7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/51 |
Articolo 3
1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a) |
unione doganale; |
b) |
definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; |
c) |
politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; |
d) |
conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; |
e) |
politica commerciale comune. |
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.