12003TN02/08/C

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 8. Politica dei trasporti - C. Trasporti su strada

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0449 - 0456


C. TRASPORTI SU STRADA

1. 31985 R 3821: Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da:

- 31990 R 3314: Regolamento (CEE) n. 3314/90 della Commissione, del 16.11.1990 (GU L 318 del 17.11.1990, pag. 20),

- 31990 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 12),

- 31992 R 3688: Regolamento (CEE) n. 3688/92 della Commissione, del 21.12.1992 (GU L 374 del 22.12.1992, pag. 12),

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

- 31995 R 2479: Regolamento (CE) n. 2479/95 della Commissione, del 25.10.1995 (GU L 256 del 26.10.1995, pag. 8),

- 31997 R 1056: Regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione, dell' 11.6.1997 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 21),

- 31998 R 2135: Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24.9.1998 (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1),

- 32002 R 1360: Regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13.6.2002 (GU L 207 del 5.8.2002, pag.1).

a) All'allegato I B, parte IV (1), il punto 172 è sostituito dal seguente:

"gli stessi termini nelle altre lingue ufficiali della Comunità, come stampa di fondo della patente di guida:

ES | TARJETA DEL CONDUCTOR | TARJETA DE CONTROL | TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO | TARJETA DE LA EMPRESA |

CS | KARTA ŘIDIČE | KONTROLNÍ KARTA | KARTA DÍLNY | KARTA PODNIKU |

DA | FØRERKORT | KONTROLKORT | VÆRKSTEDSKORT | VIRKSOMHEDSKORT |

DE | FAHRERKARTE | KONTROLLKARTE | WERKSTATTKARTE | UNTERNEHMENSKARTE |

ET | AUTOJUHI KAART | KONTROLLIJA KAART | TÖÖKOJA KAART | TÖÖANDJA KAART |

EL | ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ | ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ | ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |

EN | DRIVER CARD | CONTROL CARD | WORKSHOP CARD | COMPANY CARD |

FR | CARTE DE CONDUCTEUR | CARTE DE CONTROLEUR | CARTE D'ATELIER | CARTE D'ENTREPRISE |

GA | CÁRTA TIOMÁNAÍ | CÁRTA STIÚRTHA | CÁRTA CEARDLAINNE | CÁRTA COMHLACHTA |

IT | CARTA DEL CONDUCENTE | CARTA DI CONTROLLO | CARTA DELL'OFFICINA | CARTA DELL'AZIENDA |

LV | VADĪTĀJA KARTE | KONTROLKARTE | DARBNĪCAS KARTE | UZŅĒMUMA KARTE |

LT | VAIRUOTOJO KORTELĖ | KONTROLĖS KORTELĖ | DIRBTUVĖS KORTELĖ | ĮMONĖS KORTELĖ |

HU | GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA | ELLENŐRI KÁRTYA | MŰHELYKÁRTYA | ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA |

MT | KARTA TAS-SEWWIEQ | KARTA TAL-KONTROLL | KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET | KARTA TAL-KUMPANNIJA |

NL | BESTUURDERS KAART | CONTROLEKAART | WERKPLAATSKAART | BEDRIJFSKAART |

PL | KARTA KIEROWCY | KARTA KONTROLNA | KARTA WARSZTATOWA | KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA |

PT | CARTÃO DE CONDUTOR | CARTÃO DE CONTROLO | CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO | CARTÃO DE EMPRESA |

SK | KARTA VODIČA | KONTROLNÁ KARTA | DIELENSKÁ KARTA | PODNIKOVÁ KARTA |

SL | VOZNIKOVA KARTICA | KONTROLNA KARTICA | KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA | KARTICA PODJETJA |

FI | KULJETTAJAKORTTI | VALVONTAKORTTI | KORJAAMOKORTTI | YRITYSKORTTI |

SV | FÖRARKORT | KONTROLLKORT | VERKSTADSKORT | FÖRETAGSKORT |

"

b) All'allegato I B, parte IV(1), il punto 174 è sostituito dal seguente:

"il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la carta, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle; i segni distintivi sono i seguenti:

B: Belgio

CZ: Repubblica ceca

DK: Danimarca

D: Germania

EST: Estonia

GR: Grecia

E: Spagna

F: Francia

IRL: Irlanda

I: Italia

CY: Cipro

LV: Lettonia

LT: Lituania

L: Lussemburgo

H: Ungheria

M: Malta

NL: Paesi Bassi

A: Austria

PL: Polonia

P: Portogallo

SLO: Slovenia

SK: Slovacchia

FIN: Finlandia

S: Svezia

UK: Regno Unito"

.

c) All'allegato II, l'elenco della Sezione I, punto 1 è sostituito dal seguente:

"Belgio | 6, |

Repubblica ceca | 8, |

Danimarca | 18, |

Germania | 1, |

Estonia | 29, |

Grecia | 23, |

Spagna | 9, |

Francia | 2 |

Irlanda | 24, |

Italia | 3, |

Cipro | CY, |

Lettonia | 32, |

Lituania | 36, |

Lussemburgo | 13, |

Ungheria | 7, |

Malta | MT, |

Paesi Bassi | 4, |

Austria | 12, |

Polonia | 20, |

Portogallo | 21, |

Slovenia | 26, |

Slovacchia | 27, |

Finlandia | 17, |

Svezia | 5, |

Regno Unito | 11" |

.

2. 31991 L 0439: Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1), modificata da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

- 31994 L 0072: Direttiva 94/72/CE del Consiglio, del 19.12.1994 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86),

- 31996 L 0047: Direttiva 96/47/CE del Consiglio, del 23.7.1996 (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 1),

- 31997 L 0026: Direttiva 97/26/CE del Consiglio, del 2.6.1997 (GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41),

- 32000 L 0056: Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14.9.2000 (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45).

a) All'allegato I, punto 2, il terzo trattino dopo le parole "pagina 1: contiene:" è sostituito dal seguente:

"— la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come indicato in appresso:

B : Belgio

CZ : Repubblica ceca

DK : Danimarca

D : Germania

EST : Estonia

GR : Grecia

E : Spagna

F : Francia

IRL : Irlanda

I : Italia

CY : Cipro

LV : Lettonia

LT : Lituania

L : Lussemburgo

H : Ungheria

M : Malta

NL : Paesi Bassi

A : Austria

PL : Polonia

P : Portogallo

SLO : Slovenia

SK : Slovacchia

FIN : Finlandia

S : Svezia

UK : Regno Unito"

.

b) All'allegato I, punto 3, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

"Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, finlandese o svedese) redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato."

c) All'allegato I bis, punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B : Belgio

CZ : Repubblica ceca

DK : Danimarca

D : Germania

EST : Estonia

GR : Grecia

E : Spagna

F : Francia

IRL : Irlanda

I : Italia

CY : Cipro

LV : Lettonia

LT : Lituania

L : Lussemburgo

H : Ungheria

M : Malta

NL : Paesi Bassi

A : Austria

PL : Polonia

P : Portogallo

SLO : Slovenia

SK : Slovacchia

FIN : Finlandia

S : Svezia

UK : Regno Unito"

.

d) All'allegato I bis, punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la dicitura "modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Liċenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort"

;

e) All'allegato I bis, punto 2, la lettera b) dopo le parole "pagina 2: contiene:" è sostituita dalla seguente:

"Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, finlandese o svedese) redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato."

.

3. 31992 L 0106: Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38), modificata da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

All'articolo 6, paragrafo 3, tra le voci relative a Belgio e Danimarca si inserisce:

"— Repubblica ceca:

silniční daň;"

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"— Estonia:

raskeveokimaks;"

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"— Cipro:

τέλη κυκλοφορίας οχημάτων;"

"— Lettonia:

transportlīdzekļa ikgadējā nodeva;"

"— Lituania:

transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis;"

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

"— Ungheria:

gépjárműadó;"

"— Malta:

liċenzja tat-triq/road licence fee;"

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

"— Polonia:

podatek od środków transportowych;"

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

"— Slovenia:

letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna vozila;"

"— Slovacchia:

cestná daň;"

.

4. 31992 R 0881: Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1), modificato da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

- 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

All'allegato I, prima pagina dell'autorizzazione, nota in calce (1) e all'allegato III, prima pagina dell'attestazione, nota in calce (1), si inserisce:

"(CZ) Repubblica ceca", "(EST) Estonia", "(CY) Cipro", "(LV) Lettonia", "(LT) Lituania", "(H) Ungheria", "(M) Malta", "(PL) Polonia", "(SLO) Slovenia", "(SK) Slovacchia".

5. 31992 R 0684: Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1), modificato da:

- 31998 R 0011: Regolamento (CE) n. 11/98 del Consiglio dell' 11.12.1997 (GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 1).

All'allegato, nota in calce (1), si inserisce:

"(CZ) Repubblica ceca", "(EST) Estonia", "(CY) Cipro", "(LV) Lettonia", "(LT) Lituania", "(H) Ungheria", "(M) Malta", "(PL) Polonia", "(SLO) Slovenia", "(SK) Slovacchia".

6. 31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 31998 L 0076: Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1o.10.1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

a) All'articolo 10, si aggiungono i seguenti paragrafi:

"4. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati nella Repubblica ceca ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:

- dal 1o luglio 2000, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale in base alla legge n. 111/1994 Sb sui trasporti stradali, modificata dalla legge n. 150/2000;

- dal 1o gennaio 2003, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio nazionale in base alla legge n. 111/1994 Sb sui trasporti stradali, modificata dalla legge n. 150/2000.

5. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Estonia ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:

- dal 1o ottobre 2000, a trasportatori su strada di merci nel servizio internazionale e nazionale in base alla legge del 7 giugno 2000 sui trasporti stradali (RT I 2000, 54, 346);

- dal 1o ottobre 2000, a trasportatori su strada di viaggiatori nel servizio internazionale e nazionale in base alla legge del 26 gennaio 2000 sui trasporti pubblici (RT I 2000, 10, 58).

6. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Lettonia ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:

- dal 1o aprile 2001, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio nazionale e internazionale in base alla legge sui trasporti stradali, e al regolamento del Ministro dei trasporti n. 9 del 6 febbraio 2001, sulla commissione d'esame per il rilascio di attestati di competenza professionale nel trasporto su strada di merci e viaggiatori nel servizio nazionale e internazionale.

7. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Lituania ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati a:

- trasportatori su strada di merci nel servizio nazionale e internazionale in base all'ordinanza del Ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni n. 3-20 sull'esame di persone che esercitano attività sottoposte a licenza nel settore del trasporto su strada, del 13 gennaio 2003, a partire dal 17 gennaio 2003;

8. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Ungheria ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:

- dal 1o febbraio 1991, a trasportatori su strada di merci nel servizio internazionale in base al decreto governativo n. 20/1991 (I 29.) Korm., che modifica il decreto n. 89/1988 (XII. 20.) MT del Consiglio dei ministri;

- dal 1o aprile 1995, a trasportatori su strada di merci nel servizio nazionale in base al decreto governativo n. 31/1995 (III. 24.) Korm., che modifica il decreto n. 89/1988 (XII. 20.) MT del Consiglio dei ministri;

- dal 1o maggio 2001, a trasportatori su strada di merci in base al decreto governativo n. 68/2001 (IV. 20.) Korm., che modifica il decreto n. 89/1988 (XII. 20.) MT del Consiglio dei ministri;

- dal 1o gennaio 2002, a trasportatori su strada di viaggiatori in base al decreto n. 49/2001 (XII. 22.) KöViM, del Ministro dei trasporti e della gestione delle acque.

9. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Polonia ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati, dal 1o gennaio 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale e nazionale in base alla legge del 6 settembre 2001 sui trasporti stradali.

10. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Slovacchia ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati, dal 1o settembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale e nazionale in base alla legge n. 168/1996 sui trasporti stradali, modificata il 19 agosto 2002."

b) All'articolo 10 ter si aggiunge il comma seguente:

"I certificati di idoneità professionale di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 10, possono essere nuovamente rilasciati dagli Stati membri secondo il modello di certificato di cui all'allegato I bis."

7. 31998 R 2121: Regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10).

a) Nella nota in calce (1) di ciascuno degli allegati II, IV e V si inserisce:

"(CZ) Repubblica ceca", "(EST) Estonia", "(CY) Cipro", "(LV) Lettonia", "(LT) Lituania", "(H) Ungheria", "(M) Malta", "(PL) Polonia", "(SLO) Slovenia", "(SK) Slovacchia".

b) La tabella contenuta nel modello di comunicazione riportato nell'allegato VI è sostituita dalla seguente:

+++++ TIFF +++++

8. 31999 L 0037: Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 del 1o.6.1999, pag. 57)

a) Nell'allegato I, punto IV il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"— la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione, ossia:

B : Belgio

CZ : Repubblica ceca

DK : Danimarca

D : Germania

EST : Estonia

GR : Grecia

E : Spagna

F : Francia

IRL : Irlanda

I : Italia

CY : Cipro

LV : Lettonia

LT : Lituania

L : Lussemburgo

H : Ungheria

M : Malta

NL : Paesi Bassi

A : Austria

PL : Polonia

P : Portogallo

SLO : Slovenia

SK : Slovacchia

FIN : Finlandia

S : Svezia

UK : Regno Unito"

.

b) Nell'allegato II, punto IV il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"— la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione, ossia:

B : Belgio

CZ : Repubblica ceca

DK : Danimarca

D : Germania

EST : Estonia

GR : Grecia

E : Spagna

F : Francia

IRL : Irlanda

I : Italia

CY : Cipro

LV : Lettonia

LT : Lituania

L : Lussemburgo

H : Ungheria

M : Malta

NL : Paesi Bassi

A : Austria

PL : Polonia

P : Portogallo

SLO : Slovenia

SK : Slovacchia

FIN : Finlandia

S : Svezia

UK : Regno Unito"

.

9. 31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

All'articolo 3, paragrafo 1, tra le voci relative a Belgio e Danimarca si inserisce:

"— Repubblica ceca:

silniční daň,"

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"— Estonia:

raskeveokimaks,"

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"— Cipro:

Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων,

— Lettonia:

transportlīdzekļa ikgadējā nodeva,

— Lituania:

a) Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis;

b) Mokestis už Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemones,"

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

"— Ungheria:

gépjárműadó,

— Malta:

liċenzja tat-triq/road licence fee,"

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

"— Polonia:

podatek od środków transportowych,"

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

"— Slovenia:

letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna vozila,

— Slovacchia:

cestná daň."

.

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