11992E155

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE QUINTA : LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA - TITOLO I : DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - CAPO 1 : LE ISTITUZIONI - SEZIONE TERZA : LA COMMISSIONE - ARTICOLO 155 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0059


Articolo 155

Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:

- vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso,

- formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario.

- dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato.

- esercita le competenze che le sono conferite del Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.