7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/104 |
Articolo 131
(ex articolo 109 del TCE)
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.