7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/175 |
Articolo 295
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.