7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/21


Articolo 41

Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del presente trattato hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d'investimento concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

L'elenco dei settori industriali summenzionati può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.