12002E086

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 1: Regole applicabili alle imprese - Articolo 86 - Articolo 90 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 90 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0066 - 0066
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0210 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0029 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

Capo 1: Regole di concorrenza

Sezione 1: Regole applicabili alle imprese

Articolo 86

Articolo 90 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 90 - Trattato CEE

Articolo 86

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.