7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/107


Articolo 139

1.   Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".

2.   Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:

a)

adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo 121, paragrafo 2),

b)

mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 126, paragrafi 9 e 11),

c)

obiettivi e compiti del SEBC (articolo 127, paragrafi 1, 2, 3 e 5),

d)

emissione dell'euro (articolo 128),

e)

atti della Banca centrale europea (articolo 132),

f)

misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo 133),

g)

accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 219),

h)

designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 283, paragrafo 2),

i)

decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 1),

j)

misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 2).

Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

3.   Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.

4.   I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:

a)

raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo 121, paragrafo 4);

b)

misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo 126, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13).

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).