7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/397


Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1.   Le espulsioni collettive sono vietate.

2.   Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.