7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/173


Articolo 293

(ex articolo 250 del TCE)

1.   Quando‚ in virtù dei trattati‚ delibera su proposta della Commissione‚ il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità‚ salvo nei casi di cui all'articolo 294‚ paragrafi 10 e 13, agli articoli 310, 312, 314 e all'articolo 315, secondo comma.

2.   Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.