12006E/PRO/36

Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - E. Protocollo allegato ai trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica - Protocollo (n. 36) sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (1965)

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0318 - 0324


Protocollo (n. 36)

sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (1965)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea,

b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

Paul Henri Spaak

Kurt Schmücker

Maurice Couve de Murville

Amintore Fanfani

Pierre Werner

J. M. A. H. Luns

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