7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/188 |
Articolo 323
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.