7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/84 |
Articolo 89
(ex articolo 32 del TUE)
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 82 e 87 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.