TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE QUINTA : LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA - TITOLO I : DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - CAPO 1 : LE ISTITUZIONI - SEZIONE TERZA : LA COMMISSIONE - ARTICOLO 155 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0059
Articolo 155 Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità , la Commissione: - vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso, - formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario. - dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato. - esercita le competenze che le sono conferite del Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.