7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/24


Articolo 52

1.   L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato, conformemente alle disposizioni del presente capo, secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.

2.   A tal fine, alle condizioni previste dal presente capo:

a)

sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio;

b)

è costituita un'Agenzia che dispone di un diritto d'opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità.

L'Agenzia non può operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunità per la consegna di cui trattasi.