7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/87 |
Articolo 100
(ex articolo 80 del TCE)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.