12002E249

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni - Articolo 249 - Articolo 189 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 189 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0132 - 0132
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0278 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0065 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

Titolo I: Disposizioni istituzionali

Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni

Articolo 249

Articolo 189 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 189 - Trattato CEE

Articolo 249

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.