Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XVII: Coesione economica e sociale - Articolo 162 - Articolo 130 E - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0105 - 0105
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0251 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0050 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo XVII: Coesione economica e sociale Articolo 162 Articolo 130 E - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 162 Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 37 e 148.