11994NN01/05/E

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO I - Elenco di cui all' articolo 29 dell' atto di adesione - V. AGRICOLTURA - E. LEGISLAZIONE VETERINARIA E ZOOTECNICA

Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0132


E. LEGISLAZIONE VETERINARIA E ZOOTECNICA

I. Legislazione veterinaria

Parte prima - testi di base

CAPO 1

Testi orizzontali

1. 390 L 0675: Direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1), modificata da:

- 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56),

- 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13),

- 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27),

- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

a) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

1. L'Austria dispone di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.

2. La Finlandia dispone di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio la Finlandia applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.»

b) All'articolo 31, dopo i termini «gli Stati membri», si inserisce quanto segue: «in particolare l'Austria e la Finlandia».

c) Nell'allegato I si aggiunge quanto segue:

«13. il territorio della Repubblica d'Austria

14. il territorio della Repubblica di Finlandia

15. il territorio del Regno di Norvegia

16. il territorio del Regno di Svezia.».

2. 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56), modificata da:

- 391 L 0628: Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991 (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17),

- 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

a) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

L'Austria e la Finlandia dispongono di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria e la Finlandia applicano le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 23. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.

b) All'articolo 29, dopo i termini "gli Stati membri", si inserisce quanto segue:

"in particolare l'Austria e la Finlandia,".»

CAPO 2

Salute animale

A. SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO

1. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da:

- 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32).

a) All'articolo 2, lettera o) si aggiunge quanto segue:

«- Austria: Bundesland

- Finlandia: Laeaeni / laen

- Norvegia: fylke

- Svezia: laen».

b) All'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) si aggiunge quanto segue:

«Tuttavia, fino al 1° gennaio 1996, gli animali delle specie bovina e suina originari della Finlandia e della Norvegia possono essere identificati con un contrassegno autorizzato ufficialmente dalle autorità competenti di ciascuno di detti Stati membri. Le autorità competenti finlandesi e norvegesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle caratteristiche del contrassegno autorizzato ufficialmente.»

c) All'articolo 4 bis, paragrafo 3 si aggiunge quanto segue:

«Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Finlandia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si è manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata.»

d) All'articolo 4 ter si aggiunge quanto segue:

«Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si è manifestato un focolaio di peste suina classica, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Se del caso, potranno essere adottate modalità di applicazione del presente comma secondo la procedura di cui all'articolo 12.»

e) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

Per quanto concerne la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale è stato constatato ufficialmente un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Le modalità di applicazione del presente comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.»

f) All'articolo 9 si aggiungono i paragrafi seguenti:

«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile i programmi sottoposti dalla Svezia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

5. La Commissione esamina il programma sottoposto dall'Austria per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

6. La Commissione esamina i programmi sottoposti dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»

g) All'articolo 10 si aggiungono i paragrafi seguenti:

«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi, la leptospirosi (leptospirosa hardjo), la campilobacterosi (forma genitale), la tricomoniasi (infezione fetale) dei bovini e la gastroenterite trasmissibile, la leptospirosi (leptospirosa pomona) e la diarrea epidemica dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

5. La Commissione esamina le giustificazioni presentate dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

h) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche che saranno apportate alla presente direttiva, ai bovini e ai suini da allevamento, da produzione e da macello destinati alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano, nel luogo di destinazione, le norme del programma operativo attuato da detti Stati membri. Questi animali, se risultano positivi, sono oggetto delle stesse misure applicabili agli animali originari degli Stati membri in questione. Tali misure non si applicano agli animali provenienti da aziende che rientrano in un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura di cui all'articolo 12.

2. Le garanzie di cui al paragrafo 1 sono applicabili solo previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo che sarà presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Le decisioni della Commissione devono essere adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione affinché i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 1 siano applicabili da tale data.».

i) Nell'allegato B, punto 12 si aggiunge quanto segue:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

j) Nell'allegato C, punto 9 si aggiunge quanto segue:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

k) Nell'allegato F, nella nota 4 relativa al modello I, nella nota 5 relativa al modello II, nella nota 4 relativa al modello III e nella nota 5 relativa al modello IV, si aggiunge quanto segue:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

l) Nell'allegato G, capitolo II, punto A, 2 si aggiunge quanto segue:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

2. 391 L 0068: Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

a) All'articolo 8 si aggiunge il paragrafo seguente:

«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi degli ovini e l'agalassia contagiosa degli ovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15.».

b) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

Per quanto concerne la Finlandia e la Norvegia, ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8 e su loro richiesta, la Commissione organizza gli esami necessari per le malattie elencate nell'allegato B, rubriche II e III, affinché le decisioni appropriate possano essere adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15 prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

c) Nell'allegato A, capitolo 1, II, 2, i) si aggiunge quanto segue:

«Questa disposizione viene riesaminata prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione per un'eventuale modifica, che sarà effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 15.».

3. 390 L 0426: Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da:

- 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29),

- 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56),

- 392 D 0130: Decisione 92/130/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1992 (GU n. L 47 del 22.2.1992, pag. 26),

- 392 L 0036: Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992 (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 28).

Nell'allegato C, alla nota in calce (c) si aggiunge quanto segue:

«>SPAZIO PER TABELLA>

»

4. 390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da:

- 391 L 0494: Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35),

- 392 D 0369: Decisione 92/369/CEE della Commissione, del 24 giugno 1992 (GU n. L 195 del 14.7.1992, pag. 25),

- 393 L 0120: Direttiva 93/120/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 35).

a) All'articolo 5 si aggiunge quanto segue:

«d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia deve soddisfare le condizioni fissate in applicazione degli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter.».

b) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di pollame riproduttore e ai branchi di pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o in branchi di pollame da reddito.

2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Articolo 9 ter

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo).

2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Inoltre, tali garanzie tengono conto del parere del Comitato scientifico veterinario per quanto concerne i sierotipi di salmonelle che devono essere inclusi nell'elenco dei sierotipi invasivi per il pollame. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»

c) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 10 ter

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell'allegato II, capitolo III A., le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo norme che saranno fissate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

2. La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire devono essere fissati sulla scorta del parere del Comitato scientifico veterinario e in base al programma operativo che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione.

3. Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un'azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 32.».

d) All'articolo 12, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma:

«Per quanto riguarda la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, le opportune decisioni relative allo statuto di "regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle" sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

e) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. La Commissione esamina al più presto il programma presentato dalla Svezia per quanto riguarda la bronchite infettiva (IB). In seguito a questo esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti la suddetta malattia, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.».

f) All'articolo 14 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la rinotracheite del tacchino (TRT), la malattia della testa gonfia (SHS), la laringotracheite contagiosa (ILT), la sindrome della diminuzione dell'ovodeposizione 76 (EDS 76) e il vaiolo aviario (Fowl pox). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.».

g) All'allegato I, punto 1, si aggiunge il seguente testo:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

5. 391 L 0067: Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da:

- 391 L 0054: Direttiva 93/54/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 34).

a) All'articolo 12 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. La Commissione esamina al più presto i programmi presentati dalla Svezia per quanto riguarda la necrosi pancreatica infettiva (NPI), la corinebatteriosi o la nefrobatteriosi (BKD), la foruncolosi e la yersiniosi o malattia della bocca rossa o ERM. In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.»

b) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (VPC). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.».

c) Si aggiungono i seguenti articoli:

«Articolo 28 bis

Per quanto riguarda i pesci, le loro uova e i gameti destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Finlandia non sono autorizzate per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Articolo 28 ter

Per quanto riguarda i pesci e i crostacei destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Norvegia non sono autorizzate per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. A richiesta della Norvegia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, questo periodo è prorogato annualmente. Il periodo transitorio massimo è di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Articolo 28 quater

Secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate le opportune decisioni per approvare i programmi presentati dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II. Tali decisioni entrano in vigore, a seconda dei casi, all'atto dell'adesione o durante i periodi transitori previsti agli articoli 28 bis e 28 ter. A questo proposito, il periodo di quattro anni previsto nell'allegato B, punto I.B è ridotto a tre anni per la Finlandia, con due test durante questo periodo per ciascuna azienda. Per quanto riguarda la Norvegia, saranno presi in considerazione i dati storici relativi alla IHN (necrosi infettiva ematopoietica) e alla VHS (setticemia emorragica virale).».

6. 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

a) All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma:

«In attesa di disposizioni comunitarie in materia, la Svezia può mantenere le norme nazionali per quanto riguarda i serpenti e altri rettili ad essa destinati.».

b) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2, lettera b) si aggiunge il seguente testo:

«Queste decisioni prendono in considerazione il caso dei ruminanti allevati nelle regioni artiche della Comunità.».

c) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera:

«c) secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate disposizioni relative alla leucosi.».

d) All'articolo 6, punto A, paragrafo 3 si aggiungono le seguenti lettere:

«e) Per quanto riguarda l'esantema vescicolare dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta.

f) Per quanto riguarda la peste suina classica e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di peste suina classica. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Se necessario, le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.

g) Per quanto riguarda la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Le modalità di applicazione della presente lettera sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.».

e) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

Per quanto riguarda la rabbia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, previa presentazione delle opportune giustificazioni, gli articoli 9 e 10 sono modificati per tenere conto della situazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, allo scopo di applicare a questi paesi le stesse disposizioni applicabili agli Stati membri aventi una situazione equivalente.».

f) All'articolo 13, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera:

«e) La Svezia dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per applicare le misure previste per quanto riguarda gli organismi, istituti o centri.».

g) All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

«L'allegato B è riesaminato prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione per modificare in particolare l'elenco delle malattie includendovi le malattie cui sono soggetti i ruminanti e i suidi nonché quelle che possono essere trasmesse da sperma, ovuli e embrioni degli ovini.».

h) All'allegato C, punto 2, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia, uno Stato membro può essere autorizzato dalla Commissione a consentire l'introduzione di animali di altra provenienza, in un organismo, istituto o centro riconosciuto, qualora l'autorità competente non sia in grado di trovare una soluzione soddisfacente per tali animali. Lo Stato membro presenta alla Commissione un programma comprendente le garanzie veterinarie supplementari applicabili in questo caso.».

7. 372 L 0461: Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da:

- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

All'allegato, punto 2, terzo trattino si aggiunge la seguente sigla:

«- ETY».

B. MISURE DI LOTTA

1. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da:

- 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13),

- 392 D 0380: Decisione 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54).

a) All'allegato A si aggiunge il seguente testo: «Svezia: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala».

b) All'allegato B si aggiunge il seguente testo:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

2. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:

- 393 D 0384: Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34).

All'allegato II, dopo «Portugal: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria - Lisboa», si aggiunge il seguente testo:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

3. 392 L 0035: Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 19).

All'allegato I, punto A si aggiunge il seguente testo:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

4. 392 L 0040: Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU n. L 167 del 22.6.1992, pag. 1).

All'allegato IV si aggiunge il seguente testo:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

5. 392 L 0066: Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU n. L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

All'allegato IV si aggiunge il seguente testo:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

6. 393 L 0053: Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 23).

All'allegato A si aggiunge il seguente testo:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

7. 392 L 0119: Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

All'allegato II, punto 5 si aggiunge il seguente testo:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

CAPO 3

Sanità pubblica

1. 364 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64), modificata da:

- 391 L 0497: Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 69),

- 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1).

a) All'articolo 3, punto 1.A.f) ii), si inserisce il trattino seguente:

«- comportare, per le carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, una delle indicazioni previste all'allegato IV, parte IV, terzo trattino».

b) All'articolo 4, punto A, nella frase introduttiva dopo la data «1° gennaio 1993» si inserisce quanto segue:

«- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1995».

c) All'articolo 4 punto A nella frase introduttiva dopo la data «31 dicembre 1991» si inserisce quanto segue:

«- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1993».

d) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano le norme seguenti:

a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovrà stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione;

b) i) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni destinate ad uno stabilimento per essere pastorizzate, sterilizzate o sottoposte a un trattamento di effetto equivalente;

ii) tuttavia, durante un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione, alle carni indicate al punto i) si applicheranno le norme previste dal programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. A tale riguardo, si applicheranno alle carni in questione le stesse misure previste per le carni originarie della Finlandia, della Norvegia e della Svezia. Prima dello scadere del periodo di tre anni, questa disposizione sarà riesaminata ed eventualmente modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16;

c) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie previste al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.».

e) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), primo trattino sono aggiunte le seguenti sigle:

«AT - FI - NO - SE».

f) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), secondo trattino e punto 50, lettera b), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

«o ETY».

g) All'allegato IV, parte IV, si aggiunge il seguente trattino:

«- sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia (4):

i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è stato effettuato (4),

ii) le carni sono destinate alla trasformazione (4),

iii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) (4)».

2. 391 L 0498: Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 105).

a) All'articolo 2, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1996, e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1997».

b) All'articolo 2, paragrafo 2, quarto comma, dopo la data del 1° luglio 1992 si inserisce quanto segue:

«oppure per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione,».

3. 371 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata e aggiornata da:

- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

a) All'articolo 3, punto I, A, i), si inserisce il seguente trattino:

«- comportare, per le carni destinate alla Finlandia alla Norvegia e alla Svezia una delle indicazioni di cui all'allegato VI, parte IV, lettera e)».

b) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, si applicano le norme seguenti:

a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovrà stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione;

b) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.».

c) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a), primo trattino sono aggiunte le sigle seguenti:

«AT - FI - NO - SE».

d) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a) terzo trattino si aggiunge la sigla seguente:

«o ETY».

e) All'allegato VI, parte IV, si aggiunge la seguente lettera:

«e) se le carni sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia (2):

i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è stato effettuato (4),

ii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale quello previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (4)».

f) All'allegato VI viene aggiunta la seguente nota in calce:

«(4) Cancellare la dicitura inutile.».

4. 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1bis. La Finlandia e la Norvegia dispongono di un periodo che scade il 1° gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul loro territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel rispettivo territorio nazionale. La Finlandia e la Norvegia informano la Commissione in merito alle disposizioni adottate riguardo a detti stabilimenti. Esse comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti.

1ter. L'Austria dispone di un periodo che scade il 1° gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul suo territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale. L'Austria informa la Commissione in merito alle disposizioni adottate per detti stabilimenti. Essa comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti. L'Austria può accordare a taluni stabilimenti un termine supplementare con scadenza al 1° gennaio 1998, purché questi ultimi abbiano presentato alla competente autorità una richiesta a tal fine anteriormente al 1° aprile 1995. Questa richiesta deve essere corredata di un piano e di un programma dei lavori e precisare i termini entro cui lo stabilimento può conformarsi ai requisiti della presente direttiva. L'Austria sottopone alla Commissione, entro il 1° luglio 1995, l'elenco degli stabilimenti per i quali si prevede di accordare un termine supplementare. Detto elenco deve precisare, stabilimento per stabilimento, il tipo e la durata delle deroghe previste. La Commissione esamina l'elenco e, dopo averlo modificato se necessario, lo adotta. La Commissione trasmette l'elenco agli Stati membri.».

5. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85) modificata e aggiornata da:

- 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1),

modificata da:

- 392 L 0045: Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35),

- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1),

- 392 L 0118: Direttiva 92/1118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

a) All'articolo 10, secondo comma, dopo la data del 1° gennaio 1996 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione:

- della Svezia, per la quale la data è quella del 1° gennaio 1997,

- dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1998,».

b) All'articolo 10, terzo comma, dopo la data del 1° gennaio 1996 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione:

- della Svezia, per la quale la data è quella del 1° gennaio 1997,

- dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1998,».

c) All'allegato B, capitolo VI, punto 4, lettera a), i) primo trattino, dopo «UK» sono aggiunte le sigle seguenti:

«AT - FI - NO - SE».

d) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), i) secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

«ETY».

e) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), ii) terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

«ETY».

6. 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1).

All'articolo 3, dopo i primi due trattini si inserisce il trattino seguente:

«- per taluni stabilimenti situati in Svezia, riguardo ai quali la Svezia deve conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1996».

7. 392 L 0120: Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 86).

All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione dell'Austria e della Norvegia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1996, e della la Finlandia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997,».

8. 388 L 0657: Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3), modificata da:

- 392 L 0110: Direttiva 92/110/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 394 del 31.12.1992, pag. 26).

All'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1° gennaio 1996 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1997».

9. 389 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da:

- 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13),

- 391 L 0684: Direttiva 91/684/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 (GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 38).

a) All'allegato, capitolo XI, punto 1, i) primo trattino, dopo «UK» sono inserite le sigle seguenti:

«AT - FI - NO - SE».

b) All'allegato, capitolo XI, punto 1), i), secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

«ETY».

c) All'allegato, capitolo XI, punto 1), ii), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

«ETY».

10. 391 L 0493: Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15).

All'articolo 7, paragrafo 2, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Finlandia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997.».

11. 391 L 0492: Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1).

All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997.»

12. 393 D 0383: Decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 31).

All'allegato, si aggiunge il testo seguente:

«per la Finlandia:

- Elaeinlaeaekintae- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors;

e

Tullilaboratorio / Tullaboratoriet, Espoo

per la Norvegia:

- Norges Veterinaerhoegskole, Oslo

per la Svezia:

- Institutionen foer klinisk bakteriologi, Goeteborgs Universitet, Goeteborg

Per l'Austria:

se necessario, la Commissione, previa consultazione delle autorità austriache, modifica il presente allegato al fine di designare un laboratorio nazionale di riferimento per il controllo delle biotossine marine.».

CAPO 4

Testi vari

1. 392 L 0046: Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da:

- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49)

a) All'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1° gennaio 1994 si aggiunge quanto segue:

«ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella del 1° gennaio 1996».

b) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), primo trattino, dopo la sigla «UK» sono aggiunte le seguenti sigle:

«AT - FI - NO - SE».

c) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), secondo trattino, si aggiunge la seguente sigla:

«ETY».

d) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), ii), terzo trattino, si aggiunge la seguente sigla:

«ETY».

2. 391 L 0495: Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 41), modificata da:

- 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54),

- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

a) All'articolo 2, punto 3, dopo «i mammiferi terrestri» si inserisce quanto segue: «comprese le renne».

b) All'articolo 6, paragrafo 2, settimo trattino, si aggiunge la seguente frase:

«Tuttavia, l'insieme delle operazioni di macellazione delle renne può essere effettuato in macelli mobili conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE».

c) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle:

«AT, FI, NO, SE».

d) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge la seguente sigla:

«ETY».

3. 392 L 0045: Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35), modificata da:

- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1)

a) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge quanto segue:

«Il Consiglio può stabilire, su proposta della Commissione, disposizioni specifiche per la raccolta delle carni di selvaggina ove sussistano condizioni climatiche particolari.».

b) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle:

«AT - FI - NO - SE».

c) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), terzo trattino, dopo la sigla «EEG» si inserisce la seguente sigla:

«ETY».

4. 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

a) All'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1° gennaio 1994, si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Norvegia per la quale la data è quella del 1° luglio 1995».

b) Nell'allegato I, capitolo 14, si aggiunge il seguente comma:

«Lo stallatico liquido non trasformato proveniente da branchi di pollame vaccinati contro la malattia di Newcastle non deve essere spedito in regioni che hanno ottenuto lo statuto di «regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle» conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE».

c) Nell'allegato II, capitolo 2, primo trattino, si aggiunge il seguente testo:

«Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa che siano adottate misure comunitarie, alle uova destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano le disposizioni seguenti:

a) le spedizioni di uova possono essere oggetto di garanzie supplementari generali o limitate, definite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 18;

b) le garanzie di cui alla lettera a) non sono applicabili alle uova originarie di uno stabilimento oggetto di un programma riconosciuto come equivalente a quello di cui alla lettera c), secondo la procedura prevista all'articolo 18;

c) le garanzie di cui alla lettera a) si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie previste alla lettera a) possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, le decisioni devono essere adottate dalla Commissione entro tale data».

5. 392 L 0117: Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 38).

All'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, si aggiunge la seguente frase:

«Tuttavia, per la Norvegia la data è quella del 1° luglio 1995.»

6. 372 L 0462: Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, modificata integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da:

- 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13).

a) All'articolo 6, paragrafo 2, punto 2, si aggiunge il seguente comma:

«La Norvegia e la Svezia possono, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di animali provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.».

b) All'articolo 14, paragrafo 3, si aggiunge la seguente lettera:

«e) la Norvegia e la Svezia possono, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di carni fresche provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.».

7. 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32)

All'articolo 11, paragrafo 1, si inserisce il seguente trattino:

«- per la Finlandia e la Norvegia, anteriormente al 1° gennaio 1996 per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini. Durante il periodo transitorio la Commissione adotta, ove necessario, misure appropriate, conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE».

8. 381 D 0651: Decisione 81/651/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981, che istituisce un comitato scientifico veterinario (GU n. L 233 del 19.8.1981, pag. 32), modificata da:

- 386 D 0105: Decisione 86/105/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1986 (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 14).

All'articolo 3, «diciotto» è sostituito da «ventidue».

CAPO 5

Protezione degli animali

391 L 0628: Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17), modificata da:

- 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

a) Nell'allegato, capitolo I, parte A, punto 1, si aggiunge quanto segue:

«Tuttavia la Svezia può, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali più restrittive per il trasporto di vacche gravide e di vitelli appena nati il cui luogo di partenza e il cui luogo di destinazione si trovino nel suo territorio».

b) Nell'allegato, capitolo I, parte C, punto 14, si aggiunge quanto segue:

«Tuttavia, l'obbligo della copertura non è imposto per il trasporto delle renne durante un periodo transitorio di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. Previo parere del comitato scientifico veterinario, la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 17, di mantenere tale deroga».

Parte seconda - Testi di applicazione

1. 377 L 0096: Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da:

- 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20),

- 383 L 0091: Direttiva 83/91/CEE del Consiglio, del 7 febbraio 1983 (GU n. L 59 del 5.3.1983, pag. 34),

- 384 L 0319: Direttiva 84/319/CEE della Commissione, del 7 giugno 1984 (GU n. L 167 del 27.6.1984, pag. 34),

- 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8),

- 389 L 0321: Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 22 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33).

a) Nell'allegato III, punto 2, secondo trattino, dopo la sigla «EOK» si inserisce la seguente sigla:

«ETY».

b) Nell'allegato III, punto 5, secondo trattino, dopo la sigla «EUK» si inserisce la seguente sigla:

«ETY».

2. 379 D 0542: Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU n. L 146 del 14.6.1979, pag. 15), modificata da ultimo da:

- 394 D 0059: Decisione 94/59/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1994 (GU n. L 27 dell'1.2.1994, pag. 53).

Nell'allegato sono soppresse le righe seguenti:

«AT - Austria»

«FI - Finlandia»

«NO - Norvegia»

«SE - Svezia».

3. 380 D 0790: Decisione 80/790/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Finlandia (GU n. L 233 del 4.9.1980, pag. 47), modificata da:

- 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).

La decisione 80/790/CEE è abrogata.

4. 380 D 0799: Decisione 80/799/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svezia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 35), modificata da:

- 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).

La decisione 80/799/CEE è abrogata.

5. 380 D 0800: Decisione 80/800/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Norvegia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 38), modificata da:

- 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).

La decisione 80/800/CEE è abrogata.

6. 382 D 0730: Decisione 82/730/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica d'Austria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 1).

La decisione 82/730/CEE è abrogata.

7. 382 D 0731: Decisione 82/731/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 4), come modificata.

La decisione 82/731/CEE è abrogata.

8. 382 D 0736: Decisione 82/736/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Svezia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 18), come modificata.

La decisione 82/736/CEE è abrogata.

9. 383 D 0421: Decisione 83/421/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Norvegia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU n. L 238 del 27.8.1983, pag. 35), come modificata.

La decisione 83/421/CEE è abrogata.

10. 389 X 0214: Raccomandazione 89/214/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1989, relativa alle norme da applicare in occasione delle ispezioni effettuate negli stabilimenti di carni fresche riconosciuti per gli scambi intracomunitari (GU n. L 87 del 31.3.1989, pag. 1).

a) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), primo trattino, colonna «Testo della direttiva», dopo la sigla «P» sono inserite le seguenti sigle:

«AT - FI - NO - SE».

b) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), secondo trattino, colonna «Testo della direttiva», si aggiunge la seguente sigla:

«ETY».

c) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera b), terzo trattino, colonna «Testo della direttiva», si aggiunge la seguente sigla:

«ETY».

11. 390 D 0014: Decisione 90/14/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 8 dell'11.1.1990, pag. 71), modificata da:

- 391 D 0276: Decisione 91/276/CEE della Commissione, del 22 maggio 1991 (GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 58).

Nell'allegato si sopprime quanto segue:

«Austria»

«Finlandia»

«Norvegia»

«Svezia».

12. 390 D 0442: Decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 39), modificata da:

- decisione della Commissione del 27.11.1990 (non pubblicata)

- decisione della Commissione del 26.3.1991 (non pubblicata)

All'articolo 1 si inserisce il seguente comma:

«Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa i codici che figurano negli allegati 5 e 6 della presente decisione. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»

13. 391 D 0270: Decisione 91/270/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, che stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 56).

Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Norvegia»

«Svezia».

14. 391 D 0426: Decisione 91/426/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) (GU n. L 234 del 23.8.1991, pag. 27), modificata da:

- 393 D 0004: Decisione 93/4/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1992 (GU n. L 4 dell'8.1.1993, pag. 32).

a) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini «per l'insieme della rete» sono sostituiti da:

«per la Comunità nella composizione esistente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione».

b) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità alle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

2. La Commissione rimborsa agli Stati membri, su presentazione di documenti giustificativi, le spese di cui al paragrafo 1.

3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 2 sono trasmessi dalle autorità norvegesi e svedesi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione e dalle autorità austriache e finlandesi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di detto trattato.»

15. 391 D 0449: Decisione 91/449/CEE della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (GU n. L 240 del 29.8.1991, pag. 28), modificata da ultimo da:

- 393 D 0504: Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16).

a) Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Norvegia»

«Svezia».

b) Nell'allegato B, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Norvegia»

«Svezia».

16. 391 D 0539: Decisione 91/539/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 91/426/CEE (Animo) (GU n. L 294 del 25.10.1991, pag. 47).

Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione fissa il numero di unità che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità. Per la Norvegia e la Svezia le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

All'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino si inserisce quanto segue:

«ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° aprile 1994,».

All'articolo 3, dopo la data del «1° dicembre 1991» si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° dicembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1° dicembre 1995,».

17. 392 D 0124: Decisione 92/124/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Finlandia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 10).

La decisione 92/124/CEE è abrogata.

18. 392 D 0126: Decisione 92/126/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dall'Austria (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 28).

La decisione 92/126/CEE è abrogata.

19. 392 D 0128: Decisione 92/128/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Svezia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 46).

La decisione 92/128/CEE è abrogata.

20. 392 D 0175: Decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unità della rete informatizzata «Animo» e ne stabilisce l'elenco (GU n. L 80 del 25.3.1992, pag. 1), modificata da:

- 393 D 0071: Decisione 93/71/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992 (GU n. L 25 del 2.2.1993, pag. 39),

- 393 D 0228: Decisione 93/228/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 97 del 23.4.1993, pag. 33).

All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. La Commissione completa l'elenco riportato in allegato per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia.»

21. 392 D 0260: Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU n. L 130 del 15.5.1992, pag. 67), modificata da:

- 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11).

a) Nell'allegato I il gruppo A è sostituito da:

«gruppo A:

Groenlandia, Islanda e Svizzera».

b) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, il titolo è sostituito da:

«CERTIFICATO SANITARIO per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera».

c) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».

d) Nell'allegato II, punto B, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».

e) Nell'allegato II, punto C, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».

f) Nell'allegato II, punto D, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».

g) Nell'allegato II, punto E, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».

22. 392 D 0265: Decisione 92/265/CEE della Commissione, del 18 maggio 1992, relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di sperma di suini, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Austria e recante abrogazione della decisione 90/90/CEE (GU n. L 137 del 20.5.1992, pag. 23), modificata da:

- 393 D 0427: Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52).

La decisione 92/265/CEE è abrogata.

23. 392 D 0290: Decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (GU n. L 152 del 4.6.1992, pag. 37).

All'articolo 2 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono mantenere la rispettiva normativa nazionale per quanto concerne gli embrioni di animali domestici della specie bovina provenienti da uno Stato membro in cui si registra una forte incidenza della malattia, nel corso di un periodo transitorio fino a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. La presente disposizione sarà sottoposta a riesame nel corso di detto periodo transitorio alla luce dell'esperienza acquisita e dei risultati degli studi scientifici in corso.»

24. 392 D 0341: Decisione 92/341/CEE della Commissione, del 3 giugno 1992, relativa alla ricerca informatizzata delle unità locali Animo (GU n. L 188 dell'8.7.1992, pag. 37).

All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 15 giugno 1992 sono inseriti i seguenti termini:

«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° settembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1° giugno 1995,».

25. 392 D 0387: Decisione 92/387/CEE della Commissione, del 10 giugno 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Norvegia (GU n. L 204 del 21.7.1992, pag. 22).

La decisione 92/387/CEE è abrogata.

26. 392 D 0401: Decisione 92/401/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Norvegia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 224 dell'8.8.1992, pag. 1), modificata da:

- 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).

La decisione 92/401/CEE è abrogata.

27. 392 D 0461: Decisione 92/461/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Svezia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 18), modificata da:

- 392 D 0518: Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23),

- 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).

La decisione 92/461/CEE è abrogata.

28. 392 D 0462: Decisione 92/462/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Finlandia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 34), modificata da:

- 392 D 0518: Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23),

- 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).

La decisione 92/462/CEE è abrogata.

29. 392 D 0471: Decisione 92/471/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi (GU n. L 270 del 15.9.1992, pag. 27).

Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Norvegia»

«Svezia».

30. 392 D 0486: Decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (GU n. L 291 del 7.10.1992, pag. 20), modificata da:

- 393 D 0188: Decisione 93/188/CEE della Commissione, del 4 marzo 1993 (GU n. L 82 del 3.4.1993, pag. 20).

All'articolo 2, primo trattino si aggiunge quanto segue:

«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data di entrata in vigore è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1° aprile 1996 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data di entrata in vigore è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1° aprile 1996.»

31. 392 D 0562: Decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio (GU n. L 359 del 9.12.1992, pag. 23).

a) Nell'allegato, parte introduttiva «Definizioni», si inserisce la seguente definizione:

«Produzione concentrata: trattamento della fase liquida volto ad eliminare una percentuale notevole di umidità.»

b) Nell'allegato si inserisce il seguente capitolo:

«CAPITOLO VIII

ANIMALI ACQUATICI

TRATTAMENTO COMBINATO ACIDIFICAZIONE E CALORE

I. Descrizione del sistema

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

La materia prima è ridotta mediante frantumazione e mescolata con acido formico per diminuirne il pH. Il miscuglio è immagazzinato per un periodo intermedio in attesa di un nuovo trattamento. Il prodotto è quindi introdotto in un convertitore di calore. L'avanzamento del prodotto nel convertitore di calore è controllato per mezzo di spostamenti e sollecitazioni meccaniche al fine di assicurare che il prodotto, al termine del trattamento mediante calore, abbia compiuto un ciclo sufficiente in termini di tempo e temperatura. Dopo il trattamento mediante calore, il prodotto viene separato mediante sistemi meccanici nelle fasi liquido/grasso/ciccioli. Al fine di ottenere un concentrato di proteine animali la fase liquida è pompata in due scambiatori di calore riscaldati a vapore, dotati di camere a vuoto dove l'umidità intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. I ciccioli sono reincorporati nel concentrato di proteine prima dell'immagazzinamento.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. Dimensione dei frammenti: dopo la frantumazione la dimensione dei frammenti deve essere inferiore a . . . mm.

2. pH: durante la fase di acidificazione il pH deve essere inferiore o pari a . . . . Il pH deve essere verificato quotidianamente.

3. Durata dell'immagazzinamento intermedio: deve essere almeno di . . . ore.

4. Durata assoluta del trattamento: il trattamento deve avere una durata minima di . . . minuti alla temperatura minima di cui al punto 5.

5. Temperatura critica: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di . . . °C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.».

32. 393 D 0013: Decisione 93/13/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi (GU n. L 9 del 15.1.1993, pag. 33).

Nell'allegato F sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Norvegia»

«Svezia».

33. 393 D 0024: Decisione 93/24/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 18), modificata da:

- 393 D 0341: Decisione 93/341/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993 (GU n. L 136 del 5.6.1993, pag. 47),

- 393 D 0664: Decisione 93/664/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 27).

Nell'allegato II, punto 2, lettera d) si aggiunge il seguente testo:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

34. 393 D 0028: Decisione 93/28/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1992, relativa ad un finanziamento comunitario complementare per la rete informatizzata Animo (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 28).

Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia l'azione di cui all'articolo 1 è finanziata al 100 % dalla Comunità.».

35. 393 D 0052: Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU n. L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa, ove necessario, gli allegati I e II. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

36. 393 D 0160: Decisione 93/160/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, recante l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina (GU n. L 67 del 19.3.1993, pag. 27).

Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Norvegia»

«Svezia».

37. 393 D 0195: Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 1), modificata da:

- 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11),

- 393 D 0509: Decisione 93/509/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 44).

a) Nell'allegato I, il gruppo A è sostituito da:

«Gruppo A

Groenlandia, Islanda e Svizzera».

b) Nell'allegato II, il gruppo A è sostituito da:

«Gruppo A

Groenlandia, Islanda e Svizzera».

38. 393 D 0196: Decisione 93/136/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 7).

a) Nell'allegato I, nota in calce (5), sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».

b) Nell'allegato II, nota in calce (3), il gruppo A è sostituito da:

«Gruppo A:

Groenlandia, Islanda e Svizzera».

39. 393 D 0197: Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 16), modificata da:

- 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11),

- 393 D 0510: Decisione 93/510/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 45),

- 393 D 0682: Decisione 93/682/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1993 (GU n. L 317 del 18.12.1993, pag. 82).

a) Nell'allegato I, il gruppo A è sostituito da:

«Gruppo A

Groenlandia, Islanda e Svizzera».

b) Nell'allegato II. A, Certificato sanitario, il titolo è sostituito da:

«CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera».

40. 393 D 0198: Decisione 93/198/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 34).

Nell'allegato, parte 2 a, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Norvegia»

«Svezia».

41. 393 D 0199: Decisione 93/199/CEE della Commissione, del 19 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 43), modificata da:

- 393 D 0427: Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52).

- 393 D 0504: Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16).

Nell'allegato, parte 2, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria (Burgenland, Salisburgo, Tirolo, Voralberg, Austria Superiore)»

«Finlandia»

«Norvegia»

«Svezia».

42. 393 D 0244: Decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità (GU n. L 111 del 5.5.1993, pag. 21).

Nell'allegato II, 2 d) si aggiunge quanto segue:

«>SPAZIO PER TABELLA>

».

43. 393 D 0257: Decisione 93/257/CEE della Commissione, del 15 aprile 1993, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali per la ricerca dei residui (GU n. L 118 del 14.5.1993, pag. 75).

Nell'allegato si aggiunge il seguente testo:

«>SPAZIO PER TABELLA>

»

44. 393 D 0317: Decisione 93/317/CEE della Commissione, del 21 aprile 1993, relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini (GU n. L 122 del 18.5.1993, pag. 45)

All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge il seguente testo:

«Austria: AT

Finlandia: FI

Norvegia: NO

Svezia: SE».

45. 393 D 0321: Decisione 93/321 della Commissione, del 10 maggio 1993, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svizzera (GU n. L 123 del 19.5.1993, pag. 36).

a) Nel titolo sono soppressi i seguenti termini:

«dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e».

b) All'articolo 1, paragrafo 1 sono soppressi i seguenti termini:

«della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e».

46. 393 D 0432: Decisione 93/432/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria (GU n. L 200 del 10.8.1993, pag. 39).

La decisione 93/432/CEE è abrogata.

47. 393 D 0451: Decisione 93/451/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria (GU n. L 210 del 21.8.1993, pag. 21).

La decisione 93/451/CEE è abrogata.

48. 393 D 0688: Decisione 93/688/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1993, relativa alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dalla Svezia (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 51).

La decisione 93/688/CEE è abrogata.

49. 393 D 0693: Decisione 93/693/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1993, recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi e che abroga le decisioni 91/642/CEE, 91/643/CEE e 92/255/CEE della Commissione (GU n. L 320 del 22.12.1993, pag. 35).

Nell'allegato sono soppresse le seguenti parti:

«PARTE 4

SVEZIA»

«PARTE 8

NORVEGIA»

«PARTE 9

AUSTRIA».

50. 394 D 0024: Decisione 94/24/CE della Commissione, del 7 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da paesi terzi e che abroga le decisioni 92/430/CEE e 92/431/CEE (GU n. L 18 del 21.1.1994, pag. 16).

All'articolo 1 si aggiunge il seguente comma:

«La Commissione completa l'elenco dei posti di cui all'allegato per la Norvegia e la Svezia ed eventualmente per l'Austria e la Finlandia. Le decisioni relative alla Norvegia e alla Svezia sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

51. 394 D 0034: Decisione 94/34/CE della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa all'entrata in funzione della rete informatizzata ANIMO (GU n. L 21 del 26.1.1994, pag. 22).

a) All'articolo 1, dopo la data del 1° febbraio 1994 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».

b) All'articolo 2, dopo la data del 1° giugno 1994 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».

c) All'articolo 3, dopo la data del 1° febbraio 1994 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».

d) All'articolo 4, dopo la data del 1° giugno 1994 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».

e) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Per l'Austria e la Finlandia la Commissione adotta le opportune misure transitorie.»

52. 394 D 0070: Decisione 94/70/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 36 dell'8.2.1994, pag. 5)

Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe:

>SPAZIO PER TABELLA>

53. 394 D 0085: Decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (GU n. L 44 del 17.2.1994, pag. 31).

Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe:

>SPAZIO PER TABELLA>