7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/88 |
Articolo 101
(ex articolo 81 del TCE)
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) |
fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; |
b) |
limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; |
c) |
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; |
d) |
applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; |
e) |
subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. |
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
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a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, |
— |
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e |
— |
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, |
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) |
imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; |
b) |
dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. |