7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/27


Articolo 61

L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.

L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'articolo 52, può chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.