7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/194


Articolo 343

(ex articolo 291 del TCE)

L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la Banca europea per gli investimenti.