12006E/APP/02

Modifiche del diritto primario in seguito all'adesione della repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione Europea - II. Trattato che istituisce la Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0327 - 0329


MODIFICHE DEL DIRITTO PRIMARIO IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL'UNIONE EUROPEA

In seguito all'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, gli articoli seguenti saranno modificati come indicato in appresso.

II. TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

1. All’articolo 57, paragrafo 1, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

"In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.".

2. All'articolo 189, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentasei.".

3. Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2009-2014, all'articolo 190, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio | 22 |

Bulgaria | 17 |

Repubblica ceca | 22 |

Danimarca | 13 |

Germania | 99 |

Estonia | 6 |

Grecia | 22 |

Spagna | 50 |

Francia | 72 |

Irlanda | 12 |

Italia | 72 |

Cipro | 6 |

Lettonia | 8 |

Lituania | 12 |

Lussemburgo | 6 |

Ungheria | 22 |

Malta | 5 |

Paesi Bassi | 25 |

Austria | 17 |

Polonia | 50 |

Portogallo | 22 |

Romania | 33 |

Slovenia | 7 |

Slovacchia | 13 |

Finlandia | 13 |

Svezia | 18 |

Regno Unito | 72." |

4. All'articolo 205, paragrafo 2, il primo comma è integrato con le voci seguenti:

"Bulgaria | 10 |

Romania | 14". |

5. All'articolo 205, paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.".

6. All'articolo 258, il secondo comma è integrato con le voci seguenti:

"Bulgaria | 12 |

Romania | 15". |

7. All'articolo 263, il terzo comma è integrato con le voci seguenti:

"Bulgaria | 12 |

Romania | 15". |

8. All'articolo 299, paragrafo 1, l'elenco degli Stati membri è integrato con un riferimento alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania.

9. All'articolo 314, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.".

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