7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/51


Articolo 3

1.   L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

a)

unione doganale;

b)

definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

c)

politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

d)

conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;

e)

politica commerciale comune.

2.   L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.