future dovrebbero agevolare la cooperazione in materia di sicurezza marittima, compreso lo scambio di informazioni tra l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e la Maritime and Coastguard Agency (MCA) del Regno Unito, coerentemente con lo status di paese terzo del Regno Unito.

XI.   Energia

A.   Energia elettrica e gas

64.

Le parti dovrebbero collaborare per sostenere la fornitura di approvvigionamenti di energia elettrica e gas puliti, sicuri ed efficienti in termini di costi, sulla base di mercati concorrenziali e di un accesso non discriminatorio alle reti.

65.

Le parti dovrebbero stabilire un quadro per agevolare la cooperazione tecnica tra organizzazioni e operatori delle reti elettriche e del gas, come le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica e il gas, nell’ambito della pianificazione e dell’uso delle infrastrutture energetiche che collegano i loro sistemi. Tale quadro dovrebbe comprendere anche meccanismi volti a garantire, per quanto possibile, la sicurezza dell’approvvigionamento e scambi efficienti attraverso gli interconnettori in archi temporali diversi.

B.   Nucleare civile

66.

In riconoscimento dell’importanza della non proliferazione e della sicurezza nucleari, le relazioni future dovrebbero comprendere un accordo di cooperazione nucleare di ampia portata tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il Regno Unito riguardante l’uso pacifico dell’energia nucleare e sostenuto dall’impegno a mantenere i loro attuali standard elevati di sicurezza nucleare. L’accordo dovrebbe consentire la cooperazione tra l’Euratom e il Regno Unito e le sue autorità nazionali, tra l’altro attraverso lo scambio di informazioni in settori di reciproco interesse come le salvaguardie, la sicurezza e la cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). Dovrebbe agevolare gli scambi di materiali e apparecchiature nucleari e prevedere la partecipazione del Regno Unito, in qualità di paese terzo, ai sistemi dell’Unione di monitoraggio e di scambio di informazioni sui livelli di radioattività nell’ambiente, vale a dire il sistema comunitario per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica e la piattaforma dell’Unione europea per lo scambio di dati radiologici.

67.

Le parti rilevano l’intenzione del Regno Unito di essere associato ai programmi di ricerca e di formazione dell’Euratom secondo quanto previsto nella sezione II della parte I.

68.

Le parti rilevano che l’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom intende riesaminare tempestivamente le autorizzazioni e approvazioni dei contratti di fornitura di materiale nucleare tra imprese dell’Unione e del Regno Unito da essa cofirmati.

69.

Le parti collaboreranno anche attraverso lo scambio di informazioni sulla fornitura di radioisotopi medici.

C.   Fissazione del prezzo del carbonio

70.

Le parti dovrebbero prendere in considerazione una cooperazione in materia di fissazione del prezzo del carbonio collegando un sistema nazionale di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra del Regno Unito al sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione.

XII.   Possibilità di pesca

71.

Le parti dovrebbero collaborare a livello bilaterale e internazionale per garantire livelli sostenibili di pesca e promuovere la conservazione delle risorse nonché un ambiente marino pulito, sano e produttivo, tenendo presente che il Regno Unito sarà uno Stato costiero indipendente.

72.

Pur mantenendo la rispettiva autonomia normativa, le parti dovrebbero cooperare, in modo non discriminatorio, all’elaborazione di misure per la conservazione delle risorse nonché la gestione razionale e la regolamentazione della pesca. Collaboreranno a stretto contatto con altri Stati costieri e nei consessi internazionali, anche per quanto riguarda la gestione degli stock comuni.

73.

Nel contesto del partenariato economico globale le parti dovrebbero definire un nuovo accordo di pesca concernente, tra l’altro, l’accesso alle acque e le quote di contingente.

74.

Le parti si adopereranno al massimo per concludere e ratificare il nuovo accordo di pesca entro il 1o luglio 2020 affinché sia disponibile in tempo per essere usato per determinare le possibilità di pesca per il primo anno successivo al periodo di transizione.

XIII.   Cooperazione mondiale

75.

Le parti riconoscono l’importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso. Pertanto, pur mantenendo la rispettiva autonomia decisionale e qualora sia nell’interesse reciproco, le parti dovrebbero collaborare nei consessi internazionali, come il G7 e il G20, tra l’altro nei seguenti settori:

a)

cambiamenti climatici;

b)

sviluppo sostenibile;

c)

inquinamento transfrontaliero;

d)

salute pubblica e tutela dei consumatori;

e)

stabilità finanziaria; e

f)

lotta al protezionismo commerciale.

76.

Le relazioni future dovrebbero ribadire gli impegni assunti dalle parti negli accordi internazionali per far fronte ai cambiamenti climatici, compresi gli impegni per l’attuazione delle convenzioni quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ad esempio l’accordo di Parigi.

XIV.   Condizioni di parità per una concorrenza aperta e leale

77.

In considerazione della prossimità geografica e dell’interdipendenza economica tra l’Unione e il Regno Unito, le relazioni future devono garantire una concorrenza aperta e leale, ivi compresi solidi impegni per assicurare condizioni di parità. La natura esatta degli impegni dovrebbe essere adeguata alla portata e alla profondità delle relazioni future e ai legami economici delle parti. Tali impegni dovrebbero prevenire distorsioni del commercio e vantaggi concorrenziali sleali. A tal fine, dopo la scadenza del periodo di transizione le parti dovrebbero mantenere le norme comuni elevate applicabili nell’Unione e nel Regno Unito nei settori degli aiuti di Stato, della concorrenza, delle norme sociali e occupazionali, dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, come pure riguardo ai pertinenti aspetti fiscali. Le parti dovrebbero, in particolare, mantenere un quadro solido e globale per la concorrenza e il controllo degli aiuti di Stato che prevenga indebite distorsioni del commercio e della concorrenza; impegnarsi a rispettare i principi di buona governance in materia fiscale e a contrastare le pratiche fiscali dannose; e mantenere le norme ambientali, sociali e occupazionali agli attuali livelli elevati previsti dalle norme comuni esistenti. A tal fine, dovrebbero basarsi sulle norme dell’Unione e internazionali appropriate e pertinenti e prevedere meccanismi appropriati per assicurare l’effettiva attuazione a livello interno e meccanismi di esecuzione e di risoluzione delle controversie. Le relazioni future dovrebbero altresì promuovere il rispetto e l’attuazione effettiva dei principi e delle norme pertinenti concordati a livello internazionale in tali settori, compreso l’accordo di Parigi.

PARTE III: PARTENARIATO PER LA SICUREZZA

I.   Obiettivi e principi

78.

In considerazione della sicurezza dell’Europa e dei rispettivi cittadini, le parti dovrebbero istituire un partenariato per la sicurezza ampio, globale ed equilibrato, che tenga conto della prossimità geografica e delle minacce in evoluzione, fra cui le forme gravi di criminalità internazionale, il terrorismo, gli attacchi informatici, le campagne di disinformazione, le minacce ibride, l’erosione dell’ordine internazionale fondato su regole e il riemergere di minacce a livello statale. Il partenariato rispetterà la sovranità del Regno Unito e l’autonomia dell’Unione.

79.

Le parti promuoveranno, a livello mondiale, la sicurezza, la prosperità e un multilateralismo efficace, basandosi sui principi, i valori e gli interessi condivisi. Il partenariato per la sicurezza dovrebbe comprendere la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la politica estera, la sicurezza e la difesa, nonché la cooperazione tematica negli ambiti di comune interesse.

II.   Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale

80.

Le relazioni future prevederanno una cooperazione globale, stretta, equilibrata e reciproca delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale in vista del conseguimento di salde capacità operative a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, tenendo conto della prossimità geografica, delle minacce comuni e in evoluzione cui fanno fronte le parti, dei vantaggi reciproci per la sicurezza dei cittadini e del fatto che il Regno Unito sarà un paese terzo non facente parte dello spazio Schengen e che quindi non riconoscerà la libera circolazione delle persone.

81.

Le parti convengono che l’entità e la portata delle intese future debbano conseguire un adeguato equilibrio fra diritti e obblighi — quanto più stretto e profondo sarà il partenariato tanto più impegnativi saranno gli obblighi che lo accompagnano. Il partenariato dovrebbe rispecchiare gli impegni che il Regno Unito è disposto ad assumere per rispettare l’integrità dell’ordinamento giuridico dell’Unione, per quanto riguarda ad esempio l’allineamento delle norme e dei meccanismi di risoluzione delle controversie e di esecuzione di cui ai punti da 129 a 132. Dovrebbe inoltre basarsi su impegni a lungo termine riguardo ai diritti fondamentali della persona, compresa la continuazione dell’adesione alla CEDU e della sua attuazione, nonché su un’adeguata protezione dei dati personali, due prerequisiti essenziali per consentire la cooperazione prevista dalle parti, come pure sui diritti procedurali e sul principio ne bis in idem a livello transnazionale. Dovrebbero rispecchiare anche l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri nei confronti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

82.

Tenuto conto di tali impegni, le future relazioni dovrebbero contemplare intese in tre ambiti di cooperazione: scambio dei dati; cooperazione operativa fra le autorità di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale; antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

A.   Scambio di dati

83.

Riconoscendo che la condivisione e l’analisi rapide ed efficaci dei dati sono essenziali per le moderne attività di contrasto, le parti convengono di introdurre disposizioni che rispecchino tale consapevolezza al fine di rispondere alle minacce in evoluzione, combattere il terrorismo e le forme gravi di criminalità, agevolare le indagini e l’azione penale e garantire la sicurezza delle persone.

84.

Le parti dovrebbero stabilire intese reciproche per uno scambio tempestivo, efficace ed efficiente dei dati del codice di prenotazione (PNR) e dei risultati del trattamento di tali dati conservati nei rispettivi sistemi nazionali di trattamento del PNR, nonché dei dati sul DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli (Prüm).

85.

Le parti dovrebbero valutare ulteriori intese adeguate al futuro status del Regno Unito per lo scambio dei dati, come lo scambio di informazioni in merito a persone e oggetti ricercati o scomparsi e di casellari giudiziari al fine di conseguire capacità che siano prossime a quelle consentite dai pertinenti meccanismi dell’Unione, per quanto tecnicamente e giuridicamente possibile nonché per quanto ritenuto necessario e nell’interesse di entrambe le parti.

B.   Cooperazione operativa fra le autorità di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale

86.

Le parti riconoscono l’importanza di agevolare la cooperazione operativa fra le autorità giudiziarie e di contrasto del Regno Unito e degli Stati membri e collaboreranno quindi per definire i termini della cooperazione del Regno Unito tramite Europol e Eurojust.

87.

Le parti dovrebbero stabilire intese efficaci basate su procedure razionalizzate e termini che consentano al Regno Unito e agli Stati membri di consegnare persone sospettate e condannate in modo pronto ed efficiente, con la possibilità di derogare al requisito della doppia punibilità, e di determinare l’applicabilità di tali intese ai propri cittadini e in caso di reati politici.

88.

Le parti dovrebbero valutare ulteriori intese adeguate al futuro status del Regno Unito per la cooperazione concreta fra le autorità di contrasto e fra le autorità giudiziarie in materia penale, come le squadre investigative comuni, al fine di conseguire capacità che siano prossime a quelle consentite dai pertinenti meccanismi dell’Unione, per quanto tecnicamente e giuridicamente possibile nonché per quanto ritenuto necessario e nell’interesse di entrambe le parti.

C.   Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

89.

Le parti convengono di sostenere gli sforzi internazionali tesi a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare rispettando gli standard della Task Force «Azione finanziaria» (GAFI) e partecipando alla cooperazione in quest’ambito. Le parti convengono di andare oltre gli standard GAFI in materia di trasparenza della titolarità effettiva e di porre fine all’anonimato associato all’uso di valute virtuali, anche introducendo l’obbligo, nell’ambito degli scambi di valute virtuali e per i prestatori di servizi di portafoglio digitale, di applicare controlli di dovuta diligenza nei confronti della clientela.

III.   Politica estera, sicurezza e difesa

90.

Nell’ambito dell’azione esterna, le parti sostengono una cooperazione ambiziosa, stretta e duratura per proteggere i cittadini da minacce esterne, comprese le nuove minacce emergenti, prevenire i conflitti, rafforzare la pace e la sicurezza internazionali, anche nel quadro delle Nazioni Unite e della NATO, e affrontare le cause profonde di sfide globali quali il terrorismo o la migrazione illegale. Si faranno promotrici di un ordine internazionale fondato su regole e promuoveranno i loro valori comuni in tutto il mondo.

91.

Le parti promuoveranno lo sviluppo sostenibile e l’eliminazione della povertà. A tale proposito, continueranno a sostenere l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il consenso europeo in materia di sviluppo.

92.

Le parti svilupperanno e perseguiranno le proprie politiche estere in linea con i rispettivi interessi strategici e di sicurezza, nonché con i rispettivi ordinamenti giuridici. Laddove tali interessi siano condivisi, è opportuno che le parti cooperino a stretto contatto a livello bilaterale e nell’ambito delle organizzazioni internazionali. Le parti dovrebbero mettere a punto una cooperazione flessibile e modulabile che garantisca al Regno Unito di poter unire le forze con l’Unione per ottenere il massimo effetto possibile, anche in momenti di crisi o in caso di gravi incidenti.

93.

A tal fine le relazioni future dovrebbero includere meccanismi adeguati di dialogo, consultazione, coordinamento, scambio di informazioni e cooperazione, e prevedere il distacco di esperti, ove opportuno e nell’interesse reciproco delle parti.

A.   Consultazione e cooperazione

94.

Le parti dovrebbero instaurare una consultazione strutturata e dialoghi tematici regolari per individuare i settori e le attività in cui una stretta cooperazione potrebbe contribuire al conseguimento di obiettivi comuni.

95.

A tale proposito, il dialogo politico in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), così come i dialoghi settoriali, consentirebbero consultazioni flessibili tra le parti a diversi livelli (ministeriale, di alti funzionari o di lavoro). Ove opportuno, l’alta rappresentante può invitare il Regno Unito a riunioni ministeriali informali degli Stati membri dell’Unione.

96.

Le parti dovrebbero adoperarsi per cooperare strettamente nei paesi terzi, anche in ambiti quali la sicurezza, i servizi e la protezione consolari e i progetti di sviluppo, nonché nel quadro di organizzazioni e consessi internazionali, segnatamente le Nazioni Unite. In tal modo le parti dovrebbero essere in grado, ove opportuno, di sostenere reciprocamente le proprie posizioni, agire sul fronte dell’azione esterna e gestire le sfide globali in modo coerente, anche attraverso dichiarazioni concordate, iniziative e posizioni condivise.

B.   Sanzioni

97.

Pur perseguendo politiche indipendenti in materia di sanzioni, in linea con le rispettive politiche estere, le parti riconoscono le sanzioni in quanto strumento multilaterale di politica estera nonché i vantaggi di un’intensa consultazione e di una stretta cooperazione.

98.

Nelle consultazioni in materia di sanzioni dovrebbe rientrare lo scambio di informazioni sugli inserimenti in elenco e sulle motivazioni, lo sviluppo, l’attuazione e l’esecuzione degli stessi, nonché l’assistenza tecnica e il dialogo sulle designazioni e sui regimi futuri. Se, tra le parti, gli obiettivi di politica estera all’origine di un determinato futuro regime di sanzioni sono allineati, si procederà a un intenso scambio di informazioni, nelle opportune fasi del ciclo del regime di sanzioni in questione, con la possibilità di adottare sanzioni che si rafforzino reciprocamente.

C.   Operazioni e missioni

99.

Le parti guardano con favore alla stretta cooperazione nell’ambito delle missioni e delle operazioni di gestione delle crisi guidate dall’UE, sia civili che militari. Le future relazioni dovrebbero pertanto permettere al Regno Unito di partecipare, caso per caso, a missioni e operazioni PSDC attraverso un accordo quadro di partecipazione. Tale accordo non pregiudicherebbe l’autonomia decisionale dell’Unione o la sovranità del Regno Unito, e il Regno Unito manterrà il diritto di definire la sua risposta a eventuali inviti od opzioni a partecipare a operazioni o missioni.

100.

Qualora, a seguito di una consultazione e di uno scambio di informazioni in una fase iniziale attraverso il dialogo politico, il Regno Unito esprima l’intenzione di contribuire a una missione o a un’operazione PSDC programmata, aperta a paesi terzi, è opportuno che le parti intensifichino i contatti e lo scambio di informazioni nelle pertinenti fasi del processo di pianificazione e in misura proporzionata al contributo del Regno Unito. In tal modo il Regno Unito potrà calibrare nel miglior modo possibile il proprio contributo e mettere tempestivamente a disposizione le competenze necessarie.

101.

In qualità di contributore a una missione o a un’operazione PSDC specifica il Regno Unito parteciperebbe alla conferenza sulla costituzione della forza, alla richiesta di contributi e alla riunione del Comitato dei contributori per consentire la condivisione di informazioni sull’attuazione della missione o dell’operazione. Nel caso di operazioni militari PSDC, il Regno Unito dovrebbe inoltre avere la possibilità di distaccare personale presso il comando operativo designato, in misura proporzionata al suo contributo.

D.   Sviluppo delle capacità di difesa

102.

Le future relazioni dovrebbero trarre vantaggio dalla cooperazione industriale e in materia di ricerca tra le entità delle parti in specifici progetti europei di collaborazione volti a facilitare l’interoperabilità e a promuovere l’efficacia congiunta delle forze armate. A tale proposito entrambe le parti dovrebbero mantenere la propria autonomia strategica e libertà d’azione sulla base delle rispettive e solide basi industriali interne di difesa, ma al tempo stesso convengono di prendere in considerazione, per quanto possibile in base alle condizioni del diritto dell’Unione, quanto segue:

a)

la collaborazione del Regno Unito nei pertinenti progetti in corso e futuri dell’Agenzia europea per la difesa (AED) mediante un accordo amministrativo;

b)

la partecipazione di ammissibili entità del Regno Unito a progetti di collaborazione in materia di difesa che riuniscono entità dell’Unione con il sostegno del Fondo europeo per la difesa (EDF); e

c)

la collaborazione del Regno Unito a progetti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), se invitato a partecipare in via eccezionale dal Consiglio dell’Unione europea in formato PESCO.

E.   Scambi di informazioni

103.

Le parti dovrebbero scambiarsi informazioni in maniera tempestiva e su base volontaria, come opportuno, in particolare nei settori della lotta al terrorismo, delle minacce ibride e delle minacce informatiche, nonché a sostegno delle missioni e operazioni PSDC cui il Regno Unito fornirà un contributo. Le parti produrranno in modo autonomo i prodotti dell’intelligence, ma lo scambio di informazioni dovrebbe contribuire a una comprensione condivisa del contesto della sicurezza europeo.

104.

Le future relazioni dovrebbero consentire scambi tempestivi di intelligence e informazioni sensibili tra i pertinenti organismi dell’Unione e le autorità del Regno Unito. Il Centro satellitare dell’Unione europea (CSUE) e il Regno Unito dovrebbero cooperare nel settore dell’acquisizione di immagini dallo spazio.

F.   Spazio

105.

Le parti dovrebbero prendere in considerazione intese adeguate per la cooperazione relativa allo spazio.

G.   Cooperazione allo sviluppo

106.

Le parti dovrebbero istituire un dialogo per consentire strategie nella programmazione e attuazione dello sviluppo che si rafforzino a vicenda.

107.

Sulla base dell’interesse reciproco, le parti dovrebbero valutare in che modo il Regno Unito possa contribuire agli strumenti e meccanismi dell’Unione, compreso il coordinamento con le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi.

IV.   Cooperazione tematica

A.   Cibersicurezza

108.

Le parti ribadiscono l’impegno a promuovere la sicurezza e la stabilità nel ciberspazio attraverso una cooperazione internazionale rafforzata. Convengono di scambiarsi informazioni su base volontaria e reciproca nonché in modo tempestivo, anche in materia di ciberincidenti, tecniche e origine degli autori di siffatti attacchi, analisi delle minacce e migliori prassi per contribuire a proteggere il Regno Unito e l’Unione dalle minacce comuni.

109.

In particolare, il Regno Unito dovrebbe cooperare strettamente con la squadra di pronto intervento informatico dell’Unione europea (CERT-EU) e, con riserva della conclusione di un accordo quale previsto dal diritto dell’Unione, partecipare a determinate attività del gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva dell’Unione sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).

110.

Le parti dovrebbero cooperare al fine di promuovere pratiche globali efficaci in materia di cibersicurezza negli organismi internazionali competenti.

111.

Il Regno Unito e l’Unione istituiranno un ciberdialogo al fine di promuovere la cooperazione e individuare possibilità di futura cooperazione alla luce dell’emergere di nuove minacce, opportunità e partenariati.

B.   Protezione civile

112.

Le parti dovrebbero cooperare nel settore della protezione civile per quanto riguarda le catastrofi naturali o provocate dall’uomo. Tale cooperazione sarebbe agevolata dalla partecipazione del Regno Unito, quale Stato partecipante, al meccanismo di protezione civile dell’Unione.

C.   Sicurezza sanitaria

113.

Le parti dovrebbero cooperare in materia di sicurezza sanitaria in linea con gli accordi vigenti dell’Unione con i paesi terzi. Mireranno a collaborare in maniera coerente nei consessi internazionali in materia di prevenzione e individuazione delle minacce acclarate ed emergenti per la sicurezza sanitaria, nonché di preparazione e risposta alle stesse.

D.   Migrazione illegale

114.

Le parti coopereranno per contrastare la migrazione illegale, comprese le relative cause e conseguenze, riconoscendo nel contempo l’esigenza di proteggere le persone più vulnerabili. Tale cooperazione riguarderà:

a)

la cooperazione operativa con Europol per la lotta contro la criminalità organizzata nel settore dell’immigrazione;

b)

la collaborazione con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rafforzare le frontiere esterne dell’Unione; e

c)

il dialogo su obiettivi condivisi e cooperazione, anche nei paesi terzi e nei consessi internazionali, al fine di contrastare la migrazione illegale a monte.

E.   Lotta al terrorismo e all’estremismo violento

115.

Le parti dovrebbero cooperare per quanto riguarda la lotta al terrorismo, all’estremismo violento e alle minacce emergenti al fine di tutelare la sicurezza comune e gli interessi condivisi. Riconoscendo i vantaggi reciproci apportati dal dialogo collettivo e dalla cooperazione operativa, il partenariato dovrebbe sostenere:

a)

la condivisione di migliori prassi e competenze su questioni e temi fondamentali;

b)

la cooperazione con gli opportuni organismi di analisi delle informazioni per garantire una condivisione efficace delle valutazioni tra le parti, anche in materia di lotta al terrorismo; e

c)

un dialogo ravvicinato sulle minacce emergenti e le nuove capacità.

V.   Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

116.

Le parti convengono di concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni, insieme alle relative modalità di attuazione, che preveda garanzie reciproche per il trattamento e la protezione delle informazioni classificate delle parti.

117.

Ove necessario, le parti dovrebbero stabilire i termini per la protezione delle informazioni sensibili non classificate che si forniscono e scambiano reciprocamente.

PARTE IV: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

I.   Struttura

118.

Le relazioni future dovrebbero basarsi su un quadro istituzionale generale riguardante i capitoli e gli accordi collegati relativi a settori specifici di cooperazione, riconoscendo nel contempo che la forma giuridica specifica di tali relazioni future sarà determinata nell’ambito dei negoziati formali. Se del caso, le parti possono stabilire intese specifiche in materia di governance in singoli settori.

119.

Le parti possono altresì decidere di escludere un accordo dal quadro istituzionale generale e in tal caso dovrebbero prevedere intese adeguate in materia di governance.

120.

Le parti prendono atto del fatto che il quadro istituzionale generale potrebbe assumere la forma di un accordo di associazione.

121.

Le parti dovrebbero prevedere la possibilità di riesaminare le relazioni future.

II.   Governance

122.

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle relazioni future, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo regolare e a definire intese solide, efficienti ed efficaci per la loro gestione, sorveglianza, attuazione, riesame e sviluppo nel tempo, nonché per la risoluzione delle controversie e per l’esecuzione, nel pieno rispetto dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti giuridici.

A.   Indirizzo strategico e dialogo

123.

Le relazioni future dovrebbero comprendere un dialogo tra le parti ai livelli appropriati in modo tale da fornire un indirizzo strategico e discutere delle opportunità di cooperazione in settori di interesse reciproco.

124.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere dialoghi tematici specifici al livello appropriato, istituiti nell’ambito del partenariato economico e di quello per la sicurezza, che dovrebbero svolgersi ogniqualvolta necessario per l’efficace funzionamento delle relazioni future.

125.

Le parti sostengono l’instaurazione di un dialogo tra il Parlamento europeo e il parlamento del Regno Unito, laddove lo ritengano opportuno, affinché gli organi legislativi possano scambiarsi opinioni e conoscenze su questioni legate alle relazioni future. Le parti dovrebbero incoraggiare il dialogo con la società civile.

B.   Gestione, amministrazione e sorveglianza

126.

Le parti dovrebbero istituire un comitato misto responsabile di gestire e sorvegliare l’attuazione e il funzionamento delle relazioni future, facilitare la risoluzione delle controversie come di seguito indicato e formulare raccomandazioni circa la sua evoluzione.

127.

Il comitato misto dovrebbe comprendere i rappresentanti delle parti a un livello adeguato, definire il proprio regolamento interno, adottare decisioni di comune accordo e riunirsi con la frequenza necessaria per adempiere ai propri compiti. Se necessario, potrebbe istituire sottocomitati specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

C.   Interpretazione

128.

Nel pieno rispetto dell’autonomia degli ordinamenti giuridici delle parti, l’Unione e il Regno Unito si adopereranno per garantire la coerenza d’interpretazione e applicazione delle relazioni future.

D.   Risoluzione delle controversie

129.

Le parti dovrebbero innanzitutto compiere ogni sforzo per risolvere qualsiasi questione concernente il funzionamento delle relazioni future mediante la discussione e la consultazione, anche attraverso il comitato misto, ove necessario ai fini di una risoluzione formale. L’accordo dovrebbe includere intese adeguate relative alla risoluzione delle controversie e all’esecuzione, ivi comprese disposizioni per una soluzione opportuna dei problemi, come ad esempio, in taluni settori, un meccanismo flessibile di mediazione. Tale meccanismo di mediazione lascerebbe impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti o la risoluzione delle controversie prevista nel quadro dell’accordo.

130.

Salvo diversa disposizione, il comitato misto può concordare in qualsiasi momento di investire della controversia un collegio arbitrale indipendente e ciascuna parte dovrebbe disporre di tale possibilità se il comitato misto non giunge a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro un termine stabilito. Le decisioni del collegio arbitrale indipendente saranno vincolanti per le parti.

131.

Le parti indicano che, qualora una controversia sollevi una questione di interpretazione delle disposizioni o dei concetti del diritto dell’Unione, che può essere rilevata anche da una delle parti, il collegio arbitrale dovrebbe adire la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), in quanto arbitro unico del diritto dell’Unione, in vista di una decisione vincolante per quanto riguarda l’interpretazione del diritto dell’Unione. Per converso, qualora una controversia non sollevi una simile questione, la CGUE non dovrebbe essere adita.

132.

Le relazioni future definiranno altresì le condizioni alle quali possono essere adottate misure correttive temporanee in caso di inadempienza, in particolare gli obblighi derivanti da parti di qualsiasi accordo tra l’Unione e il Regno Unito possono essere sospesi in risposta a una violazione commessa dall’altra parte, anche ai sensi degli articoli 178 e 179 dell’accordo di recesso.

III.   Deroghe e misure di salvaguardia

133.

Le future relazioni dovrebbero prevedere adeguate deroghe in materia di sicurezza; la sicurezza nazionale è di esclusiva responsabilità rispettivamente degli Stati membri dell’Unione e del Regno Unito.

134.

Le future relazioni dovrebbero prevedere la possibilità che, in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali, una parte attivi misure di salvaguardia temporanee che costituirebbero altrimenti una violazione degli impegni assunti. Tali misure dovrebbero essere soggette a condizioni rigorose e includere il diritto dell’altra parte di introdurre misure di riequilibrio. La proporzionalità delle misure adottate sarà oggetto di un arbitrato indipendente.

PARTE V: PROSSIME TAPPE

135.

Nel definire il quadro delle future relazioni fra l’Unione e il Regno Unito, la presente dichiarazione conferma, come indicato nell’accordo di recesso, che è evidente intenzione delle due parti sviluppare, in buona fede, accordi che diano attuazione a tali relazioni e avviare il processo formale di negoziazione il prima possibile dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, affinché detti accordi possano entrare in vigore entro la fine del 2020.

136.

Le due parti dichiarano che i risultati, i benefici e gli impegni del processo di pace in Irlanda del Nord continueranno a rivestire un’importanza fondamentale per la pace, la stabilità e la riconciliazione. Convengono che si deve tutelare in tutte le sue parti l’accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast, concluso il 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell’Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali («accordo del 1998») e che ciò include l’applicazione pratica dell’accordo del 1998 sull’isola d’Irlanda e la totalità delle relazioni ivi definite.

137.

Dopo che l’Unione avrà preso le misure necessarie per avviare i negoziati formali a norma dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), si prevede che le parti negozino in parallelo gli accordi necessari per dare forma giuridica alle future relazioni.

138.

Subito dopo il recesso del Regno Unito, e sulla base dei lavori preparatori, le parti converranno un programma che includa:

a)

la struttura e il formato dei cicli di negoziato, anche per quanto riguarda i percorsi paralleli; e

b)

un calendario formale dei cicli di negoziato.

139.

Tale programma sarà concepito per realizzare l’intenzione condivisa da entrambe le parti di concludere accordi che diano attuazione alle future relazioni entro la fine del 2020 come indicato al punto 135. La Commissione europea è pronta a proporre l’applicazione provvisoria degli aspetti pertinenti delle relazioni future, in linea con i quadri giuridici applicabili e con la prassi vigente.

140.

Al fine di fornire una solida base per i colloqui sulle relazioni future tra il Regno Unito e l’Unione, entrambe le parti procederanno sollecitamente a:

a)

individuare i settori che possono richiedere maggiore attenzione e le questioni giuridiche e tecniche ivi connesse che dovranno essere affrontate, allo scopo di consentire i necessari preparativi tecnici da entrambe le parti;

b)

elaborare un programma completo per i negoziati, tenendo conto dei pertinenti processi interni; e

c)

esaminare i requisiti logistici dei negoziati formali.

141.

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, le parti si riuniranno per fare un bilancio dei progressi, con l’obiettivo di concordare le azioni per il seguito dei negoziati sulle relazioni future. A tal fine, in particolare, le parti si riuniranno ad alto livello nel giugno 2020.