7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/194 |
Articolo 343
(ex articolo 291 del TCE)
L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la Banca europea per gli investimenti.