7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/9


Articolo 12

Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla Commissione, di beneficiare di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità, sempreché essi siano in grado di sfruttare effettivamente le invenzioni che ne costituiscono l'oggetto.

Alle stesse condizioni, la Commissione deve rilasciare delle sublicenze d'uso su brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di brevetto, quando la Comunità benefici di licenze contrattuali che contemplino tale facoltà.

La Commissione rilascia, a condizioni da fissare di comune accordo con i beneficiari, queste licenze o sublicenze e fornisce tutte le cognizioni necessarie per il loro sfruttamento. Tali condizioni riguardano in particolare un congruo indennizzo ed eventualmente la facoltà per il beneficiario di concedere a terzi delle sublicenze e l'obbligo di considerare come segreti di fabbricazione le cognizioni comunicate.

In caso di mancato accordo nello stabilire le condizioni contemplate dal terzo comma, i beneficiari possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea perché siano fissate condizioni idonee.