12006E082

Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO VI - Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 1 - Regole di concorrenza - Sezione 1 - Regole applicabili alle imprese - Articolo 82

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0074 - 0075
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0065 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0209 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0029 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Articolo 82

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

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