12002E226

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 4: La Corte di giustizia - Articolo 226 - Articolo 169 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 169 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0125 - 0125
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0271 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0061 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

Titolo I: Disposizioni istituzionali

Capo 1: Le istituzioni

Sezione 4: La Corte di giustizia

Articolo 226

Articolo 169 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 169 - Trattato CEE

Articolo 226

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.