12002E028

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo I: Libera circolazione delle merci - Capo 2: Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri - Articolo 28 - Articolo 30 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 30 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0047 - 0047
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0189 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0015 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo I: Libera circolazione delle merci

Capo 2: Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri

Articolo 28

Articolo 30 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 30 - Trattato CEE

Articolo 28

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.