7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/27 |
Articolo 61
L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.
L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'articolo 52, può chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.