12005S/TTE/04

Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Re pubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Articolo 4

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0018 - 0018


Articolo 4

1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 2006.

2. Il presente trattato entra in vigore il 1o gennaio 2007, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

Qualora, tuttavia, uno Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non abbia depositato a tempo debito i suoi strumenti di ratifica, il presente trattato entra in vigore per l'altro Stato che ha proceduto al deposito dei suoi strumenti. In tal caso il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli adattamenti indispensabili del presente trattato, degli articoli 10, 11, paragrafo 2, 12, 21, paragrafo 1, 22, 31, 34 e 46, allegato III, paragrafo 2, punto 1, lett. b), paragrafo 2, punti 2 e 3 ed allegato IV, sezione B, del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e, se del caso, degli articoli da 9 a 11, 14, paragrafo 3, 15, 24, paragrafo 1, 31, 34, 46 e 47, allegato III, paragrafo 2, punto 1, lett. b, paragrafo 2, punti 2 e 3 ed allegato IV, sezione B, dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può anche dichiarare caduche o adattare le disposizioni del surriferito protocollo, ivi compresi i relativi allegati e appendici e, se del caso, del surriferito atto, compresi i relativi allegati e appendici, che si riferiscono nominalmente a uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica.

A prescindere dal deposito di tutti i necessari strumenti di ratifica ai sensi del paragrafo 1, il presente trattato entra in vigore il 1o gennaio 2008, se il Consiglio adotta una decisione relativa a entrambi gli Stati aderenti conformemente all'articolo 39 del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o all'articolo 39 dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 anteriormente all'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Se tale decisione è adottata nei confronti di uno solo degli Stati aderenti il presente trattato entra in vigore per tale Stato il 1o gennaio 2008.

3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 3, paragrafo 6, 6, paragrafo 2, secondo comma, 6, paragrafo 4, secondo comma, 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, 6, paragrafo 8, secondo comma, 6, paragrafo 9, terzo comma, 17, 19, 27, paragrafi 1 e 4, 28 paragrafi 4 e 5, 29, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 32, paragrafo 5, 34, paragrafi 3 e 4, 37, 38, 39, paragrafo 4, 41, 42, 55, 56, 57 e allegati da IV a VIII del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali misure sono adottate a norma delle disposizioni equivalenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, 6, paragrafo 2, secondo comma, 6, paragrafo 4, secondo comma, 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, 6, paragrafo 8, secondo comma, 6, paragrafo 9, terzo comma, 20, 22, 27, paragrafi 1 e 4, 28, paragrafi 4 e 5, 29, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 32, paragrafo 5, 34, paragrafi 3 e 4, 37, 38, 39, paragrafo 4, 41, 42, 55, 56, 57 e allegati da IV a VIII dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Queste misure prendono effetto con riserva dell'entrata in vigore del presente trattato e alla data di quest'ultima.

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