7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/175


Articolo 295

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.