7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/35


Articolo 87

Gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano venuti regolarmente in possesso, il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente trattato, specie per quanto riguarda il controllo di sicurezza, il diritto di opzione riconosciuto all'Agenzia e la protezione sanitaria.